TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3
************
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Per il Sig. Torretti Luigi [nato a Casoria (NA) il 01.01.1941 C.F. TRR LGU 41A01 B990Y] residente in Casoria (Na) alla Via Nenni Pietro n. 1 (All. 1), elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 14, presso lo studio dell'avv. Bruno Campione (C.F. CMP BRN 70C03 F839P), [il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.campione@pec.it], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato (All. 2)
ricorrente
Premesso che
a) la perdurante ed annosa situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il ricorrente, comprovata dalla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli, V sez., G.E. dott.ssa Cacace, r.g.e. n. 396/2013 avente ad oggetto l’intero patrimonio immobiliare di proprietà dello stesso, considerate altresì le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, hanno indotto il ricorrente a presentare, per il tramite dello scrivente difensore, istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma 9, Legge 3/2012 quale presupposto necessario per l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio stessa legge (All. 3);
b) la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente sin dal 2013, anche per effetto della pendenza della procedura esecutiva immobiliare, è rimasta invariata non avendo quest’ultimo posto in essere alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi;
c) il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l’accesso alla
1
procedura di liquidazione e, in particolare, lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012, nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge (All. 4);
d) il ricorrente non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalla visura protesti e dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, nonché dall’atto di pignoramento immobiliare e relativa nota di trascrizione da cui emerge che l’intero patrimonio del ricorrente è indisponibile dal 2013 (All.ti 5, 6, 7, 8 e 9).
Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, espone quanto segue.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
1. CENNI STORICI.
Il sig. Luigi Torretti, attualmente pensionato, si costituiva garante e fideiussore delle società operanti nel settore dell’arredamento e riconducibili alla sua famiglia e, in particolare, alla ex moglie, sig.ra Anna Stilo, il cui nominativo è diventato in qualche modo il brand e il marchio dell’attività di impresa delle stesse. Le società facenti parte del gruppo erano la Tuttostile e Anna Stilo di Luigi Torretti & C. s.a.s., la TEA Srl, la Torretti Motors Srl e Il Mercatone Srl.
Agli inizi degli anni ’90 i legali rappresentanti delle dette società si rivolgevano alla Banca Popolare dell’Irpinia al fine di ottenere un mutuo finalizzato all’acquisto di terreni nel Comune di Casoria per la realizzazione di un complesso commerciale. Il progetto era fondato sulle aspettative di un finanziamento da parte dell’Unione Europea.
Dopo vari incontri con i funzionari della Banca, questi ultimi, per velocizzare l'operazione e nell' interesse dei clienti, proponevano un finanziamento sotto forma di scoperto di conto corrente previa garanzia di terzi, con contestuale impegno a
2
trasformare tale forma di finanziamento in mutuo nell'ipotesi di eventuali ritardi da parte dell'Unione Europea.
Tuttostile e Anna Stilo di Luigi Torretti & C. s.a.s. | £. 700.000.000 |
TEA Srl | £ 1.400.000.000 |
Torretti Motors Srl | £. 700.000.000 |
Il Mercatone Srl | £. 700.000.000 |
Detta operazione veniva garantita mediante iscrizione | ipotecaria sui beni, come |
Nel febbraio del 1990, quindi la Banca concedeva alle dette società svariati finanziamenti sotto forma di scoperto di conto corrente così suddivisi:
meglio di seguito descritti, di proprietà del sig. Luigi Torretti, nonché da fideiussione omnibus fino all’importo di € 3.098.741,39.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Conclusasi l'operazione con l'acquisto dei terreni e degli annessi fabbricati le suddette società sollecitavano l'ottenimento dei finanziamenti dell'Unione Europea che, per sopravvenute vicende politiche, venivano sospesi e non più erogati.
Nelle more veniva comunque versato alla Banca l’importo di Lire 800.000.000 con contestuale richiesta di dare seguito agli accordi intercorsi, ovvero di convertire in mutuo gli originari rapporti di apertura di credito.
La Banca Popolare dell'Irpinia, incassati i detti importi, dopo vari temporeggiamenti si dichiarava non più disponibile a convertire i finanziamenti in mutui e provvedeva a chiudere i conti e a sollecitare il pagamento di quanto dovuto.
2. REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA (art. 7 comma 2 lett.a) e b) come richiamato dall’art. 14 ter comma 1 Legge 3/2012).
Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio non essendo soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012 e non avendo fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui alla citata legge.
3
Anche ai fini della richiesta esdebitazione che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si ribadisce che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria, nonché dai certificati rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
3. REQUISITI OGGETTIVI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Sotto il profilo oggettivo, la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del “sovraindebitamento” ovvero quella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni e quindi la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Come accennato in precedenza e come meglio si illustrerà nei paragrafi seguenti, l’esposizione debitoria del ricorrente, soprattutto nei confronti del ceto bancario, risale agli anni ’90 e, articolandosi in una serie di contenziosi, si è protratta sino ad oggi sfociando nella procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Napoli avente ad oggetto l’intero patrimonio immobiliare del sig. Luigi Torretti. Nonostante gli sforzi compiuti nel corso di questo lungo trentennio, il ricorrente, pur avendo in parte ridotto la propria debitoria, non è riuscito ad adempiere tutte le obbligazioni assunte e, non essendo il proprio patrimonio prontamente liquidabile, versa nella oggettiva incapacità di adempiere regolarmente.
4. CONTENZIOSO, PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE E ACCORDO TRANSATTIVO.
-- Giudizi di merito.
Dalle vicende come sopra sintetizzate scaturiva un lungo contenzioso tra le parti,
4
dapprima con un giudizio di accertamento negativo del debito promosso, tra gli altri, dal garante sig. Luigi Torretti volto alla rideterminazione delle somme dovute all’istituto di credito, previo accertamento dell’usurarietà dei tassi applicati e tenuto conto dei pagamenti intervenuti nelle more anche attraverso la vendita di alcune proprietà immobiliari.
Il detto giudizio, incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, identificato con n.r.g. 11200/1996, veniva deciso con sentenza n. 1564/2013 del 04/02/2013 che, recependo le risultanze della CTU espletata in corso di causa, accertata la sussistenza dell'illegittima capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi passivi, rideterminava il debito nella misura di € 1.433.737,34 oltre interessi al tasso legale dal 31.12.1996 fino all'effettivo soddisfo (All. 10).
