Contract
Documento di sintesi n. 11/2008 - 9 luglio 2008 relativo alle condizioni contrattuali ed economiche applicate ai servizi offerti da FinecoBank S.p.A.
S1 ❯ Conto euro
Tassi
Tasso1 creditore nominale ed effettivo annuo sulla giacenza 4,00% e 4,06%
eccedente i primi 2.000 euro (BCE2 - 0,25%)
Tasso1 creditore nominale ed effettivo annuo applicato 0,25% e 0,251%
sulla giacenza fino a 2.000 euro
Capitalizzazione interessi creditori e debitori trimestrale
Tasso debitore annuo nominale ed effettivo 8,20% e 8,46%
per apertura credito (BCE2 + 3,95%)
Tasso debitore nominale ed effettivo per scoperto, 10,20% e 10,60%
sconfinamento e mora (BCE2 + 5,95%)
Commissione massimo scoperto nessuna
1 Il tasso è calcolato quotidianamente sulla base del saldo per valuta di fine giornata e con divisore anno civile.
2 Il tasso BCE è il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di mercato aperto (MRO - Main Refinancing Operations). Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 4,25%.
Commissioni, spese, bolli e valute
Costo di tenuta conto nessuno
Imposta di bollo come da normativa
vigente
Bonifico Italia in uscita gratuito
Negoziazione assegno Fineco gratuita
Addebito delega F24 gratuita
Addebito rid e utenze gratuito
Ricarica telefonica online gratuita
Telepass Family gratuito
Bollettino Mav e Rav gratuito
Bollettino postale 1,55 euro1
Spese di rigenerazione codici di accesso internet 0,95 euro
Bonifico per ristrutturazione edilizia L. 449/1997 gratuito
Stacco valuta per bonifici ordinari in entrata 1 giorno lavorativo
- disponibilità4 0 gg.
Stacco valuta per bonifici ordinari in uscita 2 gg. fissi
Commissione per bonifici urgenti sull’Italia 0,1% (min. 18 euro
a mezzo rete interbancaria (solo tramite call center) max 51 euro)
Recupero penale interbancaria su bonifici in uscita 3,50 euro2
per coordinate del beneficiario errate o incomplete
Spese per produzione e invio a domicilio di contabili 4,95 euro
e certiticati speciali
Spese invio libretto assegni 0,95 euro
Commissione su assegni Italia/estero versati ritornati 9,95 euro
impagati oltre ad eventuali spese reclamate e/o di protesto
Commissione di comunicazione a banca 9,95 euro
negoziatrice di esito pagato su assegni emessi (precedentemente comunicati impagati)
Commissione di comunicazione a banca negoziatrice 9,95 euro
di esito impagato su assegni emessi
Spese per assegno consegnato al protesto 9,95 euro
Spese per assegno richiamato 9,95 euro
Valute sui versamenti (tramite promotore3) data sottoscrizione di assegni bancari e circolari emessi da/tratti distinta versamento su Fineco - disponibilità4 0 gg.
Valute sui versamenti (tramite promotore3) 2 gg. lav. dalla data di di assegni bancari e circolari di altre banche, sottoscrizione della assegni di c/c postale, vaglia postali distinta di versamento standardizzati e assegni postali vidimati
standardizzati - disponibilità4 6 gg.
Valute sui versamenti (tramite promotore3) 2 gg. lav. dalla data di
altri assegni Italia - disponibilità4 10 gg. sottoscrizione della distinta
Invio Fineco Report trimestrale a domicilio 1,95 euro5
solo su richiesta (gratuito online)
Spese di chiusura conto nessuna
1 Esclusa commissione postale. 2 In attuazione del Regolamento CE n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 3 Il versamento di assegni è possibile solo per clienti che hanno un promotore finanziario di riferimento. La valuta dei versamenti di assegni diversi da quelli emessi da/tratti su Fineco non potrà essere antecedente alla data di negoziazione: in questi casi sarà attribuita valuta uguale alla data di negoziazione. 4 Xxxxxx lavorativi decorsi i quali le somme accreditate divengono disponibili; il con- teggio parte dal giorno successivo alla data di versamento sul conto corrente dell’assegno. 5 Invio Fineco Report mensile, semestrale o annuale a domicilio (solo su richiesta): 4,95 euro cad.
Servizi in filiale1
Commissioni versamento contante/assegni2 2,95 euro3
(gratuiti 24/anno per conto) allo sportello
Commissioni versamento contante/assegni nessuna
tramite ATM abilitati
Valuta versamento contante - disponibilità4 (3) data operazione Valuta versamento assegni bancari, circolari 3 gg. lavorativi e altri assegni - disponibilità4 7 gg.
Costo xxxxxxxx0 contante (fino a 12.500 euro) 2,95 euro
Costo per ritiro5 assegno circolare 2,95 euro
Valuta addebito prelievo contante e ritiro assegno circolare data operazione Spese su assegni versati ritornati impagati, oltre ad 9,95 euro eventuali spese reclamate e/o di protesto
1 Filiali UniCredit con insegna Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop – Carire e UniCredit Banca 2 Nel caso di versamento simultaneo di contanti e assegni, si contano due operazioni diverse. 3 Trattasi di bonifico fra banche: è richiesto un tempo tecni- co di accredito di min. 2 - max. 3 giorni lavorativi 4 Xxxxxx lavorativi decorsi i quali le somme versate divengono disponibili; il conteggio parte dal giorno successivo a quello di versamento presso la filiale. Sui versamenti assegni tramite ATM il conteg- gio parte dal giorno di recupero dei titoli dall’ATM da parte della filiale 5 Nelle filiali UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia è necessaria la prenotazione che rimane in essere per 7 giorni fissi. L’addebito viene effettuato anche nel caso in cui il cliente non abbia disponibilità sul conto corrente al momento del prelievo o non si rechi allo sportello entro i termini stabiliti.
