Contratto in generale
COMMENTI
I presupposti della disciplina delle condizioni generali tra predisposizione e mera formulazione del regolamento contrattuale*
Commento a Cass., 17 gennaio 2022, n. 1166
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx**
Sommario: I. CASO. – II. QUESTIONE DI DIRITTO. – III. COMMENTO: 1. La ratio della disciplina codicistica delle condi- zioni generali di contratto. – 2. Assicurazione per conto altrui e contratto a favore di terzo.
Con la sentenza sopra indicata la Suprema Corte determina i presupposti in presenza dei quali è applicabile la disciplina di cui agli artt. 1341-1342 c.c., ribadendo l’orientamento giuri- sprudenziale che distingue tra predisposizione delle condizioni generali e mera formulazione del regolamento contrattuale. La sentenza si sofferma inoltre sulla natura giuridica dell’assi- curazione di cui all’art. 1891 c.c., aderendo all’orientamento che la qualifica come forma sui generis del contratto di cui all’art. 1411 c.c.
With the aforementioned ruling the Supreme Court determines the requirements to apply the regulation provided by article 1341 and article 1342 of the Civil Code, supporting the jurisprudential view that distinguish between drafting of general contract terms and sim- ple definition of contract’s terms. The ruling moreover analyzes the juridical nature of the insurance regulated by art. 1891 c.c., supporting the view that defines it as a special form of the contract regulated by article 1411 of the Civil Code.
Parole chiave: Condizioni generali - Predisposizione - Assicurazione - General contract Terms - Drafting - Insurance
I. CASO
Con la sentenza n. 1166/2022 (1), la Suprema Corte torna a pronunciarsi sia sui requisiti di applicabili- tà della disciplina delle condizioni generali di con- tratto sia sulla discussa natura giuridica dell’assi- curazione per conto altrui.
* Contributo pubblicato all’esito di valutazione.
** Ricercatore in Diritto dell’Economia, Università di Palermo,
(1) Cass., 17 gennaio 2022, n. 1166, in Italgiure. Si veda la scheda di SICA, I presupposti per l’applicabilità della disciplina in tema di condizioni generali di contratto, in xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Nella fattispecie, un membro del consiglio di am- ministrazione di una società, soggetto assicurato di una polizza stipulata dalla società stessa, chiedeva a due imprese assicuratrici di essere indennizzato delle spese legali sostenute per la sua difesa in alcu- ni procedimenti che lo avevano coinvolto.
Non avendo ricevuto la copertura assicurativa ri- chiesta l’assicurato citava in giudizio le imprese assicuratrici, le quali eccepivano che la copertura assicurativa non copriva le spese legali sostenute dall’attore, derivando queste ultime da procedi- menti non collegati a fatti posti in essere nella qua- lità di membro del consiglio di amministrazione, e
che comunque aveva perso il diritto all’indennizzo per prescrizione e mancata richiesta nei termini di cui all’art. 1915 c.c.
Il Tribunale rigettava la domanda dell’attore, ri- tenendo che il fatto oggetto dei procedimenti non rientrasse nell’oggetto della copertura assicurativa, la quale ai sensi della lettera R) del contratto di as- sicurazione era limitata alle condotte poste in es- sere dagli amministratori per conto e nell’interesse della società.
In seguito l’assicurato proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, sostenendo tra gli altri motivi: a) che la clausola R della polizza limita- va la responsabilità delle imprese assicuratrici, e, pertanto, avrebbe dovuto essere approvata specifi- camente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.; b) che il Tribunale non aveva colto il significato dell’e- spressione “per conto o nell’interesse del contra- ente”; c) che la clausola R avrebbe dovuto essere interpretata, nel dubbio, a favore dell’assicurato, ai sensi degli artt. 1370 e 1375 c.c.
La Corte d’Appello rigettava il ricorso ritenendo, tra le sue statuizioni, che il contratto assicurativo non fosse standardizzato, poiché conteneva clauso- le che, in quanto volte ad estendere o restringere la copertura a dirigenti e manager della società in relazione alle loro specifiche condizioni soggettive, indicavano l’esistenza di una trattativa volta a sod- disfare peculiari esigenze della contraente. La Corte d’Appello, inoltre, negava che la clausola R limitas- se la responsabilità delle compagnie assicuratrici ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., ritenendola una valida clausola delimitativa dell’oggetto del con- tratto, ed escludeva che essa avesse un contenuto ambiguo.
La Corte d’Xxxxxxx escludeva, infine, che il Tribu- nale avesse sovrapposto erroneamente l’assicura- zione per conto di chi spetta al contratto a favore di terzo, giacché osservando che l’attore non aveva agito nell’interesse della società, il Tribunale, in- tendeva non identificare l’interesse del contraente alla stipulazione del contratto, ma sottolineare che, sebbene il contratto fosse stato stipulato per conto altrui, l’interesse della società non potesse arrivare al punto di assicurare un amministratore che avesse agito al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni. L’assicurato esperiva ricorso per cassazione avver- so la sentenza della Corte d’Appello, deducendo tra l’altro la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697-2729, 1341, commi 1 e 2, c.c. nonché de-
gli artt. 166, 185 e 187 c. ass.
Ad avviso del ricorrente, in senso contrario alla sus- sistenza di una trattativa sul contenuto del contrat- to di assicurazione deponevano: i) l’intestazione; ii) l’avvertimento contenuto nella prima pagina, rivol- to al contraente, di leggere attentamente ed inte- gralmente la polizza; iii) l’inserimento nella poliz- za, dopo le prescrizioni relative alla delimitazione dell’oggetto del contratto, di un glossario, deputato ad esplicare il significato dei termini utilizzati nella prima parte; iv) la previsione testuale “il sottoscrit- to dichiara di aver letto e di accettare le condizioni di assicurazione”.
Con un altro motivo il ricorrente deduceva la vio- lazione ed errata applicazione tra gli altri dell’art. 1891 c.c., poiché la Corte d’Appello, richiedendo un collegamento tra la copertura assicurativa e l’inte- resse del contraente, tale per cui la clausola di cui al punto R implicava un’attività posta in essere in stretto collegamento con lo svolgimento delle fun- zioni di amministratore, non teneva conto che l’as- sicurazione per conto altrui, a differenza del con- tratto a favore di terzo, non subordina la validità del contratto alla sussistenza di un interesse del contraente.
II. Questioni di diritto
La principale questione di diritto sottoposta alla Suprema Corte riguardava la sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti per applicare la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 c.c., nonché quella, connessa, relativa agli in- dici presuntivi da quali desumere, ai sensi dell’art. 2729 c.c., la natura standardizzata del contratto. L’applicabilità degli artt. 1341-1342 c.c. era però in- vocata non per porre un problema di conoscibilità della condizione generale, bensì come porta d’in- gresso del giudizio di vessatorietà della previsione di cui alla lettera R, in quanto, pur trattandosi di clausola asseritamente limitativa della responsabi- lità, era priva di specifica sottoscrizione. Ed infatti il successivo motivo, mirante ad ottenere un giu- dizio di vessatorietà della clausola R, logicamente presupponeva la previa qualificazione dell’assicu- razione stipulata dalla società come xxxxxxxxx xxxx- dardizzato ai sensi dell’art. 1341 c.c.
