Proposta di
COMMISSIONE EUROPEA
ruxelles, 2021)COM( 195 final
2021/0101 E)(NL
Proposta di
DECISIONE DEL ILI
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea m procedura scritta dai partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che ben
di sostegno pubblico e dai partecipanti all'intesa settoriale sui credsiptioarltlaezione per gli aeromobili civili ("ASU") in relazione alle richieste del Regno Unito di diventare
partecipante a tale accordo e a tale intesa
RELAZIONE
1. ETG
TO DELLA PROOPST
a presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a no
dellUnione mediante procedura scritta dai partecipanti alla
ccordo sui crediti alle
sportazion
che beneficiano di sostegno pubblico a( ccorddoa") iepartecipanatilli' ntesa settoriale sui
crediti all'esportazione per gli aeromobili civili (intesa settoriale per gli aeromobili" o U) in riferimento alle richieste del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il Regno Unito") di diventare partecipanteaaclcl' ordo e all'ASU.
2. T
ESTO DELLA PRPSO TA
2.1. L'accordo e l'intesa settoriale per gli aeromobili
accordo è un "gentlemen's agreement" che mira a fornire un quadro per xxxxxxxxx
disciplinato dei crediti allesportazione che beneficiano di suobsbteligcnoo. Inppratica ciò
significa creare condizioni di parità (per cui la concorrenza si basa sul prezzo e sulla quali dei beni e dei servizi esportati anziché sui termini finanziari offerti) adoperandosi al contemp
per eliminare le sovvenzioni e lteordsiisoni commerciali connesse ai crediti allesportazione
che beneficiano di sostegno pubblico s
ostegno pubblico" a
ccordo è entrato in vigore
nellaprile 9781 con durata indeterminata.
intesa settoriale per gli aeromobili costituisce l'allegdaetollaIIcIcordo e mira a fornire un
quadro per un uso prevedibile, coerente e trasparente dei crediti allesportazione ch
beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili e di beni e servi
connessi di cui alla
rticolo 4, lettear), adellU. U
mira pertanto a creare condizioni di
parità per le esportazioni nel settore degli aeromobili e a eliminare le sovvenzioni e l distorsioni commerciali connesse al sostegno pubblico. iL ntesa settoriale per gli aeromobili entrata in vgiore il 1º febbraio 2011.
Da un punto di vista amministrativo l'accordo, compresa l'intesa settoriale per gli aeromobili, è integrato nel quadro dellOCSE' e beneficia del supporto del segretariato per i crediti alle
esportazioni dellOCSE. Tuttavia né l'a ccordo né l'intesa settoriale per gli aeromobili
costituiscono atti dell'OCSE 1 .
Unione europea ±e non gli Stati membr i ±è un partecipante all'accordo e allintesa
settoriale per gli aeromobili ed entrambi gli atti sono stati reacceqpuitiiscnoemll' untiario in virtù del regolamento (UE) n.1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
novembre 2011 2 accordo e lintesa settoriale per gli aeromobili sono pertanto
giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto dell'Unione.
2.2. I partecipantiall'accordo e i partecipanti all'ASU
Attualmente i partecipanti alla
ccordo sono dieci
partecipanti all'accordo):
Australia,
Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea.
intesa settoriale per glieraomobili conta dieci partecipanti p
artecipanti allU
) e la
partecipazione allU
corrisponde in larga misura alla partecipazione all'accordo. e
uniche
1 Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione SE.OC
2 egolamento (UE) n. 123031/21 del Parlamento europeo e del o
nsiglio, del 16 novembre 2011
relativo allapplicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno
pubblico e che abroga le decisioni del o pag. 45).
nsiglio 2001/7E6/C e 2001/77E/C GU L 326 dell'8.12.20,1
differenze risiedono nel fatto che il rasile è un partecipante all'ASU (ma non un partecipante
allaccordo), mentre la Turchia non partecipa all'ASU (tuttavia è un partecipante all'accordo).
