INDICE
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
Art. 1 – Oggetto 5
Art. 2 - Competenze 5
Art. 3 – Responsabilità 5
TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI E FERETRI 6
Art. 4 - Verifica e chiusura feretri 6
Art. 5 - Orari dei trasporti 6
Art. 6 - Modalità del trasporto e percorso 6
Art. 7 - Modalità di pagamento dei trasporti e dei servizi connessi 7
Art. 8 - Elenco Cimiteri e distribuzione degli spazi cimiteriali 7
Art. 9 - Depositi di osservazione e obitori 7
TITOLO IV - CONCESSIONI 7
Art. 10 - Diritto di sepoltura 8
Art. 11 - Concessione di fosse 8
Art. 12 - Concessione degli spazi cimiteriali 9
TITOLO V - LOCULI 9
Art. 13 - Prenotazione di loculi 9
Art. 14 - Concessioni di loculi - disposizioni generali 10
Art. 15 - Periodo concessivo dei loculi – regolamentazione 10
Art. 16 – Rinuncia o variazioni al diritto di concessione di loculo 11
Art. 17 - Integrazione periodo concessivo 11
Art. 18 - Ordine di vendita dei loculi 12
TITOLO VI - CELLETTE OSSARIO E CINERARIE 12
Art. 19 - Modalità di concessione, scadenza, rinnovi, rinuncia 12
TITOLO VII - TOMBE MONUMENTALI E CAPPELLE DI FAMIGLIA 12
Art. 20 - Modalità di concessione 12
Art. 21 - Diritto di sepoltura nelle tombe monumentali e nelle cappelle di famiglia 13
Art. 22 -Durata e scadenza del periodo concessivo 14
Art. 23 - Rinuncia al diritto di concessione di tomba di famiglia o cappella di famiglia 14
Art. 24 - Rinnovo di tombe monumentali o cappelle di famiglia 14
Art. 25 - Costruzione di tombe monumentali e cappelle di famiglia 15
Art. 26 - Lavori e spese di manutenzione 15
Art. 27 - Responsabilità - Deposito cauzionale 16
Art. 28 - Decadenza dal diritto di concessione delle cappelle di famiglia o tombe monumentali 16
Art. 29 - Provvedimenti conseguenti la decadenza 17
TITOLO VIII - ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI 17
Art. 30 - Disposizioni generali 17
Art. 31 - Definizioni 17
Art. 32 - Tariffe 17
Art. 33 - Salme e resti mortali dei caduti in guerra 18
TITOLO IX - CREMAZIONE 18
Art. 34 - Autorizzazioni 18
Art. 35 – Dispersione delle ceneri 18
Art. 36 – Affidamento urna 18
TITOLO X - DISPOSIZIONI TECNICHE - VARIE 18
Art. 37 - Costruzione Cimiteri 18
Art. 38 - Arredi funebri 18
Art. 39 - Compiti e responsabilità del Custode cimiteriale 19
Art. 40 - Compiti del Responsabile dei Servizi Cimiteriali 19
Art. 41 - Regolamentazione ingresso al Cimitero 20
Art. 42 - Entrata in vigore 20
Modello Allegato A – Concessione loculo cimiteriale 20
Modello Allegato B – Lapide 20
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al:
- R.D. 27-07-1934 n.1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”;
- D.P.R. 03-11-2000 n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile”;
- D.P.R. 10-09-1990, n.285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” come modificato dalla legge 29-12-1993, n.578 e dal D.M. Sanità 22-08-1994, n.582, successivamente denominato Reg. Naz.;
- Legge 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- D.P.R. 15-07-2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della L. 31-07-2002 n.179”;
- Legge Regionale 30-12-2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” successivamente denominata Lg. Reg.;
- Regolamento Regionale 9/11/2004 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” successivamente denominato Reg. Regionale;
ha per oggetto il complesso delle norme, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese:
• a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone;
• a disciplinare i servizi cimiteriali in ambito comunale, intendendosi per tali quelli riguardanti i trasporti funebri; la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, nonché la loro vigilanza.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dalle norme inserite nel presente Regolamento, si fa’ riferimento alle sopra citate leggi e regolamenti.
Art. 2 - Competenze
Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo e Autorità sanitaria locale.
Le suddette funzioni sono automaticamente delegate al Funzionario del Comune, di figura apicale, Responsabile del servizio individuato dal Sindaco con atto di nomina annuale a sensi legge 267/2000 e successive modifiche.
Art. 3 - Responsabilità
Il Comune cura che all’interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo
difforme dal consentito.
TITOLO II - Trasporti funebri e feretri
Art. 4 - Verifica e chiusura feretri
Secondo quanto previsto dalla Reg. Regionale la responsabilità della verifica e della chiusura del feretro e dell’eventuale apposizione di sigillo spetta all’addetto al trasporto del defunto.
Il feretro deve essere chiuso, tramite saldatura metallica, entro le quarantotto ore, salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria per i casi di morte sospetta.
