INDICE
Manutenzione straordinaria impianto elettrico cimitero di Lucciano.
Capitolato Speciale d’Appalto
Stazione Appaltante
Comune di Quarrata (PT)
Responsabile Unico del Procedimento
Xxx. Xxxx Xxxxx
INDICE
Art.1 Oggetto dell'appalto Art.2 Obbiettivi generali
Art.3 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale
Art.4 Informazioni riepilogative generali e descrizione dell'appalto. Apparecchiature e materiali. Art.5 Messa in opera e messa in esercizio
Art.6 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto Art.7 Documenti che fanno parte del contratto
Art.8 Criterio di aggiudicazione e affidamento lavori Art.9 Contabilizzazione delle opere
Art.10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Art.11 Disposizioni generali relative ai prezzi Art.12 Pagamenti
Art.13 Garanzie
Art.14 Normative di riferimento Art.15 Disciplina del subappalto
Art.16 Consegna dei lavori e tempo utile per la loro ultimazione
Art.17 Rappresentante dell'affidatario sui lavori – Personale dell'affidatario Art.18 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario
Art.19 Piano operativo di sicurezza
Art.20 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno Art.21 Sospensioni e proroghe
Art.22 Penali in caso di ritardo
Art.23 Ultimazione dei lavori e presa in consegna degli stessi
Art.24 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare Esecuzione Art.25 Risoluzione del contratto
Art.26 Risoluzione del contratto per reati accertati Art.27 Facoltà di subentro
Art.28 Controversie Art.29 Riservatezza
ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).
- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 – Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice”)
- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
- D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 e s.m.i. relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex X.Xxx n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016);
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).
- Stazione Appaltante: L’amministrazione Comunale di Quarrata.
Art. 1 Oggetto dell'appalto.
Il progetto consiste nella realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico presso il cimitero di Lucciano.
L’intervento ricade nell’ambito del D.M. 37 del 22.01.2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, art.1 comma 2 lett. a) e art.5 comma 2 lett.a), insieme allo schema elettrico dei quadri e alla planimetria dell’area interessata dall’intervento, costituisce la documentazione prevista dal D.M. 37/2008 per gli impianti elettrici degli ambienti con obbligo di progettazione come in questo caso.
In particolare l'appalto comprende la completa rimozione dell’impianto elettrico esistente ad eccezione delle derivazioni in bassa tensione che alimentano le lampade per l’illuminazione votiva, la realizzazione dei cavidotti medianti tubazioni TAZ/TAIX, la fornitura e l’installazione dei quadri elettrici di comando, sezionamento e protezione, la posa delle nuove linee elettriche dorsali e derivazione, degli apparecchi per l’illuminazione ordinaria e di emergenza oltre a relativi cablaggi e collegamenti elettrici e la contestuale realizzazione delle eventuali opere edili necessarie (piccoli scavi, basamenti, tratti di cavidotto interrato, pozzetti d'ispezione).
Specificatamente si rende necessario:
Sostituire ed implementare l’impianto di illuminazione ordinaria e realizzare l'impianto di illuminazione di emergenza per garantire la fruizione dell’area in condizioni ottimali anche quando le condizioni di illuminazione naturale non siano sufficienti per il normale svolgimento dell’attività mediante sorgenti luminose a tecnologia LED, rispondenti a criteri di comfort visivo ma soprattutto ad esigenze di contenimento dei costi di gestione della struttura.
La realizzazione dell’illuminazione di emergenza degli ambienti e delle vie di esodo, sia interne che esterne è necessario per garantire la sicurezza di utilizzo della struttura anche in condizioni in cui venga a mancare l’alimentazione elettrica ordinaria.
Sostituire i vetusti quadri elettrici generali del complesso cimiteriale compreso tutte le linee dorsali e di derivazione con conduttori con caratteristiche di bassa emissione di fumi e gas tossici tipo FG17 e/o FG16OM16.
Poichè trattasi di lavorazioni complete comprensive di fornitura e posa in opera si specifica quanto segue:
Per fornitura si intende:
la fornitura dei materiali e delle apparecchiature;
gli oneri accessori alla fornitura, quali trasporto, imballaggio, assicurazione; La fornitura della seguente documentazione:
schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature;
manuali d’uso e di manutenzione;
le certificazioni richieste da norme di legge.