S2 ❯ Servizio Multicurrency
Commissioni, tassi e valute
Tasso1 creditore annuo nominale ed effettivo:
servizio in dollari USD (FED*- 0,25) 1,75% e 1,76% servizio in franchi svizzeri CHF (SNB**- 0,50) 2,25% e 2,27% servizio in sterline GBP (BOE***- 0,50) 4,50% e 4,58%
Commissione di massimo scoperto nessuna
Capitalizzazione interessi creditori e debitori trimestrale
Valute di riferimento USD - CHF - GBP
Tasso1 debitore annuo nominale ed effettivo per scoperto:
servizio in dollari USD (FED* + 6,95%) 8,95% e 9,26% servizio in franchi svizzeri CHF (SNB**+ 6,95) 9,70% e 10,06% servizio in sterline GBP (BOE***+ 6,95) 11,95% e 12,50%
Valuta operazioni online di conversione da euro a una 3 gg. lav.
delle divise del servizio Multicurrency (e viceversa) secondo calendario
e tra diverse divise del servizio Multicurrency Forex
1 Il tasso è applicato ai titolari di servizio Multicurrency remunerato (vedi relativo foglio informativo nell’area riservata del sito xxx.xxxxxx.xx) * Il tasso FED è il tasso di riferimento stabilito dalla Federal Reserve per le operazioni di mercato aperto (FFT - Fed Funds Target rate). Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 2,00%. ** Il tasso SNB è la media aritmetica dei due livelli (limite inferiore e limite superiore) stabiliti dalla Swiss National Bank per definire il proprio “Target range”. Alla data di pubblicazione del presente documento i due livelli sono pari a 2,25% e 3,25%. *** Il tasso BOE è il tasso di riferimento stabilito dalla Bank Of England (Official Bank Rate). Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 5,00%.
S3 ❯ Deposito titoli in custodia e amministrazione
Spese, bolli e valute
DDS70200 - vers. 11/2008 - Luglio 2008
Diritti di custodia nessuno
Imposta di bollo come da normativa
vigente
Valuta di incasso cedole, dividendi, 1 giorno lavorativo*
rimborso titoli scaduti ed estratti
Spese trasferimento titoli ad altro istituto per ogni nessuna
strumento finanziario italiano e estero
Spese emissione biglietti assembleari per titoli nessuna
accentrati e non accentrati alla Monte Titoli
Spese per attività di ricerca e invio documentazione relativa 9,95 euro
* Per i titoli di stato italiani la valuta di accredito delle cedole e dei titoli scaduti/rimborsati è lo stesso giorno di stacco della cedola e/o di scadenza/rimborso del titolo.
Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari".
FinecoBank S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Unicredito Italiano iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 3135.1 - Sede legale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 Cap. Soc. € 199.649.717,19 - Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
S4 ❯ Servizio estero
Bonifici uscita
Bonifico nell'UE1 in euro fino a 50.000 euro gratuito
Invio contabile a domicilio (solo su richiesta) 4,95 euro
Altri bonifici esteri UE - extra UE 9,95 euro
(servizio disponibile solo tramite call center)
Cambio applicato per bonifici in valuta diversa dall’euro cambio al momento
della negoziazione della divisa
Recupero penale interbancaria per coordinate IBAN 3,50 euro3
e BIC errate o incomplete2
Valuta addebito bonifico 3 gg. lav. dalla data della disposizione
Spese attività di ricerca e invio 9,95 euro
relativa documentazione
1 Si tratta di bonifici ordinati tramite ente insediato in uno Stato membro della Comunità Europea a favore di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro. 2 In attuazione del Regolamento CE n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 3 A copertura della penale interbancaria pari a 3,50 euro.
Bonifici entrata
Spese accredito bonifici nessuna
Valuta accredito bonifico in euro/USD/CHF/GBP 1 gg. lav. su valuta
su conto in euro/USD/CHF/GBP riconosciuta
dalla banca ordinante
Valuta accredito bonifico in altre divise 3 gg. lav. da valuta
(diverse da “euro”) su conto in euro di lavorazione divisa del giorno di negoziazione (calendario Forex)
Accredito assegni1
Valuta accredito assegni (s.b.f.) denominati in USD emessi su banca Usa 12 gg. fissi Valuta accredito assegni (s.b.f.) denominati 15 gg. fissi in USD emessi su banche non Usa
Valuta accredito assegni (s.b.f.) emessi su Europa denominati 8 gg. fissi
nella stessa divisa del Paese della banca trassata
(es. euro su Francia, sterline inglesi su Gran Bretagna)
Xxxxxx assegni esteri accreditati al dopo incasso 2 gg. lav. (calendario Forex) data ricezione accredito da banca estera
1 Il versamento di assegni esteri è possibile solo per clienti che hanno un promotore finanziario di riferimento.
Valuta accredito assegni (s.b.f.) denominati 4 gg. lav.
