CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ AFFERENTI IL MERCATO DEL LAVORO E I SERVIZI PER L’IMPIEGO AFFIDATI DIRETTAMENTE DALL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO – ARTI, ALLA SOCIETÀ F.I.L.
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ AFFERENTI IL MERCATO DEL LAVORO E I SERVIZI PER L’IMPIEGO AFFIDATI DIRETTAMENTE DALL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO – ARTI, ALLA SOCIETÀ F.I.L.
S.R.L. A SOCIO UNICO. ANNUALITÀ 2020
TRA
l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (di seguito anche denominata ARTI), con sede in Xxxxxxx, Xxx , Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 Codice Fiscale 94277540483 , rappre- sentata dalla Dott.ssa , Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore di ARTI ;
E
la società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro a Responsabilità Limitata a socio unico (di seguito anche denominata F.I.L. S.R.L.), con sede in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, 00/X, Codice Fiscale, Partita IVA n. 01698270970, rappresentata dal Dott. Xxxx Xxx- so, nato a ………………….il (CF ), Amministratore Unico di
F.I.L. S.R.L., il quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualità di rappre- sentante legale;
VISTA la Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego" (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. "Disposizioni di riordino del mercato del lavoro” e in particolare:
• l’articolo 5 “Funzioni dell’Agenzia. Sostituzione dell’articolo 21 quater del- la l.r. 32/2002”, il quale dispone che l’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015 , svolge le seguenti funzioni: a) gestione della rete regionale dei centri per l’impie- go, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;
• l’articolo 28 Art. 28 “Partecipazioni societarie”, il quale dispone che l’Agen- zia subentra a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro e che, dalla data del subentro nelle quote di partecipazione, F.I.L. S.r.l - Formazione Innova- zione Lavoro è società in house dell’Agenzia, che subentra anche nel con- tratto di servizio, o negli atti di affidamento comunque denominati aventi la medesima funzione previsti dallo statuto, in corso tra la Provincia di Prato e la società, operando se del caso le modifiche necessarie.
VISTA la DGR n. 645 del 11/06/2018, la quale ha disposto il subentro dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI” a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.R.L - Formazione Innovazione Lavoro;
PREMESSO CHE
I servizi a supporto dei cittadini e delle imprese sul mercato del lavoro costituiscono un obiettivo contenuto nella programmazione regionale.
ARTI, non disponendo di risorse interne con professionalità adeguata per la gestione del Centro per l’Impiego nella Provincia di Prato e non essendo attualmente possibi- le, per l’organizzazione del servizio in oggetto, procedere all’assunzione di persona- le a tempo indeterminato, intende affidare le attività di seguito descritte a favore dei cittadini e delle imprese della provincia di Prato alla propria società in house, che possiede dimostrate competenze in materia di servizi per l’impiego, acquisite a seguito di una esperienza pluriennale nella gestione delle politiche attive del lavoro; ARTI è socio unico di F.I.L. S.R.L., società che si occupa dal 2000 di politiche attive del lavoro e della gestione del Centro per l’Impiego di Prato, garantendo sia servizi amministrativi sia di orientamento e di incontro domanda-offerta di lavoro;
CONSIDERATO CHE
Alla luce dei livelli essenziali delle prestazioni introdotte dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, i servizi erogati presso il Centro per l’Impiego si articolano in:
1) Area 1 “Accoglienza e consulenza orientativa I livello”:
1.1 Servizio di accoglienza e autoconsultazione
1.2 Servizio di consulenza orientativa di I livello
2) Area 2 “Accompagnamento e tutoraggio individuale e consulenza di II livello”
2.1 Servizio di informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo
2.2 Servizio di orientamento disabili e fasce deboli
2.3 Servizio di mediazione linguistico-culturale
2.4 Servizio di consulenza orientativa di II livello
2.5 Servizio Promozione Tirocini
3) Area 3 “Incontro domanda e offerta di lavoro”
3.1 Servizio di marketing territoriale
3.2 Servizio incontro domanda/offerta di lavoro
3.3 Servizio di supporto ai datori di lavoro in riferimento alla L.68/99
La gestione di tali funzioni complesse ed articolate comporta la necessità di utilizza- re l’apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate, in materia di lavoro, orientamento, counseling, tutoraggio, placement, analisi sociale ed economica. Nell’ambito della peraltro numericamente ridottissima dotazione or- ganica dell’ufficio provinciale di Prato competente in materia di lavoro, transitato nell’organico di ARTI, non esiste alcuna delle figure professionali in possesso delle competenze richieste. La gestione dei servizi e delle attività del Centro per l’Impie- go pertanto deve essere affidata ad un soggetto esterno, dotato delle adeguate com-
petenze, sotto il coordinamento e la supervisione della pubblica amministrazione competente, cosicché l’esercizio delle suddette funzioni da parte del soggetto inca- ricato risulti quale gestione diretta della stessa.
Tale soggetto è individuato in F.I.L. S.R.L., società a capitale interamente pubblico, di proprietà esclusiva dell’Agenzia ARTI cui affidare “in house” la gestione e l’eroga- zione di servizi strumentali all'attività dell’Ente e servizi di interesse generale, quali quelli inerenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego.
La società F.I.L. S.R.L. si configura quindi come un soggetto a capitale interamente pubblico e controllato da ARTI.
Ai sensi dello Statuto Societario, art. 5, la società ha per oggetto l'erogazione di ser- vizi ed attività ad essi connesse e/o complementari, destinati all'orientamento, alla formazione, all'accompagnamento, all'inserimento e al mantenimento del lavoro lun- go l'intero arco della vita.
Detti servizi sono definiti unilateralmente da parte dell’ente socio sulla base della legislazione vigente e del presente contratto di servizio, a cui la società F.I.L. S.R.L. dovrà attenersi. L'affidamento “in house”, come previsto dall’art. 5, comma 1, let- tere a), b), c), del D. lgs. 50/2016, è possibile in considerazione del fatto che per
F.I.L. S.R.L. si è in presenza dei presupposti desunti dalle norme e dalla migliore giu- risprudenza nazionale e comunitaria riguardanti la dipendenza formale, amministra- tiva ed economico finanziaria del soggetto affidatario rispetto all'ente, nonché la di- pendenza operativa, ossia la prevalenza o esclusività delle attività svolte dallo stes- so a favore di ARTI. La compresenza di queste condizioni configura la società come una vera e propria “longa manus” dell'ente.
