Contract
Schema di contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e servizi accessori nel territorio Comunale di Cento (FE) - Anno 2021 L'anno 2020 il giorno XX del mese di XXXX;
TRA
CMV Servizi S.r.l. con sede legale in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx, 0 P.Iva - C.F. 01467410385, in seguito denominata Committente, rappresentata da XXXX;
E
XXXX, in seguito denominato Appaltatore, rappresentato da XXXX;
PREMESSO
- che è stata espletata una procedura aperta per l’affidamento del "Servizio di manutenzione del verde pubblico ed opere accessorie nel territorio Comunale di Cento (FE) - Anni 2021-2022”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che l’appalto è stato aggiudicato a XXXX, la quale ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso del XX % sul prezzo posto a base di gara pari ad € 648.693,50 (euro seicentoquarantottomilaseicentonovantatre/50), oltre agli oneri per la sicurezza di € 4.998,52 (euro quattromilanovecentonovantotto/52), aggiudicandosi l’appalto per l’importo di euro XXXX, oltre agli oneri della sicurezza di € 4.998,52 (euro quattromilanovecentonovantotto/52) per un totale di euro XXXX, comprensivo di rinnovo contrattuale;
- che il XXXXXXXXX il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato all'Aggiudicatario e a tutti i Concorrenti il provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione, come prescritto dall'art. 76, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- che il contratto può essere stipulato in quanto è decorso il termine di cui all’art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - (Premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - (Oggetto del contratto)
Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione delle aree a verde e servizi accessori nel territorio del Comune di Cento (FE), che comprende principalmente le seguenti attività: sfalcio del tappeto erboso, sfalcio delle banchine e scarpate, abbattimenti, spollonature, potature alberature e siepi, raccolta foglie, irrigazioni, diserbi e manutenzione di aiuole e fioriere.
Altre attività oggetto dell’appalto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono le seguenti:
- servizi di sfalcio aree a verde, banchine e scarpate, raccolta foglie, irrigazione e diserbo chimico;
- manutenzione alberi, potatura siepi ed arbusti;
- servizio di raccolta e trasporto a smaltimento di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- manutenzione arredo urbano ed aree a gioco.
È inoltre compresa l'esecuzione delle proposte migliorative presentate dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica da considerare parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata allo stesso.
Per tutto quanto non indicato nel presente contratto deve farsi riferimento a quanto disciplinato dal capitolato speciale d’appalto, che ai sensi dell'art. 32, co. 14-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce parte integrante del presente atto, nonché alle proposte migliorative presentate dall’Appaltatore nell’offerta tecnica, siccome richiamate nel comma precedente.
La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento dei servizi indicati in premessa e specificati nel presente articolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni previste dal presente contratto.
Art. 3 - (Durata del contratto e penali)
L’affidamento decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto fino al 31/12/2021.
Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Committente si riserva la facoltà di affidare nuovamente i servizi oggetto del presente appalto per 1 (un) ulteriore anno alle medesime condizioni normo-economiche dell’affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (ripetizione di servizi analoghi).
La Committente si riserva la facoltà di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, mediante sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza del predetto termine temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell’appalto, così come ribassato in sede di offerta.
Il contratto si intenderà risolto anticipatamente anche nell’ipotesi in cui dovesse cessare l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto in capo alla Committente.
In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.
Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale.
In particolare la penale di cui al precedente comma sarà dovuta in caso di ritardo dell’appaltatore:
a) nell'avvio dell'esecuzione dei servizi rispetto alle tempistiche impartite dalla Committente mediante ordine di intervento, di cui all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto;
b) nella consegna del resoconto mensile di cui all'art. 7, lett. d), del capitolato speciale d'appalto, oltre il giorno 10 (dieci) del mese.
Come previsto dall’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l’esecuzione delle prestazioni subisca ritardi dovuti alla negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la stazione appaltante potrà dichiarare la risoluzione del presente contratto nei casi in cui permanga l’inadempimento dell’appaltatore dopo che quest’ultimo non ha eseguito, in tutto o in parte, la prestazione dovuta quando è trascorso infruttuosamente il termine di dieci giorni espressamente assegnato dalla Stazione appaltante per l’adeguamento, e previa redazione di un processo verbale in contraddittorio tra e parti.
