CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
COMUNE DI RAVELLO
(Provincia di Salerno)
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
INDICE
Parte Prima
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 - INTERVENTI
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
ART. 4 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO
ART. 5 - SOSPENSIONI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 6 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
ART. 7 - REVISIONE PREZZI
ART. 8 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO
ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI ART. 10 - OBBLIGHI
ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE ART. 12 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
ART. 13 - CONTROLLI E CONTESTAZIONI ART. 14 - ATTREZZATURE E PERSONALE
ART. 15 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE ART. 16 - INFORTUNI E DANNI
ART. 17 - SUBAPPALTO
ART. 00 - XXXXXXXXX - XXXXXX – PENALI ART. 19 - DOMICILIO LEGALE
ART. 20 - GESTIONE PROVVISORIA ART. 21 - CONTROVERSIE
ART. 22 - SPESE
Parte Seconda DISPOSIZIONI TECNICHE MATERIALI
ART. | 1 | MATERIALI |
ART. | 2 | - MATERIALE VEGETALE |
ART. | 3 | - ALBERI |
ART. | 4 | - ARBUSTI E CESPUGLI |
ART. | 5 | - ALTRE PIANTE |
ART. 6 - SEMENTI
ART. 7 - TAPPETI ERBOSI IN STRISCE E ZOLLE ART. 8 - MATERIALE AGRARIO
ART. 9 TERRA DI COLTIVO
Art. 10 - SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE ART. 11 - FERTILIZZANTI
ART. 12 - AMMENDANTI, CORRETTIVI E FITOFARMACI ART. 13 - SISTEMI DI ANCORAGGIO
ART. 14 -MATERIALE PACCIAMANTE
ART. 15 - APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA I LAVORI
ART. 16 - ESAME PRELIMINARE DEL SITO ART. 17 - LAVORI PRELIMINARI
ART. 18 - ABBATTIMENTO DI ALBERI ESISTENTI – PULIZIA PINI
ART. 19 - SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE ART. 20 - LAVORAZIONE DEL TERRENO
ART. 21 - OPERAZIONI DI SCAVO
ART. 22 - BUCHE PER LA MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI ART. 23 - UTILIZZO DELLA TERRA DI COLTIVO
ART. 24 - MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI
ART. 25 - MESSA A DIMORA E SEMINA DI PIANTE ERBACEE ART. 26 - FORMAZIONE DEL PRATO
MANUTENZIONE DELLE OPERE NEL PERIODO DI GARANZIA
ART. 27 - PERIODO DI GARANZIA SULLE OPERE A VERDE REALIZZATE ART. 28 - MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA
ART. 29 - POTATURA
Parte Prima
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e cura del verde pubblico comunale come di seguito specificato, riferito alle seguenti aree:
Alberature | - Viale parco della Rimembranza - Viale G. D’Xxxx - Viale della Xxxxx (fino al Bivio di Scala) - Piazza Duomo, compreso slargo antistante Villa Xxxxxx; - Via Boccaccio; - Zone di imbocco galleria nuova e galleria vecchia; - Giardini pubblici antistanti la sede Comunale; - Viale Xxxxxx; - Viale Xxxxxx: area Fondazione Ravello e Tennis; - Via Roma: giardini comunali e scuola elementare; - Via S. Margherita; - Via Trinità; - Via San Xxxxxxxxx ed area scuola media; - Pedonale per la spiaggia di Castiglione - Parcheggio Duomo - Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxxxx | - Xxxxxx Xxxxx - Xxx xxxxx Xxxxx - Viale Xxxxxx - Via Roma:giardini comunali e scuola elementare - Viale Xxxxxx: area Fondazione Ravello e Tennis, - giardini e prato antistanti la Sede Comunale - giardini M° Xxxxxxxx Xxxxx (via S.Xxxxxxxxx) - monumento di Piazza Fontana - aree di pertinenza del parcheggio di Piazza Duomo, comprese aree adiacenti alla rampa di accesso - Viale D’Xxxx - Zona Castiglione e Civita - Via Famiglia Xxxxxxx - Auditorium “Xxxxx Xxxxxxxx” - Parcheggio Duomo (III piazzola) - Piazzetta Torello e relativa pedonale - Ulteriori piccole aree di proprietà Comunale che saranno indicate successivamente, nella consistenza complessiva massima di circa mq. 100. |
Il presente capitolato disciplina gli interventi indicati al successivo articolo 2.
L’appaltatore è tenuto alla sistemazione dei giardini e/o trasformazione dei giardini secondo le direttive dell’Ente, espresse dal responsabile del Comune.
Il mancato rispetto di uno qualsiasi di tali obblighi costituisce grave inadempimento e comporta l’attivazione della procedura di risoluzione del contratto.
ART. 2 - INTERVENTI
Gli interventi manutentivi a carico dell’impresa appaltatrice sono di seguito elencati:
1. sistemazione delle aiuole e degli spazi presenti sul territorio comunale, intesa come attività di vangatura per l’eventuale eccessivo compattamento del suolo, al fine di migliorare l’arieggiamento dello stesso e con l’apporto di ammendante organico per migliorare la qualità fisica e chimica del terreno;
2. potatura di formazione e potatura di contenimento degli esemplari arborei presenti su tutto il territorio comunale, potatura necessaria e potatura di riformazione dei nuovi alberi e/o arbusti posti a dimora, pulizia di tutti i pini dalle pigne;
3. zappatura, semina e posa in opera di tipiche essenze erbacee a fioritura stagionale in tutti i giardini, con relativa concimazione;
4. cura, concimazione, sistemazione e piantumazione con essenze erbacee a fioritura stagionale dei vasi in terracotta disposti sul territorio comunale;
5. dissodamento del terreno;
6. innaffiamento e concimazione dei giardini e delle aiuole. Tale operazione nel periodo estivo deve essere compiuta entro e non oltre le ore 10.00 e/o dopo le ore 17.00;
7. tosatura, innaffiamento e concimazione dei tappeti verdi;
8. preparazione del substrato, concimazione e posa in opera di nuovi tappeti verdi;
9. estirpamento delle erbacce da tutte le aree a verde precedentemente elencate (alberi e giardini);
10. nettezza delle panchine, dei parapetti e dei monumenti dei giardini pubblici;
11. protezione degli alberi e delle piante dal vento e dal freddo invernale mediante opportuni ripari.
12. rimozione di eventuali rifiuti dalle aiuole
È prevista, inoltre, l’esecuzione degli interventi specifici appresso elencati:
1. sistemazione a verde delle aree ubicate lungo la via Gioacchino D’Xxxx mediante la realizzazione di una bordura e la messa a dimora di piante perenni;
2. sistemazione a verde di alcune aree situate a margine della sede stradale ex S.S. 373, mediante zappatura, concimazione, sistemazione e piantumazione delle specie integrative selezionate dall’Amministrazione;
3. realizzazione impianto di irrigazione nei giardini ubicati in xxx Xxxxxx, xxx X’Xxxx x x.xxx Xxxxxxx;
Caratteristiche Materiali
Descrizione | Impiego |
Ammendanti Organici | 6-8 Kg/mq |
Concime minerale complesso a lenta cessione granulare | 25-50 gr/mq |
Ala gocciolante con portata di 2 Lt/h Elementi di raccordo e collegamento | Quantità necessarie |
Calendario Interventi
Entro il 30/Marzo di ogni anno l’impresa dovrà concludere tutte le operazioni di potatura ivi comprese quelle dei pini in p.zza Duomo e presso i “giardini del Toro” e contemporaneamente procedere alla lavorazione del suolo.
Entro il 15/Aprile ed il 30/Novembre di ogni anno dovrà provvedere all’inserimento delle specie vegetali selezionate, previa lavorazione del terreno, apportando ammendanti.
