INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN CORPO GENTILIZIO – LOTTO 1
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ERPAC
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN CORPO GENTILIZIO – LOTTO 1
PROGETTO DEFINITIVO-‐ESECUTIVO
11. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
XXXXXXX XXXXXXX ARCHITETTO
Xxx 00 xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Tel. x00 000 0000000 – Email: x.xxxxxxx@xx.xxx
INDICE
PREMESSA
DISCIPLINA APPLICABILE
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
Capo 1 - Natura e oggetto dell’appalto
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 – Ammontare dell’appalto 4
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 5
Art. 4 – Categoria prevalente 5
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 5
Capo 2 – Disciplina contrattuale
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 5
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 8 – Essenzialità delle clausole - Dichiarazioni dell’appaltatore 6
Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore 6
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 7
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 7
Art. 12 – Denominazione in valuta 7
Capo 3 - Termini per l’esecuzione
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori 7
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori 8
Art. 15 – Sospensioni e proroghe 8
Art. 16 – Penali in caso di ritardo 9
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 9
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 9
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 10
Capo 4 - Disciplina economica
Art. 20 – Anticipazione 10
Art. 21 – Pagamenti in acconto 10
Art. 22 – Pagamenti a saldo 11
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 11
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 11
Art. 25 – Revisione prezzi 12
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 12
Capo 5 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori
Art. 27 – Lavoro a misura 12
Art. 28 – Lavori a corpo 13
Art. 29 – Eventuali lavori in economia 13
Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 13
Capo 6 - Cauzioni e garanzie
Art. 31 – Cauzione provvisoria 13
Art. 32 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 14
Art. 33 – Riduzione delle garanzie 14
Art. 34 – Assicurazione a carico dell’impresa 14
Capo 7 - Disposizioni per l’esecuzione
Art. 35 – Variazione dei lavori 15
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali 16
Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 16
Capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 38 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 16
Art. 39 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 17
Art. 40 – Piano di sicurezza e di coordinamento 17
Art. 41 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 17
Art. 42 – Piano operativo di sicurezza 18
Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 18
Capo 9 - Disciplina del subappalto
Art. 44 – Subappalto 19
Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto 19
Art. 46 – Pagamento dei subappaltatori 19
Capo 10 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio
Art. 47 – Accordo bonario e transazione 20
Art. 48 – Definizione delle controversie 21
Art. 49 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 21
Art. 50 – Documento unico di regolarità contributiva 22
Art. 51 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 22
Capo 11 - Disposizioni per l’ultimazione
Art. 52 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 24
Art. 53 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 24
Art. 54 – Presa in consegna dei lavori ultimati 24
Capo 12 - Norme finali
Art. 55 – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore 24
Art. 56 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 26
Art. 57 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 27
Art. 58 – Custodia e disciplina del cantiere 27
Art. 59 – Cartello di cantiere 27
Art. 60 – Spese contrattuali, imposte, tasse 28
Art. 61 – Difetti di costruzione...................................................................................................................
Art. 62 – Tracciabilità dei flussi finanziari .................................................................................................
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 1 – Accettazione dei materiali 29
Art. 1-bis – Requisiti di sostenibilità energetica ed ambientale ................................................................
Art. 2 – Materiali in genere 29
Art. 3 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane 29
Art. 4 – Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte e additivi 31
Art. 5 – Elementi di laterizio e calcestruzzo 32
Art. 6 – Materiali ferrosi, metalli vari 32
Art. 7 – Prodotti per impermeabilizzazione 32
Art. 8 – Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei 33
Art. 9 – Legno massiccio e materiali derivati 34
Art. 10 – Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 34
Art. 11 – Malte additive 35
Art. 12 – Malte preconfezionate 36
Art. 13 – Conglomerati di resina sintetica 36
Art. 14 – Impregnanti 37
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 15 – Demolizioni e rimozioni 39
Art. 16 – Opere e strutture di muratura 39
Art. 17 – Restauro murature 42
Art. 18 – Integrazione e ripristino delle murature 42
Art. 19 – Sarcitura delle murature mediante sostituzione parziale del materiale. tecnica
del cuci e scuci 42 Art. 20 – Fissaggio dei paramenti originari 43 Art. 21 – Sigillatura delle teste dei muri 43 Art. 22 – Lavori di consolidamento delle murature – generalità 43 Art. 23 – Consolidamento mediante iniezioni a base di miscela leganti 43 Art. 24 – Riparazione Perforazioni armate e rete su una faccia 44 Art. 25 – Opere da carpentiere di legno 44 Art. 26 – Protezione intonaci decorati 45 Art. 27 - Ricostruzione di teste degradate di travi in legno 46 Art. 28 – Opere di Cartongesso 46 Art. 29 – Controsoffitto in Cartongesso in Aderenza 47 Art. 30 – Controsoffitto in ispezionabile sospeso 48 Art. 31 – Pareti in Cartongesso 48 Art. 32 – Tiranti verticali 49 Art. 33 – Norme generali relative al collocamento in opera 49 Art. 34 – Lavori eventuali non previsti 49 Art. 35 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 49 Art. 36 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 49 Art. 37 – Valutazione dei lavori a corpo 52
ALLEGATI
Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori 53
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti 53
Abbreviazioni
- Codice dei contratti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- L.R. 14/2002: LEGGE REGIONALE 31/05/2002, N. 014;
- Capitolato generale d’appalto: XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 0 giugno 2003, n.
0166/Pres.;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
PREMESSA
1. Oggetto del presente appalto è la realizzazione di un assieme articolato di lavorazioni da eseguire sul corpo gentilizio del Complesso Villa Manin di Passariano tese ad arrestare il degrado del bene ed assicurarne la conservazione, garantire la sicurezza degli occupanti e dell’utenza e infine migliorare la fruibilità del bene stesso.
2. Le lavorazioni che ERPAC intende affidare con il presente appalto sono parte di un primo lotto di interventi di un piano generale di manutenzione e gestione del Complesso Villa Manin redatto nel corso del 2016. Detto primo lotto comprende dei lavori principali e dei lavori di completamento.
I lavori principali comprendono:
LP.1 consolidamenti strutturali di murature portanti (lesioni verticali interessanti anche la facciata principale), di pareti, copertura e volta degli scaloni monumentali (individuati quali vie di fuga nel piano di emergenza) e delle porzioni sommitali delle pareti, della copertura e della volta del salone al pianoterra del volume centrale
LP.2 realizzazione del sistema antincendio (di spegnimento) tipo “water mist” (ad acqua nebulizzata) a protezione del sottotetto, saloni al 1° piano, ali di levante e ponente, sottotetto e intercapedine, uffici al 2° piano, ali di levante e ponente, locali e intercapedini, soffitta e sottotetto, sopra al salone centrale
LP.3 restauro delle superfici architettoniche della facciata principale (prospetto sud) I lavori complementari comprendono:
LC.0 restauro/sostituzione dei serramenti della facciata principale (prospetto sud) - può essere considerato lavoro principale
LC.1 restauro statue di coronamento e del pronao (da eseguire preventivamente o contemporaneamente al restauro delle superfici architettoniche della facciata principale)
LC.2 restauro apparati decorativi dei soffitti degli scaloni monumentali e delle pareti e della volta del salone al pianoterra del volume centrale
LC.3 installazione/integrazione di sistema antintrusione.
3. In considerazione delle diverse e molteplici tipologie di intervento e quindi della varietà di specializzazioni richieste agli operatori economici che saranno chiamati ad eseguire gli interventi così programmati, siano essi principali o complementari, è stato stabilito di avviare ed esaurire diverse procedure di affidamento in armonia con la previsione degli art. 30, c. 7, art. 36, c. 1, art. 51, c. 1, e soprattutto art. 148, cc. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.
4. Le lavorazioni oggetto del presente appalto sono costituite da:
LP.1 consolidamenti strutturali di murature portanti (lesioni verticali interessanti anche la facciata principale), di pareti, copertura e volta degli scaloni monumentali (individuati quali vie di fuga nel piano di emergenza) e delle porzioni sommitali delle pareti, della copertura e della volta del salone al pianoterra del volume centrale
LP.3 restauro delle superfici architettoniche della facciata principale (prospetto sud)
5. Dette lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di un cronoprogramma unico, complessivo, comprendente tutti gli interventi sopra elencati, con l’obiettivo primo di riaprire al pubblico il corpo gentilizio del Complesso Villa Manin e secondo di poter nuovamente allestire/organizzare al suo interno mostre o in genere eventi in condizioni di sicurezza per gli occupanti e l’utenza oltre che per i beni mobili esposti/custoditi.
DISCIPLINA APPLICABILE
1. L’appalto di lavori in oggetto, oltre che dal presente Capitolato speciale d’appalto, in tutto ciò che non sia in contrasto con esso, è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti, ed in particolare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, da:
a) D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile
b) Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e s.m.i., relativi “Regolamento di attuazione”, approvato con D.P.Reg. n. 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e s.m.i., e “Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale”, approvato con D.P.Reg. n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003 e s.m.i.
c) D.Lgs. 81/2008
d) Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 19/2009 “Codice regionale dell'edilizia” e s.m.i. e, per quanto non previsto dalla normativa regionale, il D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
e) Norme tecniche del C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei lavori;
f) Codice Civile
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Oggetto dell’appalto sono i lavori restauro delle facciate del corpo gentilizio, miglioramento sismico e riparazione dei corpi scale, restauro e miglioramento sismico delle volte delle scale e del salone centrale miglioramento sismico delle coperture del corpo centrale e delle scale.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti tecnologici, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. L’appaltatore dà atto che il progetto ha valore di progetto esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e che pertanto i dettagli costruttivi sono sufficientemente descritti per una immediata cantierabilità; l’Appaltatore dà atto inoltre che, per quanto la rappresentazione dei siti sia esatta, le opere possono essere realizzate secondo i costi previsti e nel rispetto delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
A | B | C | ||||
categoria lavori | Importi (€) a misura soggetti a ribasso | Importi (€) a corpo soggetti a ribasso | Oneri di sicurezza (€) | TOTALE (€) | incidenza % | |
R | RESTAURO E CONSERVAZIONE | 203.553,42 € | 17.674,68 € | 8.849,12 € | 230.077,22 € | 49,51 % |
O | OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE | 113.154,50 € | 4.526,18 € | 117.680,68 € | 25,32% | |
RO | RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI VOLTE | 44.247,50 € | 1.769,90 € | 46.017,40 € | 9,90% | |
P | PONTEGGI E CANTIERE | 68.243,20 € | 2.729,73 € | 70.972,93 € | 15,27% | |
429.198,62 € | 17.674,68 € | 17.874,93 € | 464.748,23 € | 100,00% |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, a misura e a corpo, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale (offerto dall’aggiudicatario in sede di gara). Il valore così ottenuto verrà aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di gara.
3. Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte
4. Potranno restare escluse dall’appalto opere non essenziali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato ma che vengano richieste dalla Stazione appaltante a completamento e miglioramento delle condizioni dei siti direttamente interessati o viciniori all’intervento. Per tali opere la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidarle in tutto o in parte ad altre ditte senza che l’appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato « A MISURA E A CORPO » ai sensi dell’art. 16, c. 7, della L.R. 14/2002 in quanto, trattandosi di un intervento su un edificio esistente, per alcune lavorazioni non è stato possibile stabilire in maniera certa e definita le relative quantità
2. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna A), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna B), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi dell’elenco prezzi unitari i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzione, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Codice dei contratti
Art. 4 - Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG2» - Opere di Restauro.
2. Non sono previste categorie scorporabili.
3. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In generale l’elenco prezzi si integra con gli elaborati grafici esecutivi ai fini della definizione degli interventi, si integra con il presente capitolato in particolare per le modalità di misura e con il piano di sicurezza ai fini della operatività secondo le norme di sicurezza per la salute dei lavoratori. In caso di discordanza vale l’indicazione che risulta più aderente e adeguata alla tipologia e alla miglior riuscita dell’intervento. Nel PSC è allegata inoltre la “Stima dei costi della sicurezza”, non soggetti a ribasso. L’allegato comprende anche la realizzazione e dunque la descrizione dei ponteggi principali.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Il diritto alla trasparenza ha come contropartita l’obbligo per gli operatori economici interpellati di collaborare con la Stazione appaltante al regolare svolgimento del procedimento; pertanto la passiva partecipazione alle gare viene interpretata come violazione delle regole della buona fede nelle trattative negoziali (artt. 1337 e 1338 del C.C.) che implicano l’obbligo di segnalare al committente eventuali errori riscontrati che possono alterare il rapporto sinallagmatico. Un siffatto comportamento è da considerare come ragione esimente di eventuali responsabilità collegabili ad una illegittima conclusione dell’iter amministrativo, oppure di un’incongrua conclusione del rapporto contrattuale. In considerazione della complessità della materia si invitano pertanto i concorrenti a segnalare al RUP qualsiasi discrasia che possa influire sullo svolgimento della gara. Viene in ogni caso considerato grave errore professionale la violazione delle regole qui stabilite per la corretta conduzione delle trattative negoziali e comporta l’esclusione del concorrente, salva motivata autorizzazione del RUP.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. L’appalto viene affidato sotto l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, dallo schema di contratto nonché delle previsioni degli elaborati e delle tavole grafiche progettuali, che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, gli allegati previsti dalle norme vigenti, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.;
b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
d) l’elenco prezzi ovvero la lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto d-bis) la lettera di invito e l’offerta con le dichiarazioni d’obbligo dell’appaltatore
e) il piano di sicurezza e di coordinamento;
f) il piano operativo di sicurezza;
g) il cronoprogramma;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 s.m.i., per quanto applicabile;
- la L.R. 14/2002 e suo regolamento ss.mm.ii.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.
Art. 8 – Essenzialità delle clausole - Dichiarazioni dell’appaltatore
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente capitolato speciale d’appalto nonché in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. L’appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che la Stazione appaltante intende perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che l’opera riveste carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui all’apposito articolo e quindi di essere a conoscenza delle facoltà di procedere che la Stazione appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell’appaltatore
1 3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione con riferimento allo stato dei luoghi di cui all’appalto ed alle necessarie lavorazioni (qualitativamente e quantitativamente) per l’esecuzione del progetto stesso.
2 4. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
5. L’appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver valutato l’influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle clausole contrattuali e che possono incidere sull’andamento e sul costo dei lavori, e in particolare di:
- aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia degli stessi;
- aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento dei materiali;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni del suolo e del sottosuolo su cui insisterà l’opera;
- avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;
- aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo lo stesso perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente capitolato speciale d’appalto, in particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilità dell’appaltatore;
- aver giudicato pertanto i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.
6. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
7. Resta stabilito che la direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato speciale d’appalto; tali elaborati potranno essere utilizzati per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
8. In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall’appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. Qualora l’appaltatore non sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla suddetta normativa, e nei limiti di legge, egli dovrà:
- affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo;
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 sempre dello stesso decreto.
9. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo della Stazione appaltante. In particolare l’affidatario non potrà divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’appalto né autorizzare terzi a farlo.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, l’Ente aggiudicatore si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 25, 26 e 27 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 - Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. In caso di discordanza tra un valore espresso in cifre e in lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72, co.2 del X.X. x. 000/0000, determinazione Aut. Vigilanza LL.PP. n. 3 del 2 agosto 1999).
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. La Stazione appaltante potrà anche prevedere la realizzazione delle opere in base a consegne parziali o differite, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Impresa, né giustifichi alcuna richiesta di risoluzione del contratto.
6. In fase di avvio degli interventi, l’Impresa concorderà con la Direzione dei lavori un programma di dettaglio del cronoprogramma di contratto, finalizzato alla precisazione (in base alle esigenze specifiche delle parti ed all’organizzazione operativa dell’Impresa) della tempistica, della metodologia realizzativa, delle verifiche tecniche e formali in corso d’opera e delle esigenze della Stazione appaltante in ordine al coordinamento con altre attività di propria competenza. Tale programma controfirmato verrà assunto come cronoprogramma di dettaglio di quello di contratto e ad esso le parti (nel rispetto e conformemente alle competenze di legge) si atterranno.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque)
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e di eventuali periodi di avverse condizioni climatiche. Si è tenuto inoltre conto della necessità, di eseguire i lavori anche per fasi progressive.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma (di contratto come eventualmente precisato dal programma di dettaglio di cui all’art. 13) dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione o collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti.
2. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
3. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Nel caso in cui si verifichi il caso di contemporaneità tra i lavori oggetto di appalto e le prossime campagne di scavi archeologici previste al piano terra, anche nei locali oggetto di intervento e sulle aree scoperte adiacenti, ad opera di personale autorizzato dalla Soprintendenza, in particolare nel caso in cui gli scavi possano interferire con i lavori di appalto anche in termini di sicurezza dei lavoratori, la D.L d’ufficio, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Analogamente in caso di eventuali ritrovamenti durante gli scavi eseguiti dall’impresa appaltatrice, la D.L d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, al fine di consentire il controllo dei reperti e le verifiche da parte di personale scientifico autorizzato. Tali sospensioni non potranno costituire motivo alcuno di richieste di speciali compensi o oneri aggiuntivi da parte dell’impresa appaltatrice.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori la Stazione appaltante si riserva di applicare una penale pari allo 0.1% dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. La Stazione appaltante applicando le penali di cui al presente articolo non perderà il diritto a pretendere la prestazione anche successivamente al ritardo, con la conseguenza che se l’appaltatore divenisse definitivamente inadempiente, sarà tenuto a risarcire il danno ulteriore e diverso da quello convenzionalmente coperto dalla penale.