Occorre pertanto regolare fra le parti le modalità concrete della collaborazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Con il Decreto del Direttore di ARTI N. 178 del 07/04/2020, con il quale:
- è stato adottato un impegno di spesa a favore di F.I.L. S.R.L. sull’annualità 2020, per un importo pari a 2.200.000,00 Euro;
- è stato approvato lo schema di contratto di servizio per l’esecuzione di Servizi e Attività afferenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego per l’annualità 2020, con validità fino al 31/12/2020;
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 28, comma 4 della l.r. 28/2018, si affi- da in house a F.I.L. S.R.L., fino al 31 dicembre 2020, il servizio di gestione delle atti- vità e dei servizi del Centro per l’Impiego di Prato e si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse e finalità
1.1 Le premesse al presente contratto di servizio ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
1.2 Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra ARTI e la
F.I.L. S.R.L. relativamente alle prestazioni previste dall’art. 2 e 3 del presente con- tratto.
1.3 Il presente contratto deve altresì assicurare ad ARTI la fornitura delle attività di seguito elencate alle condizioni definite. D’altro canto il presente contratto deve as- sicurare alla società le condizioni per il mantenimento dell’equilibrio economico, fi- nanziario e patrimoniale.
Art. 2 – Oggetto del contratto di servizio e decorrenza
L’Agenzia ARTI, a far data dal 01 gennaio 2020 affida alla società F.I.L. S.R.L. l’incarico per lo svolgimento delle attività di seguito indicate presso il Centro per l’Impiego di Prato:
1. Area 1 “Accoglienza e consulenza orientativa I livello”
1.1 Servizio di accoglienza e autoconsultazione
Il servizio di accoglienza consiste nel primo contatto con l'utente (individui e impre- se) da parte del CPI: è finalizzato a favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi ero- gati dal CPI e a fornire prime informazioni in materia di mercato del lavoro, profes- sioni, percorsi formativi e occupazionali e sugli strumenti di politica attiva disponibi- li nella rete dei servizi per il lavoro. Il colloquio può essere effettuato in presenza dell'utente presso il CPI oppure tramite corrispondenza di posta elettronica con l'utente ovvero tramite contatto telefonico. Il servizio si articola nelle seguenti atti- vità:
A) Accoglienza: mediante il colloquio di accoglienza l'Operatore:
1) prende in carico l'utente mediante la funzione “Sportello” di IDOL;
2) interroga e recepisce le richieste dell'utente, ne rileva il tipo di esigenza;
3) in relazione alle esigenze, individua e propone all'utente il servizio ritenuto più idoneo;
4) verifica se l’utente è già presente nel sistema informativo IDOL e se i suoi dati sono aggiornati, altrimenti provvede alla registrazione/aggiornamento della presa in carico dell'utente.
5) supporta e assiste l’utente nell'autoconsultazione dei materiali sia cartacei sia in- formatici di cui al successivo punto B).
B) Autoconsultazione
Il servizio di autoconsultazione consiste nella predisposizione e aggiornamento dei materiali informativi e degli strumenti necessari per fornire all’utenza informazioni a carattere generale in materia di mercato del lavoro, professioni, percorsi formativi e occupazionali. I materiali informativi consisteranno in brochure e volantini; gli strumenti consisteranno in file elettronici, di testo o audio o audiovideo accessibili
da postazione presso il CPI.
1.2 Servizio di consulenza orientativa di I livello
Il servizio è finalizzato a supportare l'utente nella definizione di un percorso d'inseri- mento o reinserimento nel mondo del lavoro, elaborato in base alle esperienze, com- petenze, conoscenze e aspirazioni professionali della persona, tenendo conto anche della situazione del mercato del lavoro e dell'offerta formativa. L’attività di consu- lenza di I livello consiste nello svolgimento di colloqui di orientamento eseguiti da orientatori con ciascun singolo utente e, quindi, nella stipula del Patto di servizio personalizzato, ai sensi del D.lgs. 150/2015, in cui sono definite le azioni e le misure personalizzate di ricerca attiva di occupazione o di formazione.
Attraverso il colloquio di orientamento, l’orientatore dovrà:
• identificare i bisogni, le aspettative e le caratteristiche dell'utente;
• svolgere l'attività di profiling per individuare il grado di occupabilità;
• in relazione al profiling, definire il percorso e l'intensità dei servizi a cui de- stinare l'utente preso in carico.
Attraverso la stipula del Patto di servizio personalizzato, formalizzata tra l’orienta- tore e l’utente, deve essere definito il Piano di azione individuale, mediante il quale il CPI s’impegna a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavorato - re s’impegna a svolgere le azioni concordate.
Rientrano in quest’Area anche i servizi in materia di diritto dovere all'istruzione e alla formazione professionale, che riguardano le funzioni attribuite ai Servizi per l’impiego in materia di Obbligo di istruzione e diritto dovere all'istruzione e forma - zione, di cui all’articolo 68 della Legge 144/99: organizzazione dell'anagrafe dei sog- getti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predisposizione delle rela- tive iniziative di orientamento.
2) Area 2 “Accompagnamento e tutoraggio individuale e consulenza di II livello”
2.1 Servizio di informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo
Il servizio consiste nella organizzazione e gestione di incontri tenuti da orientatori in forma di seminari/laboratori di gruppo su tematiche specifiche, fornendo all’utenza un supporto metodologico per la promozione delle tecniche di ricerca attiva del la- voro (predisposizione del curriculum, modalità di ricerca delle offerte formative e di lavoro, capacità di lettura delle offerte, informazioni su competenze trasversali, preparazione ai colloqui di lavoro, informazioni sulla contrattualistica, sulla sicurez- za, sulle pari opportunità, ecc.). Rientra in questo servizio anche il tutoraggio ed il supporto al polo di teleformazione.