Il presente contratto d’appalto si risolve qualora il ritardo nell'adempimento determini per le fattispecie sub a) e b) un importo complessivo delle penali che supera il limite del 10 % dell'importo netto contrattuale previsto dall’art. 113-bis, co.
2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Qualora il RSPP della Committente rilevi violazioni agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in materia antinfortunistica, di tutela dell’igiene e salute dei lavoratori nonché in ipotesi di mancato rispetto delle previsioni inserite nel Documento di Valutazione dei rischi dell’Appaltatore, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00 (cento/00) per violazioni ritenute gravi e una sanzione pecuniaria pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per violazioni ritenute di lieve entità, fermi restando i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per le gravi inadempienze contrattuali rilevate.
In particolare, qualora si verifichino ripetuti inadempimenti ai suddetti obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da comportare l’applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, la Committente procederà alla risoluzione del contratto come meglio precisato all’art. 13 del presente contratto.
La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Committente, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, la Committente procederà all'applicazione della predetta penale.
È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è ad egli imputabile. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
Art. 4 - (Corrispettivo dell’appalto – tracciabilità dei flussi finanziari)
L'importo contrattuale ammonta presuntivamente ad euro XXXX, oltre IVA, di cui:
- euro XXXX per i servizi;
- euro 2.499,26 (duemilaquattrocentonovantanove/26) per gli oneri interferenziali della sicurezza.
I servizi sono compensati a misura, secondo il ribasso offerto in sede di gara applicato all’elenco dei prezzi unitari di cui all'Allegato 1 - Elenco prezzi unitari del capitolato speciale d'appalto.
Eventuali prestazioni non previste nell’elenco prezzi unitari saranno valutate volta per volta in accordo tra le parti, mediante l’applicazione di un ribasso del 20% sui prezzi previsti dal Prezziario di Assoverde in vigore.
I servizi oggetto dell’appalto non comprendono i costi di trattamento, i quali rimangono a carico della Committente.
La Committente si riserva la facoltà di non dare avvio all'esecuzione dei servizi o parte di essi, senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcuna pretesa economica e/o risarcitoria.
Qualora alla scadenza del contratto l’importo non venga interamente esaurito, il rapporto contrattuale cesserà e l’Appaltatore non potrà rivendicare le somme eccedenti non liquidate dalla Committente.
L'Appaltatore dovrà redigere e trasmettere alla Committente, con frequenza mensile, un rapporto illustrante in dettaglio i dati inerenti i servizi eseguiti.
I pagamenti saranno effettuati previo riscontro contabile dei servizi eseguiti e ritenuti liquidabili, quindi l’Appaltatore provvederà all’emissione di regolare fattura fiscale. La Committente darà corso ai pagamenti mediante bonifico bancario a seguito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura presentata dall’Appaltatore.
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato con scadenza 30 gg. d.f.f.m. a seguito della emissione della certificazione di cui all'art. 11 del presente contratto.
L’Appaltatore dovrà riportare sulle fatture il codice CIG (8483047FD3) ed il Codice identificativo del contratto (XXXX). La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura del CIG e del Codice identificativo del contratto.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione ad opera della Committente della certificazione di cui all'art. 11 del presente atto, previo rilascio del DURC ai sensi dell'art. 30, co. 5 e dell'art. 105, co. 9 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva nell'esecuzione del contratto, la Committente comunicherà all'Appaltatore l’inadempienza, a mezzo pec o raccomandata A/R, il quale dovrà provvedere alla regolarizzazione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica. In caso di ritardata regolarizzazione oltre i predetti termini la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e fatto sempre salvo il diritto della stazione appaltante di operare la trattenuta di cui all’art. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le fatture relative ai servizi di cui al presente contratto dovranno essere intestate a CMV Servizi S.r.l., Via B. Malamini, 1 Cento (FE), P.Iva - Cod. Fisc. 01467410385. Ai sensi dell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse nei confronti della Committente è applicabile il regime dello “Split Payment” (scissione contabile dei pagamenti).
