Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services
Guida al contratto di appalto totale della KBOB (opera di edilizia / opera del genio civile)
Pianificazione e costruzione
Stato: 7 dicembre 2020; versione 2.0
In collaborazione con costruzionesvizzera e VSS
Membri della KBOB
UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS
KBOB
Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00
xxxx@xxx.xxxxx.xx xxx.xxxx.xxxxx.xx
Indice
1.3. Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto totale 3
3. Definizione delle prestazioni dell’appaltatore totale 5
4. Il documento contrattuale della KBOB per le prestazioni
4.1. Scopo e impiego del documento contrattuale 5
4.2. Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio 6
5. Le Condizioni generali (CG) KBOB per le prestazioni
dell’appaltatore totale, edizione 2020 21
5.1. Scopo e impiego delle condizioni generali 21
5.2. Le condizioni generali in dettaglio 22
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1. Introduzione
La KBOB ha elaborato i documenti concernenti il contratto di appalto totale e la presente guida in collaborazione con i rappresentanti di costruzione- svizzera, dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei tra- sporti (VSS) nonché con i rappresentanti della Confederazione, della Con- ferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), dell’Unione delle città svizzere (UCS) e dell’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS).
Lo scopo della presente guida è spiegare i documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto totale (per le opere di edilizia e del genio civile), edizione 2020, e quindi fornire un ausilio per la stipulazione di tali contratti. Dal momento che si differenziano solo in misura limitata, la presente guida si applica sia al contratto di appalto totale per opere del ge- nio civile sia a quello per opere di edilizia.
La presente guida deve contribuire a far sì che nella stipulazione dei con- tratti di appalto totale le prestazioni da fornire e le altre condizioni contrat- tuali siano chiare per tutte le parti coinvolte e deve garantire in tal modo un’esecuzione possibilmente regolare dei contratti.
La guida non fornisce indicazioni né spiegazioni sulla procedura di aggiudi- cazione, che deve essere svolta con l’ausilio delle basi e delle istruzioni usuali messe a disposizione sia dalla Confederazione sia dalla maggior parte dei Cantoni. La KBOB pubblica al riguardo la guida all’acquisto di pre- stazioni d’opera e la guida all’acquisto di prestazioni del mandatario.
I documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto totale sono i seguenti:
a) il documento contrattuale per le prestazioni dell’appaltatore totale:
«Contratto di appalto totale (opera di edilizia)» e «Contratto di ap- palto totale (opera del genio civile)» (di seguito indicato come «do- cumento contrattuale»);
b) le Condizioni generali KBOB per le prestazioni dell’appaltatore to- tale (opera di edilizia / opera del genio civile) (di seguito indicate come «CG», «CG opera del genio civile» o «CG opera di xxxxx- xxx»);
Ausilio per la stipulazione di contratti
Contenuto
Procedura di aggiudicazione
Documenti della KBOB
c) eventualmente le disposizioni relative alla procedura di aggiudicazione di prestazioni d’opera.
2. Campo di applicazione
Prestazioni dell’appaltatore generale / totale
Appaltatore generale: esecuzione
Il contratto della KBOB per le prestazioni dell’appaltatore totale deve essere utilizzato per disciplinare i diritti e gli obblighi di tale appaltatore. L’utilizzo di questo contratto non è invece previsto per le prestazioni dell’appaltatore generale. Al riguardo esistono documenti separati della KBOB.
(Grafico: D. Stula, Arch. ETH/BSA, Basilea)
Rappresentazione esemplificativa secondo il Regolamento SIA 102. Rimane riservata l’attribuzione di altre pre- stazioni.
L’appaltatore totale deve essere distinto dall’appaltatore generale come se- gue:
− l’appaltatore generale si impegna nei confronti del committente, in un unico contratto di appalto, a eseguire integralmente un progetto di costruzione già pianificato. Di conseguenza l’appaltatore generale realizza sempre un progetto altrui, ma ciò non significa che egli non si occupi talvolta anche della redazione del progetto esecutivo (det- tagliato). L’appaltatore generale è libero di affidare a terzi l’esecu- zione di alcuni o anche di tutti i lavori (XXXXX, Der Werkvertrag, 6a ed., Zurigo 2019, n. 222 seg.);
− al contrario, l’appaltatore totale non si occupa soltanto dell’esecu- zione ma anche della pianificazione completa di un progetto di co- struzione; egli realizza un intero progetto. Tale progetto viene ese- guito dallo stesso appaltatore totale oppure quest’ultimo affida l’ese- cuzione in proprio nome e per proprio conto a una terza persona che non è legata al committente da un rapporto contrattuale. Se si esclu- dono i lavori di progettazione che esegue per l’opera ordinata dal committente, l’appaltatore totale presenta tutte le caratteristiche di un appaltatore generale. La progettazione e l’esecuzione sono discipli- nate in un unico contratto (XXXXX, op. cit., n. 233 seg.).
Il contratto della KBOB per le prestazioni dell’appaltatore totale, oggetto della presente guida, può essere utilizzato come modello se all’appaltatore, oltre all’esecuzione dei lavori, deve essere affidata anche la progettazione.
3. Definizione delle prestazioni dell’appaltatore totale
Come in ogni contratto, anche nel presente contratto di appalto totale la definizione delle prestazioni tipiche riveste un’importanza centrale. I docu- menti di descrizione delle prestazioni edili (descrizione dell’opera, basi del progetto, piani contrattuali ecc.) forniscono alle persone coinvolte nel pro- getto una base di comprensione. Una struttura chiara e una descrizione inequivocabile e univoca è indispensabile per garantire la certezza del diritto tra le persone coinvolte.
Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 della Norma SIA 118, l’appalto presuppone l’esistenza di un progetto sufficientemente chiaro. La KBOB raccomanda pertanto di redigere la descrizione dell’opera (nonché even- tuali altri documenti di descrizione delle prestazioni edili) e i piani contrattuali secondo le norme consolidate e quali elementi del contratto separati. In tal modo le prestazioni sono definite in modo chiaro e comprensibile per en- trambe le parti, secondo il grado di dettaglio richiesto.
Inoltre, al fine di garantire lo scambio dei dati, per quanto concerne le infor- mazioni relative all’opera (descrizione, piani) si raccomanda di utilizzare un formato di scambio consolidato (ad es. SIA 451, formati DWG, DXF o IFC).
4. Il documento contrattuale della KBOB per le presta- zioni dell’appaltatore totale
4.1. Scopo e impiego del documento contrattuale
Il documento contrattuale è un modello per i contratti d’acquisto di presta- zioni dell’appaltatore totale e deve poter essere adeguato alle esigenze reali con un dispendio possibilmente minimo di risorse. Il documento contrattuale
Appaltatore totale: progettazione ed esecuzione
Documenti di descrizione delle prestazioni edili
Scambio di dati
Modello personalizzabile
Documento contrattuale come elemento principale del contratto
Stesura del contratto
non è adatto per la stipulazione di un contratto di appalto generale (riguardo alla relativa distinzione si veda il cap. 2 «Campo di applicazione»).