9. Il direttore dei lavori si obbliga a riferire tempestivamente al RUP circa gli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma di esecuzione.
10.È ammessa su motivata richiesta dell’appaltatore la disapplicazione totale o parziale della penale quando il ritardo non sia oggettivamente imputabile all’impresa. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il RUP sentito il direttore dei lavori.
11.Nel caso in cui, a fine dei lavori, l'appaltatore non esegua la pulizia accurata e definitiva degli ambienti, cortili, marciapiedi, ecc. e di suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, incluse la pulizia dei vetri dei serramenti, ecc. verrà applicata una penale di Euro 5,00/mq di superficie da pulire.
12.Nel caso di mancato aggiornamento della cartellonistica di cantiere con le informazioni relative alle imprese subappaltatrici verrà applicata una penale della misura di Euro 100,00 per ogni ordine di servizio in merito alla violazione di tali prescrizioni.
00.Xx caso di ritardata consegna delle dichiarazioni di corretta posa/conformità degli impianti a regola d’arte e di tutta la documentazione necessaria a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile, rispetto al termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione lavori (cfr. art. 55, c. 1, lett. z- quater), si applicherà una penale pari a Euro 50,00/giorno di ritardo.
Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Tale programma coincide (se predisposto) con quello di cui all’art. 13.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi in alternativa, a giudizio del Progettista, al 20% (venti percento) del tempo contrattuale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al regolamento.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Anticipazione
1. E’ prevista l’anticipazione di cui al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 25% (venticinque percento) dell’importo contrattuale.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e della successiva erogazione a favore dell’APP., previa presentazione di regolare fattura (art. 185, D.Lgs. 267/00 s.m.i.).
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al regolamento.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- all’acquisizione del D.U.R.C. dell’appaltatore. Nel caso d’accertamento di un’inadempienza contributiva nel
D.U.R.C. relativa a uno o più Soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’S.A. provvede direttamente al versamento di quanto dovuto agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, trattenendo dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza (art. 31, co. 3, L. 98/13 e ss.mm.ii.).
- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- all’accertamento, da parte dell’S.A., che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 40/08 e ss.mm.ii. (art. 48 bis, D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii.). In caso d’inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’S.A. provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
9. Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, co. 2, C.c..
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 21 commi 6 e 7.
Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando
di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione al Capitolato generale.
Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 - Revisione prezzi
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) eventuali altre somme a disposizione dell’Ente aggiudicatore per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’Ente aggiudicatore nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per l’Ente aggiudicatore;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 50, a cura del RUP in ogni altro caso;
3. La compensazione dei prezzi o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’Ente aggiudicatore in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 - Lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni ricorrano le condizioni per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro «a corpo», esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37,
fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione «a corpo».
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite (misurate come indicato nell’art. “Norme per la misurazione e valutazione dei lavori ”) i prezzi unitari netti desunti dall’elenco prezzi unitari.
6. Gli oneri per la sicurezza sono individuati a corpo.
Art. 28 - Lavori a corpo
1. Il presente appalto è a corpo e misura. Il presente articolo vale solo per le categorie di lavori a corpo.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte, ancorché non indicati negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna B), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 29 - Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dal regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. I manufatti relativi alle lavorazioni, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 21 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31 - Cauzione provvisoria
1. E’ richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno
180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123).
Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Le modalità e la quantificazione della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti e delle seguenti specificazioni:
a. l'esecutore del contratto è obbligato, entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. All’importo della garanzia si applicano le riduzioni previste dal successivo articolo 33. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti per la riduzione, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
b. la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
c. la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
d. la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. Qualora l’appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalla vigente normativa antimafia, la Stazione appaltante provvederà all’immediata risoluzione del contratto ed all’incameramento della garanzia fideiussoria, senza che l’appaltatore possa vantare altro diritto che il pagamento dei lavori eseguiti ed accettati dal direttore dei lavori.
3. In caso di varianti in corso d’opera che comportino un aumento dell’importo contrattuale la cauzione definitiva dovrà essere proporzionalmente adeguata.
Art. 33 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93, c. 7, del Codice dei contratti l’importo delle garanzie e del suo eventuale rinnovo è ridotto:
• del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
• del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
• del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Si precisa che:
a. in caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di raggruppamenti di imprese verticali, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Art. 34 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
1-bis. Tale polizza deve prevedere che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’Ufficio della direzione lavori, del coordinatore per sicurezza in esecuzione e degli eventuali collaudatori in corso d’opera
2. La polizza assicurativa deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e secondo gli schemi di cui al (D.M. 12 marzo 2004, n. 123) e deve:
a) coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; gli importi delle somme assicurate devono essere i seguenti:
-) partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso incrementato dell’IVA; integrazione della somma assicurata in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore;
-) partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00;
-) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00;
b) assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma non inferiore ad € 500.000,00.
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 - Variazione dei lavori
1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;
b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;
c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Ente aggiudicatore, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 36.
5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 40, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 41.
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 51, comma 1.
8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.
9. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore dell’Ente aggiudicatore e per metà è riconosciuto all’appaltatore.
Art. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, l’Ente aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall’Ente aggiudicatore; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 51, commi 4 e 5, in quanto compatibile.
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui al regolamento generale.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Ente aggiudicatore, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, ai sensi dell’articolo 50, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 40, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 41;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 42.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 43, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’Ente aggiudicatore gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 39 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 38, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 40, 41, 42 o 43.
Art. 40 - Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte dell’Ente aggiudicatore, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 41.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
Art. 41 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se l’Ente aggiudicatore riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 42 - Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato all’Ente aggiudicatore, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 38, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 40.
Art. 43 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell’Ente aggiudicatore o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile
o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 44 - Subappalto
1. Il subappalto è regolato dalle prescrizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Qualora l’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta della condotta di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l’esecuzione dei lavori. L’impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all’allontanamento del subappaltatore o del cottimista. Non sono comunque considerati subappalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell’Impresa appaltatrice, né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate.
5. L’affidamento in subappalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, punito ai sensi dell’Articolo 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, potrà comportare la risoluzione del contratto.
6. Incombe sull’Appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti similari, l’obbligo di riportare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni circa il possesso dell’attestazione SOA, ove necessaria, o dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente territorialmente.
Art. 45 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 46 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 50, comma 2;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui agli articoli 49, comma 2 e 50, comma 4.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una
o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 47 - Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
3. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente dell’Ente aggiudicatore e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte dell’Ente aggiudicatore. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 48.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 53.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’Ente aggiudicatore, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l’Ente aggiudicatore o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Ente aggiudicatore.
Art. 48 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 47 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede dell’Ente aggiudicatore entro i termini di cui all’art. 6-bis dell’articolo 205 del Codice dei contratti.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante per il tramite del direttore dei lavori
Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto all’Ente aggiudicatore dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Ente aggiudicatore;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, l’Ente aggiudicatore può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 21, comma 7 e 22, comma 6, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 50 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 53, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Ente aggiudicatore. Qualora l’Ente aggiudicatore per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato all’Ente aggiudicatore dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 53.
4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, l’Ente aggiudicatore:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 51, comma 1, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l’Ente aggiudicatore contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l’Ente aggiudicatore pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 51. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e l’Ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 35;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’Ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 19 e al caso di frode nell’esecuzione dei lavori, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 42, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Ente aggiudicatore è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dall’Ente aggiudicatore si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Ente aggiudicatore per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Ente aggiudicatore, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per l’Ente aggiudicatore per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 53 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
2-bis. Nel caso in cui vengano disposte indagini ispettive, l’appaltatore o un suo rappresentante ed il direttore di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove. Rientra fra gli oneri dell’appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico
3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
a-bis) l’obbligo di esecuzione delle opere previste anche parzialmente o a più riprese qualora la direzione dei lavori lo richieda, senza poter pretendere compensi aggiuntivi
a-ter) la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante
a-quater) il mantenimento in perfetto stato di conservazione di tutte le opere realizzate, degli impianti e di tutto il complesso del cantiere, anche durante i periodi sospensione dei lavori e sino al collaudo delle opere, restando esplicitamente inteso che è facoltà della Stazione appaltante di esercire gli impianti stessi, parzialmente e/o interamente, anche nel periodo anteriore a tale data
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
b-bis) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del direttore dei lavori, per l’esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) il dotarsi di un progettista abilitato per la redazione degli atti, progettuali ed amministrativi, la loro presentazione presso gli Uffici competenti, le certificazioni, i depositi, relativamente a tutte le pratiche necessarie alle opere strutturali previste in progetto, il disegno dei dettagli eventualmente necessari alla costruzione ed i relativi calcoli. L’eventuale esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
d-bis) provvedere alla produzione della documentazione tecnica relativa ai materiali certificati in classe REI utilizzati, conformemente a quanto prescritto dalle norme in materia di prevenzione incendi, redatta sulla modulistica prevista dalle norme stesse e sottoscritta da tecnico abilitato nonché di una relazione dello stato finale, sempre a cura di tecnico abilitato, per quanto attiene le opere di prevenzione incendi eseguite. A tal fine la stazione appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore tutta la documentazione progettuale già trasmessa al Comando Provinciale dei VV.F.. Il predetto tecnico incaricato dall’appaltatore provvederà altresì a notificare nelle forme prescritte la dichiarazione introdotta dal D.P.R. 37/1998
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
g-bis) la fornitura e il trasporto, a piè d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria
g-ter) l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti g-quater) le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti
g-quinques) Il pagamento di ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; l’aspirazione delle polveri e la rimozione di detriti e residui di lavorazioni dalle volte e dalle soffitte;
i-bis) le spese relative alle pulizie quotidiane ed occasionali delle eventuali aree di lavoro interessate dal transito di terze persone collegate alla normale attività istituzionale della Stazione appaltante ed alle misure precauzionali necessarie a garantirne l’incolumità
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere (qualora richiesta dalla Direzione dei lavori o dal Coordinatore per la sicurezza;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli con gli elaborati di progetto, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. I rilievi e le misurazioni dei lavori dovranno contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi. Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
r-bis) in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori, ivi compreso l’allontanamento di acque superficiali o di infiltrazione
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
t) la realizzazione di tutte le riprese fotografiche necessarie per documentare lo stato dei luoghi prima, durante e dopo la realizzazione degli interventi progettuali. A richiesta della Direzione dovranno essere realizzate almeno due serie di riprese fotografiche (dello stato di fatto e delle opere alla fine dei lavori) realizzate da un fotografo, il cui nominativo verrà concordato tra l'Impresa e la Direzione dei lavori, che potrà essere utilizzata dalle parti a documentazione dei lavori eseguiti;
u) le spese relative ad eventuali aggiornamenti progettuali delle strutture, da affidare a professionista abilitato concordato tra l'Impresa e la Direzione dei lavori;
v) tutte le spese di custodia e catalogazione di eventuali reperti rimessi in luce di valore storico e archeologico. L'impresa si intende obbligata ad avvertire con immediatezza la Direzione dei lavori, durante operazioni di scavo o pulizia di superfici, di ogni ritrovamento non prevedibile e non documentato nel progetto, avendo cura di far sospendere immediatamente le lavorazioni in corso nell'area senza alterare lo stato dei luoghi. Essi potranno essere ripresi solo in seguito a controllo o comunicazione della Direzione dei lavori.
y) Provvedere a proprio carico al prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali agli istituti autorizzati di prova indicati dall'S.A., sia durante il corso dei lavori che durante le operazioni di collaudo. Dei campioni può essere ordinata la conservazione nell'ufficio del D.L. o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del D.L. e dell'APP. nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
z) Provvedere alla fornitura, a proprie spese, degli elaborati “as built” durante il corso dei lavori, vale a dire dei disegni d’esecuzione delle opere, o parte delle stesse, man mano che vengono realizzate, in duplice copia. A lavori ultimati provvedere alla restituzione su supporto magnetico (in formato DVG o DXF), del numero di copie cartacee richieste dal D.L. di tutti i disegni, con l'indicazione delle varianti eventualmente avvenute nel corso dei lavori, in modo da lasciare una documentazione completa delle opere eseguite esattamente corrispondente alla situazione sul terreno.
z-bis) l’eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili, trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera, o, in alternativa, la protezione mediante fasciature, copertura, ecc. di apparecchi, impianti e di oggetti in genere che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.
z-ter) le spese per lo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni dalla ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro conclusione
z-quater) la consegna, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la documentazione necessaria a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori
z-quinques) in genere ogni onere necessario a dare i lavori finiti a regola d'arte senza che la Stazione appaltante abbia a sostenere spesa oltre il prezzo pattuito, anche se non specificatamente indicati nelle voci dell’elenco prezzi
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale F.V.G.Sez. 2^. Interferenze elettriche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
2-bis. L’appaltatore deve usare tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamento o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente presenti; l’appaltatore dovrà preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi i dati di progetto relativi a ubicazione e profondità all’interno dell’area di cantiere di condotte, cavi e servizi eventualmente presenti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, l’appaltatore provvederà a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al direttore dei lavori. In caso di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi la Stazione appaltante rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente
3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo dei lavori di cui all'art. 2 del presente Capitolato.
Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. Gli interventi di progetto dovranno essere eseguiti con mezzi d'opera idonei alle norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, adeguati a operare nelle effettive condizioni di accessibilità dei siti, garantendo la salvaguardia degli elementi edilizi e infrastrutturali in conservazione, ed in particolare linee di impianti pubblici. Si intendono sempre compresi gli oneri relativi al trasporto e allo smaltimento in discarica dei materiali di risulta non riutilizzabili, e lo stoccaggio in cantiere dei materiali da riutilizzare a discrezione della D.L.. Si intendono sempre compresi nolo ponteggi necessari alle lavorazioni in sicurezza, montaggio e smontaggio.
4. Nelle voci dell’elenco sono tra l'altro sempre compresi, anche se non citati:
• la predisposizione delle piste temporanee di cantiere per l' accessibilità dei luoghi di lavoro e per l’esecuzione di tutte le lavorazioni;
• l'esecuzione degli interventi di progetto previsti sulle carreggiate della viabilità pubblica o privata o in prossimità di queste, dovranno essere eseguite anche a campioni alternati o progressivi al fine di consentire in piena sicurezza il traffico pur a senso alternato di veicoli sulle carreggiate stesse, compreso l'adozione di adeguati mezzi di segnalazione (semafori o segnalazione manuale), approvati dal coordinatore della sicurezza;
• il nolo di attrezzature, dispositivi (pompe) e condotte provvisionali o deviazioni per assicurare il by- passaggio delle acque dei corsi d'acqua interessati dai lavori in alveo;
• i presidi e gli accorgimenti necessari a mitigare il rischio idraulico e geologico durante il periodo di esecuzione dei lavori, per salvaguardare le opere già eseguite nonché le aree adiacenti (anche a monte o a valle di ogni singolo sito), evitando di lasciare esposti all'azione di eventi meteorologici, specialmente in alveo, pendii franosi o depositi incoerenti, ostacoli al deflusso delle acque;
• l'onere per il tracciamento topografico e geometrico e il controllo strumentale dello sviluppo e della forma plano-altimetrici durante e alla fine dei lavori, secondo le indicazioni della D.L.;
• riparazioni per danni arrecati a terzi; interruzioni e ripristino di condutture pubbliche e private, i ripristini e le sistemazioni di fine cantiere per consegnare le aree interessate dai lavori, con l' eliminazione di eventuali depositi temporanei, rampe e piste di cantiere. Si precisa che le alberature da rimuovere dovranno essere concordate con la D.L. Le lavorazioni che prevedono la posa in opera di materiale di recupero dal cantiere intendono il cantiere esteso ai quattro siti di intervento;
• l’assistenza da parte dell’impresa appaltatrice delle operazioni di collaudo statico strutturale di solai, coperture, ecc.;
• l’esecuzione da parte dell’impresa appaltatrice di prove di collaudo e prove di carico come specificato anche sulle voci di computo sui tasselli di collegamento, dei controsoffitti, e sui relativi pendini, e relativi telai, sulle reti di protezione e sulle lastre di cartongesso, comprese prove in sito e prove in laboratorio;
• il rilascio di certificazioni sulla resistenza delle lastre, delle reti, dei tasselli sia alla fornitura e sia sulla posa in opera.
Art. 57 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione al regolamento e del capitolato generale d’appalto i materiali riutilizzabili, a discrezione della Direzione dei lavori, provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in area, indicata dalla Direzione dei lavori, posta nell’ambito del cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dal regolamento e dal capitolato generale d’appalto.
4. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
5. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 58 – Custodia e disciplina del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. La Stazione appaltante potrà pretendere che l’appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla Stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori
3. I rappresentanti della Stazione appaltante, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell’appalto
Art. 59 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nello schema tipo che verrà fornito dall'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 60 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
• le spese contrattuali;
• le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
• le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione il capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4-bis. Ai sensi dell’art. 216, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla GURI degli avvisi e dei bandi, nonché le spese per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui quotidiani a diffusione nazionale/locale sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 61 – Difetti di costruzione
1. Ai sensi del D.P.R. 224/1998 in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, i danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati ed annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna e comprenderà, in ogni caso a carico dell’appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.
2. È fatto salvo il diritto dalla Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti ed ai lavori di cui al punto precedente
Art. 62 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, l’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In tal senso l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. È fatto altresì obbligo all’appaltatore di comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
Il presente allegato costituisce la parte del Capitolato Speciale d’Appalto relativa alla definizione delle caratteristiche dei materiali e delle modalità di esecuzione dei lavori e si integra con la parte descrittiva del disciplinare (tav.1) contenente gli obiettivi, i criteri e i parametri. In caso di interpretazione non univoca, ai fini della comprensione delle indicazioni progettuali avranno priorità quelle riportate sugli elaborati grafici e sulle voci del computo metrico estimativo.
QUALITÀ DEI MATERIALI
Art. 1 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali dovranno avere le dimensioni, il peso, la provenienza e tutti i requisiti indicati nella tariffa o prescritti dalla Direzione dei Lavori, ed essere della migliore qualità in ciascuna specie; potranno mettersi in opera soltanto dopo essere stati accettati dal Direttore dei Lavori, all'esame del quale l'Appaltatore dovrà previamente presentarli, assoggettandosi a tutte le spese e prestazioni occorrenti per le prove ed i controlli che la Direzione dei Lavori stessa giudicasse necessari al fine di accertarsi che i materiali medesimi abbiano i requisiti e le qualità suindicate. L'accettazione dei materiali non potrà mai pregiudicare il diritto dell'appaltante di rifiutare in qualunque tempo, ancorchè messi in opera e fino al collaudo i materiali che non rispondessero alle condizioni contrattuali. Se i materiali già accettati e già posti in opera si scoprissero poi di cattiva qualità, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di farli rimuovere.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché a norma delle indicazioni dei disegni e delle istruzioni che saranno comunicate all'Appaltatore dal Direttore dei Lavori.
Sarà in facoltà del Direttore dei Lavori di rifiutare tutti i lavori non eseguiti in conformità del presente Capitolato od a perfetta regola d'arte ed in base agli ordini, impartiti all'Appaltatore, il quale dovrà quindi, a tutta esclusiva sua spesa, demolire le opere o parti di opere che a giudizio del Direttore dei Lavori, fossero inaccettabili. I materiali rifiutati e quelli provenienti dalla demolizione, che non potessero, a giudizio della dirigenza, venire reimpiegati dovranno dall'Appaltatore, a sua cura e spese, essere allontanati dal cantiere.
In particolare i materiali e i prodotti commerciali utilizzati nelle fasi di ripristino e finitura dovranno rispondere alle caratteristiche richieste dagli elaborati di progetto. La fornitura e l’effettivo utilizzo in cantiere di ogni singolo materiale dovranno essere certificati alla D.L. attraverso opportuna documentazione e accompagnati da schede tecniche complete. Le singole lavorazioni dovranno essere organizzate per fasi successive secondo un programma ordinato dei lavori e concordato con la D.L., al fine di agevolare il controllo di ogni fase da parte della D.L..
ART. 1-BIS. REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 11.01.2017 e dei relativi allegati, tutti i materiali e i componenti descritti nel presente capitolato speciale d’appalto nonché negli altri elaborati progettuali ed impiegati nel cantiere, dovranno rispettare quanto stabilito dalle citate norme. In particolare le tipologie di materiali e i componenti adottati (in particolare i componenti costituenti gli impianti elettrici e speciali), dovranno essere scelti per quanto possibile nel rispetto dei seguenti criteri:
• dovranno essere impiegati materiali di materia recuperata o riciclata in misura pari ad almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati;
• non si potranno usare sostanze dannose per l’ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale;
• a fine vita, i componenti adottati dovranno poter essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili;
• almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione delle opere realizzate (esclusi gli scavi) dovrà poter essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato.
ART. 2. MATERIALI IN GENERE
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
ART. 3. ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (" Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ") nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (" Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche ").
c) Cementi e agglomerati cementizi.
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (" Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi ") e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (" Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi "), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè
i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.
e) Leganti idraulici speciali:
Cementi a presa rapida - Dovranno rispondere alle soprindicate norme sui cementi ed essere conservati al riparo dell'umidità; le modalità di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produttore e gli sfridi, a presa avvenuta, essere portati a rifiuto.
Cementi privi di ritiro - Costituiti da cemento portland, agenti espansivi (solfoalluminati di calcio) ed agenti stabilizzanti avranno le seguenti caratteristiche:
- assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase d'indurimento (UNI 6555- 73);
- consistenza (slump) compresa fra i valori di 14-20 cm.;
- assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122;
- buona lavorabilità e lungo mantenimento della stessa (UNI 7123/72);
- ottima capacità di adesione su diversi tipi di supporti (UNI 10020/72);
- resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UNI 6132/72, 6235/72, 6556)
Verranno impiegati miscelandoli con l'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gli sfridi, una volta rappresi, dovranno essere trasportati a rifiuto.
L'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida ricorrendo alle modalità consigliate dal produttore.
F) LEGANTI SINTETICI
Resine - Le resine sono sostanze vetrose ed amorfe di tipo solido-liquido, prive di un punto di fusione netto che subiscono, tramite somministrazione di calore, una graduale diminuzione della loro viscosità a base di polimeri organici in cui un gran numero di atomi sono uniti mediante legami chimici primari, vengono classificate relativamente al loro comportamento in termoplastiche e termo indurenti.
L'utilizzo di detti materiali, la provenienza, la preparazione, il peso dei singoli componenti e le modalità d'applicazione saranno concordati con la D.L. dietro la sorveglianza e l'autorizzazione degli argani preposti alla tutela del bene in oggetto.
In presenza di manufatti di particolare valore storico-artistico sarà vietato, salvo specifica disposizione degli elaborati di progetto, in assenza di analisi di laboratorio, di prove applicative o di specifiche garanzie da parte della ditta produttrice sull'effettiva irreversibilità dell'indurimento ed in mancanza di una comprovata compatibilità chimica, fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti, utilizzare prodotti di sintesi chimica.
Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle norme UNICHIM, mentre le analisi di laboratorio relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni NORMAL. In particolare le caratteristiche qualitative dei legami organici in base alloro impiego saranno le seguenti:
- perfetta adesione ai comuni materiali da costruzione ottenuta mediante la formazione di un sufficiente numero di gruppi polari capaci di stabilire legami fisici d'affinità con i costituenti sia minerali che organici dei materiali trattati;
- buona stabilità alla depolimerizzazione ed all'invecchiamento;
- elevata resistenza all'attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline o da altri tipi di aggressivi chimici;
- limitatissimo ritiro in fase d'indurimento.
Resine epossidiche - Derivate dalla condensazione del bisfenolo A conepicloridrina, potranno essere del tipo solido o liquido. In combinazione con appositi indurenti amminici che ne caratterizzano il comportamento, potranno essere utilizzate anche miscele con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti, solo dietro approvazione del D.L., per lavori in cui sarà… necessario sfruttare le loro elevatissime capacità adesive. Saranno vietati tutti i trattamenti superficiali che potrebbero sostanzialmente modificare l'originario effetto cromatico dei manufatti (UNI 7097-72). Le caratteristiche meccaniche, le modalità applicative e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM. Le caratteristiche richieste in relazione allo specifico utilizzo (+ 20C) sono le seguenti:
1) Formulati per impregnazione: Punto d'infiammabilità 90øC ritiro 0,10%
viscosità (a+b) mPa.s 150 pot life (minuti) 60 assorbimento 2%
punto Martens 35øC
resistenza a trazione (MPa) 50 resistenza a flessione (MPa) 50 resistenza a compressione (MPa) 70 modulo elastico a fless. (MPa) 1.000
2) Formulati per iniezione:
2a) per lesioni inferiori a mm 1, 5: Punto d'infiammabilità 90øC ritiro 12%
viscosità (a+b) mPa.s 150-400 pot life (minuti) 30 assorbimento 2%
punto Martens 50øC
resistenza a trazione (MPa) 30 resistenza a flessione (MPa) 50 resistenza a compressione (MPa) 70
modulo elastico a fless. (MPa) 1.000 - 3.000
2b) per lesioni superiori a mm 1, 5:
Punto d'infiammabilità 90øC ritiro 12%
viscosità (a+b) mPa.s 3.500-4.000
pot life (minuti) 30
assorbimento 2% punto Martens 50øC
resistenza a trazione (MPa) 50
resistenza a flessione (MPa) 50
resistenza a compressione (MPa) 70 modulo elastico a fless. (MPa) 3.000
3) Formulati per betoncini:
Punto d'infiammabilità 90øC ritiro 0,10%
viscosità (a+b) mPa.s 7.000
pot life (minuti) 60
assorbimento 2% punto Martens 35øC
resistenza a trazione (MPa) 30
resistenza a flessione (MPa) 30
resistenza a compressione (MPa) 90 modulo elastico a fless. (MPa) 17.000
4) Formulati per restauro strutture:
Punto d'infiammabilità 90øC ritiro 0,10%
viscosità (a+b) mPa.s 7.000
pot life (minuti) 30
assorbimento 2% punto Martens 35øC
resistenza a trazione (MPa) 30
resistenza a flessione (MPa) 50
resistenza a compressione (MPa) 70
modulo elastico a fless. (MPa) 700
5) Formulati per incollaggi strutturali:
Punto d'infiammabilità 90øC ritiro 0,10%
viscosità (a+b) mPa.s 8.000
pot life (minuti) 60
assorbimento 2% punto Martens 40øC
resistenza a trazione (MPa) 80
resistenza a flessione (MPa) 50
resistenza a compressione (MPa) 80
modulo elastico a fless. (MPa) 1.000 adesione (MPa) 6
Resine poliesteri - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro anidridi, potranno essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in combinazione con fibre di vetro, di cotone o sintetiche o con calcari, gesso, cementi e sabbie.
Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalità d'uso enunciati a proposito delle resine epossidiche.
Le loro caratteristiche meccaniche, le modalità d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.
ART. 4. MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE E ADDITIVI
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Aggregati per resine: dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o dalla D.L. la granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Sarà assolutamente vietato l'utilizzo di sabbie marine o di cava che presentino apprezzabili tracce di sostanze chimiche attive.
I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere, un tasso di umidità in peso non superiore allo 0, 09% ed un contenuto nullo d'impurità o di sostanze inquinanti; in particolare, salvo diverse istruzioni impartite dalla D.L., le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo dovranno essere costituite da granuli puri del diametro di circa 0, 10-0, 30 mm. per un 25%, di 0, 50-1, 00 mm. per un 30% e di 1, 00-2, 00 mm. per il restante 45%.
Le polveri (silice ventilata - silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di circa 50-80 micron e saranno aggiunte, ove prescritto alla miscela secca di sabbie in un quantitativo di circa il 10-15% in peso. In alcune applicazioni potranno essere usate fibre di vetro sia del tipo tessuto che non tessuto, fibre di amianto e fiocchi di nylon. In particolare la
D.L. e gli organi preposti dovranno stabilire le caratteristiche tecniche dei rinforzanti, dei riempitivi, degli addensanti e di tutti gli altri agenti modificatori per resine in base all'impiego ed alla destinazione.
Ghiaia e pietrisco - Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti:
- buona resistenza alla compressione;
- bassa porosità in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione;
- assenza dei composti idrosolubili (es. gesso);
- assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto tali materiali impediscono agli impasti di calce e cemento di aderire alla superficie degli aggregati inerti.
Pomice, argilla espansa ed altri inerti leggeri - Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto, essere asciutti ed esenti da alterazioni, polveri, sostanze organiche e materiali estranei (UNI 7549/1-12/76). Se utilizzati per miscele strutturali dovranno possedere resistenza meccanica intorno ai valori di 15 N/mmq.
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti - ritardanti; fluidificanti - acceleranti; antigelo - super fluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norma secondo i criteri già citati.
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992 e relative circolari esplicative, e al D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e successive integrazioni o modifiche.
ART. 5. ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 ("Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento").
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
ART. 6. MATERIALI FERROSI, METALLI VARI
a) Materiali ferrosi. I materiali ferrosi da impiegare nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi devono rispondere ai requisiti di accettazione e di resistenza stabiliti dalle norme vigenti. A seconda delle diverse modalità di impiego, i materiali stessi (acciaio tondo in barre lisce o ad aderenza migliorata per c.a., acciaio in barre, fili o trefoli per c.a. precompressi, piatti o profilati per strutture metalliche, ecc.) devono essere conformi a tutte le norme e in particolare al D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e successive integrazioni e modifiche. In particolare gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 14 febbraio 1992) e relative circolari esplicative.
Devono inoltre essere rispettati i seguenti requisiti:
- Acciaio trafilato o laminato: l'acciaio trafilato o laminato, nella varietà normale e nella varietà a aderenza migliorata, deve essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. Deve inoltre essere malleabile e lavorabile a freddo e a caldo, senza che si verifichino screpolature o alterazioni. Deve essere infine saldabile e non suscettibile di prendere tempera. Alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.
- Ferro: Il ferro comune deve essere di prima qualità eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso deve essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
- Ghisa: La ghisa deve essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima o con lo scalpello, di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità e altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Deve essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego, nella sua produzione, di ghise fosforose.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. I materiali debbono essere identificabili mediante apposito contrassegno o marchiatura, specie per quanto riguarda il tipo di acciaio impiegato.
b) Metalli vari
Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni, devono essere della migliore qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavoro a cui sono destinati e privi di ogni impurità o difetto che ne comprometta la forma o ne alteri la resistenza e la durata.
ART. 7. PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE
1) Si intendono prodotti per impermeabilizzazione quelli che si presentano sotto forma di:
-membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
-prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
2) Le membrane si designano descrittivamente in base:
a) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
b) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
c) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
d) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
3) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
a) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
b) asfalti colati;
c) malte asfaltiche;
d) prodotti termoplastici;
e) soluzioni in solvente di bitume;
f) emulsioni acquose di bitume;
g) prodotti a base di polimeri organici.
4) I prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
5) I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) a seconda del materiale costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.
a) Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.
b) Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.
c) Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.
d) Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.
e) Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.
f) I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutate in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori.
ART. 8 - PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI MANUFATTI LAPIDEI
Generalità - La pulizia delle superfici esterne di un edificio, soprattutto sedi valore storico-artistico, È un'operazione complessa che necessita di un'attenta analisi sulla natura delle croste e dei manufatti lapidei al fine di determinare il processo chimico che innesca il degrado e, quindi, la scelta dei prodotti e delle metodologie più appropriate (raccomandazioni NORMAL). All'Appaltatore sarà quindi, vietato utilizzare qualsiasi tipo di prodotto, anche prescritto, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della D.L..
Reagenti chimici - La pulizia con reagenti chimici richiederà la massima cautela per la difficoltà di controllo delle sua azione corrosiva. Essa dovrà, infatti essere effettuata esclusivamente dietro specifica autorizzazione della D.L. e solo sulle zone ove le croste si presentano più tenaci. In genere, s'impiegheranno dei formulati in pasta resi tixotropici della carbossilcellulosa che verranno diluiti, per mitigare la loro azione urticante, con i quantitativi d'acqua prescritti dalla D.L..
1) Sostanze alcaline - Composte prevalentemente da alcali caustici, polimeri e agenti reologici, presenteranno, in genere le seguenti proprietà:
- alcalinità 10-20% ;
- PH 13-14;
- PH 1% in acqua 12-13;
- peso specifico 1, 247 g/ml;
- viscosità DIN 20.
2) Neutralizzatori - Composti da acidi e solventi in acqua, saranno, impiegati per interrompere l'azione delle sostanze alcaline. Il loro utilizzo sarà… opportunamente vagliato dalla D.L. in quanto, talvolta, su superfici particolarmente reattive potrebbero produrre sali solubili che, penetrando all'interno, danneggerebbero irreversibilmente i materiali. Presenteranno le seguenti caratteristiche:
- acidità 1-10%;
- PH 1% in acqua 2-4;
- peso specifico 1.043 g/ml.
3) Sostanze acide - Costituite da acidi inorganici e tensioattivi, dovranno essere impiegate esclusivamente su materiali di natura non calcarea. Presenteranno le seguenti proprietà:
- PH 0-1;
- PH 1% in acqua 0-2;
- peso specifico 1-1, 35 g/ml;
- viscosità DIN 20.