2.2 Servizio di orientamento disabili e fasce deboli
Il servizio è finalizzato alla presa in carico dell’utente, alla progettazione e attiva- zione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, ai fini della piena ed ef- fettiva occupabilità delle persone a basso grado di occupabilità, individuato tramite l’attività di profiling, di cui al punto 1.2. Tale servizio è rivolto in particolare a disa- bili e categorie svantaggiate ai sensi della L. 68/99, L. 381/91, LR 32/02 art. 17 ter, che necessitano di specifiche azioni di accompagnamento e di sostegno all’inclusione lavorativa. Tale servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
• accoglienza, informazione ed orientamento
• analisi e valutazione di abilità, capacità, competenze e definizione del per- corso individuale di riqualificazione ed inserimento lavorativo
• consulenza individuale per l’accesso a percorsi formativi/professionali perso- nalizzati
• consulenza individuale per l’occupabilità e le tecniche di ricerca del lavoro, caratterizzate da sostegno ed accompagnamento
• scouting delle imprese
• accompagnamento al percorso individuale di inserimento
• azioni di tutoraggio, monitoraggio e follow up delle attività.
2.3 Servizio di mediazione linguistico-culturale
Il servizio di mediazione linguistico-culturale ha come obiettivo quello di supportare gli utenti stranieri nell'accesso e fruizione dei servizi erogati dai CPI. Le attività pre- viste sono:
• traduzione e mediazione culturale a supporto di tutti i servizi in modo da fa- cilitare la comunicazione tra operatore/utente e la comprensione reciproca, rispetto alle esigenze espresse dal cittadino straniero, rispetto alle informa- zioni necessarie sul mercato del lavoro locale, sui servizi dei centri per l'impiego e sulla rete locale dei soggetti istituzionali e/o privati che hanno competenze in materia di immigrazione;
• traduzione in lingua di modulistica e di documentazione in uso presso i centri per l'impiego;
Il servizio di mediazione dovrà garantire la copertura almeno delle seguenti lingue: albanese, arabo, cinese, rumeno, bengalese, oltre inglese, francese e spagnolo e sarà effettuato trasversalmente a tutte le altre attività del Centro per l'Impiego.
Il servizio è attivato ogni qualvolta l’operatore ne ravvisi la necessità.
2.4 Servizio di consulenza orientativa di II livello
Il servizio ha la finalità di elaborare un progetto formativo-lavorativo per l'utente e di facilitarne i processi di scelta e di transizione al lavoro, mediante l'analisi delle competenze dell’utente, il sostegno nella scelta degli obiettivi professionali e forma- tivi, nella definizione del progetto professionale individuale, nel supporto nella ste- sura del curriculum vitae, nella consulenza sui settori e figure professionali in espan-
sione o declino, sulla situazione economica e prospettive del mercato del lavoro lo- cale. Secondo la specificità della situazione dell'utente, la consulenza specialistica potrà articolarsi in una o più delle seguenti attività:
• consulenza di carriera e di opportunità;
• consulenza sulle strategie e tecniche di ricerca di lavoro;
• bilancio di competenze;
• interventi strutturati di counselling e sostegno psicologico
• consulenza all'autoimpiego.
2.5 Servizio promozione tirocini
Le attività dovranno essere realizzate in coerenza ed attuazione della normativa in materia di tirocini formativi, orientativi e d’inserimento lavorativo. Gli operatori do- vranno facilitare l’incontro tra le aziende disponibili ad accogliere i tirocinanti e i soggetti interessati a svolgere l’attività di tirocinio, valutare la qualità del progetto formativo e supervisionare il corretto svolgimento del tirocinio stesso. Le attività previste sono:
• informazione, nei confronti dei potenziali utenti, riguardo alle possibilità di
utilizzo dei tirocini;
• supporto dei disoccupati/inoccupati iscritti ai CPI nell’elaborazione del pro- getto d’inserimento ed eventualmente nella presentazione della candidatu- ra;
• supporto dei soggetti ospitanti nelle procedure di selezione dei candidati;
• predisposizione di tutti i documenti connessi all’attivazione dei tirocini, ivi compresa l'assistenza tecnica ed il supporto ai soggetti ospitanti in merito agli incentivi economici e correlate procedure di accesso;
• registrazione sul Sistema Informativo Lavoro delle competenze acquisite dal
tirocinante nel Libretto formativo del cittadino;
• tutoraggio finalizzato a supportare i soggetti coinvolti nel rapporto di tiroci- nio per il corretto svolgimento dello stesso.
3) Area 3 “Incontro domanda e offerta di lavoro”
3.1 Servizio di marketing territoriale
Il servizio di marketing alle imprese si pone l’obiettivo di avvicinare i CPI al mondo delle imprese, avviando un processo di fidelizzazione dell’impresa “cliente” verso i servizi offerti dai CPI, al fine di incrementare la capacità d’incontro tra i reali xxxxx- sogni professionali, espressi e latenti, delle imprese e le caratteristiche degli indivi- dui in cerca di un impiego. Tale servizio consiste:
• nella presentazione e promozione dei servizi offerti dai centri per l'impiego per il sistema delle imprese;
• nell'individuazione e analisi del fabbisogno di professionalità dell'azienda, dei fabbisogni formativi, degli obiettivi d’impresa a medio e lungo termine;
• informazioni su agevolazioni, incentivi e normativa in materia di contratti di lavoro.
Tale servizio dovrà essere eseguito tramite attività di front-office, colloqui informa - tivi, contatti telefonici, nonché tramite visite dirette presso le imprese.
3.2 Servizio incontro domanda/offerta di lavoro
Il servizio è finalizzato a facilitare l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta di lavoro da parte delle persone. Nell'ambito di tale servizio l’operatore svolge con l’impresa l’analisi del profilo professionale richiesto, definen- do i contenuti dell’annuncio di richiesta di lavoro e individua con l'impresa i tempi e una delle modalità operative tra quelle sottoindicate per la ricerca del lavoratore:
• la pubblicizzazione delle offerte di lavoro tramite i canali dei CPI:
nell’annuncio sono inseriti i riferimenti dell’azienda e i candidati inviano di- rettamente i propri CV all’impresa. L’operatore svolge un ruolo di supervisio- ne formale, senza entrare nel merito della adeguatezza delle singole candi- dature;
• la preselezione: nell’annuncio non sono inseriti i riferimenti dell’impresa.