Art. 5 - Orari dei trasporti
L’orario del trasporto è fissato dall’Ufficio competente del Comune secondo l’ordine di presentazione delle richieste di trasporto, ed in base alle esigenze del servizio.
L’Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad inviare comunicazione scritta dell’orario del funerale all’Ufficio della Polizia Municipale, affinché venga predisposto il servizio di regolazione della viabilità, al ministro di culto competente, e alla ditta incaricata per il servizio delle principali operazioni quali inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e operazioni in obitorio almeno ventiquattro ore prima del funerale.
Art. 6 - Modalità del trasporto e percorso
Il trasporto della salma (alla quale sono assimilati il feto, il prodotto abortivo e parti del corpo umano), deve avvenire entro settantadue ore dal decesso, salvo particolare autorizzazione del Sindaco.
Il trasporto comprende: il prelievo della salma, o degli assimilati come sopra specificati, dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero prescelto seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso.
I cortei funebri sono seguiti a piedi o in auto, sul tragitto dal punto di partenza sino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie e in auto da questo sino al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono saranno preventivamente autorizzate dal Sindaco.
Art. 7 - Modalità di pagamento dei trasporti e dei servizi connessi
Tutti i servizi connessi al trasporto, all’inumazione o tumulazione delle salme o resti mortali o ceneri sono sottoposti a pagamento delle tariffe che sono istituite e determinate nell’ammontare con delibera di Giunta.
TITOLO III - CIMITERI
Art. 8 - Elenco Cimiteri e distribuzione degli spazi cimiteriali
Il cimitero si compone di un unico complesso architettonico diviso in due parti collegate tra loro, definite “Cimitero storico” e “Ampliamento del Cimitero storico” (o Cimitero Nuovo).
All’interno lo spazio è distribuito nel modo seguente:
a) fosse,
b) loculi,
c) cappelle di famiglia, anche seminterrate,
d) cappelle di famiglia a concessione perpetua,
e) aree per la costruzione di tombe monumentali,
f) cellette ossario per i resti mortali,
g) cellette cinerarie per le ceneri,
h) ossario comune,
i) cinerario comune,
l) giardino delle rimembranze,
m) deposito di osservazione,
n) chiesa consacrata.
Art. 9 - Depositi di osservazione e obitori
Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei e distinti nell’ambito del cimitero a norma dei Reg. Naz. E Reg. Regionale.
L’ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall’autorità giudiziaria.
L’utilizzo dei depositi di osservazione o degli obitori a richiesta di privati è a titolo oneroso, pertanto sottoposto a pagamento delle tariffe che sono istituite e determinate nell’ammontare con delibera di Giunta.
TITOLO IV - CONCESSIONI
Art. 10 - Diritto di sepoltura
Nel Cimitero di Carpenedolo hanno diritto di sepoltura, quando non venga richiesta altra destinazione:
a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) le salme di tutti coloro che avevano in vita la residenza nel Comune;
c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma che siano stati in vita titolari o destinatari di una concessione cimiteriale, o che comunque abbiano diritto al seppellimento in una sepoltura esistente nel Cimitero stesso;
d) le salme di persone che non appartengono a nessuna delle categorie sopra specificate, che abbiano lasciate precise disposizioni di voler essere sepolti nel nostro Comune o che abbiano parenti che facciano richiesta in tal senso;
e) i resti mortali, le ceneri, le parti anatomiche o i prodotti abortivi relativi ai soggetti sopra elencati;
f) i bambini nati morti ovunque sia accaduto l’evento.
Le prenotazioni di concessioni cimiteriali chieste da persone in vita, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 13, potranno essere soddisfatte seguendo le stesse regole di cui ai commi precedenti del presente articolo.
Art. 11 - Concessione di fosse
Sono chiamate fosse i tratti di terreno che il Comune ha a disposizione come previsto dal Reg. Naz. e dal Reg: Regionale, per l’inumazione in casi di epidemie, decessi di nullatenenti ecc.
A richiesta di singoli interessati è autorizzata l’inumazione nelle fosse eseguita dal Comune previo pagamento di una tariffa stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale; l’utilizzazione deve essere effettuata cominciando dall’estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità;
I campi destinati alle fosse sono individuati da lettere;
Sulle fosse è consentito posare una lapide della misura di cm. 120 di lunghezza, per cm 60 di base e sormontata da un cippo non più alto di cm. 90.
Qualsiasi difformità dovrà essere valutata dall’Ufficio Tecnico Comunale alla quale verrà presentato un regolare progetto edilizio.
Il periodo di inumazione è stabilito in 20 anni decorrenti dalla data di inumazione.
Alla scadenza di tale termine il Sindaco, tramite l’Ufficio Servizi Cimiteriali, provvederà ad affiggere ogni anno, dal 30 Settembre al 31 dicembre, all’albo pretorio ed in bacheca del
Cimitero l’elenco delle fosse in scadenza.
