ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO
ALLEGATO 2
CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “DONNA CHIAMA DONNA” DI CARRARA E DELLA CASA RIFUGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 56, DEL D.LGS 117/2017.
ART. 1
OGGETTO DEL CAPITOLATO
Considerato che nell’ambito della normativa vigente in materia, il Comune di Carrara intende proseguire le attività del Centro Antiviolenza “Xxxxx Xxxxxx Donna” finalizzate a contrastare ogni forma di violenza di genere e a promuovere attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza su donne e minori. In particolare intende promuovere la realizzazione di attività di accoglienza, ascolto, consulenza e sostegno a donne ed ai loro figli minori. Il servizio, inoltre, è volto alla promozione ed allo sviluppo di risorse ed opportunità, atte a facilitare il superamento delle condizioni di difficoltà di donne, con o senza figli minori, vittime di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, domestica e stalking.
Il Comune di Carrara intende inoltre procedere, al fine di dare protezione ed ospitalità alle donne e ai loro figli minori vittime di violenza, salvaguardandone l’incolumità fisica e psichica, all’affidamento della gestione della Casa Rifugio “Casa delle Donne”.
ART. 2 DESTINATARI
Soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura sono le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale disciplinate dall’art. 56, D.Lgs. n. 117/2017.
ART. 3 DURATA
L’organizzazione/associazione che risulterà vincitrice, dovrà gestire il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio per la durata di 24 mesi. La gestione avrà inizio dalla data della stipulazione della convenzione o, in caso di urgenza, dalla data del verbale di avvio di esecuzione dell ’ a t t i v i t à stessa.
Alla scadenza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della convenzione alle stesse condizioni e modalità, per il periodo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura c o mpa ra t i v a per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previa comunicazione mediante lettera raccomanda A/R all’aggiudicatario. Qualora l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di proroga di cui al precedente capoverso, la convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta di una delle parti.
ART. 4 RIMBORSO SPESE
Per il rimborso spese viene stanziato un importo massimo di € 24.000,00 per la gestione del Centro Antiviolenza “Xxxxx Xxxxxx Donna” ed un importo massimo di € 12.000,00 per la gestione della Casa Rifugio “Casa delle Donne“ di proprietà Comunale. Il rimborso previsto si intende comprensivo delle Assicurazioni che, ai sensi del D.Lgs 117/2017, sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
Il Rimborso spese viene erogato nei modi e nei termini di cui al D.Lgs n. 117/2017.
E’ prevista inoltre la somma di € 380,64 per oneri della sicurezza da rischio specifico, totalmente a carico dell’Amministrazione Comunale.
ART. 5
SEDE, ARREDI E STRUMENTAZIONI DEL SERVIZIO
La gestione del Centro Antiviolenza sarà svolta nei locali de Centro Antiviolenza sito in Carrara, sede dotata dei requisiti previsti nell’Intesa Stato/Regioni 27/11/2014, art. 2, comma 1. I locali di cui al presente articolo, sono opportunamente predisposti con attrezzature ed arredi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Alla consegna verrà predisposto dall’Amministrazione apposito verbale di consegna degli arredi ed attrezzature. L’organizzazione/associazione che risulterà vincitrice è tenuta all’uso diligente delle attrezzature e degli arredi ed alla loro riconsegna in perfetto stato di manutenzione e funzionamento. La linea telefonica e le strumentazioni informatiche messe a disposizione dell’organizzazione/associazione che risulterà vincitrice devono essere esclusivamente utilizzate per le finalità istituzionali previste dal presente Capitolato. L’Amministrazione si riserva, di effettuare controlli periodici.
La gestione della Casa Rifugio sarà svolta nella struttura di proprietà del Comune di Carrara. La Casa Rifugio corrisponde a casa di civile abitazione ed è articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza. La Casa Rifugio è dotata di arredi, stoviglie, elettrodomestici ed utensili. Ogni altra necessità degli ospiti è a carico dell’aggiudicatario.