AB 57 - Si tratta di un formulato messo a punto dai Tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma. E composto da:
- acqua cc. 1000;
- bicarbonato d'ammonio g. 30;
- bicarbonato di sodio g. 50;
- E.D.T.A (sale bisodico) g. 25;
- desogen (sale d'ammonio quaternario) cc. 10 (tensioattivi, fungicida) ;
- carbossimetilcellulosa g. 60.
Dovrà avere PH intorno a 7-5 e la quantità di E.D.T.A. potrà essere variata e portata, se ritenuto necessario, a 100-125 g.. Alla miscela potranno essere aggiunte ammoniaca o trietanolammina allo scopo di facilitare la dissoluzione di componenti "grassi" presenti nella crosta.
Esametofosfato di sodio e Formiato di ammonio - Sono sali che hanno la proprietà di sciogliere il gesso senza intaccare il carbonato di calcio. Dovranno essere usati in soluzioni con il 5-10% d'acqua e, su richiesta della D.L., potranno essere miscelati fra loro al fine di ottenere una maggiore capacità solvente. Potrà essere, anche aggiunto un sapone liquido di tipo neutro o leggermente alcalino (5-10 cc. litro) al fine di favorire una migliore bagnabilità ed asportazione delle croste grasse prodotte dagli idrocarburi alifatici.
Detergenti - Sono tensioattivi organici costituiti da catene di atomi di carbonio alle quali sono attaccati uno o più gruppi idrofili. Saranno impiegati allo scopo di diminuire la tensione superficiale dell'acqua in modo da aumentare il potere ammorbidente. L'uso dei detergenti dovrà essere opportunamente vagliato dalla D.L.; infatti, i xxxxxxxxxxxx oltre a sciogliere il gesso ed il carbonato di calcio (che sono i leganti più comuni delle croste), agiscono anche sulle pietre corrodendole e formando sali solubili.
Argille assorbenti - Potranno essere impiegate due tipi di argille: la sepiolite e l'attapulgite. Sono fillosilicati idrati di magnesio capaci d'impregnarsi di oli e grassi senza operare azioni aggressive sulla superficie delle pietre deteriorate. La granulometria dei due tipi d'argilla dovrà… essere di almeno 100-200 Mesh. Dovranno essere fornite nei contenitori originali sigillati e saranno preparate diluendole esclusivamente con acqua distillata o deionizzata fino a raggiungere una consistenza pastosa che consenta la loro collocazione in spessori di circa 2-3 cm.
Impacchi biologici - Gli impasti, a base di sepiolite o attapulgite, avranno la seguente composizione:
- 1 lt di acqua;
- 50 di aurea;
- 20 cc. di glicerina.
Il fango che si otterrà dovrà essere steso in spessori di almeno 2 cm.
ART. 9 – LEGNO MASSICCIO E MATERIALI DERIVATI
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza siano (castagno e in parte abete), devono rispondere a tutte le prescrizioni vigenti. Approvvigionati fra le più scelte qualità della categoria prescritta, non devono presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
Il tavolame deve essere ricavato da tronchi diritti, affinché le fibre non siano tagliate dalla sega e non si ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi, o pali, devono essere ricavati dal vero tronco dell'albero e non dai rami, essere sufficientemente diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi sia sempre interna al palo; devono essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non deve oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza nè il quarto del diametro maggiore.
Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato tutte le facce devono essere spianate e senza scarniture; è tollerato l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo devono essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno nè smussi di sorta.
I legnami delle travi dei morali correnti e listelli, le tavole e le perline, esistenti in opera e quelli nuovi o di recupero dovranno essere opportunamente trattati con preservanti applicati per impregnazione su tutte le superfci, (immersione a pressione, a pennello o a spruzzo), idonei all'utilizzo in ambiente esterno con caratteristiche comprovate antitarlo-funghi-batteri, a norma DIN 68800, realizzati con legno castagno o abete (vedi elaborati grafici) di I categoria. Le colorazioni e le caratteristiche fisico-chimiche delle vernici di finitura dovranno essere del tipo approvato dalla D.L. Il tipo di trattamento preservante dovrà essere, preferibilmente, del tipo idrosolubile. Nelle lavorazioni saranno compresi la formazione di smussature, forature, ecc., realizzati prima del trattamento protettivo. Il trattamento impregnante dovrà essere integrato successivamente alla realizzazione di tagli in opera.
I pannelli in compensato multistrato saranno del tipo ad incollaggio con resina sintetica idrofoba (DIN 7707) fenolica tipo compensato marino di essenza pino, con classe di resistenza adeguata agli ambienti umidi ed aggressivi (classe HWS-KI. 100G - DIN 68705-3-5), a struttura omogenea.
I pannelli in tipo OSB3 (Oriented Strand Board) saranno del tipo ad incollaggio con resina sintetica idrofoba (DIN 7707) fenolica, con classe di resistenza adeguata agli ambienti umidi ed aggressivi (classe HWS-KI. 100G - DIN 68705-3-5).
ART. 10. PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
1) Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati:
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
2) Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
-compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
-durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
-durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
-caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
3) Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
Il soddisfacimento delle prescrizioni si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.). Per i nontessuti dovrà essere precisato:
- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
- il peso unitario.
ART. 11 - MALTE ADDITIVE
Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantit…, degli agenti chimici che hanno la propriet… di migliorare le caratteristiche meccaniche.
Malte additive non agenti antiritiro e riduttori d'acqua - Trattasi di malte additivate con agenti chimici capaci di ridurre il quantitativo d'acqua normalmente occorrente per il confezionamento di un impasto facilmente lavorabile, la cui minore disidratazione ed il conseguente ritiro, permettono di evitare le pericolose screpolature che, spesso, favoriscono l'assorbimento degli agenti inquinanti. I riduttori d'acqua che generalmente sono dei polimeri in dispersione acquosa composti da finissime particelle altamente stabili agli alcali modificate mediante l'azione di specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensioattive e regolatori di presa). Il tipo e la quantit… dei riduttori saranno stabiliti dalla D.L.. In ogni caso essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:
- basso rapporto acqua cemento;
- proprietà meccaniche conformi alla specifica applicazione;
- elevata flessibilità… e plasticità… della malta;
- basse tensioni di ritiro;
- ottima resistenza all'usura;
- elevata lavorabilità…;
- ottima adesione ai supporti;
- elevata resistenza agli agenti inquinanti.
La quantità di additivo da aggiungere agli impasti sarà calcolata considerando ove occorre anche l’umidità degli inerti (è buona norma, infatti, separare gli inerti in base alla granulometria e lavarli per eliminare sali o altre sostanze inquinanti).
La quantità ottimale che varierà… in relazione al particolare tipo d'applicazione potrà oscillare, in genere, dal 5 ai 10% in peso sul quantitativo di cemento. Per il confezionamento di miscele cemento/additivo o cemento/inerti/additivo si dovrà eseguire un lavoro d'impasto opportunamente prolungato facendo ricorso, preferibilmente, a mezzi meccanici come betoniere e mescolatori elicoidali per trapano. Una volta pronta, la malta verrà immediatamente utilizzata e sarà vietato rinvenirla con altra acqua al fine di riutilizzarla in tempi successivi.
L'Appaltatore sarà… obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo in un recipiente che sarà tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto.
La superficie su sui la malta sarà applicata dovrà presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi.
Se richiesto dalla D.L. l'Appaltatore dovrà utilizzare come imprimitore un'identica miscela di acqua, additivo e cemento molto più fluida.
Le malte modificate con riduttori di acqua poiché‚ induriscono lentamente dovranno essere protette da una rapida disidratazione (stagionatura umida).
Malte espansive - Si tratta di malte in cui l'additivo provoca un aumento di volume dell'impasto. Questi prodotti dovranno essere utilizzati in tutte quelle lavorazioni che prevedono collaggi o iniezioni di malte fluide: sottofondazioni e sottomurazioni, volte e cupole, coperture, rifacimenti di strutture e consolidamenti. La malta dovrà essere preparata mescolando in betoniera una miscela secca di legante, inerte ed agenti espansivi in polvere nella quantit… media, salvo diverse prescrizioni della D.L., di circa 10-40 Kg/mc. di malta; solo successivamente si potrà aggiungere il quantitativo misurato d'acqua. Nei casi in cui l'agente espansivo dovesse essere il tipo liquido, esso sarà aggiunto alla miscela secca inerti/legante solo dopo una prolungata miscelazione in acqua. L'Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo dentro un recipiente tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto. Sebbene gli agenti espansivi siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sarà sempre opportuno:
- mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice;
- ricorrere alla consulenza tecnica del produttore;
- richiedere l'autorizzazione della D.L.
La stagionatura delle miscele espansive si otterrà mantenendo le malte in ambiente umido.
Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche - Dietro specifica prescrizione progettuale o su richiesta della D.L. potrà essere richiesto l'utilizzo di particolari riempitivi che hanno la funzione di plasmare e modificare le caratteristiche degli impasti mediante la tessitura all'interno delle malte indurite di una maglia tridimensionale.
Si tratta di fibre in metallo o in polipropilene a forma di treccia a struttura reticolare che, durante la miscelazione degli impasti, si aprono distribuendosi uniformemente.
Le fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente tenaci caratterizzati da una resistenza a trazione di circa 400 N/mmq, da un allungamento a rottura intorno al 13% e da un modulo d’elasticità… di circa 500.000 N/cmq. Le fibre formeranno all'interno delle malte uno scheletro a distribuzione omogenea che ripartirà… e ridurrà… le tensioni dovute al ritiro. Se impiegate per il confezionamento di calcestruzzi, le proprietà delle fibre in polipropilene dovranno essere le seguenti: inerzia chimica che le rende adatte (in quanto non reagiscono con altri additivi chimici) ad essere utilizzate sia in ambienti acidi che alcalini; assenza di corrosione o deterioramento; atossicità; capacità di non alterare la lavorabilità delle malte.
ART. 12 - MALTE PRECONFEZIONATE
Trattasi di malte a dosaggio controllato studiate per il superamento dei limiti presentati dalla dosatura manuale delle malte additivate in quanto queste ultime non garantiscono il controllo della percentuale d'espansione che potrebbe risultare eccessiva in rapporto all'elevato degrado delle murature o delle strutture per la difficoltà di:
- dosare la quantità… ottimale di additivo/cemento e cemento/inerti;
- dosare gli additivi ad effetti differenziati;
- controllare la granulometria.
Queste malte dovranno essere del tipo confezionato con controllo automatico ed elettronico in modo che nella miscelazione le sabbie quarzo sferoidali (Silice =99% - durezza Mohs = 8) siano selezionate in relazione ad una curva granulo-metrica ottimale e i cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici rigorosamente dosati. Gli additivi che garantiranno l'adesione ai substrati, l'inerzia chimica e le notevoli risposte alle sollecitazioni, verranno attivati dall'esatta miscelazione con quantitativi prestabiliti d'acqua. Variando il quantitativo d'acqua da 3 a 6 lt. per ogni sacco di malta, si otterrà un impasto a consistenza più o meno fluida.
L'Appaltatore sarà tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle malte, a prelevare, in presenza ed a richiesta della D.L., dei campioni rappresentativi dei vari tipi di malte preconfezionate che impiegherà nel corso dei lavori al fine di produrre le pattuite prove ed analisi da effettuare durante il corso dei lavori o al collaudo.
Gli agenti espansivi dovranno assicurare in relazione al particolare settore di utilizzo, un'espansione da 0, 04 a 0, 12%, uno spandimento di circa il 150%, un'aderenza su calcestruzzo o acciaio rispettivamente intorno ai valori di 3-3, 5MPa e 20-30 MPa a 28 giorni di stagionatura. Le malte preconfezionate potranno essere usate per ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in fondazione ed, in genere, per tutti quei lavori prescritti dal contratto o richiesti dalla D.L..
Per la preparazione delle malte saranno necessari, oltre i normali attrezzi di lavoro, dei recipienti dalla capacità adatta a contenere i quantitativi di prodotto lavorabili (30-60 minuti per la presa) ed appositi miscelatori alicoidali o piccole betoniere.
L'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni per l'uso che, spesso, prevedono un particolare procedimento di preparazione atto a consentire una distribuzione più omogenea dell'esiguo quantitativo d'acqua occorrente ad attivare l'impasto.
In presenza di temperature elevate, di forte umidità ambientale e di gelate, fattori che potrebbero influenzare i tempi di lavorabilità della malta, l'Appaltatore, dietro specifica autorizzazione della D.L., potrà variare sensibilmente i quantitativi d'acqua occorrente oppure utilizzare acqua calda o fredda.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte per l'uso è consentito purché‚ ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantit… dei leganti e degli altri eventuali additivi.
Ove il tipo di malta non rientri tra quelli prima indicati (Art. "Malte additivate") il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. (D.M. 9 gennaio 1987)
MISCELE PER INIEZIONE
Speciali miscela inorganiche a basso contenuto di sali idrosolubili tipo Tassullo Fenix-B o Lafarge Nhz3.5 esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1,classificata idraulica naturale e soggetta a marcatura CE secondo la normativa vigente, adatto al consolidamento di murature in misto pietra, pietra o mattone pieno mediante iniezione, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), caratterizzato da basso sviluppo di calore in fase di presa ed indurimento, resistente ai solfati, avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico b, privo di alluminato e silicato tricalcico, da impastare solo ed esclusivamente con acqua in ragione di circa 8/9 litri per sacco.
MALTA PER INTONACO E SIGILLATURA GIUNTI DI MALTA
Betoncino pronto a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, classificata NHL5 e soggetta a marcatura CE secondo la normativa vigente ed inerti selezionati con granulometria da 0 a 4 mm tipo TASSULLO T30RC adatto alla realizzazione di rinzaffi consolidanti, riempimenti e tamponature, realizzazione di giunti in murature faccia a vista e allettamento mattoni, di peso specifico pari a 1800 ÷ 1900 Kg/m3 , di classe CS IV di resistenza a compressione
(classificazione secondo UNI EN 998-1), modulo elastico di circa 9000 N/mm2 , resistenza alla diffusione del vapore (µ) pari a 12, pH > 10.5 e di classe A1 di reazione al fuoco.
ART. 13 - CONGLOMERATI DI RESINA SINTETICA
Dovranno essere confezionati miscelando con i relativi indurimenti resine sintetiche, sabbie di quarzo di varia granulometria ed agenti tixotropizzanti. I conglomerati di resina sintetica, una volta induriti, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- notevoli proprietà di adesione;
- elevate resistenze sia meccaniche che chimiche;
- rapido sviluppo delle proprietà meccaniche.
Essendo numerose le possibilità di applicazione, occorrerà variare la fluidità, conformemente alle prescrizioni di progetto, in funzione della natura dei materiali, della loro porosità e delle finalità della lavorazione. I conglomerati dovranno in ogni modo assicurare:
- ottima capacità d'indurimento anche a basse temperature;
- sufficiente adesione anche in presenza di umidità;
- assorbimento capillare e, quindi, ottima saturazione delle superfici di contatto;
- tempi di lavorabilità sufficienti anche in periodo estivo.
Per la preparazione dei conglomerati sintetici si dovranno utilizzare apposite betoniere o mescolatrici da 10-25 Kg. da impiegare esclusivamente per le resine. Per i formulati a due componenti sarà necessario calcolare con precisione il quantitativo di resina e d'indurente attenendosi, con la massima cura ed attenzione, ai bollettini tecnici dei produttori e considerando che, in genere, il rapporto resina/indurente consigliato tollera un'approssimazione del 5-10% pena l'irrimediabile decadimento sia delle caratteristiche meccaniche che di quelle di resistenza chimica.
Resta tassativamente vietato regolare il tempo d'indurimento aumentando o diminuendo la quantità d'indurente in quanto l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni del produttore.
L'applicazione dei conglomerati sintetici, poiché‚ sia la temperatura che il tasso di umidità influenzano negativamente la reazione fra la resina e l'indurente e, quindi, la qualità dell'intervento, dovrà essere eseguita quando le condizioni atmosferiche lo consentano. I risultati migliori si otterranno lavorando con temperature non inferiori ai 15 C e con umidità reattiva del 50-60. Temperature più basse a forte umidità potrebbero provocare, impiegando alcuni tipi d'indurente, tempi di presa più lunghi ed un indurimento irregolare e difettoso.
Le superfici su cui saranno applicati i conglomerati di resina dovranno essere opportunamente predisposte secondo quanto prescritto dal produttore. Le fessure dovranno essere allargate con traccia a V, spolverate e trattate con una miscela fluida priva di cariche.
I ferri e i metalli, spesso unti e corrosi dalla ruggine, dovranno essere accuratamente puliti con i metodi ed i materiali prescritti dalla D.L.. In generale, l'Appaltatore sarà tenuto, rispettando le precauzioni consigliate dal produttore, a fornire agli operai gli indumenti adatti (guanti, visiere, ecc.) onde evitare non solo ogni contatto con la pelle e con gli occhi ma, anche, le esalazioni della miscela o dei singoli componenti.
Sarà, quindi, obbligato a far preparare e maneggiare il composto all'aperto o in luoghi ventilati e a fare osservare le norme di sicurezza.