Le fosse in scadenza per le quali, entro il 31 dicembre di ogni anno, nessun parente abbia chiesto il trasferimento in celletta ossario, l’Ufficio provvederà all’esumazione d’ufficio facendo porre i resti mortali nell’ossario comune.
Art. 12 - Concessione degli spazi cimiteriali e lampade votive
La concessione di spazi cimiteriali comunque denominati: aree per tombe monumentali, cappelle di famiglia, loculi, cellette ossario e cellette cinerarie, deve risultare da regolare atto scritto e steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
Lo stesso atto deve disciplinare, se prevista, anche la concessione della relativa lampada votiva. (Modello Allegato A)
La concessione della lampada votiva, in particolare quando obbligatoria ai sensi dell’Art. 38 comma 1 del presente regolamento, è da intendersi quindi quale parte integrante della concessione dello spazio cimiteriale, e quindi si intende assoggettata alle stesse regole di durata e rinnovo disciplinate dal presente regolamento.
Tutte le concessioni, comprese quelle riferite alle lampade votive sono sottoposte a pagamento delle tariffe che sono istituite e determinate nell’ammontare con delibera di Giunta Comunale.
Le suddette concessioni non possono essere, in nessun caso, oggetto di cessione tra privati, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.
TITOLO V - LOCULI
Art. 13 - Prenotazione di loculi
Le concessioni di loculi possono essere richieste anche a favore di persone ancora in vita, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 10, previo pagamento di una tariffa stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale, e purché il richiedente futuro destinatario appartenga almeno ad una delle seguenti categorie di persone:
a) che abbiano già compiuto i 75 anni;
b) che siano genitori, figli o vedovi rispettivamente di figli, genitori, coniugi o conviventi anagrafici defunti.
In ogni contratto di concessione deve essere chiaramente indicato il nominativo della futura salma.
In riferimento alla casistica b) del suddetto comma la richiesta di prenotazione può essere fatta solo riferita ad un loculo adiacente a quello del parente di primo grado deceduto e qualora il defunto abbia più di un parente di primo grado, può essere prenotato solo n.1 loculo adiacente a
quello del defunto stesso da destinarsi al parente più anziano. La stessa facoltà è concessa ai conviventi dichiarati anagraficamente.
Art. 14 - Concessioni di loculi - disposizioni generali
1) - I loculi possono contenere una sola salma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del Reg. Regionale 74 (madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una sola cassa).
2) - I loculi non possono essere usati per contenere soltanto cassette di resti mortali o urne cinerarie.
3) - E’ concesso invece introdurre resti mortali o urne cinerarie in loculi che già contengono una salma o che la conterranno, qualora vi sia stata in vita relazione di stretta parentela o affinità (entro il primo grado), rispettando comunque il periodo concessivo riferito ai loculi.
4) – Entro 3 mesi dalla concessione, dovrà essere posta una lapide di marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto e l’anno del decesso con le caratteristiche previste Modello Allegato B.
Art. 15 - Periodo concessivo dei loculi - regolamentazione
Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni quaranta, decorrenti dalla data di tumulazione della salma, mentre in caso di prenotazione a vivente la durata del contratto di anni quaranta decorre dal giorno della stipula previo pagamento di una tariffa stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale
Sarà pertanto necessario provvedere all’integrazione del contratto in caso di acquisto in vita, così come previsto dal successivo articolo 17.
Le concessioni sono rinnovabili una sola volta.
In caso di rinnovo la concessione ha la durata di 15 anni previo pagamento della tariffa, vigente al momento della richiesta di rinnovo;
La richiesta di rinnovo può essere effettuata solo dopo che il loculo è stato messo in scadenza dall’Ufficio Servizi Cimiteriali.
Terminato il periodo concessivo, il Sindaco, tramite l’Ufficio Servizi cimiteriali, provvederà ad affiggere ogni anno, dal 30 Settembre al 31 Dicembre, all’albo pretorio ed in bacheca del Cimitero, l’elenco dei loculi in scadenza.
Nel caso di ricongiungimento di coniugi, l’adeguamento temporale della scadenza della
concessione sarà formalizzato al momento del decesso del 2^ coniuge.
Qualora, entro il 1^ gennaio di ogni anno, nessun parente abbia chiesto il trasferimento in celletta ossario dei resti mortali contenuti nei loculi messi in scadenza, il Comune provvederà all’estumulazione facendo porre i resti mortali nell’ossario comune e rientrerà nel possesso pieno ed assoluto del loculo.
Art. 16 – Rinuncia o variazioni al diritto di concessione di loculo
Titolare del diritto di richiesta di variazioni del contratto di concessione è chi ha stipulato il contratto originario di concessione o erede dello stesso o del defunto.
Qualora una salma venga spostata dal loculo nel quale era tumulato, per essere posta in altro loculo del Cimitero, la durata del periodo concessivo non varia, si fa sempre riferimento alla data della prima tumulazione.