Si richiama l’art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. Il codice univoco ai fini della fatturazione elettronica è UE2LXTM.
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di lavori impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi sono stati eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 5 - (Clausola sociale)
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, sono previste specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’Aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. con le modalità meglio specificate all’art. 7 “Condizioni particolari di esecuzione del contratto (Clausola sociale)” del capitolato speciale d’appalto.
L’Appaltatore, ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, deve eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto impiegando anche lavoratori appartenenti alle categorie indicate all’art. 4 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. nonché adottando specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
La condizione di svantaggio, di cui al comma precedente, deve essere certificata da un servizio pubblico sociale e/o sanitario e documentabile su richiesta della Committente.
Il numero di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate per tutta la durata dell'esecuzione del contratto è stabilito in numero XX, come da offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
L'Appaltatore potrà ricorrere all'impiego di personale svantaggiato in numero superiore rispetto a quanto sopra indicato.
L’esecuzione dei servizi da parte dei lavoratori svantaggiati potrà avvenire a tempo pieno oppure parziale, il monte ore complessivo da questi lavorato è stabilito in almeno XX ore settimanali, come da offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
Le specifiche tecniche del servizio indicate nel capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento alle modalità e tempistiche di esecuzione, dovranno essere
tassativamente rispettate.
L'Appaltatore dovrà presentare alla Committente:
a) entro tre mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto, una relazione attestante l’effettivo inserimento dei soggetti svantaggiati;
b) con cadenza semestrale, una relazione sull’andamento dei programmi di inserimento lavorativo, corredata dai seguenti dati relativi allo svolgimento del servizio:
• elenco del personale svantaggiato di cui alla presente clausola;
• ore lavorative totali per l’esecuzione del servizio;
• ore lavorative eseguite dal personale svantaggiato.
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al personale impiegato nell’esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
In ossequio a quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l’Appaltatore dovesse procedere con nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati o non svantaggiati, si impegna all’assunzione, in via prioritaria, degli stessi operatori in forza all’uscente esecutore, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con la propria organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio, previo accordo con la precedente affidataria. S'intende sin da ora che la Committente effettuerà delle verifiche tese a garantire il rispetto della presente clausola da parte dell'Appaltatore:
a tal proposito non saranno ritenuti idonei soggetti assunti in data successiva all'approvazione dell’aggiudicazione.
In caso di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio oggetto dell'appalto, l'Appaltatore subentrante è tenuto inoltre ad osservare le disposizioni previste dal proprio CCNL di riferimento.
L'Appaltatore dovrà garantire al personale da riassorbire, nonché al personale che dovrà essere eventualmente assunto per ottemperare alla clausola sociale, i livelli retributivi in essere presso l'Appaltatore uscente al momento della stipula del contratto, come da tabella di cui all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, fermo il rispetto dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i..
La Committente potrà effettuare ogni attività di controllo e di verifica sull’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, anche mediante richiesta all'Appaltatore di relazioni e/o chiarimenti.
Il mancato rispetto delle previsioni di cui alla presente clausola sociale in sede di esecuzione sarà causa di risoluzione contrattuale.
Art. 6 - (Obblighi dell’Appaltatore)
L'Appaltatore provvederà ad effettuare i servizi con personale e mezzi propri, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Appaltatore si assume l’obbligo di dotarsi di tutte le macchine, attrezzature, mezzi, opere provvisionali, materiali di consumi ecc, necessari per l’esecuzione dei servizi e dei mezzi antinfortunistici individuali come previsto dalla normativa vigente.
Preventivamente all’effettivo inizio dei servizi, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente una dichiarazione di conformità delle macchine/impianti/attrezzature di
proprietà dello stesso Appaltatore o prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato, che vengano utilizzati in qualsiasi fase dello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, tenendo a disposizione della Committente la certificazione prevista per ogni singola macchina.
L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere 2 (due) squadre operanti sul territorio comunale di Cento e dovrà assicurare una terza squadra in caso di particolari esigenze della Committente. Ogni squadra che si occuperà della manutenzione delle aree a verde deve essere composta da almeno due tecnici operativi.