ART. 6 ORARI
L’organizzazione/associazione che risulterà vincitrice dovrà garantire l’apertura del Centro Antiviolenza per almeno 5 (cinque) giorni alla settimana, con reperibilità per i giorni festivi:
Giorno | Orario apertura | Orario chiusura |
Lunedì | Ore 9:00 | Ore 12:30 |
Martedì | Ore 15:30 | Ore 18:30 |
Mercoledì | Ore 9:00 | Ore 12:30 |
Giovedì | Ore 15:30 | Ore 18:30 |
Venerdì | Ore 9:00 | Ore 12:30 |
L’organizzazione/associazione che risulterà vincitrice si impegna inoltre a svolgere, in giornate da concordare con l’Amministrazione Comunale, attività di back office per il lavoro di relazione con la rete antiviolenza e per l’individuazione, con i servizi del territorio, di progetti di uscita dalla violenza stessa. Si impegna altresì a garantire sedute d’equipe periodiche con tutto il gruppo di lavoro, alla presenza di un’Assistente Sociale del Comune di Carrara, referente del
Progetto.
Art. 7 CASA RIFUGIO
Le Case Rifugio sono strutture dedicate, luoghi protetti ad indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori, sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l’incolumità fisica e psichica delle vittime volte a garantire insieme alla residenza, un progetto personalizzato complessivo teso all’inclusione sociale delle vittime.
La Casa Rifugio sarà condotta nel rispetto della normativa vigente.
ART. 8 GESTIONE
CENTRO ANTIVIOLENZA
Requisiti organizzativi
⮚ Il Centro deve garantire un’apertura di almeno 5 giorni alla settimana;
⮚ Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24h, anche collegandosi al 1522;
⮚ Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità1522;
⮚ Il Centro deve adottare la Carta dei servizi;
⮚ Il Centro non deve consentire l'accesso agli autori della violenza e dei maltrattamenti;
⮚ Nel Centro e' fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
Servizi minimi - il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:
⮚ Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
⮚ Accoglienza: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturali volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
⮚ Assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
⮚ Assistenza Legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione ed aiuti per l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all’art. 2, comma 1, della legge 119 del 2013;
⮚ Supporto ai minori vittime di violenza assistita;
⮚ Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l’impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l’autonomia economica;
⮚ Orientamento all’autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.
Percorso di accompagnamento - Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi;
⮚ Il Centro, utilizzando anche la collaborazione con le Forze dell’Ordine, si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico;
⮚ Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio;
Lavoro in rete - Al fine di garantire alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, protezione
sociale, reinserimento ed interventi sanitari, il Centro partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli Enti Locali. L’istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale;
⮚ Il Centro assicura collegamenti diretti con gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio;
⮚ Le Regioni si impegnano a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Flusso informativo - Il Centro Antiviolenza svolge attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d’Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
In ottemperanza alle Linee Guida della Legge Regionale Toscana n. 59/2007 art. 6 commi 3 e 4, il Centro antiviolenza deve fornire servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e, in particolare:
⮚ colloqui preliminari di valutazione e rilevazione del pericolo e per fornire le prime indicazioni utili;
⮚ colloqui informativi di carattere legale;
⮚ affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
⮚ sostegno al cambiamento ed al rafforzamento dell’autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
⮚ percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.
⮚ promozione di iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
⮚ raccolta di dati relativi all’utenza dei centri antiviolenza stessi;
⮚ raccolta e trasmissione dei dati agli Osservatori provinciali sulla violenza di genere nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
Il Centro antiviolenza deve attuare esclusivamente attività di contrasto alla violenza di genere e specificatamente seguire le indicazioni di seguito riportate:
⮚ il Centro è specializzato nella protezione delle vittime di violenza, valuta i casi e favorisce la migliore presa in carico delle donne e dei loro figli che subiscono o hanno subito violenza, in un’ottica multidisciplinare;
⮚ il Centro è in grado di valutare (con strumenti idonei) il rischio fisico e mentale presente, di intervenire sull’emergenza ed attivare misure di protezione e di messa in sicurezza sia per la donna che per gli eventuali figli;
⮚ il Centro garantisce alle donne ed ai bambini che hanno subito violenza, spazi dedicati e sicuri, adeguatamente protetti a garanzia della loro riservatezza. Gli spazi dedicati all’accoglienza non devono essere usati per altri scopi o altri tipi di utenza;
⮚ il Centro affronta, in ottemperanza alle leggi, la violenza verso le donne ed i/le bambini/e in primo luogo come reato, rispetto al quale gli interventi di mediazione e cura devono tenere conto dell’obbligo prioritario della protezione e cessazione delle violenze.
ART. 9
PROFILO DEGLI OPERATORI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA.
Gli operatori del Centro, devono essere qualificati ai sensi e per gli effetti delle seguenti normative e relativi articoli:
DPCM del 24/07/2014 e successiva Intesa Stato/Regioni del 27/11/2104:
⮚ il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.
