Provincia di Cosenza
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Le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici
Cosenza, 24 novembre 2011
A cura di
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Dott. ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
QUADRO NORMATIVO
➢ Legge 13 agosto 2010, n. 136 (in vigore dal 7 settembre 2010), artt. 3 e 6
➢ D.L. 187/10 conv. L. 217 del 17.12.10 in G.U. n. 295 del 18.12.10
FONTI INTERPRETATIVE
➢ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 che sostituisce le determinazioni precedenti (n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010)
➢ Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 2 maggio 2011
➢ Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 15 luglio 2011
DECORRENZA DELLE NORME
Il 07 settembre 2010 è entrata in vigore la legge 13 agosto 2010,
n. 136 “Il Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Le nuove disposizioni in materia di tracciabilità sono
immediatamente applicabili:
- ai nuovi contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici stipulati dopo l’entrata in vigore della L. 136/2010 (7 settembre 2010)
- ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
Per i contratti già stipulati alla data del 7/9/2010, e per i relativi subappalti e subcontratti, è stato previsto un periodo transitorio di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (L. 217/2010) per consentire gli adeguamenti necessari.
A partire dalla data del 18 giugno 2011 (compreso) tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità.
Riepilogando:
Contratti e sub- contratti stipulati dopo il 7/9/2010
APPLICAZIONE IMMEDIATA ED INTEGRALE:
i contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le clausole di tracciabilità
Le norme non era
obbligatorio ferma
applicarle,
restando
la
possibilità di adeguamento
VOLONTARIO
Prima della fine del periodo transitorio
Contratti e sub- contratti
stipulati prima
del 7/9/2010
Cessazioni effetti
Le norme si applicano, con integrazione automatica ex articolo 6, comma 2, del DL come modificato
Dopo della fine del periodo transitorio
Provincia di Cosenza - Tracciabilità dei flussi finanziari -
FINALITA’
Con l’obiettivo di prevenire le infiltrazioni criminali nell’attività di esecuzione delle commesse pubbliche, l’articolo 3 della legge n. 136/2010 detta una disciplina volta ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La disciplina pone una serie di obblighi per gli operatori economici. In primo luogo, “gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici” devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Viene inoltre posto un limite al novero degli strumenti utilizzabili: i movimenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, oppure con altri strumenti di incasso o di pagamento “idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.
Gli strumenti finanziari devono riportare, in relazione a ogni transazione, i codici identificativi volti ad assicurare la tracciabilità del pagamento.
COME SI EFFETTUTA LA TRACCIABILITA’
L’obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari
si attua:
Pagamento su conto corrente (bancario o postale) dedicato
Obbligo di riportare sull’ordinativo di pagamento il codice CIG
Obbligo di riportare sull’ordinativo di pagamento il codice CUP
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
L’ art. 3 c. 1 della L. 136/10 stabilisce che la disciplina sulla tracciabilità si applica a:
•Contratti di appalti di lavori e servizi e contratti di fornitura;
•Leasing immobiliare;
•Subappalti e subforniture;
•Contratti in economia (esclusa l’amministrazione diretta);
•Contratti di partenariato pubblico-privato;
•Concessioni di lavori e servizi.
Il Codice dei contratti pubblici definisce gli appalti pubblici come “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”.
La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione in tutti i casi in cui sia stato stipulato un contratto d’appalto tra una stazione appaltante e un operatore economico, indipendentemente dallo svolgimento di una gara e senza deroghe per gli appalti di modico valore.
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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Appalto pubblico di lavori - (ART. 3, CO. 7)
Appalti aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di fare.
Appalto pubblico di fornitura - (ART. 3, CO. 9)
Appalti aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto di prodotti.
Appalto pubblico di servizi - (ART. 3, CO. 10)
Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all’allegato II.
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Concessioni di lavori - (ART. 3, CO. 11)
“Contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice”
Concessioni di servizi - (ART. 3, CO. 12)
“Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 ”
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Subappalti e subforniture - (ART. 118, CO. 11)
“Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Contratti in economia (esclusa l’amministrazione diretta) - (ART. 125) Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
Il cottimo fiduciario è una modalità di acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione semplificata rispetto alle procedure ordinarie in relazione al modesto valore del contratto o all'urgenza di provvedere.