L’operatore svolge un ruolo di screening dei CV, valutando l’adeguatezza delle candidature rispetto ai requisiti concordati con l’azienda;
• la preselezione motivazionale: l’operatore svolge sia un primo screening dei curricula, individuati anche attraverso interrogazioni al sistema IDOL e tra- mite contatti con gli operatori degli altri servizi, sia una successiva fase di preselezione in presenza dei candidati, con l’obiettivo di selezionare una rosa ristretta di candidati da sottoporre all’azienda.
L’operatore si avvale della piattaforma IDOLWEB, che consente la pubblicazione e la consultazione degli annunci direttamente sul portale web a cura dei diretti interes- sati (aziende e potenziali candidati). Per l’utenza (imprese e candidati) impossibili- tata ad usare direttamente il canale web, l’operatore deve rendere possibile l’uso del servizio attraverso i canali tradizionali tramite l’apposita modulistica. Al termine della procedura di selezione è necessario avere da parte dell'impresa un feedback dell'attività svolta dall’operatore, al fine di monitorare gli esiti dell'attività svolta d’incontro domanda-offerta.
3.3 Servizio di supporto ai datori di lavoro in riferimento alla L.68/99
Il servizio è finalizzato al supporto delle attività di mediazione volte a facilitare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso attività di sostegno e di collocamento mirato. Le attività di servizio di sostegno e collocamento mirato sono svolte mediante il ricorso a strumenti tecnici e di supporto che permettono di
valutare le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative in modo adeguato ri- spetto al fine del loro inserimento lavorativo. Tali strumenti tecnici e di supporto consistono nelle analisi di posti di lavoro, in forme di sostegno, in azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interper- sonali sui luoghi di lavoro e di relazione. Nell'ambito di tale servizio dovrà essere svolta attività d’informazione e consulenza specifica ai datori di lavoro in merito alla L.68/99 e nello specifico:
• ricognizione e contatto nei confronti delle aziende in obbligo di assunzione
ai sensi della 68/99;
• supporto agli adempimenti delle aziende inerenti la L. 68/99
• individuazione e analisi del fabbisogno professionale delle aziende alla ricer- ca di personale disabile da assumere;
• analisi organizzativa e di postazione anche tramite visite aziendali;
• valutazione dei curricula degli utenti candidati alle offerte di lavoro di aziende soggette agli:
• obblighi della legge 68/99 pervenuti nelle modalità di cui al punto 3.2, che ricercano personale disabile per la copertura delle quote d’obbligo, per faci- litare l’incontro domanda/offerta propria degli obiettivi del collocamento mirato dei disabili;
• predisposizione e assistenza nell'attuazione del progetto d’inserimento del lavoratore disabile, di cui al punto 2.1.
Le attività sopra elencate si svolgeranno presso la sede locata da F.I.L. S.R.L., in xxx Xxxxxxxxxx 00/X, dove è ubicato il Centro per l’impiego di Prato della Regione To- scana. Qualora ARTI individui una diversa sede, le attività si svolgeranno presso i nuovi locali.
Sulla base delle funzioni e dei compiti sopra indicati, F.I.L. S.R.L. presenterà, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio, il Progetto Esecutivo delle attività che saranno realizzate, precisando: finalità e obiettivi, qualità delle azioni, il periodo di realizzazione, il contenuto dell’attività, l’elenco delle figure professionali impegnate nel progetto, i tempi di svolgimento, le metodologie e gli strumenti impiegati, il referente/i operativo/i, una stima sul numero destinatari coinvolti e la loro tipologia.
Il progetto conterrà delle specifiche per ogni servizio inerente il presente contratto. Allegato al Progetto, dovrà essere presentato il Piano Economico di Dettaglio (PED) recante l’esposizione delle diverse voci di spesa, suddivise tra COSTI DIRETTI, cioè tutti i costi connessi esclusivamente alla realizzazione del progetto, e i COSTI GENE- RALI, cioè quelli che il soggetto attuatore sostiene a prescindere dalla gestione di progetti finanziati in quanto connessi alla struttura organizzativa.
Il progetto potrà subire delle variazioni o integrazioni in itinere, anche relativamen- te alla parte finanziaria, qualora si verifichino cambiamenti di contesto normativo o socio economico che richiedano una rimodulazione dei servizi. Le modifiche, qualora siano state richieste da ARTI, dovranno essere comunicate e condivise con F.I.L.
S.R.L. Qualora le modifiche siano state richieste da F.I.L. S.R.L., dovranno essere espressamente autorizzate, prima che possano essere operative.
ART. 3 – Servizio di assistenza tecnica
F.I.L. S.R.L. s’impegna a svolgere, in favore di ARTI, dietro richiesta di questa, atti- vità di supporto alla gestione amministrativa di progetti e/o di misure di politica at- tiva del lavoro, siano essi di carattere regionale o nazionale. A titolo esemplificati- vo, F.I.L. S.R.L. potrà essere chiamata a garantire o svolgere, di volta in volta, con espresso conferimento d’incarico da parte di ARTI:
− l’affiancamento al personale di ARTI o della Regione Toscana (attenendosi al rispetto delle norme riguardo gli affidamenti in house) nell’ambito della ge- stione dei progetti per cui è richiesta assistenza tecnica;
− l’assistenza informativa ai destinatari delle misure di politiche attive del la- voro, per via telefonica e/o per e-mail, con particolare riferimento alla pre- sentazione delle domande di accesso al beneficio, secondo le linee guida ri- lasciate dalla Regione Toscana e da ARTI;
− l’istruttoria delle domande di accesso al beneficio, anche in ordine alla veri- fica dei requisiti circa la loro ammissibilità e accoglibilità;
− l’attività di back office ed inserimento dati nel sistema informativo della Re- gione Toscana rispetto a quanto sopra;
− l'attività di raccolta, organizzazione e trattamento dei dati e delle informa- zioni finalizzate o utili al sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti o misure di politica attiva del lavoro;
− l'elaborazione di documenti necessari all’assunzione del provvedimento di ri- conoscimento dei benefici previsti dai progetti o dalle misure oggetto dell’assistenza tecnica, in raccordo e stretta collaborazione con gli Uffici di ARTI e/o regionali e con l’utilizzo dei sistemi informativi della Regione per la gestione dei progetti stessi;
− Il controllo amministrativo, a seguito presentazione di domande da parte dei candidati,-dei requisiti richiesti per l’accesso a contributi di politiche attive e passive del lavoro finanziati dalla Regione;
− Il monitoraggio e il controllo della conservazione, in capo ai beneficiari, dei requisiti previsti per l’erogazione del beneficio pubblico e/o della sua remu- nerazione;
− la partecipazione a incontri interni e a gruppi di lavoro per la valutazione degli output dei progetti;
− la verifica a campione della veridicità dei requisiti dichiarati dal richiedente il beneficio pubblico o della remunerazione.
