ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
Assessorato del Lavoro, Formazione professionale
Cooperazione e Sicurezza sociale Servizio Politiche per l’impresa
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
SERVIZIO POLITICHE PER L’IMPRESA
AVVISO PUBBLICO
Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma
39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il potenziamento
economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2019
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SOMMARIO
ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 4
ART. 3 – PREMESSA E OBIETTIVI 6
Art. 3.1 - Premessa 6
Art. 3.2 – Obiettivi 6
ART. 4 – BENEFICIARI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 6
Art. 4.1 - Beneficiari 6
Art. 4.2 – Requisiti di partecipazione 7
ART. 5 – FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO – ASSOGETTABILITA’ AL REGIME DE MINIMIS 9
ART. 6 – PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 10
ART. 7 – COSTI AMMISSIBILI 10
A) Macrovoce immobili e interventi edili 11
B) Macrovoce beni mobili 12
C) Macrovoce veicoli e natanti 13
D) Macrovoce immobilizzazione immateriale 14
ART. 8 - DISPOSIZIONI COMUNI 15
ART. 9 - SPESE NON FINANZIABILI 15
ART. 10 – FASI DELLA PROCEDURA 18
ART. 11 - FASE I - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 20
ART. 12 - CONTENUTO DELL’ALLEGATO 1 21
ART. 13 - FASE II ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO E SUA CONCLUSIONE 27
ART. 14 - FASE III (controlli sulle dichiarazioni inviate) 28
ART. 15 - MODALITA’ DI EROGAZIONE 31
ART. 16 - VIZI SANABILI E NON SANABILI DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE 31
Sezione A 31
Sezione B 32
Sezione C 32
Sezione D 32
Sezione E 32
Sezione F 32
16.2. Vizi non sanabili 33
ART. 17 - REVOCA DEL CONTRIBUTO 33
ART. 18 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 34
ART. 19 - VALIDITÀ DEI RECAPITI 34
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI 35
ART. 21 – DURATA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 35
APPENDICE 36
APPENDICE 1 36
APPENDICE 2 37
APPENDICE 3 39
ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione della seguente normativa:
• Regolamento (CE) n. 1407 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
• Codice Civile, Titolo VI “Delle imprese cooperative”, Capo I – Articoli 2511-2545;
• Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina sulle cooperative sociali;
• Legge Regionale 27 febbraio 1957 n. 5 “Abrogazione della Legge Regionale 11 novembre 1949,
n. 4 e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica”;
• Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”;
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/17 del 7 agosto 2014 riguardante “Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di programmazione annualità 2014, in sostituzione della Delib.G.R. n. 24/13 del 27.6.2013”;
• Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/0 del 5 agosto 2015 riguardante “Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione. Annualità 2015. Parziale modifica della Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014. Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39”;
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 6 luglio 2016, avente ad oggetto “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione - Annualità 2016 – modifica della DGR 39/7 del 5.08.2015”.
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/9 del 20 marzo 2018, avente ad oggetto “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il potenziamento economico delle
cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione - Annualità 2018 – modifica della DGR 40/21del 6.07.2016”;
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/28 del 29 gennaio 2019: “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione - Annualità 2019 – modifica della DGR 149/9 del 2.03.2018,
• Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”
ART. 2 – DEFINIZIONI
Nel presente Avviso pubblico verranno utilizzate le seguenti definizioni:
• “Servizio istruttore”: Servizio Politiche per l’impresa - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
• “Avviso”: il presente avviso pubblico;
• “Aiuto”: i contributi contemplati nell’Avviso, ai sensi dei regimi di aiuti di Stato;
• “Richiedenti”: soggetti legittimati a presentare istanza di partecipazione al presente Avviso, individuati all’art. 4.1;
• “Società Cooperative”: società a capitale variabile con scopo mutualistico (c.c. art. 2511);
• “Domanda di partecipazione”: la domanda di contributo, da compilare utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 del presente Avviso, e che, dopo essere stata scannerizzata in formato pdf deve essere inoltrata via PEC, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 (Fase I)“
• “Programma di investimento”: il Programma da predisporre, compilando l’apposito spazio contenuto nell’allegato 1, Sezione D, che illustra, in forma esaustiva, il progetto imprenditoriale oggetto del contributo.
• “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»”, modulo da compilare utilizzando il modello di cui all’Allegato 2 del presente Avviso, che dovrà essere compilato e inviato scannerizzato via PEC, unitamente alla domanda di partecipazione (Allegato 1).
• Frasi in carattere rosso: prescrizioni dell’avviso particolarmente rilevanti che richiedono la massima attenzione;
ART. 3 – PREMESSA E OBIETTIVI
Art. 3.1 - Premessa
La Regione ha previsto l’attuazione di azioni di promozione e sostegno del sistema cooperativistico regionale mediante la Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 che è destinata a finanziare lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività cooperativistica in Sardegna. I contributi o le sovvenzioni sono accordati sulla base di programmi di investimento presentati dalle cooperative richiedenti.
Le modifiche introdotte negli ultimi tre anni hanno fortemente innovato la materia in un’ottica di razionalizzazione ed efficacia dell’intervento nonché di semplificazione del suo procedimento, attraverso il rimborso delle spese effettuate in funzione di ben precisi programmi aziendali, che consente un notevole risparmio di tempo oltre che di miglior controllo ex post sulle risorse così erogate.
Art. 3.2 – Obiettivi
Il presente Avviso disciplina il procedimento di erogazione dei contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi ai sensi della Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 per l’anno 2019.
Ai sensi dell’art. 7 della L.r. 5/57, i contributi sono erogati esclusivamente per l’attuazione di programmi di investimento da presentarsi secondo le modalità indicate nel successivo art. 10.
L’intervento disciplinato dal presente Avviso opera nell’ambito del regime di aiuti “de minimis” disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti di importanza minore “de minimis”.
Per quanto non disposto dal presente Avviso, il procedimento di erogazione dei contributi è disciplinato dalle direttive di attuazione approvate con le citate Deliberazioni di G.R. n. 32/17 del 7 agosto 2014, n. 39/7 del 5 agosto 2015, n. 40/21 del 6 luglio 2016 e n. 14/9 del 20.03.2018 ed infine Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/28 del 29 gennaio 2019.
ART. 4 – BENEFICIARI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Art. 4.1 - Beneficiari
I soggetti legittimati a richiedere il contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa
in Sardegna, iscritte ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie:
• cooperative di produzione e lavoro;
• cooperative sociali;
• cooperative di consumo;
• consorzi cooperativi.
In caso di consorzi di cooperative, tutte le cooperative consorziate devono avere sede legale ed operativa in Sardegna.
Ne consegue che le cooperative che non rientrano nelle quattro fattispecie sopra descritte non possono partecipare al presente bando.
Art. 4.2 – Requisiti di partecipazione
1. Alla data di presentazione della domanda, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese. Le cooperative iscritte da più di un anno dalla data di presentazione della domanda dovranno risultare attive.
b) iscrizione all’Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente;
c) essere in regola con l’approvazione ed il deposito tempestivo del bilancio dell’esercizio 2017. Il deposito del bilancio non è richiesto per le cooperative costituite a partire dal 1.01.2017;
d) essere in regola con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico come previsto dall’art. 8, comma 1 e dall’art. 11, comma 4 e segg. della Legge 59/1992;
e) rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
f) essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa (il requisito in argomento non è richiesto per le cooperative costituite dal 1° gennaio 2018):
1. a pena di inammissibilità, il possesso del requisito dovrà essere comprovato dall’attestazione/certificazione di avvenuta revisione, o, quantomeno dal verbale di revisione relativo all’ultimo biennio ispettivo di competenza per le cooperative (periodo: biennio 2019 – 2020), ai sensi dell’art. 3 del D.M. 6.12.2004 o all’ultimo anno se cooperative sociali (anno 2019), ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 8 novembre 1991, n. 381 e del citato art. 3 del D.M. 6.12.2004.
Si precisa che è causa di inammissibilità della presente domanda di finanziamento qualsiasi conclusione del procedimento di revisione diversa dal rilascio del verbale di
regolare revisione e quindi anche il verbale che rilevi irregolarità sanabili rende inammissibile la domanda;
2. qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 6 del D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, il requisito può essere comprovato dalla dichiarazione sostitutiva inviata in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ai soggetti e nei termini indicati nello stesso articolo 6 (MISE e centrale cooperativistica, se la richiedente è associata).