Può essere utilizzato per l'affidamento di un appalto pubblico di lavori, forniture
o servizi ad un imprenditore o, più in generale, ad un operatore economico (il cottimista); ciò lo distingue dall'altra modalità di acquisizione in economia, l’amministrazione diretta, in cui le acquisizioni sono, invece, effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione di un funzionario della stessa (il responsabile del procedimento).
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE - Esclusioni
L’AVCP ritiene che, richiedendo l’art. 3, comma 2, L. 136/2010 la sussistenza di appalto pubblico, le norme sulla tracciabilità non si estendono:
▪ ai contratti di lavoro conclusi con i propri dipendenti e con figure assimilabili (somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, lavoro temporaneo), articolo 19 comma 1 lettera e – Codice dei contratti;
▪ acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, articolo 19 comma 1 lettera a – Codice dei contratti;
▪ servizi di arbitrato e di conciliazione, articolo 19 comma 1 lettera c – Codice dei contratti.
E’ escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte dell’amministrazione dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura dei costi relativi all’attività istituzionale.
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE - Esclusioni
È parimenti esclusa la tracciabilità dei movimenti finanziari verso le società in house, ossia le società interamente partecipate dal pubblico ed in relazione alle quali l’amministrazione eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In tal caso, infatti, manca il requisito della intersoggettività. Tale esclusione non può essere estesa agli affidamenti nei confronti delle società partecipate pubblico-privato, che per loro natura sono soggetti terzi rispetto alle amministrazioni controllanti.
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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
L’articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 prevede che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si applicano a:
▪ Tutte le stazioni appaltanti indicate dall’art. 33, comma 3, del codice dei contratti e gli enti aggiudicatori di cui all’art. 207 (quindi anche le imprese pubbliche);
▪ Tutta la filiera delle imprese: subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto: in pratica, tutti i soggetti comunque coinvolti nella esecuzione della prestazione principale (d.p.r. 2 agosto 2010 n. 150, regolamento in materia di informazioni antimafia: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e prestazioni di servizi,anche di natura intellettuale);
▪ Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei. Tra i soggetti tenuti alla tracciabilità dei flussi di pagamento sono compresi “i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche”. La disciplina della tracciabilità non riguarda, quindi, eventuali finanziamenti pubblici in favore di attività private e, in particolare, finanziamenti o agevolazioni erogati da un soggetto pubblico a sostegno dell’attività d’impresa.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Filiera delle imprese
Riferita a:
- subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
- subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
Impresa A (APPALTATORE)
Impresa B (SUB-APPALTATORE) Impresa C (SUB-APPALTATORE)
Impresa D (SUB-CONTRAENTE) Impresa E (SUB-CONTRAENTE)
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE – Filiera delle imprese
• Per i lavori pubblici, i subcontratti possono riguardare noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere.
• Nel contratto di appalto con un grossista per la fornitura di libri destinati a una biblioteca pubblica. I subcontratti del grossista con le imprese editrici che realizzano i libri sono funzionalmente collegati all’esecuzione del contratto di appalto e, quindi, soggetti alla disciplina della tracciabilità. Non rientrano invece nella filiera i contratti dell’impresa editoriale con i suoi fornitori.
• Nel contratto di appalto per il servizio di mensa la prestazione dell’appaltatore include la fornitura di bevande e prodotti alimentari. La filiera comprende i contratti con i fornitori di bevande (ad esempio le bottiglie d’acqua) e i fornitori di alimenti (ad esempio le imprese casearie), ma non i contratti di questi soggetti con i loro fornitori.
• Negli appalti per la fornitura standard di personal computer o strumentazioni elettroniche, la filiera si estende fino al produttore, senza estendersi ai fornitori di componentistica.