Per posa in opera si intende:
l'installazione, gli allacciamenti e la messa in servizio delle apparecchiature e/o attrezzature;
gli allacciamenti di natura impiantistica che, congiuntamente alla fornitura di materiali ed attrezzature, determinano una lavorazione finita;
tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
L'appalto pertanto comprende la fornitura, installazione, cablaggi e quanto altro meglio specificato nel computo metrico esecutivo a cui si rimanda, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico presso il cimitero sito in località Lucciano.
Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. relativamente alle offerte anormalmente basse.
Art. 2 Obbiettivi Generali
I lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico presso il cimitero di Lucciano sono realizzati con l'intento di riqualificare ed adeguare alla vigente normativa dal punto di vista impiantistico la struttura oggetto dell'intervento.
Gli aspetti peculiari di questo intervento di manutenzione straordinaria possono essere riassunti nei seguenti punti:
• adeguamento dell'impianto elettrico alle condizioni attuali di utilizzo nel rispetto delle vigenti normative in materia;
• sostituzione ed implementazione dei corpi illuminanti con apparecchi di nuova concezione in grado di garantire ottime prestazioni, affidabilità e durata nel tempo garantendo un notevole risparmio energetico.
Art. 3 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale.
1. L’importo dei lavori complessivo per l’appalto in oggetto, al netto dell’IVA di legge, ammonta ad € 18.030,00 di cui € 530,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari ad € 17.500,00, cosicché l’importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
a) dall’importo dei lavori soggetto a ribasso (pari ad euro 17.500,00), applicando a questo il ribasso percentuale offerto in fase di gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 530,00) non soggetto a ribasso d’asta come disposto dal D.Lgs. 81/2008.
L’importo dell'appalto è definito come segue:
Importo lavori | € 17.500,00 |
Oneri relativi alla sicurezza | € 530,00 |
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Importo complessivo lavori | € 18.030,00 |
Iva 22% | € 3.966,60 |
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Arrotondamenti | € 3,40 |
Importo totale progetto | € 22.000,00 |
Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei mezzi di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti dall’Amministrazione.
L’importo dei lavori necessari per la realizzazione delle opere tutte quante sopra specificate, a base di gara, è comprensivo di tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisionali necessarie, gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale. I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di ogni onere necessario all’esecuzione delle singole opere comprensivi delle spese generali, utili d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.
Il contratto è stipulato “a misura”; il contenuto del contratto è conforme al Capitolato Generale DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, il quale, così ribassato, corrisponderà all'importo complessivo di affidamento. Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i documenti componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei lavori ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La stessa presentazione dell’offerta equivale inoltre all'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Si ribadisce nuovamente che la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. Ai sensi dell'articolo 106 del DPR 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori di che trattasi.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.
Requisiti di partecipazione, categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili
1. Potranno partecipare alla procedura imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, che non rientrino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere specializzate «OS30» (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)
Inoltre, l’esecutore delle lavorazioni relativi agli impianti elettrici dovrà essere in possesso dell’abilitazione di cui al DM Sviluppo Economico n. 37/2008.
3. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio della Dichiarazione di Conformità di cui al D.M. 37/2008.
4. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee.
Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I.
Art. 4 Informazioni riepilogative generali e descrizione dell'appalto.
Apparecchiature e materiali.
Tutto il sistema dovrà utilizzare apparecchiature certificate con marchiatura CEE;
Al termine dei lavori dovrà essere consegnata la documentazione tecnica e operativa delle apparecchiature installate, in lingua italiana, sia su supporto cartaceo che informatico.
Art. 5 Messa in opera e messa in esercizio
La messa in opera comprende:
▪ Installazione delle apparecchiature/attrezzature;
▪ Collaudo di quanto installato.
La messa in esercizio dell’impianto consta delle seguenti fasi:
◦ Controllo del regolare funzionamento delle apparecchiature;
◦ Controllo del corretto funzionamento dell'intero impianto realizzato, compreso prove e verifiche di funzionalità.
Documentazione e garanzie
Dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore i seguenti documenti:
- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi manutentivi;
- schede tecniche dei materiali installati;
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.
L’intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal Certificato di Regolare Esecuzione.
Art. 6 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto.
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
1. Il presente Capitolato Speciale di appalto;
2. La lettera d’invito;
3. Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi unitari
5. Relazione tecnica;
6. Cronoprogramma dei lavori;
7. Planimetria generale impianto elettrico;
8. Schemi unifilari quadri elettrici.
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.
Nella realizzazione dell'opera dovranno essere osservate le vigenti leggi e normative:
- DM n. 37 del 22/01/08 “Norme per la sicurezza degli impianti”
- Legge n.186 del 1 marzo 196; (Disposizioni concernenti la produzione di materiali. apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici).