N.B.: La dichiarazione sostitutiva ex art. 6, D.lvo 220/02, deve essere stata notificata, prima della data di inoltro della presente domanda di partecipazione, al MISE e alla centrale cooperativistica a cui è associata, se la richiedente è ad essa iscritta, a pena di inammissibilità della stessa domanda. Anche l’attestazione/certificazione o il verbale di revisione devono essere stati rilasciati prima della data di inoltro della presente domanda di partecipazione, sempre a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione.
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (Art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008) e quindi: non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
h) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente;
i) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia);
j) avere il proprio organo amministrativo conforme alla nuova formulazione dell’art. 2542 del Codice civile, come modificato dalla Legge n 205/2017 art 1, comma 936 e quindi costituito da un Consiglio di Amministrazione (non da un amministratore unico)1;
k) essere in regola con il versamento del contributo biennale di revisione ai sensi del D. Lgs. 220 del 2 agosto 2002 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell’art. 7, comma 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 142” nei termini fissati dal DM 3.03.2017;
1 «L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma»;
l) ai sensi dell’art. 14 della L.r. 11.04.2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), non sono ammesse a partecipare le Cooperative che alla data di presentazione della domanda abbiano, a qualsiasi titolo, debiti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi debiti nei confronti dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate. Il medesimo divieto riguarda le cooperative i cui rappresentanti legali o amministratori, personalmente o come rappresentanti legali o amministratori di altre persone giuridiche o enti di fatto, versino nella situazione debitoria descritta al periodo precedente (art. 14, comma 2, L.r. 5/16);
m) ai sensi della DGR 40/21 del 6.07.2016, non aver beneficiato, in entrambe le precedenti annualità 2017 e 2018, del contributo in oggetto.
ART. 5 – FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO – ASSOGETTABILITA’ AL REGIME DE MINIMIS
5.1. L’aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammissibili al netto dell’IVA, come indicate dalla Cooperativa nella propria domanda di partecipazione e verrà erogato secondo la procedura “a sportello” ossia in ordine di arrivo delle relative domande.
Non saranno finanziabili piani di investimento di importo ammesso inferiore a € 10.000,00 e non sarà finanziabile la parte di spesa eccedente i € 45.000,00.
La percentuale del contributo a fondo perduto del 50% sarà calcolata sul programma di investimento ammesso.
Sono finanziabili le spese affrontate nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 7 maggio 2019.
L’IVA costituisce spesa ammessa solo nell’ipotesi eccezionale in cui l’imposta non sia recuperabile, come meglio precisato nel successivo art. 9, punto 13.
5.2. L’intervento finanziario di cui al presente Avviso è concesso in regime de minimis e, pertanto, soggetto al Reg. (CE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e l’intero importo si identifica con Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Pertanto, all’atto della presentazione della domanda, le società cooperative costituite dovranno presentare, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, l’autodichiarazione relativa agli eventuali aiuti ricevuti in regime “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due che lo precedono, da compilare nell’allegato 2 di cui al presente Avviso.
Si precisa che, ai sensi del Reg. (CE) 1407/2013, l’importo degli aiuti ottenuti in tre esercizi finanziari, quello in corso e i due precedenti, non deve essere superiore a 200.000,00 euro, salvo il limite di € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto terzi. Va aggiunto, inoltre, che non deve trattarsi di impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Il calcolo degli aiuti ricevuti va fatto applicando la nozione di “impresa unica” enucleabile dall’art. 2, comma 2 del citato Regolamento2.
N.B.: Si rinvia al predetto Regolamento n. 1407/2013 per la individuazione dei settori e delle attività non ammesse a finanziamento.
ART. 6 – PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
Il Programma di investimenti, per essere giudicato ammissibile, deve essere finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo.
Il Programma di investimenti (Sezione D dell’allegato 1), dovrà essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido e dovrà contenere l’obiettivo che si intende perseguire con il finanziamento, il tutto esposto in modo esaustivo e non generico.
ART. 7 – COSTI AMMISSIBILI
La concessione del finanziamento avviene sulla base del Programma di investimenti aziendale presentato dalla Società cooperativa (Sezione D dell’allegato 1).
Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
Non è ammesso il cofinanziamento dello stesso bene o servizio con più finanziamenti pubblici
(cfr successivo art. 9, punto n. 20).
2 “Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.
Dette spese sono suddivise nelle seguenti macrovoci, la cui elencazione ha valore esaustivo:
A) Macrovoce immobili e interventi edili
Sono costi ammessi:
1. acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato).
In caso di acquisto di terreno, la spesa è ammissibile purché sussista un nesso fra l’acquisto del terreno e l'obiettivo dell’investimento in termini di causalità necessaria, nel senso che, in difetto, il programma non potrebbe essere realizzato o comunque il suo conseguimento verrebbe reso più gravoso;
L’acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato) deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:
a) l’immobile deve essere conforme ai vigenti e specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, in relazione all’attività da svolgere;
b) l’immobile non deve aver beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti (dalla data del relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni alla data di presentazione dell’istanza), di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto a causa del cofinanziamento all’acquisto;
c) l’immobile deve mantenere la destinazione assegnata per almeno 5 anni a partire dalla data di completamento del programma di spesa;
d) l’immobile può essere utilizzato solo per le finalità del progetto.
La cooperativa dovrà possedere -alla data di presentazione della domanda- il contratto definitivo di compravendita redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
2. acquisto di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie.
Si precisa che il concetto di “struttura temporanea” va enucleato dalla normativa urbanistica regionale (vedi riquadro n. 2).
Riquadro n. 1
In nessun caso sono finanziabili gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, come individuati dall’art. 16 bis, Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 (ad. Es.: inverter, sistemi di videosorveglianza, caldaie, tende solari da esterni, zanzariere, portoni
blindati, etc..)
Il discrimine è la “temporaneità” dell’opera e non la sua “amovibilità”
Riquadro n. 2
La definizione di struttura temporanea, ai fini del presente avviso, coincide con quella contenuta nell’art. 15, comma 2, lettera e) della L.r. 11.10.1985, n. 23, come novellato dall'art. 9, comma 1,
L.R. 3 luglio 2017, n. 11.
Il comma le definisce come “opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni”.
Pertanto, sono finanziabili, a puro titolo esemplificativo, i chioschi estivi, che vengono montati e smontati nella stagione balneare; i gazebo e altre opere similari, sempre posizionati con durata limitata a massimo 120 giorni.
Non sono invece finanziabili gazebo o box amovibili, stabilmente posizionati per periodi superiori ai 120 giorni.
B) Macrovoce beni mobili
Sono costi ammessi:
1. macchinari, impianti, arredi ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa e i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione (esclusi quelli targati), identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del Programma d’investimento).
2. software di base (ad. Es. sistema operativo “Windows 10”, “Windows Server”), equiparati ad un’immobilizzazione materiale e perciò capitalizzato insieme all’hardware alla voce "altri beni".
Sono pertanto esclusi singoli pezzi da porre in relazione per la creazione o sostituzione di un bene strumentale (es.: corrugato, filo elettrico, viti e bulloni non sono costi ammissibili anche se, nel loro insieme, servono per creare un impianto).
Riquadro n. 3
Gli arredi sono costi ammissibili purché rispettino i principi dell’inerenza fiscale (cfr art. 9, spese non finanziabili, punto 7)
Le attrezzature sono costi ammissibili purché rientrino nella categoria individuata dall’art. 69, comma 1 lett. a D.Lgs 81/08: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.
C) Macrovoce veicoli e natanti
Sono costi ammessi:
1. imbarcazione e natanti
Ai fini del presente Avviso si definiscono:
a) imbarcazione: qualsiasi generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quali si parla invece di nave) e superiori ai 10 m, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc...);
b) natante: le unità da diporto, il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10,00 m, indipendentemente dalla loro propulsione.