L'Appaltatore, per poter eseguire i servizi, deve possedere almeno i seguenti mezzi:
• mezzi di trasporto personale;
• mezzi per il trasporto del materiale e del materiale di risulta (camion o autocarro con gru) regolarmente iscritti alla categoria specifica dell'Albo Nazionale delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti);
• mezzi ed attrezzature per lo sfalcio erba (trattorini tosaerba, decespugliatori, rasaerba, trattore con braccio trinciaerba, trinciaerba, ecc.);
• mezzi ed attrezzature per la potatura ed abbattimento (motoseghe, forbici, piattaforma aerea, ecc).
Sono a carico dell'Appaltatore il trasporto e la rimozione di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, nonché la pulizia dei luoghi.
Per le attività di raccolta e trasporto del rifiuto l’Appaltatore dovrà essere iscritto:
1) all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., per le seguenti categorie e classi minime, come da D.M. n. 120/2014: Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Sottocategoria D4 (Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali) Classe F o superiore (quantità annua
complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate, come definito dalla Tabella D4 dell’Allegato D alla Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 5 del 03/11/2016);
2) all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Tali requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno perdurare per tutta la durata del servizio. Le parti convengono che la perdita di tali requisiti nel corso del rapporto contrattuale determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’impianto di smaltimento sarà indicato dalla Committente al momento della stipula contrattuale sulla base delle Convenzioni in atto.
Art. 7 - (Modalità di esecuzione del servizio)
L'Appaltatore deve effettuare i servizi di cui all'art. 2 del presente contratto, nel rispetto delle modalità indicate all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto.
La Committente fornisce all'Appaltatore il "Programma degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree a verde nel Comune di Cento - Anno 2021" recante l’ubicazione, la tipologia di lavorazione, l’areale interessato, il numero di interventi previsti.
L’ordine degli interventi e dei luoghi in cui dovranno essere svolti i servizi è da considerarsi suscettibile di modificazioni in funzione delle priorità e delle condizioni meteorologiche; tali variazioni saranno stabilite con tempistiche condivise tra la Committente e l’Appaltatore e saranno comunicate di volta in volta con un minimo 2 (due) giorni naturali e lavorativi di anticipo all'Appaltatore stesso.
I servizi programmati saranno richiesti in forma scritta dalla Committente mediante ordine di intervento trasmesso a mezzo fax o e-mail, con l'indicazione delle
tempistiche di avvio e di ultimazione dei servizi nonché, ove possibile, del numero identificativo dell'area interessata.
Per ogni intervento non programmato, modificato e/o integrato, la Committente redige un ordine di intervento che viene trasmesso all’Appaltatore a mezzo fax o e- mail, ovvero, in casi di impossibilità o di urgenza mediante chiamata telefonica.
Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere ultimati entro XX giorni naturali e consecutivi (come da offerta tecnica) decorrenti dall'ordine di intervento comunicato dalla Committente. Eventuali deroghe saranno concordate tra le Parti in base alle attività in essere ed alle condizioni meteorologiche. I costi saranno conformi all'elenco prezzi offerto.
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, dovrà redigere e trasmettere alla Committente:
a) in fase di stipulazione del contratto e in fase di avvio dell’esecuzione del contratto, l’elenco del personale e dei mezzi impiegati per l’esecuzione del servizio nonché in occasione di ogni successiva sostituzione ed integrazioni del personale e dei mezzi;
b) entro tre mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto, una relazione attestante l’effettivo inserimento dei soggetti svantaggiati;
c) con cadenza minima semestrale, una relazione sull’andamento dei programmi di inserimento lavorativo del personale svantaggiato previsti dall'art. 5, comma 4, della Legge n. 381/1991 e s.m.i.;
d) con frequenza mensile (entro il giorno 10), un resoconto illustrante in dettaglio i dati inerenti i servizi eseguiti durante la mensilità precedente.
Allo scopo di verificare che l’esecuzione dei servizi sia conforme alle direttive impartite dalla Committente, quest'ultima potrà designare uno o più incaricati che
effettueranno verifiche e controlli. Le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente, non la impegnano all’accettazione dei servizi, qualora questi non siano eseguiti come richiesto.