Entro il 30/Giugno di ogni anno, ed ogni qualvolta necessario per motivi di sicurezza, l’impresa dovrà provvedere alla pulizia di tutti i pini dalle pigne.
Gestione post-impianto
Irrigazione alla base della piante subito dopo la messa a dimora per favorire una stabilizzazione del terreno mosso, e sopperire alla perdita di acqua delle piante a causa della movimentazione, trasporto od esposizione del pan di terra all’aria.
Mantenere costanti le irrigazioni, per tutto il periodo primaverile-estivo, attraverso la microirrigazione.
Provvedere ad operazioni di potatura verde, per mantenere una forma ordinata delle piante e favorire rifiorenze più abbondanti e continue.
Apporto di concimi minerali complessi in formulazione granulare a lenta cessione, dopo qualche settimana dall’impianto. Ripetere l’operazione ogni 2/4 mesi fino all’autunno.
Tutti gli interventi devono intendersi comprensivi di mano d’opera, macchine operatrici, anche meccaniche, ed attrezzature, pulizia di eventuali rifiuti, nonché di eventuali cumuli di foglie e/o rami, raccolta e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta.
L’impresa dovrà trasmettere alla stazione appaltante i formulari di smaltimento dei residui degli sfalci e delle potature.
L’appaltatore è tenuto ad effettuare le operazioni di potatura secondo le direttive dell’Ente, espresse dal responsabile del Comune.
L’impresa dovrà garantire la perfetta fioritura di tutti i giardini durante tutto il corso dell’anno, nonché la pulizia degli stessi da qualsiasi tipo di rifiuto. Le essenze erbacee a fioritura stagionale, tipiche del luogo, devono essere poste a dimora almeno due volte l’anno.
L’onere della fornitura resta a carico dell’Amministrazione comunale, previa acquisizione di apposito preventivo da parte dell’impresa aggiudicataria o di altro preventivo qualora quest’ultimo non sia ritenuto congruo, mentre la messa a dimora resta a carico dell’impresa stessa.
Resta a carico dell’impresa aggiudicataria la vangatura del terreno, l’apporto di ammendante organico, la riorganizzazione delle piante presenti nei giardini mediante ricomposizioni, nuovi impianti e trapianti di piante in eccesso, la posa in opera e la concimazione di tutte l’essenze arboree ed essenze erbacee a fioritura stagionale necessarie a garantire la fioritura durante tutto il corso dell’anno, l’eventuale fornitura di terriccio e di concime, la direzione tecnica degli interventi e gli oneri per la produzione dei piani di sicurezza.
L’impresa aggiudicataria ha, inoltre, l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme legislative e ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e deve predisporre, durante l’espletamento del servizio, quanto necessario a garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli.
Dovrà, negli interventi che interessano la sede stradale, seguire le eventuali prescrizioni ed indicazioni della Polizia Municipale per la regolazione del traffico veicolare ed adoperarsi per minimizzare il disagio.
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di urgenza del verbale di inizio del servizio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di fare ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, c.5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006; in tal caso la durata del nuovo contratto riguardante la ripetizione del servizio sarà di massimo sei mesi.
ART. 4 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO
L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore dell’esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del servizio, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi e nei modi indicati dall’articolo 302 del Regolamento di cui al DPR 207/2010;
L’appaltatore darà inizio al servizio immediatamente. In caso di ritardo nell’inizio del servizio sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, e ove il ritardo dovesse eccedere i 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, l’Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione contrattuale ed all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni a ciò imputabili.
ART. 5 - SOSPENSIONI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le attività del servizio procedano utilmente a regola d’arte, e negli altri casi di cui all’art. 308 del Regolamento Generale, la direzione dell’esecuzione del contratto d’ufficio anche su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione del servizio redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 311 del Regolamento Generale; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento del servizio;
b) l’adeguata motivazione a cura del direttore dell’esecuzione del contratto;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Cessate le cause della sospensione il direttore dell’esecuzione del contratto redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale del servizio differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa del servizio è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione;
Il R.U.P. può ordinare la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dell’esecuzione del contratto ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dell’esecuzione del contratto.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell’appalto, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
ART. 6 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato sarà corrisposto all’appaltatore un importo forfetario annuale di € 31.200,00 al netto dell’IVA (incluso oneri della sicurezza stimati in
€ 1.200,00).
Tale importo sarà versato all’impresa aggiudicataria in rate trimestrali posticipate, di eguale importo, previa certificazione di regolarità nell’esecuzione rilasciata dal responsabile del Comune nonché verifica della regolarità contributiva.
ART. 7 REVISIONE PREZZI
Nessun compenso revisionale è previsto per l’ esecuzione del servizio.
ART. 8 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO
1. Non è prevista alcuna anticipazione del pagamento sui materiali, noli o altro afferenti il servizio.
ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante.
ART. 10 - OBBLIGHI
L’appaltatore è obbligato:
- a curare i giardini e le alberature esistenti per tutta la durata dell’appalto, con interventi giornalieri, secondo le direttive dell’Ente appaltante e a svolgere le attività conseguenti al presente capitolato con personale e mezzi propri;
- ad indicare il nominativo di un responsabile che dovrà interloquire con l’Amministrazione comunale e con il Responsabile del Comune;
- a segnalare immediatamente all’Amministrazione Comunale le circostanze o i fatti che, nel corso dell’espletamento del servizio possono impedire il regolare svolgimento dello stesso;
- a relazionare con cadenza trimestrale sullo stato dei giardini al responsabile del Comune;
- a garantire prestazioni a chiamata in caso di necessità e/o urgenza entro 120 minuti dalla richiesta telefonica;
- L’appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi in relazione all’espletamento del servizio.
L’Amministrazione si riserva di:
- coordinare tramite direttive del responsabile del Comune il servizio in oggetto;
- controllare e vigilare sul corretto espletamento degli obblighi contrattuali, tramite organi di vigilanza.
ART.11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore ha l’obbligo di:
- segnalare all’Xxx.xx tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei propri compiti, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.
- esonerare il Comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o trascuratezza o colpa nell’assolvimento del medesimo servizio.
L’Xxx.xx si riserva di effettuare i controlli circa lo svolgimento del servizio di cui all’art.1 e la vigilanza sugli obblighi contrattuali che l’appaltatore è tenuto ad osservare per garantire il migliore andamento del servizio, per la raccolta dei dati e notizie che possono interessare il servizio stesso quali, mezzi impiegati, modalità di esecuzione, etc., in maniera che il Comune abbia sempre la possibilità di valutare l’operato dell’appaltatore e, se necessario, intervenire tempestivamente e con i poteri di cui al successivo articolo.
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da assumere con il presente affidamento, l'Appaltatore è tenuto a prestare, al momento della sottoscrizione dell’atto di cottimo, la cauzione definitiva rilasciata da un’agenzia abilitata al rilascio, nonché polizza per responsabilità civile verso terzi.
ART. 12 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’impresa appaltatrice dovrà garantire per tutti gli interventi previsti all’art. 2 idonee modalità di smaltimento e di distruzione dei materiali, nel rispetto della normativa vigente, e provvedere a trasmettere all’Xxx.xx, unitamente alla fattura di liquidazione, i formulari di smaltimento dei residui delle lavorazioni.
L’impresa avrà inoltre cura di apporre, quando necessario, appositi segnali per lavorazioni lungo le strade, in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, opportune delimitazioni delle aree interessate dagli interventi e, se necessario, utili avvisi da apporre comunque non meno di 48 ore prima dell’intervento programmato.