- Legge 18.10.1977 Direttiva CEE sulla sicurezza del materiale elettrico.
- DLgs n. 81 del 09.04.2008.
- Prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente distributore di energia elettrica.
Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti, oltre a quanto previsto dalle norme di legge non derogabili, ove non diversamente specificato, faranno testo le vigenti norme C.E.I.
Art. 8 Criterio di aggiudicazione e affidamento lavori.
Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. relativamente alle offerte anormalmente basse.
L'operatore economico è invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di un unico ribasso percentuale, sull'importo posto a base di gara.
Si prenderà in considerazione fino alla cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).
L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- all’escussione della cauzione provvisoria;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.
Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.
L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento è comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti, l’aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.
Art. 9 Contabilizzazione delle opere.
La valutazione dei lavori avverrà “a misura” applicando all'elenco prezzi approvato dalla Committenza (Comune di Quarrata), il ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltato- re, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i con- cessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in
oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del pre- sente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono ri- scuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione ap- paltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/ i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo stru- mento del bonifico bancario o postale.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su ri- chiesta della stazione appaltante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corri- spondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti de- stinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presen- te capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza av- valersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
5. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi con- tratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari pre- visti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti di- versi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spe- sa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto ag- giudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro con- tante e l’obbligo di documentazione della spesa.
Art. 11 Disposizioni generali relative ai prezzi.
I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali, l’utile di impresa e lo smaltimento del materiale sostituito presso la discarica autorizzata.
L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
1. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona di lavoro;
2. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Nel formulare la propria offerta, l’impresa partecipante dovrà tenere conto degli obblighi derivanti dal presente appalto.
Art. 12 Pagamenti.
I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati in unica soluzione, al termine degli stessi.
All'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità del DURC.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.
Il Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
L'importo dovuto è liquidato entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
Art.13 Garanzie
La ditta affidataria è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’Amministrazione nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente affidamento anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.
L'impresa, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni con validità fino al termine dei lavori.
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=. La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art. 14 Normative di riferimento
Norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.
1.L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
2. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
3. i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associa- zioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giu- ridica;
4. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
5. è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidet- te da parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispetti- vi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcotti- mo; il fatto che il subcottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
- Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici - D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive modificazioni.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.
Nella realizzazione dell'opera dovranno essere osservate scrupolosamente le vigenti leggi e normative:
- D.M. 37 del 22 Gennaio 2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- D.M. 37 del 22 Gennaio 2008 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte. L'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
- Legge n.186 del 1 marzo 196; (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici).
- Legge 18.10.1977 Direttiva CEE sulla sicurezza del materiale elettrico
- DLgs n. 81 del 09.04.2008
OSSERVANZA DELLE NORME CEI
In osservanza a quanto previsto dalla Legge 1 marzo 1968 N° 168, pubblicata sulla G.U.N° 77 del 23 marzo 1968, che recita:
“Art.1 – tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte”;
“Art.2 – I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte”, tutti gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in perfetto accordo con la Legge sopraccitata.
In particolare, a secondo del tipo d’uso e destinazione, dovranno essere conformi alle seguenti norme, con relative varianti, appendici ed errata corrige, se applicabili:
• Norme CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiori
a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua.”con particolare riferimento al capitolo 7 sez. 751 “ambienti a maggior rischio in caso d’incendio”
• Guida CEI 64-52: “Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici.”
• Guida CEI 64-50: “Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati.”
• Guida CEI 64-14: “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.”
• Norme CEI 11-25: “Calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti trifasi a corrente alternata.”
• Norme CEI 11-28: ”Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.”
• Norme CEI 17-5: ”Apparecchi a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.”
• Norme CEI 23-3: “Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.”
• Norme CEI 23-51: “ Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni per uso domestico e similare.”
• Norme CEI 20-40: “Raccomandazioni per la posa dei cavi per energia con tensione nominale fino a 1kV.”
• Norme CEI 81-1 : “Protezione delle strutture contro i fulmini”.
• Norme CEI 31-30 : “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’incendio e/o d’esplosione”. Tabelle CEI UNEL riportanti le portate e le cadute di tensione per le diverse tipologie di cavo impiegate.