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Nelle more del detto giudizio, la Nettuno Gestioni Crediti S.p.A. (successivamente Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Soc. Coop.), quale mandataria e procuratrice di Mutina Srl, nonostante il Tribunale di Napoli con sentenza parziale resa in corso di causa avesse già dichiarato la nullità dell'art. 2 del contratto sottoscritto in data 28/02/1990 in quanto contenente disposizioni sia sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi che sulla misura ultralegale del tasso di interesse, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 862/2011 con cui il Tribunale di Avellino ingiungeva, tra gli altri, al sig. Luigi Torretti il pagamento dell’importo di € 3.048.867,87.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il sig. Luigi Torretti proponeva rituale opposizione innanzi al Tribunale di Avellino che, con sentenza n. 1477 del 12.08.2015, recependo le risultanze della CTU espletata nell’ambito del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli e condividendo le motivazioni di cui alla sentenza n. 1564/2013, in accoglimento parziale dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto rideterminando l’importo dovuto in € 1.433.737,34 oltre interessi al tasso legale dal 31.12.1996 fino all'effettivo soddisfo (All. 11).
5
Le sentenze del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Avellino venivano entrambe impugnate dall’istituto di credito innanzi alla Corte di Appello di Napoli con due giudizi separati poi riuniti nel procedimento incardinato per primo e recante n.r.g. 1024/2014. Le doglianze espresse avverso le dette sentenze, infatti, sono di identico contenuto lì dove l’istituto di credito lamenta l’applicazione del tasso legale di interesse in luogo di quello convenzionale. Il gravame, pertanto, non riguarda la rideterminazione delle somme dovute nel minor importo di € 1.433.737,34, bensì la misura e la natura dell’interesse riconosciuto sulla sorta capitale (All.ti 12 e 13).
Il relativo giudizio, allo stato, sarà chiamato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 01.04.2021.
-- Procedura esecutiva immobiliare.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 14/02/2013 l’istituto di credito, in virtù del suindicato decreto ingiuntivo n. 862/2011 dichiarato esecutivo in data 08/10/2012 nell’ambito del giudizio di opposizione per l'importo di € 3.048.867,87, ridotto successivamente ad € 1.433.737,34, sottoponeva ad espropriazione tutto il compendio immobiliare di proprietà del Sig. Torretti Luigi costituito da n. 19 immobili. La procedura, rubricata al n. r.g.e. 396/2013 veniva assegnata al G.E. dott.ssa Cacace la quale rilevava che alcuni dei beni immobili pignorati erano in comproprietà con la Sig.ra Stilo Anna, coniuge del Sig. Torretti Luigi in regime di comunione legale; veniva, pertanto, avviata una seconda procedura nei confronti della Sig.ra Stilo Anna, rubricata con n. r.g.e. 989/2014 dapprima assegnata al G.E. dott. Di Lonardo e poi riunita alla n. r.g.e. 396/2013.
Nel corso della procedura spiegavano una serie di interventi l’Equitalia Sud S.p.A. ed Equitalia Servizi Riscossione S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) per un credito complessivo di € 386.967,34, parzialmente garantito da ipoteca.
Depositata l'istanza di vendita e nominati il custode e il CTU, Ing. Biagio
6
Postiglione, quest’ultimo, eseguiti gli accessi del caso, redigeva e depositava il relativo elaborato peritale (All. 14).
Il Sig. Torretti Luigi, sebbene rimasto contumace nelle fasi iniziali del procedimento, si costituiva in giudizio in data 10/05/2016 a mezzo dell'Avv. Bruno Campione, depositando note confutative alla CTU – trasmesse a mezzo pec al CTU stesso - sollevando una serie di eccezioni che determinavano una più attenta riflessione da parte del G.E. su aspetti fino a quel momento sottaciuti.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
La prima circostanza portata all'attenzione del Giudice è stato l'importo per cui era stata in precedenza concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Avellino nell'ambito del giudizio di opposizione promosso dai debitori ingiunti. Se da un lato, con ordinanza dell'08/10/2012 il Tribunale di Avellino concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto per l'intero importo di € 3.048.867,87, dall'altro, con successiva ordinanza del 27/01/2015, acquisite e condivise le risultanze istruttorie del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli, la provvisoria esecuzione veniva ridotta ad € 1.433.737,34.
Tale ultimo importo, poi, come detto, veniva riconfermato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Avellino n. 1477/2015 depositata in data 12/08/2015 resa all'esito del giudizio di opposizione a D.I., con conseguente caducazione del Decreto Ingiuntivo posto a fondamento della procedura immobiliare in quanto travolto dalla sentenza stessa.
In ragione di tanto il Sig. Torretti chiedeva disporsi la riduzione del pignoramento ai sensi e per gli effetti del comb. disp. artt. 496 e 653, 2° comma, cpc.
Quanto alle risultanze della CTU estimativa dell’Ing. Biagio Postiglione, si richiamava l’attenzione sulle formalità pregiudizievoli esistenti sulle particelle catastali n.ri 112 e 811 completamente ignorate dal consulente d'ufficio, benché regolarmente riportate nella relazione ipocatastale redatta dal Notaio Rosa Lezza
7
Oliviero e depositata dal creditore procedente.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Come pure evidenziato nelle note alla CTU redatte dai consulenti tecnici di parte del Sig. Torretti, Ing. Francesco Mastrobuono e Arch. Gabriele Mastrobuono, sulla particella 112 si riscontrava “una servitù di elettrodotto a favore dell'ENEL afferente la costruzione di una cabina di trasformazione elettrica posta immediatamente a sx per chi entra nel parcheggio ...”. Quanto alla particella 811 la situazione era ancor più grave e pregiudizievole essendo stata oggetto di “un provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Casoria di cui non vi è traccia nell'elaborato peritale”. Infatti, con ordinanza n. 115/205 del 24 novembre 2005, regolarmente trascritta in data 15 maggio 2006 ai nn. 35089/18184, veniva disposta l'acquisizione gratuita della detta particella al patrimonio del Comune di Casoria (All.ti 15 e 16).
In virtù delle sollevate eccezioni il G.E., dott.ssa Cacace, all'udienza già fissata per disporre la vendita del compendio, invitava il CTU a rendere i dovuti chiarimenti in merito alle circostanze addotte dal Sig. Torretti. Espletate le ulteriori indagini, il CTU concludeva per l’inalienabilità della particella 811, di talché il G.E. disponeva la vendita del compendio immobiliare ad eccezione della detta particella 811 che per ovvie ragioni veniva esclusa dai lotti posti in vendita (All.ti 17, 18 e 19).
Successivamente interveniva accordo transattivo tra debitore e creditore di cui si dirà a breve e a seguito dell’istanza all’uopo depositata, la procedura veniva sospesa ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. per un periodo di 24 mesi, per cui non si dava luogo alla vendita del compendio.