L’eventuale presenza degli incaricati della Committente nel corso dell’esecuzione degli interventi non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.
Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato mediante automezzi idonei ed autorizzati al trasporto del rifiuto codice CER 20.02.01.
I rifiuti raccolti dovranno essere trasportati e conferiti presso l'impianto autorizzato individuato dall'attuale Gestore del servizio di raccolta rifiuti operante sul territorio del Comune di Cento, nel rispetto degli orari, delle modalità e delle disposizioni impartite dal Gestore dell'impianto stesso. L'impianto e le prescrizioni da rispettare durante il conferimento saranno comunicati all'Appaltatore all’atto della consegna del servizio. Qualora il Gestore del servizio di raccolta rifiuti individuasse un diverso impianto autorizzato di trattamento, l'Appaltatore avrà l’obbligo di trasportare e conferire il rifiuto presso il citato impianto. All'Appaltatore non saranno riconosciuti eventuali maggiori oneri dovuti alla maggiore distanza del nuovo impianto individuato.
Art. 8 - (Responsabilità dell’Appaltatore)
Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.
L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla
natura dei servizi. Si assume inoltre l’obbligo di effettuare le occorrenti ricognizioni nelle zone dei servizi da svolgere, al fine di realizzare quanto commissionato a regola d’arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. In particolare la Committente fornisce all’Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, co. 3 del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., al fine di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa del contratto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Appaltatore si assume l’obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l’Appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Committente, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto.
Le parti convengono che la mancata presentazione del documento di cui al comma precedente determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate.
Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell’Appaltatore, con esclusione di minori; l’Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all’esecuzione dei servizi.
In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di
non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto.
L’Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.
Art. 9 - (Documentazione da consegnare alla Committente)
All’atto della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:
- polizza assicurativa o bancaria di euro XXXX (XX00) ai sensi dell’art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi del cit. art. 103, co, 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. lo svincolo automatico non può avvenire prima della emissione del certificato di cui all'art. 11 del presente contratto.
Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:
- copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Terzi a garanzia della attività di Impresa: la polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi con la previsione di almeno i seguenti massimali:
R.C.T. € 1.500.000,00 unico;
R.C.O. € 1.500.000,00 unico.
Tali coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei servizi e saranno valide per tutta la durata dell’affidamento. L’Appaltatore si impegna a fornire la documentazione comprovante la vigenza di tale contratto;
- Dichiarazione di responsabilità e assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Modello di Dichiarazione Unica (MODU);
L’Appaltatore non potrà iniziare i servizi in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.
Durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore ha l’obbligo di produrre la documentazione elencata all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto ed all'art. 7 del presente contratto.
Art. 10 - (Documento di Valutazione dei Rischi)
L’Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa), nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte.
L’Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua corretta attuazione.
Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
L’Appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza degli eventuali rischi presenti nei luoghi di esecuzione dei servizi e di adottare tutti i provvedimenti necessari prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare il DVR prima dell’avvio dell’esecuzione del presente contratto.
Art. 11 - (Verifica di conformità)
La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato ai sensi dell'art. 113- bis, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Nei casi espressamente individuati dal Decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 12 - (Subappalto)
(Da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto (qualora dichiarato in sede di offerta), l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. L'Appaltatore deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo le ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 13 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)
La Committente potrà applicare la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:
a) nelle fattispecie richiamate all’art. 3 del presente contratto;
b) nelle fattispecie richiamate all’art. 3 del presente contratto in riferimento alla violazione degli obblighi in materia di sicurezza;
c) qualora, nei confronti dell'Appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
d) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni gravi, definitivamente
accertate, degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori dell’Appaltatore;
e) nella fattispecie richiamata all'art. 4 del presente contratto;
f) in caso di mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive;
g) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della polizza RCT/O;
h) in caso di violazione delle previsioni di cui all’art. 12 del presente contratto in relazione al subappalto;
i) qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l) nella fattispecie richiamata all’art. 6 del presente contratto;
m) nelle fattispecie richiamate all’art. 8 del presente contratto;
n) in caso di violazione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001" ed il "Codice Etico" della Committente;
o) in caso di violazione del "Piano di Prevenzione della Corruzione di CMV Servizi S.r.l.";
p) nella fattispecie di cui all’art. 19 del presente contratto.