Sia i partecipanti alla
ccordo sia i partecipanti allU
adottano per consenso le decisioni
relative alle modifiche dellaccordo o dellU
A norma dell'articolo 3 dellaccordo, gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche
non membri dellOCSE', a diventare partecipanti. Un non partecipante può diventare
partecipante allU
conformemente alle procedure di cui alla
ppendice I dellU
a Commissi one europea rappresenta lUnione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo e
allU' allU
e nelle procedure scritte per il processo decisionale dei partecipanti alla
ccordo e
2.3. L'atto previsto dei partecipanti all'accordo e dei partecipanti all'ASU
atto previsto consiste nella concessione al Regno Unito della qualifica di partecipante
allaccordo e allU, a seguito delle richieste presentate dal Regno Unito di diventare
partecipante sia allaccordo sia allU
A seguito del recesso dallUE, il Regno Unito non è più rappresentato nell'accordo e nellU. Con lettera del 28 gennaio 2021 il Regno Unito ha chiesto ai partecipanti interessati
di acconsentire formalmente a che il Regno Unito diventi partecipante a entrambi gli
strumenti. Il 29 gennaio il presidente dei partecipanti allaccordo e all'ASU ha diffuso le
richieste del Regno Unito e ha fissato la scadenza del 31 marzo 2021 per la risposta formale degli attuali partecipanti. Nel suo messaggio dell'11 febbraio 2021 il presidente ha prortoga
la scadenza fino alla fine di maggio 2021.
a conferma della partecipazione del Regno Unito allaccordo e allAS'U richiederebbe la
modifica della
rticolo 3 della
ccordo e della
rticolo 3 dellU, vale a dire delle disposizioni
relative allelenco deairptecipanti interessati.
Alla luce di quanto precede, è opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta nome dellUnione in un organo istituito da un accordo, poiché la decisione vincolerà lUnione e inciderà sul diritto dell'Unione in virltla'ùrtdiceolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011, il
quale stabilisce che "Gli orientamenti che figurano nella
ccordo sui crediti alle
sportazione che
beneficiano di sostegno pubblico a allegato apl resente regolamento."
3. L A IPO ZINEO ECH VR À ESSERE ASSUNTA A
ccordo") si applicano nellUnione. Il testo della
MEO DEL 'U NIONE
ccordo è
Gli atti previsti consentirebbero al Regno Unito di diventare partecipante alla partecipante allU.
ccordo e
Nel suo messaggio del 29 gennaio 2021 il presidente afferma: egli anni 70' il Regno Unito
è stato uno dei paesi inizialmente coinvolti nella definizione di discipline finanziarie per
crediti allesportazione che beneficiano di sostegno pubblico e da allora svolge un ruol
significativo nel fornire sia credl'eitsi paol rtazione standard sia crediti all'esportazione per gli aeromobili. Collabora inoltre attivamente in seno al gruppo di lavoro sui crediti
allesportazione e le garanzie di credito. Sarebbe pertanto logico e reciprocamente vantaggios
che il Regno Uniot continui a essere un partecipante. Auspico quindi che i partecipanti
sosterranno questa richiesta." In effetti si prevede che tutti i partecipanti alla sosterranno le richieste presentate dal Regno Unito.