ART. 13 - CONTROLLI E CONTESTAZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva il compito di controllo del servizio in oggetto anche tramite l’Ufficio di Polizia Municipale per vigilare che da parte dell’appaltatore vengono osservati tutti gli obblighi contrattuali, per assicurare il migliore andamento del servizio, per la raccolta dei dati e notizie che possono interessare il servizio stesso quali, mezzi impiegati, modalità di esecuzione, etc., in maniera che il Comune abbia sempre la possibilità di valutare l’operato dell’appaltatore e, se necessario, intervenire tempestivamente e con i poteri di cui al presente articolo.
In caso di deficienza e abusi consistenti nel mancato espletamento anche di uno solo degli interventi previsti dall’art. 2, l’Xxx.xx, per il tramite del Responsabile del Servizio o della Polizia Municipale, ordinerà all’impresa appaltatrice di provvedere con immediatezza e comunque non oltre tre giorni dall’avvenuta contestazione.
Nel caso in cui l’appaltatore entro tre giorni dalla notifica della contestazione non provveda ad eliminare l’inconveniente riscontrato sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto e contemporaneamente l’Xxx.xx si riserva la facoltà di ordinare e far eseguire d’ ufficio, in danno dell’appaltatore, i lavori urgenti e necessari ad assicurare il regolare andamento del servizio.
Le restanti deficienze o abusi verranno contestati all’appaltatore nelle forme amministrative ed egli sarà sentito in contraddittorio con gli organi del Comune che hanno effettuato i rilievi del caso. Per ogni inadempienza accertata e contestata potrà essere applicata alla ditta appaltatrice una penale come di seguito specificato:
- in caso di inconvenienti o mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 2, quantificati nella misura inferiore al 10% della superficie di ogni singola zona, sarà applicata la sanzione minima di € 150,00 ed invitato l’appaltatore ad eliminare con immediatezza, e comunque non oltre le 24 ore, l’inconveniente riscontrato;
- in caso di inconvenienti o mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 2, quantificati nella misura compresa tra il 10% ed il 20% della superficie di ogni singola zona, sarà applicata la sanzione minima di € 300,00 ed invitato l’appaltatore ad eliminare con immediatezza, e comunque non oltre le 24 ore, l’inconveniente riscontrato;
- in caso di inconvenienti o mancata osservanza degli obblighi di cui all’ 2, quantificati nella misura superiore al 20% della superficie di ogni singola zona, sarà applicata la sanzione minima di € 1.000,00 ed invitato l’appaltatore ad eliminare con immediatezza, e comunque non oltre le 24 ore, l’inconveniente riscontrato;
L’applicazione della multa sarà preceduta da regolare contestazione alla quale la ditta ha facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni al Sindaco che provvederà a quanto di competenza nei dieci giorni successivi.
La sanzione sarà applicata con atto del Responsabile del Servizio.
In caso di contestazione, e in attesa della definizione della procedura relativa, il Comune è facultato a ridurre l’importo del canone della somma relativa per ogni contestazione, da rimborsarsi al termine della procedura.
Qualora all’appaltatore saranno applicate più di dieci sanzioni l’Xxx.xx si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto.
Tutto il servizio oggetto del presente appalto è ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato per cause dipendenti dall’appaltatore. In caso di sospensione o abbandono anche parziale, l’Xxx.xx potrà senz’altro sostituirsi allo stesso appaltatore per l’esecuzione di ufficio, salvo e impregiudicata ogni eventuale azione, sia civile che penale, nei confronti dell’appaltatore e l’immediata rescissione del contratto con l’incameramento della cauzione.
ART. 14 - ATTREZZATURE E PERSONALE
L’appaltatore provvederà al servizio con idonei e sufficienti mezzi propri, con materiali, attrezzature e personale idonei allo scopo tutti forniti dall’impresa appaltatrice, senza utilizzo di personale dipendente del Comune.
Tutte le spese e gli oneri per l’acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature proprie e per il personale impegnato sono ad esclusivo carico dell’appaltatore.
L’appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione il nominativo del personale impiegato provvedendo che lo stesso sia regolarmente assicurato nei termini di legge.
L’appaltatore dovrà altresì adempiere alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Sicurezza del lavoro), comunicando al Comune il responsabile relativo.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e l’autorità. L’appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservino un contegno corretto o siano trascurati nel servizio o nel linguaggio.
I giardinieri dovranno indossare idoneo abbigliamento (divisa). L’inabilità del personale addetto al servizio, riconosciuta dall’autorità sanitaria, comporta l’obbligo della sostituzione, salvo la disciplina di legge.
ART.15 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutti gli interventi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni intervento, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, per analogia, rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori e fornitori, deve garantire che tutti i materiali utilizzati siano conformi alle normative specifiche vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza, salute e igiene pubblica e privata.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione degli interventi avvenga in conformità alla normativa, alle descrizioni, alle indicazioni tecniche contenuti nel presente Capitolato, e, per quanto non contemplato nel presente Capitolato, al D.Lgs. 81/2008, al D. L.vo 152/2006.
ART. 16 - INFORTUNI E DANNI
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
L’appaltatore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per danni contro terzi per un massimale di almeno € 516.456,90.
ART. 17 - SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’articolo 118 del D.lgs. 163/2006. Il subappalto è consentito nel limite del 30% dell’importo contrattuale. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione appaltante, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
ART. 18 - DECADENZA - REVOCA – PENALI
L’assuntore incorre nella decadenza immediata dell’affidamento, qualora non adempie anche ad una sola delle condizioni stabilite dal presente disciplinare e/o contravvenga alle disposizioni di legge, norme regolamentari, etc.,
In caso di revoca o di dichiarazione di decadenza l’assuntore non potrà pretendere, né ottenere rimborsi, sgravi né indennizzi di sorta.
ART. 19 - DOMICILIO LEGALE
Per tutti gli effetti del presente atto, l’affidatario elegge domicilio presso Le notifiche e
le intimazioni saranno effettuate indifferentemente a mezzo posta elettronica certificata, telefax, lettera raccomandata, notifica tramite messo comunale.
ART. 20 - GESTIONE PROVVISORIA
Nelle more del rinnovo dell’appalto, la ditta è tenuta ad assicurare, previa determina di affidamento, il servizio per un tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto, dietro invito scritto dell’Xxx.xx.
ART. 21 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra l’Amministrazione appaltante e l’appaltatore che dovessero insorgere durante l’esecuzione dell’appalto o anche al termine dello stesso, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura, saranno devolute alla magistratura ordinaria competente. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 22 - SPESE
Tutte le spese inerenti il presente appalto o allo stesso consequenziali, nessuna esclusa, saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore.
L’appaltatore assume, a suo complessivo carico tutte le imposte, tasse relative al servizio di cui trattasi, e tutti gli oneri di gestione, senza diritto o rivalsa nei confronti del Comune di Ravello.
Parte Seconda
DISPOSIZIONI TECNICHE
MATERIALI
ART.1 MATERIALI
1. Per quanto riguarda le norme generali relative alla qualità e alla provenienza dei materiali (sia vegetali che non) da impiegare per i lavori compresi nell'appalto, si rimanda agli articoli precedenti del presente Capitolato speciale.
2. Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto prescritto dalla DL e dalla normativa vigente. Il materiale vegetale e agrario dovrà, inoltre, rispondere alle specifiche di cui al presente Capitolato speciale.
3. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a portare preventivamente a conoscenza della Direzione Lavori la provenienza dei diversi materiali, che dovrà essere da questa accettata.
ART. 2 - MATERIALE VEGETALE
1. In accordo con il Ministero dell'Ambiente (1997), per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18 giugno 1931, n. 987 e 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della normativa di recepimento della Direttiva 98156/CE del Consiglio e delle Direttive 99/66/CE, 99/67/CE, 99/68/CE, 99169/CE della Commissione. L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza con relativa certificazione varietale e fitosanitaria alla Direzione Lavori.