La giurisprudenza prevalente ritiene che i contratti per adesione siano solo i negozi destinati a rego- lare una pluralità indefinita di rapporti, sia perché predisposti da un contraente che esplichi attività contrattuale nei confronti di una pluralità indiffe- renziata di aderenti, sia perché predeterminati nel contenuto con moduli o formulari utilizzabili in se-
xxx, con esclusione invece dei negozi predisposti in vista di una singola vicenda negoziale, nella quale l’altro contraente può richiedere ed apportare mo- difiche al contratto (2).
L’altra questione giuridica attiene alla necessità della sussistenza di un interesse del contraente a stipulare un’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Trattatasi, peraltro, di un pro- filo in precedenza affrontato dalle Sezioni unite, le quali, ritenendo le due figure contrattuali di cui all’art. 1891 c.c. non riconducibili né al mandato senza rappresentanza né al contratto a favore di terzo, conseguentemente hanno escluso che nell’as- sicurazione per conto di altro soggetto sia richiesto l’interesse dello stipulante previsto dall’art. 1411, comma 1, c.c. (3).
Un’altra parte della giurisprudenza di legittimità, invece, pur concordando sulla natura mista dell’as- sicurazione per conto di altro soggetto, ritiene che ad essa si applichino sia le disposizioni proprie del contratto di cui all’art. 1411 c.c. sia quelle sull’as- sicurazione che derogano ai principi in materia di contratto a favore di terzo, con la conseguenza che è necessaria la sussistenza di un interesse, anche meramente fattuale, del contraente (4).
III. Commento
1. La ratio della disciplina codicistica delle condizioni generali di contratto.
L’uso generalizzato di condizioni standard è neces- sario per le imprese, in quanto permette di sempli- ficare ed accelerare i procedimenti di conclusione dei contratti con conseguente risparmio di tempo, di mezzi e di attività, cioè con riduzione dei costi di negoziazione che la contrattazione individuale ine- vitabilmente aumenta (5).
(2) V. ex multis Cass., 28 settembre 2020, n. 20461, in Italgiure; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5971, ivi; Cass., 19 marzo 2018, n. 6753, ivi; Cass., 15 giugno 1979, n. 3373, in PATTI, Le condizioni generali di contratto, Cedam, 1996, 12 ss.
(3) Cass., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, in Foro it., 2002, 2015.
(4) Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, in One Legale; Cass., 5 giugno 2007, n. 13058, ivi.
(5) ROPPO, Contratti standard. Autonomia e controlli nella di- sciplina delle attività negoziali di impresa, ristampa integrata, Xxxxxxx, 2017, 29; v. in tal senso anche MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. comm., Xxxx, Messineo, XXI, 1, Giuf- frè, 1968, 417-418; X. XXXXX, Condizioni generali del contratto e predisposizione normativa, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983, 41-42; x. XXXXXXXX, Il contratto predisposto, Cedam, 1996, 70-73; cfr. XXXXXXX, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. comm., Cicu,
Con la rimozione dei margini di incertezza sulla corretta amministrazione della vicenda contrat- tuale tramite regolamenti analitici, l’utilizzo delle condizioni generali permette anche di prevenire le controversie (6), oltre a produrre possibili benefici per gli aderenti come la trasparenza derivante dal loro uso, l’uniformità di trattamento e la possibile riduzione dei prezzi (7).
Lo stesso par. 612 della Relazione al Codice civile, Libro IV, sottolinea che tale metodo di conclusione del contratto non è di per sé illegittimo per la man- canza di trattative, e che la realtà economica esige una rapida della conclusione degli affari per accele- rare il processo produttivo (8).
Ciò posto, lo stesso par. 612 citato restringe l’am- bito applicativo della disciplina dei contratti uni- lateralmente predisposti e la tutela dell’aderente, dichiarando che quella di cui all’art. 1341 c.c. è una disciplina di tutela dell’aderente nei confronti degli abusi posti in essere dall’imprenditore con l’utilizzo di schemi “prestabiliti” (9).
All’esclusione della tutela fornita dalla specifica ap- provazione per iscritto delle clausole vessatorie, la giurisprudenza perviene nel caso in cui il contratto si sia formato attraverso una specifica trattativa tra le parti sui vari punti di interesse, ritenendo che in tal caso manchi il pericolo che l’aderente debba ac- cettare in blocco le clausole predisposte (10).
Com’è stato osservato, però, una fase preparatoria può precedere anche la proposta individuale formu- lata ai sensi dell’art. 1326 c.c., una proposta di con-
Messineo, continuato da Xxxxxxx, III, 1, Xxxxxxx, 1988, 46 ss.; di recente v. X. XXXXXXX, Condizioni generali e predisposizione auto- ritativa del contenuto dei contratti (standard), in ODCC, 2022, 103-104. V. la Relazione al Codice civile del 1942, Libro IV, Delle Obbligazioni, par. 612.
(6) XXXXX, op. cit., 31; cfr. X.X. XXXXXX, voce Condizioni genera- li di contratto (tutela dell’aderente), in Dig. disc. priv., Sez. civ., III, Utet, 1988, 397 ss., per il quale l’uniformità di contenuto dei rapporti contrattuali con i terzi è necessaria alla programmazione aziendale.
(7) X. XXXXX, op. cit., 42; in tal senso anche X. XXXXXXX, op. cit., 104: «In altre parole, l’assenza di trattative – immanente nell’at- to di unilaterale predisposizione delle condizioni generali di con- tratto – ha assunto una connotazione decisamente positiva, nella prospettiva della formazione di mercati concorrenziali, del valore della comparabilità delle offerte e dunque delle garanzie per l’ade- rente, che non negozia».
(8) Relazione al Codice civile del 1942, Libro IV, Delle Obbliga- zioni, par. 612.
(9) Relazione al Codice civile del 1942, Libro IV, Delle Obbliga- zioni, par. 612.
(10) Cass., 3 dicembre 1981, n. 6406, in S. XXXXX, op. cit., 19 ss.
tratto con obbligazioni del solo proponente o an- xxxx una promessa condizionata a una prestazione (11). Anche quando il contratto si conclude secondo l’ordinario procedimento, che vede una proposta e un’accettazione conforme, è possibile, dunque, che il regolamento di interessi sia elaborato da una sola parte che lascia all’altra la sola alternativa tra con- cludere o no il contratto (12).