ART. 14 - IMPREGNANTI
IMPREGNANTI AD EFFETTO IDROFOBIZZANTE
I prodotti da usare per l'idrofobizzazione dei materiali edili dovranno possedere le seguenti caratteristiche documentate da prove applicative e da analisi di laboratorio:
- basso peso molecolare ed elevato potere di penetrazione;
- resistenza all'attacco fisico-chimico degli agenti atmosferici;
- resistenza chimica in ambiente alcalino;
- assenza di effetti collaterali (produzione di sali) ;
- perfetta trasparenza ed inalterabilità… del colore;
- traspirazione tale da non ridurre, nel materiale trattato, la preesistente permeabilità… ai vapori oltre il valore limite del 10%.
1) Polimeri organici - Dovranno possedere un'elevata resistenza agli alcali e dai raggi ultravioletti senza che venga diminuita la naturale predisposizione dei materiali edili alla diffusione dei vapori. Dovendosi applicare sotto forma di emulsioni o di soluzioni acquose, avranno, generalmente, una scarsa capacit… di penetrazione e potranno causare una sensibile variazione di colore ed un effetto traslucido sulle superfici; il loro utilizzo, quindi, su manufatti di particolare valore storico-artistico sarà vincolato ad una specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
2) Composti organici del silicio
Siliconati - Particolarmente indicati per trattamenti idrofobizzanti di cemento e materiali a base alcalina, poich‚ formano, a causa dell'azione combinata dell'acqua con l'anidride carbonica, sali (organo-sil-sesquiossani), il loro utilizzo sarà condizionato alla specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
Silani - Gli organo-alcossi-silani sono monomeri capaci di impregnare materiali poco assorbenti quali i calcestruzzi; dovranno essere applicati in concentrazioni elevate (20-40% di sostanza attiva) perchŠ la loro alta tensione di vapore, dopo l'applicazione, potrebbe comportare forti perdite di prodotto.
Organo-silossani- polimeri - Sono indicati per l'impregnazione di pietre molto porose; le soluzioni in commercio hanno una concentrazione di sostanza attiva intorno ai valori del 5-10%. Se vengono impiegati su materiali compatti e poco assorbenti, occorrerà abbassarne il peso molecolare al fine di ottenere una maggiore profondità di penetrazione senza eccessive perdite di prodotto.
Organo- silossani-oligopolimeri - Appartengono a questa categoria, i metil-etossi-silossani oligopomeri che si presentano sotto forma di concentrati liquidi privi di solvente. La loro caratteristica più rilevante è l'elevata capacità di penetrazione che è funzione della particolare struttura chimica; infatti, riescono ad infiltrarsi all'interno dei capillari più sottili della pietra grazie ai loro particolari legami incrociati. La capacità di penetrazione dei silossani oligopolimeri dovrà essere migliorata utilizzando,
dietro apposita autorizzazione della D.L., solventi, nei quantitativi prescritti dal produttore, che trasportino la sostanza attiva all'interno della struttura da idrofobizzare.
IMPREGNANTI CONTRO LA FORMAZIONE DI EFFLORESCENZE SALINE
Gli impregnanti da utilizzare per i trattamenti desalinizzanti o stabilizzanti della salinit…, oltre a possedere le caratteristiche di cui all'Art. "Sostanze impregnanti Generalità, dovranno essere in grado di:
- impregnare in profondità anche i supporti umidi;
- inibire le migrazioni saline dall'interno della struttura verso le superfici esterne;
- agire ad ampio spettro su tutti i tipi di formazioni saline;
- lasciare inalterata la permeabilità al vapore del supporto;
- assicurare la possibilità di ripetere più volte il trattamento;
- non generare nei supporti strati con differenti caratteristiche meccaniche. Avranno, inoltre, le seguenti caratteristiche:
- agente chimico attivo : miscela di derivati del silicio
- peso specifico : < 0, 90 g/cmc +/- 2%;
- residuo secco : > 20% in peso +/- 2%;
- Flash point : > 21 oC.
IMPREGNANTI PER INTERVENTI DI DEUMIDIFICAZIONE
Gli impregnanti da utilizzare per interventi di deumidificazione, oltre a possedere le caratteristiche di cui all'Art. "Sostanze impregnanti Generalità ed a garantire una riduzione dell'assorbimento di acqua nel supporto pari al 95% ed una riduzione dell'assorbimento degli ioni cloro pari al 99%, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- agente attivo : miscela in solvente di xxxxxx e xxxxxxxxx;
- massa volumica: 0, 85 g/l +/- 2%
- residuo secco : 20% in peso +/- 2%
- viscosità : 15 cps +/- 2%
IMPREGNANTI AD EFFETTO CONSOLIDANTE
L'impregnante ad effetto consolidante da utilizzare nei lavori di restauro, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- elevata capacità di penetrazione nelle zone di pietra carenti di legante;
- resistenza chimica agli agenti inquinanti;
- spiccata capacità di ripristinare i leganti della pietra senza depositare sali superficiali;
- capacità di fare trasparire la pietra in modo da conservare la diffusione del vapore;
- profonda penetrazione che eviti la formazione di pellicole in superficie;
- "pot-life" molto lungo tale da consentire l'indurimento solo ad impregnazione completata;
- perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi;
- capacità di mantenere inalterato il colore della pietra.
1) Resine organiche - Alcune resine organiche, diluite con solventi, possiedono la capacità di diffondersi in profondità all'interno dei materiali. Questa proprietà dipende da diversi fattori:
- dal peso molecolare e dalla viscosità della resina;
- dalla tensione superficiale della soluzione;
- dalla polarità dei solventi;
- dalla velocità d'evaporazione dei solventi. Le resine che polimerizzano dopo l'applicazione (epossidiche e poliuretaniche), oltre ad avere la capacità di diffondersi all'interno della pietra anche senza l'ausilio del solvente, possiedono un basso peso molecolare (250-350) ed una viscosità a 25 C intorno ai 250 cps. Le resine che induriscono per essiccamento (evaporazione del solvente) poich‚ possiedono un elevato peso molecolare che determina la loro diffusione poco omogenea all'interno del manufatto, potranno essere utilizzate solo in soluzione con residui secchi molto bassi (10-15%). E evidente che la qualità di legante risulta determinante ai fini della qualità del consolidamento; si dovranno, quindi, preferire sistemi a base di solventi a rapida evaporizzazione che assicurino residui secchi pi— elevati e tempi di permanenza pi— brevi all'interno dei materiali.
Su manufatti di particolare valore storica-artistico, l'utilizzo delle resine organiche sarà condizionato alla specifica autorizzazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
Resine epossidiche - Il loro impiego dovrà… essere attentamente vagliato dall'Appaltatore, dietro espresso giudizio della D.L., in quanto pur possedendo ottime capacit… leganti ed elevate resistenze meccaniche e chimiche, risultano poco resistenti all'ingiallimento provocato dai raggi U.V.. Potranno essere impiegate per la protezione di edifici industriali, di superfici in calcestruzzo e di manufatti sottoposti ad una forte aggressione chimica.
Resine poliuretaniche - I poliuretani sono polimeri nelle cui macro-molecole sono presenti dei raggruppamenti uretanici; si ottengono facendo reagire gli isocianati con gli alcoli polivalenti. Dovranno possedere le seguenti proprietà…:
- assenza di ingiallimento;
- elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti;
- indurimento regolabili fino a 24 ore dopo l'applicazione;
- reversibilità fino a 36 ore dopo l'applicazione;
- basso peso molecolare;
- residuo secco intorno al 3%;
- viscosità a 25 C intorno a 250 cps.
Resine acril-siliconiche - A base di resine acriliche e siliconiche disciolte in particolari solventi, risultano indicate per interventi di consolidamento di materiali lapidei specie quando si verifica un processo di degrado provocato dall'azione combinata di aggressivi chimici ed agenti atmosferici. Sono particolarmente adatte per il restauro di opere d'arte e di monumenti in pietra calcarea o arenaria. Le resine acril-siliconiche dovranno essere diluite con le apposite sostanze solventi nei quantitativi indicati dal produttore o consigliati dalla D.L.. Dovranno essere completamente reversibili anche dopo l'indurimento, generare
nel materiale trattato un aumento del carico di rottura ed una forte resistenza agli sbalzi termici eliminando, nel contempo, i fenomeni di decoesione. Dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- residuo secco : 10% +/- 2%;
- peso specifico: 1, 050 g/l +/- 2%;
- colore xxxxxxx: inferiore a 1;
- essiccazione : da 15 a 20øC secco al tatto.
2) Impregnanti a base di sostanze minerali - Sono prodotti adatti al consolidamento di superfici di particolare pregio artistico (fregi, bassorilievi, affreschi, ecc.) in quanto formulati per risultare perfettamente compatibili con le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche delle più diffuse pietre calcaree ed arenarie. Essendo alcuni di recente formulazione, il loro impiego dovrà… sempre essere autorizzato dalla D.L. e dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
Silicati di etile - Sono sostanze basso-molecolari che penetrano in profondità… nella pietra. Grazie all'azione di un catalizzatore neutro, reagiscono con l’umidità… atmosferica e con l'acqua presente all'interno dei pori della pietra, liberando alcool e formando un gel di silice che diventa il nuovo legante dei granuli disgregati; i sotto prodotti della reazione chimica sono inattivi in quanto si volatilizzano rapidamente. I formulati a base di silicato di etile per risultare adatti al consolidamento di edifici monumentali, dovranno possedere le seguenti proprietà…:
- basso peso molecolare;
- essiccamento fuori polvere;
- assenza di prodotti dannosi per la pietra;
- legante minerale affine a quello del materiale trattato;
- resistenza agli acidi; - capacità… di fare traspirare i pori della pietra;
- permeabilità… al vapore d'acqua.
(riportare qui di seguito le caratteristiche tecniche di altri tipi di impregnanti)
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve attenersi alle migliori regole d'arte, alle norme di utilizzazione descritte dai produttori dei materiali e dei mezzi di lavorazione, oltre che alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie dei lavori e a quelle contenute negli elaborati progettuali.
Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovano nel presente Capitolato prescritte norme speciali, l'Appaltatore deve seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori all'atto esecutivo.
ART. 15. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni e rimozioni, ancorché previste dal progetto dovranno essere concordate e approvate puntualmente dalla D.L. Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Le aree interessate dalla caduta di materiali, dovranno essere opportunamente protette e segnalate. Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoi, terrazze, ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, e tutti i punti di possibile pericolo di caduta dovranno essere dotati di opportune protezioni.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili o da conservare come campione dei materiali originari, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito approntati all'interno dell'area di cantiere, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Sarà cura dell'Appaltatore, in caso di occupazione di suolo pubblico esterno all'area di cantiere, chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione comunale interessata, restando a suo carico tutte le spese inerenti l'occupazione stessa (se non diversamente stabilito da parte dell'Amministrazione). La relativa autorizzazione dovrà essere custodita in cantiere ed esibita su richiesta. Resterà a carico dell'Appaltatore l'adozione di ogni misura (sia nelle lavorazioni, sia nella movimentazione dei mezzi) al fine di prevenire pericoli per le persone e danni agli automezzi circolanti sulla pubblica via. Per lavori di particolare
pericolosità per la circolazione stradale, dovrà essere richiesta la presenza della polizia comunale o di personale incaricato dall'Amministrazione comunale.
I prezzi relativi agli scavi comprendono anche i seguenti oneri:
- nolo di macchinari necessari (terna, bobcat, scavatorino, montacarichi, autocarro, ecc.), per tutto il tempo necessario;
- protezione, sbadacchiatura e puntellazione degli elementi edilizi esistenti per i quali è prevista la conservazione, o se risulta necessario per motivi di sicurezza dei lavoratori e della pubblica incolumità;
- rimozione e smaltimento di tubazioni di impianti, materiali di risulta;
- smaltimento in discarica e relativi oneri.
ART. 16. OPERE E STRUTTURE DI MURATURA
1) Malte per murature.
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 9 e 10.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purchè ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 13 settembre 1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
MALTA IDRAULICA (classe M4) - Composizione: calce idraul. (1); sabbia (3). MALTA POZZOLANICA (classe M4) - Composizione: calce aerea (1); pozzolana (1).
MALTA BASTARDA (classe M4) - Composizione: cemento (1); calce idraul. (1); sabbia (5).
MALTA BASTARDA (classe M3) - Composizione: cemento (1); calce idraul. (1); sabbia (5); xxxxxxxxx (1). MALTA CEMENTIZIA (classe M2) - Composizione: cemento (1); calce idraul. (0;5); sabbia (4).
MALTA CEMENTIZIA (classe M1) - Composizione: cemento (1); sabbia (3).
Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea (grassello) con funzione plastificante. Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionata anche con addittivi, preventivamente sperimentata, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media e compressione risulti non inferiore ai valori seguenti:
12 N/mmq per l'equivalenza alla malta M1
8 N/mmq per l'equivalenza alla malta M2
5 N/mmq per l'equivalenza alla malta M3 2, 5 N/mmq per l'equivalenza alla malta M4
2) Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione.
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc. Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse, eventualmente utilizzando armature metalliche o perforazioni armate di collegamento.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 10 nè minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.
Per il ripristino o per la integrazione di muratura con paramento a vista (cortina o gotica) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne mattoni omogenei con quelli preesistenti, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. L'intervento comprende anche lo smontaggio dell'orditura di prima testa della muratura esistente, per consentire la ripresa regolare del concatenamento dei mattoni.
In questo genere di paramento i giunti dovranno avere larghezza omogenea con le parti preesistenti e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere stilati con malta ad impasto del tipo omogeneo con le parti esistenti, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura e con modalità simili alle parti esistenti.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
3) Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche.
Si dovrà fare riferimento alle "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura" contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio 1989.
In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono:
a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
La muratura è costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi resistenti possono essere di:
- laterizio normale;
- laterizio alleggerito in pasta;
- calcestruzzo normale;
- calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).
Murature e riempimenti e pietrame a secco
a) Murature in pietrame a secco - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma pi— che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i paramenti quelle di maggiore dimensione, non inferiore a cm. 20 di lato, e le pi— adatte per il migliore combaciamento, onde supplire così colla accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. Si eviterà… sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra. La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di cm. 30; a richiesta della Direzione dei lavori vi si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente disposte, anche a pi— ordini, per lo scolo delle acque.
b) Riempimenti per pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). - Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano e su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Murature di pietrame con malta
La muratura a getto ("a sacco") risulterà… composta di scheggioni di pietra e malta grossa, quest'ultima in proporzione non minore di mc. 0, 45 per metro cubo di muratura.
La muratura sarà eseguita facendo gettate alternative entro i cavi di fondazione di malta fluida e scheggioni di pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm. di altezza, riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari di muratura in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta. La gettata dovrà essere abbondantemente rifornita d'acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi; tale operazione sarà aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovrà… risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi. Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di gallerie o cunicoli, l'Appaltatore dovrà provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusure in legame in guisa da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sarà sua cura di adottare tutti i mezzi necessari perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e riempite di malta. La muratura in pietrame così detta lavorata a mano sarà eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa ed allettati di malta.
Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove occorra, a giudizio della Direzione dei lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta. Tanto le pietre quanto la malta saranno disposte a mano, seguendo le migliori regole d'arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse ben battute col martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.
La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza. Dovrà sempre evitarsi la
corrispondenza nelle connessure fra due corsi consecutivi. Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non si tocchino mai a secco e non lascino mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi. Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiore dimensione, con faccia esterne rese piane e regolari in modo da costruire un paramento rustico a faccia vita e si disporranno negli angoli le pietre più grosse e regolari. Detto paramento rustico dovrà essere più accurato e maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati. Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversità del materiale, di struttura e di forma dell'uno e dell'altro. Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbono essere intonacate o comunque rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.
(riportare qui di seguito le prescrizioni per murature da eseguire secondo la tradizione locale):
Paramenti per le murature di pietrame
Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potrà… essere prescritta la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:
a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) a mosaico greggio;
c) con pietra squadrata a corsi pressoché‚ regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.
Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovrà… essere scelto diligentemente fra le migliori e la sua faccia vista dovrà… essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di mm. 25. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di cm. 8. La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà… essere mai minore di mm. 0, 25 e nelle connessure esterne dovrà… essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie.
Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovrà… essere ridotta col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. In tutto il resto si eseguiranno le norme indicate per il paramento a pietrarasa.
Nel paramento a corsi pressoché‚ regolari il pietrame dovrà… essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e potrà… non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm..
Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero uguale altezza, questa dovrà… essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza per• fra due corsi successivi non maggiore di cm. 5. La Direzione dei lavori potrà… anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati i conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
Tanto nel paramento corsi pressoch‚ regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà… tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà… avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà… essere mai minore di cm. 10 nei giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi non sarà… mai minore della loro altezza, nŠ inferiore a cm. 25; l'altezza minima dei corsi non dovrà… essere mai minore di cm. 20. In entrambi i paramenti a corsi, lo sfasamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà… essere minore di cm. 10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.