• Nell’appalto per l’acquisto di autoveicoli di serie aggiudicato a un concessionario, rientra nella filiera sia il concessionario che la casa produttrice,mentre sono esclusi i fornitori della casa produttrice.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
(amministrazioni statali, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni e consorzi comunque
denominati detti soggetti)
costituiti
da
ENTI AGGIUDICATORI
(amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, altri soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità
competente norme vigenti)
secondo
le
ALTRI SOGGETTI AGGIUDICATORI
(soggetti privati tenuti all’osservanza del Codice)
ESEMPLIFICAZIONI
▪ Escluso trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all’attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege
▪ Inclusi i flussi finanziari relativi ai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori “speciali” individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III, mentre sono esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività e i contratti riferiti ad attività sottratte successivamente, in base ad una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto “direttamente esposti alla concorrenza” (articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e articolo 219 del Codice dei contratti).
▪ Inclusi i flussi finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti.
A QUALI FATTISPECIE NON SI APPLICA LA TRACCIABILITA’
A) - LAVORI E FORNITURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
L’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 prevede che:
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10.
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento […]
Pertanto quando l’Ente provvede all’esecuzione, con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio e sotto la direzione del Responsabile del Procedimento non è tenuto ad applicare le disposizioni sulla tracciabilità.
Le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal RUP per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di tracciabilità.
A QUALI FATTISPECIE NON SI APPLICA LA TRACCIABILITA’
B) - TRASFERIMENTO DI FONDI (CONTRIBUTI)
L’AVCP ritiene escluso dell’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all’attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege. In questi casi la tracciabilità è assolta a monte da parte della Amministrazione dello Stato.
Sono annoverabili per analogia in questa categoria, ad esempio:
a) i trasferimenti relativi ad attività gestite in forma associata (es. gestione associata di un ufficio per servizi comuni a più enti locali);
b) le forme di contribuzione diversa, finalizzate allo sviluppo dell’attività istituzionale da parte del soggetto pubblico percettore (es. contributi a consorzi obbligatori).
A QUALI FATTISPECIE NON SI APPLICA LA TRACCIABILITA’
C) - APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI AGGIUDICATI DA UNA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AD UNA ALTRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE , IN
BASE AD UN DIRITTO ESCLUSIVO (ART. 19 C. 2 DEL D.Lgs. 163/06)
“In relazione agli appalti di cui al 2 comma dell’art. 19, nella determinazione n. 4/2011 al punto 3.6, l’AVCP ritiene che tali appalti esclusi dall’applicazione del Codice, in considerazione della ratio della legge n. 136/2010, non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (ex multis, si veda la sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010).”
“Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da una amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad una altra amministrazione aggiudicatrice o ad una associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative regolamentari o amministrative […]” (art. 19 c. 2 del d.lgs. 163/06)
A QUALI FATTISPECIE NON SI APPLICA LA TRACCIABILITA’
D) - INDENNIZZI E RISARCIMENTI A SEGUITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE
Xxxxxxx non dissimili, dalla situazione precedente, hanno indotto l’AVCP a considerare estranei agli obblighi di tracciabilità le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative effettuate dalle stazioni appaltanti o dagli enti aggiudicatori. Gli indennizzi possono essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza necessità di indicare il CIG e senza che sia necessaria per il beneficiario l’apertura di un conto dedicato. Restano naturalmente impregiudicati i limiti legali all’uso del contante e dove applicabili le disposizioni relative all’indicazione del CUP.
E) - LE “SPESE ECONOMALI”.
Si tratta delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno.
Il regolamento deve contenere un’elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell’ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l’emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch’esso, nel medesimo regolamento.
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A QUALI FATTISPECIE NON SI APPLICA LA TRACCIABILITA’
E) - LE “SPESE ECONOMALI”.