⮚ il Centro deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.
⮚ al personale del Centro e' fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
⮚ il Centro deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.
Linee Guida della Regione Toscana L.R. 59/2007 art. 6 – il Centro ha al proprio interno unità di personale adeguatamente formato secondo gli standard regionali ed in particolare tutto il personale impiegato, volontario o retribuito, deve avere un’appropriata e continua formazione specifica sulla violenza, sulle sue dinamiche ed i suoi effetti ed una supervisione periodica atta a proteggere dalla traumatizzazione secondaria.
Garantisce uno staff multidisciplinare con almeno le seguenti figure professionali:
⮚ operatrici esperte nella risposta telefonica in emergenza;
⮚ operatrici di accoglienza esperte nel counseling di crisi;
⮚ psicologhe psicoterapeute esperte nel trattamento dei traumi interpersonali;
⮚ avvocatesse civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all’albo del gratuito patrocinio;
⮚ psicoterapeute esterne con funzione di supervisore.
ART. 10
REQUISITI ED ORGANZZAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA
L’organizzazione/associazione che risulterà vincitrice dovrà garantire il seguente impiego di operatori qualificati con i requisiti indicati al presente articolo.
⮚ n. 1 coordinatrice del Centro con compiti tecnico/organizzativi e burocratici, gestione dell’equipe, rapporti con la rete territoriale antiviolenza. La coordinatrice dovrà avere esperienza di coordinamento di servizi di aiuto alla persona ed in particolare possedere esperienze lavorative presso strutture che accolgono le vittime di violenza o presso Centri Antiviolenza;
⮚ n. 2 operatrici di accoglienza ed ascolto addette ai colloqui telefonici ed all’attivazione di colloqui/incontri con donne e minori vittime di violenza e di violenza assistita; addette altresì all’affiancamento ed accompagnamento nella fruizione dei servizi pubblici del territorio nel rispetto dell’identità culturale e della libertà di scelta, con specifiche competenze, nell’accoglienza alle vittime di violenza;
⮚ 1 operatore di rete per l'implementazione di procedure integrate e multidisciplinari nel territorio al fine di migliorare le capacità di intervento operative tra i vari attori di rete coinvolti e per verificare le modalità di attuazione dei protocolli operativi, nonché il coordinamento dei tavoli di lavoro, con specifiche competenze maturate in questo campo;
⮚ n. 2 psicologhe per colloqui/incontri terapeutici, con specifiche competenze, nelle relazioni di aiuto a donne e minori vittime di maltrattamenti e di violenza assistita, esperte in gestione delle conflittualità e nelle relazioni di aiuto;
⮚ n. 2 avvocate civiliste e penaliste iscritte all’albo del gratuito patrocinio, con specifica formazione sul tema della violenza di genere e di aiuto a donne e minori vittime di maltrattamenti e violenza assistita.
ART.11
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Ai fini della rilevazione dei dati qualitativi e quantitativi del servizio, l’affidatario dovrà utilizzare strumenti tesi al monitoraggio degli obiettivi, dei programmi, della soddisfazione dell’utenza attraverso:
⮚ relazione trimestrale sullo stato di attuazione del progetto e sui risultati conseguiti con analisi delle schede d’ingresso;
⮚ questionario di gradimento per valutare il grado di soddisfazione degli utenti;
⮚ rispetto delle tempistiche per l’invio dei dati all’Osservatorio Regionale e Provinciale;
ART.12 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
CASA RIFUGIO
Ai sensi del DPCM del 24/07/2014 e successiva Intesa Stato/Regioni del 27/11/2104:
Requisiti strutturali ed organizzativi 1. la casa rifugio corrisponde a casa di civile abitazione, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza;
2. la casa deve garantire l’anonimato e la riservatezza;
3. la casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza ed ai lori figli;
4. la casa deve raccordarsi con i Centri Antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli;
5. la casa deve assicurare l’ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O. nonché l’iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale.
Servizi minimi garantiti:
6. la casa garantisce protezione ed ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l’incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
7. la casa definisce ed attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;
8. la casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
9. la casa deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.