2. veicoli a motore (per la nozione di veicolo: art. 46 cod. strad.). I veicoli a motore dovranno essere dimensionati alle esigenze produttive, e al fine dell’ammissibilità devono corrispondere alle tipologie: autocarri (secondo la integrale definizione resa dall’art. 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 e il successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006); autobus; veicoli per trasporti specifici e per uso speciale; mezzi d’opera e macchine operatrici;
3. rimorchi (per la nozione di rimorchio: art. 56 cod. strad.). Qualora i rimorchi vengano utilizzati in via temporanea (vedi riquadro n. 2) come strutture edili (per esempio, roulotte da adibire a reception di un camping), andrà utilizzata comunque la macrovoce C, poiché rimangono pur sempre veicoli;
4. autovetture e motoveicoli. Per essere ammesse: le autovetture a benzina dovranno avere cilindrata non superiore a 1600 c.c., le autovetture diesel cilindrata non superiore a 1800 c.c.. I suddetti limiti non si applicano per il Minibus ossia autovetture aventi posti compresi tra 6 e 9.
Si precisa che non sono ammissibili veicoli oggetto di precedente immatricolazione e dunque, tra gli altri, gli autoveicoli a km 0.
N.B.: Questa macrovoce è ammissibile solo nel caso in cui venga dimostrato che, anche ai fini fiscali, si tratta di beni strumentali utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.
Le vetture di rappresentanza sono sempre escluse dal finanziamento.
Non sono ammissibili le spese di IPT (Imposta provinciale di trascrizione), immatricolazione, permute con altri veicoli (in detrazione totale o parziale del prezzo), per cui nella fattura di acquisto bisognerà indicare separatamente tali voci o, in alternativa, premunirsi di apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal fornitore con l’elencazione in forma analitica delle singole voci di costo, il che sarà rilevante in sede dei possibili controlli.
D) Macrovoce immobilizzazione immateriale
Sono costi ammessi:
1. software applicativo che viene iscritto in bilancio alla voce “diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” (B.I.3) e quindi:
a) acquisto della proprietà del software;
b) acquisto della licenza d’uso a tempo indeterminato.
2. diritti di brevetto: sono diritti che assicurano l’esclusivo sfruttamento di un’invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali (B.I.3);
3. redazione di siti e-commerce.
Sono i costi per la realizzazione di siti che consentano il commercio on line (vendite on line di beni e servizi).
NB: non sono ammessi i costi per i cosiddetti “siti vetrina”.
4. certificazioni di qualità: sono ammessi esclusivamente i costi relativi alle prestazioni rese dall'organismo certificatore e i costi per l’accompagnamento alla certificazione di qualità. In questa rientrano i costi per la implementazione dei Sistema di qualità aziendale conformi alla normativa ISO nonché i costi per le attestazioni SOA e per i loro rinnovi periodici.
ART. 8 - DISPOSIZIONI COMUNI
I beni rientranti nelle predette macrovoci, devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
1. essere mantenuti nel patrimonio della cooperativa e non alienati per la durata di 5 anni dalla data di acquisto;
2. essere nuovi di fabbrica, ed identificabili mediante apposito segno distintivo (etichetta, targhetta, ecc).
3. essere stati acquistati/fatturati e pagati dal 1° gennaio 2018 al 7 maggio 2019;
4. essere beni strumentali all’attività di impresa.
ART. 9 - SPESE NON FINANZIABILI
Non saranno considerate finanziabili le seguenti spese:
1. beni la cui data di emissione della fattura o dei pagamenti o comunque degli acquisti non rientra nell’arco temporale ricompreso tra il 1° gennaio 2018 e il 7 maggio 2019.
In caso di pagamenti a titolo di acconto o di altro titolo che presuppone un acquisto già perfezionatosi ed effettuati in data antecedente al 1° gennaio 2018, l’intera spesa è considerata inammissibile;
in caso di eventuali pagamenti a titolo di caparra o di altro titolo che presuppone un acquisto non ancora perfezionatosi ed effettuati in data antecedente al 1° gennaio 2018, al costo del bene verrà detratto l’importo pagato a tale titolo. Pertanto nella rendicontazione (allegato 1, sezione D), dovrà essere indicato che tale importo è stato versato a titolo di caparra;
2. acquisti e pagamenti in contanti o con altre modalità non totalmente tracciabili;
3. acquisti o pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario (ad esempio, soci, amministratori e terzi che acquistano in nome proprio il bene che poi verrà utilizzato dalla cooperativa, anche nel caso di intestazione in fattura nei confronti della stessa cooperativa, che comunque costituirebbe violazione dell’art. 21, DPR 26.10.1972, n. 633).
N.B.: qualora i pagamenti dovessero avvenire anche solo in parte ad opera di soggetti diversi dal beneficiario, verrà riconosciuta solo la frazione di pagamento tracciabile riconducibile direttamente alla cooperativa come chiarito al primo capoverso del presente punto;
4. beni usati e beni acquistati con la formula del leasing o beni acquistati attraverso aste giudiziarie;
5. beni il cui valore sia inferiore a € 20,00 per singola unità.
Si intende per “unità” il bene oggetto dell’acquisto anche se costituito da più beni perché acquistato unitariamente (per esempio, “servizio di piatti” è una singola unità anche se costituita da più piatti e viene acquistato in modo unitario e non divisibile; invece, più sedie dello stesso tipo, acquistate singolarmente, sono ognuna una singola unità), vale in questo senso l’indicazione dei beni contenuta in fattura.
6. Tende esterne (vedi appendice 1);
7. quadri, complementi di arredo, tappeti e tutti gli articoli con finalità puramente estetiche e decorative;
8. vasi per piante, piante, sementi, arbusti, siepi e terra;
9. materiali di consumo;
10. indumenti da lavoro;
11. telefoni cellulari e palmari, I-Pod o similari, I-Pad, tablet o similari, chiavette USB, CD e DVD;
12. consulenze, onorari per spese tecniche (inclusi i costi di progettazione), spese notarili;
13. imposte (es. IPT), IVA e tasse. L’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario (ad es.: cooperative che operano in regime di esenzione di IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72). Inoltre, l’IVA recuperabile non sarà comunque ammissibile anche nell’ipotesi in cui non sia stata effettivamente recuperata dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario recuperi l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; qualora non la recuperi per le ragioni appena esposte, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA, essendo costo ammissibile a finanziamento. La posizione IVA della Cooperativa verrà dichiarata nell’apposita clausola contenuta nello schema di domanda (Allegato 1, Sezione A, n. 29) ove, nell’ipotesi di IVA non recuperabile, il richiedente dovrà indicare nell’apposito spazio, l’esatta disposizione normativa in base al
quale non può recuperare l’IVA totalmente o solo in parte (ad es.: cooperative che operano in regime di esenzione di IVA: art. 10 D.P.R. 633/72);
14. le spese di IPT (Imposta provinciale di trascrizione), immatricolazione, permute con altri veicoli (in detrazione totale o parziale del prezzo);
15. libri;
16. interventi di manutenzione su macchinari, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature, spese relative a pezzi di ricambio e spese d’esercizio in conto gestione (per esempio: utenze telefoniche, idriche, canoni di affitto, etc.);
17. beni non conformi o non omologati in base alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro (es. materiali non ignifughi quali materassi, guanciali ecc.);
18. spese per l’acquisto di beni immobili che siano già stati oggetto, per la costruzione o in occasione di precedenti passaggi di proprietà, di finanziamenti pubblici nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale;
19. i programmi di investimenti, o parte degli stessi, eseguiti per il tramite di commesse interne o in economia; non possono, altresì, essere agevolati l’acquisto di beni mobili e immobili di soci del richiedente o di loro prossimi congiunti fino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa richiedente. Il soggetto beneficiario e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
20. beni non interamente pagati o i beni che siano già stati finanziati -anche in parte- con altri contributi pubblici.
21. Interventi riconducibili alle fattispecie contenute nell’art. 16 bis, T.U. 22.12.1986, n. 917.
N.B.: Si precisa che in tutte le ipotesi del presente Avviso in cui vengono finanziate “le vendite e installazioni” di beni, si intende che queste prestazioni debbano essere necessariamente effettuate dallo stesso fornitore, poiché si rientra nella nozione di “cessione e posa in opera” (cfr risoluzione n. 3600009 del 5 luglio 1976 del Ministero delle Finanze, secondo la quale - in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva - è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con successiva installazione, qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti
prodotti (per esempio, vendita ed installazione di software). In senso conforme, da ultimo; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E del 6.03.2015).