Per le murature con malta, quando questa avr… fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate. In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà… essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondit… per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualit… prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
Murature di mattoni
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alterate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovrà… essere maggiore di otto nŠ minore di mm. 5 (tali spessori potranno variare in relazione della natura delle malte impiegate). I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per la esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà… avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità… e ricorrenza nelle connessure orizzontali alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm. e previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm. 5 all'intradosso e mm. 10 all'estradosso.
ART. 17. RESTAURO, INTEGRAZIONE O RIPRISTINO DELLE MURATURE ESISTENTI
Gli interventi previsti lungo le murature esistenti, dovranno essere eseguiti nel rispetto dei disegni esecutivi, strutturali, e degli ordini e prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori in modo scritto o orale.
In particolare, dovranno essere utilizzati materiali coerenti strutturalmente e chimicamente con le parti esistenti, le murature strutturali dovranno essere opportunamente arretrate rispetto l'intonaco esistente, per consentire la futura ripresa dell'intonaco stesso, le integrazioni e i ripristini dovranno essere realizzati rispettando il concatenamento dei mattoni al fine di non causare possibili cedimenti o resistenze differenziate nelle strutture.
L'Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare alla D.L. ogni situazione o impedimento che richieda un approfondimento o variazione del progetto delle opere.
ART. 18 - INTEGRAZIONE E RIPRISTINO DELLE MURATURE
Generalità… - Nei lavori di risanamento delle murature di edifici antichi sarà buona norma privilegiare l'uso di tecniche edilizie che si riallacciano alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in corso di recupero. Non dovranno, quindi, essere utilizzate indiscriminatamente le tecniche del moderno cantiere edilizio. Bisognerà… evitare, soprattutto in presenza di decorazioni parietali, interventi traumatici e lesivi dell'originale continuità… strutturale e l'utilizzo dei materiali diversi da quelli impiegati dall'antica tecnica costruttiva. Il ricorso a materiali analoghi agli originali, infatti, consente una più sicura integrazione dei nuovi elementi con il manufatto antico ed, inoltre, evita che si possa creare una discontinuità… nelle resistenze fisiche chimiche e meccaniche.
ART. 19 - SARCITURA DELLE MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE. TECNICA DEL CUCI E SCUCI
L'obiettivo di questa lavorazione dovrà essere quello di ottenere un’adeguata consistenza strutturale su parti murarie degradate ed inconsistenti con elementi lapidei o laterizi smossi ed instabili, mediante una graduale sostituzione che non dovrà interrompere, nel corso dei lavori, la funzionalità statica della muratura. L'Appaltatore, quindi, provvederà, delimitata la parte di muratura da sostituire, ad individuare le zone dei successivi interventi che dovranno essere alternati in modo da potere sempre disporre di un quantitativo sufficiente di muratura resistente. Aprire una breccia nella prima zona d'intervento ricostruendo la porzione demolita con muratura di mattoni pieni e malta magra di cemento, ammorsando da una parte la nuova struttura con la vecchia muratura resistente e dall'altra parte lasciando le ammorsature libere di ricevere la successiva muratura di sostituzione. Dovrà, in seguito, inserire a forza fra la nuova muratura e la sovrastante vecchia muratura dei cunei di legno da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni e malta fluida fino a rifiuto. Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone d'intervento.
ART. 20- FISSAGGIO DEI PARAMENTI ORIGINARI
In presenza di porzioni superstiti di paramenti antichi aderenti alla muratura, sia essa costituita da laterizi, tufi, calcari, e comunque realizzata (opera reticolata, incerta, vittata, listata, quasi reticolata, mista, ecc.), l'Appaltatore dovrà… fare pulire accuratamente la superficie e rimuovere ogni sostanza estranea. Procederà quindi, all'estrazione degli elementi smossi provvedendo alla loro pulizia e lavaggio ed alla preparazione dei piani di posa con una malta analoga all'originale additivata con agenti chimici solo dietro espressa richiesta della D.L.. Eseguirà… in seguito, la ricollocazione in opera degli elementi rimossi e la chiusura "sottoquadro" dei giunti mediante la stessa malta, avendo cura di sigillare le superfici d'attacco tra paramento e nucleo con malte preparate in modo idoneo. Se i paramenti dovessero risultare distaccati dal nucleo murario, l'Appaltatore dovrà… procedere come descritto precedentemente ripristinando la continuità strutturale tra paramento e nucleo mediante iniezioni o colaggi di miscele fluide di malta a base di latte di calce e pozzolana vagliata e ventilata o altre mescole indicate dalla D.L.. In presenza di piccole lacune o mancanze limitate a pochi elementi si potrà provvedere all'integrazione con materiale antico di recupero. Qualora si dovesse procedere alla ricostruzione di paramenti analoghi a quelli originali, detti paramenti verranno realizzati con materiali applicati in modo da distinguere la nuova esecuzione (sottoquadro, sopra quadro, inserimento di lamine di piombo, trattamento della superficie all'antica).
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXX
Per una buona conservazione delle strutture murarie, si dovrà… prevedere la formazione di un volume di sacrificio sulla cresta delle murature. Tale volume si diversificherà… a seconda del tipo, dello spessore e della natura della muratura. L'esecuzione di tale volume dovrà chiaramente distinguersi dalle strutture originarie pur accordandosi con esse. L'Appaltatore provvederà alla risarcitura, al consolidamento ed alla limitata ricostruzione della struttura per la rettifica e l'integrazione delle lacune secondo i modi indicati per i nuclei e paramenti; quindi, procederà… alla realizzazione di uno strato di conglomerato capace di sigillare e smaltire l'acqua piovana. Tale strato dovrà, in genere, essere eseguito armonizzando l'inerte, la pezzatura e la sagoma con l'originaria muratura sottostante mediante "bauletti "realizzati in "coccio pesto", malta bastarda e scaglie di mattoni, ecc.. Si potranno additivare le malte con prodotti di sintesi chimica solo dietro autorizzazione della D.L..
ART. 22 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE - GENERALITÀ
I lavori di consolidamento delle murature potranno essere effettuati ricorrendo alle più svariate tecniche anche specialistiche e ad alto livello tecnologico purché‚ queste metodologie, a discrezione della D.L., vengano giudicate compatibili con la natura delle strutture antiche e siano chiaramente riconoscibili e distinguibili alla muratura originaria. Per quanto possibile tali lavori dovranno essere eseguiti in modo da garantire la reversibilità dell'intervento.
I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ove applicabili, nei modi stabiliti dal D.M. 2 luglio 1981 n. 198, dalle successive Circolari Ministeriali n. 21745 e n. 27690, da D.M. 27.07.1985 e dal D.M. 20 novembre 1987. Ove le opere di consolidamento dovessero rientrare nell'ambito di competenza e di applicazione del citato D.M. 20 novembre 1987, l'Appaltatore sarà tenuto:
- ad eseguire, a suo carico, le verifiche di stabilità in essa previste affidandone la redazione ad un tecnico abilitato fornendone una relazione particolareggiata alla D.L. ed all'Amministrazione appaltante nei termini stabiliti dall'Art. "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore" del presente capitolato;
- ad affidare la direzione della realizzazione dei lavori di consolidamento ad un tecnico abilitato comunicandone il nominativo e l'accettazione dell'incarico.
ART. 23 - CONSOLIDAMENTO MEDIANTE INIEZIONI A BASE DI MISCELA LEGANTI
Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore dovrà… eseguire un'attenta analisi della struttura al fine di determinare l'esatta localizzazione delle sue cavità. L'esame potrà essere effettuato mediante tecniche molto usuali come la percussione della muratura oppure ricorrendo a cartonaggi o, in relazione all'importanza delle strutture e dietro apposita prescrizione, ad indagini di tipo non distruttivo (termografie, ultrasuoni, ecc.). In seguito, l'Appaltatore farà asportare lo strato di rivestimento per mettere a nudo la lesione e per meglio esaminare la consistenza del paramento murario. In presenza di murature in pietrame incerto sarà… preferibile non togliere lo strato d'intonaco al fine di evitare l'eccessivo trasudamento della miscela legante. I punti su cui praticare i fori (in genere 2 o 3 ogni mq.) verranno scelti dalla D.L. in base alla distribuzione delle fessure ad al tipo di struttura.
Nelle murature in pietrame, le perforazioni dovranno essere eseguite in corrispondenza dei punti di giunzione delle malte e ad una distanza che, in relazione alla compattezza del muro, potrà variare dai 60 agli 80 cm..
Nelle murature in mattoni pieni la distanza fra i fori non dovrà superare i 50 cm.. Le perforazioni andranno eseguite distribuendole in modo che le aree delle singole iniezioni vadano a sovrapporsi; ciò si otterrà lasciando fuoriuscire, durante l'iniezione, la miscela dai tubicini "testimoni".
Durante questa lavorazione sarà necessario evitare che le sbavature vadano a rovinare in modo irreversibile l'integrità degli adiacenti strati di rivestimento. Per agevolare la diffusione della miscela, l'Appaltatore dovrà praticare dei fori profondi quanto la metà dello spessore del muro. Se lo spessore risulterà inferiore a 60-70 cm., le iniezioni verranno effettuate su una sola faccia della struttura; se, invece, supererà i 70 cm. si dovrà lavorare su ambedue le facce; se lo spessore dovesse essere ancora maggiore (1, 5-2, 0 ml.), o se risultasse impossibile iniettare su entrambi i lati, si dovrà perforare la muratura da un solo lato fino a raggiungere i 2/3 della profondità del muro.
Se la muratura sarà in mattoni pieni, per distribuire meglio la miscela e per interessare i diversi strati orizzontali di malta, andranno praticate perforazioni inclinate di almeno 45 gradi verso il basso fino a raggiungere una profondità di 30-40 cm..
Gli ugelli di iniezione ed i tubicini "testimone" andranno cementati con la stessa miscela d'iniezione resa più densa. Tutte le lesioni e le eventuali sconnessure fra conci saranno stuccate in modo da non permettere la fuoriuscita della miscela legante. Prima di iniettare la miscela, dovrà essere effettuato un prelavaggio delle sezioni filtranti sia al fine di saturare la massa muraria sia di mantenere la densità della miscela sia di visualizzare, mediante, l’umidità risorgente dagli intonaci, l'estensione delle zone da trattare e l'esistenza di eventuali lesioni non visibili.
Il lavaggio dovrà essere eseguito con acqua pura e priva di materie terrose, durante la fase del lavaggio andranno effettuate le operazioni supplementari di rinzaffo, stilatura dei giunti e sigillatura delle lesioni.
La trasfusione delle miscele leganti all'interno dei fori sarà eseguita a pressione controllata; solo dietro prescrizione della D.L. si dovrà… fare ricorso ad un'idonea pompa a mano o automatica provvista di un manometro di facile lettura. La miscela, d'idonea consistenza e composizione, dovrà… essere omogenea, ben amalgamata ed esente da grumi ed impurità.
Se il dissesto sarà… limitato ed una zona ristretta, dovranno essere risanate, con una pressione non troppo elevata, prima le parti più danneggiate ed inseguito, utilizzando una pressione maggiore, le rimanenti zone.
Dopo un preconsolidamento, che sarà eseguito colando mediante un imbuto una boiacca molto fluida, andranno effettuate le iniezioni procedendo con simmetria dal basso verso l'alto al fine di evitare pericolosi squilibri di peso e conseguenti alterazioni nella statica della struttura. La miscela andrà iniettata, in relazione alla consistenza della muratura, mediante una pressione di circa 0, 5-1, 0 Kg/cmq. che servirà ad agevolare il drenaggio e ad otturare con il ritorno elastico i fori. Occorrerà, inoltre, in relazione alla quota del piano di posa delle attrezzature, aumentare la pressione d'immissione di 1/2 atmosfera ogni 3 ml. di dislivello in modo da bilanciare la pressione idrostatica. La pressione dovrà essere mantenuta costante fino a quando la miscela non sarà fuori uscita dai fori adiacenti o dai tubicini "testimoni". Dopo l'indurimento della miscela, gli ugelli saranno dismessi ed i fori sigillati con la malta appropriata.
Iniezioni murarie di miscela legante di calce idraulica naturale con eventuale miscela di resina acrilica, iniezione eseguita a pressione di 1-2 atm.
Compresa fornitura e posa in opera per iniezione di malte a base di calce idraulica adittivata con fluidificanti e polveri di marmo o appositi prodotti per iniezioni a controllato contenuto di sali a scelta e su indicazione D.L., a bassa viscosità, iniettate dal basso verso l'alto, dai lati verso il centro del paramento, a percolazione o con macchine a bassa pressione sino a rifiuto della muratura
mediante appositi boccagli , mediamente n. 4 per m2, inseriti utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con trapani elettrici a sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Compresa la preventiva sigillatura di fessure e intonaci sulle parti non a vista e con intonaco provvisorio (compreso ) sulle parti a vista. "
"Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'inserimento sigillatura e successiva asportazione dei tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno della muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle superfici percolate mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di iniezione, gli spostamenti delle attrezzature , i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Al mq di muratura iniettata per spessori fino a 60 cm, intendendo per ogni tubicino di iniezione una superficie trattata pari a 0,25mq. In caso di serie lineari di iniezioni, orizzontali, verticali l'iniezione si intenderà effettuata per una larghezza pari a 1 mq/m (sempre con 4 tubi di iniezione al mq).
ART. 24 LASTRE ARMATE IN C.A.
Lastre armate in c.a.
Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, in muratura o c.a., mediante applicazione di rete in acciaio B450C tipo d8 15*15cm, compresa la spicconatura dell'intonaco; la pulitura degli elementi murari, la rimozione dei materiali di risulta e il conferimento degli stessi in discarica autorizzata e relativi oneri. Compreso l'abbondante lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione di perfori passanti in numero non inferiore a 4d12
/mq e l'inserimento di connettori in acciaio d8mm ad L da girare ad U e da iniettare (le perforazioni siano inclinate di almeno 10° in modo da consentire l'iniezione per gravità) con resina epossidica tipo Xxxxxx o boiacca cementizia tipo Emaco S55.
La rete dovrà essere sovrapposta almeno 2 maglie; applicazione di betoncino di malta cementizia 3 -5cm con rifinitura a frattazzo; è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna. Compreso l'alloggiamento di armature di ripresa per i pilastri soprastanti, entro scanalature verticali laterali nella parete esistente da cucire con collegamati passanti e annegare nel betoncino.
Compresa pitturazione a due riprese, su superficie interna, in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/mq) Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778). .
ART. 25 OPERE DA CARPENTIERE DI LEGNO
Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili da carpentiere (grossa armatura del tetto, travature per solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione secondo ogni buona regola d’arte e in conformità alle prescrizioni date dalla direzione dei lavori.
Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un’esatta unione dei pezzi che devono essere uniti.
Non è tollerato alcun taglio in falso né zeppe x xxxxx, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. Le diverse parti componenti, di un’opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde, fasciatura di reggia od altro in conformità delle prescrizioni che saranno date. Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente vietato farne l’applicazione senza apparecchiarne prima il conveniente foro con il succhiello. I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell’esecuzione della spalmatura della coloritura, se ordinata, si devono congiungere in prova nei cantiere per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla direzione dei lavori.
Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.
Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d'arte ed in conformità… alle prescrizioni date dalla D.L.. Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere al forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non Š tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.
Qualora venga ordinato dalla D.L. nelle facce di giunzione verranno interposte dalle lamine di piombo o di zinco, od anche del cartone catramato, le diverse parti dei componenti un'opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro, in conformità… alle prescrizioni che saranno date.
Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente vietato farne l'applicazione senza apparecchiarne prima il conveniente foro col succhiello.
I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di catrame o della coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accertati provvisoriamente dalla D.L..
Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere convenientemente spalmati di catrame vegetale o impregnante antitarlo e tenute, almeno lateralmente e posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente ricambiabile.
Realizzazione in opera di solai di piano e di copertura (arcarecci o travi di falda) mediante sistemazione e posa di travi in legno di castagno di recupero o f.p.o. di travi nuove (o di recupero) in castagno stagionato di prima qualità - DIN 4074 - EN518- (pendenza delle fibre <10%), con sezioni parzialmente squadrate o "uso Fiume" (con sezioni costanti e smussi inferiori a 3cm), con levigatura parziale, simile a quella delle travi esistenti (a discrezione della D.L.). Compresa la fornitura di tutto il nuovo legname necessario (a discrezione della D.L.) all'integrazione di quello di recupero per dare l'opera finita secondo le dimensioni minime di progetto. Elementi lignei appoggiati sulle strutture principali all'interno di nicchie esistenti o di nuove nicchie, come da elaborati grafici, comprese le opere murarie di eventuale demolizione e ricostruzione dell'appoggio in muratura.
Compreso trattamento in opera o a piè d'opera con impregnante antitarlo di tavolati e travi in legno esistenti di solai di piano e di copertura a protezione contro tarlo, funghi e marcedine, mediante applicazione a pennello e a spruzzo di una mano di sostanze impregnanti in ragione di almeno 100 gr/mq, compresa la pulizia preliminare, eventuali residui di arelle, chiodature di elementi già rimossi, polvere ed altre incrostazioni. Comprese anche le teste delle travi smurate.
