allegato D) al Contratto di Servizio
Provincia di Lodi
Autorità
dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi
DISCIPLINARE TECNICO
allegato D) al Contratto di Servizio
CAPITOLO PRIMO: definizione e modalità tecniche di esecuzione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue necessari alla popolazione residente nell’ATO di Lodi
.......................................................................................................................................... 4
Art. 1. Disposizioni generali 4
Art. 2. Livelli minimi del Servizio 4
Art. 3. Fonti di approvvigionamento 9
CAPITOLO SECONDO: Modalita’ di gestione dei servizi e livelli qualitativi 9
Art. 4. Descrizione del servizio di erogazione del ciclo idrico integrato 9
Art. 5. Modalità di gestione del Servizio 10
Art. 6. Modalità di esecuzione della gestione 10
Art. 7. Disciplina dei rapporti tra Gestore e società operative territoriali 11
Art. 8. Modalità di subentro nelle gestioni in economia 11
Art. 9. Organizzazione del Servizio 12
Art. 10. Piani per la qualità del Servizio 12
Art. 11. Informazione sui Piani di emergenza 14
Art. 12. Sistema di qualità 14
CAPITOLO TERZO: Beni, Opere ed Impianti del Servizio Idrico Integrato: individuazione e manutenzioni 14
Art. 13. Beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali del S.I.I 14
Art. 14 Verifica della ricognizione da parte dell’AATO 15
Art. 15. Conservazione e funzionalità delle opere del S.I.I 15
Art. 16. Standard di conservazione delle opere del S.I.I 16
Art. 17. Standard di funzionalità delle opere del S.I.I 16
Art. 18. Manutenzione ordinaria e programmata 16
Art. 19. Rinnovamento di opere e impianti 18
Art. 20. Controllo della funzionalità delle opere del S.I.I 18
Art. 21. Oneri a carico del Gestore 18
Art. 22. Modalità di consegna di opere, impianti e beni 18
Art. 23. Opere di urbanizzazione 19
CAPITOLO QUARTO: Investimenti previsti nel Piano e manutenzioni straordinarie
........................................................................................................................................ 19
Art. 24. Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi 19
Art. 25. Modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi 20
Art. 26. Revisioni ordinarie del Piano d’ambito 21
Art. 27. Revisioni straordinarie del Piano d’ambito 21
Art. 28. Strutture permanenti preposte al controllo del Programma degli investimenti 22
Art. 29. Modalità di esecuzione di nuove opere e impianti non previsti nel Piano
.................................................................................................................................... 22
CAPITOLO QUINTO: Tariffa del servizio idrico integrato 22
Art. 30. Articolazione della tariffa 22
Art. 31. Costi operativi (COP) 23
Art. 32. Investimenti 23
Art. 33. Modalità di aggiornamento della tariffa 24
Art. 34. Disciplina dei finanziamenti 25
Art. 35. Misura dei volumi erogati 26
CAPITOLO SESTO: Flusso informativo tra Gestore e Aato 26
Art. 36. Comunicazione dati sul servizio 26
Art. 37. Rendicontazione dettagliata per voci di ricavo, di costo e per bilancio complessivo 26
Art. 38. Criteri di ripartizione dei costi generali 27
Art. 39. Elementi di ammortamento e remunerazione del capitale investito 28
Art. 40. Relazione su Indicatori 28
CAPITOLO SETTIMO: Penalizzazioni e norme finali 28
Art. 41. Penali 28
Art. 42. Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni 30
Art. 43. Danni a terzi 30
Art. 44. Danni alle reti e impianti 30
Art. 45. Disfunzione del servizio 30
Art. 46. Inadempienze del Gestore 30
CAPITOLO PRIMO: definizione e modalità tecniche di esecuzione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue necessari alla popolazione residente nell’ATO di Lodi
Art. 1. Disposizioni generali
1. Il presente Disciplinare ha per oggetto il rapporto, in funzione della gestione del Servizio Idrico Integrato come definito e regolato dalla legge n. 36/1994, dalla L.R. n. 26/2003 e dalla successiva normativa di applicazione, tra l’Autorità d’Ambito (di seguito AATO) e la Società SAL (di seguito Gestore), soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) nel perimetro di affidamento definito nell’allegato “C” del Contratto di Servizio. Esso concorre con gli altri documenti contrattuali a regolare il rapporto tra le Parti.