Pertanto, non è finanziabile la mera installazione o posa in opera effettuata da soggetto diverso rispetto a colui che fornisce i beni mentre è finanziabile il solo acquisto del materiale con messa in opera da parte di terzi o dello stesso personale della Cooperativa.
ART. 10 – FASI DELLA PROCEDURA.
La nuova procedura si articola in tre fasi e si fonda sulle dichiarazioni sostitutive, sottoposte a successivo controllo a campione e mirato.
Le nuove fasi sono:
FASE I: domanda di partecipazione, contenente tutti gli elementi richiesti sotto forma di dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni (allegato 1), da inviarsi unitamente a copia dei documenti d’identità ed alla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 2);
FASE II: predisposizione dell’elenco delle cooperative stilato in ordine cronologico, previa eliminazione delle istanze manifestamente inammissibili. Successiva istruttoria della documentazione fornita da ciascuna cooperativa in posizione utile in graduatoria da parte del Servizio, fino all’esaurimento dello stanziamento. Conclusione della istruttoria mediante determinazione di approvazione: 1) dell’elenco delle domande pervenute in ordine cronologico con elenco delle domande manifestamente inammissibili; 2) elenco delle domande posizionate utilmente per la fruizione del contributo e individuazione delle cooperative da sottoporre a controllo a campione; 3) elenco delle cooperative escluse; 4) elenco delle concessioni destinate alle cooperative in posizione utile e non sottoposte a controllo a campione. Di seguito, determinazioni di impegni di spesa e successive determinazioni di liquidazione e pagamento per le cooperative non sottoposte a controllo a campione.
FASE III: controllo a campione e mirato per le cooperative risultate in posizione utile in graduatoria; determinazione di concessione, con impegno di spesa e successiva determinazione di liquidazione e pagamento a favore delle cooperative sottoposte a controllo, verificate con esito positivo.
Le fasi vengono ora descritte in forma visuale per una loro migliore comprensione:
Legenda:
- colore azzurro: attività di pertinenza della cooperativa:
Fase I
- colore verde: attività di pertinenza del Servizio istruttore:
Fase II
Fase III
Fase I | Fase II | Fase III | ||
Domanda di partecipazione contenente tutti gli elementi necessari per la sua istruttoria, il documento d’identità del legale rappresentante e la dichiarazione sugli aiuti de minimis | → | istruttoria della documentazione e sua conclusione con determinazione 1. predisposizione dell’elenco delle cooperative stilato in ordine cronologico, previa eliminazione delle istanze manifestamente inammissibili. 2. Successiva istruttoria della documentazione fornita da ciascuna cooperativa in posizione utile in graduatoria da parte del Servizio, fino all’esaurimento dello stanziamento. 3. Conclusione della istruttoria mediante determinazione di approvazione: a) dell’elenco delle domande pervenute in ordine cronologico con l’elenco delle domande manifestamente inammissibili; b) elenco delle domande in posizione utile per la fruizione del contributo e individuazione delle cooperative da sottoporre a controllo a campione; c) elenco delle cooperative escluse; d) elenco delle concessioni destinate alle cooperative in posizione utile e non sottoposte a controllo a campione. 4. Assunzioni delle determinazioni di impegni di spesa e successive determinazioni di liquidazione e pagamento per le cooperative non sottoposte a controllo a campione. | → | Controlli: a campione e mirati determinazione di concessione, determinazione di impegno di spesa e determinazione di liquidazione e pagamento |
da inoltrare via PEC dalle ore 10:00 del giorno 8 maggio 2019 alle ore 24 del giorno 15 maggio 2019 | ||||
Allegati da utilizzare: Allegato 1 Allegato 2 | Approvazione con determinazione e sua pubblicazione nel sito della Regione | Approvazione con determinazione e sua pubblicazione nel sito della Regione |
ART. 11 - FASE I - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
11.1. Le domanda di partecipazione con i relativi allegati dovranno essere trasmesse a partire dalle ore 10h00’00’’ dell’8 maggio 2019 e fino alle ore 24h00’00’’ del 15 maggio 2019.
11.2. la domanda di partecipazione dovrà essere predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale, utilizzando, esclusivamente e a pena di inammissibilità, lo schema in formato .doc di cui all’allegato 1 del presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale della Regione: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx sezione Bandi e Gare e nella sezione “procedimenti e modulistica”.
La domanda di partecipazione, dovrà essere munita di marca da bollo (€ 16,00) ad eccezione delle cooperative sociali che ne sono esentate.
11.3. la domanda dovrà essere poi scannerizzata e inviata in allegato via PEC, unitamente al documento di identità del legale rappresentante nonché alla dichiarazione sugli aiuti di stato (allegato 2), esclusivamente via PEC (NB: a pena di inammissibilità della domanda) a: xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
In caso di sottoscrizione della domanda mediante firma digitale (e della dichiarazione de minimis di cui all’allegato 2), non sarà necessario allegare il documento d’identità del legale rappresentante.
11.4. La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “nomecooperativa domanda di partecipazione l.r. 5/57
- annualità 2019” (ovviamente, “nomecooperativa” deve essere sostituito dalla effettiva denominazione della cooperativa).
Va pure precisato che, allo scopo di rendere più leggera la mail e prevenire il blocco o il malfunzionamento del sistema informatico PEC, è obbligatorio lasciare il testo della mail in bianco e dunque vanno inserite solo il file in pdf allegato con la domanda di partecipazione (all. 1), unitamente al documento di identità del legale rappresentante (quest’ultimo adempimento non richiesto in caso di utilizzo della firma digitale) e alla dichiarazione di cui all’all. 2.
11.5. Il peso della PEC non potrà essere superiore a 50 MB e il suo contenuto dovrà essere interamente leggibile.
Solamente in caso di parziale illeggibilità dovuta ad una imprecisa scannerizzazione, sarà ammissibile la integrazione, previa richiesta del servizio procedente, formulata ai sensi del successivo art. 13.1.
11.6. Eventuali domande pervenute in orario precedente alle 10h00’00’’ dell’8 maggio 2019, o in data successiva a quella di scadenza (ore 24h00’00’’ del 15 maggio 2019) verranno dichiarate inammissibili.
11.7. Si chiarisce che vale l’orario di spedizione, come riscontrabile dall’identificativo del messaggio contenuto nell’avviso di ricevimento e non quello di ricezione da parte dell’Ufficio.
Riquadro n. 4
Qualora la cooperativa sociale inoltri la propria domanda prima dell’orario di apertura (10h00’00’’ dell’8 maggio 2019), la stessa potrà inoltrare di nuovo la domanda. Ovviamente, in questa ipotesi, varrà la data e l’ora del successivo invio. Analogamente qualora inviasse una domanda nei termini ma inammissibile (per esempio perché non sottoscritta o priva di documento d’identità).
Non sono ammessi più di due inoltri, a pena di esclusione della domanda (cfr art. 18.1, lett. b))
11.8. Ulteriori istanze potranno essere istruite in funzione di eventuali risorse liberate in sede di istruttoria o di controlli sino al termine di chiusura della procedura di invio delle domande per la concessione dei contributi fissata per il 15 maggio 2019, ore 24h00’00’’.
11.9. L’ora di riferimento è l’ora atomica, consultabile dal sito del governo statunitense xxxxx://xxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxx.xxxx (UTC+2).
ART. 12 - CONTENUTO DELL’ALLEGATO 1
12.1. L’allegato 1 è suddiviso nelle seguenti sezioni:
A) contiene i dati indentificativi della cooperativa richiedente e del suo legale rappresentante;
B) dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione (rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 445 del 2000);
C) assunzioni di impegni;
D) programma di investimenti aziendale;
E) prospetto di rendicontazione con elenco analitico delle singole voci di spesa;
F) documenti da allegare:
a. fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante della richiedente;
b. dichiarazione sugli aiuti di stato (all. 2).
Riquadro n. 5
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con gli effetti penali conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
12.2. SEZIONE A
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa in cui si indica:
1. denominazione della cooperativa/consorzio di cooperative richiedenti;
2. partita Iva della stessa;
3. indirizzo della sede legale;
4. indirizzo PEC e mail in cui inviare tutte le comunicazioni nonché numero di telefono;
5. nome e cognome, data e luogo di nascita del legale rappresentante che sottoscrive la domanda e suo codice fiscale nonché suo indirizzo di residenza;
6. importo complessivo del piano di spesa oggetto della richiesta di contributo;
7. iscrizione al Registro delle Imprese;
8. data di inizio dell’attività.