Il prezzo della concessione di tale ulteriore loculo, di cui al comma precedente, poiché avrà durata inferiore ai quaranta anni, sarà calcolato moltiplicando gli anni di effettiva occupazione del loculo stesso per la tariffa vigente al momento della successiva stipula.
Qualora vi sia rinuncia volontaria ad un loculo che non è mai stato, in alcun modo, occupato, il Comune rientrerà nel possesso pieno ed assoluto del loculo, previa corresponsione al rinunciante di una somma proporzionale al numero degli anni mancanti al termine della concessione, in base alla tariffa praticata nel momento della stipula della prima concessione.
Nel caso in cui vi sia, invece, rinuncia volontaria di un loculo a qualsiasi titolo occupato, e il loculo venga lasciato libero, a seguito di estumulazione, prima della fine del periodo concessivo, detto loculo rientrerà nel possesso pieno ed assoluto del Comune senza che il concessionario o chi per esso maturi alcun titolo a rimborso per gli anni di concessione non utilizzati.
Art. 17 - Integrazione periodo concessivo
Poiché ogni salma deve essere tumulata per quaranta anni, qualora la concessione sia a favore di persona ancora in vita, nel momento in cui il loculo verrà occupato dalla salma cui si riferisce la concessione, dovrà essere corrisposta al Comune una quota integrativa che verrà calcolata moltiplicando gli anni che occorrono a completare il periodo concessivo per la tariffa vigente a momento della tumulazione rapportata ad anno.
Nel caso in cui non sia effettuato il pagamento di cui sopra, allo scadere del periodo concessivo il loculo verrà messo in scadenza secondo quanto previsto dall’art. 15, 2° e 3° comma del presente Regolamento. In questo periodo non sarà attivata la luce votiva.
Qualora nessuno provvedesse all’integrazione, la salma, sentito il parere dell’autorità sanitaria,
verrà posta o nell’ossario comune o in campo comune.
Art. 18 - Ordine di vendita dei loculi
I loculi dati in concessione a sensi della lett. b) art. 13, oppure a due coniugi ancora in vita aventi entrambi il requisito di cui alla lett. a) art. 13, devono essere dati in concessione affiancati.
I loculi possono essere dati in concessione cominciando dall’estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, procedendo con soluzione di continuità dal basso verso l’alto ad eccezione dei loculi dati in concessione ai sensi dell’art 13 che potranno essere dati in concessione affiancati.
TITOLO VI - CELLETTE OSSARIO E CINERARIE
Art. 19 - Modalità di concessione, scadenza, rinnovi, rinuncia.
Il diritto di concessione di celletta ossario o cinerarie ha durata di anni venticinque, non rinnovabili, decorrenti dalla data di stipulazione dell’atto di concessione e previo pagamento di una tariffa stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale
Per quanto riguarda i casi di rinuncia volontaria alla concessione si osserva quanto disposto nell’art. 16 per le concessioni di loculi.
Alla scadenza dei venticinque anni, il Sindaco, tramite l’Ufficio servizi cimiteriali, provvederà ogni anno ad affiggere, dal 30 Settembre al 31 Dicembre, all’albo pretorio ed in bacheca del Cimitero, l’elenco delle cellette ossario o urne cinerarie in scadenza.
Le cellette ossario o urne cinerarie in scadenza per le quali, entro il 01 gennaio di ogni anno, nessun parente abbia chiesto il rinnovo, rientreranno nel possesso pieno ed assoluto del Comune che provvederà all’estumulazione facendo porre i resti mortali nell’ossario comune.
TITOLO VII - TOMBE MONUMENTALI E CAPPELLE DI FAMIGLIA
Art. 20 - Modalità di concessione
La Giunta Comunale per nuove aree di terreno assegnabili a discrezione dell’Amministrazione Comunale, con propria delibera predispone il progetto, la concessione di un’intera area destinata alla costruzione di tombe monumentali, o di cappelle di famiglia, le modalità di vendita, il grado di costruzione dei manufatti da consegnare, delibera l’eventuale assegnazione per sorteggio qualora il numero dei richiedenti fosse superiore al numero delle concessioni.
Per cappelle o tombe monumentali già esistenti si fa’ riferimento all’annuale delibera di Giunta relativa alle tariffe adottata in occasione dell’approvazione del Bilancio Comunale.
La stipula dell’atto di concessione avviene tramite contratto tra il concessionario e il Responsabile dei Servizi Cimiteriali senza bisogno di altro intervento da parte della Giunta Comunale.
Art. 21 - Diritto di sepoltura nelle tombe monumentali e nelle cappelle di famiglia
Il diritto di sepoltura nei manufatti funebri per le tombe monumentali e nelle cappelle di famiglia può essere concesso, previa stipula di regolare contratto da farsi tra il Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed il concessionario, o i concessionari, (contratto nel quale saranno chiaramente indicati gli aventi diritto di sepoltura):
a) - ad una o più persone per esse esclusivamente, anche se non legate da vincolo di parentela;
b) - ad una o più famiglie, anche con l’indicazione di singole persone non legate alle famiglie da vincoli di parentela;
c) - ad enti, corporazioni, fondazioni.
