REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO CON IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LE UTENZE E CONDOMINIALI, OVE PREVISTE, DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
Comune di San Xxxxxxxx in Marignano
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO CON IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LE UTENZE E CONDOMINIALI, OVE PREVISTE, DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
INDICE
1. Finalità
2. Oggetto
3. Modalità di Assegnazione degli spazi
4. Durata della concessione
5. Criteri di valutazione
6. Avviso pubblico
7. Istruttoria ed assegnazione
8. Responsabilità ed assicurazioni
9. Rimborso spese
10. Vigilanza e custodia
11. Norme di comportamento generale
12. Revoca della concessione 13.Xxxxxx e disposizioni finali
Art. 1 – Finalità
A San Xxxxxxxx in Marignano è presente un tessuto associativo vivo ed attivo. Sono infatti presenti associazioni sportive, culturali, di volontariato, di promozione sociale che, per lo svolgimento delle loro attività, necessitano di spazi e luoghi idonei.
Le Associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, aggregativa, sportiva e solidaristica imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività.
L’Amministrazione Comunale di San Xxxxxxxx in Marignano, in virtù del principio di sussidiarietà e consapevole del fondamentale ruolo svolto dalle Associazioni, intende dare loro la possibilità di svolgere al meglio le proprie attività attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito con il rimborso delle spese per le utenze e condominiali, ove previste, di alcuni locali comunali non diversamente utilizzati, così da garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell’essere cittadino attivo all’interno della comunità.
Art. 2 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito con il rimborso forfettario delle spese delle utenze e condominiali, ove presenti, di alcuni locali di proprietà comunale, ad Associazioni regolarmente costituite per lo svolgimento della loro attività sociale.
I locali da concedere vengono individuati dalla Giunta Comunale con specifica deliberazione. Le Associazioni che possono fare richiesta dei locali devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritte all’Albo comunale e aver depositato agli atti del Comune il proprio statuto e atto costitutivo;
- avere la sede legale/operativa a San Xxxxxxxx in Marignano o svolgere le proprie attività prevalentemente nel territorio del Comune;
- accettare tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento;
- svolgere la propria attività associativa in settori di interesse collettivo quali :
– socio-assistenziale;
– scolastico;
– culturale;
– turistico-promozionale;
– ricreativo
– sportivo;
– ambientale;
– di protezione civile;
– di promozione sociale.
L’utilizzo deve essere compatibile con la natura e le caratteristiche strutturali dello spazio assegnato.
Art. 3 – Modalità di assegnazione degli spazi
I locali sono concessi in comodato d’uso gratuito con il rimborso forfettario delle spese per le utenze e condominiali, ove previste.
I locali verranno assegnati tramite avviso pubblico di cui all’art. 6 del presente regolamento.
In caso di richiesta da parte di Associazioni per la realizzazione, all’interno degli spazi oggetto della concessione, di attività che prevedano il pagamento di un contributo per l’espletamento di un servizio, la quota richiesta sarà superiore rispetto al semplice rimborso delle spese e verrà determinata dalla Giunta comunale.
Art. 4 – Durata della concessione
La concessione ha, di norma, la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto di concessione. La concessione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni, per ulteriori 3 (tre) anni, salvo il caso in cui non sopravvenga la disdetta di una delle due parti, almeno tre mesi prima dell’interruzione dell’utilizzo.
Art. 5 – Criteri di valutazione
Gli spazi vengono concessi in uso alle Associazioni che dispongano dei requisiti di cui all’art. 2, da parte della Giunta comunale, su istruttoria dell’ufficio competente, attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:
- favorire le Associazioni presenti da tempo nel tessuto sociale, con comprovata capacità organizzativa e con il coinvolgimento, nelle attività, di numerosi partecipanti, che non dispongano di altra sede;
– favorire le Associazioni capaci di collegamento sul territorio con istituzioni ed altri soggetti operanti nel campo dell’associazionismo locale;
– favorire equilibrio nella distribuzione di orari, per cercare di dare a tutte le Associazioni che dispongono dei requisiti, la possibilità di usufruire degli spazi.
Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili o richieste per i medesimi spazi ed orari, si cercherà di individuare accordi per soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili.
Almeno uno degli spazi disponibili dovrà essere utilizzato come sala riunione, per cui resterà a disposizione di tutte le Associazioni che ne faranno richiesta, e verrà gestito tramite un calendario presenze che le Associazioni stileranno e manterranno aggiornato.
Art. 6 – Avviso Pubblico
La Giunta comunale di norma ogni tre anni, pubblica, su istruttoria dell’ufficio competente, un avviso per la concessione d’uso degli spazi alle Associazioni marignanesi che ne hanno necessità, secondo i criteri di cui sopra.
La Giunta può altresì provvedere alla pubblicazione dell’avviso ogni qualvolta se ne presenti l’esigenza, ed a seguito di nuove disponibilità di spazi.