Le attività svolte e sopra richiamate potranno essere oggetto di comunicazione men- sile al committente, nonché di rapporto finale, con onere di rendicontazione, secon- do le direttive che perverranno, di volta in volta, dal Socio affidatario col conferi- mento dell’affidamento.
In via generale, salvo diversa definizione, le attività sopra elencate si svolgeranno presso la sede di F.I.L. S.R.L.
Il corrispettivo per le attività di cui al presente articolo sarà definito negli specifici atti di affidamento dell’incarico e contemplerà il numero di ore effettive di servizio necessarie al suo svolgimento, il costo orario di prestazione, comprensive di oneri e spese (personale, dotazione strumentale e gestione, ivi inclusi oneri e spese relativi alle attività di back office svolte presso la sede di F.I.L. S.R.L. o presso la sede che sarà indicata da ARTI) occorrenti per garantire il servizio stesso, sia in front sia in back-office.
Art. 4 – Strutture, mezzi e personale e modalità gestionali del Centro per l’Impiego
4.1 Il presente contratto regola servizi di pubblico interesse. La loro interruzione in- giustificata comporta, pertanto, l’applicazione delle sanzioni relative alla interruzio- ne di un pubblico servizio. La società F.I.L. S.R.L. assume la gestione dei servizi come individuati all’art. 2 ed opera in nome e per conto di ARTI. Nell’ambito delle risorse assegnate, la gestione dei servizi e delle relative funzioni avviene da parte della società in modo autonomo, nel rispetto dei LEP introdotti dal Decreto legislati-
vo 14 settembre 2015, n. 150, della Carta dei servizi dei Centri per l'impiego, appro- vata con decreto n. 19083 del 28 dicembre 2017, e degli indirizzi fissati da ARTI. La società è soggetta all’attività d’indirizzo e controllo analogo previsto e disciplinato dallo Statuto, dal presente contratto di servizio e dagli accordi che ne derivano.
4.2 In particolare il Centro per l’Impiego dovrà:
4.2.1 in relazione alla struttura
- rispettare il criterio di adattabilità della sede rispetto alle funzioni e alle istruzioni fornite da ARTI;
- mantenere l’omogeneità degli allestimenti, compresa la segnaletica, secondo quando indicato da ARTI.
I locali nei quali è ubicato il Centro per l’Impiego sono messi a disposizione dalla so- cietà, il cui costo è riconosciuto nel contratto di servizio, fino a nuove disposizioni di ARTI.
4.2.2 in relazione al personale:
Per la realizzazione delle attività indicate, la società affidataria, sulla base degli standard richiesti dalla Regione Toscana per i Servizi per l’Impiego, dovrà avvalersi di professionalità qualificate per:
- le funzioni direttive, amministrative e di coordinamento;
- le erogazioni di servizi agli utenti (consulenza, tutoraggio, tirocinio); l’erogazione del servizio di assistenza tecnica.
Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente contratto di servizio, F.I.L.
S.R.L. dovrà prevalentemente impiegare proprio personale dipendente. Il ricorso a prestazioni professionali è vincolato al rispetto delle disposizioni normative in mate- ria di contenimento della spesa, relative alla Pubblica Amministrazione e, parimenti, alle società controllate e partecipate dalla stessa, laddove applicabili. L’avvio delle
procedure necessarie all’individuazione di personale esterno dovrà avvenire sempre con evidenza pubblica e secondo le indicazioni di ARTI.
Inoltre, dovrà garantire l’osservanza di tutte le norme comunitarie, nazionali e re- gionali in materia di sicurezza sul lavoro, di previdenza, assistenza e assicurazione contro gli infortuni.
Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la società F.I.L. S.R.L. è tenuta alla completa osservazione di tutte le disposizioni contenute nella normativa in ma- teria di lavoro, nonché nel CCNL applicabile al settore di specie, sia per quanto at- tiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale.
Gli operatori impegnati nell’espletamento di servizi, a cura, onere e responsabilità di F.I.L. S.R.L., dovranno essere sottoposti a tutte le misure a cautela per l’igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e malattie professionali, sul la- voro.
Di eventuali inosservanze alle disposizioni di legge in tali materie, che potrebbero configurare causa sufficiente per la risoluzione del contratto, sarà considerato unico responsabile la società F.I.L. S.R.L.
4.2.3 in relazione alle modalità gestionali
Trattandosi di espletamento di servizio strumentale per le finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione che assume nei confronti dell’utenza carattere di servizio d’interesse generale, la società F.I.L. S.R.L. non può per nessun motivo interrompere e/o sospendere anche parzialmente i servizi erogati, ad eccezione di scioperi, cause di forza maggiore, eventi calamitosi o caso fortuito. Eventuali interruzioni devono essere preventivamente concordate con ARTI. La società F.I.L. S.R.L. s’impegna a garantire l’apertura dello sportello di prima accoglienza per 23 ore settimanali se-
condo modalità e articolazione concordata con ARTI. L’orario complessivo di lavoro per la gestione del contratto di servizio (front-office e back-office) sarà di 40 ore settimanali, come previsto dal CCNL di riferimento.
