INDICE
Con AT | TRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E TIVITÀ DI INVESTIMENTO E SERVIZI | |
ACCESSORI |
Nota:
INDICE
SEZIONE I – Informativa Precontrattuale 6
SEZIONE II – Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente e oggetto del contratto 42
SEZIONE III – Norme che regolano i servizio di sottoscrizione e/o collocamento e l’attività di distribuzione di prodotti finanziari 56
SEZIONE IV – Norme che regolano il servizio di negoziazione in conto proprio, il servizio di ricezione e trasmissione ordini ed il servizio di esecuzione 60
SEZIONE V - Norme che regolano il servizio di consulenza 66
SEZIONE VI - Norme che regolano il servizio di deposito 70
SEZIONE VII - Servizio di ricezione e trasmissione ordini via internet (trading on line) 74
SEZIONE VIII – Allegati 75
SEZIONE IX – Sottoscrizione 76
Sezione i - informativa precontrattuale
1. Informazioni sulla banca e sui servizi
L’Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (di seguito “IBL” o “Banca”) fornisce ai clienti ed ai potenziali clienti destinatari dei servizi e attività di investimento e servizi accessori (di seguito il “Cliente”), le informazioni che seguono per consentire ai medesimi di acquisire informazioni sulla Banca, sui servizi dalla stessa offerti, nonché sulla natura e i rischi degli strumenti finanziari e dei prodotti trattati, ai sensi della normativa vigente.
Informazioni Sulla Banca
Ragione sociale: Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. Sede: Xxx Xxxxx Xxxxxx 00
Xxx/Xxxxxxxx: 00000 XXXX
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca Iscritta all’albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1 Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5578
Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
Sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia, con sede in xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Registro Imprese: RM 354/27
CCIAA Xxxx 00000
Codice Fiscale: 00452550585
Capitale Sociale: 00.000.000,00
Telefono: 00000000
Fax: 000000000
Posta elettronica: xxxx@xxxxxxxx.xx
Informazioni Sulla Prestazione Dei Servizi
Di seguito sono indicati e brevemente descritti i servizi offerti dalla Banca, che saranno oggetto del presente contratto per la prestazione dei servizi e attività di investimento e i servizi accessori (di seguito, il “Contratto”):
Servizi di investimento e distribuzione di prodotti finanziari:
negoziazione per conto proprio: servizio che consiste nell’attività di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari, in cui la Banca si pone in contropartita diretta del Cliente nell’esecuzione degli ordini del medesimo Cliente; la Banca non svolge l’attività di market maker;
esecuzione di ordini per conto dei clienti: servizio che consiste nell'esecuzione di ordini di acquisto e/o di vendita di strumenti finanziari ricevuti dal Cliente, per conto del medesimo Cliente. La Banca, per lo svolgimento di detta attività, opera direttamente sul mercato in nome proprio, ma per conto del Cliente; diversamente dalla negoziazione per conto proprio, in questo caso non viene movimentato il portafoglio titoli di proprietà della Banca;
sottoscrizione e/o collocamento: servizio che consiste nella presentazione, proposizione e offerta di strumenti finanziari al Cliente sulla base di un accordo con l’emittente (o l’offerente). Il collocamento può avvenire secondo le seguenti modalità:
con assunzione a fermo: la Banca offre al Cliente, per conto proprio, strumenti finanziari che la medesima ha sottoscritto oppure acquistato a fermo (i.e. gli strumenti finanziari entrano nel patrimonio della Banca e vengono poi ceduti al Cliente nello svolgimento del servizio di collocamento);
con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente: la Banca offre al Cliente, in sottoscrizione e/o in vendita, strumenti finanziari in relazione ai quali la medesima ha assunto nei confronti dell’emittente o del proprietario un obbligo di garanzia del buon esito del collocamento, impegnandosi di acquistare, al termine del collocamento, gli strumenti non sottoscritti dagli investitori;
senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente: la Banca presenta, propone e offre strumenti finanziari al Cliente su incarico di società terze, ma in assenza degli impegni di acquisto o di garanzia sopra descritti;
distribuzione di prodotti finanziari: la Banca presenta e offre al Cliente prodotti finanziari bancari e prodotti finanziari assicurativi;
ricezione e trasmissione di ordini: servizio che consiste nella ricezione degli ordini del Cliente di acquisto e/o di vendita di strumenti finanziari e nella trasmissione dei medesimi ad altri intermediari per la loro esecuzione nel mercato, nonché nella messa in contatto di due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione tra loro;
consulenza in materia di investimenti: servizio erogato attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario o prodotto finanziario; tale servizio di consulenza è offerto dalla Banca esclusivamente nella modalità
“base”, funzionale alla prestazione degli altri servizi offerti o degli strumenti correlati a questi ultimi;
Servizi accessori: trattasi di servizi offerti in connessione alla prestazione dei suddetti servizi di investimento:
custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi: servizio che consiste nella custodia degli strumenti finanziari di proprietà del Cliente, mediante detenzione dei medesimi in deposito per conto del Cliente, nonché nell’esercizio e nella tutela dei relativi diritti nell’interesse del Cliente;
La Banca presta i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori esclusivamente a soggetti residenti in Italia.
La Banca non opera tramite agente collegato.
La Banca potrà offrire altri servizi, diversi da quelli espressamente indicati nel presente documento, previa comunicazione al Cliente delle informazioni richieste dalla normativa applicabile.
Lingua Nella Quale Il Cliente Può Comunicare Con La Banca E Ricevere Documenti Ed Altre Informazioni
Nelle comunicazioni da e verso il Cliente la Banca utilizza la lingua italiana. Nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento o ai servizi accessori effettuati, o agli strumenti finanziari o prodotti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il Cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al Cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.
Le comunicazioni effettuate dal Cliente alla Banca, ivi incluse quelle inerenti il presente Contratto, devono essere inviate alla filiale presso la quale è stato sottoscritto il presente Contratto o, se diversa, presso la quale è stato successivamente deciso di domiciliare il rapporto oggetto del presente Contratto.
Le comunicazioni effettuate dalla Banca al Cliente sono inviate all’indirizzo o recapito indicato Sezione IX (“Sottoscrizione”) del presente Contratto.
Metodi Di Comunicazione Utilizzati Fra La Banca Ed Il Cliente
Ove non è richiesto dalla normativa o dal presente Contratto che le informazioni siano trasmesse al Cliente su supporto duraturo, la comunicazione tra la Banca e il Cliente può avvenire con mezzi di tipo tradizionale (comunicazioni su supporto cartaceo consegnate o spedite al Cliente) ovvero via telefax o posta elettronica, a seconda della scelta operata dal Cliente al momento della sottoscrizione del presente Contratto.
In ogni caso, qualora non sia stato attivato il servizio TOL di cui alla Sezione VII del presente Contratto, l’invio e la ricezione di ordini del Cliente relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto e/o agli strumenti finanziari e prodotti finanziari trattati può avvenire solo su supporto duraturo cartaceo, con consegna diretta agli sportelli della Banca. A tal fine, è escluso l’utilizzo della telefonia vocale, del telefax e della posta elettronica.
In caso di attivazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini via internet (i.e. servizio TOL di cui alla Sezione VIIdel presente Contratto), l’invio e la ricezione di ordini potrà avvenire secondo le relative istruzioni operative contenute nel relativo Contratto TOL.
L’elenco delle filiali della Banca è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca.
L’informativa non indirizzata personalmente al Cliente è disponibile sul sito internet della Banca xxx.xxxxxxxx.xx, nonché i supporti cartacei presenti in filiale.
Documentazione fornita dalla Banca al Cliente a rendiconto dell’attività
Svolta
La natura, frequenza e date della documentazione fornita dalla Banca al Cliente a rendiconto dell’attività svolta viene di seguito illustrata:
La Banca fornisce prontamente al Cliente per ogni operazione eseguita un
avviso di conferma di esecuzione dell’ordine, su supporto duraturo, contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine stesso, in conformità alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. Tale avviso viene inviato dalla Banca al Cliente al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’ordine o, nel caso in cui l’ordine sia stato trasmesso per l’esecuzione ad un intermediario, al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca riceve conferma dell’esecuzione dell’ordine da parte di tale intermediario.
Il Cliente prende atto che, qualora un terzo debba fornire al Cliente le informazioni sopra citate, la Banca sarà esonerata dall’obbligo di procedere all’invio del suddetto avviso. In particolare, nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR, le informazioni sono fornite al Cliente da intermediari terzi per conto degli OICR, sia in caso di sottoscrizione in un’unica soluzione, sia in caso di ordini eseguiti periodicamente (c.d. piani di accumulo), nel qual caso le informazioni riguardanti l’esecuzione degli ordini sono inviate almeno ogni sei mesi. Nel caso di ordini relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, le informazioni vengono fornite al Cliente dalle imprese di assicurazione secondo la periodicità prevista dalle disposizioni applicabili ai medesimi prodotto.
La Banca fornisce, comunque, al Cliente, su richiesta di quest’ultimo, informazioni circa lo stato di un suo ordine.
La Banca rilascia in relazione ad ogni consulenza prestata un’attestazione, su supporto duraturo, per ciascuna delle raccomandazioni fornite in relazione agli strumenti finanziari e/o prodotti finanziari.
Qualora la Banca detenga strumenti finanziari, prodotti finanziari e/ disponibilità liquide del Cliente, invia al medesimo Cliente con periodicità trimestrale un rendiconto, su supporto duraturo, degli strumenti, prodotti e disponibilità liquide detenuti.
Il Cliente si impegna a verificare ogni rendiconto fornito dalla Banca e a trasmettere alla Banca, per iscritto, qualsiasi eventuale reclamo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. In assenza di motivato reclamo scritto del Cliente nel suddetto termine, il rendiconto si intende tacitamente approvato dal Cliente.
La Banca mette a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in suo possesso che lo riguardano, previo rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Ulteriori informazioni sul rendiconto al Cliente dei servizi prestati, formulate nelle modalità indicate per ciascun servizio, sono disponibili nelle rispettive sezioni del presente documento. In tali sezioni sono presenti le informazioni generali su natura, frequenza e date della documentazione da fornire a rendiconto dell’attività svolta.
Misure Per La Tutela Degli Strumenti Finanziari e Dei Prodotti Finanziari e/o
Disponibilità Liquide Del Cliente Detenute Dalla Banca
Soluzioni organizzative a tutela delle somme di denaro dei Clienti
La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all’entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio dell’intermediario). A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.
Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari, dei prodotti finanziari e/o delle somme di denaro dei Clienti, si rimanda ai successivi paragrafi.
Sistemi di garanzia dei depositanti
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi istituito dal Decreto Legislativo n. 659 del 4 dicembre 1996. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet xxx.xxxx.xx
Politica Di Gestione Dei Conflitti Di Interessi
La strategia per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi adottata dalla Banca è sinteticamente illustrata nel successivo paragrafo 5 della presente Sezione. Maggiori dettagli in materia possono esser forniti su richiesta del Cliente, su supporto duraturo o tramite il sito internet della Banca.
Modalità Di Offerta Dei Servizi E Delle Attività D’investimento Da Parte
Della Banca
La Banca presta i servizi e le attività di investimento e distribuisce i prodotti finanziari di cui al presente Contratto nel rispetto delle disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), nel Regolamento Consob
n. 16190 del 29/10/2007 e nel Regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva emesso dalla Banca d’Italia e dalla Consob
in data 29/10/2007.
Il modello organizzativo della Banca prevede che la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto e la distribuzione dei prodotti finanziari sia effettuata presso la sede e/o le dipendenze della Banca (comprese le proprie filiali) esclusivamente con la contestuale presenza fisica di un dipendente della Banca ed il Cliente oppure mediante tecniche di comunicazione a distanza.
La Banca non fornisce i propri servizi e attività a mezzo di promotori finanziari.
La Banca presta i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissioni ordini, sottoscrizione e/o collocamento, nonché distribuisce prodotti finanziari, in connessione con il servizio di consulenza, che viene prestato esclusivamente nella c.d. modalità “base” (i.e. in abbinamento con altri servizi oggetto del presente Contratto).
Il servizio di consulenza viene prestato dalla Banca sulla base delle informazioni acquisite dal Cliente in merito alla sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione patrimoniale e finanziaria, nonché ai suoi obiettivi di investimento, anche in termini di rischio e rendimento. In base a tali informazioni (raccolte dalla Banca mediante somministrazione di un apposito questionario, come meglio precisato di seguito), la Banca delinea il profilo del Cliente rispetto al quale dovrà valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento.
Ciò in quanto la prestazione del servizio di consulenza comporta la valutazione di adeguatezza degli ordini impartiti dal Cliente, nonché l’analisi preventiva delle raccomandazioni fornite dalla Banca e, quindi, la verifica della coerenza degli ordini e raccomandazioni rispetto al profilo finanziario del Cliente.
In determinate circostanze, tuttavia, la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissioni ordini potrà essere assoggettata ad una valutazione di appropriatezza, anziché di adeguatezza (per maggiori dettagli sono indicati nei paragrafi seguenti). Più precisamente, ciò avviene nel caso in cui i suddetti servizi siano prestati tramite internet (i.e. a seguito di attivazione del servizio TOL di cui alla Sezione VII del presente Contratto). La Banca effettua una valutazione di appropriatezza dell’operazione come di seguito indicato.
La Prestazione Dei Servizi Di Investimento Da Parte Della Banca: La Profilatura Del Cliente
Al fine di prestare i servizi e le attività di investimento, e di raccomandare gli strumenti finanziari e/o prodotti finanziari più adatti al Cliente, la Banca somministra a quest’ultimo un apposito “Questionario di Profilatura” (in breve anche il “Questionario”) volto a raccogliere le informazioni necessarie a valutare:
la sua conoscenza e esperienza in materia di investimenti; la sua situazione finanziaria;
i suoi obiettivi d’investimento.
Tali informazioni sono strumentali alla valutazione di adeguatezza e/o
appropriatezza delle operazioni di investimento da parte della Banca ed includono gli elementi che consentono di stendere un profilo di esperienza e conoscenza, delineare un profilo di investimento e definire gli obiettivi di investimento del Cliente.
Il Cliente si impegna a completare il Questionario prima della sottoscrizione del presente Contratto.
La Banca valuta l’adeguatezza e/o l’appropriatezza dell’operazione in base al profilo risultante dal Questionario e alle altre informazioni a sua disposizione relative alla situazione finanziaria e all’operatività pregressa del Cliente, ove disponibili.