in euro emessi su banche italiane
Valuta accredito assegni (s.b.f.) denominati in divise 15 gg. fissi
diverse da quella del Paese della banca trassata
(es. euro su Gran Bretagna, USD su Italia, euro su Svizzera)
Valuta accredito assegni (s.b.f.) emessi fuori Europa e 15 gg. fissi
denominati nella stessa divisa della banca trassata (es. Yen su Giappone, dollari canadesi su Canada)
Spese per negoziazione assegni esteri 9,95 euro cadauno
S5 ❯ Carta multifunzione
Funzione di credito
Spese per adesione e quota annuale 9,95 euro
(gratuita la prima carta di ogni conto corrente)
Plafond spesa standard (modificabile previa autorizzazione banca) 1.600 euro/mese
Prelievi presso A.T.M. abilitati in Italia e all’estero max 500 euro/giorno
max 3 prelievi/giorno
Commissione su prelievi A.T.M. fissa 2,9 euro
Commissione su pagamenti e acquisti carburante nessuna
Valuta addebito spese e prelievi 10 mese successivo
Costo rigenerazione carta 4,95 euro
Spese di spedizione carta e P.I.N. (prima carta per conto corrente) 1,90 euro
Spese di sostituzione carta a scadenza 1,90 euro
Spese di ristampa P.I.N. e relativa spedizione 0,95 euro
Modalità di rimborso disponibile a saldo/a rate
Funzione debito1
Massimali per prelievo contante 500 euro/giorno2
1.500 euro/mese
Commissione per prelievo presso sportelli automatici nessuna
del Gruppo Unicredit
Commissione per prelievo presso sportelli automatici nessuna
banche extra Gruppo Unicredit
Importo delle rate su plafond standard 10% speso o
100 euro al mese
Cambio modalità di rimborso online e tramite call center:
- da modalità a saldo a modalità a rate gratuito
- da modalità a rate a modalità a saldo 0,95% dell'importo trasferito
Importo rata minima 80 euro/mese
Modalità addebito rata doppia (una rata per acquisti, una per prelievi)
T.A.N. e T.A.E.G. rimborso a saldo zero
T.A.N. rimborso rateale 13,90%
T.A.E.G. rimborso rateale 14,82% Commissione massima sul controvalore, al tasso di 2% cambio applicato dal circuito internazionale,
delle transazioni in divisa extra UE
Valuta prelievo contante giorno prelievo
Massimali per acquisti PagoBancomat 1.500 euro/giorno
1.500 euro/mese
Commissioni per acquisti PagoBancomat nessuna
Valuta per acquisti PagoBancomat giorno acquisto
Commissioni FastPay nessuna
1 Le presenti condizioni sono valide anche per la carta Bancomat ad eccezione dei massimali per acquisti PagoBancomat pari a 750 euro/giorno e 750 euro/mese e dei costi per la rigenerazione della carta pari a 1,90 euro.
2 Per carte dotate di microchip. Per le carte dotate solo di banda magnetica il massimale è di 250,00 euro/giorno.
S6 ❯ Ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari
Raccolta ordini online mercato Mta - Xetra - Euronext1
Commissioni generate nel trimestre | Commissione applicata | Commissione minima | Commissione massima | Commisione massima |
(%) | (Mta-Euronext-Xetra) | (Mta) | (Xetra-Euronext) | |
Fino a 1.500 euro | 0,19% | 2,95 euro | 19,00 euro | 19,00 euro + 9 euro diritti fissi |
Da 1.500 euro a 3.000 euro | 0,19% | 2,95 euro | 12,95 euro | 12,95 euro + 9 euro diritti fissi |
Da 3.000 euro a 6.000 euro | 0,19% | 2,95 euro | 9,95 euro | 12,95 euro + 9 euro diritti fissi |
Da 6.000 euro a 9.000 euro | 0,19% | 2,95 euro | 3,95 euro | 12,95 euro + 9 euro diritti fissi |
Oltre 9.000 euro | 0,19% | 2,95 euro | 2,95 euro | 12,95 euro + 9 euro diritti fissi |
Raccolta ordini azionario online – mercato Usa (Nyse, Amex, Nasdaq)2
Commissioni fino a 3.000 dollari 19$
Commissioni fino a 6.000 dollari 12,95$
Commissioni fino a 9.000 dollari 9,95$
Commissioni oltre 9.000 dollari 8,95$ Commissioni azioni mercati europei3
Finlandia 0,19% (min. 2,95 euro
max 19 euro) + 9 euro diritti fissi
Inghilterra 0,19% (min. 14,95 Gbp)
Spagna 0,19% (min. 14,95 euro)
DDS70200 - vers. 00/0000 - Xxxxxx 0000
Xxxxxxxx 0,19% (min. 24 Chf)
Marginazione Long Multiday:
Tasso sul finanziamento4 titoli Italia, Francia,
Germania, Olanda e Portogallo BCE+5,99% annuo
Tasso sul finanziamento4 titoli USA FED+5,99% annuo
Tasso sul finanziamento4
titoli Svizzera SNB+5,99% annuo
Tasso sul finanziamento 4
titoli Gran Bretagna BOE+5,99% annuo
Marginazione Short Multiday:
Costo del prestito5 Multiday sui titoli titoli Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda,
Portogallo, Spagna, Svizzera, Usa 4,95% annuale
Raccolta ordini da Promotore Finanziario6:
Commissione aggiuntiva: Fino a 0,50%
del controvalore negoziato (max 250 euro)
Raccolta ordini obbligazionario online
Titoli di Stato e obbligazionari espressi in Euro/USD
/Sterline su MOT, EuroMOT, Fineco IS, TLX e EuroTLX
0,19% (min. 9 euro max 19 euro/USD/sterline)
Commissioni7 fino a 1.500 euro
0.19% (min. 9 euro max 19 euro)
Commissioni7 fino a 3.000 euro
0.19% (min. 9 euro max 12,95 euro)
Commissioni7 oltre a 3.000 euro
0.19% (min. 9 euro max 9,95 euro)
Commissioni azioni non negoziabili online8
Grecia 0,50% (min. 24,95 euro)9
Austria 0,19% (min. 24,95 euro)
Danimarca 0,19% (min. 100 DKK)
Irlanda 0,19% (min. 14,95 euro)9
Norvegia 0,19% (min.120 NOK)
Svezia 0,19% (min. 135 SEK)
Per le commissioni, spese e altri oneri sulle singole operazioni applicate alla negoziazione si fa riferimento ai Fogli Informativi aggiornati, disponibili sul sito internet di FinecoBank Nessun costo per ordini non eseguiti, revocati; in caso di esecuzione in più tran- che, i costi si applicano una volta sul totale.
1La commissione massima per ordine eseguito può essere ridotta in funzione delle commissioni cumulate in ogni trimestre. Grazie al piano Roll-On, la commissione raggiunta nel trimestre viene mantenuta in automatico anche per il trimestre successivo.2La commissione fissa di 19 Dollari può essere ridotta in ogni trimestre fino a 8,95$ in funzione delle commissioni cumulate sul mercato americano. Anche per il piano commissionale Usa viene applicata la formula Roll-On che consente di mantenere la fascia raggiunta anche per il trime- stre successivo 3In alcuni mercati, oltre alla commissione di negoziazione, è previsto il pagamento di tasse fisse 4Il tasso di finanziamento è applicato al controvalore dell’operazione su prodotti disponibilsu questo servizio. 5 Il prestito è applicato al controvalore dell'opera- zione. Lo stesso costo del prestito è applicato anche alle posizioni Intraday che per motivi tecnici di mercato non vengono chiuse in fase d’asta. 6Titolari azionari e obbligazionari trattati su tutti i mercati disponibili con Fineco. 7Le commissioni generate sulle obbligazioni in euro dei mercati MOT/EuroMOT e TLX/Euro TLX si cumulano con quelle generate sul mercato Mta, Xetra e Euronext formando un monte commissionale unico che ha diritto ad una riduzione del max per eseguito anche sulle obbligazioni. 8Nel caso di ordini di vendi- ta di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati e non trattati online, si applica una commissione pari a: 0,50%, con un minimo di 5 euro per titoli di Stato/obbligazioni euro - minimo 15 euro per obbligazioni estere; 0,70% con un minimo di 5 euro per azio- ni italiane - minimo 10 euro per azioni italiane non regolamentate – minimo 15 euro per le azioni estere; 19 dollari fissi per le azioni OTC USA. In tutti i casi descritti non si applicano commissioni massime né diritti fissi. 9Oltre alla commissione di negoziazione, è previsto il pagamento di tasse fisse:- Irlanda (1% del controvalore negoziato per gli ordini eseguiti in acquisto su titoli quotati in Euro); - Grecia (0,06% del controvalore per gli ordini eseguiti in acquisto e 0,21% del controvalore per gli ordini eseguiti in vendita).
FinecoBank S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Unicredito Italiano iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 3135.1 - Sede legale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 Cap. Soc. € 199.649.717,19 - Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
❯ Principali clausole contrattuali
La riproduzione per intero o in sintesi delle principali clausole contrattuali di seguito descritte vuole richiamare l’attenzione del Cliente sui suoi principali diritti e obblighi. I riferimenti alle sezioni ed agli articoli sono quellirelativi alle Condizioni Generali dei Servizi Bancari, d’Investimento e di Finanziamento che regolano i rapporti tra la Banca e il Cliente. Dette norme contrat- tuali sono state redatte dalla Banca anche con riferimento agli schemi contrattuali ABI - Associazione Bancaria Italiana.
Cfr. Sez. I) Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A.
– Norme Generali Deposito delle firme
Il Cliente è tenuto, all’accensione dei singoli rapporti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autoriz- zate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. La revoca e le modifiche di tali facoltà produrranno effetto trascorse 24 ore dal ricevimento da parte della Banca della comu- nicazione scritta. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari. La modifica deve essere fatta da tutti icointestatari.
Cointestazione del rapporto
Se il contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponen- do del rapporto (ivi compreso l’estinzione dello stesso) con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri coin- testatari. Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointe- statari dovranno essere nominate per iscritto da tutte. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifi- ca della facoltà di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il termine di quindici giorni necessario per provvedere. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il dirit- to di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiunta- mente, e il legale rappresentante dell’incapace.
Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca – Commissioni e spese
La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è inve- stita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano successivamente. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo1186 del codice civile, o al prodursi di eventi che incidano negati- vamente sulla situazione patrimoniale,finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità,fermo restando che dell’intervenuta compensazione, la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intesta- to a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Le commissioni, le spese, e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti iservizi disciplinati dalle Norme Generali sono quelli espressamen- te pattuiti o, in mancanza indicati nei FogliInformativi e sul sito xxx.xxxxxx.xx.
Comunicazioni
Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca debbono essere inviate alla Direzione Generale della Banca sita in xxx Xxxxxxxxxxx x’xxxxxxx, 00 x Xxxxxx Xxxxxx (XX) ed hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza deri- vante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. L’invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamenteeffettuati all’indirizzo (incluso indirizzo e-mail) indicato all’atto della costituzione dei singoli rapporti oppure all’atto della costituzione dei singoli rapporti oppu- re fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione o direttamente on line attraverso il sito internet xxx.xxxxxx.xx, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca. Se il contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte a uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
Reclami
I reclami in merito alle operazioni eseguite dalla Banca per conto del Cliente, dovranno essere effettuati entro 30 giorni lavo- rativi dall’avvenuta comunicazione di esecuzione e nella stessa forma della comunicazione;decorso il termine suddetto, l’o- perato della Banca si intenderà approvato.
Valute
Nei rapporti di debito in valuta estera, salvo quanto diversamente previsto, i pagamenti dal Cliente alla Banca sono effet- tuati nella valuta in cui è espresso il debito, mentre i pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell’operazione rilevato dalla Banca, o mettendo a disposizione del Cliente un corrispondente credito presso banche del Paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse. Restano a carico dei Clienti il rischio ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizio- ni aggravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da una causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con l’ordinaria diligenza.
Norme applicabili in via generale ai rapporti di finanziamento
Qualora la Banca conceda, nell’ambito dei diversi servizi attivati, finanziamenti al Cliente, ferme restando le norme contrat- tuali di volta in volta previste, troveranno altresì applicazione le Norme Generali, in base alle quali il Cliente si obbliga:
a) a non compiere atti di utilizzo dei fidi accordati oltre i rispettivi limiti d’importo, o dopo le relative scadenze, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso scritto della Banca;
b) a rimborsare, entro i termini e nei modi fissati o pattuiti o, in difetto, per contanti entro 15 giorni, gli importi ecceden- ti i limiti di fido, in caso di riduzione del fido stesso;
c) ad adempiere puntualmente qualsiasi obbligazione verso la Banca di natura monetaria, anche a titolo diverso dai fidi concessi;
d) a conservare, per quanto di sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca – le garanzie reali da lui accordate; nonché, su richiesta della Banca, ad integrare le garanzie divenute insufficienti;
e) a presentare, con cadenza almeno annuale o a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extracontabili, i dati e docu- menti idonei a rappresentare compiutamente e fedelmente la sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o eco- nomica; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie. In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente affidato agli obblighi di cui al presente articolo, la Banca avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contrat- to di fido e conseguentemente avrà il diritto di ottenere l’immediato rimborso del suo credito.
Il Cliente affidato ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di fido convenuto, mediante il pagamento di quanto dovuto. La Banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dall’apertura di credito o da altro contratto di fido, nonché di ridurne l’importo o di sospenderne l’utilizzo:
a) in caso di contratto di fido a tempo indeterminato o fino a revoca, con effetto immediato al ricorrere di giusta causa o di giustificato motivo. In mancanza di giusta causa o di giustificato motivo con un preavviso di quindici giorni.
b) in caso di contratto a tempo determinato la Banca potrà recedere soltanto al ricorrere di una giusta causa e, in tale even- tualità, senza preavviso e con effetto immediato.
Comunicazioni periodiche alla Clientela e invio degli estratti conto
1) La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effet- tuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi. Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione.
2) L’invio degli estratti conto, relativi al conto corrente di corrispondenza o a qualunque altro conto per cui sia convenuto o previsto, sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempi- mento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
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3) Le medesime previsioni di cui al punto 2 che precede si applicano con riferimento ad ogni altra comunicazione, estrat- to conto, rendiconto, che la Banca abbia ad inviare ai sensi ed in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o delle relative singole sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale docu- mentazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la documentazione stessa si intende- rà senz’altro approvata dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risul- tanze della documentazione stessa.
4) Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valutadegli importi erronea- mente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalladata di ricezione dell’estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l’addebito in conto.
Comunicazioni al Cliente. Tecniche di comunicazione a distanza
1) L’invio di comunicazioni al Cliente - lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca
- fermo restando quanto diversamente previsto dal Contratto, avverranno mediante invio di posta elettronica (all’indi- xxxxx email indicato all’atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito xxx.xxxxxx.xx, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca. I termini per l’esercizio del diritto di reces- so o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comu- nicazione siano contenuti l’avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario e l’indicazione del termine per l’esercizio dei relativi diritti. Il Cliente prende atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura delle ope- razioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.
2) L’indirizzo comunque indicato all’atto della costituzione del conto corrente di corrispondenza ordinario, o successiva- mente come sopra fatto conoscere in relazione al conto stesso, sarà anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.
3) Qualora il Cliente trasferisca il suo domicilio all’estero oppure non risulti di fatto reperibile né al domicilio eletto né al domicilio suppletivo di cui al comma precedente, egli s’intenderà domiciliato presso la Casa Comunale dell’ulti- mo domicilio eletto.
4) Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui ai comma precedenti, in mancanzadi specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all’indirizzo di uno solo di cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri.
5) Il Cliente è tenuto ad informare prontamente e per iscritto la Banca della eventuale variazione del suo domicilio.
Limitazione di responsabilità
Nell’esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rapporti previsti dal contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili quali, a titolo esemplificativo, quelle di forza maggiore,o impedimenti, ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evita- to dalla Banca con la normale diligenza. In tali casi l’intermediario informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il gior- no di ripresa dell’operatività.
Durata del contratto e recesso
Salvo ove diversamente previsto, i servizi disciplinati dalle Condizioni Generali sono tutti a tempo indeterminatoe ciascuna parte può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante let- tera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comu- nicazione. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di reces- so e non espressamente revocati in tempo utile. Salvo ove diversamente stabilito, lo scioglimento di uno dei rapporti disci- plinati dalle Condizioni Generali non comporta di per sé anche lo scioglimento degli altri rapporti. La Banca avrà facoltà di recedere anche soltanto da uno o più dei singoli rapporti disciplinati dallo stesso, con effetto immediato, dandone comuni- cazione scritta qualora:
a) il Cliente sia divenuto insolvente;
b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento;
c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso;
d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della pro- pria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti.
In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l’esecuzione degli ordini, pro- cedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
Lo scioglimento del servizio di conto corrente di corrispondenza determinerà automaticamente lo scioglimento dei servizi ad esso connessi. Lo scioglimento degli altri servizi, salvo ove diversamente stabilito, non comporta di per sé anche lo scio- glimento degli altri rapporti.
Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali. Modalità – Diritto di recesso del Cliente
La Banca ha la facoltà di modificare –anche in senso sfavorevole al Cliente- le condizioni contrattuali ed economiche appli- cabili ai servizi disciplinati dal presente contratto, senza alcuna eccezione. Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Banca ha la facoltà di modificare le condizioni contrattuali ed economiche qualora sussista un giustificato motivo. La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all’art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali variazioni al Cliente indicando- ne la relativa decorrenza con un preavviso di almeno 30 giorni. Il Cliente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, ha diritto di recedere senza spese e penalità dal contratto o dal servizio interessato dalle modifi- che e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in difet- to, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s’intendono accettate con la decorrenza indicata nella comuni- cazione predetta. La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformar- si ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l’introdu- zione di nuovi servizi ovvero l’adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l’incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al pre- sente contratto. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di investimento di cui al presente contratto. Le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di investimento entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 gior- ni dal ricevimento delle citate comunicazioni. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazio- ne è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Determinazione del foro competente – Soluzione stragiudiziale delle controversie
Ai fini della determinazione del foro competente Fineco elegge domicilio presso la propria Direzione generale, in Reggio Xxxxxx, Via Rivoluzione d’ottobre, 16. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 2° del codice civile, foro esclusivamente competente è quello di Reggio Xxxxxx. Nel caso siano insorte controver- sie tra il Cliente e la Banca nelle materie societaria, bancaria e finanziaria il Cliente potrà attivare le procedure di conciliazio- ne stragiudiziale, soluzione in sede stragiudiziale delle controversie (ex Ombudsman) ed arbitrato, presso il Conciliatore Bancario, cui la Banca ha aderito. La Banca potrà aderire alle ulteriori procedure di conciliazione ed arbitrato normativamen- te previste una volta istituite ed operanti, dandone adeguata informativa al Cliente, anche mediante avvisi impersonali sul sito xxx.xxxxxx.xx.