Tradizionalmente, precisa ancora l’Avcp, si annoverano le seguenti spese economali:
1) acquisto di materiale di consumo per stampanti, fax, riparazioni di beni mobili, attrezzature e macchine;
2) acquisto di cancelleria, stampe, rilegatura di libri, sviluppo di foto;
3) acquisto di materiale per lavori di manutenzione di modesta entità;
4) acquisto di biglietti di mezzi di trasporto, di giornali, libri, riviste, gazzette, pubblicazioni periodiche;
5) spese per pubblicazioni di avvisi e inserzioni di vario genere;
6) di valori bollati, spese postali, telegrafiche, per imposte e tasse, ecc.
Per tutte queste piccole spese è consentito utilizzare il contante, nel rispetto della normativa vigente.
A QUALI FATTISPECIE NON SI APPLICA LA TRACCIABILITA’
E) - LE “SPESE ECONOMALI”.
Quando si utilizza il fondo economale per acquisti di beni e servizi, che rientrano nelle spese minute e nei limiti fissati dal regolamento interno, non è necessario il C.I.G.
L’effettuazione di tali spese, quindi, comporta:
a) che sussista per le stesse un fondo economale;
b) che siano disciplinate le tipologie di spese e le loro caratterizzazioni (spese di limitato valore e/o urgenti, ecc.);
c) che la loro effettuazione avvenga mediante acquisto diretto, senza presupposto di tipo contrattuale.
A QUALI FATTISPECIE NON SI APPLICA LA TRACCIABILITA’
F) - RAPPORTI CONTRATTUALI CON LAVORATORI AUTONOMI.
SI APPLICA LA TRACCIABILITÀ
L’AVCP ha precisato che per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta. In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, la disciplina sulla tracciabilità si applica a tutti i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi.
NON SI APPLICA LA TRACCIABILITÀ
Quando l’attività è affidata al PROFESSIONISTA ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs.. 165/2001 e s.m.i. trattandosi di consulenza (ovvero studio o parere) caratterizzata dalla personalità della prestazione e quindi un vero e proprio contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e, pertanto, non sono applicabili il complesso di obblighi dettati dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge n. 136/2010.
L’AVCP raccomanda quindi di porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti in quanto solo nella prima fattispecie non si applica la normativa sulla tracciabilità .
MODALITA’ OPERATIVE
Dalla lettura dell’art. 3 della l. n. 136/2010, come novellato dall’art. 7 del D.L. n. 187/2010, come convertito dalla Legge n. 217/2010, emergono una serie di obblighi:
A) –OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE.
▪ Richiesta di attribuzione CUP/CIG e successiva comunicazione all’appaltatore;
▪ Inserimento di specifica clausola contrattuale afferente la tracciabilità;
▪ Effettuazione dei pagamenti mediante bonifico bancario o postale (o strumento che garantisca la piena tracciabilità) sul conto indicato dall’appaltatore e con indicazione:
- del CUP se si tratta di spesa di investimento;
- del CIG.
▪ Verifica delle clausole afferenti la tracciabilità inserite nei contratti tra appaltatore e filiera;
▪ Risoluzione del contratto in ipotesi di violazioni alla L. 136/10
MODALITA’ OPERATIVE
B) –OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.
▪ Tenuta di conto corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva, alla commessa pubblica;
▪ Comunicazione, entro 7 giorni dall’accensione (o dal primo utilizzo nell’ambito della commessa pubblica o da avvenuta modificazione), degli estremi del conto dedicato e delle generalità (con codice fiscale) del soggetto delegato ad operare su di esso;
▪ Inserimento di specifica clausola contrattuale nei rapporti con subappaltatore e filiera;
▪ Effettuazione mediante bonifico bancario o postale o strumento tracciabile (con indicazione di CUP e CIG) di tutti i pagamenti afferenti la commessa pubblica;
▪ Denuncia alla prefettura ed alla stazione appaltante delle violazioni di cui sia venuto a conoscenza.
CONTO CORRENTE DEDICATO
L’art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010 obbliga ai soggetti che forniscono beni o servizi o lavori alla P.A., ad utilizzare, per la gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati a tale funzione, anche non in via esclusiva.
