TRA
COMUNE DI BUJA PROVINCIA DI UDINE
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019
SCHEMA
L’anno duemilasedici il giorno ............................................ del mese di , nella sede del Comune di BUJA (di seguito denominato “ente”)
TRA
Il Comune di BUJA con sede in Xxxxxx X. Xxxxxxx, 0, Codice Fiscale e Partita IVA 00370360307, rappresentato da , nella qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di BUJA
E
L’/La (di seguito denominato “tesoriere”) con sede
legale in , rappresentato/a
da ............................................................................................., nato/a
a ................................................. il ..............................................., residente a
il/la quale interviene in questo atto in qualità di in
virtù dei poteri conferiti con (xxxxxxxx, procura, atto) ........................................................................
– che con deliberazione di C.C. n. .................... in data , esecutiva ai sensi
di legge, è stato disposto in merito all’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nonché approvata la relativa convenzione;
– che con determinazione a contrattare del responsabile del servizio finanziario n. .............................. in data , esecutiva ai sensi di legge, veniva
indetta la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, nonché approvati il bando di gara, il relativo disciplinare e tutti gli allegati;
– che con determina del responsabile del servizio finanziario n. in
data , esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati i verbali di gara e la
graduatoria finale, nonché aggiudicato il servizio a ;
– che l’impresa aggiudicataria ha presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla,
Tra le parti come prima costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Affidamento del servizio
1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal tesoriere presso la filiale di nel rispetto dell’orario praticato per le altre operazioni bancarie. Inoltre le operazioni di incasso e pagamento possono essere effettuate in circolarità aziendale presso tutte le filiali del tesoriere con aggiornamento online dei dati contabili dell’ente. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l’ente.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 3, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.
4. Le eventuali modifiche normative che interverranno successivamente alla stipula del presente atto in materia di gestione del servizio di tesoreria sostituiranno di diritto, qualora contrastanti, patti o condizioni della presente convenzione senza che le parti possano vantare pretesa alcuna o sollevare eccezioni.
Art. 2
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l’amministrazione di titoli e valori di cui all’art. 14 del capitolato. Viene esclusa la riscossione delle entrate affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 445/1997.
2. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto a intimare atti legali, restando sempre a cura dell’ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l’incasso.
3. Ai sensi di legge, ogni deposito dell’ente e ogni eventuale suo investimento alternativo sono costituiti presso il tesoriere e dallo stesso gestiti. Rappresentano eccezione a tale principio le somme rinvenienti da mutui contratti dall’ente e in attesa di utilizzo, le quali, in base alle norme vigenti in materia di indebitamento degli enti locali, e sempre che ricorrano gli estremi di applicazione dell’art. 14 bis del decreto legge 151/1991 convertito con la legge 202/1991, devono essere tenute in deposito presso l’istituto mutuante.
4. Il Tesoriere si impegna a garantire che il servizio sarà reso con modalità interamente informatizzate mediante ordinativo informatico con l’applicazione della firma digitale così come definita dal X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 (X.X. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il Tesoriere deve provvedere pertanto, all’avvio del servizio, ad attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti e concordati preventivamente.
5. Il Tesoriere ha l’onere di interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle dell’Ente, sia attuali che future, anche tenuto conto di quanto prescritto dalle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili.
6. Ogni spesa derivante da quanto sopra e l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, intesa anche come hardware e/o software, concordata tra le parti, sarà senza oneri per l’Ente.
Art. 3
Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà durata di anni TRE dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovata per uno o pù anni fino ad un massimo di tre, d'intesa tra le parti e per non più di una volta ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti.
2. Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito contratto con il Tesoriere. Il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro e a depositare presso l’archivio dell’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il Tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso.
3. E’ consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni della presente convenzione nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. La proroga dovrà essere formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza.
Art. 4
Condizioni della convenzione
1. Il servizio di tesoreria si intende effettuato secondo l’offerta allegata anche per quanto riguarda, gli interessi attivi sulle giacenze di cassa, i prefinanziamenti sui mutui ed alle condizioni di cui all’allegato capitolato che fa parte integrante del presente atto.
Art. 5 Sponsorizzazioni
1. Le eventuali somme messe a disposizione dal tesoriere saranno destinate a finanziare attività culturali, sportive, ricreative e scolastiche. L’erogazione avrà luogo su richiesta dell’ente che avrà cura di garantire la dovuta pubblicità all’istituto bancario.
Art. 6
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e dell’eventuale registrazione della presente convenzione e ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere.
2. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
Art. 7 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 8
Foro competente
1.Per qualsiasi controversia derivante dalla applicazione della presente contratto è competente il Foro di Udine.
2.E’ escluso l’arbitrato.
Art. 9 Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’ente e il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
per l’ente:
per il tesoriere:
PER L’ENTE PER IL TESORIERE
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Atto firmato digitalmente