Può essere scaricato in formato Word dal sito Internet della KBOB (cfr. xxx.xxxx.xx → Temi e prestazioni → Modelli di contratti e raccolte di do- cumenti). Il documento contrattuale contiene molte disposizioni per le quali non è attivata la funzione della protezione da scrittura e sono pertanto libe- ramente adattabili.
Prima di pubblicare il bando per le prestazioni dell’appaltatore totale occorre verificare se il documento contrattuale è adatto per il bando e per il contratto che il committente prevede di stipulare. Se il documento contrattuale non fosse appropriato o lo fosse solo in parte, si raccomanda di adeguarlo prima della pubblicazione del bando alla prestazione e alla situazione concrete ricorrendo eventualmente a una consulenza legale.
Di solito un contratto di appalto totale è costituito da più documenti. Il docu- mento contrattuale è l’elemento principale del contratto e prevale su tutti gli altri elementi del contratto.
La priorità del documento contrattuale deve essere rispettata nella stesura dell’intero contratto. In particolare, prima della pubblicazione del bando bi- sogna esaminare la conformità di tutti gli elementi del contratto con il docu- mento contrattuale. In caso di contraddizione, occorre modificare la regola- mentazione nell’elemento successivo del contratto oppure, in via eccezio- nale, il documento contrattuale. Inoltre non è necessario disciplinare o ripe- tere negli altri elementi del contratto quanto è già stato fissato nel docu- mento contrattuale. In generale, devono essere evitate le ripetizioni, soprat- tutto se esprimono lo stesso concetto con altri termini. Tuttavia, può essere opportuno fornire indicazioni o spiegazioni supplementari negli altri elementi del contratto (ad es. in merito al calendario, alle scadenze e ai termini, alle modalità di pagamento, alle prestazioni di garanzia, alle assicurazioni ecc.).
Per alcune disposizioni il documento contrattuale contiene varianti tra le quali le parti possono scegliere quella più adatta alle loro esigenze. Talune varianti prevedono regolamentazioni dettagliate in un documento separato, che costituisce un allegato al documento contrattuale e deve figurare tra gli elementi del contratto. Le altre precisazioni possono essere inserite diretta- mente nel documento contrattuale in modo da evitare ulteriori allegati.
4.2. Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio
Laddove la numerazione del contratto di appalto totale (opera di edilizia) differisce da quella del contratto di appalto totale (opera del genio civile), accanto al numero, tra parentesi, viene precisato il tipo di contratto a cui si fa riferimento.
Frontespizio
Nel frontespizio figurano i dati più importanti del contratto di appalto totale; serve a descrivere con precisione le parti contraenti e le loro funzioni.
Il committente è libero di decidere se, e in quale misura, inserire il «nome del progetto» e le relative informazioni, che possono anche essere ade- guate o completate a piacimento.
Se una comunità di lavoro (consorzio) è una parte contraente, devono es- sere elencati tutti i soci di tale comunità, a partire dall’impresa capofila (che rappresenta la comunità di lavoro verso terzi, in particolare nei confronti del committente). Si veda al riguardo anche il numero 20 del documento con- trattuale.
Numero 1: Oggetto del contratto
L’oggetto del contratto consiste in una descrizione del progetto e dell’esten- sione delle prestazioni dell’appaltatore totale e del committente.
Numero 1.1: Progetto
L’oggetto del contratto deve essere descritto in modo conciso e generico.
Numero 1.2: Estensione delle prestazioni dell’appaltatore totale e del committente
In questo numero devono essere descritte brevemente le prestazioni che saranno eseguite dall’appaltatore totale e la loro funzionalità. Occorre an- che stabilire quali prestazioni devono essere fornite dal committente.
Numero 2: Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di con- traddizioni
Si veda al riguardo il commento al capitolo 3 («Definizione delle prestazioni dell’appaltatore totale») e al numero 4.1 («Scopo e impiego del documento contrattuale»).
In ogni caso concreto bisogna verificare se tutti gli elementi del contratto (EC) elencati nel documento contrattuale sono necessari e disponibili. A seconda del progetto di costruzione da mettere a concorso esistono ele- menti diversi o elementi supplementari, nei quali sono definiti le modalità del contratto e in particolare il contenuto della prestazione da fornire, come ad esempio:
− prescrizioni relative alla garanzia e alla gestione della qualità (che vanno oltre quelle indicate rispettivamente ai n. 19 delle CG opera del genio civile e 20 delle CG opera di edilizia]);
− indicazioni del committente circa la documentazione dell’opera e lo scambio dei dati (ad es. SIA 451, formati DWG, DFX, IFC);
La comunità di lavoro quale parte contraente
Elementi del contratto specifici per il progetto
Verifica dell’ordine di priorità
EC 3.2:
SIA 118 /…
Condizioni generali per la costruzione (CGC) per …
EC 3.3 e 3.4:
norme della SIA e di altre associazioni professionali
Altre regole dell’arte edilizia riconosciute
− rapporti particolari e perizie (ad es. rapporto sui siti contaminati, pe- rizie geologiche o idrogeologiche);
− opzioni;
− norme speciali.
L’elenco degli elementi del contratto di cui al numero 2.1 del documento contrattuale deve essere completato di conseguenza. Se la documenta- zione del bando non è composta da documenti di descrizione delle presta- zioni edili ma da descrizioni funzionali (programma dei locali, requisiti per i locali, piani di quartiere ecc.), queste ultime devono essere anch’esse inte- grate nell’elenco delle basi contrattuali.
È inoltre possibile procedere a una suddivisione tra documenti specifici alla pianificazione e documenti di descrizione delle prestazioni edili.
Prima del bando occorre verificare se l’ordine di priorità contenuto nel do- cumento contrattuale è corretto nel caso concreto e dove è opportuno inse- rire eventuali documenti aggiuntivi.
Il documento contrattuale elenca al numero 2.1, a complemento della Norma SIA 118, le Condizioni generali per la costruzione (CGC). Occorre tuttavia verificare nel singolo caso se:
1. per il genere di lavoro da mettere a concorso sono disponibili simili con- dizioni generali; in caso affermativo devono essere indicate con esat- tezza nel documento contrattuale;
2. il committente intende riprenderle nel contratto. Se tali condizioni gene- rali non vengono elencate nel contratto, occorre valutare se non sia co- munque opportuno riprendere le regole di misurazione e di retribuzione in esse contenute. In caso affermativo, tali disposizioni devono essere specificate precisamente al numero 2.1 o al numero 15 del documento contrattuale (indicando i numeri corrispondenti).
Il documento contrattuale prevede due precisazioni rispetto alla Norma SIA 118:
− nell’elaborare la documentazione del bando occorre verificare quali norme debbano essere determinanti per la realizzazione dell’opera. Dette norme devono essere indicate in maniera completa ed esatta con il relativo anno di edizione al numero 2.1 del documento contrat- tuale (nello spazio appositamente previsto dopo «in particolare
……..» negli EC 3.3 e 3.4).
− Vengono riprese unicamente le norme che rispecchiano al momento dell’appalto lo stato delle regole dell’arte edilizia riconosciute (ri- guardo alle regole dell’arte edilizia riconosciute si veda XXXXX, op. cit., n. 842 segg.). Ciò significa che il committente deve verificare prima dell’appalto quali norme rispecchiano le regole dell’arte edilizia riconosciute al momento dell’appalto.
Modifica delle norme tecniche
Se il bando e l’aggiudicazione come pure l’esecuzione dell’opera sono molto distanziati nel tempo, una norma in
vigore al momento dell’appalto può rivelarsi superata in fase di esecuzione dell’opera. Nel corso delle trattative contrattuali e al più tardi prima della stipulazione del contratto di appalto totale, il committente come pure l’ap- paltatore totale devono verificare nel caso concreto se al momento dell’ese- cuzione dell’opera le norme tecniche indicate nel bando sono ancora con- formi alle regole dell’arte edilizia riconosciute. In caso negativo e se le nuove conoscenze tecniche hanno determinato una modifica delle norme, le parti devono imperativamente ridiscuterne e specificare in seguito nel contratto di appalto totale quali nuove norme tecniche e di quale edizione debbano essere considerate determinanti ai fini dell’esecuzione dell’opera. Nel prendere questa decisione occorre considerare i seguenti due aspetti:
1. quali caratteristiche deve presentare l’opera da eseguire? Il commit- tente ha generalmente interesse affinché la sua opera sia eseguita conformemente alle attuali regole dell’arte edilizia riconosciute. L’ap- paltatore totale deve di norma fornire al committente un’opera che al momento dell’appalto rispecchi le regole dell’arte edilizia ricono- sciute. Ciò che potrebbe ancora cambiare fino al momento dell’ese- cuzione non è prevedibile (con certezza) al momento della conclu- sione del contratto.
2. Se (in seguito) devono essere riprese le norme e le conoscenze più recenti al momento dell’esecuzione, si deve verificare se si tratta di una modifica dell’ordinazione ai sensi degli articoli 84 e seguenti della Norma SIA 118. In caso affermativo devono essere eventual- mente adeguati la retribuzione specificata nell’offerta come pure i ter- mini e le scadenze previsti nel contratto.
Numero 2.2: Ordine di priorità in caso di contraddizioni
Si vedano al riguardo le spiegazioni fornite al numero 4.1 («Scopo e im- piego del documento contrattuale»).
Prima del bando occorre esaminare se l’ordine di priorità stabilito nel docu- mento contrattuale è corretto nel singolo caso concreto e dove è necessario inserire eventuali documenti aggiuntivi.
Molto spesso un contratto di appalto totale è composto non solo dal docu- mento contrattuale, ma anche da altri elementi. Un compito fondamentale del committente consiste nell’accertare che il contratto (composto dal docu- mento contrattuale e dai diversi elementi del contratto) non contenga con- traddizioni materiali. Se invece presenta contraddizioni, il contratto è viziato e può dare adito a una controversia tra le parti. Per evitare una simile con- troversia, al numero 2.2 (analogamente alla Norma SIA 118 agli art. 7 e 21) il documento contrattuale stabilisce che, in caso di contraddizione, è deter- minante l’ordine di priorità convenuto. Quest’ultimo dipende dalle informa- zioni che figurano negli elementi contrattuali e dalla priorità che deve essere accordata a un singolo elemento rispetto agli altri.
Ordine di priorità consolidato
Condizioni generali dell’appaltatore totale
Prestazioni e costi dell’appaltatore to- tale compresi nel prezzo dell’opera
Margine di tempo
L’ordine di priorità definito corrisponde a quello dei precedenti contratti della KBOB (contratto di appalto per prestazioni singole) e dei contratti di appalto generale e totale. L’offerta dell’appaltatore totale è approvata dal commit- tente sulla base della rettifica (e del verbale relativo a eventuali divergenze o all’accertamento della conformità tra l’offerta e le condizioni fissate) ed è quindi sovraordinata al bando, che è meno recente.
La disposizione relativa alle condizioni generali indica che le condizioni ge- nerali che l’appaltatore totale allega alla propria offerta (per quanto am- messe dalle condizioni di aggiudicazione) sono applicabili solo se approvate espressamente dal committente e se elencate al numero 15 del documento contrattuale.
Numero 3: Prestazioni dell’appaltatore totale
Numero 3.1: Prestazioni e costi compresi nel prezzo dell’opera con- venuto
Questa disposizione stabilisce chiaramente le prestazioni che l’appaltatore totale è tenuto a eseguire al prezzo dell’opera convenuto secondo il numero 4 del documento contrattuale e i costi che il committente deve sostenere personalmente. Se l’appaltatore totale deve eseguire soltanto determinate parti dell’intero progetto di costruzione, anche le fasi menzionate al numero
3.1.2 devono essere svolte solo in parte.
Le Norme SIA a cui fanno riferimento le fasi parziali devono sempre essere indicate.
L’eventuale margine di tempo a disposizione dell’appaltatore totale per l’ela- borazione o la rielaborazione dei documenti elencati al numero 3.1.3 può essere indicato al numero 3.1.4.
Nel numero 3.1.8 vengono ora inclusi nel prezzo dell’opera anche i costi legati all’osservanza di prescrizioni e condizioni legali e amministrative non ancora in vigore alla data di riferimento per l’inoltro dell’offerta, ma la cui entrata in vigore poteva essere certamente prevista dall’appaltatore totale durante la fase di realizzazione del progetto, ivi comprese le ripercussioni concrete sul contratto di appalto totale. Secondo la prassi del Tribunale fe- derale le parti devono aspettarsi che le circostanze possano cambiare dopo la conclusione del contratto, soprattutto nel caso di contratti a lungo termine. In particolare, ad esempio, le modifiche di legge non sono circostanze im- prevedibili (XXXXXXX, Xxxxxx Kommentar, n. 103 ad art. 18 CO; XXXXXX, Berner Kommentar (2018), n. 674 ad art. 18 CO XXXXXX, Berner Kommen- tar (1986), n. 339 ad art. 18 CO; DTF 128 III 428, consid. 3 c; DTF 127 III 300, consid. 5 b/aa). In ogni caso, non deve essere prevedibile solo la modifica di legge in quanto tale, ma anche la sua natura, la sua portata e i suoi effetti sul contratto (DTF 127 III 300, consid. 5b/aa).
Numero 3.2: Retribuzioni e costi non compresi nel prezzo dell’opera convenuto
Laddove necessario, al numero 3.2 possono essere indicati retribuzioni e costi supplementari non compresi nel prezzo dell’opera, come:
− indennità per intemperie;
− indennità speciali come indennità per il lavoro notturno, domenicale e festivo, purché non ordinato dal committente;
− emolumenti e tasse (imposta sul valore aggiunto, dazi, tasse per la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica, tassa di smaltimento e contributo per l’approvvigionamento di acqua di spegnimento);
− premi assicurativi per l’assicurazione di responsabilità civile dell’ap- paltatore totale;
− spese accessorie dell’appaltatore totale per le prestazioni eseguite da quest’ultimo;
− costi per le prestazioni di garanzia secondo il numero 6 del docu- mento contrattuale;
− pubblicità relativa all’opera;
− spese per la gestione della qualità.
Il numero 3.2 deve essere modificato in maniera corrispondente.
Il numero 3.2 può essere parimenti completato con i costi non compresi nel prezzo dell’opera, che l’appaltatore totale non deve quindi computare nell’offerta perché sostenuti dal committente, ad esempio:
− premi per l’assicurazione di responsabilità civile del committente;
− costi per la costituzione e l’esercizio delle servitù necessarie;
− emolumenti amministrativi per l’esercizio futuro.
Nel caso in cui si aggiungano prestazioni/costi compresi nel prezzo dell’opera e si completino nel contempo i costi non compresi nel prezzo dell’opera occorre accertarsi che non sorgano contraddizioni tra i numeri 3.1 e 3.2 nonché tra questi numeri e altre disposizioni del contratto.
Numero 4: Retribuzione Numero 4.1: Prezzo dell’opera
Se la retribuzione deve essere effettuata con un determinato arrotonda- mento (ad es. ai 5 centesimi o a 1 franco), l’importo dell’arrotondamento può essere indicato in franchi svizzeri.
Nel menu a discesa presente in questa disposizione è possibile scegliere tra diversi tipi di prezzo. In particolare, in questo caso bisogna decidere se le variazioni di prezzo a seguito del rincaro sono incluse (prezzo forfettario senza diritto al rincaro) o non sono incluse (prezzo globale con diritto al rincaro) nella retribuzione. Nel numero 4.2 occorre indicare secondo quale
Retribuzioni supplementari
Arrotondamento
Guida per la fatturazione delle variazioni di prezzo
Ordinazione delle opzioni
Aumento o diminuzione del prezzo dell’opera
Distinzione rispetto alle opzioni
Compenso in caso di aggiunte
metodo vengono calcolate simili variazioni di prezzo e confermare che le variazioni di prezzo a seguito del rincaro sono incluse.
La Norma SIA 118 non specifica se le modalità finanziarie e i ribassi si ap- plicano anche in caso di modifiche dell’ordinazione o quando l’appaltatore totale ha diritto a una retribuzione supplementare ai sensi del numero 4.6. Il numero 11 delle CG opera del genio civile e il numero 12 delle CG opera di edilizia prevedono quanto precede.
Numero 4.2: Variazioni di prezzo a seguito del rincaro
Informazioni dettagliate in merito ai diversi metodi previsti per il calcolo del rincaro figurano nella guida della KBOB per la fatturazione delle variazioni di prezzo nel settore della costruzione (cfr. xxx.xxxx.xxxxx.xx → Temi e prestazioni → Variazioni di prezzo a seguito del rincaro).
Numero 4.3: Opzioni
Al numero 7.4 del documento contrattuale bisogna definire fino a quale mo- mento e con quale anticipo il committente può ordinare opzioni al prezzo offerto. Al riguardo occorre tenere conto anche del numero 9.2 delle CG.
Numero 4.4 (opera di edilizia): Posizioni budgetarie
Le posizioni budgetarie sono prestazioni comprese nel contratto di appalto totale, ma il cui genere e/o la cui estensione non sono ancora stati definiti. Poiché non sono sottoposte al regime della retribuzione fissa nel caso di un accordo per un prezzo forfettario o globale, le posizioni budgetarie posso far aumentare o diminuire il prezzo dell’opera fissato per contratto su base forfettaria.
Si distinguono quindi dalle opzioni (n. 4.3), il cui contenuto è già stabilito per contratto.
Il contratto di appalto totale (opera del genio civile) non include posizioni budgetarie.
Numeri 4.4 (opera del genio civile) e 4.5 (opera di edilizia): Onorario e supplemento per l’appaltatore totale
Se l’onorario dell’appaltatore totale non è calcolato in percentuale dei costi dell’opera e di fornitura, IVA esclusa, ma è prevista un’indennità forfettaria o globale, è necessario introdurre una regolamentazione separata per il compenso in caso di aggiunte.
Numeri 4.5 (opera del genio civile) e 4.6 (opera di edilizia): Adegua- mento del prezzo dell’opera
Secondo questa disposizione (che non va intesa in senso esaustivo) pos- sono determinare un adeguamento del prezzo dell’opera anche le modifi- che necessarie nonché le modifiche dell’ordinazione del committente. La
definizione di «modifiche necessarie» figura rispettivamente ai numeri 13
delle CG opera del genio civile e 14 delle CG opera di edilizia.
Conformemente alla Norma SIA 118 una modifica dell’ordinazione si basa su una manifestazione di volontà del committente, che può essere pronun- ciata personalmente o tramite un rappresentante (si veda l’art. 84 della Norma SIA 118). La dichiarazione della modifica può essere espressa o tacita (ad es. mediante consegna dei piani modificati; EGLI, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2a ed., Zurigo 2017, osservazioni preliminari ad art. 84-91). Una regolamentazione derogatoria (ad es. requisito della forma scritta; limi- tazione al rappresentante autorizzato espressamente) deve essere conve- nuta nel contratto. La definizione di «modifiche necessarie» figura rispetti- vamente ai numeri 14 delle CG opera del genio civile e 15 delle CG opera di edilizia.
I costi derivanti da una riduzione dei tempi di esecuzione comportano un adeguamento del prezzo dell’opera se tale riduzione è stata ordinata dal committente per compensare eventuali ritardi dovuti a rischi nel suo ambito di pertinenza.
Numeri 4.7 (opera del genio civile) e 4.8 (opera di edilizia): Lavori a regia
I lavori eseguiti per contratto dall’appaltatore e retribuiti sulla base delle pre- stazioni effettive fornite vengono definiti, secondo la terminologia della Norma SIA 118, come lavori a regia (art. 48).
Numeri 4.7.1 (opera del genio civile) e 4.8.1 (opera di edilizia): Conteg- gio dei lavori a regia
Nel settore principale della costruzione, per il conteggio dei lavori a regia si applicano le disposizioni vigenti del documento «Supporto per il calcolo dei lavori a regia» dell’IPB e della SSIC (stato 201x, regione ). Per il conteg-
gio relativo a lavori di finitura di edifici, le disposizioni possono essere scelte liberamente. Si può inoltre fare riferimento agli accordi relativi a lavori a re- gia per l’opera specifica (cfr. n. 4.7.1 [opera del genio civile] e 4.8.1 [opera di edilizia).
Numeri 4.7.2 (opera del genio civile) e 4.8.2 (opera di edilizia): Varia- zioni di prezzo a seguito del rincaro per i lavori a regia
Conformemente alla Norma SIA 118 (art. 68), il rincaro dei lavori a regia può essere oggetto di due regolamentazioni distinte. Ai numeri 4.7.2 (opera del genio civile) e 4.8.2 (opera di edilizia) può essere definita la regolamen- tazione desiderata.
Numero 5: Modalità finanziarie Numero 5.1: Modalità di pagamento
Con questa disposizione le parti concordano una modalità di pagamento generale. I dettagli devono essere disciplinati nel rispettivo allegato.
Modifiche dell’ordinazione
Conteggio dei lavori a regia
Modalità di pagamento generale
Liquidazione finale
Riconoscimento da parte del capoprogetto
Controllo della liquidazione finale
Restituzione
Ricapitolazione ai sensi dell’art. 153 cpv. 3 Norma SIA 118
Numero 5.3: Termini di verifica / di pagamento
Per i membri della KBOB esterni all’Amministrazione federale, la regola- mentazione prevista nel documento contrattuale costituisce una semplice raccomandazione.
Il documento contrattuale offre quindi alle parti la possibilità di modificare la formulazione proposta e di definire i termini di verifica e di pagamento in base alle circostanze concrete.
Secondo l’articolo 154 capoverso 2 della Norma SIA 118 la direzione dei lavori deve verificare la liquidazione finale entro un mese. Per il contratto di appalto totale bisogna esaminare nel singolo caso quanto tempo occorrerà al committente/al suo capoprogetto per svolgere la verifica della liquida- zione finale. È nell’interesse di entrambe le parti che venga impiegato il mi- nor tempo possibile. Il menu a discesa consente di scegliere il tempo desi- derato.
Secondo il numero 9 del documento contrattuale, il capoprogetto del com- mittente è autorizzato a riconoscere la liquidazione finale. Con la comuni- cazione del risultato della verifica da parte del capoprogetto del commit- tente, la liquidazione finale è da considerare riconosciuta da entrambe le parti (art. 154 cpv. 3 della Norma SIA 118).
Occorre inoltre verificare se esistono disposizioni di legge o istruzioni delle autorità secondo cui gli organi dell’ente pubblico si riservano il diritto di con- trollare la liquidazione finale ed eventualmente di chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di retribuzione. In questo caso, si raccomanda di prevedere un’apposita disposizione al numero 15 del docu- mento contrattuale.
La restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di acconto è retta dal diritto dei contratti ed è quindi sottoposta al termine di prescrizione di 10 anni. Questo stesso termine si applica quando nel contratto sono stati presi accordi riguardo alla restituzione.
Il capoprogetto del committente deve accertare che l’appaltatore totale al- leghi alla sua liquidazione finale una ricapitolazione dell’insieme delle fat- ture conformemente all’articolo 153 capoverso 3 della Norma SIA 118. Salvo riserva scritta nella ricapitolazione, l’appaltatore totale dichiara di ri- nunciare a qualsiasi ulteriore pretesa di retribuzione conformemente all’ar- ticolo 156 della Norma SIA 118.
Numero 5.4: Sconto
Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l’ottenimento dello sconto, ma di lasciare decidere all’appaltatore totale se concedere uno sconto e per quale termine di pagamento.
Lo sconto è concesso dall’appaltatore totale per incentivare il committente a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Deve essere distinto dal ribasso.
Numero 5.6: Luogo di pagamento
Il denaro dei pagamenti effettuati può essere utilizzato soltanto per le pre- stazioni direttamente correlate alla realizzazione dell’opera. Non è consen- tito l’utilizzo per pagamenti ad altri cantieri o per finanziamenti trasversali. Questo aspetto può essere integrato al numero 15.7 del documento con- trattuale (si veda anche il n. 12 delle CG).
Numero 6: Prestazioni di garanzia
Numero 6.1: Prestazioni di garanzia convenute
Informazioni dettagliate sulle prestazioni di garanzia figurano nella guida della KBOB alla determinazione di garanzie finanziarie per le prestazioni d’opera (cfr. xxx.xxxx.xxxxx.xx → Temi e prestazioni → Prestazioni d’opera).
La trattenuta serve al committente quale garanzia per l’adempimento degli obblighi dell’appaltatore fino al collaudo dell’opera o di una parte di essa (art. 149 cpv. 1 Norma SIA 118). Secondo l’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 le parti possono convenire liberamente una garanzia sup- plementare. Nell’accordo specifico si definisce quando e per quale durata debba essere prestata tale garanzia. Le parti non sono quindi vincolate in alcun modo all’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 (si veda XXXXXXXXXX/MONN, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2a ed., Zurigo 2017, nota 11 all’art. 149).
Secondo l’articolo 152 della Norma SIA 118 l’importo trattenuto deve essere versato quando l’opera è collaudata e, laddove convenuto nel contratto, quando è disponibile la documentazione del progetto, quando è scaduto il termine per la verifica della liquidazione finale e quando è stata prestata una garanzia di responsabilità per difetti. Se soltanto una parte dell’opera viene collaudata, una parte corrispondente della trattenuta viene versata non ap- pena l’appaltatore fornisce parte della garanzia prevista dall’articolo 181 della Norma SIA 118. A complemento dell’articolo 152 della Norma SIA 118 il numero 6.2 del documento contrattuale prevede l’obbligo di consegnare i documenti dovuti in forza del contratto.
Numero 6.2: Garanzia di buona esecuzione, garanzia di restituzione dell’acconto e garanzia per difetti
In questa disposizione vengono spiegati la definizione e lo scopo della ga- ranzia di buona esecuzione, della garanzia di restituzione dell’acconto e della garanzia per difetti secondo l’articolo 111 CO, che conformemente al numero 6.1 possono essere convenute rispettivamente per l’esecuzione
Guida alla determinazione di garanzie finanziarie
Trattenuta di una parte della retribuzione
Scadenza della trattenuta
Garanzie
Ordine decre- scente
Programma dei lavori
Comunicazione nel bando
Termini relativi
Mora
del contratto, per gli anticipi e per la responsabilità per difetti. Come previ- sto al numero 6.1, in luogo delle suddette garanzie ai sensi dell’arti-
colo 111 CO può anche essere prestata una fideiussione solidale.
Se si intende stabilire un ordine di successione (decrescente) delle presta- zioni di garanzia, quest’ultimo può essere definito e descritto nell’apposito spazio alla fine del numero 6.1.
Numero 7: Scadenze, termini e pene convenzionali
È logico e anche consigliabile fornire già nel bando indicazioni concernenti lo scadenzario. A seconda dell’entità della commessa edile, agli appaltatori totali sarà richiesto di allegare all’offerta un programma dei lavori (cfr. art. 6 cpv. 1 e art. 93 della Norma SIA 118). In base alle disposizioni della Norma SIA, il programma dei lavori ha unicamente carattere informativo. Se le parti intendono far derivare diritti dal programma dei lavori, quest’ultimo deve es- sere inserito nel documento contrattuale al numero 2.1 o al numero 15 quale elemento integrante del contratto (art. 93 cpv. 2 e art. 21 cpv. 3 della Norma SIA 118). Ciò non è però consigliabile. L’appaltatore totale deve po- ter essere libero di decidere come eseguire i lavori entro i termini contrat- tuali.
È tuttavia indispensabile che i termini e le eventuali scadenze rilevanti per l’esecuzione del contratto siano resi noti già nel bando, in particolare l’inizio e la fine (collaudo) della fornitura delle prestazioni stabilite per contratto. In base al genere di lavoro e all’entità/alla durata della commessa si racco- manda di fissare le scadenze intermedie importanti.
Se al momento della stipulazione del contratto sono ancora in corso proce- dure di autorizzazione, i termini e le scadenze possono essere definiti anche con riguardo al rilascio dell’autorizzazione (ad es. inizio dei lavori: 3 mesi dopo il rilascio dell’autorizzazione).
Il documento contrattuale prevede che in caso di mancata osservanza dei termini/delle scadenze contrattuali, l’appaltatore totale sia costituito in mora (vale a dire che il committente non deve inviare una diffida scritta all’appal- tatore totale). Detti termini e scadenze sono considerati giorni dell’adempi- mento ai sensi dell’articolo 102 capoverso 2 CO. Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche della mora, si veda l’articolo 366 CO.
Numero 7.2: Adeguamento dei termini
I motivi alla base dell’adeguamento del prezzo dell’opera (n. 4.5 del docu- mento contrattuale [opera del genio civile] e n. 4.6 del documento contrat- tuale [opera di edilizia]) determinano spesso anche l’adeguamento dei ter- mini. Tali motivi possono essere indicati anche al numero 7.2.
Numero 7.3: Pene convenzionali per il superamento dei termini
Se l’osservanza di singoli termini e scadenze è di particolare importanza per il committente, si consiglia di prevedere una pena convenzionale in pre- senza di circostanze particolari. In tal caso, la pena convenzionale prevista deve essere indicata al numero 7.3 del documento contrattuale (riguardo alla mora dell’appaltatore totale si veda XXXXX, op cit., n. 658 segg. e ri- guardo alla mora prima che subentri il termine di consegna conformemente all’articolo 366 cpv. 1 CO il n. 668 segg.). Il limite massimo deve essere stabilito in funzione del contesto del progetto. In ogni caso è necessario osservare l’articolo 163 capoverso 3 CO. In linea di principio si raccomanda di stabilire una pena convenzionale solo per l’inosservanza del termine di ultimazione dell’opera completa o di singole parti rilevanti dell’opera.
Accade di frequente che i termini e le scadenze previsti nel bando risultino superati a seguito della procedura di aggiudicazione e debbano quindi es- sere adeguati. Questa necessità deve essere chiarita con l’appaltatore to- tale prima dell’aggiudicazione, concordando insieme i nuovi termini che do- vranno essere poi inseriti nel documento contrattuale da allestire.
Il termine ultimo per l’ordinazione delle opzioni deve essere stabilito al nu- mero 7.4. Alla scadenza del termine occorre tenere conto del numero 9 delle CG.
Maggiori informazioni su questo sistema figurano nella guida della KBOB all’impiego di sistemi d’incentivazione (bonus/malus) nei lavori di costru- zione (cfr. xxx.xxxx.xx → Temi e prestazioni → Prestazioni d’opera).
Numero 8: Interlocutori
In questa disposizione si stabilisce chi sono gli interlocutori tra le parti con- traenti. Se cambiano un interlocutore o i suoi dati personali, bisogna infor- marne tempestivamente gli altri interlocutori per scritto.
Numero 9: Estensione della facoltà di rappresentanza
Numero 9.1: Capiprogetto del committente e dell’appaltatore totale
Questa disposizione prevede che i capiprogetto del committente e dell’ap- paltatore totale abbiano facoltà di rappresentanza per tutte le competenze necessarie all’esecuzione del contratto. Questa piena facoltà di rappresen- tanza rimane tale per quanto non sia limitata contrattualmente (n. 9.2 del documento contrattuale).
Numero 9.2: Limitazione della facoltà di rappresentanza
Le parti devono menzionare nel presente numero se intendono adottare una disposizione speciale per quanto concerne, ad esempio, la competenza di effettuare modifiche dell’ordinazione.
Pena convenzionale
Adeguamento scadenze / termini
Bonus / malus
Disposizione gene- rale relativa alla rappresentanza
Disposizione spe- ciale relativa alla rappresentanza
Disposizione relativa alla rappresentanza
in caso di accordo particolare e comunicazione
Isolamenti del tetto piano e altri isolamenti idrici
Assicurazione di responsabilità ci- vile
Danni causati da incendio e da elementi naturali
Numero 9.3: Mandatari del committente
Questa disposizione stabilisce che il mandatario del committente può espri- mere dichiarazioni giuridicamente vincolanti per conto del committente nei confronti dell’appaltatore totale o di terzi soltanto se ciò è stato oggetto di un accordo particolare ed è stato comunicato all’appaltatore totale. Questa norma intende garantire che l’appaltatore totale non accetti istruzioni, com- messe eccetera da persone non autorizzate. Se il mandatario del commit- tente (o un suo capoprogetto) non ha comunicato all’appaltatore totale la sua facoltà di rappresentanza, quest’ultimo non può presumere che le di- chiarazioni del mandatario siano vincolanti e che rappresentino la volontà del committente.
Numero 11.3 (opera di edilizia): Periodi particolari di reclamo dei difetti e termini particolari di prescrizione
Il documento contrattuale offre la possibilità di convenire un termine di pre- scrizione diverso da quello dell’articolo 371 capoverso 2 CO per gli isola- menti del tetto piano e altri isolamenti che costituiscono un sistema com- pleto. L’appaltatore totale inoltra al committente anche un’offerta per un contratto di manutenzione corrispondente (prezzo di manutenzione in- cluso), valida fino al giorno del collaudo del tetto piano / dei tetti piani. La conclusione di un contratto di manutenzione al più tardi il giorno del collaudo costituisce il presupposto per prorogare di 5 anni il termine di cui all’arti- colo 371 capoverso 2 CO.
Numero 12: Assicurazioni
Al contratto deve essere allegato un attestato relativo a un’assicurazione di responsabilità civile professionale da cui si evince che all’avvio della com- messa l’appaltatore totale dispone di una copertura assicurativa.
La presente disposizione contiene un elenco non esaustivo delle possibili assicurazioni. Se vi è l’esigenza di concludere un’altra assicurazione o as- sicurazioni complementari (ad es. un’assicurazione per il periodo di costru- zione), i dettagli al riguardo possono essere indicati al numero 15 del docu- mento contrattuale.
Maggiori informazioni concernenti l’assicurazione di responsabilità civile fi- gurano nella guida della KBOB all’assicurazione di responsabilità civile nei contratti per le prestazioni del mandatario e nei contratti di appalto (cfr. xxx.xxxx.xxxxx.xx → Temi e prestazioni → Prestazioni d’opera).