Le persone aventi diritto di sepoltura nelle tombe monumentali o cappelle di famiglia di cui alla lett. b) del presente articolo sono :
1. il titolare o i titolari della concessione;
2. gli ascendenti e i discendenti in linea retta all’infinito dei concessionari e degli aventi diritto di sepoltura indicati nel contratto;
3. fratelli e sorelle germani del o dei concessionari, e degli aventi diritto di sepoltura indicati nel contratto come intestatari di famiglia;
4. i coniugi degli aventi diritto sopra specificati;
5. le singole persone indicate nel contratto di concessione, senza alcuna possibilità di estensione alla propria famiglia.
Il diritto di sepoltura nel caso di concessione previsto alla lett. c) è riservato alle salme di persone che, da dichiarazione del capo convivenza o responsabile dell’ente, fondazione o corporazione, avessero avuto, in vita, un titolo di appartenenza allo stesso, fino a completamento della capienza del sepolcro.
L’elenco degli aventi diritto di cui sopra è tassativo.
Qualora i concessionari, o in mancanza uno degli aventi diritto di cui sopra, richiedessero l’estensione del diritto di sepoltura ad altri non previsti nel contratto di concessione originario, sarà necessario adottare una determina, a firma del Responsabile Servizi Cimiteriali, che autorizzi l’estensione del diritto.
Sarà cura del Responsabile Servizi Cimiteriali acquisire preventivamente all’adozione della
determina una congiunta dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del concessionario, o di uno degli aventi diritto, e del beneficiario, o parente stretto dello stesso, che attesti che l’estensione del diritto di sepoltura viene richiesto senza alcun fine di lucro.
Art. 22 - Durata e scadenza del periodo concessivo di tombe monumentali e cappelle di famiglia
La concessione delle tombe monumentali e delle cappelle di famiglia ha durata di 99 anni, decorrenti dalla data di stipula dell’atto di concessione, rinnovabili.
Scaduto tale periodo il Sindaco, tramite l’Ufficio servizi cimiteriali, provvederà ad affiggere, dal 30 Settembre al 31 Dicembre di ogni anno, per due anni consecutivi, all’albo pretorio ed in bacheca del Cimitero, l’elenco delle tombe monumentali e delle cappelle di famiglia in scadenza.
Qualora, entro il 01 gennaio del secondo anno di affissione, nessun parente abbia chiesto il rinnovo delle suddette concessioni messe in scadenza, il Comune provvederà alla esumazione facendo porre i resti mortali nell’ossario comune e rientrerà nel possesso pieno ed assoluto della concessione, senza riservare alcun diritto di prelazione ad eventuali parenti del precedente concessionario.
Art. 23 - Rinuncia al diritto di concessione di tomba di famiglia o cappella di famiglia
E’ permessa la rinuncia volontaria da parte del concessionario durante il periodo concessivo, che decorre dal giorno della stipula del contratto, alle seguenti condizioni:
1. la rinuncia deve risultare da atto scritto firmato da tutti i concessionari (non dagli aventi diritto di sepoltura) o loro eredi;
2. l’acconto versato a titolo di caparra (di cui all’art. 27) è comunque non restituibile;
3. verrà restituito unicamente una somma proporzionale al numero degli anni mancanti al termine della concessione, in base alla tariffa vigente al momento della stipula del contratto, tariffa decurtata dell’importo corrispondente all’acconto e comunque solo nel caso in cui la tomba rinunciata sia contemporaneamente prenotata da altra persona;
4. nell’atto scritto sarà esplicitata, da parte dei firmatari, anche la volontà di esumare eventuali salme o resti mortali che saranno posti nell’ossario comune.
In caso di rinuncia di cappella di famiglia a concessione perpetua non è previsto alcun rimborso.
Art. 24 - Rinnovo di tombe monumentali o cappelle di famiglia
Viene considerato “rinnovo” di concessione di tomba monumentale - di qualsiasi dimensione - o di cappella di famiglia scaduta, il riacquisto da parte del concessionario originario, o suo erede
o persona incaricata dai suddetti con atto scritto non formale, della concessione secondo le tariffe e le modalità vigenti alla scadenza, senza traslazione delle salme o dei resti mortali ivi contenuti e senza che venga apportato alcun ampliamento al sepolcro di ugual periodo (99 anni) e previo pagamento di una tariffa stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale.
E’ obbligatorio, al momento del rinnovo, la verifica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale dello stato di conservazione della tomba monumentale e della cappella di famiglia.
A seguito di tale verifica l’Ufficio Tecnico Comunale redigerà un verbale nel quale verranno indicati gli eventuali interventi necessari sul manufatto.
Il richiedente il rinnovo avrà 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricevimento del progetto approvato dall’Ufficio Tecnico Comunale, per provvedere all’esecuzione dei lavori (si intendono sia i lavori richiesti dal concessionario, sia i lavori ordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale).