Compresa, per i nuovi linderuoli, la sagomatura delle estremità secondo le forme di quelli esistenti, compreso inoltre il rivestimento delle parti lignee a contatto con le parti in cemento o muratura con rivestimento anticondensa in foglio di
polistirene o cartone catramato, chiodi lisci d8 mm o viti mordenti per l'ancoraggio alla parte cementizia ove specificato dagli elaborati di progetto. Compresa inoltre per gli elementi di copertura la fornitura della ferramenta di ancoraggio e collegamento (viti, chiodi, barre filettate, ecc.)
In caso d'integrale sostituzione di travi di legno, l'Appaltatore dovrà puntellare i travetti ed il tavolato posato sulle travi con due fili di ritti da collocare parallelamente alle travi. Alla sommità dei ritti in corrispondenza dell'intradosso dei travetti, dovrà essere collocato un architrave su cui verranno posti a contrasto i singoli travetti mediante chiodatura di biette in legno.
Se la puntellatura dovrà poggiare sopra un solaio, i ritti dovranno essere disposti in modo da gravare su elementi sufficientemente resistenti; se, ad insindacabile giudizio della D.L., il solaio non offrirà sufficiente garanzie di resistenza, sarà necessario prolungare i ritti fino al solaio sottostante o scaricarli sulla muratura perimetrale. Per una migliore distribuzione dei carichi, l'Appaltatore dovrà impiegare elementi atti alla ripartizione dei carichi (tavole in legno di idonea sezione inserite ai piedi dei ritti).
La trave, liberata della muratura in corrispondenza degli appoggi, verrà sfilata intera e, solo dietro autorizzazione della D.L., potrà essere tagliata. La nuova trave che dovrà corrispondere come essenza, qualità e dimensione ai requisiti richiesti dagli elaborati di progetto e alle caratteristiche tecniche stabilite dall'Art. "Legnami" del presente capitolato, dovrà essere messa in opera ripristinando gli eventuali collegamenti metallici e contrastata chiodando di biette in legno.
Fornitura e posa in opera di grossa e media orditura di tetto e travi principali, mensole e dormienti di impalcati piano, in legno di castagno nuovo o di recupero (delle precedenti rimozioni) o di nuova fornitura (anche di recupero da altri siti a discrezione della D.L.) in castagno stagionato di prima qualità - DIN 4074 - EN518- (pendenza delle fibre <10%) con sezioni squadrate o "uso fiume" (a sezione costante con smussi di lato minore a 3cm), parzialmente levigate, (secondo indicazioni della D.L.), per realizzazione di capriate, travi di colmo, bordonali, banchine e travi di bordo, e travi principali e banchine di solai di piano. Compresa la fornitura del nuovo legname necessario all'integrazione di quello di recupero e alla sostituzione di quello esistente non idoneo, per dare l'opera finita secondo le dimensioni minime e le orditure di progetto.
Compreso trattamento anche a piè d'opera con impregnante antitarlo a protezione contro tarlo, funghi e marcedine, mediante applicazione a pennello e a spruzzo di una mano di sostanze impregnanti in ragione di almeno 100 gr/mq, compresa la pulizia preliminare, eventuali residui di arelle, chiodature di elementi già rimossi, polvere ed altre incrostazioni. Comprese anche le teste delle travi smurate.
Comprese le opere murarie, le barre filettate per il fissaggio delle estremità ai cordoli in c.a.. Compreso inoltre il rivestimento delle parti lignee a contatto con il cemento o la muratura con rivestimento anticondensa in foglio di polistirene o cartone bitumato, i chiodi lisci d8 mm o viti mordenti per l'ancoraggio alla parte cementizia ove specificato dagli elaborati di progetto.
ART. 26.- PROTEZIONE INTONACI DECORATI
Applicazione di bendaggio (velinatura) di protezione su superfici di intonaco dipinto al fine di proteggere e sostenere lo stesso durante i lavori di liberazione delle superfetazioni e di consolidamento strutturale della fabbrica. Da eseguirsi con carta giapponese e/o velatino di cotone o calicot, applicati utilizzando una resina acrilica o colle animali o metilcellulosa, secondo le indicazioni della D.L. incluso il consolidamento dell'intonaco e ristabilimento della coesione della pellicola pittorica da eseguire con resina acrilica (tipo Primal ac33 o Paraloid b72) nelle dovute concentrazioni mediante immissione con siringa o imbibizione a pennello, fino a completa saturazione. Le scaglie di colore sollevate devono essere riaccostate
alla superficie tramite leggera pressione esercitata con spatoline, previa protezione con carta giapponese inclusa l'accurata rimozione di eventuali residui di adesivo dalla superficie, compresa la rimozione finale della velinatura ad intervento completo. "
"Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L..
ART. 27.- RICOSTRUZIONE DI TESTE DEGRADATE DI TRAVI IN LEGNO
Ricostruzione di teste degradate di travi in legno di solai e di travi principali mediante rimozione di parte degradata con appositi utensili con adeguati intagli e sagomature adatte all'ancoraggio, inserimento di barre in fibra di carbonio o acciaio ancorate al legname in fori con resina epossidica o in sedi intagliate con pasta epossidica, compreso l'eventuale trattamento con primer epossidico. Compresa la ricostruzione della sezione lignea con getto di idoneo beton epossidico per legno approvato dalla D.L., compreso eventuale stesura preventiva di primer, compresa casseratura, ripresa superficiale finale, preparazione e trattamento per avere la superficie a vista analoga a quella lignea adiacente. In alternativa l'incalmo dovrà essere eseguito con innesto di protesi in legno collegata alla trave esistente mediante giustapposizione di superfici sagomate, dentate, iniezione di resina poliuretanica o epossidica all'interfaccia e cucitura con barre di fibra di carbonio o acciaio in fori resinati o con viti da legno.
"Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il disarmo , pulizia del legno a stagionatura avvenuta, la stuccatura delle lesioni , fessure, trapanature, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato per l'intero volume interessato all'intervento.
ART. 28.- OPERE IN CARTONGESSO
22.1 Controsoffitto idrofugo
Controsoffitto costituito da lastre di cartongesso per esterni - tipo Knauf Aquapanel® - idrorepellenti- con stuccatura e rasatura finale o posa di piastrelle.
Tra il controsoffitto in cartongesso ed il solaio verrà posizionata una barriera al vapore ed un isolante da 12 cm in poliuretano espanso, come illustrato nella voce Impermeabilizzazioni e nella voce Isolamenti termoacustici.
L'impresa dovrà sottoporre alla DL idonea scheda tecnica con le specifiche del prodotto da utilizzare ed idonea campionatura, per approvazione prima di realizzare l'opera.
Per interni
22.2 Controsoffitto in cartongesso monolitico
Controsoffitto per interni tipo a lastre di cartongesso costituito da:
orditura portante in profili di acciaio con spessore 0,6 mm minimo e zincatura, composto da profili a C con altezza di 48 mm, sospeso alla sovrastante struttura del fabbricato mediante staffe registrabili costituite da filo di acciaio zincato; profilo ad L con altezza 48 mm vincolato mediante tasselli di acciaio zincato alla struttura;
- pannelli in lastre di cartongesso monolitico, rivestite con fibra di cartone, spessore delle lastre non inferiore a 12.5 mm fissate alla struttura portante mediante viti di acciaio zincato a testa di croce, posizionate ogni 30 cm tra loro ad almeno 1 cm dai bordi della lastra.
- Il fissaggio delle lastre dovrà iniziare dal lato verso il muro di appoggio.
- Nel caso in cui non vi sia un perfetto accostamento con i bordi delle lastre, gli interstizi saranno colmati con malta adesiva.
- I giunti tra le lastre dovranno essere trattati con la seguente procedura:
- spalmatura dell'intonaco addittivato a collante sui bordi assottigliati delle lastre;
- applicazione manuale, ed intonaco ancora fresco, di bandella di carta forte microperforata della larghezza di 20 cm stendendola su tutta la lunghezza ed asportando l'intonaco in eccesso;
- ad adesione avvenuta del nastro, spalmatura di un nuovo strato di intonaco tale da ripianare l'assottigliamento
- a completa asciugatura rasare il giunto con intonaco a gesso additivato con collante avendo cura di spianare i bordi, fino ad ottenere una completa complanarità fra le lastre; la superficie finale dovrà presentarsi perfetta mente liscia ed atta a ricevere la successiva finitura superficiale.
L’altezza da terra varierà in base alla localizzazione e secondo le indicazioni di progetto. L’impresa dovrà sottoporre idonea campionatura alla DL.
Per le prestazioni acustiche ed eventuali setti acustici, fare riferimento ai requisiti acustici passivi di cui in apposita relazione.
22.3 Controsoffitto in fibra minerale Controsoffitto per interni costituito da:
- orditura portante in profili di acciaio con spessore 0,6 mm minimo e zincatura, composto da profili
a C con altezza di 48 mm, sospeso alla sovrastante struttura del fabbricato mediante staffe registrabili costituite da filo di acciaio zincato; profilo ad L con altezza 48 mm vincolato mediante tasselli di acciaio zincato alla struttura;
- pannelli in conglomerato di fibra minerale finemente microforata tipo AMF Knauf® Thermatex Acustic e composti organici quali lana di roccia, perlite, cellulosa e leganti fibra minerale. I pannelli si presentano rivestiti con un velo acustico liscio (tnt) che ne caratterizza l’assorbimento acustico e l’isolamento acustico longitudinale. I pannelli possono essere lavorati in cantiere (fresatura, verniciatura) per adattarsi alle esigenze dimensionali ed estetiche. Non richiede stuccatura dei
giunti, salvo diversamente indicato dalla scheda del produttore o da DL.
Definizione del giunto e dimensioni pannelli come da elaborati grafici e comunque da concordare con la DL.
Da collocarsi preferibilmente nelle aule per migliorare la qualità del suono e per raggiungere le prestazioni acustiche richieste dai Requisiti Acustici Passivi – da valutare in fase esecutiva.
Per le prestazioni acustiche ed eventuali setti acustici, fare riferimento ai requisiti acustici passivi di cui in apposita relazione.
- Assorbimento acustico aw = 0.60 – 0.90
- Isolamento acustico longitudinale Dn,c,w= 38 dB
- Resistenza al fuoco è certificata in Classe A1 secondo EN 13501-1
- Resistenza all’umidità relativa arriva fino al 95%
22.4 Controsoffitto idrofugo Controsoffitto costituito da:
- orditura portante in profili di acciaio con spessore 0,6 mm minimo e zincatura corrispondente alla qualità Z200, composto da profili a C con altezza di 48 mm, sospeso alla sovrastante struttura del fabbricato mediante staffe registrabili costituite da filo di acciaio zincato; profilo ad L con altezza 48 mm vincolato mediante tasselli di acciaio zincato alla struttura;
- pannelli in lastre di cartongesso additivato con fibra di vetro e vermiculite, rivestite con fibra di cartone e una lamina di alluminio dello spessore minimo di 15 micron sulla faccia nascosta, spessore delle lastre non inferiore a 13 mm fissate alla struttura portante mediante viti di acciaio zincato a testa di croce, posizionate ogni 30 cm tra loro ad almeno 1 cm dai bordi della lastra.
Il fissaggio delle lastre dovrà iniziare dal lato verso il muro di appoggio.
Nel caso in cui non vi sia un perfetto accostamento con i bordi delle lastre, gli interstizi saranno colmati con malta adesiva. I giunti tra le lastre dovranno essere trattati con la seguente procedura:
- spalmatura dell'intonaco additivato a collante sui bordi assottigliati;
- applicazione manuale, ad intonaco ancora fresco, di bandella di carta microperforata della larghezza di 20 mm, stesa su tutta la lunghezza, previa asportazione dell'intonaco in eccesso;
- ad adesione avvenuta del nastro, spalmatura di un nuovo strato di intonaco tale da ripianare l'assottigliamento;
- a completa asciugatura, rasatura del giunto con intonaco a gesso additivato con collante, avendo cura di spianare i bordi, fino ad ottenere una completa complanarità tra le lastre. La Capitolato Speciale d’ Appalto progetto definitivo Parte Seconda Architettonico superficie finale dovrà presentarsi perfettamente liscia ed atta a ricevere la successiva finitura
superficiale. Nel coordinamento degli elementi costituenti la struttura di sospensione, particolare cura dovrà essere rivolta all'isolamento dei profili a vista con nastro monoadesivo in polietilene espanso a
cellule chiuse, per evitare fenomeni di condensa.
L'impresa dovrà sottoporre alla DL idonea scheda tecnica con le specifiche del prodotto da utilizzare ed idonea campionatura, per approvazione prima di realizzare l'opera.
Per le prestazioni acustiche ed eventuali setti acustici, fare riferimento ai requisiti acustici passivi di cui in apposita relazione.
22.5 Velette
Velette rettilinee realizzate in lastre di cartongesso con supporto di struttura metallica di dimensioni variabili in relazione alla localizzazione. La finitura della superficie dovrà essere liscia, opportunamente stuccata e rasata per poter essere tinteggiata. Non dovranno essere visibili le strutture di supporto o le giunture dei pannelli.
L’impresa dovrà sottoporre idonea campionatura alla DL.
22.6 Botola di ispezione
Botola di ispezione di dimensioni 60x60 cm, con anta in cartongesso, da ancorarsi al controsoffitto mediante idonee staffe. La finitura superficiale dovrà essere uguale a quella prevista per la controsoffittatura in modo da rendere meno visibile possibile la botola.
29.- CONTROSOFFITTO ANTI-SFONDELLAMENTO IN ADERENZA
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in aderenza antisfondellamento con pannelli continui.
A) : mediante lastre classe A2-s1, d0, in gesso rivestito di spessore normale 13mm, tipo Rigidur h13 Gyproc Saint Gobain o equivalente. Compreso maggior onere per la classe A1, sulle vie di fuga, scale. Compresa fornitura e posa in opera di una rete aderente all'intradosso del solaio, rete in acciaio d2mm maglia 5*5cm, zincata, (purchè sia garantita l'assenza di risonaza acustica), fissata con adeguati tasselli M8 e adeguate rondelle di ripartizione larghe 6cm, ogni 60*60cm. Oppure in accordo con la DL si potrà adottare una rete in fibra di vetro da cartongesso, sempre aderente al fondello, rete del tipo pesante di resistenza a trazione superiore a 10 kN/ml, rete fissata a maglia 60*60cm sui travetti con tassello M8 -100 con rondella larga almeno 6 cm. In ogni caso la fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondamento certificata. L'alternativa B dovrà comunque soddisfare a tutte le verifiche, certificazioni, prove di carico, sopra descritte per A), con riferimento altresì agli elaboarti grafici.
Il controsoffitto in cartongesso a lastre continue verrà fissato attraverso viti autoforanti fosfatate (con punta a chiodo e testa svasata) all’intelaiatura primaria in profilati sagomati tipo C50x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 – DIN933, con bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo superiore a 150 kg. La controsoffittatura antisfondellamento è completa di pannelli in polistirolo CLASSE E di reazione al fuoco, spessore 20 mm, inseriti nell’intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio. Comprese guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura. La determinazione dell’interasse dell’intelaiatura primaria viene valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, assicurando un coefficiente di sicurezza >2,5 tra la capacità portante del soffitto e il peso della pignatta soprastante (40kg/mq - dinamico). Le lastre dovranno avere certificato rilasciato da laboratorio autorizzato che attesti l’esecuzione di prove di laboratorio sulla controsoffittatura antisfondellamento che dovrà avere capacità portante di risposta flessionale di 115 kg/mq.
B) In alternativa si potrà utilizzare mediante lastre classe A2-s1, d0 con lastre in gesso rivestito antisfondamentom rinforzate, sp. 15 mm, tipo Gyproc Fireline 15, fissate attraverso viti autoforanti fosfatate (con punta a chiodo e testa svasata) all’intelaiatura primaria in profilati sagomati tipo C50x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195, tipo Gyproc Gyprofile disposti secondo orditura primaria e secondaria, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 – DIN933, con bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo superiore a 150 kg. . La controsoffittatura antisfondellamento è completa di pannelli in polistirolo CLASSE E di reazione al fuoco, spessore 20 mm, inseriti nell’intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura. La determinazione dell’interasse dell’intelaiatura primaria viene valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, assicurando un coefficiente di sicurezza >2,5 tra la capacità portante del soffitto e il peso della pignatta soprastante. Certificato rilasciato da laboratorio autorizzato che attesti l’esecuzione di prove di laboratorio sulla controsoffittatura antisfondellamento che dovrà avere capacità portante di risposta flessionale di 115 kg/mq, anche con coefficienti amplificativi per tenere conto dell'effetto dinamico.
Almeno uno ogni 6 ancoraggi della struttura del controsoffitto dovrà essere costituita da una barra filettata M6 inserita sul fianco del travetto in foro profondo almeno 15 cm nel cls, annegata con resina tipo Hilti HIT RE500.
