Regolamento
Regolamento
Prestazioni lavorative in modalità Lavoro Agile per l’emergenza epidemiologica
da COVID-19
Adottato con Delibera del Commissario con i poteri della Giunta n. 64 del 23/07/2020
Art. 1
Caratteristiche della prestazione lavorativa
1. La prestazione di lavoro in modalità agile viene prestata in modo flessibile, su richiesta del dipendente, tramite accordo individuale tra lo stesso e il dirigente di riferimento.
2. Presupposto per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile è l’atto propedeutico del dirigente di riferimento che individua preventivamente le attività per le quali la prestazione lavorativa può essere svolta in tale modalità. Nello stesso atto va indicato il numero massimo dei dipendenti che effettueranno lo smart working, che comunque non può essere superiore al 50% per ciascuna attività tenendo conto dei criteri stabiliti dalla legge di conversione del D.L. c.d. “decreto rilancio” e successive ed ulteriori eventuali normative di riferimento.
3. Resta comunque fermo il rispetto dell’orario massimo giornaliero e settimanale e dei tempi di riposo previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
4. Al lavoratore “agile” si applicano interamente le normative e i contratti del rapporto di lavoro pubblico con particolare riferimento ai diritti e ai doveri del lavoratore.
5. Il dipendente svolge la prestazione lavorativa in modalità agile per un massimo del 50 % del proprio orario mensile garantendo, comunque, almeno 2 giorni di presenza settimanali, secondo il piano lavoro all’uopo predisposto dal proprio dirigente. Il suddetto piano ed eventuali modifiche devono essere obbligatoriamente comunicate all’ufficio personale, in quanto lo stesso assolve la funzione di “Servizio ispettivo per il controllo delle effettive presenze in servizio dei dipendenti e conseguenti adempimenti anche di natura disciplinare, ove se ne riscontrasse la necessità” ai sensi della Delibera di G.M. n° 194 del 25.09.2018.
6. Il dirigente di riferimento è direttamente responsabile dell’attuazione dello smart working, con l’obbligo di assegnare gli obiettivi, verificarne l’attuazione ed il risultato con cadenza settimanale.
7. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il comportamento del dipendente dovrà essere sempre improntato ai principi di correttezza e buona fede. Il dipendente continua ad osservare, anche nel lavoro in remoto, il Codice nazionale di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dall’Ente e pubblicato sul sito web dell’Amministrazione, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” “Disposizioni generali”.
Art. 2
Durata della prestazione lavorativa e riposi
1. La prestazione svolta in lavoro agile non richiede la registrazione della presenza attraverso il normale sistema di rilevazione, né è soggetta a vincoli di entrata in servizio predeterminati. Lo smart working è incompatibile con la presenza in servizio del dipendente.
2. Nelle giornate svolte in lavoro agile, in caso di prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore (per eventuali interruzioni durante le fasce di reperibilità stabilite nell’accordo individuale) a quella predeterminata, ciascun dipendente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al proprio Responsabile di riferimento e all’ufficio personale.
3. Tutti i lavoratori agili sono tenuti a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo e, in particolare, ad effettuare almeno 11 ore consecutive di riposo e disconnessione dalle strumentazioni di lavoro ogni ventiquattro ore, ed almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni.
4. A tal fine, al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 20:00 alle ore 07:30, né durante l’intera giornata della domenica, salvo particolari esigenze e fermo in ogni caso il recupero dei riposi.
5. Durante tali periodi, salvo particolari esigenze e fermo restando il recupero del tempo lavorato, non è richiesto al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e- mail, la ricezione delle telefonate, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione. In tali periodi ciascun smart worker può disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
6. Nelle giornate di lavoro agile sono esclusi:
il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, o altre forme di eccedenza riconosciuta del monte ore giornaliero previsto, comunque denominate;
il riconoscimento del buono pasto;
l’utilizzo di permessi orari, in considerazione della possibilità di organizzare la giornata lavorativa in modo autonomo e flessibile,
le trasferte di qualsiasi natura;
Art. 3
Collegamento con la struttura di appartenenza
1. Tutti i dipendenti che operano in lavoro agile, nell’ambito della autonoma gestione e organizzazione del proprio tempo di lavoro, sono comunque tenuti a rendersi disponibili per il contatto telefonico e/o via mail con il Responsabile o con altri collaboratori del gruppo di lavoro secondo le modalità stabilite nell’accordo individuale.
2. Durante la fascia oraria di reperibilità il dipendente dovrà garantire le condizioni idonee per il collegamento, e dovrà pertanto accertarsi di disporre delle condizioni anche tecniche per la connessione. Nell’ambito delle giornate previste per il lavoro agile, al dipendente potrà inoltre essere richiesto di partecipare a riunioni via web.
Art. 4 Strumentazione di lavoro
1. Nell’ambito della disciplina speciale connessa alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, i dipendenti che svolgono lavoro agile sono tenuti a mettere a disposizione la propria strumentazione informatica, purché idonea allo svolgimento efficace della prestazione lavorativa secondo le specifiche tecniche circostanziate dal Servizio informatico dell’Ente.
2. Tutti i lavoratori agili hanno l’obbligo di utilizzare gli strumenti di lavoro con la massima diligenza e nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono inoltre tenuti ad adottare le necessarie precauzioni affinché terzi non possano accedere agli applicativi di lavoro e ai files dell’Ente.
Art. 5
Connessione telematica e oneri connessi
1. L’assegnazione dei dipendenti a modalità di lavoro agile è subordinata alla disponibilità di una idonea connessione internet da parte del dipendente, tale da consentire un efficace collegamento con la rete telematica dell’Ente.