Qualora il presente Contratto sia concluso tra la Banca e più Clienti (di seguito, anche i “Clienti Cointestatari”), tutti i Clienti conferiscono reciprocamente e disgiuntamente tutti i poteri necessari affinché ciascuno di essi possa agire da solo, anche al fine di impartire ordini alla Banca, con facoltà di compiere operazioni separatamente. In tal caso, tutte le informazioni raccolte o inviate, anche se formulate dalla Banca con riferimento alle singole operazioni, hanno effetto nei confronti di tutti i Clienti Cointestatari, anche se rese nei confronti di un singolo Cliente Cointestatario, anche qualora abbiano ad oggetto incentivi, adeguatezza e/o appropriatezza o conflitti di interesse.
Nel caso di cointestazione di un rapporto con la Banca o del presente Contratto, i Clienti Cointestatari prendono atto ed accettano che la Banca effettuerà la valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza con riferimento al rapporto negoziale considerando un complessivo profilo unitario dei Clienti Cointestatari, sulla base di un unico Questionario sottoscritto da tutti i Clienti Cointestatari.
I Clienti Cointestatari, pertanto, prendono atto e accettano espressamente che, in quanto costituenti parte soggettivamente complessa, la valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza è operata dalla Banca nei confronti di tutti i Clienti Cointestatari avendo riguardo ad un complessivo profilo unitario dei medesimi Clienti Cointestatari, redatto sulla base delle informazioni fornite alla Banca da uno dei Clienti Cointestatari, il quale si dichiarerà soggetto di riferimento per i rapporti oggetto del presente Contratto (di seguito “Soggetto di Riferimento”).
Il nominativo del Soggetto di Riferimento è indicato nel Questionario sottoscritto dallo stesso e da ciascuno degli altri Clienti Cointestatari.
La sottoscrizione del Questionario da parte dei Clienti Cointestatari comporta la relativa designazione del Soggetto di Riferimento, anche quale loro mandatario e rappresentante, unitamente alla accettazione anche del complessivo profilo unitario assegnato dalla Banca ai Clienti Cointestatari.
La sottoscrizione del Questionario da parte dei Clienti Cointestatari comporta il conferimento dei poteri necessari e l’autorizzazione del Soggetto di Riferimento ad effettuare l’aggiornamento della profilatura. Tale aggiornamento ha effetto verso tutti i Clienti Cointestatari.
Nel caso in cui i Clienti Cointestatari vogliano procedere alla sostituzione del Soggetto di Riferimento, i Clienti Cointestatari dovranno procedere ad una nuova profilatura, previa compilazione del Questionario nel quale sarà nominativamente individuato il nuovo Soggetto di Riferimento.
Dopo la raccolta delle informazioni fornite dal nuovo Soggetto di Riferimento, il Questionario sarà sottoscritto dal Soggetto di Riferimento e da ciascun altro Cliente Cointestatario per la relativa designazione e per accettazione anche del conseguente profilo assegnato al rapporto oggetto di cointestazione.
La valutazione di adeguatezza
Nel valutare l’adeguatezza di un investimento, la Banca verifica che l’operazione: corrisponda agli obiettivi del Cliente, sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento (compatibilmente con gli obbiettivi di investimento) e sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla medesima.
La valutazione di adeguatezza degli ordini ricevuti dai Clienti o delle raccomandazioni fornite dalla Banca, può avere il seguente esito:
“positivo”, in tal caso la Banca può procedere nell’esecuzione dell’operazione;
“negativo”, in tal caso la Banca darà corso ad una delle seguenti ipotesi alternative:
a) qualora l’esito negativo (i.e. inadeguatezza dell’operazione) riguardi i servizi di sottoscrizione e/o collocamento e/o distribuzione e/o negoziazione per conto proprio, la Banca non procederà all’esecuzione dell’operazione, informandone il Cliente;
b) qualora l’esito negativo (i.e. inadeguatezza dell’operazione) riguardi il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, la Banca non procederà all’esecuzione dell’operazione, informandone il Cliente. Qualora il Cliente abbia richiesto l’operazione di sua iniziativa, egli può comunicare alla Banca la sua intenzione di dare comunque corso all’operazione, indicando alla Banca di procedere al di fuori della prestazione del servizio consulenza. In seguito a tale comunicazione, l’operazione verrà sottoposta dalla Banca alla valutazione di appropriatezza (di seguito descritta).
Nel caso in cui l’oggetto del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti o ricezione e trasmissione ordini siano, invece, strumenti finanziari emessi dalla Banca (c.d. “branded”), la Banca ha previsto che l’esito negativo della valutazione di adeguatezza sia bloccante e, quindi, che non sia possibile dar seguito all’operazione richiesta.
La valutazione di appropriatezza
La Banca, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, richiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o richiesto.
Nel valutare l’appropriatezza di un investimento, la Banca verifica se il Cliente possiede la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
Nel caso in cui lo strumento o il prodotto non risulti appropriato per il Cliente, la Banca provvede ad avvertirlo prontamente di tale situazione, unitamente alle informazioni relative alle seguenti ulteriori ipotesi alternative:
a) il Cliente può decidere di non procedere con l’esecuzione dell’operazione;
b) il Cliente può decidere di procedere con l’esecuzione dell’operazione, preso atto della non appropriatezza della stessa, ordinando alla Banca di procedere in tal senso.
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro
Strumenti E Somme Detenute Da Un Terzo. Sub-Deposito Dei Titoli
Dematerializzati
La Banca può sub-depositare gli strumenti finanziari, anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, indicato al Cliente, presso la Monte Titoli S.p.A. o un altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
Gli strumenti finanziari, riferibili ad una pluralità di Clienti possono essere sub- depositati su un conto omnibus intestato alla Banca per conto terzi.
La Banca resta comunque responsabile nei confronti del Cliente, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari sub-depositati.
Il Cliente prende atto dei rischi che derivano dalle predette modalità operative.
La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari in capo a ciascun Cliente. Tali evidenze contabili sono aggiornate in via continuativa e tempestiva, in modo da consentire di ricostruire in qualsiasi momento la posizione di ogni Cliente, nonché regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario incaricato dalla Banca. La Banca rende nota al Cliente l’eventuale modifica del sub-depositario o del terzo detentore mediante apposita comunicazione ovvero al momento della rendicontazione periodica fornita al Cliente.
In relazione ai titoli sub-depositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti agli strumenti finanziari sub-depositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie, anche tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell’organismo di deposito centralizzato. Tale Regolamento dei servizi dell’organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.
Informazioni Su Diritti Xx Xxxxxxxx E Privilegi – Inadempimento Del Cliente
Il contratto con il Cliente relativo ai servizi di investimento prevede che:
il Cliente è tenuto a pagare tutte le somme, anche a titolo di commissioni, spese e oneri, anche fiscali, ivi compresa l’imposta di xxxxx, conseguenti agli ordini impartiti, o comunque inerenti ai servizi e agli strumenti finanziari depositati/registrati/evidenziati come dettagliatamente indicato nella Sezione II, art. 9;
se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di carattere economico derivanti dall’attività posta in essere sulla base del presente Contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata
A.R. ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Se il Cliente non adempie entro il suddetto termine, la Banca può valersi dei diritti alla stessa spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4, c.c., realizzando, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, quantitativo degli strumenti finanziari detenuti e/o depositati e/o registrati e/o evidenziati dalla Banca adeguato e congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa;
la Banca può soddisfarsi sul ricavato netto della vendita degli strumenti finanziari depositati, mantenendo il residuo a disposizione del Cliente;
se la Banca ha richiesto la vendita di parte degli strumenti finanziari depositati, la Banca può tenere in deposito gli strumenti finanziari rimanenti alle stesse condizioni.
Compensazione Legale E Volontaria
Il presente Contratto e le condizioni generali che regolano i rapporti tra la Banca ed il Cliente prevedono la compensazione legale e volontaria tra le parti nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso filiali differenti della Banca.
Ad esclusione dei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 06 settembre 2005, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno solo dei Clienti cointestatari.
3. Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e sui relativi rischi
Xxxxxxxxx E Prodotti Finanziari in generale
La Banca, nella prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, può eseguire operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari e/o prodotti finanziari e, in particolare:
titoli di capitale; titoli di debito;
quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio; strumenti finanziari derivati quotati;
prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze unit-linked, index-linked e polizze di capitalizzazione);
certificati di deposito; pronti contro termine.
1. Titoli di capitale
I titoli di capitale sono titoli rappresentativi di capitale di rischio. Il più diffuso è l’azione, il cui detentore diviene socio della società emittente, partecipando (salvo diversa disposizione dello statuto della società), in misura proporzionale al numero di azioni detenute, al rischio economico della medesima. L’eventuale remunerazione spettante al detentore dell’azione è legata all'andamento economico/patrimoniale della società emittente ed è subordinata alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire gli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remunerato soltanto dopo che siano soddisfatti le ragioni degli altri creditori della società.
Le azioni si distinguono in base ai diritti che attribuiscono (e.g. azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio) e al regime giuridico di circolazione (azioni nominative o al portatore).
2. Titoli di debito
Un titolo di debito rappresenta un debito per chi lo emette e un credito per chi lo acquista. L’emissione di titoli di debito è finalizzata prevalentemente con finalità di raccolta. Il titolare di un titolo di debito diviene finanziatore della società o dell’ente che lo ha emesso e acquisisce il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
L’emittente ha ampia libertà nella determinazione degli elementi caratteristici del titolo di debito (tasso di interesse, durata, modalità di pagamento degli interessi,
modalità di rimborso e il prezzo di rimborso).
A seconda dell’emittente, i titoli di debito si distinguono tra titoli di Stato, titoli sovranazionali e obbligazioni societarie.
Le obbligazioni societarie, emesse da società di diritto privato (e.g. banche, società industriali, etc.). sono tra i titoli di debito più diffusi. Tali obbligazioni possono distinguersi in obbligazioni senior e obbligazioni subordinate.
In termini generali, nelle obbligazioni senior, qualora l’emittente non sia in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, il detentore delle obbligazioni potrà essere soddisfatto con modalità analoghe a quella prevista per gli altri creditori non garantiti o non privilegiati dell’emittente.
Nelle obbligazioni subordinate, in caso di liquidazione dell’emittente, il detentore dell’obbligazione è rimborsato per capitale ed interessi solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell’emittente (fermo restando che tali obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto ai titoli di capitale dell’emittente).
3. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio viene raccolto tra una pluralità di investitori e gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi.
Gli OICR si distinguono in due macro categorie: gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli OICR alternativi (FIA).
Gli OICVM sono soggetti ai vincoli e le limitazioni imposte dalla normativa europea (Direttiva 2009/65/CE). Sono istituiti sotto forma di fondi comuni di investimento o SICAV (società di investimento a capitale variabile), c.d. “armonizzati”, di diritto italiano o estero.
I FIA, invece, ricomprendono tutti gli OICR non soggetti alla suddetta normativa europea. Sono istituiti sotto forma di fondi comuni di investimento, SICAV o SICAF (società di investimento a capitale fisso), di diritto italiano o estero.
Fondo comune di investimento e SICAV
Il fondo comune di investimento costituisce un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito a monte da una società di gestione del risparmio. Il patrimonio gestito è separato rispetto a quello dei singoli partecipanti e della società di gestione. La partecipazione ad un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote. Il valore della singola quota è determinato da rapporto tra il valore del patrimonio netto diviso per il numero di quote in circolazione.
Tra le varie tipologie di fondi comune di investimento rientrano i fondi mobiliari, che investono in strumenti del mercato mobiliari. Questi possono essere aperti (i.e. l’investitore ha la facoltà di sottoscrivere le quote e chiedere il rimborso delle stesse in qualsiasi momento) o chiusi (i.e. l’investitore può aderire soltanto alla data di costituzione o a date prestabilite ed richiedere il rimborso dell’investimento solo a date prestabilite).
Le SICAV sono organismi di investimento collettivo costituiti in forma societaria,
in cui l’investitore ricopre anche la figura di socio partecipante e come tale ha la possibilità di incidere, con l’esercizio del diritto di voto, sulle vicende sociali e sulla politica d’investimento. Il capitale della SICAV è variabile in funzione dell’aumento (sottoscrizioni di nuove azioni) o della diminuzione (rimborsi delle azioni) delle partecipazioni.
L’investimento dei fondi comuni di investimento e delle SICAV una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori.
Gli OICR speculativi
Gli OICR riservati o speculativi (hedge funds) sono fondi comuni di investimento costituiti in forma aperta o chiusa, il cui patrimonio può essere investito in deroga dei limiti e divieti di contenimento e frazionamento del rischio previsti dalla Banca d’Italia, aumentando il rischio dell’investimento.
I fondi riservati o speculativi, a seconda dei casi, si caratterizzano per il fatto di: poter derogare ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, aumentando la rischiosità dell’investimento;
poter investire in fondi hedge insediati in centri off-shore o non soggetti a forme di vigilanza prudenziale;
tendere ad essere meno liquidi di quelli tradizionali e spesso il disinvestimento richiede un periodo di preavviso (avviene per permettere al gestore di mettere in atto le proprie strategie di investimento);
poter ricorrere all’utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti derivati in modo significativo, comunque nei limiti indicati dal regolamento del fondo. Si precisa che la leva finanziaria è superiore a uno, ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, etc.
poter, in relazione agli investimenti effettuati, attingere a forme di indebitamento nei limiti indicati dal regolamento del fondo.
I fondi speculativi non possono esser oggetto di offerta al pubblico. La soglia minima di ingresso è normalmente molto elevata.
4. Pronti contro termine
Le operazioni tra Banca e Cliente di pronto contro termine (PCT) si realizzano attraverso l’acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante). Contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (Xxxxx PCT concordato) svincolato dall’andamento dell’attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione
del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell’affidabilità di chi emette l’operazione di pronti contro termine.
5. Certificati di deposito
I certificati di deposito sono depositi vincolati mediante i quali la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l’altro, l’indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.
6. Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante, che possono essere di natura finanziaria (e.g. titoli azionari, indici, tassi di interesse e di cambio) o di natura reale (e.g. caffè, cacao, petrolio).
Gli strumenti finanziari derivati possono essere simmetrici, ove entrambi i contraenti (acquirente e venditore) si impegnano ad effettuare una prestazione alla data di scadenza, oppure asimmetrici, ove soltanto il venditore è obbligato a soddisfare la volontà del compratore. Nei derivati asimmetrici, infatti, il compratore, pagando un prezzo (detto premio), acquisisce il diritto di decidere in data futura se effettuare oppure no la compravendita del bene sottostante.