ccordo e allU
È nell'interesse dell'Unione cilheR egno Unito partecipi sia all'accordo sia allUS . Entrambi gli
strumentiforniscono un quadro per lutilizzo disciplinato e trasparente dei crediti
allesportazione che beneficiano di sostegno pubblico nei rispettivi ambiti di eapplicazione
mirano acreare condizioni di parità per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Negli ultimi anni il Regno Unito è diventato sempre più attivo nell'ambito del
sostegno pubbliceol . 2018 il dipartimento per il iF nanziamento delle esportazioni del Regno
Unito U
EF"
, dipartimento per il ostegno del credailtle'osportazione del Regno Unihtoa
erogato meno di 2 miliardi di EUR di sostegno pubblico. el 2019 il sostegno era già pari a circa
5,5 miliardi di EUR. In qualità di partecipanteacacllordo e all'intesa settoriale per gli aeromobili
il Regno Unito dovrebbe seguire le norme che disciplinano tali atti
er quanto riguarda specificamente l'intesa settoriale per gli aeromobili, è inoltre importante
tenere presente che il Regno Unito ticnouna a partecipare al consorzio iA rbus a
regolamentazione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nel setto delle costruzioni aeronautiche riguarda pertanto un interesse comune degli tS ati membri dell'UE e del Regno Unito.
D ato che la finalità della decisione prevista è garantire condizioni di parità per lindustria d esportazione dellUE e tenere debitamente conto dell'allineamento di interessi economici specifici tra lUE e il Regno Unito nel settore delle costruzionniaauetrioche, la posizione che
dovrà essere assunta a nome dellUnione dovrebbe essere quella di acconsentire a che
Regno Unito diventi un partecipante allaccordo e allintesa settoriale per gli aeromobili.
4. B ASE IG URIDICA
3.1. Base giuridica procedurale
articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dellUnione europea (TUE
prevede ladozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione
in un organo istituito da un accordo, se tale organaododtetavree atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale
dellaccordo.
Rientrano nel concetto di atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in
forza delle normdei diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che son tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa aledgoisttlattaordeal
dellUnione3" .
3.1.2. Applicazione al caso concreto
I due atti che i partecipanti alla
ccordo e i partecipanti allU
sono chiamati ad adottare (vale
a dire decidere in merito alle richieste del Regno Unito di diventare partecipandtoeeall'accor allU) costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti hanno effetti giuridici in virtù dell'articolo 1 del regolamento (UE) n.1233/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo allapplicazione di alcun i orientamenti sui crediti
allesportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni 2001/76/CE e
2001/77/CE del Consiglio, il quale stabilisce che li orientamenti che figurano nellaccordo
sui crediti alle
sportazione che benneoficdiai sostegno pubblico a(
ccordo") si applicano
nellUnione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento."
a base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo
TFUE.
3 Sentenza della
orte di giustizia del 7 ottobre
1240, Germania contro
onsiglio, C - 399,/1
ILEC :EU:20:C14:2258, punti 61 - 64.
3.2. Base giuridica sostanziale
a base giuridica sostanziale delle decisioni di cui allarticolo 218, paragrafo 9, TU
dipende essenzialmente dallobiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prende posizione a nome dellUnione.
3.2.2. Applicazione al casoconcreto
obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica commerciale
comune. a base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo
a base giuridica della decisione propostea qdueivndi essere costituita dall'articolo
paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo TFUE.
5. P UBBLICAZINEO DELL ' ATTO REV
IST
atto dei partecipanti alla
ccordo e la
tto dei partecipanti all'ASU apportoeramnondifiche
allaccordo e allintesa settoriale per gli aeromobili e devono pertanto essere pubblicati, dop
l'accettazione, nellaazzetta ufficiale dell'Unione europea
2021/0101 E)(N
Proposta di
DECISIONE DEL ILIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea mediante procedura scritta dai partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano
di sostegno pubblico e dai partecipanti all'intesoarsiaeltet sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili ("ASU") in relazione alle richieste del Regno Unito di diventare
partecipante a tale accordo e a tale intesa
IL CONSIGLIO 'DEUNIEON EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dellUnioonpeeeauinr
particolare la
rticolo 207, paragrafo
4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Gli orientamenti che figurano nella
ccordo sui creditioarltlae
zsipone che beneficiano
di sostegno pubblico ("accordo") sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nellUnione dal regolamento (UE) 1233/2011 ndel Parlamento europeo e
del Consiglio4 5 .
(2) I partecipanti alla
ccordo sono: ustraCalinaa
da, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova
Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea.