E’ possibile scegliere, alternativamente, di attivare:
- un unico conto corrente (i dati dei bonifici ivi affluiti riporteranno elementi distintivi dettagliati delle diverse transazioni);
- più conti correnti (sulla base dell’organizzazione ottimale del soggetto);
- più conti correnti per la stessa commessa pubblica.
In base al decreto legge n. 187/2010, il conto dedicato a una commessa pubblica può essere utilizzato, contestualmente, anche per operazioni non riferibili a contratti pubblici. La legge quindi non impone agli operatori di moltiplicare il numero dei conti correnti utilizzati in relazione alle tipologie di rapporti economici da cui derivano i flussi finanziari. Ciascun conto può essere utilizzato anche per più commesse pubbliche. Inoltre, gli operatori economici possono indicare come conto dedicato anche un conto già in essere.
CONTO CORRENTE DEDICATO/Comunicazione
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, specificando a quale opera, servizio o fornitura sono dedicati e indicando le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui conti.
La comunicazione da rendere può riguardare:
- accensione di conto dedicato: da effettuarsi entro 7 giorni dall’accensione;
- prima utilizzazione per commessa pubblica di conto già in essere: da effettuarsi sempre entro 7 giorni dalla decisione;
- qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, ivi compresa la situazione di variazione di istituto di credito con accensione/utilizzo di nuovo conto dedicato (in tale ultima ipotesi, è fondamentale che i trasferimenti di somme avvengano sempre in maniera pienamente tracciabile e per l’intero saldo esistente, in relazione alla specifica commessa pubblica, al momento della comunicazione).
La comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura.
CIG
Il CIG (Codice Identificativo di Gara) rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell’ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento.
Il CIG, che prima dell’emanazione della legge n. 136/ 2010 veniva utilizzato al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto.
Al contrario, il versamento del contributo in favore dell’Autorità rimane dovuto secondo le modalità e l’entità stabilite annualmente con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il CIG ha lo scopo consentire il corretto funzionamento del sistema SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare).
Cos’è il SIMOG ?
Il SIMOG è uno strumento di gestione predisposto dall’ Autorità per la Vigilanza dei Lavori pubblici, e messo a disposizione dei Responsabili Unici del Procedimento per la gestione delle Gare e dei relativi Lotti ai fini della trasmissione dei dati, ai sensi del comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs 163/06.
CIG
Il CIG va richiesto accedendo allo spazio dedicato al SIMOG sul sito web dell’autorità dei lavori pubblici (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), previa iscrizione nell’anagrafe della struttura quale Stazione Appaltante.
L’iscrizione va fatta come Ente (Comune o Provincia) e per ogni singolo Responsabile di Procedimento.
Ogni Ente quindi avrà una serie di soggetti abilitati a richiedere il CIG.
La richiesta del CIG deve essere presentata dal responsabile del procedimento della stazione appaltante prima che sia indetta la gara, perché il codice deve essere indicato nel bando o, nelle procedure senza previa pubblicazione del bando, nella lettera di invito a presentare l’offerta. L’Autorità sottolinea che il CIG dovrà essere poi inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e in ogni caso, anche in assenza di questa, al più tardi nell’ordinativo di pagamento. Come ipotesi in cui può mancare la previa richiesta di offerta da parte della stazione appaltante, l’Autorità menziona il caso degli acquisti attraverso il mercato elettronico della P.A., in cui offerta privata e domanda pubblica possono incontrarsi direttamente attraverso gli ordinativi d’acquisto.
Anche per i contratti eseguiti in via d’urgenza, se non è possibile inserire il codice nella lettera d’invito o nella richiesta d’offerta il CIG deve essere inserito al più tardi nell’ordinativo di pagamento.
CIG – Procedura semplificata
Per facilitare l’attività delle stazioni appaltanti, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha elaborato una procedura semplificata per il rilascio del CIG per alcune fattispecie contrattuali. La nuova procedura, disponibile dal 2 maggio 2011, si applica alle seguenti ipotesi:
a. contratti di lavori, contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000, affidati ai sensi dell’articolo 125 del Codice (acquisizioni in economia) o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b. contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice indicati negli articoli 16, 17 e 18 (produzione e commercio di armi, munizioni e materiale bellico, contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contratti aggiudicati in base a norme internazionali), indipendentemente dall’importo;
c. altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, fino a un importo di 150.000 euro;
d. contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici a imprese collegate ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice.