12.3. SEZIONE B
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 e sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa in cui il beneficiario attesta:
1. che la cooperativa è iscritta all’Albo nazionale, nella sezione mutualità prevalente, istituito
con DM 23.06.2014, in una delle seguenti categorie: produzione lavoro, sociali, di consumo o consorzi cooperativi;
2. il codice ATECO 2007 dell’attività svolta dalla cooperativa (deve essere specificato il codice dell’attività primaria comunicato in Camera di Commercio); il codice ATECO 2007 dell’attività per la quale viene richiesto il finanziamento (se diversa dall’attività primaria). Anche quest’ultima deve rientrare tra le attività comunicate in Camera di Commercio.
3. data di deposito presso la CCIAA del bilancio dell’esercizio 2017 o, in alternativa, dichiarazione che attesti le ragioni per cui detto bilancio non è stato ancora depositato;
4. in caso di domanda inviata mediante firma digitale, se la partecipante è tenuta all’assolvimento dell’imposta di bollo, di aver annullato, secondo le modalità prescritte dalla legge, la marca da bollo del valore di € 16,00, indicando il suo numero identificativo e dichiarando che sarà utilizzata esclusivamente per la procedura in oggetto.
5. di essere in regola, con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico come previsto dall’art. 8, e dall’art. 11, comma 4 e segg. della Legge 59/1992 o di avere diritto alla sua esenzione;
6. di essere in regola con la normativa in materia di revisione cooperativa, da attestare mediante l’indicazione della data del rilascio del verbale/certificato/attestazione della revisione, relativa al biennio 2019 – 2020, oppure al periodo 2019 se cooperativa sociale o di invio della dichiarazione sostitutiva ex art. 6, D.lvo 220/02 al MISE e (se iscritta) alla centrale cooperativistica a cui è associata, sempre relativa al 2019;
7. che la società è in regola con la disciplina in materia di lavoro (sicurezza, applicazione di accordi e contratti collettivi e tutela del diritto al lavoro dei disabili);
8. che la cooperativa ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto di decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia)
9. che il Consiglio di Amministrazione è formato da n soci (in numero dispari superiore a 1);
10. che la cooperativa ha sede legale e operativa in Sardegna, e nel caso di consorzio, che tutte le società consorziate hanno sede legale e operativa in Sardegna;
11. che la cooperativa non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (Art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008) e quindi: non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
12. che la cooperativa non ha beneficiato, in entrambe le precedenti annualità 2017 e 2018, del contributo in oggetto
13. che i beni, oggetto di contributo, sono nuovi di fabbrica;
14. che i beni acquistati non sono di proprietà di soci, o di parenti di soci fino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa richiedente;
15. che il programma di investimenti o parte dello stesso non è eseguito per il tramite di commesse interne o in economia; che gli eventuali servizi di cui si richiede il contributo non sono stati eseguiti dai soci della cooperativa richiedente o loro prossimi congiunti sino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa;
16. che la cooperativa richiedente e i fornitori non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
17. che i beni immobili oggetto della domanda di contributo per il loro acquisto non abbiano già fruito di altri finanziamenti pubblici, per la costruzione o acquisto nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, fatta eccezione per quelli di natura fiscale;
18. di aver effettuato tutte le transazioni finanziarie a nome della cooperativa relative alla realizzazione del Programma di investimento per via bancaria tracciabile, e i beni/servizi sono stati completamente saldati (cfr Appendice 2);
19. (in caso di acquisto di immobili) che il fabbricato o il terreno ha una destinazione d’uso conforme all’attività che vi deve essere svolta;
20. che (in caso di acquisto di strutture temporanee), si tratta di opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni;
21. che la società è in regola con gli adempimenti in materia di salvaguardia dell’ambiente;
22. (in caso di acquisto di veicoli e natanti) che i beni sono strumentali e pertanto utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa;
23. il regime fiscale applicabile all’Iva, precisando la natura detraibile o non detraibile (campo 29 dell’allegato 1).
24. che le spese indicate nel prospetto di rendiconto (allegato 1, Sezione lett. E), sono al netto dell’IVA (l’IVA puo’ costituire spesa ammissibile, se spesa realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. A tal fine la cooperativa dovra’ specificare al campo 29 dell’allegato 1 la motivazione e l’esatta norma di riferimento della non detraibilità dell’IVA).
25. che le spese presentate a rendiconto sono state effettivamente ed integralmente pagate e contabilizzate;
26. che le spese oggetto della richiesta non sono state e non saranno utilizzati per ottenere altri finanziamenti, né le spese in questione sono state oggetto di cofinanziamento con altri strumenti pubblici;
27. la data di inizio e termine dell’investimento (data del primo e dell’ultimo pagamento a saldo);
28. che i beni oggetto del finanziamento sono beni strumentali, ai sensi dell’art. 28, 2° comma, DPR 600/73;
29. che l’Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non hanno maturato nei confronti della Cooperativa richiedente o del suo legale rappresentante o dei suoi amministratori, anche in relazione ad altre persone giuridiche o enti di fatto di cui questi ultimi siano rappresentanti legali o amministratori, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.
30. gli estremi del codice IBAN nel quale dovrà essere accreditato il contributo.
12.4. SEZIONE C
Dichiarazione di assumersi l’impegno, in caso di ammissione al contributo ed a pena di decadenza:
1. di apporre agli originali delle fatture o altra equipollente documentazione relativa alla rendicontazione, la dicitura “L.R. 5/57 e successive modificazioni: documento di spesa contabilizzato sul rendiconto relativo all’anno 2019”;
2. di conservare presso la propria sede legale, per almeno 5 anni dalla conclusione dell’investimento, tutta la documentazione ad esso relativa e, se richiesto dall’Amministrazione, trasmettere copia conforme entro 10 giorni dalla richiesta
nonché consentire eventuali ispezioni da parte della stessa Amministrazione o di altra all’uopo delegata;
3. di mantenere nel patrimonio della cooperativa e non alienare i beni oggetto di contributo per almeno 5 anni dalla data di acquisto (decorrenti dalla data di pagamento della fattura/contratto), salvo espressa autorizzazione preventiva da parte dell’Assessorato del Lavoro, obbligandosi in caso contrario, a restituire all’Amministrazione regionale l’intero contributo percepito più gli interessi calcolati al tasso legale;
4. di comunicare ulteriori contributi pubblici di natura “de minimis” ricevuti dopo la data di presentazione della domanda ed entro la data del provvedimento di ammissione al contributo;
5. di aver preso visione delle Direttive e dell’Avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni.
12.5. SEZIONE D
Piano di investimento aziendale:
Il piano di investimenti aziendale dovrà riportare, in modo esaustivo, la descrizione dettagliata del modo in cui i beni e gli interventi previsti verranno utilizzati per l’attività della cooperativa, dovendo anche precisare quale sia l’attività in concreto svolta.
Riquadro n. 6
La redazione del piano serve per illustrare il nesso di strumentalità tra le spese oggetto della richiesta di contributo e l’obiettivo aziendale perseguito al fine di chiarire la loro inerenza rispetto a quest’ultimo.
In altre parole, bisognerà illustrare che i costi richiesti siano:
(a) imputabili all’intervento ammesso a finanziamento;
(b) riconducibili ad una delle categorie di spesa indicate nell’Avviso come ammissibili;
(c) pertinenti, ovvero che sussista una relazione specifica tra la spesa e l’attività oggetto del progetto/investimento, precisando in modo inequivoco quest’ultima.
(ad esempio: acquisto letti ortopedici e deambulatori per incrementare e migliorare il servizio offerto da parte di una cooperativa sociale di tipo A
12.6. SEZIONE E
Dichiarazioni sostitutive relative alle spese oggetto della richiesta di contributo:
Il prospetto di rendicontazione dovrà riportare:
- l’elenco analitico delle singole voci di spesa effettuate con la specificazione del fornitore, degli estremi del documento di spesa, delle modalità e della data di pagamento;
- l’elenco riassuntivo delle spese effettuate suddiviso per macrovoci di spesa.
Riquadro n. 7 Da due anni non è più previsto l’obbligo di produrre tutte le copie dei documenti fiscali e contabili attestanti l’effettiva spesa quali, ad esempio: estratti conto, assegni, bonifici, etc., poiché la dimostrazione è demandata all’apposita autocertificazione.
La documentazione verra’ richiesta in sede di eventuali controlli ai sensi dell’art. 14 del presente avviso.
Si ricordano gli effetti penali delle dichiarazioni sostitutive mendaci e quindi si invita alla massima cautela e veridicità nella compilazione della domanda.
12.7. SEZIONE F
Nella sezione, vanno barrati i documenti da allegare alla domanda che sono, esclusivamente:
a) fotocopia del documento d’identità valido del legale rappresentante della richiedente (es. carta d’identità, passaporto, patente di guida;
b) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in regime «de minimis» (Allegato 2).
ART. 13 - FASE II ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO E SUA CONCLUSIONE
13.1. Ricevuta la documentazione di cui alla fase precedente, nelle forme e nei termini indicati, il Servizio Politiche per l’Impresa provvederà ad istruire la domanda e i suoi allegati.
La verifica avrà ad oggetto, nell’ordine:
a) accertamento della legittimazione alla partecipazione della cooperativa;
b) accertamento delle condizioni di ammissibilità delle spese descritte (ad esempio, coerenza delle spese rispetto al programma indicato, rispetto dell’arco temporale, loro riconducibilità nelle macrovoci ammesse, etc.);
c) accertamento della regolarità delle altre dichiarazioni indicate;
d) accertamento del rispetto degli ulteriori adempimenti.
Le eventuali richieste di chiarimenti o di integrazioni (nei soli casi tassativi ammessi dal presente Avviso3) da parte del Servizio istruttore dovranno essere inoltrate -a pena di inammissibilità- esclusivamente dall’indirizzo Pec della cooperativa, indicato nella domanda di partecipazione (con esclusione, per es. di Pec di consulenti o di associazioni cooperativistiche) ed entro 10 giorni dalla richiesta, a pena di esclusione della richiedente dal finanziamento.
13.2. Terminata l’istruttoria, il Servizio adotterà le conseguenti determinazioni:
13.2.1 elenco delle domande pervenute in ordine cronologico con elenco delle domande manifestamente inammissibili;
13.2.2 elenco delle domande in posizione utile per la fruizione del contributo nei limiti dell’importo così accertato e individuazione delle cooperative da sottoporre a controllo a campione.
Questo elenco seguirà l’ordine cronologico e la posizione delle cooperative che sarà considerata ai fini della successiva fase del controllo a campione e per gli eventuali ripescaggi.
In caso di parità di posizione (invio di più domande nello stesso secondo), si seguirà il criterio dirimente previsto per la formazione dell’ordine di arrivo ai fini del controllo a campione (vedi successiva nota 7).
13.2.3 elenco delle cooperative escluse;
13.2.4 elenco delle concessioni destinate alle cooperative in posizione utile e non sottoposte a controllo a campione;
13.2.5 determinazioni di impegni di spesa e successive determinazioni di liquidazione e pagamento per le cooperative non sottoposte a controllo a campione.
13.3. Le domande verranno valutate fino al raggiungimento dello stanziamento previsto, salvo ulteriori istruttorie a seguito di successive liberazioni di risorse.
13.4. Le determinazioni con gli elenchi allegati verranno pubblicate nel sito della Regione Sardegna.
ART. 14 - FASE III (controlli sulle dichiarazioni inviate)
14.1. Esaurita la fase istruttoria, il Servizio Politiche per l’Impresa provvederà ad effettuare i controlli sulle domande scrutinate.
3 Cfr per le ipotesi il successivo art. 16.1 e per la casistica non esaustiva, Appendice n. 3
14.2. I controlli, avente ad oggetto la veridicità delle autocertificazioni 4 e delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà5 presentate, seguiranno i principi contenuti nell’art. 71 e segg., DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e potranno perciò essere di due tipi:
a) a campione;
b) mirati.
a) Controllo a campione.
Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese.
Questa percentuale sarà pari al 10% delle domande rientranti nei limiti dello stanziamento, eventualmente arrotondata per eccesso all’unità superiore6.
La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata mediante il seguente algoritmo che individuerà il numero della posizione occupata in graduatoria da cui far partire il controllo: x + 11
dove x è il numero corrispondente alla prima lettera della denominazione della prima cooperativa in ordine di arrivo (es. cooperativa Alfa = 1, cooperativa Beta = 2). Pertanto se la prima della graduatoria fosse la cooperativa Alfa, verrebbero controllate le cooperative dal numero 12 (1 +11)7 8.
Le altre cooperative verranno individuate, aggiungendo a tale valore il numero 10 e così via e dunque, partendo dal numero 12 dell’esempio di prima: 12; 22, 32, 42, 52, 62 etc…fino ad
arrivare al 10%.
4 Per autocertificazioni si intendono: a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; b. certificati sostituiti con l’esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 45 del citato Decreto; c. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio.
5 Per dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà si intendono tutte le dichiarazioni di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, rese nell’interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il soggetto abbia diretta conoscenza, non certificabili.
6 ad es.: 91 domande finanziabili; 10% delle domande = 9,1; dopo l’arrotondamento in eccesso = 10 domande da controllare a campione.
7 In caso di parità di orario, la prima cooperativa dell’elenco verrà determinata dalla somma aritmetica delle cifre che compongono la sua partita IVA; la cooperativa con il risultato più alto sarà ritenuta la prima. Ad es.
P. IVA 02034792202 = 31. In caso di ulteriore parità, prevarrà la cooperativa con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio.
8 Questo criterio verrà anche utilizzato per definire l’ordine di arrivo delle domane in caso di parità di secondi.
Qualora nello scorrere l’intero elenco degli ammessi non si raggiungesse detta percentuale, il calcolo proseguirà ripartendo dall’inizio elenco9.
b) Controlli mirati.
Oltre a quanto previsto dal precedente punto, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate e ciò potrà portare all’allargamento della percentuale del campione.
In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di errori ed omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire al Servizio Istruttore adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità nella dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall’amministrazione regionale per il regolare svolgimento del procedimento.
14.3. Terminato il controllo, il Servizio assumerà il provvedimento di impegno di spesa a cui seguirà quello di liquidazione e di pagamento per la domanda il cui esito sarà in tutto o in parte positivo (le domande non soggette a controllo verranno liquidate subito dopo l’impegno di spesa).
Qualora l’esito sia negativo, si provvederà ad escludere dal beneficio la cooperativa, fatto salvo l’obbligo di segnalare le dichiarazioni mendaci alle autorità competenti, ai sensi dell’art. 76, DPR 445/00 o comunque alle Amministrazioni competenti10.
Nelle ipotesi in cui a seguito dei predetti controlli, si dovessero liberare risorse, il Servizio istruttore provvederà ad istruire le domande non finanziate, secondo la loro posizione nell’elenco di cui al precedente articolo 13.2.1 e nei limiti delle predette risorse.
In questa evenienza, sono fatti salvi i poteri di controllo del Servizio istruttore.
14.4. In entrambe le tipologie di controllo, ogni richiesta istruttoria proveniente dal Servizio istruttore correlata alla presente fase dovrà essere riscontrata dalla cooperativa beneficiaria
9 Ad esempio, se l’elenco delle ammesse prevedesse 178 cooperative di cui 112 ammesse a finanziamento, dovrebbero essere controllate 12 cooperative (10% di 112 = 11,2 arrotondato per eccesso). Quindi, con 112 cooperative in elenco, e partendo dal numero 12, si arriverebbe a 11 cooperative da controllare (posizione 112). Allora il calcolo proseguirebbe dal numero 1 della graduatoria iniziale: e quindi la n. 10 andrebbe controllata. Qualora, ripartendo nella graduatoria, il numero coincidesse con uno già considerato, si aggiungerebbe a questo una unità (se, per esempio, uscisse di nuovo il numero 12, questo diventerebbe 13 (x + 1).
10 Agenzie delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza
mediante invio della relativa documentazione cartacea entro e non oltre 10 giorni dalla sua ricezione, a pena di esclusione, salvo espressa richiesta di riscontro via PEC da parte del Servizio procedente11.