2. Il dipendente si impegna a disconnettersi dal collegamento telematico in remoto ogni qualvolta si allontana dal proprio dispositivo, anche al fine di decongestionare il numero contemporaneo di collegamenti; ogni eventuale danno cagionato dalla violazione di questa disposizione sarà a carico del dipendente.
3. I costi relativi alla linea telefonica utilizzata per la connessione, per l'energia elettrica e ogni altro onere relativo al collegamento informatico restano a carico del dipendente.
4. Eventuali problematiche tecniche che dovessero verificarsi nello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile dovranno essere tempestivamente comunicate al proprio Responsabile per le opportune misure risolutive.
Art. 6 Misure di sicurezza
1. Il dipendente che svolge il servizio in modalità agile deve individuare, nell’accordo individuale, il domicilio ove eseguire la prestazione lavorativa a condizione che esso risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza, tenuto conto delle mansioni svolte e in funzione del diligente adempimento della prestazione e comunque garantendo il rientro in servizio, se richiesto, entro il limite massimo di minuti 30.
2. Le condizioni dell’ambiente di lavoro debbono essere tali da non mettere a rischio l’incolumità del lavoratore, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell’espletamento delle proprie mansioni.
1. A tal fine a ciascun dipendente è richiesto di cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione, al fine di contenere i rischi connessi all’esecuzione e attenersi all’informativa sui rischi
generali e specifici connessi al lavoro in modalità agile consegnati all’atto dell’autorizzazione individuale.
Art. 7 Infortuni sul lavoro
1. In caso di infortunio durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, così come pianificata nell’accordo individuale, il dipendente è tenuto a comunicare immediatamente l’accaduto o comunque far pervenire l’informazione al proprio dirigente e, per conoscenza, all’ufficio Personale.
2. In coerenza con le prescrizioni ordinariamente previste, il dipendente o chi per esso dovrà fornire tutti i dati necessari per consentire di adempiere agli obblighi di denuncia telematica dell’evento all’INAIL per quanto di competenza, entro la scadenza di 48 ore previste dalla normativa vigente.
Art. 8
Protezione e riservatezza dei dati
1. Durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità agile il dipendente si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie affinché persone non autorizzate accedano a dati e informazioni dell’Ente.
2. Il dipendente è tenuto a rispettare le regole dell’Ente sulla riservatezza e protezione dei dati elaborati ed utilizzati nell’ambito della prestazione lavorativa, e ad applicare con il massimo scrupolo, assumendosi la relativa responsabilità, le procedure stabilite in materia di riservatezza delle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Ente, della cui corretta e scrupolosa applicazione il/la dipendente è responsabile.
3. Eventuali copie di dati appartenenti all’Ente su dispositivi di memorizzazione (chiavette USB, dischi esterni, o simili) dovranno essere espressamente autorizzati dal Responsabile di riferimento solo nella misura in cui siano necessari per lo svolgimento dell’attività in modalità agile.
4. Lo spostamento al proprio domicilio di documenti cartacei del proprio ufficio è consentito solo in caso di indifferibile necessità, ove non sia possibile la loro digitalizzazione. In tal caso, il dipendente dovrà fare espressa richiesta al proprio Responsabile indicando dettagliatamente i documenti spostati dalla sede di lavoro ordinaria, e non potrà acquisirli se non a seguito di relativa autorizzazione, anche via e-mail.
Art. 9
Coordinamento e monitoraggio delle attività svolte in remoto
1. Ciascun Responsabile è tenuto ad adottare le misure ritenute opportune al fine di mantenere la coesione e il collegamento tra i componenti del proprio gruppo di lavoro, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di audio/video conferenza o soluzioni telefoniche e di contatto via internet (es. Skype)
2. Il controllo sul corretto esercizio del lavoro agile e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ai collaboratori spetta al Dirigente di riferimento, ai fini di tali verifiche, il Servizio informatico potrà anche fornire il dettaglio dei tempi di connessione del dipendente alla rete telematica dell’Ente.
3. Le forme di reportistica o altre modalità di monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte dai collaboratori, al fine di monitorare la continuità nell’erogazione dei servizi, sono stabilite con cadenza giornaliera.
4. In caso in cui il dipendente sia richiamato in servizio durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working lo stesso è tenuto a dare all’ufficio personale preventiva comunicazione scritta, tramite email, prima di lasciare il proprio domicilio e al termine della prestazione in presenza.
Art. 10
Durata del regolamento e clausola di salvaguardia
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/08/2020 fino a tutto il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque sino al 31/12/2020.
2. Per quanto concerne le attività svolte in smart working dall’11/03/2020 e prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le stesse sono soggette a dettagliata relazione da parte del dirigente di riferimento con specificazione del personale coinvolto, giorni effettuati in presenza/smart working e report del lavoro svolto da ciascun dipendente. Tale relazione dovrà essere inoltrata all’ufficio personale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L’inadempienza sarà segnalata all’Ufficio procedimenti disciplinari e all’O.I.V. per quanto di competenza in termini di valutazione della performance.
INDICE
Art. 1 - Caratteristiche della prestazione lavorativa Art. 2 - Durata della prestazione lavorativa e riposi Art. 3 - Collegamento con la struttura di appartenenza Art. 4 - Strumentazione di lavoro
Art. 5 - Connessione telematica e oneri connessi Art. 6 - Misure di sicurezza
Art. 7 - Infortuni sul lavoro
Art. 8 - Protezione e riservatezza dei dati
Art. 9 - Coordinamento e monitoraggio delle attività svolte in remoto Art. 10 - Durata del regolamento e clausola di salvaguardia