I derivati possono essere negoziati sui mercati regolamentati, nel qual caso sono rappresentati da contratti le cui caratteristiche (quali l’attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, etc.) sono standardizzate e definite dall’autorità del mercato su cui vengono negoziati, oppure over-the-counter (OTC), i.e. negoziati bilateralmente (direttamente tra le due parti) fuori dai mercati regolamentati. In quest’ultimo caso i contraenti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento.
7. Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
I prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (cd. prodotti finanziari assicurativi) si differiscono in base al bene sottostante a cui sono collegati. Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi: le polizze unit linked, le polizze index linked e prodotti di capitalizzazione.
Polizze unit-linked: polizze le cui prestazioni sono collegate al valore delle quote di OICR oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto da un’impresa di assicurazione;
Polizze index-linked: polizze le cui prestazioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento;
Polizze di capitalizzazione: polizze le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata.
Principali Rischi Collegati All’investimento In Strumenti E Prodotti Finanziari
In generale
L’esposizione che segue illustra brevemente i principali rischi normalmente associati agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari. Essa non deve intendersi esaustiva.
In termini generali, per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti o strumenti finanziari è necessario tenere presente i seguenti elementi:
la variabilità del prezzo dello strumento o del prodotto finanziario; la sua liquidità;
la divisa in cui è denominato;
gli altri fattori fonte di rischi generali.
La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento o prodotto finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della natura del medesimo.
1. Titoli di capitale e titoli di debito
Tramite l’acquisto di titoli di capitale, l’investitore diviene socio della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima, mentre con l’acquisto titoli di debito, l’investitore diviene finanziatore della società o dell’ente che lo ha emesso.
A parità di altre condizioni, i titoli di capitale sono più rischiosi rispetto ai titoli di debito, in quanto la remunerazione spettante al detentore del medesimo è maggiormente legata all'andamento economico/patrimoniale della società emittente, in ragione della natura di “ultimo soggetto rimborsabile” del detentore in caso di cessazione dell’attività ovvero dissesto dell’emittente.
Il detentore di titoli di debito, invece, rischia di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente e proporzionalmente ad altri creditori sociali. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, essi potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione (che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi) dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
Una particolare categoria di strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito sono le obbligazioni convertibili. Questi strumenti offrono all’investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il
cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.
2. Rischio specifico e rischio generico
Per quanto riguarda i profili di rischio, sia per i titoli di capitale e che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico).
Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (come indicato nel paragrafo successivo) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. La vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
3. Rischio emittente
Con riguardo ai profili di rischio dell’emittente, per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
I prezzi dei titoli di capitale riflettono principalmente, tempo per tempo, una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
4. Rischio d’interesse
Con riguardo ai profili di rischio correlati all’interesse, con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo
dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon (titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo) con vita residua di 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo di 8.6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
5. L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
La diversificazione del portafoglio (suddivisione dell'investimento tra più strumenti finanziari) finalizzata alla compensazione del rischio specifico di un particolare strumento finanziario può risultare costosa e difficile da attuare per un Cliente con un patrimonio limitato.
Tuttavia, in certi casi, è possibile raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di OICR (fondi comuni d'investimento, fondi alternativi di investimento, società d'investimento a capitale variabile o fisso). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Occorre sottolineare che le operazioni che hanno ad oggetto quote o azioni di OICR possono comunque risultare rischiose a causa delle caratteristiche di tali strumenti (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
Gli OICR riservati o speculativi (hedge funds) presentano ulteriori rischi rispetto ai rischi propri dell’investimento in altri OICR. Ciò in virtù delle loro caratteristiche, in particolare il fatto che essi:
possono derogare ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, aumentando la rischiosità dell’investimento;
possono investire in fondi hedge insediati in centri off-shore o non soggetti a forme di vigilanza prudenziale;
tendono ad essere meno liquidi di quelli tradizionali e spesso il disinvestimento richiede un periodo di preavviso (avviene per permettere al gestore di mettere in atto le proprie strategie di investimento);
possono ricorrere all’utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti derivati in modo significativo, comunque nei limiti indicati dal regolamento del Fondo. La leva finanziaria è superiore a uno, ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, etc.
possono, in relazione agli investimenti effettuati, attingere a forme di indebitamento nei limiti indicati dal Regolamento del Fondo.
6. Certificati di deposito
I rischi connessi ai certificati di deposito risiedono nell’impossibilità per il Cliente di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell’ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso, oppure nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale.
Ulteriori rischi connessi ai certificati di deposito sono collegati alla variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell’utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare (pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato); nel rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.
La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine ad essere prontamente convertito in denaro senza perdite di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia rappresentare chiaramente che lo smobilizzo di titoli scambiati in mercati organizzati può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella
di riferimento per il Cliente (che di solito è l’EURO in caso di Cliente italiano) occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’EURO) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento al fine di valutare la rischiosità complessiva.
Si informa il Cliente che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi (e in particolare di quelli in via di sviluppo) sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
Altre fonti e fattori di rischi generali
Di seguito vengono brevemente illustrati alcuni possibili ulteriori fonti o fattori di rischio.
1. Denaro e valori depositati
La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario, nonché dagli orientamenti delle autorità a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto in crisi. La Banca adotta strumenti di salvaguardia per le somme di denaro ed gli strumenti finanziati depositati per l'esecuzione delle operazioni (come sopra brevemente descritto nel paragrafo “Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro”).
2. Commissioni ed altri oneri
Le commissioni, spese ed altri oneri dovute alla Banca e ad altri intermediari. xxxxxxxx sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
3. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.
In tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.
Anche con riferimento alle operazioni eseguite in mercati aventi sede in Stati Membri dell’Unione Europea (pertanto soggetti alla disciplina armonizzata della
c.d. Direttiva MIFID relativa ai mercati degli strumenti finanziari), è necessario tener conto del fatto che possono esserci distinzioni, nell’ambito della discrezionalità concessa ai singoli Stati Membri, tra le disposizioni normative di recepimento della medesima nei singoli ordinamenti.
4. Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad “asta gridata” sono
supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per il Cliente di ottenere il risarcimento per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi, dei relativi servizi o dai gestori dei mercati stessi
5. Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal Cliente, direttamente o indirettamente, o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
6. Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
La Banca, a seguito di espressa dichiarazione/richiesta del Cliente, o comunque in accordo con la Strategia di Esecuzione Ordini dalla stessa adottata, può eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. La Banca potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè in conto proprio).
Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, le operazioni eseguite fuori da mercati organizzati comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni, il Cliente deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
Gli Investimenti In Strumenti Finanziari Derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte del Cliente è ostacolato, sovente, dalla peculiare complessità del relativo regolamento negoziale. Il Cliente deve tenere presente che la complessità di tali strumenti può determinare l'esecuzione di operazioni non rispondenti alle necessità/in linea con le scelte di rischio assunte dal Cliente.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molte tipologie di investitori e per molte finalità di investimento.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1. Futures
L’effetto leva
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati dal Cliente presso la Banca: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del Cliente. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potrebbero di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli potrebbe essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures.
Se il Cliente non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.
Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi importi massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero renderli ineseguibili.
2. Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il Cliente che intenda negoziare opzioni preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare.
L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto dell’opzione (premio) più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, il Cliente può mantenere la posizione fino a scadenza (esercitando o abbandonando l’opzione in base al valore del sottostante a scadenza) o effettuare un'operazione di segno inverso; oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un cliente che si accinge ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un’opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento, a verificarsi della condizione espressamente prevista, chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente/compatibile a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
Oltre ai fattori e alle fonti di rischio sopra illustrate, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
Termini e condizioni contrattuali
I termini e le condizioni dei contratti e degli strumenti finanziari derivati posso rappresentare ulteriori elementi di rischio. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali il Cliente può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità si esercizio.
Si rappresenta che, in talune particolari circostanze, le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza, del gestore del mercato o della clearing house, anche al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. “circuit breakers”), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Non sussiste sempre una relazione tra il prezzo dell'attività sottostante e il derivato. A fini di esemplificativi, si rappresenta che un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione potrebbe esser soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione potrebbe non esserlo, sicché l'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della
valorizzazione del derivato.
Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi ai contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento, per il Cliente (tipicamente l’EURO per un cliente italiano) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4. Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati
La Banca può eseguire operazioni in derivati al di fuori dei mercati organizzati. La Banca potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di operazioni, inoltre, potrebbero risultare diverse da quelle effettuate nei mercati organizzati e, quindi, garantire una tutela minore al Cliente.
Contratti di swap
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.
Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto da utilizzare per stipulare uno swap. Tali modelli, tuttavia, sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Il valore di uno swap può rapidamente modificarsi in modo negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui esso è collegato.
Il Cliente deve comprendere in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. Si rappresenta che negli swap è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia affidabile e solida patrimonialmente, poiché nel caso del contratto si origini un differenziale a favore del Cliente, il pagamento potrà essere effettivamente percepito da quest’ultimo solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso in cui il contratto sia stipulato con un terzo, il Cliente si impegna ad informarsi della solidità di tale soggetto e a comunicare alla Banca l’esito di tale accertamento, dichiarandosi sin d’ora edotto che la Banca non risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte dello swap.
Si rappresenta che un contratto stipulato con una controparte estera è soggetto a rischi di corretta esecuzione, che possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel paese d’origine della predetta controparte.
Warrant
I warrant sono strumenti accompagnati da un altro strumento finanziario che possono conferire la facoltà di ottenere una certa quantità di azioni dell’emittente o di una società (ad esso collegata o non collegata), ad una determinata
scadenza o in un arco di tempo prefissato, come corrispettivo del pagamento di una somma di denaro da parte del Cliente.
I warrant – diversamente dal diritto di conversione – può anche essere negoziato separatamente dallo strumento finanziario a cui è collegato. Il Cliente che sottoscrive un warrant corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant in caso di andamento negativo dello strumento collegato.
Prodotti Finanziari Emessi Da Imprese Di Assicurazione
Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (cd. prodotti finanziari assicurativi) differisce in base al bene sottostante a cui sono collegati.
Il grado di rischiosità del prodotto finanziario assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento. Tali garanzie possono essere prestate direttamente dall’impresa di assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l’impresa di assicurazione ha preso accordi in tal senso.
Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario assicurativo al fine di informare il Cliente sulla fattispecie in parola.
1. Polizze unit linked
Le polizze unit linked comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote dei fondi interni assicurativi/OICR a cui sono collegate. Il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall’Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.
La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario). Nello specifico, l’investimento in fondi interni /OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni/OICR.
L’eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell’investimento. Infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come protetto” e/o “garantito”, i rischi a carico dell’investitore- contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall’investitore contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro.
L’utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l’utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio. L’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all’effetto leva). Di conseguenza, una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L’utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato alla copertura dei rischi e/o ad una più efficiente gestione del portafoglio.
L’investimento in prodotti finanziari assicurativi emessi da soggetti presenti o costituiti in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
2. Polizze index linked
Le polizze index linked sono caratterizzate per essere direttamente collegate all’andamento di un indice di mercato ovvero panieri di azioni. Pertanto, l’investitore-contraente assume il rischio connesso all’andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario assicurativo di tipo index linked comporta per l’investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un
investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.
Spesso le polizze index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza: In questi casi, il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell’investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell’investimento e non a scadenza.
Le polizze index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle polizze unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati.
3. Prodotti di capitalizzazione
I prodotti di capitalizzazione presentano i rischi specifici della gestione separata per il Cliente che diviene investitore-contraente. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le polizze unit linked o per le polizze index linked.
Ulteriori Informazioni Alla Clientela Sugli Strumenti Finanziari – La
Scheda Prodotto
Per tutte le operazioni effettuate in esecuzione del presente contratto, la Banca provvede a fornire al Cliente una “Scheda Prodotto”, elaborata/stampata automaticamente dal Sistema. Il Cliente si impegna sin d’ora a non richiedere alcuna operazione senza aver prima preso visione della Scheda Prodotto ed averne adeguatamente compreso i contenuti. Il Cliente si impegna a restituire una copia della Scheda Prodotto dopo averla sottoscritta per presa visione.
Nella Scheda Prodotto sono riportate le informazioni essenziali sulle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell’operazione.
In particolare, la Scheda comprende:
una descrizione testuale dello strumento riguardo alle sue caratteristiche finanziarie e ai principali aspetti commerciali;
le sue caratteristiche anagrafiche (codice ISIN o equivalente, tipologia, emittente, divise, etc.).
4. Sintesi della strategia di classificazione della clientela
Si rappresenta al Cliente una sintesi della “Policy di Classificazione della Clientela”. La Banca ha fornito al Cliente una sintesi di tale policy, mediante comunicazione, che il Cliente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto. La versione integrale della “Policy di Classificazione della Clientela” è a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx e presso ogni Filiale della Banca.
Si ricorda che nella predetta sintesi sono stati riepilogati i criteri di classificazione adottati dalla Banca per classificare i Clienti cui vengono offerti i servizi oggetto del presente Contratto quali Clienti al Dettaglio e le indicazioni circa la possibilità
per questi ultimi di richiedere una diversa classificazione, anche come Cliente Professionale o Controparte Qualificata, unitamente alle implicazioni che tale diversa classificazione comporterebbe sul piano delle tutele.
La Banca persegue l’obiettivo di assicurare il corretto livello di tutela del Cliente, in funzione della tipologia considerata. Tale tutela prevede, tra l’altro, la comunicazione di informazioni chiare e complete sugli strumenti finanziari e prodotti finanziari oggetto dei servizi indicati nel presente Contratto e nel valutare la coerenza tra le caratteristiche del Cliente e gli investimenti presi in considerazione.
Tale tutela è modulata in base alla classificazione del Cliente, di seguito riportata in ordine crescente:
Controparti Qualificate: sono i Clienti Professionali ed altri soggetti elencati dal TUF, configurabili come tali soltanto con riferimento alla prestazione di servizi di esecuzione ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmissione ordini e ai servizi accessori ivi connessi.
Clienti Professionali: sono soggetti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi assunti. Più in particolare sono considerati Clienti Professionali di diritto:
1. I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali (ad esempio):
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) altri investitori istituzionali indicati dalla legge;
2. Le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
a) fatturato netto: 40.000.000 Euro;
b) fondi propri: 2.000.000 Euro;
c) totale di bilancio: 20.000.000 Euro.
3. Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari.
I soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione.
Clienti al Dettaglio: sono i Clienti che non rientrano in nessuna delle due categorie sopra esposte. Per tali Clienti, la Banca presta il massimo livello di tutela, conformemente alla normativa di riferimento.
Al momento del primo contatto con la Banca, i Clienti sono classificati all’interno della categoria “Cliente al Dettaglio”. La strategia della Banca è, infatti, quella di assicurare ad ogni Cliente un elevato livello di tutela, nel rispetto della normativa vigente.
É prevista la possibilità per il Cliente di richiedere una diversa classificazione, quando siano rispettati i requisiti riportati nella “Policy di Classificazione della Clientela”. La Banca riconosce il diritto dei Clienti di richiedere una diversa classificazione sia verso categorie che prevedono minori forme di tutela (ad esempio da Cliente al Dettaglio a Cliente Professionale), sia verso maggiori livelli di tutela (ad esempio, da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio).
Il Cliente può chiedere alla Banca le indicazioni relative: alla procedura necessaria per formulare la richiesta di una nuova classificazione, alle implicazioni sulla prestazione dei servizi previsti dal presente Contratto, sui prodotti finanziari oggetto di investimento e sul livello di tutela associato alla categoria cui si intende accedere.
L’accoglimento della richiesta di passaggio verso una classificazione che prevede un diverso livello di tutela è rimesso alla valutazione della Banca, che si riserva di accoglierla o meno, motivando un eventuale rifiuto. In ogni caso, la Banca può rifiutare la richiesta del Cliente al dettaglio di esser trattato come Cliente professionale o Controparte Qualificata anche al solo fine di mantenere un elevato livello di tutela del Cliente stesso.
L’eventuale variazione della classificazione sarà comunicata al Cliente su supporto duraturo unitamente alle informazioni sulle modifiche dei livelli di tutela ad essa associati.
5. Sintesi della strategia in materia di conflitto di interessi
Si informa il Cliente che, al fine di sostenere lo sviluppo e l’evoluzione dei mercati garantendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’investitore e dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti, la Direttiva n. 2004/39/CE (MiFID) - recepita attraverso il Decreto Legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 - ha introdotto nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari nei mercati dell’Unione Europea. Si rappresenta, inoltre, che è stata adottata anche la Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx’Xxxxxx.
In adempimento della normativa vigente, la Banca ha adottato ed applica misure specifiche al fine di identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, nonché a gestire i suddetti conflitti, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente.
La Banca ha fornito al Cliente una descrizione sintetica delle suddette misure, attraverso una specifica comunicazione, che il Cliente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto. La versione integrale della strategia adottata dalla Banca in merito ai conflitti di interesse è descritta nella “Policy di Gestione dei Conflitti di Interesse”, a disposizione dei Clienti sul sito
internet xxx.xxxxxxxx.xx e presso ogni Filiale della Banca.
La Banca individua le ipotesi di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente. In via generale, la Banca ritiene sussistere una ipotesi di conflitto di interessi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento nonché dei servizi accessori qualora la Banca, un soggetto rilevante (categoria di soggetti individuati dalla normativa di riferimento) o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:
possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
svolgano la medesima attività del Cliente;
ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
Qualora la Banca sia tenuta ad operare in una situazione di conflitto di interessi nei confronti del Cliente al fine di adempiere alle previsioni del presente Contratto o di altri rapporti intrattenuti con il Cliente, la Banca svolgerà le proprie prestazioni in linea con la strategia prevista nella Policy di Gestione dei Conflitti di Interesse adottata dalla stessa al fine di salvaguardare l’interesse del Cliente. Tale Strategia prevede, tra l’altro:
l’identificazione, con riferimento ai servizi prestati, delle circostanze che generano o potrebbero generare una ipotesi di conflitto di interessi idoneo a danneggiare i clienti;
la definizione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per la gestione di tali ipotesi di conflitto di interessi;
la gestione delle ipotesi di conflitto di interessi che si manifestino, al fine di evitare ogni possibile danno ai Clienti;
l’informativa ai Clienti delle operazioni in cui non sia possibile escludere o gestire il conflitto di interessi e, quindi, non sia possibile attenuare o evitare il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti nella prestazione dei servizi.
La Banca ha condotto un’analisi dell’organizzazione e dei processi interni attraverso i quali eroga i servizi e le attività d’investimento nonché i servizi accessori previsti dal presente Contratto, al fine di identificare preventivamente le concrete situazioni di conflitto di interessi, attualmente o potenzialmente riscontrabili nell’operatività del Gruppo.
Le soluzioni organizzative individuate dalla Banca sono volte a garantire che le Unità Organizzative aziendali coinvolte nella prestazione dei servizi previsti dal
presente Contratto assicurino un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio di ledere gli interessi dei Clienti.
A tale scopo, in ottemperanza alle disposizioni della disciplina vigente, la Banca si è dotata di norme, procedure e presidi organizzativi atti a:
impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti, attraverso misure organizzative atte a stabilire una segregazione per comparti di attività proprio allo scopo di impedire la circolazione di dette informazioni tra soggetti coinvolti nell’ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa;
assicurare la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
evitare una connessione tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interessi;
impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
La Banca ha inoltre istituito un registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interessi che in concreto sorgono nel corso dell’erogazione dei determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla Clientela.
Nel caso in cui le misure di gestione dei conflitti non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca, prima di agire, informerà il Cliente in merito alla natura ed alle fonti del conflitto, al fine di consentire allo stesso di assumere una decisione consapevole sui servizi richiesti (cd. disclosure).
In tale circostanza, la Banca richiede al Cliente di confermare per iscritto la presa visione di tale informativa prima di procedere alla prestazione dei servizi previsti dal presente Contratto.
Si informa il Cliente che la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca è oggetto di revisione e aggiornamento periodico e che i relativi documenti sono disponibili sul sito internet della Banca e presso le Filiali della Banca.
6. Sintesi della strategia in materia di incentivi
La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di incentivi (cd. inducements), ha elaborato specifici presidi volti a limitare il versamento o la percezione di compensi o commissioni, nonché la fornitura o la ricezione di prestazioni non monetarie, a o da un terzo, in relazione alla prestazione dei servizi previsti dal presente Contratto.
Il Cliente ha raccolto e preso visione, prima della sottoscrizione del presente Contratto, di una apposita comunicazione in materia resa disponibile dalla Banca contenente un’informativa sintetica sulle politiche adottate dalla Banca per la gestione dei predetti incentivi. La versione integrale di tali politiche è disponibile nella “Policy di Gestione degli Incentivi”, a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx e presso ogni Filiale della Banca.
Ai sensi della normativa vigente, la Banca può percepire:
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un Cliente o da chi agisca per conto di questi;
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio; (ii) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte della Banca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente;
compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi Clienti.
La Banca informerà il Cliente dei termini essenziali degli accordi conclusi con terzi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, in forma sintetica, comunicando ulteriori dettagli su richiesta del Cliente.
Con riferimento ai servizi oggetto del presente Contratto, la Banca ritiene che possano generarsi unicamente incentivi nella prestazione dei servizi di:
sottoscrizione e/o collocamento; distribuzione di prodotti finanziari; negoziazione per conto proprio; ricezione e trasmissione ordini;
consulenza in materia di investimenti.
In ogni caso, la Banca provvederà ad effettuare una valutazione di legittimità degli incentivi previsti in connessione alla prestazione dei servizi previsti dal presente Contratto, avendo particolare riguardo ad eventuali accordi di sottoscrizione e/o collocamento e, solo in presenza di incentivi ammissibili, la Banca provvederà alla percezione di questi ultimi.
7. SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI E DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
Si rappresenta al Cliente una sintesi della strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca in adempimento della normativa vigente.
La Banca ha fornito al Cliente una descrizione sintetica di tale strategia, mediante comunicazione che il Cliente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto. La versione integrale della strategia adottata dalla Banca è descritta nella “Strategia di Esecuzione degli Ordini”, a disposizione dei Clienti sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx e presso ogni Filiale della Banca.
Al fine di fornire i servizi oggetto del presente Contratto, la Banca ha adottato le seguenti misure per la prestazione di tali servizi alle condizioni più favorevoli per il Cliente, per la trasmissione delle informazioni sulla strategia di prestazione, per la verifica e aggiornamento delle presenti misure e in particolare della predetta strategia.
Negoziazione per conto proprio
La Banca con riferimento agli strumenti per i quali presta il servizio di negoziazione per conto proprio si impegna a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente (best execution).
Tale strategia, anche in considerazione della tipologia di clientela della Banca (prevalentemente al dettaglio), individua nella “total consideration” o “corrispettivo totale” (prezzo dello strumento finanziario e relativi costi di esecuzione) il fattore principale per la selezione della sede di esecuzione e dell’intermediario negoziatore.
Per quanto riguarda il fattore della rapidità, la tempistica di esecuzione degli ordini di smobilizzo relativi a dossier dei Clienti è stabilita in un massimo di tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine.
La Banca, qualora un Cliente ne faccia richiesta, si impegna a fornire la dimostrazione che l’ordine sia stato eseguito nel rispetto della strategia di esecuzione rappresentata.
Nell’ipotesi in cui venga derogato il rispetto di tale strategia, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal Cliente ovvero in assenza di istruzioni specifiche del Cliente, sia giustificata da motivate ragioni tecniche e sia stata realizzata nell’interesse del Cliente.
La Banca provvede a verificare, con cadenza periodica, l’efficacia della strategia di esecuzione degli ordini con l’obiettivo di correggere ogni eventuale carenza
riscontrata. È prevista, inoltre, una revisione della strategia con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la best execution per la clientela.
Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla strategia inizialmente definita, le stesse saranno tempestivamente notificate al Clienti affinché gli stessi possano assumere una decisione consapevole in merito all’opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi di investimento prestati dalla Banca. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla Strategia di esecuzione sarà inoltre recepita nel presente documento di sintesi.
Ricezione e trasmissione ordini
In riferimento al servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca non opera direttamente sui vari mercati, ma si avvale di intermediari specializzati comunemente denominati Broker, i quali sono in grado di garantire il raggiungimento della best execution in maniera duratura per i Clienti. I Broker di riferimento della Banca sono selezionati sulla base di criteri di professionalità e di onorabilità dettagliati nella versione integrale della “Strategia di Ricezione e Trasmissioni Ordini”, a disposizione dei Clienti sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx e presso ogni Filiale della Banca.
Gli ordini raccolti dalla Banca sono trasmessi al Broker prescelto il quale li eseguirà sulla base della propria strategia di esecuzione ordini. Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal Cliente, la Banca le trasmette al Broker il quale è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, ovvero ad eseguire l’ordine secondo le specifiche istruzioni ricevute, anche in deroga alla propria strategia di esecuzione e trasmissione.
La Banca si riserva la facoltà di trasmettere l’ordine del Cliente su un determinato strumento finanziario ad un Broker non indicato nella strategia di trasmissione per quella categoria di strumenti, qualora ciò consenta la realizzazione del miglior risultato possibile nell’interesse del Cliente.
Sezione ii – condizioni generali relative al rapporto banca-cliente e oggetto del contratto
Articolo 1 – Portata delle Condizioni Generali
1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali tra la Banca e il Cliente, integrando le condizioni speciali previste nelle singole “Sezioni” del presente Contratto relative agli specifici servizi e attività di investimento e servizi accessori offerti dalla Banca, ai sensi dell’art. 2 del presente Contratto.
2. Le presenti condizioni generali, unitamente alle norme speciali che regolano i servizi indicati al comma 1, si applicano anche ad ogni ulteriore rapporto che sia stato stipulato o comunque attivato, richiesto od offerto al Cliente successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte.
3. Qualora un successivo contratto stipulato tra la Banca e il Cliente preveda altre norme per la disciplina degli specifici rapporti cui si riferisce tale successivo contratto, tali norme non sono tacitamente estese ad altri rapporti tra la Banca ed il Cliente, dello stesso o diverso tipo, anteriori o successivi. L’eventuale estensione di tali norme deve esser sempre pattuita per iscritto.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
1. Il presente Contratto è l’accordo tra la Banca, in qualità di intermediario autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento, e il Cliente, in qualità di cliente al dettaglio che non è cliente professionale o controparte qualificata e che ha espressamente dichiarato di non voler esser trattato come tale, per regolare tra loro i rapporti giuridico-patrimoniali relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori indicati nel presente articolo, secondo le modalità e i termini di seguito concordati.
2. A seguito della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce alla Banca e la Banca accetta l’incarico di svolgere i seguenti servizi e attività di investimento:
negoziazione in conto proprio;
esecuzione ordini per conto dei Clienti;
sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
sottoscrizione e/o collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
consulenza in materia di investimenti; distribuzione di prodotti finanziari;
ricezione e trasmissione ordini;
(nel seguito tutti insieme i “Servizi di Investimento”) secondo i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto.
3. Unitamente ai predetti Servizi di Investimento, il Cliente conferisce alla Banca e la Banca accetta l’incarico di svolgere il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e somme di denaro del Cliente (“Servizio di Deposito” e, congiuntamente ai “Servizi di Investimento”, i “Servizi”).
4. Le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dei predetti Servizi e, in particolare, quelle degli ordini del Cliente e delle operazioni di sottoscrizione e/o collocamento, unitamente alle altre informazioni fornite dal Cliente, sono utilizzate dalla Banca per effettuare la valutazione di “Adeguatezza” e/o la valutazione dell’“Appropriatezza” del Cliente.
5. Nella prestazione dei Servizi, salva diversa volontà espressa dal Cliente, la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente.
6. Oggetto dei Servizi possono essere gli Strumenti finanziari di cui all’art. 1 comma 2 del TUF e relativa normativa di attuazione e le polizze ed operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’art. 2., comma 1 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e quindi: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR e FIA), derivati, prodotti finanziari assicurativi. Nell’apposita Sezione del sito internet della Banca è presente ed aggiornata costantemente la gamma dei Prodotti Finanziari, dei mercati sui quali la Banca intende operare, nonché l’elenco dei servizi di investimento offerti.
7. Il Cliente dichiara di aver esaminato e compreso in fase precontrattuale i termini e il contenuto del presente Contratto e dei suoi Allegati.
8. Il Cliente dichiara che la Banca ha verificato con il Cliente ed ha ricevuto da lui conferma che il Cliente prima della conclusione del Contratto, ha avuto modo di esaminare e comprendere i termini e il contenuto dell’informativa precontrattuale, del presente Contratto e degli Allegati.