(3) intesa settoriale sui crediti allesportazione per gli aeromobili civili i" ntesa settoriale
per gli aeromobili" o U
) costituisce la
llegato III dell'accordo e, a norma
dellarticolo 2 dell'ASU, è parte integrante dell'accordo stesso. In quanto tale, anche
l'ASU è stato recepito e reso giuridicamente vincolante nellUnione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consi glio6 7 .
(4) I partecipanti allU sono: Australia, rB asile, Canada, Corea, Giappone, Norvegia,
Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera e Unione europea.
(5) Sia l'accordo sia lintesa settoriale per gli aeromobili forniscono un quadro per l'utilizzo discipinl ato e trasparente dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nei rispettivi ambiti di applicazione. Essi mirano a creare condizioni di parità per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, al fine di
4 egolamento (UE) n. 123031/21 del Parlamento europeo e del o
nsiglio, del 16 novembre 2011
relativo allapplicazione adlci uni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno
pubblico e che abroga le decisioni del onsiglio 2001/76E/C e 2001/77E/C (GU L 326 dell'1.82.20,1 pag. 45).
5 Precedenti versioni dellaccordo dell'SE erano già state recepitneel diritto dell'UE mediante
decisioni del onsiglio
6 egolamento (UE) n. 123031/21 del Parlamento europeo e del o
nsiglio, del 16 novembre 2011
relativo allapplicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno
pubblico e che abroga le decisioni del onsiglio 2001/76E/C e 2001/77E/C (GU L 326 dell'1.82.20,1 pag. 45).
7 Precedenti versioni dellaccordo dell'SE erano già state recepite nel diritto dell'UE mediante
decisioni del onsiglio
incoraggaire la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché delle condizioni e dei termini finanziari di sostegn pubblico più favorevoli.
(6) Il Regno Unito di Gran retagna e Xxxxxxx xxx Xxxx x" x Xxxxx Xxxxx") ha receduto dallUnione con effetto al 31 gennaio 2020. 8
(7) A norma dell'articolo 3 dell'accordo, gli attuali partecipanti possono invitare altri
paesi, anche non membri dellOCSE, a diventare partecipanti. Un non partecipante
allU alla
può diventare partecipante all'ASU conformemente alle procedure di cui ppendice I dellU.
(8) Con lettera del 28 gennaio 2021 il Regno Unito ha chiesto ai partecipanti allaccordo e
ai partecipanti allintesa settoriale per gli aeromobili di aircecoancsheentil Regno
Unito diventi partecipante rispettivamente all'accordo e allintesa settoriale per gli
aeromobili. I partecipanti alla
ccordo e i partecipanti allU
sono tenuti a decidere
mediante procedura scritta in merito a tali richieste.
(9) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione da
partecipanti allaccordo e la posizione che dovrà essere assunta a nome dellUnione d
partecipanti allintesa settoriale per gli aeromobili, poiché le decisioni dnetii partecipa
alla
ccordo e dei partecipanti allU
vincoleranno l'Unione in virtù della
rticolo 2 del
regolamento (UE) n. 123 HA TTATO AL PRESENTE ECDISIONE:
Articolo
a posizione che dovrà essere assunta a nome dellUnione nella procedura scritta dai
partecipanti alla
ccordo sui crediti alle
sportazione che beneficiano di sostegno pubblico
relazione alla richiesta del Regno Unito di diventare partecipante allaccordo è di sostenere
tale richiesta.
Articolo 1 bis
a posizione che dovrà essere assaunntaome dellUnione nella procedura scritta dai
partecipanti allintesa settoriale sui crediti allesportazione per gli aeromobili civili in relazion
alla richiesta del Regno Unito di diventare partecipante a detta intesa settoriale è di sostener tale rci hiesta.
Articolo 2
a Commissione è destinataria della presente decisione. atto a ruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente
8 Decisione (UE) 2020/ 135 del o