Ottemperanza, oltre alle norme citate, alle Linee Guida della Legge Regionale Toscana n. 59/2007 art. 8
ART. 13
REGOLAMENTO INTERNO CASA RIFUGIO
la Casa dovrà dotarsi di un regolamento interno, approvato dall’Amministrazione Comunale che preveda:
-l’anonimato e la riservatezza;
-le modalità di ingresso ed uscita delle ospiti;
-la previsione delle circostanze di interruzione dei progetti di ospitalità;
-l’organizzazione quotidiana interna delle attività della casa rifugio;
-le azioni calibrate sui bisogni dei minori ospiti;
-l’età massima dei figli delle donne, di sesso maschile, accolti nella struttura;
-i percorsi di prevenzione e cura della salute;
-la scheda per eventuali reclami contenente contatti telefonici degli Enti Pubblici ai quali la donna ospitata può rivolgersi;
-la scheda di rilevazione del servizio offerto dalla Casa Rifugio da compilare a conclusione del piano individuale da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione del servizio offerto;
La vita all’interno della casa è autogestita dalle donne che si assumono la responsabilità per sé e per i loro figli del buon andamento della convivenza e del rispetto delle regole, con il supporto ed il sostegno delle operatrici impegnate all’interno della casa.
Tutte le donne sono invitate ad impegnarsi al massimo per instaurare una buona convivenza con le altre. Viene inoltre definito, in rapporto al percorso individuale, il periodo di permanenza che può variare fino ad un massimo di 180 giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori della Casa rifugio e/o del Servizio Sociale Territoriale.
ART.14 PERSONALE CASA RIFUGIO
Ai sensi del DPCM del 24/07/2014 e successiva Intesa Stato/Regioni del 27/11/2104
La Casa deve assicurare personale esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.
Al personale della Casa Rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare
La Casa deve garantire la formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti.
Ai fini della presente procedura comparativa si richiede che la Casa deve garantire la disponibilità del seguente personale che potrà coincidere con quello messo a disposizione per l’attività del Centro Antiviolenza:
n. 1 Coordinatrice/Supervisore con compiti di coordinamento e gestione.
n. 1 educatrice professionale;
n.1 psicologa;
n. 1 legale;
Deve essere resa disponibile la figura di una mediatrice culturale, in caso di bisogno. L’Amministrazione Comunale assegnerà un’Assistente Sociale, dipendente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi quale figura di coordinamento e supporto con i Servizi territoriali ai fini della presa in carico della donna e per la predisposizione del percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza.
Flusso informativo – Le Case Rifugio contribuiscono a svolgere l’attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.
ART.15 MODALITA’DI AGGIUDICAZIONE
L’Aggiudicazione avverrà sulla base della valutazione del progetto presentato effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi.
La scelta dell’associazione/organizzazione sarà effettuata sulla base della valutazione del progetto effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata, in base ai criteri di seguito specificati. L’Amministrazione Comunale, affiderà l'esecuzione della gestione di cui al presente Capitolato con convenzione. Il Comune si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola proposta progettuale di procedere alla valutazione ed eventuale aggiudicazione.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune di Carrara esclusivamente ai fini della procedura di cui trattasi.
ART.16
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Per partecipare alla presente procedura ai sensi del D.Lgs 117/2017, le organizzazioni/associazioni dovranno elaborare una proposta tecnico-qualitativa dalla quale si evincano la qualità progettuale, la struttura organizzativa e l’esperienza maturata per l’organizzazione del servizio. I punteggi attribuiti alle singole voci sono i seguenti:
A) Qualità del progetto e del servizio:
A.1 Progettazione e attuazione di attività di sostegno, orientamento e accompagnamento alle donne e/o alle donne con figli minori che hanno subito o stanno subendo violenza, giorni e orari di apertura del servizio Max20/100
A.2 Organizzazione e gestione della Casa Rifugio Max20/100
A.3 Elaborazione di attività mirate a sensibilizzare la comunità sui temi connessi alla violenza di genere Max5/100
per un tot. Fino a 45/100
B) Qualità organizzativa:
B.1 Organizzazione (ruoli e funzioni) e quantificazione dello staff Max15/100
B.2 Qualificazione professionale dello staff, formazione e aggiornamento del personale/soci volontari Max15/100
B.3 Competenze nel trattamento dei dati qualitativi e quantitativi (raccolta,elaborazione, interpretazione) a servizio del progetto Max5/100
B.4 Ore aggiuntive di volontariato Max 5/100
per un tot Fino a 40/100
C) Esperienza maturata nell’attività di gestione dei Centri Antiviolenza e/o Casa Rifugio (2 punti per anno di attività svolta):
Gestione di analoga attività Max 15/100
per un tot. Fino a 15/100
ART. 17
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE VINCITRICE
⮚ L’organizzazione/associazione vincitrice, nell’esecuzione della gestione, dovrà ottemperare alle disposizioni legislative regolamentari nonché a quanto prescritto dal presente Capitolato. E’ compito dell’aggiudicatario, per quanto di competenza, adottare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s. m. ii.