2. È comunque facoltà della Direzione Lavori di procedere, insieme all'Appaltatore, a sopralluoghi presso i vivai di provenienza segnalati, al fine di controllare la scelta delle piante. È inoltre facoltà della Direzione Lavori scartare le piante arrivate in cantiere che non presentano i requisiti indicati nel presente Capitolato speciale. A tal proposito, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori la data di arrivo in cantiere del materiale vegetale almeno 72 ore prima.
3. L'Appaltatore dovrà avere cura di verificare che le piante siano state sottoposte in vivaio a tutte le lavorazioni necessarie. Dovrà inoltre controllare che le piante siano sane e non presentino alcun segno di attacco da parte di patogeni. Le piante, infine, non dovranno presentare deformazioni di alcun tipo e dovranno avere il portamento tipico della specie.
4. Ogni pianta, o gruppo omogeneo di piante, dovrà presentare apposito cartellino di riconoscimento (in materiale plastico) con indicato, in modo leggibile ed indelebile, il nome botanico (genere, specie, cultivar) e il numero di esemplari (nel caso di piante facenti parte di un lotto di piante identiche).
5. In particolare, ogni singola pianta dovrà presentare le caratteristiche dimensionali e qualitative (forma e fittezza della chioma, numero e andamento delle ramificazioni ecc.) indicate negli allegati dalla DL..
6. L'Appaltatore dovrà avere cura affinché le piante siano trasportate in cantiere con tutte le
cure necessarie a evitare ogni genere di danneggiamento sia alle parti aeree che alle zolle e radici (mezzi di trasporto idonei, protezioni adeguate, procedure di carico e scarico corrette ecc.).
7. In particolare, in accordo con la norma DIN 18916, è importante evitare, durante il trasporto, il rischio di disseccamento delle piante a causa del vento. In tal senso, il trasporto dovrebbe avvenire in automezzi chiusi o con copertura continua e sufficiente. L'Appaltatore dovrà controllare, prima dello scarico in cantiere, che le piante siano state accatastate a regola d'arte e che siano prive di danni. È importante porre rimedio immediato alle eventuali perdite di umidità delle piante tramite opportune annaffiature.
8. Le piante arrivate in cantiere devono essere messe a dimora entro 48 ore. In questo lasso di tempo, l'Appaltatore dovrà avere cura di salvaguardare le piante dal disseccamento e dal surriscaldamento.
9. Nel caso in cui il periodo di tempo intercorrente tra l'arrivo in cantiere delle piante e la loro messa a dimora sia molto lungo, l'Appaltatore dovrà avere cura di sistemare le piante in un apposito "vivaio provvisorio".
ART. 3 - ALBERI
1. In accordo con il Ministero dell'Ambiente (1997), gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dalla DL e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora e dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi ecc.).
2. Il tronco e le branche degli alberi non devono presentare deformazioni, ferite, segni di urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni ecc. Nel caso di alberi innestati, non si dovranno presentare sintomi di disaffinità nel punto d'innesto.
3. La chioma dovrà presentarsi ben ramificata e simmetrica, con una distribuzione delle branche omogenea ed equilibrata.
4. L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di ramificazioni e di radici capillari e senza tagli sulle radici con diametro superiore al centimetro.
5. Di norma, gli alberi dovranno essere forniti in zolla o in contenitore, a seconda di quanto specificato dalla Direzione Lavori. Solo su specifica indicazione potranno essere fornite piante a radice nuda, ma solo se a foglia caduca e giovani.
6. Le dimensioni della zolla o del contenitore dovranno essere adeguate alle dimensioni della pianta. La zolla si dovrà presentare senza crepe, con la terra ben aderente alle radici e ben imballata. II materiale d'imballo dovrà essere bio-degradabile ed eventualmente rinforzato (per piante di grandi dimensioni) con una rete anch'essa bio-degradabile.
7. Le caratteristiche dimensionali degli alberi fanno riferimento alle seguenti definizioni (Ministero dell'Ambiente, 1997):
• altezza dell'albero: distanza che intercorre tra il colletto ed il punto più alto della chioma;
• altezza di impalcatura: distanza che intercorre tra il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca principale più vicina;
• circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto;
• diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a 2/3 dell'altezza totale per tutti gli altri alberi;
• caratteristiche di fornitura: a radice nuda, in zolla, in contenitore.
ART.4 - ARBUSTI E CESPUGLI
1. In accordo con il Ministero dell'Ambiente (1997), arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica,
non dovranno avere portamento "filato" e dovranno rispondere alle specifiche indicate dalla DL per quanto riguarda altezza, numero delle ramificazioni, diametro della chioma.
2. Anche per arbusti e cespugli l'altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza.
3. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in zolla. Solo su specifica indicazione potranno essere fornite piante a radice nuda, ma solo se a foglia caduca, giovani e di limitate dimensioni.
ART.5 - ALTRE PIANTE
1. In accordo con il Ministero dell'Ambiente (1997), in questo raggruppamento vengono incluse le piante:
• erbacee annuali, biennali, perenni;
• tappezzanti;
• rampicanti, sarmentose e ricadenti;
• bulbose, tuberose, rizomatose;
• acquatiche e palustri.
2. Per quanto riguarda le piante erbacee annuali, biennali, perenni, andranno di norma fornite in contenitore. Nel caso venisse esplicitamente richiesta la semina, dovranno essere messe in atto le indicazioni di cui al successivo articolo 42.
3. Per quanto riguarda le piante tappezzanti, l'Appaltatore dovrà avere cura di verificare, al fine di garantire una migliore copertura del terreno, che le radici delle piante si presentino ben sviluppate e vigorose.
4. Per quanto riguarda le piante rampicanti, oltre a quanto specificato per le altre piante, l'Appaltatore dovrà avere cura che queste siano adeguatamente protette durante la fase di trasporto e messa a dimora. Dovrà, inoltre, avere cura di mettere in opera gli appositi sostegni previsti dalla DL.
5. Per quanto riguarda le piante bulbose, tuberose, rizomatose, l'Appaltatore dovrà avere cura di verificare che bulbi, tuberi e rizomi siano freschi, turgidi e in stasi vegetativa. I rizomi, inoltre, dovranno presentare un adeguato numero di gemme sane.
6. Per quanto riguarda le piante acquatiche, l'Appaltatore dovrà avere cura che vengano poste tutte le attenzioni del caso nel trasporto e nella conservazione in attesa della messa a dimora.
7. Tutto il materiale vegetale ascrivibile a questo raggruppamento dovrà rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda tipo, specie, caratteristiche vegetative e di fornitura.
ART. 6 - SEMENTI
1. La semente utilizzata dovrà presentare le caratteristiche varietali richieste e dovrà essere fornita sempre nelle confezioni originali sigillate e munite della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette). Sulla confezione dovranno essere riportate, secondo la normativa vigente, il grado di purezza, la germinabilità e le date di confezionamento e scadenza.
2. Se non utilizzate immediatamente, le sementi andranno conservate in un locale idoneo (fresco e privo di umidità).
ART. 7 - TAPPETI ERBOSI IN STRISCE E ZOLLE
1. In accordo con il Ministero dell'Ambiente (1997), nel caso in cui per le esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato (pronto effetto), l'Appaltatore dovrà fornire zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste dalla D.L. (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato
monospecie ecc.)
2. Prima di procedere alla fornitura, l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, l'Appaltatore dovrà prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione Lavori.
ART. 8 - MATERIALE AGRARIO
1. In accordo con il Ministero dell'Ambiente (1997), per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a dimora, alla cura ed alla manutenzione delle piante previste per la sistemazione a verde dell'area.