Di conseguenza non è il mero dato della predisposi- zione unilaterale del contratto il fondamento della disciplina protettiva prevista dall’art. 1341 c.c. (13). Occorre premettere che la disciplina delle condizio- ni generali di contratto di cui agli artt. 1341 e 1342
c.c. è neutra dal punto di vista soggettivo, non men- zionando tra i presupposti applicativi la qualifica di imprenditore in capo al predisponente (14), né richiedendo necessariamente una disparità econo- mica tra colui che predetermina le condizioni stan- dard e l’aderente (15).
Trattasi di un argomento sollevato anche dal ri- corrente nella controversia decisa con la senten- za in commento. Egli, in particolare, censurava la sentenza della Corte d’Appello deducendo che l’e- sclusione della disciplina di codicistica derivasse dalla mancata considerazione della società quale contraente debole; tale motivo però è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, in quanto la Cor- te d’Appello si era limitata a considerare le qualità soggettive e oggettive del contraente quali indici contrari alla mancanza di una trattativa.
La disciplina codicistica mira pur sempre ad un controllo non su singoli atti, ma piuttosto sull’at- tività, non limitandosi cioè ad investire comporta- menti negoziali isolati, ma manifestazioni quali- ficate di autonomia privata sia dal punto di vista oggettivo, perché suscettibili di riproduzione e ap- plicazione in una serie indefinita di rapporti (16);
sia dal punto di vista soggettivo, perché le prassi di negoziazione per schemi contrattuali uniformi fan- no ordinariamente capo all’impresa che ne è centro di imputazione (17).
Lo stesso dibattito dottrinale intorno alla natura giuridica delle condizioni generali di contratto, or- mai risoltosi prevalentemente negandone la natura normativa, cioè di norme di diritto obiettivo (18), presuppone l’accostamento tra le caratteristiche delle clausole standard e quelle delle disposizioni giuridiche, entrambe contenenti regole generali e astratte, suscettibili di applicazione in una serie in- definita di rapporti (19).
è dunque la sussistenza di un’attività organizzati- va, di operazioni dirette ad ottenere una disciplina uniforme di tutti i rapporti contrattuali del predi- sponente, il presupposto della disciplina codicistica (20). Non è però necessario che l’intero contenuto del singolo contratto sia stato predisposto, poiché la disciplina di cui all’art. 1341 c.c. considera rile- vante anche una singola clausola generale (21), a differenza dell’art. 1342 c.c. che ha riguardo a mo- duli che racchiudono o sono idonei a racchiudere l’intera trama del contratto (22).
Per la giurisprudenza tale attività organizzativa, suscettibile di attivare la tutela dell’aderente, pare sussistere solo nel caso di contratti destinati a re- golare uniformemente una serie di rapporti non determinabili a priori, poiché la Suprema Corte considera superflua la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie nel caso in cui il contratto sia stato predisposto in vista di un singolo rapporto, ritenendo che in tal caso l’altro contra- ente abbia la possibilità di valutarne il contenuto, richiedendo modifiche e rifiutandone l’accettazione (23).
(11) Così MAGGIOLO, op. cit., 121.
(12) Così MAGGIOLO, op. cit., 128.
(13) MAGGIOLO, op. cit.
(14) XXXXX, op. cit., 108-117; MESSINEO, op. cit., 419; v. la Relazione al Codice civile del 1942, Libro IV, Delle Obbligazioni, par. 612.
(15) XXXXXXXX, Natura normativa delle condizioni generali di contratto, in C.M. BIANCA (a cura di), Le condizioni generali di contratto, Xxxxxxx, 1978, 156-157; x. XXXXX, op. cit., 99 ss., il quale, ritenendo semplicistico identificare il tema delle condizioni gene- rali con la tutela del contraente debole, individua il tratto carat- teristico di tale disciplina nel carattere di massa di tale tecnica di negoziazione. In giurisprudenza x. Xxxx., 22 maggio 1986, n. 3407, in PATTI, op. cit., 6 ss.
(16) XXXXX, op. cit., 104-106.
(17) XXXXX, op. cit., 107-108.
(18) MAGGIOLO, op. cit., 92 ss.; XXXXX, op. cit., 83 ss.; X. XXXXX, op. cit., 141 ss., 184 ss.; XXXXXXX, op. cit., 49-50 e nota 16; X.X. XXXXXX, Condizioni generali di contratto: I) Diritto civile, in Enc. giur., VII, Treccani, 1988, 2.
(19) MESSINEO, op. cit., 425; MAGGIOLO, op. cit., 92 ss.; XXXXX, op. cit., 83 ss.; X. XXXXX, op. cit., 141 ss., 184 ss.; XXXXXXX, op. cit., 49, evidenzia che, come la legge, il contratto in serie è vincolante per gli aderenti non appena questi siano in grado di conoscerne il con- tenuto.
(20)MAGGIOLO, op. cit., 126.
(21) MESSINEO, op. cit., 424
(22) MESSINEO, op. cit., 474.
(23) Cass., 28 settembre 2020, n. 20461, cit.; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5971, cit.; Cass., 19 marzo 2018, n. 6753, cit.; Cass., 15
Si tratta a questo punto di individuare le circostan- ze che la giurisprudenza considera tali da provare la predisposizione in vista di un singolo rapporto, ipotesi che come quella della trattativa è espunta fuori dall’ambito degli artt. 1341-1342 c.c. (24).
Per invocare la tutela avverso le clausole vessatorie, il contraente deve provare che le clausole contrat- tuali siano condizioni generali, cioè siano suscetti- bili di reiterata applicazione e non esauriscano la loro funzione con l’inserzione in un dato contratto ( (25), mancando altrimenti quel collegamento con l’organizzazione d’impresa o, comunque, con un’at- tività organizzativa del predisponente, che fonda la ratio di tutela dell’aderente (26).
In tal senso depongono altre pronunce di legitti- mità, per le quali l’inserimento, nel contratto, di singole clausole aventi un contenuto personaliz- zato, depone, insieme ad altre circostanze, per la negoziazione del contenuto contrattuale, in quanto esclude che le condizioni in esso fissate debbano essere accettate o rifiutate in blocco (27). Nella fat- tispecie, si trattava di un contratto di agenzia nel quale era inserito un patto di non concorrenza suc- cessivo allo scioglimento del rapporto, del quale è stata negata la natura di contratto predisposto ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. dato che presentava indici di personalizzazione, come la remunerazio- ne, che era diversa per ogni agente, l’intuitus per- sonae che fonda il contratto e la mancata redazione su moduli o formulari (28).
In senso contrario all’utilizzo di clausole genera- li per la giurisprudenza depone, inoltre, anche il contenuto stesso del regolamento contrattuale che, quando è concepito per regolare i rapporti con una cerchia ristretta di aderenti, come gli agenti di una determinata società, esclude per definizione l’uti- lizzo in una serie indefinita di rapporti (29).