Scaduti i 90 giorni l’Ufficio Tecnico Comunale redigerà verbale di eseguiti lavori e solo allora si provvederà a stipulare nuovo atto di concessione - rinnovo.
Qualora gli interventi non siano eseguiti entro i 90 giorni, si provvederà ad applicare la procedura della “decadenza” di cui ai successivi articoli 28 e 29.
Durante l’esecuzione delle opere sui detti manufatti il Comune metterà a disposizione dei loculi, per la sistemazione provvisoria di eventuali salme o resti mortali.
Art. 25 - Costruzione di tombe monumentali e cappelle di famiglia
La concessione dei lotti di terreno per la costruzione dei suddetti manufatti viene attuata a sensi art. 20 del presente regolamento.
Il contratto di concessione viene stipulato tra il concessionario ed il Responsabile Servizi Cimiteriali, senza preventiva delibera di autorizzazione della Giunta Comunale, ma previa approvazione del progetto edilizio da parte della Commissione preposta.
Per le caratteristiche tecniche della costruzione valgono indicazioni che la Commissione Edilizia Comunale e l’Ufficio Tecnico Comunale daranno per ogni progetto all’esame.
Art. 26 - Lavori e spese di manutenzione
Qualsiasi lavoro da eseguirsi su tombe monumentali o cappelle di famiglia è a carico dei concessionari, sia per quanto riguarda il lavoro di costruzione sia per quanto riguarda le spese di manutenzione.
Ogni lavoro o modifica strutturale, di pertinenza del privato concessionario, ed ogni spostamento di salma o resti mortali o ceneri dovrà essere preventivamente autorizzato dall’ufficio Servizi Cimiteriali che valuterà - sentito il Tecnico Comunale se siano richieste che possano essere autorizzate e se le richieste comportino o meno la stipula di un nuovo contratto con susseguente pagamento ex novo della tomba/cappella o porzione di esse.
E’ compito dell’Ufficio Tecnico Comunale verificare che vengano rispettate le norme suddette e segnalare all’ufficio competente ogni diversità.
Art. 27 - Responsabilità - Deposito cauzionale
I concessionari delle tombe monumentali o cappelle di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, a mezzo di polizza assicurativa fideiussoria a garanzia del risarcimento di eventuali danni a cose o persone avvenuti durante l’esecuzione dei lavori all’interno del Cimitero ai sensi della L. 163/2006.
Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l’importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l’esecuzione delle opere stesse, ove questi consumi dovessero essere stimati superiori ad € 200,00= per l’intero lavoro, da presentare al momento del rilascio del Pdc.
Art. 28 - Decadenza dal diritto di concessione delle cappelle di famiglia o tombe monumentali.
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura, previsto dall'art. 12,2° comma;
b) quando per l’inosservanza delle prescrizioni di cui agli art. 24 e 25 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
c) quando la tomba monumentale o la cappella di famiglia xxxxxxx in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di prenotazione della concessione o nella stipula del contratto di concessione definitivo.
La pronuncia della decadenza nei casi sopra previsti è adottata previa diffida, tramite ordinanza sindacale, diretta al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili, a rimuovere i comportamenti o le inadempienze che determinano la decadenza entro i 90 giorni dall’atto di notifica della ordinanza.
In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all’albo pretorio ed in bacheca del Cimitero per la durata di 90 giorni, con decorrenza 15 ottobre, ove non ricorra un caso di particolare urgenza nel quale ogni ritardo possa comportare pericolo per la pubblica incolumità.
Esperiti i tentativi di cui al precedente articolo, tesi a sanare le situazioni irregolari, interviene, a norma dei precedenti commi, la dichiarazione di decadenza che compete al Sindaco sulla base di accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e sulla base, ove occorra, di relazione del Tecnico Comunale.
Le regole di cui sopra vengono applicate anche per le concessioni perpetue.
Art. 29 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Pronunciata dal Sindaco la dichiarazione di decadenza della concessione, la stessa rientrerà nel possesso pieno ed assoluto del Comune e quindi si potrà disporre, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune o ossario o cinerario comune.
Si disporrà inoltre per tutte le opere necessarie alla manutenzione e ristrutturazione del manufatto funebre.
Eventuali arredi funebri annessi al manufatto la cui concessione è scaduta, resteranno anch’essi nella piena disponibilità del Comune che ne disporrà con delibera di Giunta.
TITOLO VIII - ESUMAZIONI -ESTUMULAZIONI
Art. 30 - Disposizioni generali
Per le esumazioni ed estumulazioni si segue quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dal presente regolamento in ordine a tombe monumentali, cappelle di famiglia ed esumazioni d’ufficio o ordinarie a seguito di scadenza del periodo concessivo di fosse comuni, loculi, cellette ossario.
Art. 31 - Definizioni
Sono definite “d’ufficio” tutte le esumazioni o estumulazioni (anche da celletta ossario) eseguite al termine del periodo concessivo, su ordine del Sindaco, senza richieste di trasferimento in altro manufatto funebre da parte del privato cittadino.
