La trascrizione dell’accordo raggiunto dai coniugi di sede di negoziazione assistita: la
Xxxx Xxxxxxx
La trascrizione dell’accordo raggiunto dai coniugi di sede di negoziazione assistita: la
Suprema corte fa (davvero?) chiarezza.
«Ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all’art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132 del 2014, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
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I. La questione rimessa al vaglio della Corte nella pronuncia che qui si segnala trae origine dalla composizione di un conflitto coniugale raggiunta in sede di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del d.l. 13 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014, n. 162.
L’accordo sottoscritto dai coniugi nelle prescritte forme di legge, quindi autenticato dai rispettivi difensori, oltre a regolamentare gli aspetti personali della separazione e l’affidamento condiviso del figlio minore, contemplava il trasferimento della proprietà di una quota dell’immobile adibito a casa coniugale: il notaio si era lì limitato ad effettuare l’autenticazione delle sottoscrizioni, l’autentica cd. “minore”, senza effettuare il controllo di legalità dell’atto (e, quindi, senza iscrivere il verbale a repertorio, senza metterlo a raccolta, né provvedere alla celere trascrizione dello stesso) ed il conservatore aveva rifiutato la trascrizione ed informato dell’inadempimento il consiglio notarile. Avviato il procedimento disciplinare ai sensi del d.leg. 1° agosto 2006, n. 249, Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera e) della l. 28 novembre 2005, n. 246, la commissione regionale di disciplina aveva qualificato la condotta del professionista come colpevole inadempimento delle modalità con cui doveva essere effettuata, ai fini dell’art. 2657 c.c., l’autentica richiesta dal comma 3 dell’art. 5 della l. 162/2014; il rigetto integrale del reclamo spiegato dal notaio presso la Corte di appello competente aveva, quindi, giustificato il ricorso alla Suprema corte.
La seconda sezione civile respinge le doglianze del professionista ricorrente e chiarisce che la trascrizione dell’atto di trasferimento immobiliare eventualmente contenuto nell’accordo di separazione o divorzio presuppone l’autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale dell’accordo stesso ad opera del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.
II. Già all’indomani dell’entrata in vigore della negoziazione assistita in materia familiare, la questione attinente alla trascrivibilità dell’accordo nei pubblici registri immobiliari, e più precisamente alle attività ad essa prodromiche, ha diviso gli interpreti, complice una formulazione letterale delle disposizioni a tratti ambigua. In virtù dell’art. 6 della l. 162/2014 cit., l’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».
Stante il peculiare procedimento che contraddistingue la negoziazione assistita familiare e l’espressa l’equiparazione di tali accordi ai provvedimenti giudiziali (per i quali, come è noto, in forza della disposizione di cui all’art. 2657 c.c., non è contemplato l’intervento del pubblico ufficiale ai fini della trascrizione in pubblici registri), la disciplina invocabile allorché i coniugi convengano di procedere a trasferimenti immobiliari viene sistematicamente ricercata tra le maglie dell’art. 5 della l. 162/2014 cit. Tal ultima disposizione, oltre a precisare che l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, regolamenta – e questa volta chiaramente – le modalità prodromiche al perfezionarsi della trascrizione delle convenzioni nei pubblici registri prescrivendo che, qualora le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, «per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
In relazione alla fattispecie rimessa al vaglio della Corte, quest’ultima disposizione già sembrerebbe escludere la responsabilità del professionista che aveva apposto, in calce alla scrittura privata con la firma dei coniugi vidimata dagli avvocati, la propria autentica: il comma 3 dell’art. 5 cit. non impone un controllo di legalità secondo le formalità ex art. 62, 72 e 138 l.n. cit., potendo l’autentica de qua promanare da altro pubblico ufficiale non tenuto ad effettuare controlli ulteriori, né a procedere all’iscrizione a repertorio e alla conservazione dell’atto a raccolta.