Si richiede una Polizza RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema e della regolare posa in opera, una relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante l’esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >100 kg verificato mediante dinamometro elettronico, o equivalente a discrezione della DL. Il numero di prove da eseguire in opera sui tasselli e sui pannelli saranno a discrezione della DL.
E' compreso in ogni caso il trattamento di superficie con applicazione a rullo o pennello di primer in dispersione acquosa, prima di eseguire rasature, stuccatura o pitturazioni. Compresa Pitturazione a due riprese, su superficie interna, in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/mq) Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778). Sono compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Esclusi solo i ponteggi già compresi nelle voci degli oneri di sicurezza. Al mq effettivo realizzato a dedurre le travi fuori spessore in c.a..
30.- CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO ISPEZIONABILE SOSPESO
Fornitura e posa in opera di Controsoffitto ispezionabile a quadrotti in fibra di vetro, con intercapedine isolata termicamente, con rete aderente metallica antisfondellamento. Intervento comprensivo delle seguenti lavorazioni:
- Rimozione conservativa degli apparecchi illuminanti per il successivo recupero e reinstallazione (La reinstallazione e il maggior onere per la rimozione, stoccaggio e sistemazione sono compresi in altro articolo).
- Rimozione completa del controsoffitto esistente metallico o di qualunque tipo sia, compreso smaltimento in discarica e
relativi oneri.
- Rimozione dei fondelli instabili di laterizio, dopo aver controllato tutta la superficie mediante battitura, compreso il ripristino dei copriferri instabili mediante spazzolatura dei ferri e ripristino del rivestimento delle armature con malta premiscelata fibrorinforzata tipo Emaco Tixo.
- Applicazione di rete antisfondellamento in acciaio zincata maglia 5*5cm diametro filo di acciaio 1.6mm. Applicazione della stessa mediante tasselli d6mm L=60mm-80mm inseriti in fori d6mm eseguiti nei travetti tra le armature degli stessi (eventuali fori non completati dovranno essere ripristinati con resina epossidica tixotropica tipo Xxxxxx. La maglia dei tasselli prevista è di 50x60cm minimo, salvo verifica mediante prova di carico della tenuta del tassello. Per trattenere la rete i tasselli dovranno avere rondella larga da 50-60mm con rondella di ripartizione intermedia. Le prove di carico sulla rete dovranno assicurare un carico concentrato di 90 daN. Almeno uno ogni 6 ancoraggi della struttura del controsoffitto dovrà essere costituita da una barra filettata M6 inserita sul fianco del travetto in foro profondo almeno 15 cm nel cls, annegata con resina tipo Hilti HIT RE500.
- Fornitura e posa in opera di controsoffittatura eseguita con pannelli in fibra minerale di vetro, sp:25mm, dim 60*60cm, bianchi, modello Eurocoustic Tonga E della Saint Gobain, o equivalente da concordare con la DL, del tipo fonoassorbente, posati in appoggio su struttura bianca a vista a T rovescia da 24mm, pendinati con sistema certificato a plafone con barra rigida e molla. I pendini a gancio terminale dovranno essere a sganciamento impedito garantito anche in caso di sollevamento accidentale dovuto a sbalzi pressione o altro. La struttura portante sarà come indicato negli elaborati grafici con elementi portanti da 3700, i mediani da 1200 e i sessantini da 600mm. Il passo dei pendini dipende dalla qualità dei travetti e dai risultati delle prove di carico che verranno eseguite sulla base delle indicazioni della DL che dipenderanno dai prodotti usati e dalla situazione di fatto. Sul perimetro verranno posati adeguate cornici ad L solidarizzate ai muri con adeguati tasselli che dovranno essere provati analogamente a discrezione della DL. Compresa la fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia di spessore 7cm, della densità massima tenendo conto della necessità di apertura dei quadrotti per l'ispezione. Il materassino dovrà essere imbustato o comunque non soggetto a rilascio di fibre, comunque di classe 1 di reazione al fuoco. Compresa la realizzazione in corrispondenza delle due botole di accesso al sottotetto di sistema di raccordo e accesso e rivestimento delle botole esistenti da conservare. Fissaggio di tubazioni, condotte esistenti in PVC o in PE o in acciaio, di impianti elettrici e impianti termici idrici e scarichi, mediante fascette in lamiera zincata in acciaio di spessore 25*2mm fissate con tasselli, a discrezione della DL al fine di assicurare la stabilità di infrastrutture che divranno rimanere all'interno dei soffitti. Intervendi da effettuare a discrezione e con modalità concordate con la DL.
Le prove di carico sul telaio dei plafoni dovranno assicurare un carico concentrato di 50 daN. Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica relazione asseverata da Tecnico Abilitato (Ingegnere strutturista) inerente le caratteristiche meccaniche e di portata del sistema adottato e attestante le prove a trazione effettuate in opera simulando il distacco da sfondellamento.
Sono compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Su tutto l'intervento è prevista la fornitura di polizza postuma decennale con garanzia risarcitoria.
ART. 31 - PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO
L’orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 a norma uni-en 10142 delle dimensioni di:
• guide a “u” mm 50/75/100x40
• montanti a “c” mm 50/75/100x50
Posti ad interasse di mm 600/400/300, e isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico
Monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5. Il profilo a “c” sarà dotato di Xxx a triple rigature, differenziate per la congiunzione telescopica, anima con doppia scanalatura, Complanare alle lastre, bordi risvoltati e fori con bordi arrotondati per il passaggio dei tubi per gli Impianti.
Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito a Norma din 18180 - uni 10718, dello spessore di mm 12,5/15/18/20, avvitate all’orditura metallica Con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti Previa interposizione di garza armata da rete plastificata, degli angoli mediante l’uso di appositi Angolari in acciaio zincato e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la Finitura.
Le lastre potranno essere del tipo:
• impregnate, sottoposte a speciale procedimento per limitare l’assorbimento di umidità;
• di tipo antincendio, in gesso rivestito ad alta densità ed ulteriormente armato con fibre Minerali all’interno del nucleo di gesso per migliorarne la tenuta strutturale sotto l’azione del fuoco
• accoppiate ad isolante di diverso spessore o materiale in funzione di coibentazione.
Classe 1 oppure classe 0 per le lastre antincendio La resistenza rei dovrà venir certificata sia per i materiali che per la posa. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme uni 9154 parte i e alle prescrizioni del produttore.
Le pareti potranno essere a singola o multipla orditura e/o rivestimento in funzione delle caratteristiche Meccaniche, antincendio, isolanti, fonoassorbenti richieste alla parete stessa.
Nell’intercapedine delle pareti possono essere inseriti materiali isolanti per conferire migliori Caratteristiche di isolamento termico/acustico e per la protezione al fuoco. Trovano alloggiamento nelle Intercapedini anche installazioni impiantistiche elettriche, sanitarie ecc.
È necessario realizzare giunti di dilatazione ogni 15 m di lunghezza di parete e in corrispondenza di Giunti strutturali.
Le orditure metalliche si compongono di profili guida a “u”, fissati a pavimento e a soffitto, e di profili Montanti a “c”. Prima della posa dei profili guida a “u” a pavimento e a soffitto, occorre applicare il Sigillante acustico o il nastro mono/biadesivo di guarnizione isolante sui profili guida. I profili guida Xxxxxxxx fissati agli elementi strutturali adiacenti con idonei sistemi; interasse massimo dei fissaggi:
100 cm. Se si prevedono frecce del solaio >1 cm, occorre realizzare giunti scorrevoli a soffitto. I profili a “c” devono essere più corti dell’altezza del piano di circa 15 mm.
I profili a “c” 50x50 o 75x50 o 100x50 andranno inseriti nelle guide a interasse 600/400/300 mm Secondo i parametri statici e/o di certificazione antincendio, acustica, o di resistenza agli. Dove è Previsto l’incollaggio di rivestimenti ceramici su rivestimento singolo, l’interasse deve essere Comunque ridotto a 400 mm.
I profili montanti a “c” possono essere prolungati, per realizzare pareti alte.
Dopo la posa delle orditure metalliche, occorre inserire le reti impiantistiche ed in seguito l’eventuale Materassino di lana isolante tra i montanti (compresso di almeno 1 cm).
Rivestire quindi con le lastre di cartongesso di altezza pari all’altezza del locale e disposte Verticalmente, sollevate di ca. 1 cm dal pavimento ed appoggiate al soffitto (aiutarsi con alzalastre Meccanico o sollevatore di lastre a pedale). Non fare mai coincidere i giunti tra le lastre con i montanti Della porta. I giunti tra le lastre sulle due facce delle pareti devono essere sfalsati, ovvero non devono Cadere sugli stessi montanti. Iniziare ad avvitare Le lastre all’orditura dall’alto verso il basso, avendo cura che il rivestimento rimanga perfettamente Aderente all’orditura. Nei casi di pareti molto alte dove le lastre non arrivano a tutta altezza, i giunti di Testa del 1° e del 2° strato devono essere sfalsati di almeno 400 mm.
La lunghezza delle viti deve superare di almeno 1 cm lo spessore del rivestimento.
Porre prima le viti vicine alla costola dei montanti e controllare che non si pieghino le ali altrimenti le Superfici finite non risultano piane. Rispettare, in ogni caso, le distanze massime di avvitamento sulle Guide perimetrali e sui montanti, come indicate dal produttore
La stuccatura dei giunti deve essere effettuata tenendo conto del tipo di bordo. Per una migliore Resistenza delle fughe si consiglia di utilizzare il nastro microforato, dove compatibile; l’utilizzo di Nastro in rete offre minori garanzie di durabilità in presenza di dilatazioni. La stuccatura deve essere Eseguita in condizioni igrotermiche stabili e con temperature non inferiori a
+10c°.
Prima dell’applicazione di una pittura o di un rivestimento occorre trattare le lastre con una mano Isolante di fondo. Da scegliere in base al tipo di pittura/rivestimento previsto.
ART. 32 – TIRANTI
Realizzazione in opera di tiranti verticali alloggiati in perforazioni verticali mediante carotatrice a sola rotazione con corona diamantata del diametro di 60-100mm, compreso il nolo delle attrezzature e delle macchine adeguate a realizzare l'opera a regola d'arte e cioè con carotatrice ad aria o ad acqua a discrezione della DL per evitare danni alle superfici intonacate ai rivestimenti e agli impianti esistenti. Dovrà essere assicurata la verticalità e linearità dei fori in asse con le pareti. Compresa la
f.p.o. dell'armatura in barra Dywidag d=26mm della lunghezza necessaria a collegare le fondazioni con la soglia armata compresi i dadi di contrasto alle estremità, comprese piastre e profili di ripartizione e dispositivi di presollecitazione come da elaborati grafici.
Compresi inoltre l'iniezione in due fasi con malta cementizia a ritiro compensato tipo Emaco S55 o boiacca di cemento ad alta resistenza C425 con additivo flowcable. Compresa l'operazione di pretensionamento, il tutto come da elaborati grafici e indicazioni integrative della D.L.. In alternativa si prevede la possibilità della tesatura con martinetto sempre con adeguate piastre di contrasto e collegamento come da elaborati grafici e indicazioni della D.L. Compresi collegamenti di base alle fondazioni e in copertura con smontaggio localizzato del manto di copertura e impermeabilizzazione e successivo ripristino, compreso nel prezzo.
Art. 33 - NORME GENERALI RELATIVE AL COLLOCAMENTO IN OPERA
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento nel luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi mezzo meccanico o sussidio, oppure provvisionale, ecc.) nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità e in qualsiasi posizione e in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in ripristino). Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore l'unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori.
ART. 34. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi in base alla normativa vigente relativa all'esecuzione delle opere pubbliche.
ART. 35. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere I'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui alla legge 10 dicembre 1981, n. 741 nei casi contemplati.
ART. 36. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
1) Scavi in genere.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
-per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
-per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
-per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
-per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
-per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
-per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
-per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
-il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
-gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
2) Rilevati e rinterri.
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
3) Riempimento con misto granulare.
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
4) Demolizioni
Nei prezzi delle demolizioni in genere, si intende compreso il recupero di tutti gli elementi riutilizzabili (secondo le indicazioni della D.L.), il loro accatastamento in deposito protetto entro l'area del cantiere, il recupero di elementi campione, indicati dalla D.L., da porre in deposito nell'area del cantiere, il trasporto a discarica degli altri materiali e gli eventuali oneri di discarica. Competerà all'Appaltatore, quindi, la selezione, pulizia e accatastamento dei materiali recuperati. Nelle demolizioni sono altresì compresi tutti i ponteggi, i macchinari e il personale necessari.
La demolizione completa e parziale di fabbricati si intende eseguita fino al piano di posa delle fondazioni, comprendendo nel prezzo lo scavo necessario al raggiungimento del suddetto livello e il ritombamento a demolizione eseguita. L'intervento verrà valutato a metro cubo, e il volume sarà definito dalla superficie lorda di pianta dell'edificio (o della porzione di esso, qualora l'edificio sia composto da volumi a diverse altezze), moltiplicata per l'altezza media di falda, misurata dal piano di terra (o dal piano di appoggio delle murature nel caso di demolizioni di sopraelevazioni). Nel prezzo sono comprese tutte le rimozioni di infissi esistenti, tubazioni, impianti, manti di copertura, strutture di qualunque tipo, apparecchiature, ecc. Sono altresì comprese tutte le opere di protezione delle parti da conservare affinchè non subiscano danneggiamenti, i ponteggi, le macchine di qualsiasi tipo, le opere provvisionali necessarie per la corretta esecuzione dell'intervento e per evitare crolli di parti da conservare. Sono escluse le puntellazioni da mantenere in opera per la futura ripresa dei lavori, qualora non previsti nel presente contratto (da computare a metro quadrato di superficie puntellata) e gli oneri relativi al distacco di fabbricati da demolire dalle adiacenze da conservare (da computare a metro quadrato di superficie verticale).
La demolizione completa di coperture, da computare a metro quadro di superficie effettiva, si intende eseguita fino alle strutture verticali di appoggio della copertura stessa, comprendendo il manto, il sottomanto, eventuali torrette di canne fumarie, la lattoneria, eventuali rivestimenti e tiranti (catene), i cordoli e la struttura relativi allo spessore della copertura.
La demolizione di muratura e di opere in calcestruzzo verrà computata per il volume effettivo della demolizione.
5) Murature in genere.
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 2,00 mq e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 1,00 mq, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, ecc., di strutture diverse nonchè di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle
ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 2,00 mq, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
Per tutte le murature si intende compreso il ponteggio, il trasporto dei materiali a piè d'opera, l'elevazione fino alla posizione di utilizzo, le opere provvisionali necessarie e ogni altro onere e prestazione.
6) Calcestruzzi.
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
7) Conglomerato cementizio armato.
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme, le relative armature di sostegno, i ponteggi e le opere provvisonali necessarie sono comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo, oltre alla lavorazione e lo sfrido, è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
8) Tinteggiature, coloriture e verniciature.
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per Ia coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
-per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
-per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
9) Lavori di metallo.
Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
10) Tubi pluviali.
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.
11) Solai.
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Dalla misurazione verranno detratti tutti i fori di superficie superiore a 1 mq.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro aggiuntivo occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, i ponteggi di servizio e le opere provvisionali con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.
12) Vespai.
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.
13) Intonaci.
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 2,00 mq, valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
14) Manodopera.
Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
16) Trasporti.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
ART. 37- VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, risultante dall’offerta di prezzi unitari effettuata sulla base della “lista” (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella dell’art.2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. (per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull’importo a base d’asta)
L’elenco dei prezzi unitari, l’analisi dei prezzi e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori
CATEGORIA PREVALENTE | IMPORTO EURO | PERCENTUALE (%) |
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali | 464.748,23 € | 100% |
CATEGORIE SCORPORABILI | IMPORTO EURO | PERCENTUALE (%) |
- | - | - |
PER TUTTE LE LAVORAZIONI SI RICHIEDE PRESENZA DI UN RESTAURATORE CON I REQUISITI DI CUI ALL’ART.29 DEL D.LGS 42/2004 E SMI.
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti
CATEGORIE DI LAVORAZIONI A MISURA | IMPORTO EURO | PERCENTUALE (%) |
RESTAURO E CONSERVAZIONE (art. di computo 12, 13, 14, 15, 17, 18-R.07.a-f, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27) | 203.553,42 | 47,43 |
OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE (art. di computo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | 113.154,50 | 26,36 |
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI VOLTE (art. di computo 11) | 44.247,50 | 10,31 |
PONTEGGI E CANTIERE (art. di computo 1, 2, 3) | 68.243,20 | 15,90 |
Totale lavorazioni a misura | 429.198,62 | 100% |
CATEGORIE DI LAVORAZIONI A CORPO | IMPORTO EURO | PERCENTUALE (%) |
RESTAURO E CONSERVAZIONE (art. di computo 16, 18-R.07.g, 21) | 17.674,68 | 100% |
Totale lavorazioni a corpo | 17.674,68 | 100% |