AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
allegato 3 – bozza convenzione SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
Prot. n.
Oggetto: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx e l’Associazione
……………………………………………….. volta a garantire la realizzazione del Progetto aziendale “Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa”
Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx: 01337320327
Codice Fiscale dell’Associazione: ………………
Premesso che:
⮚ la dichiarazione di Tenerife, adottata nel quadro delle iniziative svoltesi nel 2003, Anno Europeo delle Persone con Disabilità, afferma che, in tutte le attività del settore pubblico, le necessità delle persone con disabilità devono essere profondamente considerate in una Progettazione Universale ed Inclusiva (Progettazione di Inserimento Globale);
⮚ l’art. 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità - ratificata con
L. 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata in G.U. 14.03.2009, n. 61) - stabilisce l’obbligo di adottare tutte le misure più appropriate per garantire alle persone con disabilità l’accesso ai servizi sanitari, inclusi i servizi di riabilitazione, specificatamente, fra altro, fornendo alle persone con disabilità servizi sanitari di cui necessitano proprio in ragione delle loro disabilità compresi i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità;
⮚ l’art. 26 della medesima Convenzione ONU prevede che gli Stati Parti adottino misure efficaci ed appropriate per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali e giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti di vita, estendendo e rafforzando anche programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare - fra altro - nelle aree della sanità e dei servizi sociali, al fine, fra altro di permettere che questi servizi e programmi:
a) siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell’individuo;
b) facilitino la partecipazione e l’inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società;
⮚ l’art. 30, comma 5, della medesima Convenzione ONU stabilisce che, al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti adottino misure adeguate per:
a) incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
b) garantire che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione e formazione e di risorse;
c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;
d) garantire che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;
e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive;
richiamate, inoltre:
⮚ la L.R. F.V.G. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” – ha auspicato l’adozione di misure attuative coordinate all’interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell’integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;
⮚ la legge n. 104 dd. 05.02.1992 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), attuata con L.R. FVG . n. 41 dd 25.09.1996 (“Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate …”), nell’assegnare compiti alle istituzioni, integra nella rete assistenziale i soggetti privati ed ha – come punto cardine – la costituzione delle equipe multidisciplinari che assolvono nel contempo un compito di progettazione, coordinamento e di operatività garantendo l’elaborazione del progetto di vita della persona con disabilità, prevede, tra l’altro:
- di “assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità” (art. 5, e));
- di promuovere, “anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di chi ne è colpito” (art. 5, i)) e “il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale” (art. 5, m));
- per l’attuazione dei citati obiettivi, che i comuni, anche consorziati tra loro, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, possano “avvalersi dell’opera di associazioni riconosciute e non, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l’efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni” (art. 38, c. 1);
⮚ l’art. 24 quater della L.R. FVG n. 8 dd. 03.04.2003 e s.m. ed i., (“Testo unico in materia di sport”), che considera “prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l’integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione” da attuare anche attraverso la collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche;
⮚ la L.R. FVG n. 8 dd. 12.04.2012 (“Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)”), con cui la Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l’attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendo che tali attività “[…] rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo […]” (art. 2);
⮚ il DPCM 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992”;
⮚ le “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione”, del Ministero della Salute, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 07.03.2019, che:
- riconoscono che “per le persone con disabilità l’attività fisica e lo sport, oltre a ricoprire un ruolo essenziale in campo riabilitativo, sono uno strumento essenziale per lo sviluppo psicofisico, per promuovere ed educare all’autonomia, potenziare le capacità esistenti, accrescere l’autostima e per favorire l’integrazione sociale”;
- auspicano “la collaborazione tra strutture diverse del servizio sanitario, e con i servizi socio- sanitari, gli Enti locali, il mondo della scuola, le Associazioni di promozione sportiva e sociale, il CIP e le famiglie”;
⮚ le Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’anno 2021, approvate con
D.G.R. FVG n. 189 del 12.02.2021, che, nello specifico, al punto 2.10 “Ambiente e salute” prevede tra le attività da consolidare “[…] il supporto ad Enti e Comuni nelle procedure/programmi di pianificazione territoriale per promuovere lo sviluppo di un ambiente favorevole alla promozione della salute e dell’attività fisica e alla sicurezza stradale.”;
⮚ la disciplina normativa di cui alla L. n. 398 dd. 16.12.1991 “Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”, all’art. 7 del D.L. n. 136 dd. 18.05.2004 “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”, convertito in L. n.