In ordine alla regolazione della fattispecie sub a) trova applicazione l'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione delle fattispecie sub b), c), d), e), f), g), h) trova applicazione l'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione delle fattispecie sub i), l), m), n), o), p) trova applicazione l'art. 1456 c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente
comunica all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire le prestazioni contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell’art. 1672 c.c..
La Committente potrà incamerare la cauzione definitiva in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e negli altri casi previsti dall'art. 103, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 14 - (Recesso)
La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dei servizi per motivi di pubblico interesse, anche in caso di cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto dell'affidamento in capo alla Committente stessa.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ed è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.
In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:
- alle prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
- alle spese sostenute dall’Appaltatore;
- a un decimo (1/10) dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare
netto delle prestazioni eseguite.
Art. 15 - (Cessione dei crediti)
Ai sensi dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso la Committente derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente affidamento, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e s.m.i., potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Committente, qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
La cessione deve essere notificata alla Committente.
Art. 16 - (Sospensione)
Il servizio oggetto dell’affidamento è qualificabile quale servizio pubblico e la sua interruzione costituisce interruzione di pubblico servizio.
Ai sensi dell’art. 107, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la sospensione dell’esecuzione del contratto in tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscano temporaneamente la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
La sospensione può essere altresì disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi dell’art. 107, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’espletamento dei servizi o comunque quando
superino i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Committente si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
Qualora successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizi eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Si applica a tal fine la procedura di cui all'art. 107, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 17 - Rispetto del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex X.Xxx.
n. 231/01 e s.m.i.” e del “Codice Etico”)
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001” (di seguito “Modello 231”) ed il relativo “Codice Etico”.
L'Appaltatore aderisce al “Modello 231” e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..
L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli
comportamentali previsti dalla Committente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.
L'Appaltatore manleva la Committente fin d’ora da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.
L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere stato condannato, negli ultimi 5 anni, per i reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..
Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.
L'Appaltatore accetta sin d’ora di sottoporsi all’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza della Committente previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..
I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.
L'Appaltatore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali della Committente o di terzi specialisti incaricati. Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza della Committente casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel “Modello 231” e relativo
“Codice Etico”.
Art. 18- (Rispetto del "Piano di Prevenzione della Corruzione di CMV Servizi S.r.l.")
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi della Legge n. 190/2012 e nel rispetto delle linee di indirizzo tracciate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il “Piano di Prevenzione della Corruzione” (di seguito anche “Piano Anticorruzione”).
L'Appaltatore aderisce al “Piano Anticorruzione” e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato che vengono in rilievo e le condotte ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitate nel predetto Piano.
L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committente ai sensi della Legge n. 190/2012. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.
L'Appaltatore manleva la Committente fin d’ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.
L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi a reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitati nel predetto Piano.
Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione dei reati che vengono in rilievo ai sensi
della normativa anticorruzione da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.
Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” della Committente casi di violazioni delle disposizioni dettate dal “Piano Anticorruzione”.
Art. 19 - (Rispetto del sistema di gestione ambientale e della legislazione cogente)
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato
• il Sistema di gestione Xxxxxxxxxx XXX XX XXX 00000;
• il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n.
231/2001” (di seguito “Modello 231”) ed il relativo “Codice Etico”.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti documenti e di impegnarsi, conseguentemente, a rispettare, nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un uso responsabile delle risorse.
L’Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati inerenti all'Ambiente.
Il mancato rispetto degli obblighi suesposti sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, coerentemente al Sistema Disciplinare della Società e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 20 - (Registrazione e spese contrattuali)
Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Il presente contratto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B, art. 27 bis del d.P.R. n. 642/1972 e s.m.i..
Art. 21 - (Trattamento dei dati personali)
La Committente, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati, informa l’Appaltatore che, in seguito al consenso di quest’ultimo, tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.
Art. 22 - (Foro competente)
Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.
Art. 23 - (Normativa di riferimento)
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 24 - (Clausola finale)
Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto
da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
LA COMMITTENTE L’APPALTATORE
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
x.xx digitalmente x.xx digitalmente