⮚ L’organizzazione/associazione vincitrice, se dovuto, è obbligata a garantire l’applicazione integrale dei vigenti CCNL, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato sotto le proprie dipendenze, ed il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; lo stesso dovrà altresì provvedere al regolare pagamento dei rimborsi maturati dal personale volontario.
⮚ L’organizzazione/associazione vincitrice nell’ambito del rapporto di lavoro con il dipendente e/o volontario del servizio, deve attenersi a quanto previsto nel D.Lgs 117/2017 e non potrà configurare alcuna ipotesi di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere tra lo stesso personale e l’Amministrazione Comunale.
⮚ Prima dell’avvio della gestione, l’organizzazione/associazione vincitrice dovrà comunicare l’avvenuta nomina del Coordinatore del progetto, il quale agirà da raccordo tra la gestione del Centro e della Casa Rifugio ed il responsabile dell’Ufficio Sociale Professionale del Comune di Carrara.
⮚ L’organizzazione/associazione vincitrice dovrà inoltre trasmettere l’elenco dei nominativi, con i recapiti di ogni figura professionale ed i relativi curricula, che opereranno presso il Centro e la Casa Rifugio e le date di avvio delle varie attività. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata. In caso di sostituzione del personale, l’organizzazione/associazione vincitrice dovrà preventivamente comunicare all’Amministrazione la proposta di sostituzione.
⮚ L’organizzazione/associazione vincitrice dovrà collaborare alle verifiche effettuate sulle attività e sulla gestione del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio da parte del responsabile dell’Ufficio Sociale Professionale, il quale potrà richiedere in ogni momento, informazioni e/o documentazioni a fini statistici e potrà effettuare, senza alcun preavviso, i sopralluoghi presso la sede del Centro e della Casa Rifugio.
⮚ L’organizzazione/associazione vincitrice si impegna a garantire le necessarie attività di aggiornamento del personale e la disponibilità dello stesso a frequentare eventuali corsi/incontri di formazione organizzati da altri Enti Pubblici, organi di Giustizia e/o di altri soggetti pubblici o privati, etc.
⮚ L’organizzazione/associazione vincitrice è tenuta ad utilizzare gli ambienti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, attraverso l’uso diligente degli spazi, delle attrezzature e degli arredi ed a riconsegnarli in perfetto stato di manutenzione e funzionamento al termine dello svolgimento della gestione.
⮚ L’organizzazione/associazione vincitrice è tenuta a rispettare gli orari di apertura e chiusura del Centro Antiviolenza e la gestione della Casa Rifugio, come specificato nel presente Capitolato.
ART.18
DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO
Si fa espresso divieto di ogni forma di subaffidamento, anche parziale, ad altri soggetti della gestione assunta, senza previa autorizzazione esplicita dell’Amministrazione Comunale, pena l’immediata risoluzione del rapporto, salvo maggiori danni accertati.
ART.19 PENALI
L’organizzazione/associazione vincitrice, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui al presente Capitolato e della stipulanda convenzione, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00. L’importo ove non sia versato direttamente dall’Associazione entro 60 giorni dalla contestazione sarà detratto dal rimborso spese dovuto.
L’Amministrazione Comunale, previa contestazione all’aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:
⮚ € 150,00 per ogni giorno di chiusura del servizio senza giusta e motivata causa;
⮚ € 100,00 per ritardi reiterati nell’apertura ed anticipo di chiusura del servizio senza giusta e motivata causa;
⮚ € 100,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dal presente Capitolato volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell’attività servizio.
In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla rescissione del contratto. Alla contestazione delle inadempienze, l’organizzazione/associazione vincitrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
ART. 20 ASSICURAZIONI
Ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo Settore e le Amministrazioni Pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione, nei termini di cui al prevedente art. 4. L’assicurazione stipulata avrà ad oggetto gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato, nonché la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla presente gara e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
ART. 22
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dal presente Capitolato e della conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Massa Carrara.
ART. 23
SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione ed alla registrazione, se necessaria, della
convenzione stipulata per la presente gestione, comprese quelle accessorie, sono per intero a carico dell’Associazione/Organizzazione affidataria.
ART. 24 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nel contratto, si farà riferimento alle disposizioni di legge, regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile.