REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI CON MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE.
PERIODO 2016-2020 - CIG 66244350B3
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici, il giorno del mese di in Cadelbosco di Sopra sede municipale, avanti a me, D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, Segretario dell’Unione Terra di Mezzo, autorizzato a rogare nell’interesse dell’Unione gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
• Xxxxxxxxx Xxxx nata a Rubiera il 26.10.1959, C.F. BRTMLI59R66H628T, in qualità di Responsabile Area sociale e socio sanitaria dell’Unione Terra di Mezzo, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta – in seguito denominata “Stazione appaltante”;
e
• nat_ a
il , residente a
, in C.F. , in qualità di
con sede in
-
P.I. - in seguito denominata “Appaltatore”;
Detti comparenti, della cui identità personale, io segretario comunale, sono personalmente certo;
PREMESSO CHE
– con Determinazione a contrarre dell’Unione Terra di Mezzo n. del
è stato dato corso alla procedura di affidamento del servizio di Educativa domiciliare e Incontri protetti a favore di nuclei famigliari con minori in carico al servizio sociale – periodo 2016-2020, tramite gara d’appalto, da espletarsi tramite la Provincia di Reggio Emilia ai sensi della convenzione sottoscritta in data 23/12/2015 per l’affidamento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo in
materia di Stazione Unica Appaltante, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 20/2016 e del DPR 207/2010, col criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. sopracitato, approvando il relativo Progetto Esecutivo composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnico-illustrativa, Capitolato Speciale d’Appalto, Quadro Economico, Schema di Contratto e stabilendo la base d’asta in € 418.000,00, oltre IVA di legge, con oneri della sicurezza da rischi da interferenza pari a “zero” ed un costo complessivo del rapporto negoziale previsto pari a € 710.600,00.
– con Determinazione della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante
,
è stata indetta la gara d’appalto di cui al precedente paragrafo; approvando i seguenti elaborati: bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, estratti di avviso di gara (per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana);
– che la documentazione di gara è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sui siti web dei Comuni dell’Unione Terra di Mezzo (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, nella sezione Unione Terra di Mezzo, gare e Xxxxxxxxxx xx Xxxxx) x xxx xxxx xxx.xxxxx-xx.xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx;
– con Determinazione della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante
, è stata aggiudicata in via definitiva non efficace la gestione del servizio di che
trattasi alla Ditta
avente sede Legale a
in Via
n. CF
P.IVA ,
resasi disponibile a gestire il servizio per l’importo di € , oltre IVA di legge pari ad € , e così per un totale complessivo pari ad €
, risultante dallo sconto unico percentuale del
( ) sul prezzo posto a base d’asta;
– con Determinazione n. del il Responsabile dell’Area Sociale e Socio-sanitaria dell’Unione Terra di Mezzo ha provveduto a rendere efficace
l’aggiudicazione definitiva del servizio di Educativa domiciliare e Incontri protetti a favore di nuclei famigliari con minori in carico al servizio sociale, per il periodo 2016-2020, alla ditta , modificando contestualmente il quadro economico;
– ai sensi dell’art. 3, del DPR 252/1998 e in relazione all’art. 10 della L. 575/1965, sono state acquisite a carico della Ditta e di quanti interessati, le informazioni in materia di antimafia, come da nota in atti al prot. n.
dell’Unione Terra di Mezzo del ;
– è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), come da nota in atti al prot. , dell’Unione Terra di Mezzo, del ;
– è stata acquisita l’informativa antimafia dalla Prefettura di , come da nota in atti al prot. , dell’Unione Terra di Mezzo, del , la quale risulta non ostativa all’aggiudicazione della gara;
Ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni disciplinanti il servizio,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1. - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2. - Affidamento del servizio
L’Unione Terra di Mezzo, come sopra rappresentata, affida alla ditta
, che, a mezzo del Legale Rappresentante Sig. , accetta, la gestione del “Servizio di Educativa domiciliare e Incontri protetti” a favore di nuclei famigliari con minori in carico al Servizio sociale, per il periodo 2016-2020, ai patti e condizioni previsti nel capitolato speciale d’appalto, approvato con la citata Determinazione a contrarre dell’Unione Terra di Mezzo n. del e nel rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara.
Tali documenti, depositato agli atti dell’Unione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.
Art. 3 - Decorrenza e durata
Il presente contratto ha durata di 5 anni e decorre dal /2016.