Numero 12.3: Danni causati da incendio e danni causati da elementi naturali
L’obbligo del committente di essere assicurato contro i danni causati da in- cendio e quelli causati da elementi naturali è disciplinato in maniera di- versa in seno alla Confederazione e ai Cantoni. In questo numero viene precisata la situazione concreta.
Numero 13: Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità di trattamento
I servizi di aggiudicazione della Confederazione possono convenire nel con- tratto una pena convenzionale per attuare i principi procedurali (cfr. mes- saggio del 15 febbraio 2017 concernente la revisione totale della legge fe- derale sugli acquisti pubblici, FF 2017 1587, 1650).
Nell’attuare il CIAP riveduto, i Cantoni devono esaminare nel singolo caso se esistono prescrizioni cantonali o comunali in materia.
Numero 14: Clausola d’integrità
Questa nuova disposizione ripresa nel documento contrattuale dal nu- mero 1.3 delle CG serve a evitare casi di corruzione. Da un lato, viene con- venuta una pena convenzionale per inosservanza della clausola d’integrità. Dall’altro, in caso di violazione della clausola d’integrità da parte dell’appal- tatore totale, il committente può recedere dal contratto per motivi gravi.
È disponibile anche una seconda casella vuota da selezionare, dove è pos- sibile inserire qualsiasi altra formulazione. Questa seconda casella è previ- sta in particolare per i Cantoni, i quali non devono necessariamente adottare la clausola d’integrità della KBOB.
Numero 15: Accordi particolari
Numero 15.5: Riduzione del prezzo dell’opera in caso di inosservanza delle specifiche prestabilite
In casi particolari il committente e l’appaltatore totale possono convenire che in caso di inosservanza delle specifiche prestabilite il committente sia autorizzato a ridurre il prezzo dell’opera.
Numero 15.8: Altri accordi particolari
Se già in occasione del bando o delle trattative contrattuali si rivela neces- sario o utile aggiungere nel caso concreto altre disposizioni, queste pos- sono essere inserite nel presente numero.
I diritti e gli obblighi definiti in altri elementi del contratto non devono essere menzionati in questo numero, a meno che ciò non s’imponga in ragione della regola prevista in caso di contraddizioni (cfr. n. 2.2 del documento con- trattuale). Occorre evitare contraddizioni rispetto alle altre disposizioni del contratto.
Se per l’esecuzione del progetto si rivela necessario un conto fiduciario è ad esempio possibile convenire quanto segue: «L’appaltatore totale si im- pegna a eseguire tutte le operazioni di pagamento tra il committente e l’ap- paltatore totale nonché tra quest’ultimo e i suoi mandatari tramite il suddetto conto. L’appaltatore totale si impegna inoltre a effettuare da questo conto
Confederazione
Cantoni e Comuni
Conto fiduciario
Tentativo di conciliazione
Istituzione di un tribunale arbitrale
Clausola arbitrale
unicamente i pagamenti che riguardano le prestazioni convenute nel con- tratto per l’opera in questione».
Secondo il numero 3.3 delle CG, nell’elenco delle prestazioni occorre riman- dare a eventuali disposizioni speciali subordinate all’opera. Se a seguito di queste disposizioni speciali è necessaria una regolamentazione supple- mentare, i relativi accordi contrattuali devono essere indicati al nu- mero 15.8. In questa sede è ad esempio possibile introdurre le disposizioni necessarie (ad es. per quanto concerne il rispetto di valori massimi e di valori garantiti, il collaudo delle prestazioni durante l’esercizio ecc.) in caso di realizzazione di infrastrutture (come impianti di depurazione delle acque di scarico).
Numero 18: Diritto applicabile, controversie e foro competente
In caso di controversia, nella maggior parte dei casi conviene tentare di giungere a un accordo amichevole mediante colloqui diretti ed eventual- mente ricorrere a un mediatore/conciliatore.
Se la controversia può essere risolta solo tramite un procedimento arbitrale, occorre valutare se valga la pena rivolgersi a un arbitro unico o a un collegio di tre arbitri. Quest’ultimo è di regola più costoso e il più delle volte i proce- dimenti non durano meno di un procedimento civile ordinario. Un risparmio in termini di costi si ha al massimo quando vengono nominati arbitri specia- lizzati nella materia oggetto della controversia, il che consente di eliminare le spese per la consulenza di periti. In caso di controversie di minore entità, nelle quali si giudicano primariamente questioni tecniche, si raccomanda di avvalersi – nelle vesti di arbitro unico – di uno specialista della materia, a condizione che questi consulti un giurista esperto per la valutazione delle questioni giuridiche. Di norma è difficile prevedere la via migliore da seguire.
Le parti possono ovviamente convenire l’istituzione di un tribunale arbitrale anche quando la controversia è già insorta e sono noti i punti controversi. Di seguito è fornito un esempio di clausola arbitrale:
«Le controversie derivanti dal presente contratto sono decise da un tribu- nale arbitrale con sede presso la sede del committente. Il tribunale arbitrale può comporsi di una o tre persone, le quali sono competenti nella materia oggetto della controversia. La nomina di un arbitro unico richiede il con- senso scritto di entrambe le parti. Per la valutazione degli aspetti giuridici tale arbitro deve avvalersi del giudizio di un giurista esperto accettato dalle parti.
Se non si perviene a un accordo sulla nomina dell’arbitro unico, la contro- versia è sottoposta al giudizio di un tribunale arbitrale composto da tre arbi- tri. Dal momento in cui una delle parti nomina il proprio arbitro e lo notifica alla controparte, questa ha tempo 30 giorni per nominare il proprio arbitro. I due arbitri così designati scelgono, entro i successivi 20 giorni, il presidente del tribunale arbitrale. Se la controparte non designa per tempo il suo arbitro o se i due arbitri non riescono a trovare per tempo un accordo sulla scelta
del presidente, il tribunale statale competente, su richiesta di una parte, provvede alla designazione.
Alla procedura arbitrale si applicano le prescrizioni del Codice di procedura civile».
Per le grandi opere che richiedono un lungo periodo di costruzione si rac- comanda di prevedere già nel bando una procedura di composizione delle controversie a tre livelli (processo decisionale sul cantiere, procedura di conciliazione, tribunale) conformemente alla raccomandazione VSS 641 510 (1998). In questo caso l’organo di conciliazione, composto da tre per- sone, è designato già al momento della conclusione del contratto di appalto.
Occorre verificare nel singolo caso se, in base al luogo e al tipo di opera, alle parti non convenga scegliere come foro il luogo di esecuzione dell’opera anziché quello dove si trova la sede del committente.
5. Le Condizioni generali (CG) KBOB per le prestazioni dell’appaltatore totale, edizione 2020
5.1. Scopo e impiego delle condizioni generali
Le Condizioni generali (CG) KBOB per le prestazioni dell’appaltatore totale servono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affinché non si debbano affrontare in ogni singolo caso.