Vengono definite “ordinarie” tutte le esumazioni o estumulazioni (anche da celletta ossario) eseguite al termine del periodo concessivo, ma su richiesta del cittadino che pertanto sceglie il luogo di destinazione, sempre nel rispetto delle norme vigenti.
Vengono invece definite “straordinarie” tutte le esumazioni o estumulazioni (anche da celletta ossario) eseguite durante la valenza del periodo concessivo su richiesta del cittadino.
Art. 32 - Tariffe
Le tariffe relative a esumazioni o estumulazioni vengono stabilite con delibera di Giunta.
Art. 33 - Salme e resti mortali dei caduti in guerra
A sensi delle norme contenute nel D.L. n. 218/29.1.1920 e Legge 9.1.1951 n.204, le salme ed i resti mortali dei caduti in guerra devono avere sepoltura perenne le loro tombe sono quindi esenti dai normali turni di esumazione.
TITOLO IX - CREMAZIONE
Art. 34 - Autorizzazioni
Le autorizzazioni alla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri sono concesse secondo le disposizioni previste dalle Leggi e Regolamenti in vigore richiamate nell’articolo 1 del presente Regolamento Comunale.
Art. 35 – Dispersione delle ceneri
Nel locale Cimitero è individuato un luogo all’aperto denominato “Giardino delle Rimembranze” come previsto dall’articolo 13 del Reg. Regionale.
Art. 36 – Affidamento urna
L’affidamento dell’urna viene concesso secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TECNICHE - VARIE
Art. 37 - Costruzione Cimiteri
Per la costruzione di Cimiteri, piani cimiteriali, fasce di rispetto, tipologia delle superfici, eccetera, si segue quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento regionale.
Art. 38 – Lampade votive e altri Arredi funebri
Su ogni lapide, ad eccezione delle cellette ossario, delle tombe di famiglia e delle tombe a terra, dovrà essere installata ed attivata obbligatoriamente la relativa lampada votiva.
Si prevede la facoltà di installare un’unica luce votiva nel caso di loculi affiancati, secondo quanto previsto dall’Art. 13 e dall’Art. 18.
Le lampade votive attive all’entrata in vigore del presente regolamento si intendono non revocabili. Sussiste quindi l’obbligo di mantenerle attive per la durata residua della concessione di spazio cimiteriale connessa.
Le lampade votive che saranno attivate dall’entrata in vigore del presente regolamento si intendono assoggettate alla delibera di Giunta approvata nell’anno di attivazione del servizio, sia per modalità di pagamento che per valori tariffari.
L’attivazione del servizio e la relativa disciplina tariffaria saranno espresse all’interno dello stesso atto di concessione del relativo loculo.
Le lampade votive in essere all’entrata in vigore del presente regolamento si intendono assoggettate alle tariffe disciplinate dal relativo contratto di concessione stipulato al momento della attivazione della concessione stessa, riguardo a modalità ed importi. In caso non sussista un atto concessorio relativo, le lampade votive attive si ritengono assoggettate dalla data di approvazione del presente regolamento, sia per modalità di pagamento che per valori tariffari, alla delibera di Giunta approvata nell’anno di approvazione del presente regolamento. Si prevede in tal caso definizione di relativo atto concessorio con scadenza coincidente con quella dell’atto di concessione in essere del loculo connesso.
Gli arredi funebri (cippi, lapidi, monumenti, siepi o altri arbusti, lampade votive o quant’altro possa costituire un’aggiunta al manufatto funebre esterno) prima di essere posti a dimora devono avere l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico.
Sarà compito del Custode del cimitero informare l’Ufficio Tecnico di tutti gli arredi, come sopra specificati, che vengano introdotti nel Cimitero, o dallo stesso asportati, senza autorizzazione scritta dell’Ufficio Tecnico o del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
Art. 39 - Compiti e responsabilità del Custode cimiteriale
Il Custode del Cimitero è incaricato dell’esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.
Il Custode del cimitero deve:
a) segnalare, agli uffici competenti, tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
b) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
c) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
d) provvedere che i resti del materiale delle casse funebri, degli omaggi floreali e di quanto nel corso delle operazioni delle esumazioni o estumulazioni ordinarie o straordinarie non sia destinato alla conservazione come pertinente alle salme o alle casse, sia distrutto come previsto dalle norme sanitarie in vigore;
e) vietare che nel cimitero vengano introdotti e da esso asportati arredi funebri, senza le prescritte autorizzazioni;
f) fare osservare l’orario di apertura del Cimitero stabilito dall’autorità comunale;
g) far osservare quanto prescritto dal seguente articolo 40 e avvertire, se del caso, la polizia urbana che provvederà a mettere in atto gli atti coercitivi necessari o ad elevare contravvenzioni.
h) il Custode deve inoltre osservare le istruzioni che gli vengono impartite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e dal Responsabile Dirigente l’Ufficio Tecnico.