Successivamente e per le ragioni che si illustreranno, il creditore procedente rivolgeva istanza al G.E. per la prosecuzione della procedura sospesa, di talché all’udienza tenutasi in data 20.02.2020 il G.E. disponeva la ripresa delle operazioni di vendita.
8
Il professionista delegato provvedeva alla pubblicazione del relativo avviso fissando per la vendita del compendio il giorno 19.01.2021 (All. 20).
-- Accordo transattivo tra le parti.
Sulla scorta di quanto stabilito dalle sentenze di merito che determinavano l’importo dovuto in € 1.433.737,34, oltre interessi legali dal 31.12.1996 al soddisfo, nelle more della procedura esecutiva le parti raggiungevano un accordo transattivo. Si procedeva quindi al calcolo degli interessi legali fino alla data del 30.09.2017, coincidente approssimativamente con quella di sottoscrizione dell’accordo, per un importo, quindi, di € 714.060,12 che, sommato alla sorta capitale, generava un debito complessivo di € 2.147.797,46.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Tenuto conto di una precedente transazione del 21.03.2017 a seguito della quale attraverso la vendita di alcuni immobili di proprietà del sig. Luigi Torretti, la Banca incassava la somma di € 270.000,00, nonché dell’ulteriore importo di 62.994,45 conseguito in virtù di intervento in una precedente procedura esecutiva promossa da altro creditore, il tutto per un importo complessivo di € 332.994,45, si procedeva allo scomputo di detta somma dal debito complessivo di € 2.147.797,46, determinando l’importo complessivo ancora dovuto in € 1.814.803,01.
Con l’accordo sottoscritto in data 29.09/03.10.2017 le parti stabilivano: (i) la riduzione convenzionale del debito nella misura complessiva ed omnicomprensiva di
€ 1.800.000,00, (ii) il pagamento dilazionato del detto importo nella seguente misura:
€ 240.000,00, mediante n. 48 rate mensili costanti di € 5.000,00 ciascuna, € 1.100.000,00, anche in più soluzioni, entro e non oltre dodici mesi dalla stipula della transazione, mediante il versamento diretto in favore della Banca del prezzo netto della vendita di n. 7 appartamenti e n. 4 garage (come meglio di seguito indicati) già oggetto della procedura esecutiva, € 150.000,00 in un’unica soluzione entro e non oltre ventiquattro mesi dalla stipula della transazione; 310.000,00 in un’unica
9
soluzione entro e non oltre quarantotto mesi dalla stipula della transazione, (iii) l’abbandono dei giudizi di appello pendenti con conseguente acquiescenza alle sentenze del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Avellino oggetto dei gravami,
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
(iv) la sospensione della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Napoli ex art. 624 bis c.p.c. per il termine massimo di 24 mesi, (v) la rinuncia al pignoramento ed estinzione della procedura esecutiva allo scadere dei 24 mesi di sospensione nell’ipotesi di regolare e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dai debitori, (vi) la risoluzione della transazione anche per causa diversa dall’attivazione della clausola risolutiva espressa con conseguente decadenza dal beneficio del termine e della dilazione e il diritto della Banca di esigere il proprio credito per l’intero per come determinato nelle sentenze del Tribunale di Avellino n. 1477/2015 e del Tribunale di Napoli n. 117/2001 e n. 1564/2013, al netto dell’importo di € 332.994,45 già incassato e delle somme incamerate durante l’esecuzione dell’accordo da imputare prioritariamente agli interessi e poi al capitale (All.ti 21 e 21.1).
Sottoscritto l’accordo, il sig. Luigi Torretti provvedeva regolarmente, anche grazie all’aiuto dei propri familiari, al versamento della rata mensile di € 5.000,00 attivandosi, al contempo, per la vendita degli immobili contemplata nella scrittura privata transattiva. A tale ultimo riguardo, pur avendo coinvolto alcuni agenti immobiliari per agevolare le vendite, il sig. Luigi Torretti riscontrava notevoli difficoltà sul mercato e ciò anche per la diffidenza manifestata dai pochi soggetti interessati all’acquisto a causa delle trascrizioni pregiudizievoli ricadenti sugli immobili posti in vendita.
Veniva così proposta al creditore una modifica della scrittura transattiva chiedendo che il termine per il pagamento dell’importo di € 1.100.000,00, scaturente dalla vendita degli immobili, decorresse non già dalla data di sottoscrizione dell’accordo,
10
bensì da quello del provvedimento di sospensione delle attività di custodia emanato dal G.E. in data 28.03.2018.
Purtroppo, però, nonostante il creditore avesse acconsentito alla diversa decorrenza del termine, diversi mesi dopo la situazione del mercato immobiliare rimaneva sostanzialmente invariata, di talché il sig. Luigi Torretti proponeva un’ulteriore modifica all’accordo chiedendo una proroga di ulteriori 48 mesi per dar corso alla vendita dell’intero fabbricato sito in Casoria (NA), dichiarandosi disponibile ad effettuare il pagamento delle rate mensili aumentandone l’importo da € 5.000,00 ad € 8.000,00 cadauna, fermo restando che, effettuata la vendita del compendio immobiliare, il saldo sarebbe stato comunque versato in un’unica soluzione e prima dei 48 mesi lì dove le vendite si fossero perfezionate prima di tale termine.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Nelle more della proposta modifica, interveniva la cessione del credito e, nonostante non vi fosse stata una precisa formalizzazione, il sig. Torretti cominciava a versare l’importo mensile di € 8.000,00 e, a dimostrazione della seria volontà di rispettare gli accordi intercorsi con enorme sacrificio suo e dei propri familiari, aumentava ulteriormente l’importo della rata mensile ad € 10.000,00.
L’inevitabile decorso del tempo e la disarmante inerzia del mercato immobiliare non consentivano la vendita degli immobili da cui ricavare la seconda tranche di € 1.100.000,00 prevista nell’accordo e la società cessionaria, subentrata al creditore procedente, depositava istanza per la prosecuzione della procedura esecutiva per la quale, come detto, all’udienza del 20.02.2020 veniva disposta la ripresa delle operazioni di vendita.
Ad ogni buon conto dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo sino al mese di luglio del 2020, il sig. Luigi Torretti ha sempre versato regolarmente le rate mensili e precisamente n. 16 rate dell’importo di € 5.000,00 (€ 80.000,00), n. 9 rate dell’importo di € 8.000,00 (€ 72.000,00) e n. 10 rate dell’importo di € 10.000,00 (€
11
100.000,00), il tutto per un totale complessivamente versato di € 252.000,00 (All. 22).