CIG – Procedura semplificata
Acquisire il CIG fornendo un numero ridotto di informazioni
Per tali Fattispecie sono previste 2 modalità di rilascio semplificato del codice CIG
Richiedere fino a massimo 2 carnet contenenti ognuno 50 CIG con validità di 90 giorni dalla data del rilascio
CIG – Richiesta Smart Cig
Il sito al quale bisogna collegarsi è: xxxxx://xxxxxxxx.xxxx.xx/
Dopo aver inserito i propri dati identificativi (codice fiscale e password che è stata in parte assegnata dall’AVCP) ed essere entrati nel sito, selezionare la Stazione Appaltante annerendo il pallino di spunta e cliccare il tasto “Procedi”.
CIG – Richiesta Smart Cig
Nella pagina successiva selezionare “Richiedi” nella sezione “Gestione Smart CIG”, posizionata sulla sinistra dello schermo.
CIG – Richiesta Smart Cig
Nella terza pagina contenente le informazioni sulla gara completare:
▪ Casella "Fattispecie contrattuale" selezionando, dal menù a tendina, l'ultima opzione “Contratti fino a € 40.000 ai sensi dell’art. 125 o 57 del codice”
▪ Casella "Importo" indicando il totale della spesa al netto dell'IVA;
▪ Casella “Oggetto” specificando con una breve descrizione di ciò che si vuole acquistare.
CIG – Richiesta Smart Cig
CIG – Richiesta Smart Cig
▪ Nel campo relativo a "Procedura di scelta contraente" bisogna selezionare, dal menù a tendina:
"Affidamento in economia – affidamento diretto" quando si ha intenzione di chiedere una sola offerta;
"Affidamento in economia – cottimo fiduciario" quando si chiederanno almeno cinque offerte;
▪ Nel campo "Oggetto principale del contratto", scegliere l'opzione del caso tra servizi (manutenzioni, riparazioni ecc..) e forniture (qualsiasi tipo di materiale, nel nostro caso per il 90% saranno forniture).
Tralasciare i successivi due campi e, dopo aver controllato i dati, se tutto è a posto, cliccare sul pulsante “Conferma ed ottieni CIG”.
A conclusione di tutta la procedura stampare la pagina che andrà poi allegata alla richiesta d'acquisto.
Il numero di CIG dovrà essere riportato nella richiesta di offerta inviata al fornitore e nella successiva offerta.
CIG – Richiesta Smart Cig
CIG - Carnet
L’AVCP ha stabilito che:
▪ Si possono utilizzare immediatamente i CIG contenuti nel carnet fermo restando l’obbligo di comunicare tutte le informazioni relative al singolo utilizzo;
▪ Tali informazioni devono essere fornite entro 30 giorni dalla scadenza del carnet, la mancata rendicontazione, entro tale termine, preclude l’ottenimento di nuovi carnet;
▪ Solo dopo aver fornito tutte le informazioni si potrà richiedere un nuovo carnet;
▪ Quando il Responsabile del Procedimento richiede il carnet, il sistema operativo della AVCP trasmette tramite PEC, un documento in formato PDF che riporta:
❖ la data di generazione del carnet;
❖ la data di scadenza del carnet;
❖ il nome del Responsabile del Procedimento;
❖ l’elenco dei CIG che compongono il carnet.
▪ Il Responsabile del Procedimento può disporre al massimo di 2 carnet contemporaneamente, attivi per ciascun centro di costo di stazione appaltante presso la quale opera;
▪ L’utilizzo dei carnet non esclude la possibilità di acquisire parallelamente singoli CIG semplificati.