ART. 15 - MODALITA’ DI EROGAZIONE
15.1. Con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per l’impresa, si procederà all’impegno di spesa a favore delle cooperative ammesse a cui segue la successiva determinazione di pagamento e liquidazione, secondo la seguente scansione temporale:
A. cooperative non oggetto di controlli:
subito dopo l’approvazione della determinazione di cui alla precedente Fase II (art. 13.2) e condizionatamente alla verifica del rispetto del massimale degli aiuti di stato;
B. cooperative oggetto di controlli (Fase III):
subito dopo la conclusione positiva degli stessi e condizionatamente alla verifica del rispetto del massimale degli aiuti di stato;
Entrambe le determinazioni saranno pubblicate nel sito internet della Regione Sardegna.
ART. 16 - VIZI SANABILI E NON SANABILI DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE
16.1. Di norma, non sono ammesse correzioni o integrazioni alla domanda, o alla dichiarazione di cui all’allegato 2, proprio perché è costituita esclusivamente da dichiarazioni sostitutive.
L’impossibilità di ricorrere all’istituto del “soccorso istruttorio” va anche ricercata nell’esigenza superiore di garantire la celerità dell’erogazione delle risorse e la parità di trattamento tra i concorrenti, il cui procedimento deve ordinariamente concludersi entro l’anno solare, come previsto dal D.lvo 117/11 (Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n. 796 dell’11.02.2016).
Come conseguenza di quanto sopra, esaminando in dettaglio l’allegato 1:
Sezione A
Tutti i campi della sezione A devono necessariamente essere compilati, a pena d’inammissibilità dell’intera domanda.
11 . In caso di domanda inviata con firma digitale, nella documentazione dovrà essere trasmessa anche la marca da bollo il cui numero dovrà coincidere con quello indicato nella domanda, Sezione B, campo 7.
Sezione B
Tutti i campi della sezione B devono necessariamente essere compilati, a pena d’inammissibilità dell’intera domanda, ad eccezione del campo 34. (estremi dell’IBAN intestato alla cooperativa su cui accreditare l’eventuale contributo), che si può integrare in un secondo momento.
Sarà possibile fornire i dati omessi mediante Pec, da inviare nel termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Servizio istruttore, a pena di esclusione definitiva della domanda.
Sezione C
Tutti gli obblighi contenuti nei campi della sezione C devono necessariamente essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità dell’intera domanda.
Sezione D
La redazione in modo generico, irrealistico o attraverso mere clausole di stile comporta l’inammissibilità della domanda.
Sezione E
Tutti i campi devono essere compilati, a pena di esclusione del costo a cui si riferiscono.
Solamente, in caso di incompleta compilazione di ciascun campo, qualora sia comunque sufficientemente determinata la voce di costo, si potrà procedere all’integrazione, dietro richiesta del Servizio istruttore12
Sezione F
La mancata allegazione della copia del documento d’identità del legale rappresentante costituisce causa di inammissibilità dell’intera domanda, non sanabile in quanto la stessa funge anche da coelemento costitutivo delle dichiarazioni ivi contenute.
Pertanto, la mancata produzione del documento d’identità comporta la radicale nullità delle stesse, non sanabili mediante il soccorso istruttorio13 , così come la mancata allegazione della dichiarazione
12 Per alcuni esempi, vai all’appendice n. 3.
13 (Cfr sul punto, TAR Lazio Roma sez. I quater 4 ottobre 2017, n. 10031: “l’allegazione del documento di identità alla dichiarazione attestante circostanze o fatti o stati determinati è elemento indispensabile perché venga ad esistenza l’autocertificazione stessa, come costruita dall’art. 47 DPR 445/2000. In assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato dalla fattispecie normativa, traducendosi in inesistenza giuridica della autocertificazione stessa. Secondo giurisprudenza costante, in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento
sugli aiuti di stato (all. 2), per ragioni legate alla celerità del procedimento legate alla normativa contabile.
16.2. Vizi non sanabili
Al di fuori delle ipotesi sopra indicate (art. 16.1 (Sezioni B ed E)), non sono previste forme di integrazione e quindi non sarà possibile sanare gli eventuali vizi e carenze contenute nella domanda.
Gli effetti di queste ultime tipologie di vizi renderanno inammissibile l’intera domanda oppure la sola voce di spesa alla quale si riferiscono (per esempio, erronea o incompleta compilazione di una voce di spesa).
ART. 17 - REVOCA DEL CONTRIBUTO
17.1. L’accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Avviso può determinare la revoca del contributo da parte dell’Amministrazione Regionale.
Le agevolazioni vengono revocate per i seguenti motivi:
a) in tutti i casi previsti a pena di revoca o di decadenza dal presente avviso;
b) qualora la cooperativa abbia perso almeno uno dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 4.2 del presente Avviso;
c) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
d) mancata osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale dell’intervento stesso;
e) altri casi espressamente previsti nel presente Avviso anche se non richiamati in questo articolo.
f) Accertata falsità o, comunque, non corrispondente a verità di almeno una delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione e rilasciate nella domanda.
costitutivo dell’autocertificazione e, trattandosi di requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, poiché l’allegazione di copia del documento d’identità costituisce adempimento di valore essenziale, volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita……”).
ART. 18 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
18.1. Oltre ai casi di esclusione già menzionati nel presente Avviso, le domande di contributo, saranno comunque escluse per i seguenti motivi:
a) domanda di partecipazione non inviata nei termini e secondo le modalità previste dagli artt. 10 e 11 del presente Xxxxxx oppure non sottoscritte dal rappresentante legale o priva del suo documento d’identità o dell’allegato 2;
b) Inoltro di più di due domande di partecipazione al presente Avviso;
c) mancanza di uno o più requisiti richiesti ai fini dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 4.2 del presente Avviso;
d) importo del piano di investimenti ammissibile inferiore al minimo previsto di € 10.000,00;
e) mancata presentazione nei termini e con le formalità previste dal presente Avviso, delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti dal Servizio, nel termine perentorio di 10 giorni sulla documentazione pervenuta;
f) accertata falsità o, comunque, non corrispondente a verità di almeno una delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione e rilasciate nella domanda;
g) accertata falsità o di anche una o più delle dichiarazioni rese relative ai requisiti di partecipazione e rilasciate nella domanda.
ART. 19 - VALIDITÀ DEI RECAPITI
19.1. Le società cooperative e i consorzi di cooperative, dovranno disporre di una casella di posta elettronica (PEC) a loro intestata da indicare all’atto di inoltro della domanda.
19.2. L’elezione di domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata riportati dal richiedente nel modulo di domanda saranno validi ai fini di tutte le comunicazioni inerenti la procedura.
19.3. Le eventuali comunicazioni individuali verranno inviate dall’Amministrazione mediante PEC, esclusivamente alla PEC sopraindicata o a quella eventualmente comunicata, purché appartenente in via esclusiva alla cooperativa.
Pertanto, non verranno inoltrate comunicazioni a indirizzi di PEC di consulenti, associazioni di categoria, etc..
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati della Cooperativa forniti all’amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando (ivi inclusa l’iscrizione di tali informazioni nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico). Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al seguente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Sardegna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
I soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi del presente Avviso, acconsentono per il solo fatto di presentare domanda, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, degli elenchi dei beneficiari, degli esclusi, tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna.
ART. 21 – DURATA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 35 del D.lvo 14.03.2013, n. 33, si informa che la durata complessiva del procedimento in esame è stimata in 180 giorni, decorrenti dalla data di avvio delle presentazioni delle domande di finanziamento.
La responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente del Servizio Politiche per l’impresa.
Il Direttore del Servizio
x.xx Dott.ssa Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
Responsabile di Settore:
Dott. Xxxxxx Xxxxx
Allegati all‘Avviso:
Allegato 1: domanda di partecipazione;
Allegato 2: Modello di Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»
APPENDICE
Allo scopo di chiarire alcuni passaggi critici, si propongono le seguenti tabelle con esempi pratici per rendere più agevole la compilazione dei dati richiesti.