Come già accennato, nelle more sia del contenzioso in corso che dell’accordo transattivo la titolarità del credito, dopo una serie di incorporazioni, fusioni e cessioni intervenute nel corso degli anni, per effetto dell’ultima cessione, attualmente è in capo alla MB Credit Solutions Srl.
5. ATTIVO DA DESTINARE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.
-- Somme liquide potenzialmente destinabili alla procedura.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Come anticipato nelle premesse introduttive, il sig. Luigi Torretti è attualmente pensionato e non dispone di ulteriori redditi non percependo più i canoni di locazione di alcuni immobili sottoposti a procedura esecutiva che, in pendenza della stessa, sono stati percepiti dal custode fino alla liberazione da parte dei conduttori della quasi totalità di quelli concessi in locazione. Nelle more della procedura esecutiva immobiliare, comunque, il custode ha incassato le somme derivanti dalle dette locazioni, oltre che dall’occupazione senza titolo di due immobili, per un totale complessivo al 22.09.2020 pari ad € 97.100,00 che, ammessa la procedura di liquidazione del patrimonio con conseguente sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, potrebbero essere acquisite all’attivo della prima al netto delle spese della procedura esecutiva (All. 23). Il detto importo va incrementato delle somme eventualmente riscosse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre pari ad € 7.275,00 per un saldo potenziale indicativo di € 104.375,00 dal quale andrebbero scomputate, come detto, le spese della procedura esecutiva.
-- Somme liquide disponibili.
Attualmente il custode percepisce due indennità di occupazione (in precedenza percepiva anche alcuni canoni di locazione per altri immobili rispetto ai quali vi è
12
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
stato il rilascio da parte dei conduttori) di cui una relativa all’appartamento in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, 6, Foglio 3, P.lla 384, sub 2 CAT A/3, piano II (di seguito elencato al n. 5), pari ad € 425,00 mensili e l’altra avente ad oggetto il locale commerciale (di seguito elencato al n. 12) pari ad € 2.000,00 mensili che continuerebbero ad essere versati e, quindi, acquisiti all’attivo della procedura di liquidazione del patrimonio nella misura di € 2.425,00 mensili che, moltiplicata per la durata massima di quattro anni prevista per la procedura di liquidazione, si traduce in ulteriori € 116.400,00 di attivo da destinare alla procedura. In aggiunta a tale importo, inoltre, il sig. Luigi Torretti, con l’aiuto dei propri familiari così come accaduto per il versamento delle consistenti rate mensili oggetto dell’accordo transattivo, mette a disposizione della procedura l’ulteriore importo di € 20.000,00, già disponibile sul proprio conto corrente.
Il sig. Luigi Torretti, inoltre, percepisce una pensione sociale e una pensione di invalidità civile per un ammontare mensile complessivo di € 981,00.
Le spese per il proprio sostentamento ammontano a circa € 630,00 mensili così distinte:
-- per alimenti € 300,00
-- per energia elettrica € 30,00
-- per servizi telefonici e internet € 30,00
-- per utenza gas € 30,00
-- per spese sanitarie € 80,00
-- per abbigliamento € 50,00
-- carburante autovettura € 40,00
-- assicurazione auto e tassa automobilistica € 70,00
Totale € 630,00
Al netto delle spese mensili, pertanto, il ricorrente potrà destinare alla procedura di
13
liquidazione l’ulteriore importo mensile di € 351,00 che, considerata la durata massima di quattro anni prevista per la stessa, si traducono in complessivi € 16.848,00.
-- Conti correnti.
Il sig. Luigi Torretti è titolare esclusivamente del rapporto di conto corrente n. 613/00820539 acceso presso Deutsche Bank, filiale 39900, sita in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 569Q con un saldo attivo alla data del 25.11.2020 di € 4.792,13. Il ricorrente non intrattiene né con la Deutsche Bank né con altri istituti di credito altri rapporti di conto corrente ovvero rapporti aventi ad oggetto attività finanziarie relative a titoli, azioni e/o obbligazioni (All. 24).
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
A conferma di quanto sopra riferito circa la collaborazione dei familiari del sig. Luigi Torretti per il pagamento delle rate di cui all’accordo transattivo si depositano gli estratti conto relativi all’anno 2020 dai quali si evince chiaramente che la provvista per il pagamento delle singole rate veniva costituita mediante bonifici effettuati dai parenti. Infatti, risulta lampante la cronologia degli accrediti dei bonifici da parte dei familiari del ricorrente e l’addebito del bonifico da quest’ultimo effettuato in favore del creditore. Dagli stessi estratti conto si evince altresì che, al netto delle movimentazioni collegate al pagamento delle rate della transazione, il saldo del conto corrente intestato al ricorrente si aggira per l’intero periodo ad una cifra pari a poche migliaia di euro, costituito per la quasi totalità dall’accredito delle pensioni sociale e di invalidità.
Ad ogni modo, come anticipato in precedenza, sul conto corrente intestato al sig. Luigi Torretti è disponibile l’ulteriore importo di € 20.000,00 che il ricorrente, grazie all’aiuto dei familiari, mette a disposizione della procedura (All.ti 25a e 25b).
-- Quote, partecipazioni e cariche sociali.
Il sig. Luigi Torretti non è titolare di cariche amministrative e di rappresentanza
14
legale in alcuna società, sebbene in passato sia stato titolare della ditta individuale “Torretti Luigi”, cancellata dal Registro Imprese in data 03.02.2009, e socio accomandatario e, quindi, amministratore della “Tuttostile & Anna Stilo di Torretti Luigi s.a.s” dalla cui carica e qualità cessava in data 08.07.1996 giusta iscrizione nel Registro delle Imprese prot. N. 29639/1996 (All. 26).
Il ricorrente, inoltre, non è titolare di quote e/o partecipazioni societarie economicamente valutabili. Infatti, sebbene risulti ancora formalmente intestata al sig. Luigi Toretti la proprietà delle quote della società T.E.A. Srl nella misura del 40% del capitale sociale, le stesse sono prive di valore nominale (valutato in
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
39.600.000 di vecchie lire) in virtù del fallimento della detta società dichiarato con sentenza n. 67/1999 del Tribunale di Napoli che ne ha poi disposto la chiusura con decreto del 18.10.2018 (All.ti 27 e 28).
-- Beni mobili registrati.
L’unico bene mobile registrato di proprietà del sig. Luigi Torretti è l’autovettura Fiat 500L tg. FW691ZB, destinata ad uso personale del ricorrente come risulta dalle visure allegate, con un valore di acquisto di € 14.000,00 ed un valore indicativo di realizzo di € 12.000,00 (All.ti 29 e 30).
-- Patrimonio immobiliare.