Cfr. Sez. II A) Norme generali che regolano il servizio di internet/ phone banking
L’accesso e l’utilizzo del servizio avvengono digitando gli appositi codici messi a disposizione dalla Banca (Codice Utente, Password e P.I.N.). L’utilizzo dei suddetti codici costituisce prova unica e sufficiente dell’avvenuta identificazione del Cliente quale legittimo utilizzatore del servizio. La Banca potrà modificare i sistemi di identificazione del Cliente nonchè quelli di sicu- rezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, per la fase di verifica e di autenticazione, la combinazione di Codici di volta in volta richiesta; la comunicazione dovrà avvenire con le modalità tec- niche indicate dalla Banca in relazione al servizio richiesto. La mancata comunicazione delle suddette informazioni e comun- que l’inosservanza delle modalità tecniche di accesso ai servizi indicate nelle istruzioni predisposte dalla Banca comporta l’im- possibilità di accedere ai servizi richiesti. I codici (Password e P.I.N.) sono sconosciuti al personale della Banca. Il Cliente è tenu- to a mantenerli segreti. Questi ultimi non devono essere conservati né annotati su un unico documento, o su documenti che siano conservati insieme. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei suddetti Codici e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto. La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, volontaria o involontaria dei propri codici a terzi ricade interamente sotto la responsabilità del Cliente. L’eventuale divulgazione verrà considerata dalla Banca a tutti gli effetti come costitutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accedere ai servizi di cui al presente contratto. Il Cliente è responsabile per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del servizio di internet /phonebanking per tutte le operazioni eseguite a mezzo del servizio stesso. In caso di smarrimento o di sottrazione della Password il Cliente può richiedere il blocco dei servizi di internet/phone banking telefonando al numero verde. Il Cliente è tenuto a confermare il blocco a mezzo di lettera raccomandata corredata di copia della denuncia presen- tata alle competenti Autorità. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l’utilizzo dei servizi di internet/phone banking, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall’inosservanza di dette istruzioni. Le disposizioni trasmesse dal Cliente alla Banca saranno eseguite a partire dal primo giorno lavorativo, per le banche in Italia, successivo alla ricezione delle stesse da parte della Banca, ed entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi, salvi i casi di forza maggiore. È facoltà della Banca assumere o meno gli incarichi con- feriti dal Cliente, dandone, in caso negativo, comunicazione al medesimo, in forma scritta o tramite sistemi telematici.
Cfr. Sez. II B) Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza – Norme comuni Divieto di apposizione clau- sola ”effettivo”
Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo“ di cui all’articolo 1279 codice civile sulle disposizionicon qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili. In caso
FinecoBank S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Unicredito Italiano iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 3135.1 - Sede legale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 Cap. Soc. € 199.649.717,19 - Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizion non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Accredito s.b.f di assegni Bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari
Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente. L’importo degli assegni Bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accredi- tato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun dirit- to circa la disponibilità dell’importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non com- porterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’im- porto dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, com- presi quelli di cui all’articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Apertura di credito e facoltà di recesso
Le aperture di credito che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Cliente sono soggette alle seguenti statuizioni:
a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristina- re la sua disponibilità;
b) se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatoreai sensi dell’art. 1469 bis comma 2 cod. civ., la Banca,
1) nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, ha facoltà di recedere o di ridurre l’affidamento, con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, oppure con un preavviso di quindici giorni;
2) nell’ipotesi di contratto di apertura di credito a tempo determinato, soltanto al ricorrere di una giusta causa e, in tale eventualità, senza preavviso e con effetto immediato. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effet- to di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
d) in ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso;
e) le eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comu- nicazione del recesso, non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni ese- guite. L’eventuale scoperto oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
Interessi – Chiusura contabile conti debitori e creditori – Capitalizzazione infrannuale
Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e pro- ducono, a loro volta, interessi nella stessa misura dal giorno della loro capitalizzazione. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente derivante dalla modifica del parametro pattuito,non è soggetta all’obbligo di comunicazio- ne al Cliente. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente è stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.
Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti
In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni edi effetti cambia- ri la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestatala regolarità formale di detti titoli o l’autenticità formale di detti titoli o l’autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il ceden- te di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accet- tare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chia- ro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che derivi dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indica- zione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazionealle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.
Cessazione del rapporto – Effetti
Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
a) in caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante;
b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall’apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
c) la Banca, quando intende avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta adonorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione rela- tiva alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilitàesistente nel conto. Nel caso invece, in cui la Banca comunichi il recesso dell’apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costitui- re immediatamente i fondi necessari, anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dai quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debi- to dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto, o dei conti medesimi, sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui si veri- fichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.