Per applicare la tutela codicistica avverso le con- dizioni generali, dunque, la giurisprudenza ritiene necessari vari elementi concordanti tali da fonda- re, ai sensi dell’art. 2729 c.c., la presunzione della predisposizione del contratto in vista dell’utilizzo in una serie indefinita di rapporti. Una valutazio-
giugno 1979, n. 3373, in S. XXXXX, op. cit., 12 ss.
(24) X. Xxxx., 3 dicembre 1981, n. 6406, in S. XXXXX, op. cit., 19 ss
(25) MESSINEO, op. cit., 425.
(26) X. XXXXXXXX, op. cit., 126.
(27) Cass., 14 gennaio 2022, n. 1143, in Italgiure.
(28) Cass., 14 gennaio 2022, n. 1143, cit.
(29) Cass., 14 gennaio 2022, n. 1143, cit.
ne complessiva del contenuto del contratto è del resto necessaria per evitare che la sola presenza di trattative riguardanti alcune clausole del contratto esima quest’ultimo dall’applicazione della discipli- na di cui agli artt. 1341-1342 c.c.: la giurisprudenza, infatti, ha stabilito che la necessità della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, inse- rite in contratti standard, viene meno solo per le clausole oggetto di apposita trattativa, mentre tale necessità continua a sussistere per le clausole cui l’altra parte abbia aderito senza discussione, anche se altre parti o clausole dello stesso contratto siano state negoziate (30).
A tale orientamento pare aderire la Suprema Corte con la sentenza 1166/2022, la quale, ribadendo la distinzione tra attività di formulazione del regola- mento contrattuale e predisposizione delle condi- zioni generali, ha ritenuto che in presenza di clau- sole predisposte con riferimento ad una singola vicenda negoziale il contratto assicurativo non sia standardizzato e sia esclusa, dunque, la sua accetta- bilità o rifiutabilità in blocco. Nella fattispecie, in- fatti, il regolamento contrattuale non era idoneo a disciplinare una serie indefinita di rapporti, poiché il contratto tra l’impresa assicurativa e la società era stato da quest’ultima stipulato per soddisfare le esigenze di copertura di una cerchia ristretta di assicurati, cioè gli amministratori, in funzione delle cui esigenze assicurative era stato personalizzato il contenuto del contratto.
L’orientamento della Suprema Corte appare piena- mente corrispondente alla ratio dell’art. 1341 c.c., poiché evita un allargamento incontrollato dell’am- bito applicativo dell’art. 1341 c.c., che violerebbe il divieto, sancito dal paragrafo 612 della Relazione al Codice civile, di applicazione analogica del re- quisito della specifica sottoscrizione a clausole non elencate nell’art. 1341, comma 2, c.c., la cui ratio risiede nella natura eccezionale della disposizione, che prevede un vincolo formale in deroga al princi- pio di libertà delle forme (31).
L’applicazione della disciplina codicistica sulle condizioni generali ad ogni contratto il cui conte- nuto sia stato unilateralmente formulato, anche con riferimento ad una singola vicenda negoziale, estenderebbe oltre misura il requisito della spe- cifica approvazione scritta, limitando fortemente
(30)Cass., 15 giugno 1979, n. 3373, in PATTI, op. cit., 12 ss.
(31) X.X. XXXXXX, Condizioni generali di contratto: I) Diritto civi- le, cit., 5.
l’autonomia privata (32) e realizzando per altra via il risultato vietato dal legislatore col paragrafo 612 della Relazione al Codice civile (33).
Ciò equivarrebbe a generalizzare un controllo pre- visto dal legislatore per i consumatori, come evi- denzia la giurisprudenza, per la quale il controllo di vessatorietà può attenere anche al rapporto con- trattuale singolarmente negoziato per lo specifico affare solo qualora uno dei due contraenti rivesta la qualifica di consumatore, ex art. 33 ss. cod. cons. (34).
In ogni caso, la capacità delle tutele formali di sol- lecitare l’attenzione dell’aderente, favorendone la consapevole valutazione del regolamento contrat- tuale può essere messa in dubbio (35), anche alla luce degli studi della dottrina che dimostrano l’in- capacità degli aderenti di comprendere le condizio- ni generali a causa della loro complessità, del lin- guaggio altamente tecnico e del numero eccessivo di informazioni da assimilare (36).
La tutela fornita dagli artt. 1341-1342 c.c. nei con- fronti dei vuoti di copertura assicurativa pare, dun- que, recessiva rispetto a quella offerta dal principio di adeguatezza del contratto agli interessi dell’as- sicurato, come ribadito dalle Sezioni Unite, per le quali, in caso di arbitrario squilibrio tra rischio giu- ridico e premio, la verifica della sussistenza della causa in concreto del contratto di assicurazione può condurre ad un giudizio di nullità, con integrazione del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., indipen- dentemente dal fatto che il contratto sia stato pre- disposto ai sensi dell’art. 1341 c.c. (37).
(32) Tale obiezione è ridimensionata da ROPPO, op. cit.
(33) Sul quale v. X.X. XXXXXX, Condizioni generali di contratto: I) Diritto civile, cit., 5.
(34) Cass., 26 giugno 2012, n. 10619, in Contratti, 2013, 269 ss., con nota di XXXXXXXX; Cass., 20 marzo 2010, n. 6802, in One Legale.
(35) XXXXX, op. cit., 325-326.
(36) XXX-XXXXXX, XXXXXXXXX, The Failure of Mandated Disclosure, in University of Pennsylvania Law Review, 2011, 649 ss.
(37) Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, in Resp. civ. e prev., 2019, 163 ss., con nota di XXXXXX; v. le osservazioni criti- che di X. XXXXXXX, Le clausole claims made. Dalle sezioni unite del 2016 a quelle del 2018: più conferme che smentite, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 147 ss., spec. 152 ss. Sui rimedi per la violazione
2. Assicurazione per conto altrui e contratto a favore di terzo.
La Suprema Corte respinge anche il quarto motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appel- lo, col quale il ricorrente eccepiva che, poiché nel contratto per conto di chi spetta, a differenza del contratto a favore di terzo, non è richiesto a pena di nullità un interesse del contraente, non era neces- sario un interesse della società all’assicurazione, ai sensi dell’art. 1904 c.c., ma era sufficiente la sussi- stenza del proprio interesse.
La Corte di Cassazione ritiene, invece, che nel con- tratto di assicurazione per conto di chi spetta non possa mancare un interesse del contraente alla sti- pulazione del contratto. A tale conclusione pervie- ne qualificando l’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta quale particolare forma di contratto a favore di terzo, cui pertanto si applica- no sia le norme di quest’ultimo istituto, sia quelle del contratto di assicurazione che derogano alle di- sposizioni di codicistiche sul contratto a favore di terzo.
Ciò implica, secondo la Suprema Corte, che la sus- sistenza del requisito dell’interesse nell’assicura- zione ex art. 1891 debba essere valutata, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizio- ne dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione del contraente, ai sensi dell’art. 1411 c.c. La Suprema Corte specifica però che, mentre l’interesse dell’assicurato consiste in una posizione soggettiva giuridicamente qualifica- ta, cioè in una relazione economica tra il soggetto e un bene esposto a rischio per un evento futuro potenzialmente dannoso, l’interesse del contraen- te, invece, non deve avere caratteri di giuridicità, potendo consistere in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine (38).