III. Prescindendo da tal ultima osservazione, si deve qui sottolineare che la discrasia normativa di cui si è dato atto rispolvera un dibattito ormai risalente che vede contrapposte le categorie professionali degli avvocati, da una parte, e quella dei notai dall'altra, quest’ultima costantemente preoccupata di difendere il ruolo sociale e politico della funzione espletata1. In tale contesto i giudici di merito si assestano su posizioni antitetiche: talvolta esautorando il ruolo notarile, talaltra enfatizzandolo trincerandosi dietro interpretazioni letterali restrittive. Fa da sfondo al contrasto in parola il costante rilievo attribuito al sistema della pubblicità legale degli atti relativi a beni immobili e quello (quantomeno comparativamente) minore riservato alle vicende afferenti ai vincoli matrimoniali, pur se incidenti sullo status familiae.
Le prime pronunce edite sposano la linea esegetica meno rigorosa e, a fronte del rifiuto dei Conservatori di trascrivere il titolo, ordinano la trascrizione argomentando dalla assoluta specialità che contraddistingue la negoziazione assistita familiare e dall’equipollenza tra l’accordo di separazione in sede di negoziazione assistita e il verbale di separazione consensuale sottoscritto dal Tribunale e omologato2.
A conclusioni antitetiche giunge altra giurisprudenza di merito3 ed, oggi, anche quella di legittimità che, muovendo dalla intrinseca differenza esistente tra l’accordo - che conserva la natura di negozio transattivo - e l’atto promanante dagli organi giurisdizionali, dalla particolarità della materia relativa alla trascrizione e dagli interessi di natura pubblica sottesi alla sua disciplina, chiarisce che ogni qualvolta l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione ex art. 6 della l. 162/2014 cit. ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la trascrizione presuppone l’autenticazione del verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3.
Vero è che, come precisato nella parte motiva della pronuncia, il legislatore, nel disciplinare il potere certificativo dei difensori, rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 5 della medesima legge, così implicitamente imponendo – o almeno così sembrerebbe - le formalità lì prescritte ai fini della trascrizione dell’accordo. L’ulteriore necessaria autenticazione delle sottoscrizioni ad opera di un pubblico ufficiale, richiesta in relazione a tutti gli accordi stipulati in seno alle procedure di negoziazione assistita, a parer della corte trova la sua ratio nel tenore letterale della disposizione di cui all’art. 2657 c.c., la quale contempla la trascrivibilità delle sole sentenze, degli atti pubblici o delle scritture private autenticate o giudizialmente accertate.
1 Sulla questione sia permesso rinviare al mio L’evoluzione del collaborative law in Italia: la negoziazione assistita in materia familiare, in questa Rivista, 2019, 217 ss., spec. 243 s.
Sulla oggettiva difficoltà di surrogare la funzione notarile v. X. XXXXXXX, Notariato e giurisdizione. La trascrizione dell’accordo di negoziazione per nullaosta del p.m.: il caso Pordenone, in Notariato, 2017, 239 e ID., La trascrizione dell’accordo in sede di negoziazione assistita per nullaosta del p.m. a proposito di notariato e giurisdizione, in Il contributo del Notariato alla degiurisdizionalizzazione: mediazione, negoziazione assistita e arbitrato, in Atti del convegno tenutosi a Bari il 17 marzo 2017.
2 Tra le prime pronunce in questa direzione si segnalano Trib. Roma, 17 novembre 2015 n. 12136 e 17 maggio 2016 n. 6029. Successivamente, nel senso che gli accordi di cui all'art. 6, comma 3, sono idonei ad essere trascritti sic et simpliciter, purché autenticati dai difensori delle parti ai sensi dell'art. 5, comma 2, e muniti del prescritto nullaosta, Trib. Roma 17 marzo 2017, in Fam. e dir., 2018, 333 ss., con nota di X. XXXXXXX, Negoziazione assistita per la separazione o il divorzio: tutela dei figli minori e poteri del presidente, e in Nuova gir. civ., 2017, con nota di X. XXXXXXX, Xxxxx trascrizione degli accordi di negoziazione assistita in materia familiare, 1163 ss. Più di recente x. Xxxx. Xxxx, 0 luglio 2018, n. 4429 e 18 gennaio 2018, n. 458.