Prima di procedere alla elencazione dei beni immobili di proprietà del ricorrente è bene procedere ad una doverosa precisazione con riferimento alla titolarità esclusiva in capo al sig. Luigi Torretti del compendio immobiliare pignorato e oggetto della procedura esecutiva pendente. Con ordinanza del 30/10/2013, il G.E. dott.ssa Cacace, officiata della procedura esecutiva n. 396/2013 promossa in danno del sig. Luigi Torretti, rilevando che alcuni dei beni immobili pignorati erano in comproprietà con la Sig.ra Stilo Anna, coniuge del Sig. Torretti Luigi in regime di comunione legale, onerava il creditore procedente alla notifica del pignoramento
15
anche nei confronti di quest'ultima.
Il creditore procedente, tuttavia, proponeva una nuova procedura esecutiva nei confronti della Sig.ra Anna Stilo, identificata con n.r.g. 989/2014 che veniva poi riunita a quella pendente n.r.g. 396/2013.
Nel costituirsi in detta procedura, il sig. Luigi Torretti, eccepiva la carenza di legittimazione della sig.ra Anna Stilo chiedendone l’estromissione in quanto i beni immobili individuati in comproprietà non ricadevano più nel regime di comunione legale dei coniugi.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
In data 14/11/1975, infatti, il Tribunale di Napoli, I sez. civile, Pres. Rel., dott. Cammarota, omologava la separazione consensuale tra i coniugi Torretti Luigi e Stilo Anna, di cui al verbale di separazione del 30/10/1975, che veniva depositata agli atti della procedura (All. 31). Il G.E., però, non approfondiva la questione ritenendola superflua e non provvedeva sulla richiesta di estromissione.
L’apparente incertezza sulla proprietà esclusiva e/o condivisa dei beni immobili oggetto della procedura esecutiva va ascritta all’annotazione tardiva del decreto di omologa presso gli uffici dello stato civile del Comune di Casoria, avvenuta soltanto in data 13.06.2014 (All. 32). La procedura esecutiva, infatti, incardinata nel 2013 allorquando i sigg.ri Luigi Torretti e Anna Stile, per un mero disguido amministrativo, risultavano ancora coniugati in regime di comunione legale dei beni e, pertanto, il creditore procedente, il notaio e di conseguenza il G.E. sono incorsi in errore.
Alla luce del mutato regime patrimoniale derivante dalla separazione tra i coniugi anche in virtù dell’annotazione del decreto di omologa nei registri dello stato civile del Comune di Casoria, pertanto, la questione relativa alla titolarità esclusiva del diritto di proprietà in capo al sig. Luigi Torretti del compendio immobiliare oggetto della procedura esecutiva pendente, può ritenersi definitivamente chiarita.
16
Gli immobili di proprietà del ricorrente sono:
1. Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 101, Cat. A/3 (valore di stima € 109.000,00);
2. Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 102, Cat. A/3 (valore di stima € 100.000,00);
3. Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 104, Cat. A/3 (valore di stima € 134.000,00);
4. Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 1, Cat. A/3 (valore di stima € 101.000,00);
5. Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 2, Cat. A/3 (valore di stima € 110.000,00);
6. Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 5, Cat. A/3 (valore di stima € 164.000,00);
7. Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 7, Cat. A/3 (valore di stima € 104.000,00);
8. Garage sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 14, Cat. C/6 (valore di stima € 25.500,00);
9. Garage sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U.
17
del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 15, Cat. C/6 (valore di stima € 25.500,00);
10. Garage sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 16, Cat. C/6 (valore di stima € 25.500,00);
11. Garage sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 17, Cat. C/6 (valore di stima € 25.500,00);
12. Capannone industriale sito in Casoria, alla Via Principe di Piemonte, n. 201 identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 2, p.lla 112, sub 6 e 7, Cat. D/7 (valore di stima € 922.000,00);
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
13. Quota di immobile, pari a 200/1000 pervenuta per successione ereditaria, sito in Casoria al Vico VII di Via Santa Croce n. 13 identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 17, p.lla 581, cat. A/4 (non valutato dal CTU in quanto non sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, stimabile indicativamente in € 30.000,00).
L’intero compendio immobiliare, quindi, ha un valore complessivo di € 1.876.000,00.
Non sono stati inclusi nell’attivo gli immobili siti in Casoria (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 201, identificati al catasto Fabbricati - Fg. 2, ricadenti nella particella 811, in quanto acquisiti al patrimonio del Comune di Casoria e dichiarati non alienabili dal CTU Ing. Biagio Postiglione, con conseguente esclusione dei relativi lotti, corrispondenti ai numeri 13, 14 e 15, dalla vendita disposta nell’ambito della procedura esecutiva pendente (cfr. all.ti 15, 16, 17, 18 e 19).
-- RIEPILOGO ATTIVO DA DESTINARE ALLA PROCEDURA.
a) Somme liquide disponibili
SOMME ATTUALMENTE RISCOSSE DAL CUSTODE GIUDIZIARIO | Importo |
Indennità di occupazione capannone industriale (immobile elencato al n.12) | € 2.000.00 |
Indennità di occupazione appartamento in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, 6, Foglio 3, P.lla 384, sub 2 CAT A/3, piano II (immobile elencato al n. 5) | € 425,00 |
TOTALE MENSILE TOTALE IN QUATTRO ANNI (DURATA MASSIMA PROCEDURA) | € 2.425.00 € 116.400.00 |
Quota disponibile reddito mensile TOTALE IN QUATTRO ANNI (DURATA MASSIMA PROCEDURA) | € 351,00 € 16.848,00 |
SALDO DISPONIBILE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO | € 20.000,00 |
TOTALE SOMME LIQUIDE DISPONIBILI | € 153.248,00 |
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
b) Beni mobili registrati
€ 12.000,00
Autovettura Fiat 500L tg. FW691ZB
c) Patrimonio immobiliare
IMMOBILI | CATEGORIA | VALORE DI STIMA CTU |
Appartamento Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 101 | A/3 | € 109.000,00 |
Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 102 | A/3 | € 100.000,00 |
Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 104 | A/3 | € 134.000,00 |
Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 1 | A/3 | € 101.000,00 |
Appartamento in Casoria, Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identif. al N.C.E.U. del Comune di Casoria al F.gl 3, p.lla 384, sub 2 | A/3 | € 110.000,00 |
Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 5 | A/3 | € 164.000,00 |
Appartamento sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 7 | A/3 | € 104.000,00 |
Garage sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 14 | C/6 | € 25.500,00 |
Garage sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 15 | C/6 | € 25.500,00 |
Garage sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 16 | C/6 | € 25.500,00 |
Garage sito in Casoria, alla Via Vincenzo Gioberti, n. 6, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 3, p.lla 384, sub 17 | C/6 | € 25.500,00 |
Capannone industriale sito in Casoria, alla Via Principe di Piemonte, n. 201 identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 2, p.lla 112, sub 6 e 7 | D/7 | € 922.000,00 |
Quota di immobile, pari a 200/1000 pervenuta per successione ereditaria, sito in Casoria al Vico VII di Via Santa Croce n. 13 identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria al Foglio 17, p.lla 581 | A/4 | non valutato dal CTU in quanto non sottoposto a procedura esecutiva stimabile in € 30.000,00 |
TOTALE STIMA PATRIMONIO IMMOBILIARE | € 1.876.000,00 |
TOTALE ATTIVO DA DESTINARE ALLA PROCEDURA | € 2.041.248,00 |
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Il totale dell’attivo da destinare alla procedura, quindi, è pari ad € 2.041.248,00, cui potrebbero aggiungersi € 104.375,00 quale saldo indicativamente aggiornato all’attualità giacente sul libretto intestato alla procedura esecutiva n. 396/2013, detratte le spese della detta procedura.