9. Il Cliente dichiara di accettare il contenuto delle premesse e di tutti gli Allegati al presente Contratto e accetta che essi divengano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
10. Il Cliente dichiara, infine, anche di accettare integralmente il contenuto del presente Contratto, di cui dichiara di aver ricevuto copia già nella fase precontrattuale.
Articolo 3 - Conclusione del contratto
1. Il presente Contratto è concluso ove la relativa richiesta del Cliente sia accolta dalla Banca, al momento della ricezione da parte del Cliente della comunicazione di accettazione da parte della Banca.
2. I Servizi saranno attivati, su richiesta del Cliente, successivamente alla comunicazione dell’accettazione del presente Contratto da parte della Banca.
3. L’invio di istruzioni, ordini o qualsiasi altra azione del Cliente che richieda la prestazione di uno o più Servizi costituirà una valida richiesta del Cliente ai sensi del precedente comma 2 (ad esempio, con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, l’invio alla Banca di un ordine di acquisto di azioni costituirà una valida richiesta ai fini dell’attivazione di tale servizio).
4. L’attivazione di uno dei Servizi non comporta necessariamente l’attivazione di tutti gli altri Servizi.
Articolo 4 – Identificazione e dichiarazioni del Cliente
1. Al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti dalla Banca - e in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio - nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e relativi documenti alle persone eventualmente da egli delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.
2. I dati ed i documenti di cui al comma precedente, saranno forniti con le modalità e le forme previste dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili.
3. Il Cliente prende atto che la Banca, ai fini della prestazione dei Servizi, fa affidamento sulle informazioni rese dal Cliente in occasione della compilazione del “Questionario di Profilatura” e che è onere dello stesso informare la Banca di ogni variazione relativa a tali informazioni.
4. Il Cliente pertanto si obbliga a comunicare alla Banca, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi variazione in merito alle informazioni rese e, più in generale, qualsiasi ulteriore informazione utile allo svolgimento da parte della Banca dei Servizi.
Articolo 5 – Poteri di rappresentanza e firme autorizzate. Revoca, modifica e cessazione.
1. Il Cliente può delegare un suo rappresentante ad operare sulla base delle previsioni contenute nel presente Contratto. In ogni caso, il conferimento dei poteri all’uopo necessari deve esser effettuato per iscritto e comunicato alla Banca prima dell’inizio dell’operatività, precisando in tale documento gli eventuali limiti di tali poteri.
2. Il Cliente, direttamente o per il tramite di un suo rappresentante, è tenuto a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa, in forma grafica, corrispondente alla firma precedentemente depositata presso la Banca ovvero nelle altre forme consentite dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza.
3. Qualora il presente Contratto sia concluso tra la Banca e più Clienti (cd. Clienti Cointestatari), tutti i Clienti si conferiscono reciprocamente e disgiuntamente tutti i poteri necessari affinché ciascuno di essi possa agire da solo, anche al fine di impartire ordini alla Banca. Tali ordini hanno piena efficacia anche nei confronti degli altri Clienti che sono parte del presente Contratto. La Banca invia tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto ad un solo indirizzo, indicato dai Clienti Cointestatari al momento della sottoscrizione del presente Contratto. Tali comunicazioni sono efficaci nei confronti di tutti i Clienti. Gli obblighi dei Clienti Cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
4. Qualora uno dei Clienti Cointestatari intenda revocare o modificare i poteri conferiti ai sensi dei precedenti commi, egli deve comunicare per iscritto alla Banca la propria volontà. La Banca può esercitare il diritto di recesso nei confronti di tutti i Clienti Cointestatari ovvero accettare la richiesta del Cliente a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. A seguito dell’accettazione da parte della Banca, i Clienti Cointestatari possono comunicare alla Banca le modalità in cui vogliono farsi rappresentare ovvero la volontà di escludere ogni forma di delega o rappresentanza. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
5. Quando, rispetto a ordini di acquisto e/o di vendita o di esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari o prodotti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei Clienti Cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri Clienti Cointestatari, la Banca ha la facoltà di sospendere l’esecuzione degli ordini o dei Servizi e richiedere la preventiva approvazione scritta a tutti i Clienti Cointestatari prima di procedere alla esecuzione dell’ordine o alla prestazione dei Servizi.
6. Il Cliente non può conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente Contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori della Banca e/o domiciliare la corrispondenza presso gli stessi.
7. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei Clienti Cointestatari, la Banca ha la facoltà di continuare il presente Contratto con gli altri Clienti Cointestatari e gli eventuali eredi, tutori o curatori del Cliente Cointestatario oggetto del predetto evento, salvo diversa comunicazione scritta da parte di uno dei predetti soggetti.
Articolo 6 – Versamento della provvista
1. Il Cliente deve fornire la provvista (somme di denaro e/o Strumenti finanziari) necessaria al regolamento delle operazioni oggetto del presente Contratto.
2. Il Cliente conferisce alla Banca i poteri e le autorizzazioni per prelevare le
somme di denaro e/o gli Strumenti finanziari sul conto/i corrente e/o sul/i conto/i deposito detenuto/i presso la Banca, ovvero a prelevare gli Strumenti finanziari dal deposito a custodia e amministrazione appositamente costituito, con possibilità di vendere eventualmente gli Strumenti finanziari, al fine di costituire le necessarie garanzie.
3. In caso di insufficienza della provvista, la Banca non darà corso all’esecuzione dell’operazione ovvero procederà, in tutto o in parte, alla chiusura dell’operazione già avviata, utilizzando a copertura delle eventuali perdite o danni le somme e quant’altro il Cliente ha depositato presso la Banca.
4. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto corrente e/o sul conto deposito del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca.
5. Il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista necessaria ad eseguire le operazioni o prestare i Servizi è un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione o di prestazione dei Servizi da parte della Banca, che per tale ragione potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12.
Articolo 7 – Rischi delle operazioni
1. Il Cliente, dopo aver preso cognizione delle indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nella Sezione I “Informativa Precontrattuale” del presente Contratto, dichiara di esser consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio.
2. Il Cliente si dichiara pienamente informato ed edotto di quanto segue:
il rischio connesso con i Servizi di cui al presente Contratto non è eliminabile; i Servizi di cui al presente Contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti;
in ogni caso, maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
con riferimento alle operazioni ed ai Servizi aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l’eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile l’accertamento del valore corrente;
con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la chiusura dell’operazione può risultare difficoltosa,
temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.
3. Il Cliente, consapevole dell’importanza che ogni informazione ha al fine di assicurargli un’appropriata valutazione dell’operazione richiesta, comunicherà alla Banca il mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. Il Cliente si impegna a chiedere alla Banca il conseguente adeguamento del proprio profilo di rischio prima di procedere all’esecuzione di nuove operazioni.
Articolo 8 – Operazioni in conflitto di interessi
1. La Banca ha identificato le ipotesi di conflitto di interessi che potrebbero insorgere nello svolgimento dei Servizi tra la Banca e il Cliente ovvero tra i diversi Clienti della Banca. Come indicato nell’informativa precontrattuale, la Banca gestisce i conflitti di interesse in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
2. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nell’apposita Sezione I, paragrafo 5 del presente Contratto ed è stata consegnata al Cliente prima della conclusione dello stesso. Il Cliente dichiara di averne preso conoscenza. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita in materia di conflitti di interesse.
3. La Banca, ove le misure adottate per la gestione del conflitto di interessi non siano sufficienti a rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione ad uno o più Servizi o operazioni, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste. In tale caso, la Banca potrà effettuare l’operazione per conto del Cliente soltanto qualora questi abbia firmato, per presa visione, l’informativa che è stata inviata dalla Banca e abbia comunicato l’intenzione di procedere.
Articolo 9 – Compensi e spese
1. Ai Servizi prestati dalla Banca si applicano le condizioni economiche allegate al presente Contratto (allegato B).
2. La Banca può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie (“incentivi”) da soggetti terzi o da chi agisca per conto dei medesimi soggetti o del Cliente. Natura ed importo di eventuali incentivi, o qualora l’importo non possa essere accertato il metodo di calcolo di tale importo, verranno comunicati al Cliente prima della prestazione dei Servizi.
3. La Banca è sin d’ora autorizzata ad addebitare sul/i conto/i corrente e/o sul/i conto/i deposito detenuto/i dal Cliente o da uno dei Clienti Cointestatari
presso la Banca il pagamento dei compensi, delle commissioni, delle spese e degli oneri previsti dal presente contratto.
4. Qualora la liquidità presente sul/i conti di cui al comma precedente non dovesse essere sufficiente al pagamento di quanto dovuto, la Banca può soddisfare il proprio credito nei termini e secondo le modalità di cui all’art.12.
5. Le spese sostenute dalla Banca, di qualunque genere, in dipendenza di pignoramenti o sequestri effettuati sugli strumenti finanziari sono poste interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
Articolo 10 – Documentazione delle operazioni eseguite e rendiconti.
1. Per ogni operazione eseguita, la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, un avviso di conferma di ricezione ed esecuzione dell’ordine trasmesso, contenente le informazioni essenziali riguardanti l’ordine e la sua esecuzione, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
2. L’avviso di cui al comma 1 viene inviato dalla Banca o da un terzo al Cliente su supporto duraturo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. Il Cliente esonera la Banca dal compito di comunicare il suddetto avviso qualora la Banca si avvalga di un soggetto terzo che provvede a fornire analoga informazione al Cliente.
3. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR, eseguiti periodicamente, la Banca fornisce le informazioni riguardanti l’esecuzione degli ordini almeno ogni sei mesi. Il Cliente esonera la Banca dal compito di comunicare tali informazioni qualora l’OICR provveda a fornire analoga informazione direttamente al Cliente.
4. La Banca fornisce, comunque, al Cliente, su richiesta di quest’ultimo, informazioni circa lo stato del suo ordine.
5. La Banca fornisce al Cliente un’attestazione per ciascuna delle raccomandazioni fornite nell’ambito del servizio di consulenza.
6. La Banca mette a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta i documenti in suo possesso che lo riguardano, previo rimborso delle spese effettivamente sostenute.
7. La Banca, ove detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente invia su supporto duraturo, con periodicità trimestrale, un rendiconto degli Strumenti finanziari o delle disponibilità liquide.
8. Il Cliente si impegna a verificare il rendiconto fornito dalla Banca e di trasmettere alla medesima, per iscritto, qualsiasi eventuale reclamo entro il
termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. In assenza di motivato reclamo scritto del Cliente nel suddetto termine, il rendiconto si intende tacitamente approvato dal Cliente.
9. L’invio della corrispondenza e della documentazione relativa alle operazioni eseguite nonché tutte le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca, ivi comprese quelle attinenti alle modifiche unilaterali saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice con pieno effetto all’indirizzo (anche di posta elettronica) indicato al momento della sottoscrizione del presente Contratto ovvero a quello successivamente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto.
10. In presenza di Clienti Cointestatari, la Banca invia tutte le comunicazioni ad un solo indirizzo, indicato al momento della sottoscrizione del presente Contratto. Tali comunicazioni sono efficaci nei confronti di tutti i Clienti Cointestatari.
11. In caso di irreperibilità la Banca potrà inviare la corrispondenza e la documentazione sopra citate alla casa comunale del luogo in cui è sorto il presente rapporto, in cui il Cliente elegge a tal fine domicilio.
12. Gli ordini, le comunicazioni e le notifiche dirette alla Banca debbono pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il presente rapporto.
13. Tutta la corrispondenza e le comunicazioni saranno redatte in lingua italiana.
Articolo 11 – Durata del contratto e facoltà di recesso
1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso scritto di almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia. Il recesso dal contratto comporta la cessazione di tutti i Servizi.
2. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
3. Il recesso non comporta alcuna penalità o spesa di chiusura a carico del Cliente, che è comunque tenuto a riconoscere alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento delle stesse, nonché a corrispondere quanto ad essa dovuto ai sensi dell’art. 9.
4. Il Cliente, quando recede dal contratto, può comunicare alla Banca per iscritto un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto comma 1, al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti in data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante, indicando se tali ordini devono esser eseguiti dalla Banca.
5. La Banca può inoltre recedere dal presente Contratto anche senza preavviso
qualora ricorra un giustificato motivo o qualora si verifichino a carico del Cliente eventi tali da incidere negativamente sulla sua situazione economica, finanziaria o patrimoniale. In tali casi la Banca ha facoltà di sospendere l'esecuzione degli ordini ricevuti, procedere alla liquidazione anticipata dei contratti in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalle operazioni poste in essere per conto del Cliente, nonché adottare qualsiasi ulteriore rimedio, anche per ottenere il risarcimento degli eventuali danni provocati dal Cliente.
6. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca a vendere, dopo il perfezionamento del recesso dal presente Contratto, gli strumenti/prodotti finanziari detenuti dal Cliente, accreditandone il controvalore nel conto di regolamento.
7. Tutti i Clienti Cointestatari si conferiscono reciprocamente e disgiuntamente tutti i poteri necessari affinché ciascuno di essi singolarmente possa esercitare il recesso dal presente Contratto o all’estinzione del relativo rapporto con efficacia nei confronti di tutti i Clienti Cointestatari, fermo l’obbligo di ciascun Cliente Cointestatario di avvertire tempestivamente gli altri Clienti Cointestatari.
Articolo 12 – Inadempimento del Cliente, diritto di ritenzione e compensazione e vendita dei titoli
1. La Banca potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte dello stesso di uno degli obblighi seguenti:
mancato o parziale versamento della provvista;
mancato pagamento delle commissioni e/o delle spese dovute.
2. In ogni caso, Il Cliente conferisce alla Banca il potere di avvalersi, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, seppur in monete differenti, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. La facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 206 del 6 settembre 2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
3. L’inadempimento, anche lieve, del Cliente ad una o più obbligazioni dovute alla Banca o a terzi in base al presente Contratto, consente alla Banca di procedere alla formulazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. di una diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Cliente autorizza la Banca a rivalersi decorso tale termine - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2756, commi 2 e 3,
2761, commi 3 e 4, c.c. - di ogni somma dovuta realizzando, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, quantitativo degli strumenti finanziari detenuti e/o depositati e/o registrati e/o evidenziati dalla Banca adeguato e congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca può soddisfarsi sul ricavato netto della vendita degli strumenti finanziari depositati, mantenendo il residuo a disposizione del Cliente. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca, dopo aver richiesto la vendita di parte degli strumenti finanziari depositati, può tenere in deposito gli altri strumenti alle stesse condizioni.