186 dd. 27.07.2004 ed alla deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004 “Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche – Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1161 del 30 aprile 2004, Riconoscimento ai fini sportivi – Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1197 dell’1 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002”, al primo comma dell’articolo 6 del d. lgs. 28.02.2021, n. 36 denominato “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;
evidenziato che:
⮚ il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un’offerta di welfare locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del “no profit”, disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale;
⮚ il Comune di Trieste da anni sostiene, per quanto di competenza, l’attività fisica a cavallo a favore di utenti disabili, minori e non, che si avvalgono dei servizi sociali e sanitari distrettuali, operando in sinergia per una programmazione riabilitativa individuale il più efficace possibile, tramite accordi convenzionali con l’Azienda Sanitaria, in base ai quali entrambe le Amministrazioni si impegnano, annualmente, a collaborare alla realizzazione del Progetto “Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa”, con un contributo annuo totale di Euro 30.000,00 - ripartito in Euro 15.000,00 per ciascun Ente;
⮚ giusto decreto n. 794 dd. 16.09.2021 è stato approvato il testo della convenzione con il Comune di Trieste per la realizzazione e il cofinanziamento del programma “Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale, dipendenti da qualunque causa. Annualità 2021 e 2022”;
⮚ giusto Prot. ASUGI n. 89920/T.GEN.RIS.1 dd. 06.10.2021 è stata sottoscritta tra l’ASUGI e il Comune di Trieste la Convenzione per la realizzazione del programma denominato “Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale, dipendenti da qualunque causa. Annualità 2021 e 2022”;
⮚ l’ASUGI ha, fra l’altro, approvato la stipula della presente Convenzione con decreto del Direttore Generale n. adottato in data ;
tutto ciò premesso: tutto ciò premesso,
TRA
l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (nel prosieguo ASUGI), nella persona della dott.a Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata alla stipula del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, giusto decreto n. 271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2
E
l’Associazione ………………………… (nel prosieguo ……), in persona del ……………………………….
e legale rappresentante, …………………………., con sede in …………………….., Via …………. n. ……
si conviene e si stipula la seguente
CONVENZIONE
ART. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto della convenzione sarà un complesso di attività rivolte a individui di tutte le età, aventi lo scopo di coadiuvare, attraverso la pratica sportiva in campo equestre, il recupero funzionale di menomazioni e disabilità di ogni grado che necessitino di interventi di tipo motorio o psicomotorio, nonché il mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico, come definito da progetti individuali elaborati dalle Equipes Multidisciplinari Distrettuali afferenti al singolo utente in carico.
Tale collaborazione ha come obiettivo l’ampliamento dei servizi offerti all’utenza disabile con finalità abilitante, di mantenimento della motricità residua e del benessere psicofisico.
Il coinvolgimento attivo delle Associazioni del territorio, sia nella progettazione che nella gestione ed organizzazione di iniziative, attività e servizi rappresenta un punto di forza nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurano alti livelli di qualità e di integrazione.
La sinergia tra pubblico e privato sociale rappresenta qui un valore culturale e strategico aggiunto, poiché finalizzata ad obiettivi di sviluppo di comunità.
L’articolazione di dettaglio e le modalità di svolgimento sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte dei Referenti dell’ASUGI e dell’Associazione individuata.
ART. 3 – Referenti dell’attività
Sono referenti del Progetto:
▪ per l’ASUGI: dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, Referente Aziendale per la Riabilitazione;
▪ per l’Associazione: …………………………………………………
ART. 4 – Attività da svolgere
Le attività che l'Associazione svolge sono rivolte a individui di tutte di tutte le età, aventi lo scopo di coadiuvare, attraverso la pratica sportiva, il recupero funzionale di menomazioni e disabilità, che necessitano di interventi di tipo motorio o psico motorio, come definito dal progetto individuale redatto dalle Equipes Multidisciplinari Distrettuali.
Il Referente distrettuale del progetto individuale di ciascun utente concorda con l’Associazione le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto individuale e la conseguente verifica.
La tipologia e l’articolazione oraria delle attività proposte nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse ritenersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività oggetto della presente convenzione e con il Referente distrettuale del progetto riabilitativo individuale interessato.