L’avviso verrà pubblicizzato per almeno 15 giorni attraverso l’Albo pretorio on-line del Comune e con ogni altro mezzo utile a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
L’avviso dovrà contenere:
- i locali da concedere in concessione
- il contributo o quota richiesta per l’utilizzo dei locali
- lo schema di domanda
La domanda dovrà contenere:
– richiesta di utilizzo locali da parte dell’Associazione;
– relazione delle attività svolte dall’Associazione nell’ultimo triennio;
– progetto circa le modalità di utilizzo dello spazio richiesto ed indicazione delle attività da proporre presso gli spazi (giorni, orari, modalità, numero di persone potenzialmente coinvolte, quota associativa e altri contributi richiesti);
– dichiarazione in cui risulti se l’Associazione disponga o meno di locali per lo svolgimento delle attività;
– dichiarazione di accettazione delle clausole del presente regolamento;
– bilancio dell’associazione relativo all’esercizio precedente all’anno in corso;
– impegno a pagare le spese relative alle utenze ed alle spese condominiali, ove previste;
– Gli estremi della polizza assicurativa di cui all’art. 8 del presente regolamento.
Art. 7 – Istruttoria ed assegnazione
Il Servizio Cultura si occuperà dell’istruttoria delle domande pervenute al protocollo, secondo i termini stabilito dall’avviso pubblico.
Il provvedimento ha termine con la stipulazione di un contratto di comodato d’uso gratuito con il rimborso forfettario delle spese per le utenze e condominiali, se previste, in forma di scrittura privata che preveda la durata, il tipo di utilizzo, il divieto di subconcessione, la facoltà di
ispezionare i locali da parte dell’Ente, la dichiarazione di assunzione di responsabilità dell’Associazione con riguardo all’uso del bene e ai danni, l’impegno a rimborsare le spese relative alle utenze e alle spese condominiali, se previste.
Una volta individuate le Associazioni concessionarie, sarà predisposta la consegna dei locali tramite redazione di apposito verbale.
Art. 8 – Responsabilità ed Assicurazioni
Le Associazioni concessionarie degli spazi si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni e/o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l’utilizzo degli spazi assegnati per tutto il periodo della concessione.
Il concessionario ha l’obbligo di custodire i locali e mantenerli in buono stato di conservazione.
Sono inoltre a carico del concessionario :
– il mantenimento di costante pulizia ed ordine dei locali;
– le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile);
– le spese di xxxxx e di registrazione del contratto;
– la manutenzione ordinaria.
Rimane a carico dell’Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell’immobile.
Art. 9 – Rimborso spese
L’assegnazione del locale prevede un rimborso annuale forfettario relativo ai consumi di acqua, luce e gas, ed alle spese condominiali, ove previste, determinato dalla Giunta comunale e periodicamente rinnovabile, secondo l’adeguamento ISTAT. La Giunta determinerà anche la quota maggiorata da richiedere alle associazioni che utilizzano il locale per attività per le quali richiedono un contributo.
Il rimborso dovrà essere effettuato semestralmente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il mancato pagamento entro il mese successivo alla scadenza comporta l’automatica decadenza dell’Associazione dalla concessione in atto.
Art. 10 – Vigilanza e custodia
Durante l’uso dei locali deve essere sempre presente personale facente parte dell’Associazione concessionaria, che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare al Comune eventuali anomalie riscontrate.
Le Associazioni dovranno individuare un coordinatore che si occuperà della gestione del calendario della sala riunioni e di coordinare l’utilizzo ed il corretto mantenimento degli spazi da parte di tutte le Associazioni.
Art. 11 – Norme di comportamento generale
L’utilizzo degli spazi dovrà sempre essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l’utilizzo degli spazi assegnati, ed in particolare dovrà garantire:
– che nei locali in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, laboratori, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell’Associazione stessa;
– che non sarà posta in vendita alcun tipo di bevanda o altro genere alimentare;
– che sarà garantita la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione, salvo il normale deperimento d’uso;
– che venga rispettato il divieto di fumare;
– che non venga arrecato disturbo alle altre attività ivi ospitate;
– di non apporre targhe o scritte all’esterno dei locali, se non con autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
– di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;
– di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
– di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti;
– ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà esser data preventiva comunicazione all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, dovrà essere conforme alla normativa vigente, sotto la responsabilità dell’Associazione concessionaria;
– di non eseguire opere strutturali, se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
– di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all’uso dei locali in concessione.
L’Amministrazione Comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le sedi oggetto della concessione, per verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate dalle Associazioni.
Art. 12 – Revoca della concessione
La Giunta comunale ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento, prevedendo un preavviso di almeno 3 mesi, la concessione in essere per ragioni di pubblico interesse o altre motivazioni di comprovata necessità. L’Amministrazione può altresì disporre temporaneamente dell’utilizzo dei locali, dando comunicazione all’Associazione con il congruo anticipo di almeno un mese.
Qualora l’Associazione utilizzi lo spazio in modalità non conforme al presente Regolamento, la revoca della concessione verrà comunicata con un preavviso di 15 giorni.
Art. 13 – Rinvii e disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge ed i Regolamenti che disciplinano l’attività dell’Amministrazione Comunale.