CIG NEL SISTEMA DELLE CONVENZIONI CONSIP
Convenzioni Consip
Con riguardo ai contratti stipulati nell’ambito del sistema delle convenzioni CONSIP, oltre all’obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell’accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG “derivato” è però necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all’accordo.
Contratti quadro
L’esposto principio vale anche nel caso di accordi quadro: occorre un CIG per ogni contratto stipulato a valle ma, in sede di richiesta del CIG derivato, occorre fare riferimento al CIG della convenzione quadro.
Mercato elettronico della P.A. (MEPA)
Non occorre la previa richiesta di offerta, ma si ha direttamente l’ordinativo di acquisto. Il CIG deve comunque essere successivamente richiesto al fine di indicarlo, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento.
CUP
Il CUP è il codice che identifica i progetti d’investimento pubblico finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento di lavori pubblici e alla promozione delle politiche di sviluppo. Nel sistema della tracciabilità il CUP viene utilizzato con l’obiettivo di assicurare “la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici”.
Il CUP deve essere richiesto dalla stazione appaltante. L’assegnazione avviene in via telematica collegandosi al sito xxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx/XXXXxx.
Il CUP, Codice Unico di Progetto, è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
IL CUP È OBBLIGATORIO PER GLI TUTTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICI in
particolare per i programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei.
La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall’importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale).
CUP
Si è in presenza di un “Progetto di investimento pubblico” (art. 11, L-2/2003), quando si ha un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:
a) La presenza di un decisore pubblico;
b) La previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
c) La presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
d) La previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l’obiettivo.
Da ciò deriva che, ad esempio, non devono essere codificati con un CUP:
- gli acquisti non riconducibili ad interventi di acquisizione di beni per il potenziamento e per natura classificabili fra gli investimenti patrimoniali;
- gli interventi di manutenzione ordinaria (salvo quelli forniti di CUI codice unico
d’intervento di CIG codice identificativo di gara);
- le ordinarie forniture di beni e servizi qualora tali forniture non siano ricondotte ad un investimento pubblico, ma abbiano come obiettivo la gestione e funzionamento corrente (ad esempio contratti di affidamento della gestione di un servizio mensa o della pulizia degli uffici, di raccolta dei rifiuti, ecc.).
CUP
Il CUP attribuito al progetto non verrà mai cambiato nel tempo, sarà possibile solo apportare correzioni alle informazioni inserite in maniera errata al momento della richiesta del codice e inserire le comunicazioni relative alla chiusura e/o alla revoca del progetto.
Il CUP deve essere richiesto da Amministrazioni ed Enti pubblici, stazioni appaltanti e società private responsabili di progetti d’investimento pubblico, di qualsiasi importo.
La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al soggetto titolare del progetto, cui competono l’attuazione degli interventi e/o l’erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche.
Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde.
MODALITA’ INSERIMENTO CIG E CUP
Per la corretta comunicazione dei codici identificativi nei mandati di pagamento, l’operatore deve indicare all’interno dello spazio riservato alla descrizione del pagamento la codifica CIG seguita dal codice e, dopo uno spazio separatore, eventualmente la codifica CUP seguita dal codice, come riportato nei seguenti esempi:
CIG12345A6789
oppure, se è obbligatorio anche il CUP,
CIG12345A6789 CUP987654321F12345.
TRACCIABILITA’ “ATTENUATA”
L’articolo 3 della legge n. 136/2010 prevede modalità semplificate di tracciabilità per alcune tipologie di pagamenti, indicate nei commi 2 e 3. L’Autorità denomina questa parte della disciplina “sistema di tracciabilità attenuata”, perché i pagamenti possono essere effettuati senza l’indicazione dei codici CIG e CUP.
Non è prevista la necessità di utilizzare un conto dedicato ma il D.L. 187/2010 precisa che i pagamenti devono comunque essere effettuati mediante strumenti di pagamento che ne assicurino la tracciabilità.
Si possono quindi usare strumenti di pagamento diversi da RIBA e bonifico.