4. Il Cliente conferisce alla Banca la facoltà di avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., procedendo alla vendita, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, di un adeguato quantitativo di titoli depositati. A tal fine il Cliente conferisce mandato irrevocabile alla Banca, ai sensi dell’art. 1723, comma 2, cod. civ., affinché quest’ultima possa, in nome e per conto del Cliente, girare, anche a proprio favore, in tutto o in parte, i titoli presenti sul deposito.
5. Il Cliente conferisce alla Banca il potere di soddisfarsi sul ricavato netto della vendita e tenere il residuo a disposizione del Cliente, alle condizioni indicate nella Sezione VI “Deposito e amministrazione delle somme e degli strumenti finanziari del Cliente” o altro rapporto ovvero nella posizione contabile in cui gli Strumenti finanziari sono contabilizzati/evidenziati. Se la Banca ha realizzato parzialmente i titoli sul deposito, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
6. in ogni caso, tutti i Clienti Cointestatari conferiscono alla Banca le facoltà di cui ai commi precedenti con riferimento anche agli obblighi incombenti su uno solo di loro, con riferimento a tutti i titoli depositati anche quando uno solo dei Clienti Cointestatari risulti inadempiente alle obbligazioni contratte con la Banca in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, già accordate o da accordarsi o di cui egli fosse parte o garante.
Articolo 13 – Modifiche del contratto
1. Il presente Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle parti.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme che regolano i Servizi ed il contenuto degli stessi, nonché le relative modalità di esecuzione ovvero l’operatività della Banca. La Banca si riserva la facoltà di modificare anche il contenuto degli Allegati e le Policy adottate dalla stessa in relazione alla variazione delle modalità con le quali la Banca presta i Servizi e/o in conseguenza di mutamenti della propria organizzazione aziendale e/o operatività, ivi compreso a titolo esemplificativo l’avvio dell’attività di market maker.
3. Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate dalla Banca, con preavviso di almeno 60 giorni, mediante invio di lettera semplice all'ultimo
indirizzo indicato dal Cliente. Le norme modificate entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove quest’ultimo non abbia esercitato il recesso, secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 11, entro la data prevista per la loro applicazione.
4. In ogni caso, tutte le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente all’atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche indicate nei commi precedenti.
5. Qualora il Cliente rifiuti le modifiche proposte, tale rifiuto equivarrà all’esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
6. Le eventuali modifiche di classificazione della tipologia di Clienti, anche se conseguenti alla comunicazione di una diversa propensione al rischio da parte del Cliente, non possono giustificare l’esercizio del diritto di recesso da parte della Banca o del Cliente.
7. Le modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari saranno recepite dalla Banca con diligenza. In tal caso, la Banca provvederà ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate al presente Contratto.
Articolo 14 - Computo dei termini
1. Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
Articolo 15 - Comunicazioni tra le parti
1. Ove non è richiesto dalla normativa o da altre disposizioni del presente Contratto che le informazioni siano trasmesse al Cliente su supporto duraturo, la comunicazione tra la Banca e il Cliente può avvenire con mezzi di tipo tradizionale (comunicazioni su supporto cartaceo consegnate o spedite al Cliente) ovvero via telefax o posta elettronica, a seconda della scelta operata dal Cliente al momento della sottoscrizione del presente Contratto.
2. Qualora non sia stato attivato il servizio TOL di cui alla Sezione VII del presente Contratto, l’invio e la ricezione di ordini del Cliente relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto e/o agli strumenti finanziari e prodotti finanziari trattati può avvenire solo su supporto duraturo cartaceo, con consegna diretta agli sportelli della Banca. A tal fine, è escluso l’utilizzo della telefonia vocale, del telefax e della posta elettronica.
3. Il Cliente deve impartire ordini completi di tutte le informazioni necessarie per l’imputazione e l’esecuzione degli ordini stessi. Qualora le informazioni fornite dal Cliente non siano complete, esaustive od univoche, la Banca si riserva la facoltà di non eseguire l’ordine. In presenza di tale difetto di informativa, il
Cliente è responsabile di ogni danno subito dalla Banca, anche in conseguenza della nullità dell’ordine stesso.
4. A seguito della prestazione del servizio TOL, tutte le comunicazioni indicate nel presente Contratto, dalla Banca al Cliente e viceversa, potranno esser effettuate secondo le istruzioni operative ivi indicate.
Articolo 16 - Legge applicabile e Foro competente
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio in Roma presso la propria direzione generale all’indirizzo sopra indicato nelle presenti Condizioni Generali. Qualora il Cliente non sia un “consumatore” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Roma. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, il foro esclusivamente competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
Articolo 17 – Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie
1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente – prima di adire l’Autorità Giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3, 4.
3. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami – xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 00, Xxxx, o per via telematica al seguente indirizzo internet xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. La Banca deve rispondere entro 90 giorni, ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob ovvero all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato si può consultare il sito xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
4. Il Cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR
(xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Cliente può altresì rivolgersi all’Ombudsma- Giurì Bancario, istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi in qualunque momento all’Autorità Giudiziaria competente. Al riguardo, qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob oppure innanzi all’ABF, se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli, di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Articolo 18 - Servizio di ricezione e trasmissione ordini via internet (Trading on line)
1. Qualora il Cliente intenda attivare il servizio di ricezione e trasmissione ordini via internet mediante il canale del “trading on line” indicato nella Sezione VII del presente Contratto, il Cliente dovrà sottoscrivere il Contratto TOL di cui alla Sezione VII del presente Contratto, previa presa visione della relativa informativa.
Articolo 19 - Esonero da responsabilità
1. La Banca è esonerata da ogni responsabilità per eventuali perdite o danni che possano derivare da:
interruzione anche temporanea o malfunzionamento delle linee di trasmissione degli ordini e/o dei sistemi elettronici di comunicazione e di negoziazione o ad altre cause ad essa non imputabili o comunque non prevedibili (es. ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi);
causa di forza maggiore e/o eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla volontà e diligenza della Banca.
Sezione iii – norme che regolano i servizio di sottoscrizione e/o collocamento e l’attività di distribuzione di prodotti finanziari (il “servizio di collocamento”)
Articolo 20 – Servizio di collocamento
1. Il servizio di collocamento consiste nella promozione e offerta da parte della Banca di prodotti finanziari.
2. Il servizio di collocamento di strumenti e prodotti finanziari emessi da terzi presuppone l’esistenza fra la Banca e la società emittente di apposite convenzioni.
3. Nell’ambito del servizio di collocamento, la Banca può assumere su di sé il rischio del mancato collocamento degli strumenti e prodotti finanziari, secondo due diverse modalità:
assume l’impegno di acquisire, al termine dell’offerta, gli strumenti e prodotti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia);
acquisisce immediatamente gli strumenti e prodotti finanziari oggetto del collocamento, impegnandosi ad offrirli a soggetti terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).
4. Il servizio di collocamento verrà svolto in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Con riguardo alle offerte pubbliche di strumenti finanziari e/o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR, la Banca agirà in conformità anche degli accordi conclusi, di volta in volta, tra la Banca e le società emittenti, attenendosi, altresì, alle disposizioni dettate dall’offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il collocamento ed indicate nel regolamento di collocamento o nel prospetto informativo di Prodotti Finanziari di volta in volta collocati/distribuiti. Tali documenti saranno messi a disposizione del Cliente nei modi e nei tempi ivi previsti.
5. Il servizio di collocamento potrà essere svolto presso la sede o le dipendenze della Banca.
6. Il servizio di collocamento è prestato dalla Banca in abbinamento al servizio di consulenza.
Articolo 21 – Attività accessorie al servizio di collocamento
1. In aggiunta alle attività indicate al precedente articolo, la Banca potrà fornire al Cliente le seguenti ulteriori attività:
messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una
valutazione delle potenziali opportunità di concludere nuovi accordi al fine di ampliare le possibilità di investimento a disposizione del Cliente;
assistenza nella fase successiva al collocamento, in termini di prestazione di servizi di informativa di cui il Cliente dovesse avere necessità;
aggiornamento sui nuovi prodotti finanziari che la Banca promuoverà o collocherà ai sensi del presente Contratto;
illustrazione delle caratteristiche dei nuovi Prodotti finanziari promossi o collocati dalla Banca, cui il Cliente ha interesse ad accedere;
messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione della composizione del portafoglio del Cliente rispetto alle diverse tipologie di investimenti posseduti (asset class) e ad un possibile ribilanciamento delle stesse.
Articolo 22 – Conferimento degli ordini
1. La Banca provvede a raccogliere gli ordini e le adesioni dei Clienti interessati alla sottoscrizione degli strumenti e prodotti finanziari, secondo le disposizioni dettate dalla società emittente, inoltre fornisce e/o tiene a disposizione la documentazione di offerta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In particolare, la documentazione relativa all’adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari, ove prescritto dalle disposizioni vigenti, verrà preventivamente messa a disposizione del Cliente su supporto duraturo. Il Cliente si impegna a leggere attentamente, per le proprie valutazioni, la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo. Conseguentemente, l’esecuzione dell’ordine da parte della Banca è condizionata alla verifica – effettuata di volta in volta in maniera compatibile con la modalità operativa prescelta dal Cliente – della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver assunto la decisione di procedere con l’operazione.
3. La documentazione di cui al precedente comma sarà esclusivamente quella che la Banca, di volta in volta, avrà ricevuto dalle Società Emittenti. Le modalità di revoca della sottoscrizione saranno quelle contemplate dai documenti di offerta di volta in volta considerati.
Articolo 23 – Obblighi della Banca
1. La Banca provvede a consegnare al Cliente l’apposito modulo di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento. Il Cliente procede all’acquisto o alla sottoscrizione degli strumenti e prodotti finanziari solamente dopo aver ricevuto i predetti documenti e preso cognizione dei relativi contenuti.
2. La Banca provvede a trasmettere alle società emittenti gli ordini e le disposizioni del Cliente ed i mezzi di pagamento consegnati dallo stesso nelle modalità e nei termini convenuti.
3. La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione ricevuta dalle Società Emittenti, riferita o destinata allo stesso avente ad oggetto gli ordini o le disposizioni impartite.
Articolo 24 - Remunerazione della Banca e spese relative al
Servizio di Collocamento
1. I costi, gli oneri e le remunerazioni dovute dal Cliente alla Banca sono indicati negli accordi relativi agli strumenti e prodotti finanziari di volta in volta sottoscritti tra la Banca e le società emittenti.
2. Il Cliente prende atto che la Banca percepisce da, o versa a, soggetti diversi dal Cliente gli incentivi, secondo quanto indicato in forma sintetica nella ”Sintesi della strategia in materia di incentivi” riportata Sezione I del presente Contratto consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto.
3. Il Cliente prende atto che la Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti incentivi (compensi, commissioni o prestazioni non monetarie) siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente.
4. È facoltà del Cliente chiedere alla Banca ulteriori informazioni sugli incentivi di cui al precedente comma 2.
Articolo 25 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati
1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati a seguito della prestazione del servizio di collocamento o di altri Servizi oggetto del presente Contratto.
Articolo 26 – Strumenti Finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati
1. Con riguardo al collocamento di strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai Titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
il rischio di non essere facilmente liquidabili;
la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Articolo 27 - Operazioni aventi ad oggetto Strumenti finanziari derivati
1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3 del TUF e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente prende atto che:
il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili;
la soglia delle perdite indicata nel presente contratto si riferisce unicamente agli strumenti finanziari derivati quotati.
Sezione iv – norme che regolano il servizio di negoziazione in conto proprio, il servizio di ricezione e trasmissione ordini ed il servizio di esecuzione
Articolo 28 – Caratteristiche del servizio di negoziazione per conto proprio e di esecuzione ordini
1. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell’attività di acquisto e/o di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei Clienti.
2. Il servizio di ricezione e trasmissione ordini consiste nella trasmissione degli ordini ricevuti dal Cliente ad altri intermediari ovvero nella messa in contatto di due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione tra loro.
3. Il servizio di esecuzione ordini consiste nella conclusione di accordi da parte della Banca di acquisto e/o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei Clienti. L’esecuzione da parte della Banca di un ordine impartito dal Cliente, non comporta alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti o degli strumenti finanziari, che viene operata solo ed esclusivamente dal Cliente. La Banca eseguirà gli ordini ricevuti dal Cliente rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.
4. È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non eseguire l’ordine, comunicando immediatamente al Cliente la mancata esecuzione e le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.
5. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione e la scelta della sede di esecuzione dell’ordine stesso, la Banca adotterà tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità a quanto previsto nelle disposizioni tempo per tempo vigenti e nella Strategia di Esecuzione degli Ordini portata a conoscenza del Cliente.
6. Il servizio di negoziazione in conto proprio e ricezione e trasmissione ordini è prestato dalla Banca in abbinamento al servizio di consulenza, secondo quanto meglio specificato nel proseguo.
7. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda essa stessa direttamente alla loro esecuzione.
8. È facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire un ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. In particolare, il Cliente prende atto che in relazione alle normative di alcuni Paesi e Mercati
Regolamentati esteri, l’accettazione e l’esecuzione dell’ordine conferito dal Cliente possono essere subordinate alla sottoscrizione di clausole e documentazioni integrative dei contratti principali.
Articolo 29 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini sono impartiti dal Cliente per iscritto presso la Filiale della Banca, fermo restando quanto previsto alla Sezione VII in tema di conferimento ordini mediante trading on line.
2. All’atto del ricevimento degli ordini, la Banca rilascerà al Cliente, in ottemperanza alla normativa di volta in volta vigente, una attestazione contenente il nome del Cliente stesso, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
3. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini solo se non ancora eseguite.
4. Quando il Cliente trasmette alla Banca una richiesta di cancellazione o di modifica dell’ordine, la Banca:
nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, dà seguito a tale istruzione solo se lo stato dell’ordine stesso lo consente.
nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, trasmette la richiesta all’intermediario negoziatore, in tal caso la richiesta di cancellazione o di modifica potrà essere eseguita solo nei limiti in cui ciò sia possibile e consentito dal terzo.
5. Qualora l’ordine sia stato già parzialmente eseguito ed il Cliente abbia inviato una richiesta di cancellazione o di modifica dello stesso, la cancellazione o la modifica s’intenderà riferita unicamente all’eventuale porzione di ordine che risultasse ancora ineseguita.
6. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta all’inadempimento da parte del Cliente degli obblighi derivanti dal presente contratto.
7. La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
8. Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dal Cliente direttamente o per il tramite delle persone cui lo stesso abbia conferito i necessari poteri mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta del Cliente. Qualsiasi variazione a tale conferimento di poteri dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca.
Articolo 30 – Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente, anche rispetto ad altri ordini di altri clienti della Banca e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca:
assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca, in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. Al momento di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro del Cliente, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul dossier titoli e sul conto del Cliente.
3. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2- bis del TUF.
4. La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti della Banca o con altre operazioni effettuate per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che la assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente.
5. Il Cliente si dichiara edotto che l’aggregazione degli ordini potrebbe andare a suo discapito, anche in relazione ad un determinato ordine.
Articolo 31 – Misure per l’esecuzione e la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente
1. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché esegue ordini, il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l’importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, la Banca tiene conto dei seguenti criteri:
caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione; caratteristiche dell’ordine del Cliente;
caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
3. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui ai commi 1 e 2.
4. Le misure di cui al comma precedente identificano, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.
5. La Banca provvede a fornire ai Clienti informazioni appropriate sulla propria strategia di esecuzione e trasmissione di ordini mediante la “Sintesi sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini” riportata nella Sezione I del presente contratto consegnata al Cliente prima della sottoscrizione dello stesso, che il Cliente dichiara di conoscere ed aver ben compreso
6. Il Cliente, all’atto del conferimento di un ordine, può trasmettere alla Banca un’istruzione specifica avente ad oggetto una sede di esecuzione ovvero una particolare modalità di esecuzione che dovrà essere rispettata dalla Banca ai fini dell’esecuzione dell’ordine stesso. Nel caso di ordine del Cliente contenente una specifica istruzione in merito alle modalità di esecuzione o alla sede di esecuzione, la Banca è tenuta ad eseguire l’ordine in accordo con tale specifica istruzione, limitatamente agli elementi indicati dal Cliente. Qualora l’istruzione specifica si riferisca solo ad una parte dell’ordine, la Banca applica la propria strategia relativamente agli aspetti dell’ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal Cliente. Il Cliente si dichiara edotto che le eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia della Banca per la tutela dei suoi interessi. In oltre, il conferimento di un’istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l’impossibilità per la Banca di seguire tutte le misure previste nella strategia, in relazione agli elementi oggetto di tali istruzioni.
7. La Banca può eseguire un ordine impartito dal Cliente al di fuori di un Mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione soltanto previo consenso preliminare ed esplicito del Cliente stesso.
8. La Banca verifica in via continuativa l’efficacia della propria strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini. Con cadenza annuale o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca riesamina la strategia adottata, comunicando al Cliente qualsiasi eventuale modifica apportata.
Articolo 32 - Garanzie relative alle operazioni richieste
1. L'esecuzione degli ordini di compravendita impartiti dal Cliente aventi ad oggetto strumenti finanziari è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, in misura non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
Articolo 33 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati
1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Articolo 34 - Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati
1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai Titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
il rischio di non essere facilmente liquidabili;
la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Articolo 35 - Vendite allo scoperto
1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la chiusura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita dalla Banca in conformità alle vigenti disposizioni.
Articolo 36 - Operazioni aventi ad oggetto Strumenti finanziari derivati
1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3. del TUF e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente prende atto che:
il valore di mercato di tali strumenti finanziari è soggetto a notevoli
variazioni;
l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili;
la soglia delle perdite indicata nel presente contratto si riferisce unicamente agli strumenti finanziari derivati quotati e sarà calcolata sulla contro-valorizzazione della posizione complessiva.
Articolo 37 - Documentazione delle operazioni eseguite
1. La Banca fornisce al Cliente il rendiconto dei servizi prestati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati.
2. Nella prestazione dei servizi di cui alla presente Sezione:
la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine;
nel caso di un cliente al dettaglio, la Banca invia un avviso su supporto duraturo a conferma dell’esecuzione dell’ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo.
3. Le disposizioni previste dal precedente comma 2 secondo capoverso non trovano applicazione quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente al dettaglio da un soggetto diverso dalla Banca, in base ad una disposizione normativa ovvero ad un accordo tra tale soggetto e la Banca.
Sezione v – norme che regolano il servizio di consulenza
Articolo 38 – Servizio di Consulenza
1. La Banca presta al Cliente che accetta il servizio di consulenza esclusivamente nella modalità “base”. L’attività di assistenza prestata dal personale della Banca in favore del Cliente attraverso la formulazione di raccomandazioni personalizzate è ricondotta nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti. Il Cliente prende atto che le operazioni realizzate in tale ambito non possono prescindere da una preventiva valutazione di adeguatezza delle stesse.
2. La Banca fornisce al Cliente la consulenza relativa ai Servizi oggetto del presente contratto, secondo le norme quivi previste.
3. La Banca può fornire su richiesta del Cliente, in connessione con gli altri Servizi, previa richiesta del Cliente o iniziativa del personale della Banca, “raccomandazioni” personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Il Cliente si dichiara edotto che la “raccomandazione” è personalizzata quando viene presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata quando viene diffusa al pubblico mediante canali di informazione.
4. La Banca fornisce le raccomandazioni di cui ai precedenti commi ogni qualvolta il Cliente intenda impartire un ordine ai sensi del precedente art. 29, ovvero agendo di propria iniziativa.
5. La Banca dà evidenza della prestazione della consulenza sull’attestazione cartacea di cui al precedente art. 10.
6. La Banca, prima di fornire ogni singola raccomandazione, provvede ad effettuare la valutazione di adeguatezza prevista dal successivo art. 39.
7. Il Cliente prende atto che le raccomandazioni fornite dalla Banca hanno validità nel momento in cui sono fornite e perdono di significato in un momento successivo.
8. Il Cliente prende atto, altresì, che le raccomandazioni fornite dalla Banca ai sensi del presente contratto hanno natura di semplici indicazioni. Il Cliente, pertanto, si impegna a decidere in piena autonomia e a suo rischio se porre in essere o meno l’operazione raccomandata.
9. L’obbligazione che la Banca assume in relazione al servizio di consulenza deve intendersi quale obbligazione di mezzi e non di risultato.
10. La Banca non garantisce alcuno specifico risultato legato alle raccomandazioni fornite mediante l’attività di consulenza e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni raccomandate e ai risultati dalle stesse prodotte. Pertanto, nessuna responsabilità potrà sorgere
a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.
11. La Banca non assume alcun obbligo di monitorare l’andamento delle operazioni effettuate a seguito delle raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente, né di rivedere, aggiornare, modificare le proprie raccomandazioni personalizzate, salva espressa richiesta del Cliente.
12. La Banca si asterrà dal prestare la consulenza qualora le informazioni ricevute dal Cliente non siano sufficienti ad eseguire la valutazione di adeguatezza ai sensi del successivo art. 39.
Articolo 39 – Valutazione di Adeguatezza
1. Al fine di raccomandare uno o più Servizi e/o strumenti e prodotti finanziari al Cliente, la Banca richiede a quest’ultimo le informazioni necessarie in merito:
alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
alla situazione finanziaria; agli obiettivi di investimento.
2. La valutazione di adeguatezza di cui al comma precedente è svolta dalla Banca sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente al momento della compilazione del “Questionario di Profilatura” e di quelle eventualmente comunicate successivamente dal Cliente stesso nelle modalità indicate dalla Banca.
3. Qualora la Banca non ottenga le informazioni di cui ai commi precedenti, essa si asterrà dal prestare il Servizio di Consulenza.
4. La Banca, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del Servizio fornito, procede alla valutazione della specifica operazione consigliata, verificando che quest’ultima:
corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente;
sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
5. La Banca compie la valutazione di cui al precedente comma sulla base delle informazioni comunicate dal Cliente, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato/a in mancanza di comunicazione da parte del Cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite.
6. In presenza di Clienti Cointestatari, tutti i Clienti Cointestatari dispongono che la Banca debba procedere alla valutazione di adeguatezza avendo riguardo ad un complessivo profilo unitario dei Clienti Cointestatari sulla base di un unico Questionario di profilatura, redatto congiuntamente e sottoscritto da ciascun Cliente Cointestatario del presente Contratto. A tal fine, i Clienti Cointestatari prendono atto e accettano espressamente che la valutazione di adeguatezza è operata dalla Banca con effetto nei confronti di tutti i Clienti Cointestatari, sulla base delle informazioni fornite da loro I Clienti Cointestatari possono conferire ad uno solo di loro (di seguito il “Soggetto di Riferimento”) i poteri necessari ad operare con la Banca in base al presente Contratto e a ricevere la relativa informativa.
7. Il servizio di consulenza viene prestato dalla Banca in abbinamento ai servizi di sottoscrizione e/o collocamento e distribuzione, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione ordini.
8. Qualora a seguito della verifica di cui al precedente comma 4, la Banca ritenga, con riferimento ai servizi di sottoscrizione e/o collocamento e distribuzione e di negoziazione in conto proprio, che l’ordine non sia adeguato per il Cliente, essa non darà, in nessun caso, esecuzione a tale ordine, informando il Cliente stesso di tale circostanza. In particolare la valutazione di adeguatezza può avere i seguenti esiti:
“positivo”, in tal caso la Banca può procedere nell’esecuzione dell’operazione;
“negativo”, in tal caso si possono verificare le seguenti alternative:
a) qualora l’esito negativo – inadeguatezza dell’operazione – riguardi i servizi di sottoscrizione e/o collocamento e/o distribuzione e negoziazione in conto proprio, la Banca non procederà all’esecuzione dell’operazione;
b) qualora l’esito negativo – inadeguatezza dell’operazione – riguardi il servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca non darà seguito all’operazione, informando, conseguentemente, il Cliente di tale circostanza. Il Cliente, se intende comunque dar corso all’operazione, potrà su sua iniziativa procedere al di fuori della consulenza. Il Cliente prende atto ed accetta che in questa circostanza l’operazione venga sottoposta alla verifica di appropriatezza, cioè alla valutazione del livello di esperienza e conoscenza che il Cliente ha di comprendere i rischi che lo strumento o i Servizi richiesti comportano. Nel caso in cui lo strumento o i Servizi non risultino appropriati per il Cliente, la Banca provvede ad informarlo prontamente di tale situazione con le seguenti alternative:
i. il Cliente può decidere di non procedere con l’esecuzione dell’operazione;
ii. il Cliente può decidere di procedere con l’esecuzione dell’operazione, prendendo atto della non appropriatezza della
stessa, ordinando alla Banca di procedere in tal senso.
Nel caso in cui oggetto del servizio di esecuzione ordini o ricezione e trasmissione ordini siano strumenti finanziari di propria emissione (cd. “branded”), in presenza di un esito negativo della valutazione di adeguatezza, la Banca non darà seguito all’operazione richiesta.
0.Xx Cliente prende atto che la Banca fa affidamento sulle informazioni rese dallo stesso. Il Cliente si impegna ad informare la Banca di ogni variazione relativa alle predette informazioni, anche ai fini di una eventuale modifica della relativa profilatura. In ogni caso, la Banca con cadenza periodica o qualora lo ritenga opportuno al fine di verificare l’attualità della profilatura, invita il Cliente ad aggiornare/confermare le informazioni e i dati comunicati alla Banca. Qualora il Cliente non adempia o non collabori all’aggiornamento delle informazioni, la Banca ha la facoltà di non effettuare la valutazione di adeguatezza di portafoglio e di astenersi dal prestare il servizio di consulenza e tutti gli altri Servizi oggetto del presente Contratto, ad eccezione di quelli necessari per lo smobilizzo o la chiusura del rapporto con il Cliente.
Articolo 40 – Appropriatezza delle operazioni
1. La Banca, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, richiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o richiesto.
2. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e sulla base delle informazioni rese dal Cliente, anche per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo precedente, la Banca verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
3. La Banca, qualora ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il Cliente, avverte lo stesso di tale situazione. Tale avviso può essere fornito utilizzando un formato o un contenuto standardizzato.
4. La Banca, qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma o qualora tali informazioni non siano sufficienti, avverte il Cliente, che tale decisione non consentirà di determinare se il servizio o lo strumento siano per lo stesso appropriati. Tale avviso può essere fornito utilizzando un formato o un contenuto standardizzato.
Sezione vi – norme che regolano il servizio di deposito
Articolo 41 – Oggetto del servizio
1. La Banca svolge il Servizio di Deposito degli strumenti finanziari con le modalità previste dalla presente Sezione.
2. Oggetto del Servizio di Deposito possono essere strumenti finanziari cartacei o dematerializzati.
3. Nel caso di deposito di strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per la loro identificazione.
4. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, il Servizio viene espletato in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti. La registrazione contabile, a nome del Cliente, di tali strumenti presso la Banca sostituisce la consegna degli stessi. I medesimi possono essere trasferiti, ritirati o vincolati unicamente attraverso iscrizioni contabili, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Articolo 42 – Svolgimento del servizio
1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli Strumenti finanziari stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento dei decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine impartito a mezzo telefax e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
3. Per gli strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati il Cliente deve dare alla Banca, tempestivamente, le opportune istruzioni con le medesime modalità di cui al comma che precede, in mancanza delle quali essa non deve compiere alcuna relativa operazione.
4. La Banca provvede all’incasso degli interessi e dei dividendi che saranno accreditati sul conto di appoggio del Cliente.
5. La Banca - salva espressa richiesta del Cliente, da inoltrare almeno 15 giorni prima dell’assemblea - è autorizzata ad astenersi sia dal depositare le azioni di pertinenza del Cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie indette dalle società emittenti le azioni in deposito presso la Banca sia dall’inviare i relativi biglietti di ammissione nonché gli avvisi di convocazione al Cliente.
6. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, la Banca provvede a rilasciare, su richiesta del Cliente, le certificazioni necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli Strumenti finanziari.
Articolo 43 – Obbligazioni del cliente
1. Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel presente contratto, nonché tutti gli oneri fiscali che sorgessero a suo carico in dipendenza del deposito e dei servizi ad esso collegati.
2. Le spese di qualunque genere che la Banca si trovi a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, saranno interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non siano ripetibili nei confronti di chi ha promosso il relativo procedimento.
3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito sul conto di appoggio, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in adempimento degli obblighi previsti dalla presente Sezione.