3 X. Xxx. Xxxxxxx, 0 giugno 2017, in questa Rivista, con osservazioni di X. XXXX, Corte di appello di Trieste, ord. 30 maggio 2017. L’autenticazione notarile delle sottoscrizioni è requisito essenziale ai fini della trascrizione dell’accordo di negoziazione in materia familiare; Trib. Venezia, 21 novembre 2017, Trib. Genova, 8 aprile 2016 e Trib. Napoli, 29 gennaio 2016, in Foro it., 2017, I, 1776.
Sì è così asserito che qualora il legislatore avesse voluto far dipendere dal potere di autentica dei difensori delle parti anche la produzione degli effetti idonei a consentire la trascrizione dell'accordo nei registri immobiliari, in deroga alle surriferite indicazioni normative, lo avrebbe sicuramente fatto con una norma espressa4.
La scelta di svincolare la trascrizione di atti conclusi tra privati contenenti trasferimenti di diritti reali dal filtro del controllo notarile rischia, si è detto, di indebolire progressivamente il sistema di pubblicità immobiliare fondato sulla certezza dei dati in esso contenuti. In un apparato fondato sul principio di autenticità del titolo, lo scrutinio del terzo professionalmente attrezzato e funzionalmente imparziale assume importanza dirimente in quanto volto ad assicurare il suo corretto ed efficace funzionamento: al ricevimento e all’autenticazione degli accordi in parola, seguono, infatti, controlli e adempimenti legati al deposito e alla conservazione degli atti originali, controlli in materia fiscale e di conformità catastale. Attività queste espressione di una funzione che rappresenta l’«esito di una articolata struttura pubblica nella quale i singoli ufficiali roganti costituiscono terminali di un complessivo apparato istituzionale che offre attualmente un’ottima performance»5.
IV. Effettivamente una più chiara formulazione della norma non sarebbe dovuta mancare, tuttavia la formalistica e rigorosa chiave di lettura offerta dalla Corte, che fa leva sulla «necessità di un controllo pubblico che è principio essenziale e cardine del sistema della pubblicità immobiliare e del complesso sistema delle trascrizioni e delle intavolazioni diretto a garantire la certezza del diritto», sembra trascurare la specialità del procedimento di nuovo conio e gli espedienti utilizzati dal legislatore al fine di assicurare il pieno rispetto delle norme inderogabili poste a presidio dell’interesse individuale dei coniugi e della collettività.
Dirottano l’interprete verso l’opzione de qua non soltanto la surriferita equiparazione degli accordi di cui all’art. 6 cit. ai provvedimenti giudiziali6, ma anche i connotati propri del negozio stipulato dai coniugi, il quale è idoneo a spiegare gli effetti di legge soltanto previo nullaosta o autorizzazione (nel caso in cui vi siano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti) prestata dall’autorità
4 Secondo App. Trieste 6 giugno 2017, cit., che sconfessa Trib. Pordenone 17 marzo 2017 (in questa Rivista con osservazioni di X. XXXX, Trib. di Pordenone 17 marzo 2017. L’accordo di negoziazione assistita in materia familiare può essere trascritto senza autenticazione delle sottoscrizioni e in Riv. Not., 2017, 1024 ss., con nota di A.A. XXXXXXX, Autenticazione notarile e trascrizione dei trasferimenti immobiliari contenuti nell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014), la previsione di cui all'art. 6, comma 3, che regola gli effetti della negoziazione assistita in materia familiare, non può costituire deroga alla norma generale sancita dall'art. 5, comma 3, restando il potere certificativo qui contemplato funzionale alla sola trasmissione all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni di sua competenza. Così anche Trib. Genova, 8 aprile 2016 e Trib. Catania, 14 novembre 2015, in Xxxx.xx., 2017, 1602 ss., con nota di P. CARDINALE, Xxxxx trascrizione di accordi di negoziazione assistita contenenti trasferimenti immobiliari.
In dottrina, in tal senso, X. XXXXXXX e X. XXX, Autenticità del titolo e trascrizione nei registri immobiliari, in Riv., dir. civ., 2018, 50 ss., che fa leva sul principio di autenticità del titolo quale parte integrante e ineliminabile del sistema della pubblicità immobiliare; A. TODESCHINI PREMUDA, La trascrizione degli accordi tra coniugi nell’ambito della negoziazione assistita, in Nuova giur. civ., 2018, 124 ss.; X.
