Prot. n. 0071848 del 29/03/2022 - Provvedimenti dirigenziali 1969/2022
Prot. n. 0071848 del 29/03/2022 - Provvedimenti dirigenziali 1969/2022
SCHEMA DI CONTRATTO SERVIZI DI PRESIDIO, ACCOGLIENZA E ACCESSORI PRESSO LE SEDI DEI CAMPUS DI FORLI’, CESENA E RIMINI DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA. CIG n. 902929384B
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
tra
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Milano il 10.12.1976, domiciliato per la carica in Bologna Xxx Xxxxxxx, 00, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Direttore Generale rep. 274 prot. n. 9802 del 19 gennaio 2021 che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative dell'Ateneo e con Provvedimento Direttore Generale rep. n. 490 prot. n. 15738 del 26 gennaio 2021 che ha nominato il Dirigente dell'Area Appalti e
Approvvigionamenti;
e
COOPSERVICE S.COOP.P.A., con sede in Reggio Xxxxxx, Via Rochdale 5 - 42122 (C.F. e P.I. n. 00310180351), in persona del legale rappresentante, Dott. ………………., nato a il
……………….e residente a ………………. Via ………………. n , di seguito denominato Appaltatore
PREMESSO CHE
- la progettazione e l’acquisizione del servizio si sono rese necessarie nelle more della gestione della gara comunitaria per “servizi di presidio, accoglienza e servizi accessori per le sedi dei Campus della Romagna dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna” (n° gara 2867326 - piattaforma ASP) pubblicata in data 1/10/2021, il cui iter attualmente in corso non consente di arrivare all’aggiudicazione e all’avvio del servizio in tempi compatibili con la scadenza degli attuali affidamenti al 31/12/2021;
- l’acquisto in oggetto, in raccordo con la Direzione Generale e l’Area Appalti e Approvvigionamenti è stato inserito nella programmazione biennale 2020-2021 nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021;
- per la sede del Campus di Forlì, Cesena e Rimini, il servizio è svolto dalla CoopService S.Coop.P.A.;
- con il provvedimento del Dirigente dell’Area Campus di Cesena e Forlì – ACCF, Rep. n. 8438/2021 Prot n. 314418 del 14.12.2021:
o sono stati nominati Direttori dell’Esecuzione (DEC) il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx per il Campus di Forlì,
la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per il Campus di Cesena e il Xxxx. Xxxxx Xxxxx per il Campus di Rimini;
o sono stati approvati la Relazione Tecnico Illustrativa, contenente gli elementi e le caratteristiche essenziali del progetto per l’affidamento delle prestazioni in oggetto, il Capitolato Tecnico e il D.U.V.R.I.;
- con determina del Direttore Generale, Rep. 1928/2021 prot. n. 315872 del 16.12.2021, è stata disposta:
o l’autorizzazione all’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di presidio, accoglienza e accessori presso le sedi dei Campus di Forlì, Cesena e Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per un valore massimo stimato dell’Appalto pari ad Euro 1.193.480,42, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
o l’approvazione dei requisiti di partecipazione dell’operatore economico;
o l’affidamento alla Coopservice S.Coop.P.A. per le ragioni illustrate e dettagliate nella Relazione Tecnico illustrativa;
o l’autorizzazione all’avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della stipula, ai sensi dell’art.
32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dal ricevimento della nota di comunicazione dell’autorizzazione ad eseguire il servizio per garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche, di ricerca nonché la possibilità di accesso ai plessi da parte del personale tecnico amministrativo, senza soluzione di continuità sin dal 1 gennaio 2022.;
- con comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, Prot. 316832 del 16.12.2021, è stata disposta, in attesa della conclusione di tutti gli adempimenti relativi alla stipulazione del contratto, l’autorizzazione a procedere con l’esecuzione del servizio, a far data dall’1/01/2022, compatibilmente con il calendario delle chiusure/aperture dei plessi, nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico;
- con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. n. …………, prot. n.
………….. del …… è stato approvato lo schema di contratto;
- a seguito della verifica del possesso in capo alla alle suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data 16.02.2022 l’aggiudicazione è divenuta efficace;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle
norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:
- il Capitolato tecnico;
- il DUVRI.