Articolo 44 – Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
1. Il Cliente deve comunicare alla Banca, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, la propria richiesta di ritiro totale o parziale dei titoli cartacei. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. È, peraltro, facoltà della Banca consentire il ritiro dei titoli in deposito anche qualora la richiesta sia stata effettuata senza il sopra menzionato preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli sub-depositati a norma dei successivi artt. 46, 47 e 48, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente nel termine di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli stessi da parte dei soggetti sub-depositari.
Articolo 45 – Trasferimento del deposito di titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e, altresì, di trasferirlo, dandone però avviso, in quest'ultima ipotesi, al depositante nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
Articolo 46 – Sub-deposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata
1. La Banca è autorizzata a sub-depositare i titoli cartacei presso una società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e segg. del TUF e della relativa normativa di attuazione.
2. In relazione ai titoli sub-depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite la Banca depositaria e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.
Articolo 47 – Sub-deposito dei titoli al portatore presso altri enti
1. La Banca è altresì autorizzata a sub-depositare i titoli cartacei al portatore anche presso altri enti e organismi, diversi dalle società di gestione accentrata, ai quali sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata, con facoltà per i medesimi di affidare a terzi la materiale custodia, per particolari esigenze.
2. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti soggetti sub-depositari ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del cliente a norma del presente contratto.
Articolo 48 – Sub-deposito di titoli emessi o circolanti all’estero
1. Per i titoli emessi o circolanti all’estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 43 da società estere sub-depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.
Articolo 49 - Tenuta di registrazioni contabili di Strumenti
FINANZIARI DEMATERIALIZZATI DA PARTE DI ALTRO INTERMEDIARIO AUTORIZZATO
1. La Banca è autorizzata a tenere presso altri intermediari autorizzati, a norma del TUF e della relativa normativa di attuazione, le registrazioni contabili relative a Strumenti finanziari dematerializzati.
Articolo 50 - Conferimento di mandato in favore della Banca
1. Il Cliente conferisce mandato alla Banca di apportare, sui certificati nominativi, le variazioni che si rendessero necessarie per la rettifica od il completamento della loro intestazione.
Sezione vii – servizio di ricezione e trasmissione ordini via internet (trading on line)
1. Il Cliente potrà usufruire del servizio di ricezione e trasmissione ordini via internet (di seguito “Trading on line” o “TOL”) previa sottoscrizione del contratto che disciplina l’accordo tra la Banca ed il Cliente per la prestazione di tale servizio in modalità telematica e che contiene le relative istruzioni operative e condizioni economiche (di seguito “Contratto TOL”).
2. La Banca fornirà al Cliente, prima della sottoscrizione del Contratto TOL, un’informativa sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche che regolano il TOL.
3. Il Cliente si impegna a non richiedere l’attivazione del TOL prima della ricezione delle informazioni indicate nel presente contratto.
4. Il Cliente prende atto che la prestazione del TOL e di ogni altro servizio “online” potranno indurre il Cliente stesso a moltiplicare, anche nell’ambito della medesima giornata, il numero delle operazioni e conseguentemente i rischi connessi con evidente incidenza anche sulle commissioni dovute.
Sezione viii - allegati
ALLEGATO A - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
ALLEGATO C - STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI
SEZIONE IX - SOTTOSCRIZIONE
Contratto n.
C/C n.:
Dep.tit. n.
Banca Depositaria (da compilare a cura della Banca)
Con la presente il/la/i sottoscritto/a/i (di seguito il “Cliente”)
INTESTATARIO
Cognome
Nato a Residente a Nazionalità
Nome
Prov. Prov.
Professione
Il Via
C.fisc.
Doc. Identità data rilascio
n. emesso da
PRIMO COINTESTATARIO
Cognome
Nato a Residente a Nazionalità
Nome
Prov. Prov.
Professione
Il Via
C.fisc.
Doc. Identità data rilascio
n. emesso da
SECONDO COINTESTATARIO
Cognome
Nato a Residente a Nazionalità
Nome
Prov. Prov.
Professione
Il Via
C.fisc.
Doc. Identità data rilascio
n. emesso da
RECAPITO CORRISPONDENZA (solo se diverso dal domicilio dell’intestatario o in presenza di Clienti Cointestatari)
A. Il Cliente è stato classificato dalla Banca come Cliente al Dettaglio e gli è stata comunicata la possibilità di poter richiedere una diversa classificazione in conformità con quanto previsto nel documento sulla “classificazione della
clientela”.
B. Al Cliente è stato illustrato e consegnato il “Questionario di profilatura”, dalla Banca compilato sulla base delle indicazioni ed informazioni fornite dal Cliente circa:
a. la sua conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari,
b. la sua situazione finanziaria,
c. i suoi obiettivi di investimento
e con l’impegno da parte del Cliente di comunicare, per iscritto, alla Banca le variazioni rilevanti sulle informazioni fornite.
C. Al Cliente è stata illustrata e consegnata la seguente documentazione prevista dalla normativa di legge e regolamentare:
1. Documento informativo sulla Banca, sui servizi d’investimento, sugli strumenti finanziari offerti e sulla trattazione dei reclami della clientela;
2. Questionario di profilatura;
3. Politica di gestione dei conflitti di interesse;
4. Documento sulla strategia di esecuzione degli ordini;
5. Documento sui costi, oneri e commissioni;
6. Elenco dei soggetti autorizzati ad impartire ordini in nome e per conto del Cliente;
7. Opzione per l’applicazione del regime fiscale ai redditi delle attività finanziarie.
D. Al fine di consentire una ponderata valutazione delle condizioni sulla base delle quali la Banca erogherà i propri Servizi, è stata consegnata allo stesso Cliente, prima della sottoscrizione, copia del presente contratto, comprensiva delle informazioni inerenti i costi, gli oneri e le commissioni previste a suo carico.
Tanto premesso, il Cliente conferma altresì:
a) la volontà di stipulare il presente contratto che disciplina la prestazione di servizi di investimento come sopra intestato;
b) di aver preso visione della Politica di gestione dei conflitti di interesse e di aver sottoscritto il relativo documento;
c) di esprimere il proprio consenso alla Strategia di esecuzione ordini, mediante sottoscrizione del relativo documento;
d) di essere stato informato su supporto durevole, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Intermediari, della propria classificazione, del diritto a richiederne la variazione e degli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela;
e) di autorizzare l'esecuzione di ordini al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
f) di autorizzare la Banca ad agire in nome e per conto del sottoscritto nello svolgimento delle attività inerenti ai servizi di cui sopra
E. DICHIARAZIONE PER IL REGIME FISCALE
Per gli adempimenti fiscali connessi alle operazioni in titoli e altri prodotti finanziari riepiloghiamo di seguito le scelte da Lei/Voi effettuate:
Scelta del regime di tassazione delle plusvalenze
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, avente per oggetto la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie, titoli non partecipativi, proventi di contratti derivati e di ogni altro provento derivante dalla cessione, chiusura, rimborso di rapporti produttivi di capitale ha/avete dichiarato:
□ di esercitare l’opzione1 di cui all’art. 6 del sopraccitato decreto (cosiddetto regime del “risparmio amministrato”) che fa ricadere sulla Banca l’onere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% sulla plusvalenza realizzata su ciascuna operazione: a tal fine ha/avete attestato di non detenere “partecipazioni qualificate”2 ai sensi dell’art. 65, c.1 lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 22 dicembre 1986 (di seguito, T.U.I.R.) così come modificato dal Decreto Legislativo n. 344 del
12 dicembre 2003, e di essere a conoscenza che per eventuali plusvalenze su tali partecipazioni vige l’obbligo del regime dichiarativo attraverso la dichiarazione annuale dei redditi;
□ di scegliere la tassazione ordinaria3 di cui all’art.5 del Decreto Legislativo
n. 461 del 21 novembre 1997 (cosiddetto “regime dichiarativo”) attraverso la dichiarazione annuale dei redditi e di essere a conoscenza dell’obbligo della Banca di segnalare le operazioni eseguite all’Amministrazione Finanziaria;
□ di effettuare le operazioni nell’esercizio di impresa commerciale4;
1 Tale opzione può essere esercitata dalle persone fisiche, dalle società semplici e soggetti equiparati, e dagli enti non commerciali, fuori dall’esercizio di attività d’impresa. Tale regime è applicato, anche in mancanza di opzione, ai soggetti non residenti, salvo loro espressa rinuncia.
2 Ai sensi dell’art. 67, c. 1, l. c del T.U.I.R. (come di seguito definito) una partecipazione è qualificata se eccede una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria pari al 2% o al 20% o di partecipazione al capitale pari al 5% o 25%, a seconda che trattasi rispettivamente di azioni di società quotate o non quotate.
3 Tale scelta deve essere barrata dai soggetti che non abbiano esercitato l’opzione i cui al punto precedente.
4 Rientrano in questa casistica: imprenditori individuali con titoli afferenti l’attività
□ di non essere soggetto all’imposta in quanto soggetto esente IRES o soggetto ente pubblico (art. 74 T.U.I.R.).
La scelta di cui ai punti 1 o 2 avrà effetto per le operazioni di cessione eseguite nel corrente periodo di imposta e per quelle dei periodi futuri, salvo contraria disposizione che dovrà pervenirVi prima dell’inizio del nuovo periodo d’imposta.
Regime di tassazione dei dividendi in denaro e in natura dei titoli azionari
Relativamente al pagamento in denaro o in natura dei dividendi relativi ai titoli immessi nel presente dossier, ai fini della determinazione della aliquota di imposta secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, ha/avete dichiarato:
□ di essere soggetto/i alla ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, in quanto persona/e fisica/he, i cui titoli non costituiscono “partecipazioni qualificate” e non rientrano nell’attività di impresa;
□ di non essere soggetto/i alla ritenuta di imposta in quanto persona/e fisica/fisiche i cui titoli costituiscono “partecipazioni qualificate” e/o rientrano nell’attività di impresa (nel caso di imprenditori individuali);
□ di non essere soggetto alla ritenuta di imposta in quanto soggetto esercitante attività di impresa o commerciale (società semplici, società di fatto, società di capitali, società di persone, enti commerciali);
□ di non essere soggetto alla ritenuta d’imposta in quanto ente non commerciale;
□ di essere soggetto alla ritenuta a titolo di imposta del 27% in quanto soggetto esente IRES;
□ di essere soggetto/i alla ritenuta a titolo di imposta del 27% sui dividendi di emittenti residenti e non essere soggetto/i alla ritenuta di imposta sui dividendi di emittenti non residenti in quanto soggetto/i non residente/i;
□ di non essere soggetto alla ritenuta di imposta, ai sensi dell’art. 74 del T.U.I.R., in quanto soggetto ente pubblico.
Regime di tassazione Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996.
Per l’applicazione dell’imposta, introdotta dal Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 sugli interessi, premi, e altri frutti di titoli obbligazionari e similari ha/avete dichiarato:
□ di essere soggetto/i all’applicazione dell’imposta sostitutiva5;
d’impresa, società di persone o capitali, enti commerciali e consorzi garanzia fidi.
5 In quanto persona fisica, o imprenditore individuale (se i titoli sono afferenti l’attività d’impresa e l’imprenditore esercita attività commerciale l’imposta sostitutiva sarà a titolo di acconto), o società semplice, o società di fatto, o associazione tra artisti o professionisti, o soggetto esente IRES, o ente non commerciale (se l’ente esercita attività commerciale l’imposta sostitutiva sarà a titolo di acconto), o soggetto ente pubblico.
□ di non essere soggetto/i all’applicazione dell’imposta sostitutiva.
F. Il Cliente richiede l’invio delle comunicazioni con la seguente modalità:
□ a mezzo supporto cartaceo (posta ordinaria o consegna a mano);
□ a mezzo di altro supporto duraturo non cartaceo (cd rom, memoria magnetica etc.)
COGNOME E NOME COGNOME E NOME
LUOGO E DATA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. e degli articoli 21 comma 2 ed 85 comma 2, TUF dichiaro/iamo altresì di aver attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti:
Sezione II, Art. 2, comma 5 (Facoltà di agire in nome proprio e per conto del Cliente)
Sezione II, Art. 5 (Poteri di rappresentanza e firme autorizzate – Revoca, modifica e cessazione)
Sezione II, Art. 6, commi 2 e 3 (Diritto di garanzia) Sezione II, Art. 7 (Rischi delle operazioni) Sezione II, Art. 11 (Facoltà di recesso)
Sezione II, Art. 12 (Diritto di ritenzione e compensazione e vendita dei titoli) Sezione II, Art. 13 (Modifiche del contratto)
Sezione II, Art. 18 (Trading on line)
Sezione II, Art. 19 (Esonero di responsabilità)
Sezione III, Art. 25 (Variabilità del valore degli investimenti effettuati)
Sezione III, Art. 26 (Prodotti Finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati)
Sezione III, Art. 27 (Operazioni aventi ad oggetto Prodotti Finanziari derivati) Sezione IV, Art. 31 (Misure per l’esecuzione e la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)
Sezione IV, Art. 33 (Variabilità del valore degli investimenti effettuati)
Sezione IV, Art. 34 (Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati)
Sezione IV, Art. 35 (Vendita allo scoperto)
Sezione IV, Art. 36 (Operazioni aventi ad oggetto Strumenti finanziari derivati) Sezione V, Art. 40 (Appropriatezza delle operazioni)
Sezione V, Art. 42 (Sub-deposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata)
Sezione V, Art. 43 (Sub-deposito dei titoli al portatore presso altri enti)
Sezione V, Art. 44 (Sub-deposito di titoli emessi o circolanti all’estero) COGNOME E NOME COGNOME E NOME
LUOGO E DATA
Il Cliente (i) dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa precontrattuale con anticipo e di essersi successivamente determinato a concludere il presente Contratto e (ii) preso atto dell’informativa di cui alla Sezione I del presente Contratto, si dichiara edotto che la Banca ha provveduto, secondo le indicazioni fornite dal Cliente stesso, a raccogliere i dati anagrafici ad egli pertinenti.
COGNOME E NOME COGNOME E NOME
LUOGO E DATA
FIRMA DELLA BANCA PER ACCETTAZIONE
Il Cliente dichiara di aver ricevuto una copia completa e sottoscritta anche dalla Banca per accettazione del presente Contratto.
COGNOME E NOME COGNOME E NOME
LUOGO E DATA
-77- | Contratto per la prestazione dei servizi e attività di investimento e servizi accessori | |
Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | 19 OTTOBRE 2015 |