XXXXXXX, La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, cit., 52; I. ZINGALES, Art. 5 - Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione, in La nuova riforma del processo civile. Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014, a cura di X. XXXXXXXXXX, Xxxx, 0000, 91 ss. e X. XXXXXXXX, Fuori dal processo. Trasferimento in arbitrato, negoziazione assistita e accordi sul matrimonio. Le nuove procedure negoziate e stragiudiziali in materia matrimoniale, in Giur. it., 2015, 1260 s. A favore della necessaria autentica della sottoscrizione ad opera del pubblico ufficiale a ciò autorizzato si esprimono, infine, le linee guida diffuse da alcune Procure della Repubblica. Per riferimenti sul punto v. X. XXXXXXXX, La procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, cit., 75, nt. 23.
5 Così X. XXXXXXX, La trascrizione dell’accordo in sede di negoziazione assistita per nullaosta del p.m. a proposito di notariato e giurisdizione, cit.
6 Pare indirizzarsi in tal senso anche la Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16 luglio 2015. Ivi si precisa che la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio consiglia di ritenere applicabile l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo disposta dall'art. 19, legge n. 74 del 1987. Ciò a condizione, però, che dal testo dell'accordo (la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica) emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Non è superfluo ricordare l’analoga querelle sorta in relazione alla portata dell’art. 612 c.p.c., che espressamente indica quale unico titolo legittimante l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare la sentenza di condanna: lì la lettura estensiva della norma che, oltre a parificare qualsiasi provvedimento giudiziale di contenuto condannatorio alla sentenza, riconosce al possibilità di fondare l'esecuzione anche sul verbale di conciliazione giudiziale, è stata anticipata dalla Corte Costituzionale (con la pronuncia del 12 luglio 2002, n. 366), poi ammessa dagli artt. 16, 2° comma, per il verbale di conciliazione giudiziale, e 40, per quello stragiudiziale, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, infine espressamente riconosciuta dall’art. 474, 2° comma, n. 1, come risultante dalle modifiche di cui alla l. 28 dicembre 2005, n. 263.
giurisdizionale competente (id est il pubblico ministero o, nelle ipotesi di xxxxxxx di quest’ultimo, il presidente del tribunale)7.
Conferma l’assunto la differente regolamentazione apprestata, in caso di risoluzione dei contratti di convivenza, dall’art. 1, comma 60, della l. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, in virtù del quale l’accordo solutorio presuppone l’intervento del notaio qualora, unitamente allo scioglimento della convivenza, gli ex conviventi pongano in essere atti di trasferimento di diritti reali immobiliari8. È evidente come proprio la mancata previsione di un filtro giurisdizionale e di un organo statale che ratifichi le autodeterminazioni delle parti giustifichi lì la competenza – expressis verbis riconosciuta dalla norma - del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari.
Non può essere sottaciuto, inoltre, che nella negoziazione assistita familiare la prescritta necessaria presenza di almeno un avvocato per parte è volta ad assicurare una più pregnante tutela delle situazioni giuridiche in gioco e un più efficace controllo anche in punto di certificazioni9, sicché l’imposizione di un'ulteriore figura professionale, che implica evidentemente incombenti, formalità e costi aggiuntivi a carico dei coniugi, sembra porsi in contrasto con gli iniziali intenti semplificativi e acceleratori perseguiti dai conditores10.
Si consideri che le norme disciplinanti le funzioni del notariato sanciscono, da un lato, l’obbligo di effettuare, ai sensi dell’art. 72 l.
n. 89/1913, il controllo di legalità dall’atto, dall’altro, il divieto, imposto dall’art. 28 della medesima legge, di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume e all’ordine pubblico. Esattamente in questo sembrerebbe sostanziarsi il potere certificativo dei difensori, che sono infatti chiamati ad effettuare un controllo formale - in punto di accertamento dell’identità e della legittimazione delle parti - e sostanziale - in punto di conformità all’accordo alle norme imperative e di ordine pubblico. A dette verifiche, nella specifica materia familiare, si aggiungono quelle effettuate dall’organo giurisdizionale: uno step indefettibile, questo, che sembra evocare la disciplina contenuta nell’art. 825 c.p.c., il quale subordina l’esecutività e la trascrivibilità del lodo rituale all’omologazione del tribunale.