Tenuto conto di quanto previsto, per i pagamenti di servizi pubblici da parte degli operatori della filiera dall’articolo 3, comma 3, l’Autorità ritiene che anche i pagamenti delle utenze da parte delle pubbliche amministrazioni possano essere effettuati con RID, indicando il CIG solo nella delega a monte e non nei singoli pagamenti.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
XXXXXXXX DA INSERIRE A PENA DI NULLITA’ ASSOLUTA DEL CONTRATTO
La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10.
RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
La prima versione della norma prevedeva che il contratto dovesse essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
Con il decreto correttivo (nuovo co. 9-bis dell’art. 3), viene invece previsto che la violazione degli obblighi di cui alla legge in esame, determina la risoluzione di diritto del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della L. 136/10 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
SANZIONI
Le imprese non hanno un dovere di controllo sull’adempimento agli obblighi di tracciabilità da parte dei propri contraenti.
Tuttavia, il comma 8 dell’art. 3, L. n. 136/2010 stabilisce un generico dovere (non sanzionato) dell’appaltatore, subappaltatore, subcontraente, che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al prefetto della provincia in cui ha sede la stazione appaltante stessa.
In ogni caso, la normativa stabilisce alcune sanzioni per le diverse ipotesi di
inadempimento degli obblighi di tracciabilità.
1.SANZIONI CIVILISTICHE:
a) il mancato inserimento nei contratti della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità comporta la nullità del contratto (art. 3 comma 8 L. n. 136/2010);
La nullità comporta il venir meno di tutti gli effetti prodotti dal contratto, come se lo stesso non fosse mai esistito. L'azione di nullità non è sottoposta a prescrizione e gli effetti della dichiarazione del giudice sono retroattivi.
La nullità del contratto di appalto (principale) travolge anche i contratti derivati (a valle), cioè i subappalti e i subcontratti.
SANZIONI
1.SANZIONI CIVILISTICHE:
b) il comma 9 bis dell’art. 3, L. n. 136/2010 prevede, per l’ipotesi di mancata utilizzazione di uno strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie, la risoluzione del contratto cui afferisce l’operazione finanziaria stessa (appalto, subappalto o altro subcontratto).
1.SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 6 L. n. 136/2010):
a) le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o Poste italiane, e cioè i pagamenti in contanti, comportano una sanzione pecuniaria dal 5 al 20% del valore della stessa transazione;
b) le transazioni effettuate su conto corrente non dedicato, ovvero con strumenti di pagamento non idonei, ovvero senza l’indicazione dei codici, comportano una sanzione pecuniaria dal 2 al 10% della transazione stessa;
c) il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato senza strumento di pagamento idoneo (ad esempio mediante versamento in contanti) comporta una sanzione pecuniaria dal 2 al 5% dell’accredito;
SANZIONI
1.SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 6 L. n. 136/2010):
d) l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi identificativi del conto dedicato e della persona delegata ad operare su di esso comporta la sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro.
Competente ad applicare le sanzioni è il Prefetto della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.
Contro il provvedimento del Prefetto che applica la sanzione si può fare
opposizione al giudice del luogo ove ha sede il Prefetto stesso.
Il Prefetto può venire a conoscenza delle violazioni agli obblighi di tracciabilità dalla stazione appaltante, dall’appaltatore o subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della controparte, ovvero dall’autorità giudiziaria, nell’ambito di un’indagine. Peraltro, è possibile che il Prefetto ne venga a conoscenza direttamente, nell’ambito degli accessi e accertamenti ai cantieri disposti ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 490/1994.
MODELLI – Clausole contrattuali
Modello A) Modello proposta dalla AVCP
Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. (…)
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
3. L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
…………………………………………………………………………………………………
MODELLI – Clausole contrattuali
Modello B) Modello proposta dalla AVCP
Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. (…)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
4. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
5. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
MODELLI – Comunicazione
Allegato 1: Fac-simile Modello di comunicazione, da parte dell’operatore economico, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato;
Allegato 2: Fac-simile Modello da inviare all’operatore economico per comunicare Codice CIG e richiesta estremi del conto corrente dedicato