La stipulazione da parte di una società di capitali di un’assicurazione della responsabilità civile per con- to dei propri amministratori, avente ad oggetto la responsabilità civile di questi ultimi, è giustificata sia dal fatto che la società può assicurarsi a con- dizioni economiche migliori di quelle conseguibili dai singoli amministratori (39); sia dal fatto che gli amministratori sono solidalmente responsabili ver-
della regola di adeguatezza x. XXXXXXXXX, La regola di adeguatezza
e il contratto, Xxxxxxx, 2017, 486 ss., il quale ritiene configurabile
in tal caso la nullità del contratto; sul principio di adeguatezza nel settore assicurativo x. XXXXXXXXXX, Adeguatezza e regole di com- portamento dopo il recepimento della Direttiva IDD, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2018, 203 ss.
(38) Cass., 17 gennaio 2022, n. 1166, cit. Conformi, Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, cit.; Cass., 5 giugno 2007, n. 13058, cit.
(39) SANGIOVANNI, L’assicurazione della responsabilità civile degli amministratori, 32, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
so la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei propri doveri, ai sensi dell’art. 2392 c.c. (40). Sebbene, dunque, le società abbiano un interesse fattuale all’assicurazione della responsabilità civile dei propri amministratori per garantire loro mag- giore serenità nell’adempimento dei loro doveri (41), la conclusione cui giunge la Suprema Corte presta il fianco ad alcune osservazioni critiche. Se- condo un orientamento risalente, infatti, l’assicu- razione per conto altrui è incompatibile con il con- tratto a favore di terzi e costituisce una forma di mandato senza rappresentanza, in parte derogato- ria di tale disciplina, dato che, mentre lo stipulante nello schema di cui all’art. 1411 c.c. agisce nel pro- prio interesse, cioè per conto proprio, il contraen- te che assicura un interesse altrui agisce per conto altrui (42). Ciò si evince dal fatto che requisito di validità della stipulazione a favore del terzo, ai sen- si dell’art. 1411 c.c., è la sussistenza di un interesse dello stipulante all’esecuzione della prestazione a favore del terzo, che non è richiesto dall’art. 1891 c.c., il quale presuppone invece un interesse dell’as- sicurato al risarcimento del danno (43).
L’esclusione della libertà di individuare il titolare del diritto all’indennizzo, e la necessaria coinciden- za tra assicurato e titolarità del diritto all’indenniz- zo, non può spiegarsi se non con l’esigenza di ri- spettare il principio indennitario, violato se titolare del diritto all’indennizzo non fosse altresì il titolare dell’interesse al risarcimento di cui all’art. 1904 c.c. (44).
Data la funzione indennitaria perseguita dall’as- sicurazione per conto altrui, a differenza che nel contratto a favore di terzo non è possibile attribui- re l’indennizzo al contraente-stipulante nei casi di rifiuto del terzo-beneficiario (45). Tra i sostenitori della tesi dell’assicurazione di cui all’art. 1891 c.c. quale contratto a favore di terzo, l’impossibilità per il contraente di beneficiare della prestazione in caso di rifiuto dell’assicurato viene spiegata con
(40)SANGIOVANNI, op. cit., 32.
(41) XXXXXXXXXXX, op. cit., 31.
(42) XXXXXXXX, L’assicurazione di interessi altrui, Jovene, 1961, passim, spec. 65 ss. e 112 ss.; di recente x. XXXXXXX, Il contratto di assicurazione per conto, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pas- sim, spec. 25. ss. e 57 ss.
(43) XXXXXXXX, op. cit., 68; XXXXXXX, op. cit., 57 ss., spec. 71.
(44) XXXXXXX, Le assicurazioni, in Tratt. dir. civ. comm., Xxxx e Messineo, XXXVI, 1, Xxxxxxx, 1973, 436 ss.; XXXXXXX, op. cit., 18-19.
(45) XXXXXXXX, op. cit., 80; XXXXXXX, op. cit., 73 ss.
il necessario rispetto del principio indennitario nell’assicurazione per conto altrui, che sarebbe una di quelle fattispecie fatte salve proprio dall’ultimo comma dell’art. 1411 c.c. in ragione della natura del contratto (46).
A tale argomento un’altra parte della dottrina ha tuttavia obiettato che tale l’ultimo comma dell’art. 1411 c.c. presuppone sempre che il contratto sia va- lido fra le parti, cioè il promittente e lo stipulante (47).
Come poi evidenzia chi riconduce l’assicurazione per conto altrui al contratto a favore di terzo (48), il principio indennitario che è alla base dell’art. 1891
c.c. comporta anche altre deroghe allo schema del contratto a favore di terzo, come l’impossibilità per il contraente di revocare la stipulazione, poiché se quest’ultimo potesse beneficiarne cesserebbe quel collegamento tra l’assicurazione e il rischio che af- ferisce all’interesse del terzo (49).
Chi riconduce l’assicurazione per conto altrui alla gestione non rappresentativa di interessi altrui, dunque, evidenzia l’influenza del principio inden- nitario sulla struttura di tale assicurazione, che, per rispettare il principio dell’interesse al risarcimen- to, comporta una deroga al regime della produzione degli effetti contrattuali in capo al mandatario, pro- prio del mandato senza rappresentanza, con conse- guente attribuzione diretta all’assicurato dei diritti derivanti dal contratto (50).
La natura anfibologica dell’assicurazione per con- to altrui è supportata anche dall’autorevole giuri- sprudenza delle Sezioni unite. Ed infatti per la Su- prema Corte sia l’assicurazione per conto altrui sia l’assicurazione per conto di chi spetta presentano ambiguità tali da non permettere di inquadrarle
(46) XXXXXXX, L’assicurazione per conto altrui, Xxxxxxx, 1996, 31.
(47) XXXXXXXX, op. cit., 80-81.
(48) XXXXXXX, op. cit., 39 ss., per il quale la differenza tra contratto a favore di terzo e assicurazione per conto altrui sarebbe l’irrile- xxxxx, nella seconda, della dichiarazione dell’assicurato di volerne profittare, mentre un interesse del contraente alla stipulazione a favore dell’assicurato sarebbe implicito nella conclusione dell’as- sicurazione per conto altrui; al contrario, per tale dottrina la tesi della gestione non rappresentativa non è conciliabile con l’attribu- zione definitiva di vantaggi e obblighi a soggetti diversi e non in- vece all’unico soggetto interessato al rapporto (ID., op. ult. cit., 51 ss.). La tesi del contratto a favore di terzo era già stata sostenuta da XXXXXX, Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione, in ID., Trattato del diritto delle assicurazioni private, vol. II, Xxxxxxx, 1954, 80 ss.