4. PASSIVO DA SODDISFARE.
L’esposizione debitoria del sig. Luigi Torretti può ritenersi integralmente contenuta nella procedura esecutiva immobiliare più volte richiamata e quantificabile complessivamente in via prudenziale in € 2.227.553,00, comprese le spese della presente procedura da collocare in prededuzione per un importo complessivo di € 65.663,20 comprensivo di accessori (CPA e IVA).
-- Spese prededucibili.
Le spese prededucibili comprendono il compenso complessivamente determinato per l’attività svolta dall’OCC e quella da svolgere dal liquidatore nominato dal Tribunale, nonché le competenze professionali maturate dallo scrivente per l’attività
prestata nell’interesse del ricorrente.
Per quanto concerne il compenso determinato per l’organismo di composizione della crisi e per il nominando liquidatore, il sig. Luigi Torretti ha sottoscritto con l’OCC Commercialisti di Napoli Nord accordo economico con cui viene stabilito un compenso complessivo pari ad € 45.000,00, oltre accessori, determinato in base ai parametri di cui agli artt. 14 e ss. del D.M. 202/2014 abbattuto del 30% circa.
In particolare, il detto compenso verrà così ripartito:
-- € 12.688,00 comprensivo di accessori (CPA e IVA) all’Organismo di composizione della crisi essendo stato già versato a titolo di acconto prima della proposizione del presente ricorso l’importo di € 6.344,00 comprensiva di IVA e accessori di legge;
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
-- € 38.064,00 comprensivo di accessori (CPA e IVA) al liquidatore che sarà nominato dal Tribunale con il decreto di apertura della procedura di liquidazione.
Per quanto concerne le competenze professionali dovute allo scrivente per l’assistenza legale prestata nella presente procedura, il compenso viene quantificato in € 14.911,20 comprensivo di accessori (CPA e IVA).
-- Creditore procedente (oggi MB Credit Solutions Srl).
In virtù delle sentenze del Tribunale di Napoli e di Avellino, di cui si è già detto al superiore capo 4), l’importo dovuto al creditore procedente è pari ad € 2.206.229,77, di cui € 1.433.737,34 a titolo di sorta capitale, € 730.907,51 a titolo di interessi legali dal 31.12.1996 ad oggi ed € 41.584,92 a titolo di spese legali, comprensive di spese generali e accessori di legge, come liquidate nella sentenza del Tribunale di Avellino. Da tale importo vanno sottratte le somme corrisposte dal sig. Luigi Torretti attraverso la vendita di alcuni immobili di sua proprietà pari ad € 270.000,00, incassate direttamente dalla BPER S.p.A., dante causa della MB Credit Solutions Srl, nonché quelle conseguite sempre dalla BPER S.p.A. a seguito dell’intervento spiegato in una
21
precedente procedura esecutiva promossa da altro creditore pari ad € 62.994,45, il tutto per un importo complessivo di € 332.994,45 (come riferito al superiore punto 4) dell’incasso di detti importi la BPER S.p.A. dava atto nell’atto transattivo sottoscritto dalle parti in data 29.09=03.10/2017). Inoltre, vanno detratti gli importi versati dal sig. Luigi Torretti in favore sia della BPER S.p.A. che della MB Credit Solutions Srl in esecuzione del detto accordo transattivo per un ammontare di € 252.000,00.
Pertanto, dal credito originario di € 2.206.229,77 va detratto l’importo ad oggi complessivamente versato dal sig. Luigi Torretti di € 584.994,45, per cui il credito della MB Credit Solutions Srl all’attualità è pari ad € 1.621.235,32.
-- Creditore intervenuto (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione).
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Come anticipato in precedenza, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare Equitalia Sud S.p.A. ed Equitalia Servizi Riscossione S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) spiegavano una serie di interventi per un credito complessivo di
€ 386.967,88, garantito da ipoteca limitatamente all’importo di € 65.331,89 (All.ti 33, 34 e 35). Ad oggi l’importo a debito come risulta dall’estratto ruolo aggiornato al 22.12.2020 è pari ad € 540.654,48 (All. 36).
Corre l’obbligo di segnalare che sono tuttora pendenti alcuni giudizi, come meglio indicati nel successivo paragrafo 5), aventi ad oggetto numerose cartelle di pagamento di rilevante importo contenute nell’estratto di ruolo allegato e ricomprese in quelli posti a fondamento degli interventi nella procedura esecutiva.
L’importo complessivo oggetto del contenzioso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è pari ad € 144.752,64 come dettagliato infra.
Ne deriva, quindi, che in caso di esito positivo dei detti giudizi il credito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe diminuire ulteriormente e nella migliore delle ipotesi ridursi ad € 395.901,84.
22
-- RIEPILOGO PASSIVO DELLA PROCEDURA.
CREDITORE | PREDEDUZIONE | PRIVILEGIO | CHIROGRAFO | TOTALE |
OCC | € 12.688,00 (compresi accessori) | |||
Liquidatore della procedura | € 38.064,00 (compresi accessori) | |||
Avv. Bruno Campione | € 14.911,20 (compresi accessori) | |||
MB CREDIT SOLUTIONS SRL | € 1.621.235,32 | € 0,00 | ||
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | € 65.331,89 | € 475.322,59 | ||
TOTALE PASSIVO | € 65.663,20 (compresi accessori) | € 1.686.567,21 | € 475.322,59 | € 2.227.553,00 |
Il totale del passivo, pertanto, è pari ad € 2.227.553,00, importo che potrebbe diminuire ad € 1.831.651,16 in caso di esito positivo del contenzioso in corso con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
5) CONTENZIOSO PENDENTE.