In sede di exequatur è demandato dall’organo giurisdizionale un controllo meramente estrinseco e sommario della pronuncia arbitrale, sicuramente svincolato dal processo formativo della decisione e dalla preventiva audizione
7 Sul vaglio riservato, in questa sede, all’organo pubblico che ha talvolta funzione dichiarativa, altre volte di volontaria giurisdizione v. F.P. XXXXX, Le disposizioni in materia di separazione e divorzio, in Processo civile efficiente e riduzione arretrato, a cura di Xxxxx, Torino, 2014, 34 s., a parer del quale, tuttavia, l’intervento del p.m. non è sufficiente per conferire all’accordo natura di atto pubblico. In relazione al controllo dell’accordo effettuato dall’organo giurisdizionale nella negoziazione assistita familiare, cfr. X. XXX, La negoziazione assistita nella crisi familiare: un mosaico in via di composizione?, in Fam. e dir., 2019, 782 ss., in nota a Trib. Torino, 1° giugno 2018; F. XXXXXXXX, La separazione e il divorzio: profili processuali e “degiurisdionalizzazione” alla luce delle più recenti riforme, in Fam e dir., 2015, 1146 ss.; X. XXXXXX, Il d.l. n. 132 del 2014: le novità in tema di separazione e divorzio, ivi, 2014, 1141 ss.
Non è certamente un caso che nella fattispecie disciplinata dall’art. 12 della l. 162/2014 (la quale consente ai coniugi di stipulare l’accordo dinanzi all’ufficiale di stato civile allorché non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti) il legislatore abbia, da un lato, reso solo facoltativa l’assistenza dell’avvocato, dall’altro, escluso la possibilità di inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale. Cfr., sul punto, F.P. XXXXX, Le disposizioni in materia di separazione e divorzio, cit., 40, secondo cui il divieto è espressamente sancito per evitare che la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto, innanzi al quale l’accordo è stipulato, possa far rientrare l’atto nelle ipotesi di cui all’art. 2657 c.c.
8 In argomento v. X. XXXXX, La risoluzione del contratto tipico di convivenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2018, 39 ss.; X.X XXXXXXX, Aspetti processuali della disciplina delle unioni civili e sui patti di convivenza, in Giusto proc. civ., 2016, 695 ss.; X. XXXXXX, La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali e il contratto di convivenza, in Fam. e dir., 2016, 943 ss.; C. BONA, La disciplina delle convivenze nella l. 20 maggio 2016 n. 76, in Foro it., 2006, I 2093 ss.
9 Sul ruolo affidato all’avvocato in sede di negoziazione assistita x. X. XXXXXXXX XXXXXX, La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, in Giusto processo civ., 2015, 2 ss. e X. XXXXXXX, La negoziazione assistita da uno o più avvocati, in Misure urgenti per la funzionalità e l’efficienza della giustizia civile, Torino, 2015, 35 ss., nonché, in riferimento alla negoziazione familiare, X. XXXXXXXX, La procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e di divorzio, ivi, 73; ID., La degiurisdizionalizzazione del “non contenzioso” familiare: l’impatto sulle prassi e la promozione del fenomeno anche per le unioni civili, in AA. VV., Scritti dedicati a Xxxxxxxx Xxxxxxxx, a cura di X. Xxxxxxx, Roma, 2016, 475 ss.
10 Precisa Trib. di Pordenone, 17 marzo 2017, cit., che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con le esigenze di funzionalità ed efficienza della giustizia civile espressamente enunciate nel Preambolo del medesimo d.l. 132/2014 ed avrebbe sicuramente effetti disincentivanti nei confronti della negoziazione assistita.
degli interessati. Eppure qui il decreto di esecutività disposto dal Tribunale attribuisce ex se al lodo efficacia abilitante alla trascrizione.