APPENDICE 1
Tabella esemplificatrice di alcune voci di costo non idonee al finanziamento
BENE | IDONEA | MOTIVAZIONE | |
1 | cancelli | NO | È un’opera edile che richiede titolo abilitativo e si tratta di un intervento riconducibile alle fattispecie contenute nell’art. 16 bis, T.U. n. 917/1986 |
2 | Automazione cancelli | NO | È un’opera edile che richiede titolo abilitativo e si tratta di un intervento riconducibile alle fattispecie contenute nell’art. 16 bis, T.U. 22.12.1986, n. 917 |
3 | Sistemi di videosorveglianza | NO | Può rientrare tra le opere edili che richiedono titolo abilitativo e si tratta di un intervento riconducibile alle fattispecie contenute nell’art. 16 bis, T.U. 22.12.1986, n. 917 |
4 | Altri sistemi di prevenzione (spioncini, serrature, sensori… vedi elencazione completa Circolare Ministero delle Finanze, Agenzia per le Entrate - 6 febbraio 2001, n. 13/E) | NO | Si tratta di un intervento riconducibile alle fattispecie contenute nell’art. 16 bis, T.U. 22.12.1986, n. 917 |
5 | inverter | NO | Si tratta di un intervento riconducibile alle fattispecie contenute nell’art. 16 bis, T.U. 22.12.1986, n. 917 |
6 | Gazebo e altre opere edili temporanee e amovibili | SI | A condizione che abbiano natura transitoria e quindi non richiedano il titolo abilitativo (cfr Avviso, riquadro n. 2) |
7 | Tende esterne e zanzariere | NO | Può rientrare tra le opere edili che richiedono titolo abilitativo e si tratta di un intervento riconducibile alle fattispecie contenute nell’art. 16 bis, T.U. 22.12.1986, n. 917 (cfr art. 1, comma 67, L. 145/2018) |
8 | Ombrelloni da spiaggia e sdraio | SI | Rientrano nella macrovoce B |
9 | Montacarichi, impianti di sollevamento e ascensori | NO | È un’opera edile che richiede titolo abilitativo e si tratta di un intervento riconducibile alle fattispecie contenute nell’art. 16 bis, T.U. n. 917/1986 |
10 | Colonnine elettriche e idriche | NO | È un’opera edile che richiede titolo abilitativo e si tratta di un intervento riconducibile alle fattispecie contenute nell’art. 16 bis, T.U. 22.12.1986, n. 917 |
11 | Vetrate e infissi in genere | NO | Può rientrare tra le opere edili che richiedono titolo abilitativo e si tratta di un intervento riconducibile alle fattispecie contenute nell’art. 16 bis, T.U. n. 917/1986 |
APPENDICE 2
Modalità di pagamento
ESEMPIO 1
(serve per comprendere la nozione di tracciabilità e quindi quali spese siano ammissibili e possano essere indicate nella richiesta di contributo)
ESEMPIO 1 Modalità di pagamento di una fattura commerciale del valore di € 1.000,00 | ||
1 | Pagamento con bonifico del valore di € 1.000,00 | |
2 | Pagamento in contanti per il valore di € 1.000,00 | |
3 | Pagamento con bonifico del valore di € 800,00 e in contanti o con risorse di terzi per € 200,00 | |
4 | Pagamento con bonifico del valore di € 800,00 e nota a credito del valore di € 200,00 (rendicontabile per solo € 600,00) | |
5 | Pagamento in modo del tutto tracciabile ma con parte delle risorse proveniente da terzi (es.: € 1.000,00 di costo pagati con € 800,00 mediante bonifico della cooperativa e € 200,00 mediante bonifico personale dell’amministratore: verrà finanziata solo la parte di costo pagata con bonifico della cooperativa ossia solo € 800,00) | |
6 | Pagamento con assegno circolare o bancario | |
7 | Pagamento del socio per conto della cooperativa o mediante contratti di finanziamento o di mutuo intestati a soggetti diversi dal beneficiario compresi i soci o gli amministratori che agiscano in nome proprio. |
ESEMPIO 2
(serve per comprendere quali spese sono dimostrabili e dunque possono essere indicate nella richiesta di contributo)
ESEMPIO 2 Modalità di dimostrazione del pagamento di una fattura commerciale | ||
1 | Pagamento con bonifico | copia del bonifico + estratto conto |
2 | Pagamento con assegno circolare/bancario | copia dell’assegno circolare / bancario (non della matrice) + estratto conto |
3 | Pagamento con carta di credito aziendale | saldo della carta di credito con il dettaglio dei movimenti + estratto conto bancario con evidenza del relativo addebito |
4 | Pagamento residuo o totale regolato mediante contratti di finanziamento o di mutuo | copia del contratto di finanziamento o di mutuo intestati esclusivamente alla Cooperativa + eventuale copia bonifico e estratto conto |
5 | Pagamento con Riba | Copia ricevuta bancaria + estratto conto |
6 | Pagamenti cumulativi: se non c’è corrispondenza tra l’importo della fattura e quello del mezzo di pagamento e/o addebito in estratto conto | Documentazione bancaria nei termini di cui sopra oltre a dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 da rendere in sede di controllo a campione |
APPENDICE 3
Compilazione della sezione E – vizi sanabili e non
X. Xxxx sanabili
Si tratta di omissioni di compilazione del campo che non rendono indeterminabile l’acquisto e la sua data, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo (su sfondo grigio le omissioni):
A.1
MACROVOCE B (BENI MOBILI) | ||||||
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE | SPESA SOSTENUTA AL NETTO DELL’IVA(*) | ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI | MODALITA’ PAGAMENTO | DATA PAGAMENTO | ||
N° FATTURA- | DATA FATTURA - | FORNITORE | ||||
Computer | € 900,00 | 65 | (omesso) | Computer & Co. | (omesso) | (omesso) |
A.2
MACROVOCE B (BENI MOBILI) | ||||||
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE | SPESA SOSTENUTA AL NETTO DELL’IVA(*) | ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI | MODALITA’ PAGAMENTO | DATA PAGAMENTO | ||
N° FATTURA- | DATA FATTURA - | CONTRAENTI | ||||
Computer | € 900,00 | 65 | (omesso) | Computer & Co. | bonifico | (omesso) |
A.3
MACROVOCE B (BENI MOBILI) | ||||||
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE | SPESA SOSTENUTA AL NETTO DELL’IVA(*) | ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI | MODALITA’ PAGAMENTO | DATA PAGAMENTO | ||
N° FATTURA- | DATA FATTURA - | CONTRAENTI | ||||
Computer | € 900,00 | (omesso) | 13.02.2019 | Computer & Co. | (omesso) | (omesso) |
B. Vizi non sanabili
Le omissioni rendono indeterminabile l’acquisto e la sua data, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo (su sfondo grigio le omissioni):
B.1
MACROVOCE B (BENI MOBILI) | ||||||
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE | SPESA SOSTENUTA AL NETTO DELL’IVA(*) | ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI | MODALITA’ PAGAMENTO | DATA PAGAMENTO | ||
N° FATTURA- | DATA FATTURA - | CONTRAENTI | ||||
Computer | € 900,00 | 65 | (omesso) | (omesso) | (omesso) | (omesso) |
B.2
MACROVOCE B (BENI MOBILI) | ||||||
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE | SPESA SOSTENUTA AL NETTO DELL’IVA(*) | ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI | MODALITA’ PAGAMENTO | DATA PAGAMENTO | ||
N° FATTURA- | DATA FATTURA - | CONTRAENTI | ||||
Computer | € 900,00 | 65 | 13.02.2019 | (omesso) | (omesso) | (omesso) |
B.3
MACROVOCE B (BENI MOBILI) | ||||||
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE | SPESA SOSTENUTA AL NETTO DELL’IVA(*) | ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI | MODALITA’ PAGAMENTO | DATA PAGAMENTO | ||
N° FATTURA- | DATA FATTURA - | CONTRAENTI | ||||
Computer | (omesso) | 65 | 13.02.2019 | (omesso) | (omesso) | (omesso) |
B.4
MACROVOCE B (BENI MOBILI) | ||||||
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE | SPESA SOSTENUTA AL NETTO DELL’IVA(*) | ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI | MODALITA’ PAGAMENTO | DATA PAGAMENTO | ||
N° FATTURA- | DATA FATTURA - | CONTRAENTI | ||||
(omesso) | € 900,00 | 65 | 13.02.2019 | Computer & Co. | bonifico | 13.02.2019 |