I giudizi in corso in cui il sig. Luigi Torretti è attore o convenuto sono i seguenti:
-- Corte d’Appello di Napoli 3^bis, G.R. dott.ssa Minauro Lucia n.r.g. 1024/2014 (appello avverso sentenza Tribunale di Napoli n. 1564/2013) al quale è stato riunito il giudizio pendente innanzi alla Corte d’Appello di Napoli 3^bis, G.R. dott. Di Marco n.r.g. 975/2016 (appello avverso sentenza Tribunale di Avellino n. 1477/2015), udienza di precisazione delle conclusioni fissata all’1.04.2021.
2) Tribunale Napoli Nord dott.ssa Lojodice Margherita, n.r.g. 8272/2020 (opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella n. 07120070045547874 per € 104.055,57 – Prefettura di Avellino) prossima udienza 10.01.2021.
3) Tribunale Napoli Nord – sez. lavoro dott.ssa Ponticelli Ida, n.r.g. 9736/2020 (opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981 relativa alle cartelle n. 07120060281135491 per € 3.777,50 e n. 07120060018569306 per € 321,19) prossima udienza 27.04.2021.
4) Tribunale Napoli Nord – sez. lavoro dott.ssa Cucinella Chiara, n.r.g. 13170/2020
23
(opposizione relativa alle cartelle n. 07120000144775567 per € 13.337,47, n. 07120050032682776 per € 3.600,77, n. 07120030028608307 per € 13.784,25, n.
07120040003043188 per € 3.535,12, n. 07120090039734734 per € 1.094,50 e n.
07120100081840059 per € 1.326,77) in attesa di fissazione udienza.
6) RAGIONI DI URGENZA PER L’EMANAZIONE DEL DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Come anticipato in precedenza, la vendita del compendio immobiliare messo a disposizione con la presente procedura è fissata per il giorno 19 gennaio 2021 nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n.r.g. 396/2013 innanzi al Tribunale di Napoli, 5^ Sez., G.E. dott.ssa Cacace. Ciò rende concreta e attuale l’esigenza del ricorrente di ottenere l’emissione del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio prima di tale data con contestuale disposizione in ordine alla sospensione delle azioni cautelari esecutive già iniziate e, in particolare, della procedura esecutiva immobiliare suindicata con ogni provvedimento consequenziale.
Risulta evidente, infatti, che la mancata apertura della procedura di liquidazione in data anteriore al 19.01.2021 potrebbe comportare la vendita in tutto o in parte del compendio immobiliare pignorato vanificando la presente procedura e lo sforzo economico profuso dal sig. Torretti, rappresentato dall’acconto sul compenso versato in favore del gestore della crisi e dalle spese vive sostenute per l’istruzione e la proposizione del presente ricorso.
Del resto, a modesto avviso di questa difesa, si ritiene di aver fornito a Codesto On.le Tribunale tutti gli elementi utili per la verifica dell’assenza di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio, nonché della sussistenza in capo al sig. Luigi Torretti dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso alla procedura, evincibile dalla copiosa documentazione allegata.
24
In particolare, da quanto emerge dalla relazione del gestore della crisi, dott. Claudio Cesaro, anche a seguito dei capillari approfondimenti dallo stesso eseguiti all’esito dei quali ha espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, risultano sussistenti i presupposti per l’apertura della procedura, nonché le condizioni per la ragionevole fattibilità del piano ritenuto attendibile, sostenibile e coerente rappresentando l’intera situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e fondandosi su ipotesi realistiche con previsione di risultati ragionevolmente conseguibili.
7) CONCLUSIONI.
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
Dalla ricostruzione della vicenda come riportata ai superiori capi 1) e 4) emerge in tutta evidenza come la vita del sig. Luigi Torretti, negli ultimi trent’anni, sia stata segnata sia dal punto di vista economico finanziario che psicologico e morale, con ripercussioni anche nella sfera familiare e sociale, dal tentativo e dallo sforzo profuso per far valere le proprie ragioni e il suo diritto a veder cessare le malversazioni subite dall’istituto di credito. Infatti, nonostante le sentenze del Tribunale di Napoli e di Avellino abbiano accolto le istanze del sig. Torretti, dichiarando la nullità della clausola contrattuale contenente disposizioni sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla misura ultralegale del tasso di interessi, ancora oggi il ricorrente è, suo malgrado, coinvolto nella vicenda processuale che non ha mai fine. Ciò, nonostante il sig. Torretti, nel corso della vicenda processuale, abbia assunto un comportamento responsabile e diligente, consistito nel cercare di adempiere a quanto dovuto, nei limiti delle proprie possibilità e dando fondo a tutte le disponibilità finanziarie proprie e degli stretti congiunti, avendo versato in favore dell’istituto di credito il rilevante importo di € 584.994,45.
La consapevolezza del ricorrente che, nonostante gli sforzi finanziari suindicati, detta incresciosa vicenda continua a perseguitarlo alla veneranda età di ottant’anni, lo ha
25
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
indotto alla decisione di dar corso alla presente procedura mettendo a disposizione del ceto creditorio tutto il proprio patrimonio e ciò anche al fine di scongiurare la vendita nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare che sarebbe fortemente condizionata, come l’esperienza insegna, dall’attività speculativa dei potenziali acquirenti interessati ad aggiudicarsi il compendio immobiliare pignorato ad un prezzo certamente inferiore al reale valore di mercato, a tanto favoriti non solo dalla possibilità di accedere alla procedura di vendita offrendo un prezzo pari al 75% del prezzo base d’asta, come determinato in virtù della perizia di stima da parte del professionista designato dal G.E., ma anche dal meccanismo dei ribassi insiti nel diversi tentativi di vendita. Speculazione che certamente sarebbe scongiurata dalla presente procedura lì dove il nominando liquidatore, nel termine massimo di durata di quattro anni e svincolato dai tecnicismi propri della procedura esecutiva immobiliare, accendendo al libero mercato, potrà massimizzare l’attivo derivante dalla vendita del compendio immobiliare messo a disposizione dal ricorrente e soddisfare le pretese del ceto creditorio se non per intero, sicuramente in una percentuale maggiore rispetto a quella realizzabile con la vendita forzata.
Del resto, come si evince dal presente ricorso e dalla copiosa documentazione versata in atti, nonché dalla relazione del gestore della crisi, risulta evidente che, in caso di vendita del compendio immobiliare nell’ambito della procedura esecutiva, quest’ultima si chiuderebbe con una dichiarazione di incapienza, lì dove i creditori non sarebbero pienamente soddisfatti e non avrebbero altro modo e/o mezzo di aggredire il sig. Torretti rimasto impossidente.