Le presenti CG si applicano solo se sono state accettate dalle parti con- traenti, ragione per cui sono menzionate nel documento contrattuale al nu- mero 2.1 e sono parte integrante del contratto di appalto totale.
È possibile derogare alle CG per motivi importanti. Ciò deve essere stabilito nel numero 15.8 del documento contrattuale. Occorre tuttavia tenere pre- sente che le disposizioni contenute nelle CG possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i profani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Dichiarare non applicabile una singola disposizione delle CG può avere conseguenze difficilmente pre- vedibili. In alcuni casi potrebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevisti per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le CG devono essere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giu- ridico competente.
Le stesse regole varrebbero anche se al posto delle presenti CG (o in ag- giunta a esse) si applicassero CG specifiche del committente. Queste ultime dovrebbero essere menzionate come elemento del contratto al numero 2.1 del documento contrattuale e secondo un ordine di priorità da cui si evinca chiaramente quale elemento prevale in caso di contraddizioni.
Procedura di composizione delle controversie per le grandi opere
Foro
Elemento del contratto
Deroghe alle CG
Altre CG del committente
CG come parte della documentazione del bando
Obblighi di informazione e di diffida
Nessun elenco delle prestazioni
Le CG devono essere allegate alla documentazione del bando congiunta- mente al documento contrattuale, affinché l’appaltatore totale offerente possa farsi un’idea delle condizioni applicabili al futuro contratto di appalto totale.
5.2. Le condizioni generali in dettaglio Numero 1: Obbligo di diligenza e di fedeltà
Gli obblighi di diligenza e di fedeltà qui regolamentati risultano dai principi generali del diritto contrattuale e sono menzionati unicamente a titolo di chiarimento.
Dai principi generali del diritto contrattuale (come pure dall’art. 25 della Norma SIA 118) discendono gli obblighi di informazione e di diffida dell’ap- paltatore totale. Egli deve informare regolarmente il committente dell’anda- mento dei lavori e procurarsi tutte le istruzioni necessarie. L’appaltatore ge- nerale deve notificare al committente le circostanze che potrebbero com- promettere l’esecuzione del contratto, che potrebbero determinare diver- genze rispetto al volume di lavoro convenuto o che potrebbero rendere op- portuna una modifica delle prestazioni convenute. L’appaltatore totale deve inoltre rendere attento il committente sulle conseguenze delle sue istruzioni.
Nelle presenti CG vengono menzionati obblighi concreti di informazione e di diffida in relazione, ad esempio, alle basi del progetto (n. 5) e alle modifi- che dell’ordinazione (n. 14 delle CG opera del genio civile e n. 15 delle CG opera di edilizia).
Numero 3: Documenti di descrizione delle prestazioni edili
Si veda al riguardo anche il numero 3 del documento contrattuale («Presta- zioni dell’appaltatore totale»).
La KBOB raccomanda di redigere la descrizione dell’opera e l’elenco delle prestazioni secondo standard consolidati.
Se non viene elaborato alcun elenco dettagliato delle prestazioni (ad es. in caso di bando funzionale), il numero 3.3 delle CG e il numero 15 del docu- mento contrattuale devono essere modificati di conseguenza.
Numero 6: Elaborazione delle basi del progetto da parte del commit- tente
In deroga alla legge e alla Norma SIA 118, al numero 6.4 viene sancito l’ob- bligo di controllare le basi del progetto.
Tale obbligo si limita alle difformità evidenti dai piani, ai difetti e ai punti non chiari e non modifica il fatto che il committente sia tenuto a redigere un bando adeguato.
Numero 7: Elaborazione delle basi del progetto da parte dell’appalta- tore totale
Le prescrizioni relative al formato per lo scambio dei dati possono essere dichiarate parte integrante del contratto.
Numeri 11 (opera del genio civile) e 12 (opera di edilizia): Retribuzioni supplementari
Questa disposizione chiarisce la questione, rimasta irrisolta nella Norma SIA 118, relativa alla possibilità di applicare le modalità finanziarie e i ribassi anche in caso di modifiche dell’ordinazione o quando l’appaltatore totale ha diritto a una retribuzione supplementare a seguito di indicazioni difettose sulla natura del terreno nei documenti per l’appalto conformemente all’arti- colo 58 capoverso 2 della Norma SIA 118.
Numeri 12 (opera del genio civile) e 13 (opera di edilizia): Pagamenti diretti a subappaltatori, deposito, ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
I numeri 12.3 delle CG opera del genio civile e 13.3 delle CG opera di xxxxx- xxx si applicano quando per il fondo è stata iscritta nel registro fondiario un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori poiché l’appaltatore totale non ha pagato le fatture dei subappaltatori.
Tuttavia, se è incontroverso che il fondo in questione è destinato all’uso comune (ad es. strade e piazze) o a provvedere a un servizio pubblico par- ticolare, per tale fondo non può essere iscritta un’ipoteca legale degli arti- giani e imprenditori (cfr. art. 9 cpv. 1 della legge federale sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, RS 282.11, e art. 839 cpv. 4 CC). Dal 1° gennaio 2012 l’imprenditore/l’artigiano può far valere secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice il proprio credito presso l’ente di diritto pubblico in quanto proprietario del fondo, purché siano adempiute anche le altre condizioni necessarie (cfr. art. 839 cpv. 4 CC). I numeri 12.3 delle CG opera del genio civile o 13.3 delle CG opera di edilizia possono pertanto essere estesi stabilendo che il committente ha il diritto di trattenuta anche quando è costituita una fideiussione ai sensi dell’articolo 839 capoverso 4 CC. La modifica può essere menzionata nel numero 15 del documento contrattuale.
Un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori può essere iscritta in maniera provvisoria nel caso in cui sia controverso se il fondo in questione appar- tenga al patrimonio amministrativo (art. 839 cpv. 5 CC). Il denaro dei paga- menti effettuati può essere utilizzato soltanto per le prestazioni direttamente correlate alla realizzazione dell’opera. Non è consentito l’utilizzo per paga- menti ad altri cantieri o per finanziamenti trasversali. Questo aspetto può essere integrato al numero 15.8 del documento contrattuale (si veda anche il n. 5.6 del documento contrattuale).
Fondi nel patrimo- nio amministrativo di un ente di diritto pubblico
Numeri 17 (opera del genio civile) e 18 (opera di edilizia): Appaltatore totale, direzione del progetto, facoltà di rappresentanza
I numeri 17.4 delle CG opera del genio civile e 18.4 delle CG opera di edili- zia presuppongono che le parti sappiano con certezza chi sono le persone chiave (sulla base dell’offerta o di altri allegati al contratto). Le persone chiave non devono coincidere necessariamente con gli interlocutori di cui al numero 8 del documento contrattuale e possono essere sostituite soltanto con il consenso del committente.
Numeri 21 (opera del genio civile) e 22 (opera di edilizia): Documenta- zione dell’opera
La presente disposizione può essere completata nel documento contrat- tuale (n. 15.8) con prescrizioni circa gli standard e il formato da rispettare.