ART. 9 TERRA DI COLTIVO
1. Nel caso si rendesse necessario un apporto di terra di coltivo, l'Appaltatore è tenuto a compiere a proprie spese le opportune indagini al fine di verificarne la qualità. Le analisi andranno effettuate, salvo esplicita diversa richiesta da parte della Direzione Lavori, secondo le norme e procedure previste dalla Società Italiana della Scienza del Suolo.
2. L'apporto della terra di coltivo è comunque soggetto a preventiva accettazione della sua qualità da parte della Direzione Lavori.
3. La terra di coltivo apportata dovrà, salvo esplicita diversa indicazione di progetto o della Direzione Lavori, avere le seguenti caratteristiche:
• reazione neutra (pH circa uguale a 7);
• tessitura "franca", con una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla, tipica dei terreni di medio impasto, e con presenza non eccessiva di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm), comunque non superiore al 20% del volume totale;
• buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea;
• buona dotazione di sostanza organica e microrganismi utili;
• assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami ecc.);
• assenza di sostanze tossiche e di agenti patogeni.
Art. 10 SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
1. In accordo con il Ministero dell'Ambiente (1997), con "substrati di coltivazione" si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliano mettere a dimora.
2. Nel caso si rendesse necessaria, per alcune sistemazioni/essenze particolari, l'utilizzazione di particolari "substrati di coltivazione" (terriccio di letame, torba, compost ecc.), l'appaltatore è tenuto a verificarne la qualità e la provenienza, e il loro utilizzo è comunque soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Direzione Lavori.
3. I substrati di cui al comma precedente possono venire utilizzati singolarmente oppure in miscela con altri o con terra di coltivo.
4. Nel caso vengano utilizzati substrati già confezionati, sulle confezioni dovrà essere indicata la composizione del prodotto, mentre nel caso vengano utilizzati substrati non confezionati, l'Appaltatore dovrà effettuare a proprie spese le opportune analisi al fine di verificarne la qualità e la composizione.
5. In ogni caso, il substrato dovrà risultare esente da sostanze tossiche e agenti patogeni.
ART. 11 - FERTILIZZANTI
1. I fertilizzanti impiegati dovranno essere forniti nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicati, a norma di legge, composizione e titolo.
2. Nel caso di impiego di letame, l'Appaltatore è tenuto a fornire le opportune indicazioni di qualità e provenienza alla Direzione lavori, onde acquisire da quest'ultima l'approvazione all'utilizzo.
3. È comunque facoltà della Direzione Lavori intervenire, in qualsiasi momento durante la fase di impianto o di manutenzione, nelle scelte circa l'opportunità della concimazione e/o il tipo di fertilizzante da utilizzare.
ART. 12 - AMMENDANTI, CORRETTIVI E FITOFARMACI
1. L'utilizzo di ammendanti (per migliorare le caratteristiche fisiche del terreno), correttivi (per migliorare la reazione del terreno) e fitofarmaci (diserbanti, insetticidi ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori.
2. I prodotti impiegati dovranno essere forniti nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicate, a norma di legge, la provenienza, la composizione e la classe di tossicità (per i fitofarmaci).
ART. 13 - SISTEMI DI ANCORAGGIO
1. Nel caso di messa a dimora di alberi (o di arbusti di grandi dimensioni), questi dovranno essere opportunamente ancorati al suolo, per almeno due anni (tre nel caso di piante di grandi dimensioni).
2. I sistemi di ancoraggio sono diversi e possono variare in funzione della specie e della dimensione della pianta, della ventosità della zona, della presenza e della tipologia del traffico veicolare e/o pedonale, delle caratteristiche estetiche della sistemazione a verde e degli interventi di manutenzione previsti. In base a tali fattori, infatti, l'Appaltatore dovrà scegliere la tipologia, il numero, l'altezza e il diametro (mai inferiore ai 5 cm) più appropriato dei tutori. È, in ogni caso, sconsigliato l'utilizzo di un solo palo tutore per piante di dimensioni medio-grandi.
3. Il tutore deve essere diritto, scortecciato e trattato con sostanze antimuffa e antimarciume, per un'altezza di almeno 1 m. Allo stesso trattamento devono essere sottoposti i picchetti in legno che eventualmente verranno utilizzati.
4. In particolari situazioni e per particolari esigenze, la Direzione Lavori può richiedere l'utilizzo di appositi tiranti in sostituzione dei tutori.
5. Nell'operazione di "impianto" del tutore, l'Appaltatore dovrà porre particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi tipo di danneggiamento alle zolle e agli apparati radicali. Di norma, il palo tutore deve essere piantato nel terreno ad una profondità di 30-50 cm, in funzione della specie e della dimensione della pianta.
6. I pali di sostegno (o i tiranti) verranno legati al tronco delle piante per mezzo di opportuni legacci. Questi dovranno, comunque, consentire l'assestamento delle piante ed evitare "strozzature" del tronco. A tal fine, dovranno, una volta legati, presentare un certo grado di movimento e, comunque, essere realizzati con materiali opportunamente elastici (gomma, plastica ecc.). Inoltre, per evitare danneggiamenti al tronco, è sempre utile frapporre tra quest'ultimo e il legaccio un "cuscinetto" di opportuno materiale (es. stoffa, gomma ecc.).
ART. 14 -MATERIALE PACCIAMANTE
1. Con "materiali pacciamanti" si intendono tutti quei materiali (cortecce, foglie secche, ecc.) utilizzati per la copertura superficiale del terreno in prossimità delle piante ("pacciamatura"). Tale pratica ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante attraverso la creazione di più idonee condizioni termiche e di umidità e attraverso il controllo delle infestanti.
2. Il materiale pacciamante dovrà essere fornito nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicate la provenienza e la composizione.
3. L'utilizzo di materiale non confezionato è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Direzione Lavori, alla quale l'Appaltatore è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a giudicarne la qualità e la provenienza.
4. Potrà comunque essere utilizzato il materiale derivante dalla eventuale "cippatura" dei rami effettuata in cantiere.
ART. 15 - APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA
1. La Stazione appaltante fornirà all'Appaltatore l'acqua necessaria per la realizzazione delle opere previste. L'Appaltatore potrà, quindi, utilizzare gratuitamente l'acqua disponibile in sito (acquedotto pubblico o altra fonte).
2. Nel caso in cui l'acqua non fosse disponibile, l'appaltatore è tenuto a rifornirsi della quantità necessaria con mezzi propri e a proprie spese.
3. L'Appaltatore, sia che si approvvigioni dal committente che con mezzi propri, è tenuto al controllo periodico della qualità dell'acqua.
4. È tenuto, inoltre, ad effettuare specifiche analisi, su richiesta esplicita della Direzione Lavori.
5. L'acqua utilizzata per l'irrigazione e l'innaffiamento dovrà essere esente da sostanze inquinanti e nocive, nonché risultare entro i limiti di tolleranza di "fitotossicità relativa".
I LAVORI
ART. 16 - ESAME PRELIMINARE DEL SITO
1. L'Appaltatore è tenuto a presentare, congiuntamente all'offerta, dichiarazione con la quale attesta di avere esaminato, oltre agli elaborati progettuali, il sito oggetto del presente appalto e di avere accertato la fattibilità delle opere previste, in funzione anche delle particolari caratteristiche del luogo e della vegetazione presente, delle specifiche lavorazioni richieste (es. movimenti di terra, disponibilità di acqua ecc.), della necessità di coordinare le opere oggetto dell'appalto con altri lavori connessi, a cui la Stazione appaltante ha dato corso.
ART. 17 LAVORI PRELIMINARI
1. Prima dell'inizio dei lavori necessari alla realizzazione delle opere previste, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le lavorazioni preliminari necessarie alla creazione delle condizioni ottimali del sito.