L’Associazione dovrà applicare a tutti i partecipanti alle attività proposte, indipendentemente dal grado di disabilità e del numero di operatori coinvolti, la seguente tariffa:
- una sessione di attività a cavallo individuale della durata di 45 minuti, con la presenza di uno, due o più operatori specializzati per la sicurezza a cavallo:
• Euro 30,00.- (trenta/00) di cui Euro 15,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 15,00.- a carico dell’utente;
- una sessione di attività a cavallo di gruppo della durata di 45 minuti:
• con la presenza di due operatori specializzati: Euro 20,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 10,00.- a carico dell’utente;
• con la presenza di tre o più operatori specializzati: Euro 23,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 13,00.- a carico dell’utente.
Il numero medio di utenti per i quali verranno attivate le attività oggetto della convenzione è di 40.
L’Associazione si impegna a garantire l’accoglienza ed il coinvolgimento delle persone inviate dai servizi nonché favorire e promuovere, in un’ottica di integrazione ed inclusione, la più ampia partecipazione della cittadinanza.
L'Associazione metterà a disposizione degli utenti, per l’effettuazione delle attività cui ci si riferisce, quanto di seguito indicato:
• la presenza ed il supporto di operatori formati ed esperti nell’aiuto al cavaliere disagiato in sella e a terra; di coadiutori degli animali impiegati nelle attività, nell’addestramento e nel governo del cavallo, abilitati in varie discipline equestri;
• la propria struttura organizzativa (beni e personale), la sede priva di barriere architettoniche, un maneggio coperto (idoneo a svolgere l’attività con continuità anche durante il periodo invernale) e un maneggio scoperto;
• tutte le attrezzature quali cap, selle, redini, scale per la salita e discesa degli utenti;
• i cavalli necessari ed idonei per caratteristiche psicofisiche al rapporto con diverse tipologie di utenti;
• le iniziative sportive volte a sostenere e a potenziare le abilità ottenute come manifestazioni e gare organizzate a livello federale o sociale, attività di tipo ricreativo e di occupazione del tempo libero.
Dovrà inoltre:
• conferire la propria esperienza specifica nel campo;
• garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
• garantire il rispetto della normativa nazionale in merito alla riabilitazione equestre;
• garantire che gli operatori siano qualificati e debitamente formati per l’espletamento delle attività previste e che abbiano esperienza concreta nella conduzione di attività rivolte a persone portatrici di disagio;
• concordare con il Referente distrettuale del progetto riabilitativo individuale, per ciascun utente inviato, le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi dei singoli programmi individuali e le conseguenti verifiche;
• trasmettere al Referente aziendale di cui all’art. 3 ed al Referente distrettuale del progetto individuale, per ciascun utente inviato, la valutazione degli obiettivi raggiunti e degli eventuali altri obiettivi raggiungibili nonché l’elenco periodico delle presenze mensili delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività e, semestralmente, una relazione sull’attività svolta;
• mantenere le necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
• provvedere alla rendicontazione economica delle spese sostenute, connesse alle attività oggetto della presente convenzione, con presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese medesime e con esclusivo riferimento all’attività effettivamente svolta nel periodo di vigenza della convenzione.
ART. 5 - Impegni dell’ASUGI
L’ASUGI si impegna a:
• assicurare attraverso il proprio Referente aziendale ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, di monitoraggio e verifica della qualità, anche in ordine alle risorse di budget a disposizione;
• inviare, per il tramite dei Responsabili dell’Equipe Multidisciplinare e dei Referenti distrettuali dei singoli progetti individuali, in accordo con i servizi sociosanitari, i soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa, già muniti di progetti individuali;
• fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
• controllare e verificare l’esecuzione delle singole attività programmate, per un’opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
• organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell’Associazione, per valutare il percorso e l’efficacia del Progetto;
• regolare le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari e la tipologia delle spese ammesse a rimborso.
ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell’Associazione
L’Associazione si impegna a svolgere le attività sopra indicate garantendo di:
• nominare un/a referente per le attività oggetto della presente convenzione;
• comunicare al Referente aziendale dell’ASUGI per le attività oggetto della convenzione, prima dell’inizio dell’attività prevista, l’elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al programma, con indicazione del ruolo, della tipologia dell’attività svolta, nonché – eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento dell’attività medesima;
• segnalare tempestivamente e comunque entro le prime 24 ore ogni caso di urgenza e ogni avvenimento inerente la salute e/o l’incolumità psicofisica dei soggetti. La segnalazione va inoltrata al Referente
aziendale per il Progetto aziendale (indicato all’art. 3) ed al Referente distrettuale del progetto individuale interessato;
• accogliere le persone individuate dall’ASUGI curando la qualità della relazione, delle informazioni fornite ed il buon clima generale;
• mantenere il rapporto con l’ASUGI, attraverso il Referente aziendale per il Progetto ed i Referenti distrettuali dei singoli progetti individuali, in particolare per quanto concerne il riscontro dell'attività svolta e la partecipazione ad eventuali riunioni di verifica degli interventi, ove dovessero ritenersi necessarie;
• facilitare lo scambio di informazioni con gli altri attori della rete territoriale, al fine di favorire l’ampliamento delle attività oggetto della convenzione;
• favorire il contatto, la comunicazione e la collaborazione con i diversi soggetti del territorio, al fine di promuovere le attività programmate e la loro visibilità;
• garantire momenti di aggiornamento e formazione specifica del personale messo a disposizione, in particolar modo per quanto attiene ai volontari;
• fornire periodicamente al Referente del progetto ed ai Referenti distrettuali dei singoli progetti individuali un elenco dettagliato delle presenze mensili e delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività, nonché, semestralmente, una relazione sull’attività e gli esiti raggiunti;
• osservare le indicazioni di merito fornite dal Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, nonché a perseguire gli obiettivi concordati e ad operare in stretta integrazione con le diverse articolazioni dell’ASUGI e con le altre strutture sanitarie e sociali del territorio.
ART. 7 – Verifiche sull’esecuzione dell’attività
La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell’attività complessiva posta in essere.
L’Associazione è tenuta a presentare relazioni sull’attività svolta (alle scadenze di cui all’art. 10), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.
ART. 8 – Durata
La convenzione avrà durata di anni due dalla sottoscrizione.
A discrezione dell’ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali – la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per ulteriori due anni, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni, in caso di prosecuzione dell’accordo di collaborazione e cofinanziamento da parte del Comune di Trieste e dell’ASUGI.
Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l’Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.
ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione
Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.
La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:
1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell’attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell’attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.
Nei casi di recesso/risoluzione, l’Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l’azione di rivalsa da parte dell’ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all’ASUGI medesima.
ART. 10 – Rimborso spese
Il valore massimo rimborsabile delle attività previste nella presente convenzione è pari ad Euro 30.000,00.-
/anno (trentamila/00) annui, derivanti dal cofinanziamento da parte dell’ASUGI (Euro 15.000.-) e il Comune di Trieste (Euro 15.000,00.-).
Il valore effettivamente rimborsabile, comunque mai maggiore di quello massimo appena individuato, derivante esclusivamente dallo svolgimento delle attività a cavallo definite nella presente convenzione, viene calcolato in applicazione della seguente tariffa:
- una sessione di attività a cavallo individuale della durata di 45 minuti, con la presenza di uno, due o più operatori specializzati per la sicurezza a cavallo:
• Euro 30,00.- (trenta/00) di cui Euro 15,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 15,00.- a carico dell’utente;
- una sessione di attività a cavallo di gruppo della durata di 45 minuti:
• con la presenza di due operatori specializzati: Euro 20,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 10,00.- a carico dell’utente;
• con la presenza di tre o più operatori specializzati: Euro 23,00.- a persona di cui Euro 10,00.- derivanti dal co-finanziamento tra Comune di Trieste e ASUGI e Euro 13,00.- a carico dell’utente.
Per la prima annualità:
⮚ 1° acconto iniziale pari al 50% (Euro 15.000,00.-) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
⮚ 2° acconto pari al 30% (Euro 9.000,00.-), a conclusione dei primi nove mesi di attività;
⮚ saldo annuale pari al rimanente 20% (Euro 6.000,00.-), a conclusione del primo anno di attività.
Per le annualità successive:
⮚ 1° acconto pari al 33% (Euro 9.900,00.-), a conclusione del primo quadrimestre di attività;
⮚ 2° acconto pari al 33% (Euro 9.900,00.-), a conclusione del secondo quadrimestre di attività;
⮚ saldo annuale pari al rimanente 34% (Euro 10.200,00.-), a conclusione dell’anno di attività.