Qualora nel corso dell’anno ARTI dovesse definire un orario di apertura comune a tutti i centri per l’impiego regionali diverso da quello indicato nel presente contratto di servizio, la società F.I.L. S.R.L. provvederà ad adeguare il proprio orario di aper- tura e conseguentemente l’organizzazione del lavoro secondo modalità da definire di concerto con ARTI.
4.2.4 in relazione agli incarichi esterni e agli amministratori
La società F.I.L. S.R.L., al fine di garantire che ARTI possa effettuare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, s’impegna al rispetto delle norme ri- guardanti l'affidamento degli incarichi professionali, nonché al rispetto delle disposi- zioni di legge riguardanti i limiti e criteri per i compensi agli amministratori.
4.2.5 in relazione alle procedure sugli acquisti
La società F.I.L. S.R.L. si impegna al rispetto delle norme di cui al D.lgs. del 18 apri- le 2016 n. 50 (e successive modifiche e integrazioni), riguardanti le procedure sugli acquisti.
4.2.6 in relazione a principi di trasparenza e correttezza
Ciascuna Parte dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.lgs. 231/2001 e succes- sive modifiche e integrazioni, e di impegnarsi ad improntare il proprio comporta- mento, finalizzato all’attuazione del presente contratto di servizio, a principi di tra- sparenza e correttezza. Ciascuna parte dichiara altresì di conoscere le previsioni di cui alla legge 190/2012 e al D. Lg. del 25 maggio 2016, n. 97 e di impegnarsi ad im- prontare il proprio comportamento alle disposizioni in materia di prevenzione e re- pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
4.2.7 procedure di qualità
Le modalità di erogazione del servizio e le attività della struttura della società sa- ranno conformi alle procedure definite da ARTI, nonché a quelle della certificazione di qualità ISO 9001 e al Modello Organizzativo e al Codice Etico della società in con- formità alle disposizioni previste dalla legge 231/2001.
Art. 5 – Rapporti finanziari
5.1 Le attività oggetto del presente contratto di servizio, descritte all’articolo 2, trovano una copertura finanziaria complessiva (comprensiva di tutti gli oneri fiscali, laddove dovuti):
a) pari a Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila,00) quale assegnazione da parte di ARTI che sarà considerata corrispettivo riconosciuto alla Società per lo svol- gimento di tutti i servizi principali ed ausiliari relativi all’attività svolta per conto di ARTI inerenti le attività del Centro per l’Impiego di cui all’art. 2, area 1, 2, 3). Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo di ogni altro onere e/o spesa a carico della Società ed è da considerarsi al lordo di IVA.
Il costo orario del servizio, intendendo per servizio l’attività direttamente svolta nei confronti dell’utenza da parte di personale interno o esterno, non dovrà in ogni caso superare i massimali individuati dalle Unità di Costo Standard (UCS) elaborate nell’ambito della Struttura di Missione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali istituita dall’art. 5 del D.L. n. 76/2013, convertito il Legge 9 agosto 2013 n. 99, per la predisposizione del Piano Nazionale di attuazione del programma "Garanzia Giovani".
5.2 Tutte le attività affidate a F.I.L. S.R.L. nell’ambito dei Servizi e delle attività af- ferenti il mercato del lavoro e i Servizi per l’Impiego, che risultano ancora in corso alla data di sottoscrizione del presente atto saranno completate da quest’ultima en-
tro e non oltre il termine del presente contratto alle condizioni tecnico-economiche di cui agli originari atti di affidamento. Le attività del presente contratto non ancora terminate alla data del 31/12/2020, saranno portate a termine nell’anno successi- vo.
5.3 Qualora nel corso dell’anno 2020 ARTI dovesse individuare ulteriori necessità e risorse per la realizzazione di attività di politica attiva del lavoro e/o di assistenza tecnica, potrà procedere alla variazione del quadro complessivo delle attività finan- ziate.
5.4 Come indicato al precedente articolo 2 del contratto di servizio, la suddivisione del corrispettivo sulle singole attività, sarà definita mediante la predisposizione del Progetto Esecutivo delle attività che saranno realizzate.
5.5 Il costo relativo agli oneri della sicurezza (D.U.V.R.I.) è pari a zero, poiché non vi sono rischi d’interferenza.
Art. 6 - Durata, rinnovo e integrazioni
6.1 L’affidamento del presente servizio decorre dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
6.2 In base all’evoluzione del quadro normativo ed organizzativo dei Servizi per l’impiego, e qualora ne ricorrano le condizioni economico finanziarie, il presente contratto di servizio potrà essere rinnovato per una o più annualità.
6.3 Nel caso in cui si presenti nel corso dell’esecuzione del contratto la necessità, anche legata a modifiche/integrazioni normative, regolamentari o amministrative, di svolgere maggiori o nuove attività, connesse alle prestazioni individuate nelle Aree 1, 2 e 3, indicate all’articolo 2, ma non attualmente prevedibili, ARTI richiede- rà a F.I.L. S.R.L. di specificare le figure professionali, le modalità e i tempi necessari allo svolgimento di tali attività. Il Responsabile provvederà, mediante apposito atto
amministrativo, a definire i contenuti delle attività oggetto della integrazione, le modalità operative di svolgimento, la tempistica e il corrispettivo.
6.4 In quanto società strumentale, F.I.L. S.R.L. potrà essere incaricata da ARTI o dal- la Regione Toscana (nel rispetto delle norme riguardo gli affidamenti in house), di partecipare a specifici progetti Europei o nazionali che abbiano finalità e obiettivi coerenti con l’oggetto sociale della stessa e con le attività oggetto del presente con- tratto di servizio.
Art. 7 - Principi fondamentali della gestione ed erogazione dei servizi
7.1 Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio, F.I.L.
S.R.L. dovrà attenersi alle norme vigenti in materia dei servizi per l’impiego adot- tando procedure ad evidenza pubblica nella scelta delle parti contraenti per la stipu- la di qualsiasi rapporto di tipo contrattuale; a rimuovere tutte le cause che possono determinare carenza o inadempienza nella effettuazione dei servizi. Inoltre, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio, F.I.L. S.R.L. ri- spetterà i principi d’imparzialità, continuità, garanzia dell’informazione, trasparen- za e pubblicità stabiliti dalla vigente normativa.