Cfr. Sez. II C) Incasso ed accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’Italia e sull’estero Limitazione di responsabilità
La Banca non risponde delle conseguenze causate dalla mancata osservanza degli obblighi del cedente previstinelle Norme Generali. La Banca non risponde altresì della mancata presentazione per il pagamento o per l’accettazione o del manca- to protesto in tempo utile di effetti, documenti o assegni su piazze non indicate come Bancabili dalla Banca d’Italia. Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o meno da effetti- da parte del debitore ed in assenza di precise e tempestive istruzioni scritte del mittente, la Banca non -è tenuta a ritirare ed immagazzinare la merce alla quale si riferi- scono i documenti né a provvedere ad alcunché nei riguardi della merce. La Banca ha facoltà di curare di propria iniziati- va il ritiro e l’immagazzinamento della merce e di provvedere a quant’altro ritenesse opportuno, a suo giudizio secondo le circostanze, con diritto in tal caso di rivalersi sul cedente di tutte le spese relative o derivanti. La clausola “incasso tra- mite“ ed ogni altra analoga non comportante domiciliazione, non sono vincolanti per la Banca che comunque non rispon- de del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso tramite uno sportello situato in luogo diverso da quel- lo di pagamento. Nel caso di effetti, documenti ed assegni il cui ricavo sia da accreditare all’estero, la Banca (o il suo cor- rispondente) accetterà il pagamento dal debitore soltanto se l’importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. Qualora la lettera di rimessa non contenga istruzioni specifiche circa la levata del protesto o della constatazione equivalente, la Banca non è responsabile della loromancata levata. Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o meno da effetti - da parte del debitore ed in assenza di precise e tempe- stive istruzioni scritte del mittente, la Banca non -è tenuta a ritirare ed immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti né a provvedere ad alcunché nei riguardi dellamerce. La Banca ha facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l’immagazzinamento della merce e di provvedere a quant’altro ritenesse opportuno, a suo giudizio secondo le circostan- ze, con diritto in tal caso di rivalersi sul cedente di tutte le spese relative o derivanti.
Applicazioni delle norme di servizi sull’estero
Le norme indicate per l’incasso e l’accettazione sull’Italia si applicano anche ai servizi di incasso o di accettazionedi effetti, documenti ed assegni sull’estero. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l’accettazione o l’in- casso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi del Paese estero. In particolare la Banca è esente da responsabilità:
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a) qualora le banche estere incaricate della presentazione per l’accettazione non accertino e comunque non assumano alcuna responsabilità circa l’autenticità delle firme di accettazione ed ipoteri dei firmatari;
b) qualora le banche estere incaricate dell’incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, non accettino il pagamento dal debitore quando l’importo relativo non possa essere immediatamente utilizzato o trasferi- to secondo le istruzioni della lettera di rimessa;
c) qualora, in caso dimancata accettazione o di mancato pagamento, le banche estere non facciano levare il protesto pur avendo ricevuto espresse istruzioni in tal senso.
Incasso ed accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’Italia o sull’estero scontati o negoziati
Le norme sopra indicate per i servizi di incasso e accettazione si applicano -anche alle operazioni riguardanti la presenta- zione per l’accettazione o il pagamento, sull’Italia o sull’estero, di effetti, documenti e assegni scontatio negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo. Il cedente è tenuto a rimborsare la Banca a semplice richiesta qualo- ra, per fatti o circostanze non imputabilialla Banca a norma degli articoli precedenti: - la presentazione o il protesto o la
constatazione equivalente non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
Cfr. Sez. II D) Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione Modalità e termini di utilizzo delle Carte
L’uso congiunto della Carta e del “Codice Personale Segreto” (P.I.N.) identifica e legittima il Titolare della Carta stessa a disporre del conto corrente con modalità elettroniche. L’utilizzo della Carta deve avvenire nei limiti d’importo indicati dalla Banca o altrimenti pattuiti specificamente con il Titolare ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. All’atto del rilascio della Carta la Banca fissa discrezionalmente un limite massimo di spesa, le cui eventua- li variazioni saranno comunicate al Titolare. I limiti d’importo e le modalità di utilizzo possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza. La responsabilità della Banca è esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Titolare da fatti non imputabili alla Banca stessa. Il Titolare (nel caso di conti cointestati ciascun con Titolare) è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del X.X.X.Xx caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della mede- sima telefonando, a qualsiasi ora, al Numero Verde a ciò preposto. Nel corso della telefonata l’operatore del Numero Verde comunicherà al Titolare il numero di blocco. Il Titolare è tenuto a conservare la denuncia per un periodo di almeno 12 mesi. La denuncia dovrà essere inviata in copia a FinecoBank come da disposizioni tempo per tempo impartite via web a mezzo dell’apposita sezione del sito xxx.xxxxxx.xx. La Banca provvede al blocco della Carta. Resta inteso che, in ogni caso, le spese sostenute peril blocco di quest’ultima sono a carico del Xxxxxxxx.Xx Titolare è responsabile di ogni conseguenza dan- nosa causata dall’indebito o illecito uso della Carta a seguito degli eventi di cui sopra entro il limite di 150 euro fino al momento del blocco della Carta, salvo comunque che il Titolare medesimo abbia agito fraudolentemente con dolo o colpa grave ovvero non abbia osservatole disposizioni di cui ai precedenti commi. Sono espressamente fatti salvi i casi di forza maggiore, ivi compre solo sciopero, riguardanti la Banca ed i suoi corrispondenti anche non Bancari. Al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza, la Banca ha facoltà in qualsiasi momento di procedere al blocco della Carta, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. In ogni caso qualora l’utilizzo della Carta su apparec- chiature elettroniche sia errato o comunque difforme dalle istruzioni impartite, l’apparecchiatura, per motivi di sicurezza, potrà trattenere la Carta. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal servizio in qualsiasi momento con preavviso di quin- dici giorni, dandone comunicazione scritta al Titolare, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. La Banca ha facoltà di recedere senza preavviso, dandone immediata comuni- cazione al Titolare, nel caso in cui ricorra una giusta causa ai sensi del secondo comma dell’art. 1469-bis codice civile, cui viene convenzionalmente equiparato: l’uso della Carta da parte del Titolare per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o il limite d’importo (o massimale) convenuto, o l’uso della Carta nel periodo in cui la Banca abbia eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della stessa. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi successivamen- te al recesso da parte della Banca. Il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento con preavviso di tre giorni lavorativi Bancari, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo alla medesima la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