E’ evidente, quindi, che l’accesso alla presente procedura avvantaggerebbe anche il ceto creditorio e, per effetto dell’esdebitazione, il debitore. Sul punto, però, preme a questa difesa sottolineare lo spirito con cui il sig. Torretti ha inteso proporre e dare impulso alla procedura di liquidazione del patrimonio che, dopo trent’anni e attesa la
26
veneranda età, non è quello di tutelare sé stesso o i propri congiunti dal punto di vista economico finanziario, quanto di affrancarsi definitivamente da questa incresciosa vicenda, soprattutto dal punto di vista etico, dopo averla fronteggiata per l’intera vita, riscattando così la propria integrità morale e riabilitando la propria persona nei confronti soprattutto degli affetti più cari. E’ questo l’unico, ultimo ed apprezzabile desiderio di un uomo di ottant’anni a cui resta tuttavia il rammarico, dopo una vita di lavoro e sacrifici, di lasciare ai propri figli soltanto un’eredità morale.
************
Alla luce di tutto quanto esposto nei superiori capi, il sig. Luigi Torretti come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,
CHIEDE
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
all’On.le Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 14 ter Legge 3/2012, di emettere con urgenza, decreto ex art. 14 quinques Legge 3/2012 e per l’effetto:
1) dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del sig. Luigi Torretti;
2) nominare un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 396/2013 pendente innanzi al Tribunale di Napoli, 5^ sez., G.E. dott.ssa Cacace e la relativa vendita fissata per il giorno 19.01.2021;
4) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
5) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonchè, nel caso
27
in cui il debitore svolga attivita’ d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese;
6) ordinare la trascrizione del decreto a cura del liquidatore comprendendo il patrimonio beni immobili e beni mobili registrati;
7) ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e’ titolo esecutivo ed e’ posto in esecuzione a cura del liquidatore;
8) fissare i limiti di cui all’articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
Si deposita in allegato al presente ricorso la seguente documentazione:
A) Relazione OCC di Napoli Nord nella persona del gestore della crisi, dott. Claudio Cesaro;
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
1. Doc. identità + codice fiscale;
2. Procura Torretti Luigi;
3. Istanza per la nomina di un gestore della crisi;
4. Autocertificazione requisiti soggettivi;
5. Visura negativa protesti;
6. Casellario Giudiziale;
7. Carichi pendenti;
8. Atto di pignoramento immobiliare;
9. Nota di trascrizione pignoramento;
10. Sentenza Tribunale Napoli n. 1564-2013;
11. Sentenza Tribunale Avellino n. 1477-2015;
12. Atto di appello avverso sentenza n. 1564-2013;
13. Atto di appello avverso sentenza n. 1477-2015;
14. CTU Ing. Postiglione;
15. Comunicazione + verbale presa in consegna particella 811;
28
16. Nota trascrizione provv.to acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Casoria;
17. Nota del Comune di Casoria al CTU;
18. Integrazione alla CTU;
19. Provv. delega vendita esclusa part. 811;
20. Avviso di vendita per il griono 19.01.2021; 21a. Transazione sottoscritta da Torretti (29.09.17); 21b. Transazione sottoscritta da BPER (16.10.17);
22. Contabili bonifici;
23. Estratto conto libretto procedura 396-2013 al 22.09.2020;
Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d
24. Autocertificazione rapporti bancari e finanziari; 25a. Estratti conto corrente anno 2020 al 25.11.2020; 25b. Estratto conto corrente al 29.12.2020;
26. Scheda Persona Completa C.C.I.A.A.;
27. Storia delle partecipazioni;
28. Visura Camerale Storica T.E.A. s.r.l.;
29. Visura veicolo tg.FW691ZB;
30. Visura PRA su nominativo Torretti Luigi;
31. Decreto omologa separazione Trib. Napoli;
32. Estratto per riassunto atto di matrimonio;
33. Intervento Equitalia Sud SpA del 11.12.2014;
34. Intervento Equitalia Sud SpA del 06.10.2015;
35. Intervento Equitalia Servizi Riscossione SpA del 16.12.2016;
36. Estratto di ruolo AA.EE. aggiornato al 22.12.2020.
Con riserva di ulteriori produzioni e integrazioni lì dove richieste.
Napoli, 30 dicembre 2020 (avv. Bruno Campione)
29
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
Firmato Da: DI GIORGIO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1269929b11498da18bacac8d60ad205a
Il Giudice delegato, dott. Giovanni Di Giorgio;
visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da Luigi Torretti ai sensi degli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;
rilevato che:
- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente risiede in Casoria;
- il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, come si evince dalle argomentazioni di cui al ricorso e come attestato dall’OCC;
visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies l. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all’art. 14 ter l. cit. in quanto non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, comma 2, lett. a) e b), dal momento che:
a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l.
3/2012;
b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla l.
3/2012;
c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9, commi 2 e 3 della l.
3/2012, e alla stessa sono allegati l’inventario dei beni e la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi recante le indicazioni prescritte dall’art. 14 ter, comma 3, l. 3/2012;
ritenuto che il proponente ha prodotto la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
ritenuto altresì che, dall’esame del ricorso e della relazione dell’organismo di composizione della crisi, appare necessario determinare l’importo delle spese necessarie per il sostentamento del proponente ai sensi dell’art. 14 ter co. 5 lett. b) l. 3/2012 nella misura di € 630,00 mensili;
rilevato inoltre che l’apertura della procedura di liquidazione, ai sensi dell’art. 14 quinquies co. 2 lett. b), determina l’improcedibilità anche delle azioni esecutive ad oggi pendenti nei confronti del ricorrente;
Firmato Da: DI GIORGIO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1269929b11498da18bacac8d60ad205a
considerato infine che deve provvedersi alla nomina di un liquidatore, con la precisazione che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali;
P.Q.M.
letto l’art. 14 qiunquies l. 3/2012;
dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Luigi Torretti, nato a Casoria il 1.1.1941;
nomina liquidatore il dott. Massimiliano Megale, professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.fall. (art. 14 quinquies comma 2 lett. a) l. 3/2012) ed iscritto all’elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. 202/2014;
dispone che, sino a al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Napoli Nord;
ordina al liquidatore nominato di provvedere alla trascrizione del presente decreto con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facente parte del patrimonio di liquidazione, incaricando il liquidatore di darvi esecuzione;
fissa in € 630,00 il limite di cui all’art. 14 ter co. 5 lett. b) l. 3/2012.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.
Firmato Da: DI GIORGIO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1269929b11498da18bacac8d60ad205a