2. I suddetti lavori preliminari consistono, essenzialmente, in:
• pulizia dell'area interessata dai lavori, al fine di eliminare tutti i rifiuti presenti che possono intralciare i lavori o che possono accidentalmente venire incorporati nel terreno, diminuendone la qualità;
• eliminazione delle essenze vegetali estranee, in accordo con la Direzione Lavori;
• messa in opera di tutte le misure necessarie alla salvaguardia di tutte le essenze vegetali indicate dalla D.L. come da conservare;
3. L'Appaltatore è comunque tenuto, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere il cantiere il più
possibile in ordine, rimuovendo tempestivamente i residui di lavorazione man mano prodotti, nonché le attrezzature non più utilizzate.
ART. 18 - ABBATTIMENTO DI ALBERI ESISTENTI – PULIZIA PINI
1. Nel caso in cui fosse previsto l'abbattimento di alberi o qualora questo fosse ordinato dalla Direzione Lavori per sopraggiunte esigenze, l'Appaltatore è tenuto a prestare particolare attenzione affinché alberi e rami, nella caduta, non causino danno alcuno a cose e persone. A tale scopo, l'Appaltatore è tenuto ad eliminare le branche e i rami dal tronco, prima di abbattere la pianta, e successivamente a "guidarla" nella sua caduta.
2. II legname derivante dall'abbattimento di alberi verrà accatastato, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, in un luogo idoneo. Nel caso le piante abbattute presentino malattie, l'Appaltatore è tenuto a seguire tutte le norme igienico-sanitarie del caso, nonché quelle eventualmente previste dalla legislazione vigente.
3. Salvo specifica indicazione della Direzione Lavori, le ceppaie verranno rimosse e trasportate in idoneo luogo di smaltimento. Le ceppaie indicate per rimanere sul sito andranno tagliate rasente il terreno.
4. L’Appaltatore è tenuto alla pulizia annuale delle pigne dai pini.
ART. 19 - SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE
1. L'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie alla protezione, da qualsiasi tipo di danneggiamento (fisico, chimico, da stress ambientale), della vegetazione che il progetto, di cui al presente appalto, indica da conservare. Le piante da conservare devono essere specificatamente indicate nelle tavole di progetto e dovranno essere opportunamente contrassegnate, dall'Appaltatore insieme alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori.
2. La Direzione Lavori ha facoltà di integrare, anche durante l'esecuzione dei lavori, l'elenco degli alberi da conservare, mediante comunicazione scritta cui l'Appaltatore è tenuto ad adeguarsi.
3. Qualora l'Appaltatore si trovi a compiere lavori nelle vicinanze di alberi da salvaguardare, dovrà porre particolare attenzione a non danneggiarne l'apparato radicale, il tronco e la chioma.
4. Per quanto riguarda la protezione degli apparati radicali, normalmente non direttamente visibili a chi effettua le lavorazioni, l'Appaltatore dovrà porre particolare attenzione a tutte le operazioni che comportano degli scavi nelle vicinanze delle piante da salvaguardare. In particolare, gli scavi effettuati in un raggio di circa 1-2,5 m dal fusto (in funzione della specie e della dimensione della pianta) dovranno, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, essere eseguiti manualmente, al fine di verificare la presenza e la localizzazione di grosse radici che, se danneggiate o eliminate, possono portare pericolose malattie per l'albero o problemi per la sua stabilità.
5. Per quanto riguarda la protezione dei fusti e delle chiome, andrà posta particolare attenzione ad evitare i danni meccanici derivanti dall'uso nelle vicinanze degli alberi da salvaguardare di macchine e attrezzi pesanti. A tale scopo, l'Appaltatore è tenuto a coprire i tronchi in pericolo con apposite tavole in legno (dello spessore di almeno 2-3 cm), ad esso saldamente legate, e di altezza consona allo scopo. È consigliabile frapporre tra le tavole e il tronco un opportuno "cuscinetto" (formato ad esempio da vecchie gomme di autoveicoli).
6. Nel caso in cui il progetto prevedesse il trapianto temporaneo della pianta, l'Appaltatore è tenuto, di concerto con la Direzione Lavori, ad adottare tutte le tecniche e gli accorgimenti utili alla migliore esecuzione dell'intervento.
7. Nel caso in cui, nonostante tutte le misure di cautela prese e l'attenzione posta nelle
lavorazioni, qualche albero venisse danneggiato, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori. Questa provvederà a effettuare le opportune valutazioni e a predisporre le necessarie misure, alle quali l'Appaltatore è tenuto a sottostare.
8. Analogamente a quanto previsto per le piante arboree, l'Appaltatore dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare gli arbusti e le piante erbacee esistenti e da conservare. In particolare, andrà di norma evitato il calpestamento, dovuto al passaggio dei mezzi meccanici e degli addetti ai lavori, delle zone da salvaguardare nonché il deposito, anche se temporaneo, di materiale pesante e/o `potenzialmente inquinante" sulle stesse.
ART. 20 - LAVORAZIONE DEL TERRENO
1. Una volta completati i lavori preliminari, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare, anche in funzione del tipo di lavori e delle opere in progetto, una lavorazione generale del terreno allo scopo sia di portare alla luce ed eliminare materiale inerte e rifiuti di dimensioni incompatibili, nonché eventuali parti sotterranee di vegetazione infestante, sia di operare una prima movimentazione del terreno.
2. Alla lavorazione generale di cui al comma 1, potranno seguire altri interventi mirati al miglioramento delle caratteristiche chimiche e della struttura del terreno.
3. Il tipo e le caratteristiche delle lavorazioni del terreno andranno preventivamente concordate con la Direzione Lavori, e andranno effettuate secondo le norme della migliore tecnica agronomica, e comunque con il terreno al giusto grado di umidità.
ART. 21 - OPERAZIONI DI SCAVO
1. I materiali derivanti dagli scavi e non reimpiegabili in cantiere, andranno allontanati e trasportati in aree idonee a cura e spese dell'Appaltatore.
2. Sia nelle operazioni di scavo che in quelle di trasporto del materiale di risulta, l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare i mezzi più idonei.
ART.22 - BUCHE PER LA MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI
1. Le buche destinate ad alberi ed arbusti dovranno, salva diversa indicazione della Direzione Lavori, presentare dimensioni idonee ad ospitare la zolla e le radici della pianta e a creare un'opportuna area di terreno drenante, indicativamente con una larghezza circa doppia rispetto alla zolla e una profondità pari a circa 1 volta e mezza.
2. Nel caso di piantagione di alberi di grandi dimensioni, le buche dovranno essere preparate in modo da tener conto anche della eventuale necessità di apportare ulteriori strati di materiale drenante, sostanza organica ecc., e del fatto che, a causa dei peso notevole, la pianta sarà soggetta ad un certo assestamento.
3. Nel caso di piantagione di piante a radice nuda, le dimensioni della buca dovranno essere tali da consentire la messa a dimora delle piante senza che gli apparati radicali vengano danneggiati.
4. Nella preparazione della buca dovrà essere posta particolare attenzione alla eventuale presenza di reti tecnologiche sotterranee. L'Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione Lavori dell'eventuale ritrovamento nel sottosuolo di cavi e tubazioni e a concordare con essa l'eventuale spostamento della buca.
5. Nella preparazione della buca, l'Appaltatore dovrà altresì porre particolare attenzione che non si verifichino fenomeni di ristagno in prossimità delle radici. A tal fine, avrà cura di posizionare sul fondo della buca un opportuno strato di materiale drenante (ghiaia, ecc.). In presenza di gravi fenomeni di ristagno, in accordo con la Direzione Lavori, l'Appaltatore provvederà alla realizzazione delle più opportune opere di drenaggio.