L’erogazione di ogni acconto (salvo quello iniziale) e del saldo annuale sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato. La verifica della documentazione verrà svolta dal Referente aziendale dell’ASUGI. All’uopo, l’Associazione dovrà produrre, in riferimento a ciascun singolo periodo:
⮚ i moduli di presenza, nel periodo di riferimento, degli operatori/volontari dell’Associazione, controfirmati dagli stessi;
⮚ una relazione sull’attività convenzionata svolta e sull’andamento della medesima nel periodo di riferimento, con indicazione dei singoli impegni orari senza arrotondamenti;
⮚ la rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, in merito all’utilizzo delle somme percepite a titolo di rimborso spese, con esclusivo riferimento all’attività effettivamente svolta, e precisamente l’elenco analitico della documentazione giustificativa che potrà essere sottoposta, a campione, a verifica contabile;
⮚ una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio, che attesti che le spese sostenute per l’attività, oggetto del contributo, non siano inferiori al valore dei contributi complessivi ottenuti per tali attività (Euro 30.000,00.-) nonché che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici.
Al fine dell’erogazione del rimborso spese, per le singole annualità, l’Associazione si impegna a produrre al Referente Aziendale dell’ASUGI, oltre alla documentazione sopra descritta, anche una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i.), che attesti che spese sostenute per l’attività, oggetto del contributo, non siano inferiori al valore dei contributi complessivi ottenuti per tali attività (Euro 30.000,00.-) nonché che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici
A conclusione dell’ultima annualità, il saldo finale verrà liquidato esclusivamente a seguito di presentazione della documentazione/certificazione sopra indicate con riferimento all’intero Progetto, di cui alla presente convenzione.
Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall’Associazione in relazione all’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che non potranno essere ammesse al rimborso:
▪ spese inerenti l’acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc…), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
▪ spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori;
▪ scontrini e/o rimborsi spese forfettari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa;
▪ iniziative esclusivamente pro soci;
▪ interventi strutturali;
▪ attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l’attività convenzionata.
Nell’ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall’Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l’ASUGI procederà ad erogare il saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all’eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.
Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.
Nel caso in cui il valore dell’importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all’acconto erogato, l’Associazione dovrà restituire l’eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.
Tutta la documentazione inviata dall’Associazione verrà conservata presso gli uffici del Referente dell’ASUGI, di cui all’art. 3.
L’Associazione dovrà inoltre tenere un albo aggiornato dei soci e dei volontari, in particolar modo riferito a quelli impegnati nelle specifiche attività oggetto della presente convenzione, del quale potrà essere richiesta visione in ogni momento da parte dell’ASUGI.
L’ASUGI, ai sensi della normativa vigente, nei casi che lo prevedano, acquisirà d’ufficio, attraverso gli strumenti informatici, comprova della regolarità contributiva del soggetto.
I pagamenti saranno ugualmente sospesi qualora l'INPS o l'INAIL o altra pubblica Amministrazione lo richiedano, con conseguente interruzione del relativo termine di erogazione.
La valutazione ed il monitoraggio dei percorsi avviati verranno effettuati a cura del Servizio del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati.
Inoltre, l’Associazione è tenuta a presentare relazioni semestrali dell’attività complessiva, con riferimento specifico alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse di budget relative alle progettualità in atto.
L'ASUGI si riserva di verificare la corretta realizzazione della collaborazione in termini qualitativi e quantitativi con personale proprio ed avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.
L’ASUGI, nel caso in cui la collaborazione non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta agli eventuali collaboratori dell’Associazione, rivolgendo le osservazioni verbalmente o per iscritto al Referente della stessa per le attività oggetto della presente convenzione, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni portando a conoscenza dei fatti anche il Presidente dell’Associazione.
ART. 11 – Assicurazioni
L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.
L’Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.
All’uopo, l’Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto della convenzione, ferma restando l’intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta.
L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.
L’Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell’Associazione produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.
L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.
Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.
L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Associazione convenzionata.
Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività convenzionate, se necessaria, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
ART. 12 – Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione
L’Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all’interno dei diversi settori operativi dell’Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell’ambito.
Agli operatori dell’Associazione, inoltre, si richiede di:
• mantenere con le persone relazioni di ascolto, di comprensione dell'esperienza soggettiva, di attenzione ai bisogni espressi;
• favorire la partecipazione attiva delle persone al loro progetto personalizzato.