E’ prevista la facoltà, attraverso procedura negoziata senza bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, di ripetere il servizio di cui trattasi, sulla scorta del progetto di base oggetto del presente affidamento, per ulteriori tre anni, se persistenti l’interesse pubblico all’espletamento dello stesso e l’adeguatezza delle esigenze poste alla base dell’affidamento (art. 2, comma 2 del capitolato speciale d’appalto).
L’Appaltatore, al termine della durata del contratto, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica del contratto, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa della Stazione appaltante, fino all’individuazione del nuovo appaltatore e comunque per un periodo massimo di 6 mesi (art. 2, comma 3 del capitolato speciale d’appalto).
Art. 4 - Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante per il servizio di che trattasi è quello risultante dall’offerta di gara. L’importo complessivo del contratto, per il pieno e perfetto adempimento del servizio, è fissato in € , oltre ad IVA di legge di
€ e così per complessivi € , risultanti dal ribasso unico percentuale del % ( percento) sul prezzo posto a base d’asta, salvo revisione prezzi a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il pagamento dei corrispettivi sarà eseguito, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture emesse dall’Appaltatore, entro 30 giorni dalla data delle fatture stesse, previa verifica regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell’art. 4, comma 3 del DPR 207/2011.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, con data fine mese di competenza, in formato elettronico, in base a quanto stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013, e dovranno riportare il CIG della gara. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un resoconto dettagliato, in carta libera, delle ore e degli interventi fatturati.
Dal 1° gennaio 2018, con cadenza annuale, sarà consentita la revisione del corrispettivo a carico della Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale richiesta di revisione dovrà essere presentata a mezzo di Raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo. La revisione verrà effettuata annualmente, sulla base di un istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In mancanza delle elaborazioni dell’ISTAT, la revisione sarà effettuata tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo registrata a giugno dell’anno della richiesta di aumento rispetto a giugno dell’anno precedente. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti (art. 17 del capitolato speciale d’appalto).
Art. 5 - Tracciabilità dei movimenti finanziari
Ai sensi dell’Art. 3 della L. 136/2010 l’Appaltatore dichiara di assumere espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima. I pagamenti saranno disposti sul conto corrente intestato a
aperto presso l’Istituto di credito , Cod. IBAN , tramite l’emissione di mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore. I soggetti autorizzato dall’Appaltatore al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo sono:
– Il/La Sig./ra nat_ a il , residente a , in C.F. , in qualità di ;
– Il/La Sig./ra nat_ a il , residente a , in C.F. , in qualità di ;
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Art. 6 - Garanzie
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi dell’art. 23 del capitolato speciale d’appalto e nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, l’Appaltatore presta la cauzione definitiva di € , mediante
rilasciata da , con sede a
in via n. - in data , acquisita in atti al prot. n.
del . Detta garanzia di esecuzione del servizio sarà svincolata con le modalità stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualunque pretesa, azione, molestia, che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi: pertanto esso risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto di compensi. Le spese che la Stazione appaltante dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’Appaltatore nei suoi confronti ed, in ogni caso, da questo rimborsate. L’Appaltatore è sempre responsabile, sia verso l’Amministrazione dell’Unione, che verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che, dal personale o dai mezzi, potessero derivare all’Amministrazione dell’Unione o a terzi. In conseguenza dei controlli di sua competenza l’Amministrazione dell’Unione si riserva il diritto di chiedere l’allontanamento di quel personale non ritenuto idoneo alle mansioni da svolgere.
Art. 7 - Coperture assicurative
L’Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa:
– RCT/RCO n. , con decorrenza dal al , con – con sede legale
; acquisita, in atti, al prot. n. del .
Art. 8 - Inadempienze
In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel capitolato speciale d’appalto, la Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del capitolato speciale d’appalto, applicando le penalità in esso disposte, sino alla risoluzione dello stesso in caso di grave inadempienza.
Art. 9 - Codice di comportamento
L’Unione si impegna a trasmettere alla Cooperativa, contestualmente al presente contratto, il Codice di Comportamento dei dipendenti ai sensi dell’art. 1 della Del. di G.C.
n. 75/2013 del Comune di Cadelbosco di Sopra e dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013.
La Cooperativa, a sua volta, è tenuta a mettere a disposizione di tutti i soggetti che in concreto svolgono attività in favore dell’Unione, il Codice di Comportamento, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati al rispetto delle norme in esso contenute.
La violazione degli obblighi comportamentali, contenuti nel Codice di Comportamento generale (D.P.R. 62/2013) e nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cadelbsoco di Sopra (Del. G.C. 75/2013), che avvenga ad opera di qualsiasi soggetto incaricato dalla Cooperativa a collaborare o svolgere servizi con l’Unione, costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.