Art. 40 - Compiti del responsabilità dei Servizi Cimiteriali
a) attuare e fare osservare quanto disposto dal presente regolamento Cimiteriale;
b) tenere la regolare registrazione di tutte le salme, o assimilati, che verranno sepolte o comunque introdotti nel Cimitero, controllando che il seppellimento avvenga dietro consegna del previsto permesso e con i documenti prescritti a seconda del caso;
Art. 41 - Regolamentazione ingresso al Cimitero
1. I minori di anni 12 non potranno entrare nel cimitero, se non accompagnati.
2. Non possono essere introdotti all’interno del Cimitero veicoli di qualunque genere ad eccezione di quelli occorrenti per i Servizi Cimiteriali e per l’ingresso di disabili.
3. E’ assolutamente proibito introdurre all’interno del perimetro cimiteriale qualsiasi animale.
Art. 42 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore, esauriti gli adempimenti di legge riguardo l’approvazione e pubblicazione a sensi di legge. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il precedente testo disciplinante la materia; per quanto non in esso previsto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.
MODELLO A - CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
N. …. del Registro delle Concessioni Cimiteriali
L’ anno …… . . . i l giorno . . . . . . . . del mese di …… nella Residenza Municipale.
I l Sottoscritto ……….. in qualità di Responsabile dei Servizi Cimiteriali - i l quale dichiara di agire in nome, per conto e nell' interesse dell' Amministrazione che rappresenta - C. F ,
in prosieguo denominato " Comune di Carpenedolo" Concede
Al/ la Sig./ ra ……. nato/ a a ………. i l ………. residente a ……. in Via …….… . C. F. …………….…., la concessione, per la durata di anni . . . . . . . a partire dalla data di tumulazione oppure dalla
data del presente atto, con scadenza ……………, del loculo posto nel cimitero di Carpenedolo
- Piano …………….…. Settore …………….…. Fi la …………….…. Tomba n. …. per la tumulazione di
…….…. nato/ a a …….…. data decesso e contestualmente la concessione e l ’ attivazione
delle luci votive presenti sulla lapide.
Oppure r i servandolo per l a futura tumulazione del/ la Sig./ ra ………. Nato/ a a ……….. i l ………
tuttora vivente;
sotto l ’ osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei patti e condizioni di cui appresso:
1 ) I l corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune per la concessi one del loculo è di €
……….…. ( diconsi Euro ……....) a norma della tariffa in vigore.
I l corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune per l a concessione, l ’ attivazione e i l consumo elettrico delle Luci Votive, per l ’ intera durata della concessione, è di € …………….….
( diconsi Euro ………….….) a norma della tariffa in vigore.
Tale somma è s tata versata dal concessionario alla Tesoreria Comunale come da quietanza in data …………..….
2 ) La presente concessione s i intende fatta ed accettata f ra le parti ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni r i sultanti dalle leggi, dai regolamenti e dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri e dell’ apposito regolamento comunale di polizia mortuaria ora in vigore e che dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte quelle altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito emanarsi.
3 ) I l diritto d’ uso del loculo concesso, passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile con questa espressa r i serva però che i l Comune non r i conoscerà mai, per i relativi diritti e obblighi, che uno solo degli eredi i l qual e, quando non s ia stato designato dal tutore o scelto di comune accordo dagli eredi e notificato al l ’ Autorità Comunal e entro l ’ anno dalla morte di quello, sarà designato definitivamente dalla Autorità stessa.
4 ) Eccettuato quanto venne disposto al punto 3 i l diritto d’ uso proveniente dall’ attuale concessione non s i potrà in nessun modo e per nessun t i tolo cedere a altri.
5 ) Entro 3 mesi dalla fatta concessione, dovrà essere posta una lapide di marmo sulla quale sarà scolpito i l nome e cognome del defunto e l ’ anno del decesso con l e caratteristiche
previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria ora in vigore. Le spese occorrenti per l ’ esecuzione di quanto sopra indicato, come pure la manutenzione della lapide, del loculo e di quant’ altro formi oggetto della presente concessione r imarranno ad esclusivo carico del concessionario e dei suoi eredi a cui s i sostituirà d’ ufficio i l Comune, con diritto di piena r i valsa e r imborso, quando, chiamati anche verbalmente i l concessionario ed eredi a provvedere al la suddetta manutenzione ed al restauro, avessero a r i f iutarsi o comunque non provvedessero.
6 ) Alla scadenza della concessione i l Comune r i entrerà in possesso del loculo.
7 ) L’ Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso i l concessionario per distruzione in tutto od in parte del loculo concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.
8 ) per quanto non espresso nel presente contratto s i fa r invio alle norme contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di cui i l concessionari o dichiara essere a conoscenza.
9 ) I l concessionario accetta di sottostare alle prescrizioni che l ’ autorità comunale r i terrà di adottare, anche in futuro, nell’ interesse pubblico.
Letto, confermato e sottoscritto.
I l Concessionario I l Responsabile del Servizio