Servizio Carte di credito
Il Titolare è tenuto, per gli utilizzi non convalidati mediante impostazione del P.I.N., a sottoscrivere con la stessafirma da esso apposta sulla Carta, nonché in calce alla richiesta di rilascio della stessa, le memorie di spesa redatte direttamente dal convenzionato ovvero predisposte da apparecchiature elettroniche POS. Con l’impostazione del PIN o con la sottoscrizio- ne della memoria di xxxxx, il Titolare convalida l’operazione (anche a conferma dell’importo della stessa), se ne attribui- sce la titolarità e si obbliga al rimborso nei confronti della Banca. Eseguita l’operazione il convenzionato consegnerà al Titolare copia della memoria di spesa. La Bancasi riserva di non onorare le memorie di spesa che risultino irregolari rispet- to a quanto precisato dalle norme del presente contratto Titolare. La Carta di Credito verrà rilasciata con modalità di rim- borso di rimborso tempo per tempo indicate dalla Banca. Il Titolare, successivamente potrà scegliere di variare la modali- tà di rimborso delle spese effettuate tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul modulo di doman- da presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. La variazione è soggetta all’approvazione della Banca. Il fido può essere concesso al Titolare nel quadro del contratto di richiesta del servizio, e può essere utilizzato in modo esclusivo mediante l’impiego della Carta rilasciata dalla Banca. Il Titolare decade dal beneficio del termine e la Banca può chiedere il rimborso immediato di tutto quanto dovuto con l’applicazione degli interessi di mora oltre alle maggiori spese se:
a) per qualsiasi motivo il Titolare non ha effettuato il pagamento degli importi dovuti per l’utilizzo della funzione “Carta di Credito”, qualunque sia la modalità di rimborso prescelta, entro il termine previsto;
b) in tutte le ipotesi di recesso e risoluzione previste. In tali ipotesi sono dovuti gli interessi di mora dalla scadenza del suddetto termine fino al giorno dell’effettivo rimborso. La misura del tasso degli interessi di mora, come pure l’impor- to massimo delle maggiori spese, è indicati nelle condizioni economiche che regolano il contratto.
Carte aggregate
Il titolare, qualora ciò sia previsto nel contratto di richiesta della Carta, può richiedere l’emissione di Carte Aggregate. Le stesse sono rilasciate su domanda del Titolare, a nome della persona fisica dal medesimo designata. La validità delle carte Aggregate è comunque subordinata alla validità delle Carte a fronte delle quali sono state emesse. Il Titolare è tenuto a verificare il corretto uso di tali carte da parte dei rispettivi intestatari, restando in tal senso responsabile nei confronti della Banca. La Carta aggregata potrà essere utilizzata soltanto nell’ambito del limite di spesa attribuito alla Carta del Titolare.
Estraneità della Banca nei rapporti fra Titolare e convenzionati
Il Titolare riconosce espressamente che la Banca è estranea ai rapporti e alle eventuali controversie tra il Titolarestesso e i convenzionati per i servizi ottenuti e/o gli acquisti effettuati. Tali controversie non escludono nésospendono l’obbligo del Titolare di effettuare il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto.
Cfr. Sez. II E) Norme che regolano i depositi di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione
Per il parziale o il totale ritiro degli strumenti finanziari il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. È per altro in facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di ses- santa giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari. Per gli strumenti finanziari dematerializzati, per quali trovano applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati. La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finan- ziari ove riterrà più opportuno in rapporto alle proprie esigenze e di trasferirli altrove anche senza darne immediato avviso al Cliente. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare gli strumenti finanziari anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso società di gestione accentrata previste dall’art. 80 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente. Il Cliente prende atto in particolare che la Banca in via ordinaria subdeposita gli strumenti finanziari italiani da essa detenuti presso Monte Titoli S.p.A. e quelli esteri presso Capitalia Informatica S.p.A., con facoltà di questi ultimi di ulteriore subdeposito. Le eventuali modifiche ai soggetti subdepositari saranno di volta in volta rese note dalla Banca. Agli effetti dell’avvenuto subdeposito, il depositante può disporre in tutto o in parte dei diritti spettantigli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di stru- menti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accen- trata. Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli stessi, la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento e a consentirne il raggruppamento da parte delle “società di gestione accentrata” e il deposi- tante accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità. Resta comunque inteso che, anche relativamente a strumenti finanziari subdepositati, ai sensi di questo articolo, la Banca rimane respon- sabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.
Cfr. Sez. II F) Norme che regolano lo svolgimento dei servizi di marginazione
I Servizi di Marginazione prevedono, nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione di ordi- ni per conto dei clienti, la facoltà per i Clienti, che abbiano aderito ai servizi, di conferire, mediante operazioni di finan- ziamento funzionalmente collegate ai Servizi di Marginazione, ordini di acquisto/vendita allo scoperto di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. “marginazione”), sia attraverso operazioni “intraday”, sia attraverso operazioni “multi- day”. Le modalità, i termini e i limiti dei Servizi di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari e i mercati di riferimen- to per l’operatività sui Servizi, sono indicati nell’Area Riservata, nonché nel modulo relativo alle Norme Operative, dis- ponibile sul Sito. Commissioni, spese, oneri fiscali ed ogni altro onere, prezzo o condizione praticata o i criteri ogget- tivi per la loro determinazione, sostenuti dalla Banca per la prestazione dei Servizi di Marginazione e delle operazioni di finanziamento funzionalmente collegate, sono indicati nell’apposito allegato condizioni economiche e sono intera- mente a carico del Cliente. Il ricavato (liquidità o titoli) delle operazioni di finanziamento funzionalmente collegate ai Servizi di Marginazione è tassativamente limitato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca e pertanto indisponibile ad un utilizzo da parte del Cliente per finalità diverse da quelle previste nelle Norme generali. La Banca acquisisce dal Cliente, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie costi- tuite dagli strumenti finanziari e liquidità oggetto delle operazioni.
Per i servizi di investimento - ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, consu- lenza in materia di investimenti – si rinvia al d.lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), nonché integralmente alla relativa disciplina contrattuale.
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