ART. 23 - UTILIZZO DELLA TERRA DI COLTIVO
1. Nel caso in cui il terreno dell'area oggetto d'intervento non sia idoneo alla piantagione o alla semina, l'Appaltatore, in accordo con la Direzione Lavori, dovrà apportare l'opportuna quantità di terra di coltivo necessaria alla creazione di uno strato di terreno sufficiente all'impianto del prato e al riempimento delle buche.
2. II terreno rimosso e non più utilizzabile andrà, a norma dell'articolo 39, comma 3 del presente Capitolato speciale, allontanato dal cantiere.
ART.24 - MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI
1. Prima della messa a dimora delle piante, l'Appaltatore dovrà avere cura di riempire parzialmente le buche predisposte, in modo da creare, sul fondo delle stesse, uno strato di terreno soffice dello spessore adeguato (in funzione delle dimensioni della zolla o dell'apparato radicale), e comunque non inferiore ai 20 cm.
2. Nella messa a dimora delle piante, l'Appaltatore dovrà aver cura di non danneggiare gli apparati radicali e di non modificarne il naturale portamento.
3. Nel caso della messa a dimora di alberi e arbusti a radice nuda, l'Appaltatore è tenuto a ringiovanire le radici, spuntando le loro estremità ed eliminando le parti danneggiate, e a "rivestirle" con un "impasto" di terra e sostanza organica coagulante (es. poltiglia bordolese) che costituisca uno strato sottile attorno alle radici, utile contro il disseccamento e per fornire i primi elementi nutritivi. Le radici andranno incorporate con terra sciolta, che andrà opportunamente pressata in modo che aderisca il più possibile alle radici stesse.
4. Nel caso della messa a dimora di alberi e arbusti con zolla, andranno praticati opportuni tagli sull'imballo, al livello del colletto, al fine di aprirlo sui lati, pur senza rimuoverlo (andranno eliminati solo eventuali legacci di metallo).
5. Sia per le piante fornite in zolla che per quelle fornite in contenitore, si dovrà porre particolare attenzione al fine di non rompere la zolla e di mantenerla sufficientemente umida e aderente alle radici.
6. Dopo il riempimento della buca, è importante compattare e livellare il terreno e subito irrigare, al fine di facilitarne l'ulteriore assestamento e la sua più completa adesione alle radici e alla zolla, nonché la ripresa della pianta.
7. Nei primi mesi dopo la messa a dimora delle piante, sarà necessario effettuare frequenti interventi di irrigazione, in funzione dell'epoca, dell'andamento pluviometrico, del tipo di terreno e della specie, e comunque secondo le norme di buona pratica agronomica e in accordo con la Direzione Lavori.
8. AI fine di aumentare l'efficienza delle irrigazioni e di meglio trattenere l'acqua piovana, è importante creare, alla base dei tronco, una conca di irrigazione. In funzione del tipo di progetto e/o su indicazione della Direzione Lavori, può essere opportuno prevedere l'interramento di un tubo ad anello intorno all'apparato radicale (a opportuna distanza), con una estremità sporgente dal terreno in modo da agevolare l'operazione di irrigazione da parte del personale addetto.
9. Su eventuale indicazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore è tenuto a procedere ad interventi di potatura "pre-impianto" della chioma, da eseguirsi con le cure previste nel successivo articolo 83. La potatura ha lo scopo di eliminare eventuali rami secchi e spezzati oppure di facilitare l'attecchimento della pianta riducendone la chioma.
10. Sempre su eventuale indicazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore è tenuto a procedere ad interventi di fertilizzazione localizzata, ponendo particolare attenzione a non far venire a contatto il fertilizzante con le radici.
11. Si dovrà porre attenzione affinché le piante messe a dimora, una volta che il terreno si
sarà assestato, non presentino radici scoperte o eccessivo interramento (oltre la quota del colletto).
12. Gli alberi e gli arbusti delle specie a foglia caduca forniti in zolla o in contenitore possono essere messi a dimora in qualsiasi periodo dell'anno, mentre quelli forniti a radice nuda andranno piantati durante il periodo di riposo vegetativo (dal tardo autunno all'inizio primavera). Gli alberi e gli arbusti delle specie sempreverdi (forniti esclusivamente in zolla o contenitore) possono essere messi a dimora in qualsiasi periodo dell'anno, tranne nel periodo dei ricacci. È comunque buona norma evitare la messa a dimora delle essenze vegetali durante i mesi più caldi (luglio e agosto) e prevedere delle "cure particolari" per quelle messe a dimora a stagione avanzata. Infine, è da evitare, in ogni caso, la messa a dimora delle piante in periodi di gelo e neve e in presenza di suolo impregnato d'acqua.
13. Successivamente alla prima irrigazione, l'Appaltatore avrà cura, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, di distribuire ai piedi degli alberi uno strato di materiale pacciamante dello spessore di circa 7-10 cm, allo scopo di ridurre l'evaporazione e di evitare lo sviluppo di vegetazione infestante. La pacciamatura dovrà essere mantenuta per le successive due stagioni vegetative.
14. Nel caso di messa a dimora di alberi e grandi arbusti, questi dovranno essere opportunamente ancorati al suolo, ai sensi dell'articolo 30 del presente Capitolato speciale.
15. L'Appaltatore rimane comunque responsabile degli eventuali danni causati da animali domestici e selvatici e dal passaggio di persone o automezzi. In tal senso dovrà, a sua cura e spese, provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi che si rendessero necessari al fi ne di salvaguardare la vegetazione messa a dimora fino alla consegna. In particolare, nelle situazioni in cui è previsto il parcheggio di autoveicoli in prossimità delle piante messe a dimora, l'Appaltatore è tenuto a verificare con la Direzione Lavori l'opportunità di predisporre idonee protezioni (in legno, metallo o altro materiale) intorno al tronco delle piante stesse.
ART. 25 - MESSA A DIMORA E SEMINA DI PIANTE ERBACEE
1. Nel caso della messa a dimora di singole piantine, l'Appaltatore potrà realizzare le buche al momento dell'impianto, tenendo conto delle dimensioni del pane di terra con cui vengono fornite. Nel caso venissero fornite in contenitore bio-degradabile, potranno essere messe a dimora con lo stesso.
2. Le buche andranno riempite con terra di coltivo che successivamente verrà pressata adeguatamente. Infine, se previsto dal progetto, verrà realizzato uno strato pacciamante.
3. Per quanto riguarda la semina di piante erbacee, si dovrà utilizzare semente rispondente ai requisiti di cui all'articolo 22 del presente Capitolato speciale.
4. Sia per la messa a dimora che per la semina di piante erbacee, l'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto di tutte le indicazioni (specie da utilizzare, epoca di impianto/semina, profondità della buca/di semina, quantità di seme, concimazioni ecc.) della D.L.. Qualora queste siano troppo generiche, l'Appaltatore è tenuto a prendere i necessari accordi con la Direzione Lavori.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XXX XXXXX
1. Con la formazione del prato, l'Appaltatore si assume l'onere di eseguire tutte le operazioni necessarie alla creazione del tappeto erboso: preparazione del terreno, concimazione, semina, irrigazione, controllo delle infestanti, nonché la realizzazione dell'impianto di irrigazione eventualmente previsto in progetto.
2. L'Appaltatore, in accordo con la Direzione Lavori, è tenuto ad effettuare la semina del prato solo
successivamente alla piantagione delle essenze arboree ed arbustive previste in progetto, nonché dopo la realizzazione degli impianti e delle attrezzature previste.