7.2 Sottoscrivendo il presente atto, F.I.L. S.R.L. dichiara di conoscere le norme di ri- ferimento e di sottostarvi integralmente.
7.3 I servizi oggetto del presente contratto di servizio devono essere improntati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; F.I.L. S.R.L. dovrà sempre attenersi a tali principi, segnalando ad ARTI tutte le necessità riscontrate durante la gestione e fornendo tutte le indicazioni utili per il conseguimento degli obiettivi programmati.
Art.8 – Obblighi ed impegni
8.1 ARTI, a fronte della gestione dei servizi individuati negli articoli precedenti ed ulteriormente dettagliati nel progetto esecutivo di cui al precedente articolo 2,
s’impegna a erogare a F.I.L. S.R.L., il corrispettivo secondo procedure e tempi preci- sati nel successivo articolo 12. XXXX s’impegna ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie com- petenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della società. In particolare s’impegna:
a. ad informare la società in ordine alle eventuali modifiche normative e ai regola- menti che possano, in qualsiasi modo, incidere sull’erogazione dei servizi;
b. nella promozione del coordinamento fra la Società e le altre strutture di ARTI ;
c. nell’individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
8.2 F.I.L. S.R.L. ha l’obbligo di segnalare immediatamente ad ARTI tutte quelle cir- costanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possono pregiudica- re il regolare svolgimento del servizio, in modo che l’Agenzia possa sollecitamente provvedere o concorrere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.
8.3 F.I.L. S.R.L. risponderà di eventuali danni a persone o cose, a essa afferibili, causati nell’espletamento dei servizi, sollevando ARTI e la Regione Toscana da ogni e qualsiasi voglia responsabilità al riguardo.
8.4 F.I.L. S.R.L. si obbliga a sollevare XXXX e la Regione Toscana da qualunque azione intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da negligenza o colpa nell’adempimento dei medesimi.
8.5 F.I.L. S.R.L. è obbligata a concordare preventivamente con ARTI i contenuti e le modalità di svolgimento di eventuali convegni, giornate di studio ed altri eventi di comunicazione/informazione/diffusione su materie inerenti le attività oggetto del presente contratto di servizio, pena il mancato riconoscimento di tutte le spese a
tale scopo sostenute.
8.6 F.I.L. S.R.L. si obbliga a concordare preventivamente con ARTI l’eventuale diffu- sione o pubblicazione di dati o informazioni concernenti le attività oggetto del pre- sente contratto di servizio.
8.7 F.I.L. S.R.L. risponde, comunque, nei confronti di ARTI di ogni inadempimento alle clausole contenute nel presente atto convenzionale, ivi compresi gli eventuali danni agli Enti cagionati in conseguenza delle inosservanze in cui sia incorsa.
8.8 F.I.L. S.R.L. risponde nei confronti di ARTI anche di eventuali danni morali cagio- nati in conseguenza della propria condotta nella gestione dei servizi di cui al presen- te contratto di servizio.
8.9 I dipendenti della F.I.L. S.R.L. dovranno tenere un comportamento diligente ri- guardo alla corretta esecuzione delle procedure per l’erogazione dei servizi e con- formarsi a criteri di correttezza all’interno dell’Azienda, nei rapporti con l’utenza e con le altre strutture di ARTI e della Regione Toscana.
Art. 9 – Piattaforme informatiche
9.1 Al fine di uniformare la propria attività ai principi di cui all’art. 50 del D.lgs.
7/3/2005 n. 82 e per la razionalizzazione della spesa per i servizi informatici, la so- cietà s’impegna, per i trattamenti di dati necessari alla erogazione dei servizi ogget- to del presente contratto, ad utilizzare, ogni volta che ciò sia possibile:
a. le banche dati messe a disposizione da ARTI tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Sistema Informativo Regionale del Lavoro IDOL, e i sistemi ad esso cor- relati;
b. i software applicativi, i sistemi informatici e le infrastrutture telematiche già a disposizione della società;
9.2 Sempre per le finalità di cui sopra, la società s’impegna a coordinarsi comunque
con ARTI, nella scelta di prodotti anche di terze parti, al fine di garantire, anche mediante le necessarie personalizzazioni ed integrazioni, la piena interoperabilità con le banche dati e gli applicativi di ARTI. Sia utilizzando gli strumenti messi a di- sposizione da ARTI, che nel caso di strumenti forniti da terze parti, la Società ed ARTI, nella erogazione dei servizi di cui al presente contratto, cooperano nella tenu- ta e nell’aggiornamento delle banche dati interessate.
9.3 Ai fini del coordinamento di cui ai commi precedenti e nel rispetto del Regola- mento U.E. 679/2016 ARTI mette a disposizione della società le banche dati necessa- rie ed i flussi informativi utili al loro costante aggiornamento con le modalità defini - te dalle norme, dai regolamenti e deliberazioni di ARTI, nonché utilizzando schemi convenzionali approvati nei modi previsti dal Regolamento U.E. 679/2016;
La società s’impegna ad utilizzare al meglio ogni strumento o servizio informatico, messo a disposizione da ARTI, garantendo l’integrità delle basi di dati ed il loro co- stante e corretto aggiornamento.
Art. 10 – Controllo
10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, cioè:
• la vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto di ser- vizio;
• il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accerta- re il rispetto degli standard operativi.
A tal fine, la Società s’impegna a fornire trimestralmente i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. ARTI potrà comunque eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affi- dati.
10.2 ARTI esercita sulla società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’esercizio dei diritti di socio secondo le disposizioni previste nello statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni d’indirizzo, vigilan- za e controllo sulla Società in house. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilan- cio di esercizio, un conto economico derivante dalla contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della società per la relazione semestrale. Il conto economico dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La società deve altresì approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi.
10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società.
La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.
Art. 11 – Tempi e modalità di esecuzione
La società incaricata dovrà svolgere le attività affidate nel rispetto dei tempi e degli obiettivi indicati per ciascun servizio nel Progetto Esecutivo approvato.