Non si dimentichi, peraltro, che il sistema contempla altre ipotesi derogatorie alla disposizione contenuta nell’art. 2657 c.c.: si pensi ai decreti di trasferimento in sede esecutiva o all'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto divisionale di cui all’art. 789 c.p.c., ancora, in relazione ai provvedimenti amministrativi, ai decreti di esproprio per pubblica utilità. In queste ed altre ipotesi la diretta trascrivibilità dell’atto costituisce il frutto di valutazioni ben precise poste in essere dal legislatore nell’intento di contemperare i multiformi interessi in gioco e, quindi, l’esigenza di certezza dei traffici giuridici da un lato e di semplificazione e celerità dall’altro.
In questa direzione muove il d.d.l. n. 107311, comunicato alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2019, che prevede l’inserimento, nel comma 3 dell’art. 6, della precisazione secondo cui l’accordo sottoscritto dalle parti autenticato dagli avvocati che le assistono è titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c.12 Argomentando dal potere di certificazione conferito all’avvocato in fase di conferimento della procura in virtù dell’art. 83, comma 3, c.p.c. e dall’orientamento giurisprudenziale che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale al difensore che autentica la sottoscrizione de qua, si legge nella relazione illustrativa, l’accordo ex art. 6 cit. è infatti da considerarsi atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c.
Un ulteriore spunto di riflessione è, infine, offerto dalle argomentazioni addotte da chi invoca il ricorso al notaio ai fini dell’opponibilità a terzi degli atti di trasferimento convenuti dai coniugi ritenendo le autentiche di cui all’art. 6 cit. unicamente imposte in vista della successiva trasmissione dell'accordo all'ufficiale dello stato civile per i conseguenti adempimenti anagrafici, stante «l’estraneità delle certificazioni dei difensori alla logica che presidia l'accesso ai registri immobiliari degli accordi traslativi immobiliari»13. Sembrerebbe dunque che l’incombente affidato in tal caso agli avvocati che assistono le parti costituisca un minus rispetto a quello ben più apprezzabile riservato al notaio ed incidente sui registri immobiliari. Forse si dimentica la particolare rilevanza che le risultanze dei registri dello stato civile talora rivestono nella regolamentazione del conflitto tra creditori: si pensi all’ipotesi della costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili (incasellabile nel genus delle convenzioni matrimoniali e quindi soggetta alla disciplina di cui all’art. 162 c.c.), in relazione alla quale l’opponibilità ai terzi discende proprio dall’annotazione del contratto a margine dell’atto di matrimonio, risultando invece irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili imposta dall’art. 2647 c.c., che rappresenta una mera pubblicità-notizia 14.
V. Il dibattito relativo all’intervento della categoria professionale dei notai a presidio della sicurezza della circolazione giuridica degli immobili è oggi più che mai attuale in considerazione della rimessione al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle ss.uu., della questione della legittimità dei trasferimenti immobiliari contenuti nella sentenza di divorzio su ricorso congiunto delle parti o nel verbale di separazione consensuale senza l'intervento del notaio15.
11 Modifiche all’art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, ad iniziativa dei senatori Xxx Xxx, Xxxxxxxx, Modena e Xxxxxx.
12 Ai sensi dell’art. 1 del d.d.l. cit. «al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, la convenzione medesima, sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati che le assistono, è titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile».
13 In tal senso, per tutti, A.A. XXXXXXX, Autenticazione notarile e trascrizione dei trasferimenti immobiliari contenuti nell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014, cit., 1031. In giurisprudenza v. App. Trieste 6 giugno 2017, cit.
14 E che per tale ragione non può sopperire al difetto di annotazione nei registri dello stato civile . In tal senso, da ultimo, Xxxx. 10 maggio 2019, n. 12545, in Riv. not., 2019, II, 1089 ss., che si pone nel solco dell’orientamento espresso da Cass., ss.uu., 13 ottobre 2009, n. 21658, ivi, 2010, 412 s.