L’Associazione dovrà impiegare esclusivamente i propri soci ed eventuali collaboratori a vario titolo, adeguatamente formati ed istruiti, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U. G.I. di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’ASUGI.
In particolar modo, si sottolinea che il personale messo a disposizione dovrà garantire l’obbligo di privacy e - quando previsto - l’anonimato, alle persone e ai familiari in carico presso i Servizi dell’ASUGI, secondo quanto previsto dall’art. 13.
Poiché le risorse umane rivestono un ruolo centrale, la scelta dei volontari e degli operatori è molto importante per la realizzazione delle attività previste e, pertanto, andranno richiesti agli stessi come requisiti, motivazioni, capacità relazionali, disponibilità e competenze indispensabili a supportare e sostenere l’utenza ed i familiari ed al lavoro territoriale e di équipe.
L’Associazione si impegna a partecipare e promuovere momenti di aggiornamento e formazione per i propri volontari e collaboratori, da concordare con il Referente dell’ASUGI e da realizzarsi, il più possibile, in forma congiunta.
L’Associazione si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, le norme contrattuali, sanitarie e di prevenzione applicabili nei confronti del proprio personale.
Il personale dell'Associazione dovrà risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e dovrà essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in vigore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
L’Associazione, al fine di qualificare e organizzare adeguatamente le attività oggetto della presente convenzione, ha la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o attraverso il servizio di cooperative sociali.
Data la complessità e la delicatezza delle attività convenzionate e le esigenze di continuità, l’Associazione deve garantire il più possibile la stabilità dei volontari e degli operatori.
L’Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell’ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’ASUGI medesima.
Gli operatori dell’Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.
L’Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Nel caso in cui l’Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L’Associazione è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s’impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.
Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.
L’ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l’Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l’area giuliana) o l’allora Azienda per l’Assistenza n. 2 “Bassa Friulana Isontina” (per l’area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
In caso di irregolarità e mancanze relativamente a quanto sopra indicato, i rimborsi spese saranno sospesi fino alla verifica dell’effettiva regolarità dei versamenti.
ART. 13 - Tutela dei dati personali.
Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.
Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
Il legale rappresentante dell’Associazione con il presente atto, è nominato, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda per i dati che tratterà per conto dell’ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’ASUGI.
ART. 14 – Codice di comportamento
L’Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, che dichiara di conoscere e accettare.
ART. 15 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
ART. 16 – Spese
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell’Associazione.
La presente convenzione è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 27 Tab. All. B del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m. ed i.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e xx.xx. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.
Trieste,
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
IL DELEGATO ALLA FIRMA DAL DIRETTORE GENERALE
- dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxx –
Per l’Associazione
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/10/2021 13:25:39
IMPRONTA: 9B9469883BEEE563C230FAD4C7D2713E7A151CA228967AD62A977AD6E5F98E3F 7A151CA228967AD62A977AD6E5F98E3F5B430B9D7F3D90666E359D3CA7293E7D
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NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/10/2021 13:59:34
IMPRONTA: A28CB34D4D477F723039AB6DCC0D1B8DDA2BF24DD2DF82C0C032372B88391E0B DA2BF24DD2DF82C0C032372B88391E0B355C6E39E204A582E9F0B08FC257AAC1 355C6E39E204A582E9F0B08FC257AAC10FA82D43D5A92BE7407CBDC501FBC96E
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NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/10/2021 15:14:46
IMPRONTA: 7F219FEE3CBAC72BB02B9B1A059B056F347EBE5D93F05DC342FB6E10C7A467E4 347EBE5D93F05DC342FB6E10C7A467E4DEEF8B5110349FB1E0BFF61CB2B5FE13 DEEF8B5110349FB1E0BFF61CB2B5FE13085060E34AD0B949BD67C40EC212D062 085060E34AD0B949BD67C40EC212D0628658BC8FD478BA095093D0F4E4008985
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/10/2021 15:38:10
IMPRONTA: 5998A53B4972FB4CF809C5C4A13CAD1854D061DD5F9AF7C9F2E969681E85A730 54D061DD5F9AF7C9F2E969681E85A73039BF3BA36BFAA3CF788CD859E73006AC
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Atto n. 895 del 14/10/2021