3. Oltre alla lavorazione generale del terreno di cui al precedente articolo 36, prima della semina del prato l'Appaltatore è tenuto ad effettuare, in accordo con la Direzione Lavori, tutte le lavorazioni del terreno (fresatura, rullatura ecc.) che si rendano necessarie in funzione della natura del suolo, al fine di ottenere un buon letto di semina. Allo stesso scopo dovrà porre particolare attenzione ad eliminare tutti i materiali estranei presenti nel terreno che possano influire negativamente con la buona riuscita del prato.
4. Contemporaneamente a tali lavorazioni, in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei terreno e del periodo della lavorazione, nonché in accordo con la Direzione Lavori, sarà possibile provvedere ad una concimazione del terreno con opportuni elementi fertilizzanti.
5. Sarà inoltre cura dell'Appaltatore, durante tali lavorazioni, provvedere a fornire al terreno l'opportuna sistemazione, in funzione del tipo di suolo, al fine di rendere efficiente lo smaltimento dell'acqua meteorica in eccesso.
6. L'epoca della semina, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, sarà l'inizio della primavera o l'inizio dell'autunno. Andranno comunque evitati sia i periodi eccessivamente caldi sia quelli troppo piovosi.
7. La semina sarà effettuata con le attrezzature più idonee, in funzione della tecnologia disponibile e della dimensione dell'area da seminare. La semina con macchine seminatrici dovrà essere effettuata alla profondità più idonea in relazione al miscuglio (di norma 1,5 - 2,5 cm). La semina manuale (da eseguirsi solo in presenza di piccole superfici) dovrà essere effettuata con la tecnica più idonea ad ottenere una buona uniformità. La composizione del miscuglio e le dosi di seme impiegati dovranno essere quelle precisate in progetto e dovranno essere comunque preventivamente accettate dalla Direzione Lavori.
8. Successivamente alla semina, l'Appaltatore avrà cura di effettuare una leggera erpicatura, una rullatura e un'irrigazione. Successivamente, al fine di facilitare la germinazione, provvederà a frequenti irrigazioni con bassi volumi di adacquamento, avendo cura di non irrigare nelle ore più calde.
9. La formazione del prato sarà considerata andata a buon fine se, successivamente al primo taglio dell'erba, l'area in oggetto si presenterà con un prato fitto, uniforme e regolare, privo di malattie, composto dalle specie previste, e con una percentuale di sassi e infestanti inferiore a quella consentita dal progetto. Il terreno, inoltre, in conformità agli eventuali dislivelli previsti in progetto non dovrà presentare avvallamenti di alcun genere.
10. L'Appaltatore dovrà provvedere a delimitare le zone seminate in modo da evitare il passaggio di persone e macchine al fine di non ostacolare la buona riuscita dei prato.
11. La formazione di manti erbosi con zolle precoltivate comprende tutti i lavori di preparazione agraria del substrato d'impianto, la messa a dimora delle zolle erbose e le lavorazioni successive, compresa l'irrigazione, che ne favoriscano l'attecchimento, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose dovranno essere anche adeguatamente fissate al suolo come da prescrizione della D.L..
MANUTENZIONE DELLE OPERE NEL PERIODO DI GARANZIA
ART. 27 - PERIODO DI GARANZIA SULLE OPERE A VERDE REALIZZATE
1. Le opere a verde realizzate saranno considerate definitivamente compiute con pieno successo solo al termine dei "periodo di garanzia".
2. Tale "periodo di garanzia", misurato a partire dalla fine dei lavori previsti, avrà la durata
necessaria ad accertare la piena riuscita della realizzazione e l'attecchimento delle essenze vegetali piantate e/o seminate, e comunque non inferiore a ventiquattro mesi. L'Appaltatore si impegna a dare una garanzia di attecchimento del 100% su tutte le piante.
3. Durante tale "periodo di garanzia", l'Appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le operazioni di manutenzione utili per conservare le opere a verde nello stato migliore, come meglio specificato nel successivo articolo.
4. Nel caso di alberi o arbusti, sarà necessario verificare che le piante siano sane e in buono stato vegetativo, trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell'anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l'impianto (per le piante fornite in zolla).
5. Nel caso del prato, bisognerà attendere il primo taglio dell'erba, come meglio specificato nel precedente articolo 42, comma 9.
6. Nel caso di piante erbacee, l'attecchimento si riterrà avvenuto quando tutta la superficie oggetto di intervento risulterà coperta in modo omogeneo alla germinazione della specie botanica seminata.
7. La fine del periodo di garanzia verrà certificato dalla Direzione Lavori con un apposito verbale.
ART. 28 - MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA
1. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore è tenuto ad effettuare, sulle opere realizzate, le operazioni di manutenzione specificate nei successivi commi del presente articolo.
2. L'Appaltatore è tenuto ad irrigare le piante messe a dimora e/o seminate secondo un programma di irrigazione definito in accordo con la Direzione Lavori, e comunque ogniqualvolta le piante necessitino di acqua. Il volume di adacquamento e la frequenza delle irrigazioni saranno determinati in funzione della specie, del tipo di terreno e dell'andamento climatico. Nel caso siano state realizzate delle conche d'irrigazione, l'Appaltatore è tenuto a ripristinarne, qualora se ne presenti la necessità, la funzionalità.
3. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare le concimazioni necessarie secondo un programma definito in accordo con la Direzione Lavori, a cui rimane, comunque, la facoltà di richiedere interventi specifici ritenuti necessari.
4. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie al contenimento della vegetazione infestante e delle malattie delle piante. Qualora se ne presentasse la necessità, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare lo strato di materiale pacciamante. Gli interventi di controllo delle malattie devono essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori.
5. Nel caso dei prati, il controllo delle infestanti verrà effettuato adottando le tecniche meno impattanti sull'ambiente e solo se necessario. L'eventuale utilizzo di diserbanti dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori.
6. L'Appaltatore è tenuto a eliminare gli eventuali polloni e succhioni presenti sulle piante messe a dimora. Solo su specifica indicazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare le opportune operazioni di potatura (di "rimonda" o di "formazione").
7. Nel caso che alcune delle piante messe a dimora dovessero morire, l'Appaltatore dovrà sostituirle, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con la stagione e le condizioni climatiche, con piante uguali. Per le piante sostituite, il periodo di garanzia verrà considerato a partire dal loro impianto.
8. L'Appaltatore dovrà monitorare l'efficacia delle misure di ancoraggio adottate in sede di impianto e, se del caso, provvedere alla sostituzione e/o adattamento di tutori, ancoraggi e legacci.
9. Nel caso che anche dopo il secondo taglio il prato non si presentasse nelle condizioni ritenute idonee
(così come specificate al precedente articolo 42, comma 9), l'Appaltatore dovrà procedere al suo ripristino, tenendo nella debita considerazione le cause del mancato attecchimento.
10. L'Appaltatore è tenuto ad allontanare, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, il materiale di risulta delle operazioni di manutenzione e lasciare l'area pulita.
ART. 29 - POTATURA
1. Nel caso fossero richiesti interventi di potatura o nel caso di potatura di riformazione, l'Appaltatore dovrà porre particolare cura affinché l'operazione venga eseguita da personale esperto e nel rispetto delle caratteristiche delle singole piante.
2. Salvo diversa specifica disposizione da parte della Direzione Lavori, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti indicazioni:
• non effettuare tagli "a filo tronco", ma rispettare la zona del "collare" alla base del ramo;
• eseguire i tagli sui rami di piccolo diametro (massimo 7-8 cm);
• mantenere una copertura di almeno il 50% dei rami, distribuita in modo regolare;
• non eliminare più del 30% delle gemme;
• effettuare tagli inclinati rispetto al piano orizzontale.
3. Nel caso fosse necessario procedere al taglio di rami di grosse dimensioni, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le indicazioni di cui all'articolo 35 del presente Capitolato speciale.