Nel senso che l’art. 2647 c.c. non attribuisce alla trascrizione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale alcuna efficacia nei confronti dei terzi v. X. XXXXXXXX, Note sui rapporti tra il diritto di famiglia e l’espropriazione forzata, in Riv. esec. forz., 2001, 323 s., il quale tuttavia sottolinea che in tali ipotesi i conflitti tra i terzi e i costituenti il fondo patrimoniale sono risolti non già sulla base di atti omogenei tra loro, bensì sulla base di atti resi pubblici in forme tra loro totalmente diverse.
15 Ci si riferisce all’ordinanza interlocutoria della prima sezione civile del 10 febbraio 2020, n. 3098, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 2020, 2
ss.
Sebbene gli ex coniugi, nell'ambito di una regolazione complessiva dei propri rapporti, possano prevedere il trasferimento di un diritto reale anche su un bene immobile, la querelle attiene alla necessità dell’intervento del professionista e ciò in ragione della non riconducibilità dell’atto che trasferisce il diritto per opera diretta delle parti all'atto pubblico redatto dal notaio (la cui assistenza soltanto sembrerebbe assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19 d.l. n. 78/2010, conv. nella l. n. 122/2010, che impongono a pena di nullità l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie).
In tale contesto, la giurisprudenza di merito talvolta accorda ai coniugi unicamente la possibilità di obbligarsi al trasferimento degli immobili oggetto di divisione in sede divorzile, onerandoli a ricorrere al notaio per il trasferimento effettivo del bene16. Eppure nei giudizi di separazione personale o di divorzio la natura di atto pubblico del verbale redatto dal cancelliere con compimento di attività certificativa quale pubblico ufficiale è stata in più occasioni rimarcata dai giudici di legittimità.
L’imposizione in parola ha certo l’effetto di delegittimare il potere giurisdizionale, nonché il ruolo talvolta demandato dal legislatore ad altre categorie professionali. Anche volendo qui escludere che l’organo giurisdizionale comunque e in vario modo “coinvolto” nel procedimento possa considerarsi tenuto alla verifica degli adempimenti previsti dalla legge a tutela dell’interesse delle parti o degli interessi pubblici (ulteriori rispetto a quelli di legalità che è sempre chiamato ad effettuare), non si deve dimenticare che grava comunque sulle parti, e quindi sui rispettivi difensori, l’onere di verificare in concreto la legittima realizzabilità dell’effetto reale dell’accordo sottoscritto. In alcune ipotesi, come in quella sottoposta al vaglio del primo presidente nell’ordinanza interlocutoria prima citata, sono le leggi speciali a deferire a tecnici abilitati la possibilità di rilasciare le necessarie attestazioni di conformità.
Le verifiche in ordine alla sussistenza di vincoli pregiudizievoli sui beni, alla coerenza dei dati catastali con le risultanze dei registri immobiliari e dello stato di fatto dell’immobile, nonché quelle inerenti i profili urbanistici e fiscali costituiscono attività direttamente o indirettamente demandabili alle parti e dalle stesse autocertificate. Medesimi incombenti e medesimi controlli, del resto, le parti sono chiamate ad effettuare allorché intendano trascrivere nei pubblici registri una sentenza che trasferisca la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari.
Il formalismo che pervade alcune pronunce preoccupa… resta latente il sospetto che, dietro lo scudo della rilevanza di tipo pubblicistico del sistema dei controlli tesi ad assicurare la certezza della circolazione dei beni immobili, si nasconda il tentativo di delegittimare, de facto, il ruolo del ceto forense che il legislatore tenta al contrario di valorizzare.
Sulla liceità delle pattuizioni di tal fatta, le quali ben possono aggiungersi al contenuto cd. necessario delle condizioni della separazione o di divorzio concordate dalle parti (attesa l’autonomia negoziale degli stessi coniugi che consente loro di dare un diverso assetto alle rispettive consistenze patrimoniali a seguito del mutato status), la giurisprudenza si esprime ormai in maniera unanime. V., da ultimo, 25 ottobre 2019, n. 27409, in Foro it., Rep. 2019, voce Separazione di coniugi, n. 66.
16 E ciò probabilmente nel celato intento di arginare possibili pratiche fraudolente poste in essere dai coniugi al fine di aggirare con una fittizia separazione il pagamento delle imposte.