Formano parte integrante del presente contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
- la determina del Direttore Generale, Rep. n. 1928/2021 prot. n. 315872 del 16.12.2021
- [eventuale] la procura speciale;
- la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.
ARTICOLO 3 – OGGETTO
1. Oggetto del contratto è l’affidamento dei Servizi di presidio, accoglienza e accessori presso la sede dei Campus di Forlì, Cesena e Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, nonché la possibilità di accesso ai plessi da parte del personale tecnico amministrativo, secondo le disposizioni di dettaglio di cui al Capitolato Tecnico e suo allegato.
ARTICOLO 4 – DECORRENZA DURATA ED OPZIONI
1. Il contratto d’appalto decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio comunicata a mezzo PEC dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione o nelle more della stipula ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione
del Contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. Il servizio ha durata di 6 mesi dalla data di avvio del servizio comunicata dal RUP.
4. In tale comunicazione il RUP indicherà le modalità di avvio ed eventuali prescrizioni specifiche del servizio.
5. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, di prorogare il contratto per ulteriori 6 mesi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previste dalla legge stessa per un importo stimato complessivamente non superiore a € 580.110,14per la fase opzionale del contratto, eventualmente attivabile per il secondo semestre del 2022.
6. Al contempo si prevede la facoltà di recesso anticipato in favore dell’Università con preavviso di 60 giorni qualora la procedura di gara comunitaria in corso consentisse di arrivare all’aggiudicazione e all’avvio del servizio entro il 2022.
7. I servizi verranno eseguiti nelle Sedi/plessi dei Campus di Forlì, Cesena e Rimini, indicate dettagliatamente nell’allegato al Capitolato Tecnico
ARTICOLO 5 - IMPORTO
1. L’importo massimo complessivo del contratto ammonta ad Euro 1.193.480,42, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, sulla base di quanto previsto dalla Determina Rep. 1928/2021 prot. n. 315872 del 16.12.2021 che ha disposto l’autorizzazione all’indizione di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio in oggetto. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio.
2. Il suddetto importo è così suddiviso:
a. € 613.370,28 per la fase certa del contratto corrispondente al primo semestre del 2022;
b. € 580.110,14 per la fase opzionale del contratto, eventualmente attivabile per il secondo semestre del 2022.
3. Il costo orario della prestazione pari a € 12,95 è stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il corrispettivo contrattuale, determinato dal costo orario moltiplicato per il numero di ore effettivamente svolte nel periodo di riferimento, si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Università.
ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO
1. L’Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall’Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo.
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e nel Capitolato.
3. L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L’Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
4. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
6. L’Appaltatore si impegna a firmare per accettazione il D.U.V.R.I. predisposto dall’Università, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con la stessa, pena la nullità del contratto.
7. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
8. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il RUP o con il Direttore dell’Esecuzione. L’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell’Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
A tal fine, l’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx.
9. L’Appaltatore s’impegna ad utilizzare, per l’esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di
legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l’Appaltatore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
10.L’Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’
1. Ai sensi dell’art. 102 del Codice il RUP, congiuntamente al DEC, effettua la verifica di conformità del servizio al fine di accertarne la regolare esecuzione. La verifica di conformità è volta ad accertare che
le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, (nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore), e che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
2. Al termine della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione.
3. In caso di verifica con esito negativo, salva l’applicazione delle penalità previste dal presente contratto, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine fissato dal RUP, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto e alla completa eliminazione degli inadempimenti.
ART. 9 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore o del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica l’art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento mensile posticipato a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ogni fattura.
2. L’Appaltatore si impegna a produrre mensilmente un documento riassuntivo privo di valore fiscale (pre
- fattura), al fine di permettere al Direttore dell’Esecuzione di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e le ore di servizio effettivamente svolte.
3. La pre - fattura dovrà riportare il dettaglio dei costi per ogni singolo edificio.
4. Il Direttore dell’esecuzione sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto
dell’Appaltatore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle prestazioni, accerta la correttezza dei dati risultanti.
5. Il Direttore dell’esecuzione può richiedere chiarimenti o integrazioni riguardo la pre-fattura presentata dall’Appaltatore.
6. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
7. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione.
8. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
9. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
- Codice Fiscale: 80007010376
- Partita IVA: 01131710376
- CIG: 902929384B
- numero del repertorio del contratto o numero di protocollo di avvio del servizio
• per il Campus di Rimini:
- “Area di Campus di Rimini – ACRN dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”;
- 4AGR7F (codice univoco ufficio);
• per il Campus di Cesena:
- “Area di Campus di Cesena e Forli' - sede Cesena – ACCF dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”;
- CMZYNN (codice univoco ufficio);
• per il Campus di Forlì:
- “Area di Campus di Cesena e Forlì - sede Forlì – ACCF dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”
- EXZJX0 (codice univoco ufficio).
L’Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”.
10. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto.
13. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’Appaltatore;
14. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell’appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 11 - POLIZZE ASSICURATIVE
1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.
Oltre alla responsabilità per l’esecuzione sono comprese:
- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università di Bologna;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università di Bologna o al personale Universitario dall’Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione.
2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall’esecuzione del contratto, in relazione all’attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università.
La suddetta polizza deve:
- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all’Università di Bologna entro la data di avvio dell’esecuzione del Contratto.
3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
4. L’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Università in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore.
5. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant’altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo;
6. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è
condizione essenziale per l’esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro 47.739,22, mediante polizza
n. 1847343 emessa il 07.02.2022 da Elba Assicurazioni S.p.A.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Università, quale Foro competente, quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in misura proporzionale alla prestazione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 13 – PENALI
1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- in caso di ritardo nell’avvio del servizio, l’Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale commisurato al relativo Campus da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% l’Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- in caso di mancato invio di personale addetto per l’esecuzione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal calendario periodico, potrà essere applicata una penale in misura oraria d’importo pari al tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale commisurato al relativo Campus;
- ogni 3 segnalazioni per mancata corretta esecuzione dei servizi, l'Amministrazione potrà applicare una penale di importo compreso tra € 200,00 ed € 5.000,00, calcolato proporzionalmente alla gravità delle violazioni;
- danni arrecati dal personale impiegato dall’Appaltatore: l'Amministrazione potrà applicare una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx, l’Università applica, per ogni violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale commisurato al relativo Campus e calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
3. L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni
4. Inoltre, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento e/o per grave
irregolarità, ai sensi dell’art. 108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ARTICOLO 14 – RECESSO
1. Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, l’Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
2. L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Università.
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo disposto quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- frode nella esecuzione del servizio;
2. L’Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 “Penali”, nei seguenti casi:
- qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell’art. 11;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Università, ai sensi dell’art. “Brevetti industriali e diritti d’autore” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. 17 “Subappalto e cessione del Contratto” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. 20 “Trasparenza” del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx ;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
- infine, l’Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all’accertamento dell’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
3. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
ARTICOLO 17 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI
1. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ
1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
2. L’Aggiudicatario deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 19 – TRASPARENZA
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 20 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E REFERENTI DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è il dott. Xxxxxxxx Piano.
2. Ai sensi dell’art. 101 del Codice, i Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) sono:
- il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx per il Campus di Forlì,
- la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per il Campus di Cesena,
- il Xxxx. Xxxxx Xxxxx per il Campus di Rimini.
3. Come previsto dal Capitolato Tecnico, prima dell’avvio del servizio l’Impresa deve comunicare all’Università l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, oltre al nominativo del Referente del Servizio, distintamente per plesso, compreso il personale impiegato anche per una sola ora, con l’indicazione, per ciascuna unità, degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e del Medico Competente.
ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. L’imposta di bollo è a carico dell’appaltatore e al versamento all’erario provvede l’Università di Bologna. L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018).
ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Per l’esecuzione del presente contratto, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, nominerà COOPSERVICE S.COOP.P.A. quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nel presente contratto. Responsabile dell’attuazione delle misure a protezione dei dati personali per l’Università di Bologna è il Dirigente dell’Area di Campus di Cesena e Forlì (ACCF).
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L’informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx. L’informativa di COOPSERVICE S.COOP.P.A. per i Clienti è reperibile alla pagina web xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all’interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.
Le clausole di cui agli artt. 6 (Varianti al contratto), 13 (Penali), 14 (Recesso), 15 (Risoluzione del contratto), 21 (Spese contrattuali), 23 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c.
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
.
Per l’Appaltatore
(Firma digitale – legale rappresentante)
Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Firma digitale - Dirigente)