(49) XXXXXXX, op. cit., 31.
(50) XXXXXXX, op. cit., 436.
pienamente in alcun altro tipo generale: da un lato si distaccano dal contratto a favore di terzi per la non necessaria presenza di un interesse dello stipu- lante, per l’impossibilità di revocare la stipulazione e per il rimborso dei premi pagati dal contraente; dall’altro si distaccano dal mandato perché l’acqui- sto del diritto all’indennizzo in capo all’assicurato è immediato, mentre nel mandato i diritti derivanti dal contratto sono acquistati dal mandatario, salva l’eccezione prevista dal 2° comma (51).
Poiché per la pronuncia delle Sezioni unite nell’as- sicurazione per conto di altro soggetto non è neces- sario un interesse del contraente-stipulante, previ- sto dall’art. 1411, comma 1, c.c. (52), ne consegue che seppure limitatamente a questo profilo con la sentenza n. 1166/2022 la Suprema Corte si è disco- stata da tale autorevole orientamento. Tale scosta- mento non pare rilevante per l’esito del giudizio, in quanto, essendo stata ritenuta l’assicurazione un contratto non predisposto ai sensi dell’art. 1341 c.c., veniva meno anche la possibilità di dichiara- re inefficace la clausola R in quanto asseritamente limitativa della responsabilità della compagnia as- sicuratrice.
Occorre evidenziare che tale clausola non avrebbe comunque potuto essere ritenuta limitativa del- la responsabilità, poiché, escludendo l’impegno di indennizzare l’assicurato per le spese conseguenti ad atti non compiuti in connessione con le funzioni di amministratore, comportava una mera delimita- zione dell’oggetto della copertura assicurativa, e di conseguenza quando non esiste a monte un obbligo non sorge questione circa una limitazione della re- sponsabilità per inadempimento (53).
(51) Cass., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, cit., 2015; conformi Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, cit.; Cass., 5 giugno 2007, n. 13058, cit.
(52) Cass., sez. un. 18 aprile 2002, n. 5556, cit., 2015.
(53) CHIERICI, op. cit., 272. Sulla distinzione tra clausole limitative della responsabilità e clausole limitative dell’oggetto del contratto
x. Xxxx., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2016, 35 ss., con nota di XXXXXXXXXX, Tuttavia per la giurisprudenza le clausole che escludono dal rischio garan- tito i danni derivanti da una ampia casistica di attività, generica- mente determinate, sono da considerare clausole limitative della responsabilità ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto incidono nega- tivamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicura- zione: Cass., 9 luglio 2018, n. 19251, in One Legale; Cass., 7 aprile 2010, n. 8235, in One Legale, nonché in Danno resp., 2011, 171 ss., con nota critica di XXXXXXX. In dottrina X. XXXXXXX, voce Clausole di esonero dalla responsabilità, in Dig. disc. priv., Sez. civ., II, Utet, 1988, 399 ss., spec. 403.
CORTE DI CASSAZIONE, sez. III, sentenza 17 gennaio 2022, n. 1166; Pres. Frasca – Est. Gorgoni.
Conferma App. Milano n. 3095/2019
Condizioni generali – Predisposizione – Assicurazione – Interesse
«La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi unilateral- mente predisposte non solo le condizioni contrattuali assunte a seguito e per effetto di trat- tative svoltesi tra le parti, ma anche quelle clausole contrattuali predisposte da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l›altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto» (mass. uff.).
«L’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta si configura, sul piano morfologico, quale vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo (...), sicché ad essa si ap- plicano tanto le norme proprie dell’istituto ex art. 1411 e ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Ne consegue che, con specifico riferimento al requisito dell’”in- teresse” questo risulta, nell’assicurazione ex art. 1891, di duplice natura e di diverso conte- nuto, dovendo esso venir valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell’assicurato-terzo, a norma dell’art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell’art. 1411 c.c.: sotto il primo profilo, l’interesse assicurativo sot- tende, nella sostanza, una relazione, economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l’effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto); sotto il secondo aspetto, ferma l’operatività del principio generale dell’art. 1411 c.c., l’interesse in discorso non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo, per converso, risol- versi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine» (mass. uff.).
Omissis
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazio- ne ed errata applicazione degli artt. 2697- 2729, 1341, commi 1 e 2, c.c. nonché degli artt. 166, 185 e 187 del d.lgs. 209/2005, in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il motivo investe la statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso che il contratto di assicurazione fosse standardizzato, in ragione della presenza di «clausole che, in quanto intese ad esten- dere o circoscrivere la copertura a dirigenti e manager di Omissis
in relazione a specifiche condizioni soggettive dei medesimi (...) rivelano piuttosto la esistenza di una contrattazione a monte, atta a soddisfare specifiche esigenze della contraente, con la conseguenza che proprio dal contratto emergono semmai univoci indizi di segno contrario alla prospettazione dell’appellante, per vero difficilmente sostenibile anche alla luce delle qualità (soggettive ed oggettive) della contraente».
1.1. Le censure che il ricorrente formula sono plurime e meritano di essere trattate disgiuntamente.
1.2. Il ricorrente contesta che dalle prove raccolte in giudizio sia emerso che tra le coassicuratrici e Omis- sis fosse intercorsa una trattativa per la definizione del contenuto della polizza. A supporto di tale suo convincimento adduce una serie di elementi – tutti riferiti come già richiamati alle pagine 16 e ss. della conclusionale del giudizio di xxxxxxx – dimostrati- vi, a suo parere, della mancanza di predisposizione unilaterale della polizza, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare: i) l’intestazione; ii) l’avvertimento, contenuto nella prima pagina, e rivol- to al contraente di leggere attentamente ed integral- mente la polizza; iii) l’inserimento nella polizza, dopo le prescrizioni relative alla delimitazione dell’oggetto del contratto, di un glossario, deputato ad esplicare il significato dei termini utilizzati nella prima parte ; iv) la previsione testuale “il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare le condizioni di assicurazione ...” e
quella “il contraente dichiara di aver letto l’informati- va redatta ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 175 del 17 marzo 1995 e ai sensi delle disposizioni della circolare ISVAP n. 1303 del 2 giugno 1996”.
1.3. Non solo: la Corte territoriale si sarebbe posta contro la giurisprudenza di legittimità – a mente del- la quale «quando in un contratto stilato su schemi precostituiti da una parte si rinvenga una clausola particolare che risale all’iniziativa o alla collaborazio- ne della controparte, tale modificazione non vale ad escludere che trattasi pur sempre di un contratto per adesione» – là dove ha dato rilievo alle clausole H-14 e sub J, le quali non fornirebbero, ad avviso del ricor- rente, la prova che tutte le clausole del contratto, ed in particolare quella di cui alla lettera R, fossero state oggetto di negoziazione.
1.4. La sentenza impugnata avrebbe altresì erronea- mente ritenuto che Xxxxxxx non potesse avvalersi del disposto dell’art. 1341 c.c., non essendo un contraente debole, giacché ai fini dell’applicazione della discipli- na prevista dalla norma indicata non è affatto xxxxxx- sto che l’aderente sia un contraente debole Omissis
Il motivo non merita accoglimento, in tutte le sue articolazioni, per le ragioni di seguito indicate. 1.10. Va rilevato che la Corte territoriale (pagina 6 della sentenza) ha affermato che l’appellante, sul quale in- combeva l’onere di provare la standardizzazione del contratto (cfr. amplius infra § 2.6), «non ha offerto al- cuna tempestiva deduzione né offerta di prova; prova che – diversamente da quanto sostenuto dall’appel- lante medesimo – non emerge inequivocabilmente ex actis (...)». Dalla valutazione delle prove tempestiva- mente prodotte dal ricorrente la Corte territoriale ha, dunque, tratto una conclusione diversa da quella da quest’ultimo auspicata e cioè che da esse non emer- gesse inequivocabilmente la mancanza di una tratta- zione a monte della stipulazione della polizza per cui è causa. Il riferimento alla tempestività delle deduzioni e delle offerte di prova parrebbe indicare che la Cor- te territoriale abbia ritenuto intempestiva proprio la deduzione degli elementi indiziari fatta con la con- clusionale. Il ricorrente, però, non si misura con tale statuizione, nel senso che non contesta in alcun modo la tempestività della deduzione probatoria offerta con la conclusionale in appello – ad esempio, invocando che si trattava di rilevazione di fatti già esistenti in atti, perché relativi al contenuto della polizza, e con- cernenti una questione rilevabile d’ufficio, ai sensi di Xxxx. Sez. Un., n. 26242 del 2014 –. Sotto tale profilo, pertanto, la censura è inammissibile Omissis
Va osservato che il ricorrente non ha argomentato in alcun modo circa la ragione per la quale le circostan- ze asseritamente non esaminate dalla Corte territo- riale avrebbero dovuto portare ad una conclusione opposta rispetto a quella assunta. Va osservato che quand’anche esse fossero idonee a dimostrare la pre- disposizione da parte di uno dei contraenti del con- tenuto contrattuale, ciò non sarebbe stato sufficiente ad escluderne l’avvenuta negoziazione, giacché per applicare la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., invocata dal ricorrente, sarebbe stato necessario di- mostrare che la conclusione del contratto da parte di Xxxxxxx era avvenuta senza che detta società avesse avuto alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattale, avendo avuto solo la scelta del se stipu- larlo o meno. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contrat- to, non potendo considerarsi unilateralmente predi- sposte non solo le condizioni contrattuali assunte a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti, ma anche quelle clausole contrattuali predisposte da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, ri- chiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Xxxx. 23/05/2006, n. 12153; Cass. 10/07/2013, n. 17073; Cass. 28/02/2019, n. 5971; Cass. 28/09/2020, n. 20461).
1.12. Il che travolge anche il tentativo di negare che quello intercorso tra le coassicuratrici e Xxxxxxx fosse un contratto per adesione in ragione del fatto che non era stato dimostrato che tutte le clausole, e non solo quelle H14 e 315, fossero state oggetto di trattativa in- dividuale.
1.13. Anche l’ulteriore sforzo di confutare il ragio- namento della Corte territoriale, affermando che le clausole H14 e 315 non forniscono alcuna reale di- mostrazione che le clausole generali non debbano ritenersi predisposte dalle coassicuratrici non va a segno, perché, secondo la giurisprudenza di legitti- mità ormai consolidata, «per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conse- guenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva”, essendo, invece, “sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univo- camente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di
probabilità basato sull’“id quod plerumque accidit”» (ex plurimis cfr. Cass. 26/07/2021, n. 21403).
1.14. Quanto alla censura di cui al § 1.3., non risulta che la Corte territoriale abbia escluso l’applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. al contratto di assicurazio- ne per cui è causa per avere negato che Xxxxxxx avesse i caratteri del contraente debole, essendosi limitata a ritenere difficilmente sostenibile, anche alla luce del- le qualità soggettive e oggettive di Omissis che essa non avesse potuto negoziare il contenuto della poliz- za (pagina 6 della sentenza). Tanto basta a far rite- nere inammissibile la censura, perché per denuncia- re un vizio della sentenza è necessario quanto meno individuarlo e fornirne la rappresentazione (Xxxx. 16/04/2021, n. 10128) Omissis
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «Viola- zione ed errata applicazione degli artt. 1321, 1888 e 1917, 1362 e 1363 c.c. in relazione al disposto dell’art. 360 n. 3 c.p.c.». La censura riguarda la questione re- lativa alla delimitazione oggettiva del rischio, alla luce della nozione rilevabile dagli artt. 1321-1888 e 1917 c.c., anche con l’ausilio degli strumenti interpretati- vi (art. 1362 e 1363), tenuto conto del principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui quando in una polizza una clausola generale precisa l’oggetto della copertura assicurativa, una successiva clauso- la della stessa polizza, quale che sia la rubrica che la contiene, che limiti la garanzia rispetto alla più ampia portata della clausola generale (deputata a stabilire l’oggetto della copertura) costituisce una limitazione della responsabilità della Compagnia e non del ri- schio, donde la necessità della specifica approvazione del contraente-assicurato ex art. 1341, commi 1 e 2,
c.c. In particolare, secondo la prospettazione del ri- corrente, sarebbe errata la statuizione con cui la sen- tenza impugnata ha ritenuto che la clausola di cui al punto R, qualificando il concetto di illecito, definisse l’oggetto del contratto, perché, come già rilevato, la Corte d’Xxxxxxx non avrebbe tenuto conto che alla definizione degli atti rientranti nella nozione di ille- cito era aggiunta la previsione che il comportamento integrante l’illecito sarebbe rientrato nella copertura assicurativa soltanto se l’autore avesse agito per con- to o nell’interesse della società, assumendo, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza gravata, la funzione di limitare la responsabilità del- le compagnie, tenute altrimenti coprire il rischio più ampio, alla ricorrenza di illeciti commessi nell’inte- resse e per conto del contraente. Il motivo non può trovare accoglimento. La pretesa del ricorrente è volta ad ottenere una diversa interpretazione del contenu-