Art. 10 - Cessione o subappalto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena l’immediata risoluzione del medesimo e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Unione e fatti salvi i maggiori danni accertati.
E’ vietato il subappalto di tutte le prestazioni contrattuali (art. 10 del capitolato speciale d’appalto). In caso di qualsiasi infrazione alla presente disposizione, unico responsabile verso l’Unione Terra di Mezzo e verso terzi è individuato nell’Appaltatore.
Art. 11 - Recesso e revisione del contratto
L’Unione Terra di Mezzo si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese (art. 26 del capitolato speciale d’appalto).
L’Unione Terra di Mezzo si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell’Appaltatore (art. 21 del capitolato speciale d’appalto).
L’Unione Terra di Mezzo si riserva, inoltre, la facoltà di rivedere il presente contratto per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento del servizio, a tutela dell’efficienza e della qualità (art. 27 del capitolato speciale d’appalto).
Ogni eventuale variazione al contratto, che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità dello stesso, deve essere concordata tra le parti, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo, salvo variazioni economiche in aumento o in decremento di importo non superiore al 20% della somma offerta in sede di gara, dovute alla variazione del numero di utenti o degli interventi da effettuare (Art. 18 del capitolato speciale d’appalto).
Art. 12 - Obblighi amministrativi
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto operano di pieno diritto senza l’obbligo, per la Stazione Appaltante, della costituzione in mora dell'Appaltatore. Per tutto quanto qui non regolato si fa espresso rinvio al D.Lgs 50/2016.
L’Appaltatore si impegna a svolgere il servizio di Educativa domiciliare e Incontri protetti a favore di nuclei famigliari con minori in carico al Servizio sociale nel rispetto delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto e del bando di gara, nonché della normativa vigente in materia.
L’Appaltatore ha presentato in data l’elenco nominativo del personale che intende impiegare per lo svolgimento del servizio affidato col presente contratto e si impegna a fornire aggiornamento tutte le volte che intervengano variazioni/integrazioni;
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso
, in Via
Art. 13 - Controversie e foro competente
In caso di controversia tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante circa l’interpretazione e l’esecuzione del servizio e del Capitolato Speciale d’Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si
addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Xxxxxx. In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell’esecuzione del servizio (art. 25 del capitolato speciale d’appalto).
Art. 14 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, bolli, registrazione, ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore (art. 28 del capitolato speciale d’appalto).
Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Art. 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (informativa sul trattamento dei dati personali) e nel rispetto dell’art. 24 del capitolato speciale d’appalto, dà atto che:
a) i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con strumenti manuali, informatici e telematici;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio;
c) l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;
d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente;
e) il titolare del trattamento dei dati è l’Unione Terra di Mezzo;
f) i responsabili del trattamento è il responsabile dell’Area Sociale e Socio-sanitaria dell’Unione Terra di Mezzo;
g) gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti addetti all’Area Sociale e Socio- sanitaria dell’Unione Terra di Mezzo;
h) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (sinteticamente: ottenere informazioni, chiedere aggiornamenti / rettifiche / integrazioni / cancellazioni / trasformazioni dei dati nonché attestazioni, opporsi al trattamento).
L’Appaltore a sua volta:
a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà in esecuzione del presente contratto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
b) si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati, ad adempiere a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dallo stesso Xxxxxx per la protezione dei dati personali;
c) garantisce la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, compiendo le sole operazioni necessarie per adempiere al presente contratto e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente;
d) si impegna ad adottare le eventuali specifiche istruzioni all’uopo impartite dall’Unione Terra di mezzo o, successivamente indicate, per il trattamento dei dati personali ovvero ad integrare in tal senso le proprie procedure già in essere ed a tal fine individua il Sig. (nato a il ) che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali;
e) riconosce all’Unione il diritto a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
L’Appaltatore dichiara inoltre di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali previste ai sensi del Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2014 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx , e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Richiesto, io Segretario dell’Unione, ho ricevuto questo atto redatto in modalità elettronica con programma Miscrosoft Word XP 2002, letto ai comparenti ad esclusione dei documenti parte integrante del contratto, ma non allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, che a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di
accettazione, con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida in data odierna.
Consta l’atto di ( ) pagine a video dattiloscritte da persona di mia fiducia con elaboratore elettronico, per ( ) pagine intere video e righe della presente.