La normativa CEI disciplina, oltre che l’installazione dell’impianto, anche i suoi componenti. Per essi sono state considerate anche altre norme tra le quali, a titolo di esempio:
– CT 20, (cavi elettrici);
– CT 23, (apparecchiature di bassa tensione, quali interruttori automatici, prese a spina, tubi e canali protettivi, apparecchi di comando, commutatori, connettori, interruttori differenziali);
– CT 32, (fusibili);
– CT 34, (apparecchi di illuminazione e lampade);
– XX 00/00, (xxxxxxxxxx utilizzatori);
– CT 70, (involucri di protezione);
OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
Oltre ad essere rispondenti alle Norme CEI, gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle seguenti leggi, Decreti e Circolari Ministeriali:
• D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.”
• D.P.R. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni:
“Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.”
• Legge n. 186 del 1.3.1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
• Legge 18 ottobre 1977 n. 791: “Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
• Decreto 26 Agosto 1992 : Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
• D.L. 25 novembre 1996 n. 626 e modificazioni: “Attuazione della direttiva CEE n.93/68 relativa al materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
• D.M. 81 del 9.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
Art. 15 Disciplina del subappalto.
L’affidamento in subappalto è consentito, nel limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2019 e S.M.I.
Al momento della presentazione dell'offerta l’appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
1. che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che in- tende subappaltare;
2. che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’ese- cuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussi- stenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappaltatrice;
3. che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affidatario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previ- sti dal D.P.R. n° 207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
4. che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al posses- so dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’affidatario; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
1. l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultan- ti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
2. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
3. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
4. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione ap- paltante, prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il stesso D.U.R.C.;
5. escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffi- datario o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro con- fronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effet- tuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pa- gamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei
lavori affidati qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I., da intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub- contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I..
REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI
L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilità finanziaria è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla prefettura del competente ufficio territoriale.
Art. 16 Consegna dei lavori e tempo utile per la loro ultimazione.
Tenuto conto della tipologia e dell’entità dell’affidamento, la consegna dei lavori, sarà disposta entro venti (20) giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, e comunque successivamente alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di lettere secondo gli usi del commercio.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.
I lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte e completamente ultimati entro venti (25) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori.
Art. 17 Rappresentante dell'affidatario sui lavori – Personale dell'affidatario.
La ditta appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione appaltante:
1. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanza- re le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito pre- ventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autoriz- zate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione ap- paltante.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.
Art. 18 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario.
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, compreso quelle relative alla sicurezza nel cantiere stesso;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione pie- na e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occor- rere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedi- mento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regola- re esecuzione;
e) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certi- ficato di regolare esecuzione;
f) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni;
g) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1. La fedele esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato dall' Amministrazione Comunale, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento neces- sario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere esegui- te, restando a carico dell’affidatario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse- guenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
3. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessa- rie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel- le vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, non- ché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
4. La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, du- rante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro ese- cuzione.
5. Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimen- sioni di opere successivamente non più ispezionabili o visionabili.
6. E’ a carico della stessa ditta appaltatrice il coordinamento delle eventuali imprese operanti all’interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione appaltante.
7. L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Ap- paltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i ma- teriali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i di- segni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.
9. L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventual- mente emanate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
10. L’affidatario è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conserva- zione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto carto- grafico o magnetico-informatico. L’affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confi- ni esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei la- vori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzio- ne lavori, l’affidatario deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segnalazione, nelle po- sizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
11. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.
Art. 19 Piano operativo di sicurezza
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al X.Xxx. N. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 20 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno.
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
Art. 21 Sospensioni e proroghe.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
Art. 22 Penali in caso di ritardo.
In caso di ritardato per l'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari all'uno per mille dell'importo dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale stesso.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dell'importo a saldo, al termine dei lavori.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il con- tratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
Art. 23 Ultimazione dei lavori e presa in consegna degli stessi.
Al termine dei lavori ordinati e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata, nelle more dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori stessi.
Art. 24 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare Esecuzione.
A conclusione dei lavori in appalto il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un certificato di regolare esecuzione, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.
Art. 25 Risoluzione del contratto.
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/ o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato);
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato).
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
Art. 26 Risoluzione del contratto per reati accertati.
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9- 2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
Art. 27 Facoltà di subentro.
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’Amministrazione Comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l’Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 28 Controversie.
Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa saranno deferite per competenza al Foro di Pistoia.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 29 Riservatezza.
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità
Art. 30 Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Quarrata, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all’albo pretorio, all’ufficio contratti, all’ufficio ragioneria, e all’ufficio competente per il contratto).
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro, l’operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Centxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx x.x.x., (Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx; X-mail: xxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx).
X.xx Il Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxx Xxxxx