to della clausola R del contratto, allo scopo di farla rientrare tra quelle vessatorie e come tale necessitan- te di specifica approvazione per iscritto, mancando la quale, della clausola avrebbe dovuto affermarsi la inefficacia. Al netto dell’assorbimento della questio- ne, derivante dall’esclusione della natura di contratto per adesione contenuto nella sentenza impugnata e non efficacemente confutato dal ricorrente, va preci- sato quali sono i limiti di deducibilità in sede di legit- timità di questioni che attengono all’interpretazione di una clausola contrattuale. È consolidato l’indirizzo secondo cui «la parte che, con il ricorso per cassazio- ne, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato. È vero che il ricorrente deduce che il giudice ha violato l’interpre- tazione sistematica, avendo omesso di porre in re- lazione la clausola R, inserita nel capitolo intitolato “definizioni”, con il contenuto del punto I della po- lizza, relativa agli accordi di assicurazione, ed avendo attribuito valore precettivo ad una clausola di carat- tere meramente definitorio, ma a parte la evidente contraddizione del suo argomentare – giacché se la clausola R non avesse valore precettivo non potreb- be essere utilizzata non solo per definire l’oggetto del contratto, ma neppure per limitare la responsabilità dell’assicuratore – l’ubi consistam della censura si risolve nella mera contrapposizione tra l’interpreta- zione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Xxxx, nondimeno, il ricorrente, pensando che, dovendovi essere un’unica interpretazione possi- bile, quella illustrata dal ricorso sia la migliore e che egli abbia quindi ragione, per ciò solo, di dolersi di quella alternativa formulata dal giudice a quo (cfr. Cass. 02/05/2006; Cass. 16/02/2007, n. 3644; Cass. 22/02/2007, n. 4178). La censura che può muover- si alla sentenza impugnata – si ribadisce – non può riguardare l’esito della interpretazione, poiché quella proposta dal giudice di merito non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola con- trattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpre- tazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce «Viola- zione ed errata applicazione del disposto dell’art. 1891
c.c. nonché del disposto degli artt. 1362 e 1363, 1367 e 1370 c.c. in relazione al disposto dell’art. 360 n. 3 c.p.c.». La Corte territoriale ha rilevato la sussisten- za di un duplice collegamento della copertura assicu- rativa, per un verso, con l’interesse del contraente la polizza per conto altrui, ex art. 1891 c.c., per l’altro, con il ruolo assunto dall’assicurato nell’ambito della organizzazione della contraente, per cui la clausola di cui al punto R implicherebbe un’attività posta in essere in stretto collegamento con lo svolgimento del- le funzioni attribuite all’amministratore, assicurato, nell’ambito della società contraente.
4.1. Gli errores iuris attribuiti alla sentenza gravata sono quello di non aver tenuto conto che, a differenza del contratto a favore di terzo, il contratto per conto altrui attribuisce al terzo il ruolo di parte sostanziale del contratto e non prevede che la validità del con- tratto sia subordinata alla ricorrenza di un interesse del contraente e quello di aver violato gli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c., per aver ritenuto che la clausola R circoscrivesse la copertura assicurativa alle sole con- dotte poste in essere in esecuzione di un mandato della società o nell’interesse di questa; per il ricor- rente, l’espressione ambigua “nell’interesse o per conto” avrebbe potuto riferirsi tanto ad un interesse concreto della società quanto all’elemento psicologico del comportamento illecito dell’assicurato, “nel senso che l’autore dello stesso sia mosso dal convincimento che quello che pensa e riferisce al suo interlocutore sia conforme all’interesse concreto della società, se i successivi sviluppi di tale comportamento fossero, in qualche modo, negativi per la società contraente”. La Corte territoriale avrebbe, invece, erroneamente fatto leva sul suo tenore letterale, “senza alcun argomento valutativo (...), contributo motivazionale (...) indicare sulla base di quali elementi fondasse l’illimitata por- tata del termine “interesse della società”. Né avrebbe posto in relazione l’espressione “nell’interesse” con il comportamento dell’assicurato omissis
4.4. A prescindere dal fatto che la previsione di cui alla lett. R fosse ambigua, come opinato dal ricorrente, ovvero letteralmente inequivoca, come affermato dal giudice a quo, occorre muovere da un dato di fatto: la sentenza impugnata ha ritenuto che l’illecito, ogget- to di copertura assicurativa, fosse solo quello com- piuto per conto e nell’interesse della società e quindi nell’esercizio di un’attività inscindibilmente correlata alla funzione rivestita dall’assicurato all’interno della compagine societaria. In altri termini, la Corte terri-
toriale ha escluso gli illeciti legati da un nesso di occa- sionalità necessaria con la società – infatti ha ritenuto che la divulgazione di informazioni privilegiate non poteva che provenire da un soggetto che in ragione della sua funzione all’interno della società ne fosse in possesso – per ritenere compresi solo quelli posti in essere nell’esercizio delle funzioni attribuite all’assi- curato dalla società, nel senso che il fatto illecito per essere oggetto di copertura assicurativa avrebbe do- vuto rivelarsi necessario per espletamento di attività che la società aveva il potere di esigere dall’ammini- stratore, il cui rapporto con la società – non va sotta- ciuto – è ritenuto tutti gli effetti riconducibile al tipo contrattuale del mandato, seppur con le precisazioni, le modifiche e le deroghe dovute alla peculiare fatti- specie (cfr., in tal senso, Cass. 03/10/2018, n. 24139).
4.5. Sotto il profilo dell’illecito compiuto “nell’inte- resse”, il ricorrente pretende di introdurre una distin- zione nella regolamentazione del contratto per conto di chi spetta rispetto al contratto a favore di terzo, al fine di farne derivare la ricorrenza di un suo persona- le interesse, in quanto parte del contratto, a discapito dell’interesse di Xxxxxxx, ritenuto irrilevante per que- sta tipologia di contratto, al punto da poter persino mancare. Deve rilevarsi, però, che egli muove da una premessa in iure erronea, e cioè che nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta possa far difetto un interesse del contraente alla stipulazione del con- tratto e che esso sia stipulato nell’interesse esclusivo del terzo assicurato, parte in senso sostanziale del contratto. La giurisprudenza di questa Corte ritiene, invece, che l’assicurazione per conto altrui o per con- to di chi spetta «si configura, sul piano morfologico, quale vicenda negoziale sui generis di contratto a fa- vore di terzo (...), sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell’istituto ex art. 1411 e ss. c.c., quan- to quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Ne consegue che, con specifico riferimento al requisito dell’”interesse” questo risulta, nell’assicurazione ex art. 1891, di du- plice natura e di diverso contenuto, dovendo esso ve- nir valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell’assicurato-terzo, a norma dell’art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell’art. 1411 c.c.: sotto il primo profilo, l’interesse assicurativo sottende, nella sostanza, una relazione, economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l’effet- to, risultarne una posizione soggettiva giuridicamen-
te qualificata e non un interesse di mero fatto); sotto il secondo aspetto, ferma l’operatività del principio generale dell’art. 1411 c.c., l’interesse in discorso non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, po- tendo, per converso, risolversi in una situazione sog- gettiva di mero fatto, morale o di immagine»(Xxxx. 20/08/1997, n. 7769; Cass. 04/05/2005, n. 9284; Cass. 05/06/2007, n. 13058; Cass. 13/12/2007, n.
26253) Omissis
6. Il ricorso va rigettato.
Omissis