Art. 12 – Modalità di pagamento
12.1 ARTI provvederà di norma con cadenza trimestrale, a partire dalla stipula del presente contratto di servizio, alla verifica dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
di ciascun servizio, rilevando l’effettivo adempimento delle attività previste, nonché il rispetto delle scadenze stabilite nel progetto esecutivo.
12.2 Le competenze relative al presente contratto di servizio saranno corrisposte nel seguente modo:
• Anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento approvato per ogni servizio previa comunicazione dei progetti esecutivi.
• Pagamento di norma a cadenza trimestrale sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori. F.I.L. S.R.L. provvederà, in corrispondenza di ciascun SAL, a presentare all’ufficio di ARTI competente una relazione sull’andamento dell’attività, contenente un prospetto analitico riepilogativo dei dati relativi al servizio, in termini di utenza, di prestazioni effettuate, di ore di servizio erogate e di giornate di apertura al pubblico. Successivamente alla redazione di verbali di controllo in loco e alla comunicazione di regolare esecuzione delle attività, F.I.L. S.R.L. presenterà ad ARTI le fatture riferite allo Stato Avanzamento Lavori.
• Saldo, pari al 10%, al termine dell’erogazione dei servizi nel rispetto di quanto sopra specificato e previa attestazione di regolare esecuzione del lavoro svolto, da parte dell’ufficio di ARTI competente.
12.3 Le competenze relative al presente contratto di servizio saranno corrisposte en- tro 30 giorni dalla presentazione della fattura, come previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. mod. e int., art. 4, comma 2
12.4 Il pagamento delle somme con le modalità sopra indicate avverrà nel rispetto dei vincoli di cassa di ARTI e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Art. 13 – Risoluzione del contratto di servizio
13.1 Il presente contratto di servizio si risolve qualora F.I.L. S.R.L. abbia commesso
gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo con- tratto di servizio, avuto riguardo all’interesse pubblico.
13.2 ARTI, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta alla con- troparte l’inadempienza xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause d’inadempimento entro un determinato termine.
13.3 A seguito di diffida, F.I.L. S.R.L. può presentare controdeduzioni entro 30 (tren- ta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione.
13.4 Il contratto di servizio s’intende risolto qualora, a seguito dell’intimazione di cui al comma 2, F.I.L. S.R.L. non elimini tempestivamente e comunque entro il ter- mine assegnato, le cause dell’inadempimento, e sempreché ARTI parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzio- ni di cui al comma precedente.
13.5 Il presente contratto di servizio dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., in caso di gravi, ingiustificate e ripetute inadempienze documentate da ARTI imputabili a F.I.L. S.R.L., tali da pregiudicare temporaneamen- te la qualità dei servizi oppure tali da non consentire la continuità dei medesimi.
Art. 14 – Revoca dell’affidamento del servizio
14.1 L’affidamento del servizio oggetto del presente contratto di servizio potrà esse- re revocato da parte di ARTI per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l’affidamento non più idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico sotto il profilo dell’economicità, dell’efficienza o dell’efficacia.
14.2 L’affidamento del servizio oggetto del presente contratto di servizio potrà al- tresì essere revocato da parte di ARTI se per circostanze sopravvenute viene meno il
rispetto dei seguenti presupposti:
- la totale partecipazione pubblica;
- l’operare della società F.I.L. S.R.L. esclusivamente con gli enti costituenti ed af- fidanti.
Art. 15 – Trattamento dati
15.1 ARTI, in qualità di titolare del trattamento dei dati da esso operato e inerente le materie del lavoro, con il presente atto, ai sensi della Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, designa la Società F.I.L.
S.R.L. quale soggetto responsabile esterno - secondo la definizione di cui all’art. 28 del GDPR e secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta della Regione Toscana
n. 585 del 04 giugno 2018 e relativi allegati punto 6.
15.2 La società F.I.L. S.R.L. in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati potrà a sua volta nominare i propri collaboratori (dipendenti assegnati al settore e soggetti che operano ad altro titolo sotto la propria diretta autorità), incaricati con ordine di servizio. Nell’impartire le istruzioni, il Responsabile deve prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia stretta- mente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati, nel rispetto dei principi del GDPR 2016/679 e della DGR n. 585/2018.
15.3 Il Responsabile è tenuto ad aggiornare la nomina dei propri incaricati conte- stualmente con i mutamenti organizzativi della propria struttura.
Art. 16 – Divieto di subappalto e cessione
È fatto divieto alla società F.I.L. S.R.L. di cedere a terzi, in tutto o in parte, il pre- sente contratto e/o i diritti dallo stesso derivanti, salvo espressa autorizzazione da parte di ARTI.
Art. 17 – Copertura per responsabilità civile verso terzi
F.I.L. S.R.L. è obbligata a stipulare una Polizza Assicurativa per i rischi di esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione; tale Polizza dovrà comprendere una garanzia di responsabilità civile per danni contro terzi per tutta la durata della ge- stione, in caso d’insufficienza dei massimali posti a garanzia, la medesima F.I.L.
S.R.L. dovrà provvedere a proprie spese. Non sono in ogni caso considerati danni ca- gionati dalla società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa salvo prova della negligenza della società stessa.
Art. 18 – Proprietà dei lavori
La proprietà dei lavori commissionati in esclusiva da ARTI alla Società incaricata spetta ad ARTI.
Art. 19 – Disposizioni generali
Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto di servizio, si rinvia all’applicazione delle norme del codice civile.
Art.20 – Registrazione e spese contrattuali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 dpr 131 del 26/04/86 e successive modificazioni. Le spese di registrazione volontaria saranno pertanto a carico della parte inadempiente. Il presente contratto di servizio è sotto- posto alla registrazione interna.
Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto di servizio sono a cari- co di F.I.L. S.R.L.
Letto, approvato, sottoscritto
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx. Xxxx Xxxxx
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la società F.I.L. S.R.L. sottoscrive i seguenti ar- ticoli: artt. 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx. Xxxx Xxxxx