2. Il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste, oltre che ai regolamenti appositamente predisposti, relativamente alla gestione del Servizio Idrico Integrato.
3. Il Gestore si impegna a raggiungere e mantenere i livelli minimi inderogabili di servizio così come definiti dal D.P.C.M. 4/3/96, che qui si considera trascritto per intero, nonché a rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 236/88 e dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i..
4. Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta nel Piano d’Ambito.
Art. 2. Livelli minimi del Servizio
I livelli minimi di servizio ai quali il Gestore deve attenersi sono quelli definiti dal
D.P.C.M. 4/3/96 e ripresi nella Carta del Servizio Idrico. Si riportano, a titolo esemplificativo, solo alcune puntualizzazioni.
1. Qualità delle acque potabili e potabilizzazione
La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.. Obiettivi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell’acqua potabile distribuita sono inclusi nel Piano d’Ambito. Tutti gli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque dovranno rispettare le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 174 del 6 aprile 2004.
Gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete rispetti, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche sopra indicate in ogni condizione di esercizio. Gli impianti dovranno essere dotati, anche nei casi in cui le
normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione da attivare in caso di necessità. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, è consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.
Le caratteristiche sopra indicate sono riferite al punto di consegna all’utente. Il Gestore dovrà inserire dispositivi di controllo in rete, tali da assicurarne il monitoraggio e da poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi. In materia di qualità delle acque destinate al consumo umano si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 del D.Lgs 31/2001.
2. Acque non potabili
Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- rendere facilmente riconoscibile all’utente tale rete da quella dell’acqua potabile;
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto all’utente in sede di contratto a quali usi è destinabile tale acqua;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.
È raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bio-accumulabili.
3. Misurazione
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. 23 agosto 1982,
n. 854. Laddove esistano consegne a bocca tassata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l’installazione di contatori a norma. In relazione a quanto disposto dall’art. 5 della legge 36/1994, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.
4. Continuità del servizio
Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di Gestione delle Interruzioni di Servizio, di cui all’art. 10 del presente Disciplinare, sono disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l’AATO, e all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.
5. Captazione e adduzione
Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 152/1999, come modificato dal D.Lgs. 258/2000. L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione è fondata sulle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo e deve avvenire nel rispetto della metodologia stabilita dalla Regione Lombardia definita in base alle linee guida predisposte da ARPA.
Al fine di consentire all’Ente o agli Enti competenti il controllo sulla gestione delle concessioni di derivazione di acqua, il Gestore è tenuto alla misurazione dei volumi derivati per i vari attingimenti per singole opere di captazione o raggruppamenti di esse. Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio e devono essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno.
6. Perdite
Le perdite dovranno essere ridotte ai valori prefissati nel Piano d’Ambito, nei tempi previsti dal medesimo. Il gestore procede ad un’appropriata e specifica “campagna di ricerca delle perdite” secondo le procedure previste dal Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite di cui all’art. 10 del presente Disciplinare.
7. Servizio antincendio, fontane, ecc.
La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell’ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica.
Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti, sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente e sono mantenute a carico del Gestore stesso.
Il Gestore provvede alla fornitura dell’acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all’alimentazione di piscine pubbliche, fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli Enti locali, ove possibile mediante acqua non potabile, ma igienicamente idonea.
Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all’interno di proprietà private, sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati alle tariffe stabilite. La presenza di usi autorizzati senza contatore, compresi quelli pubblici, deve essere progressivamente eliminata.
8. Erogazioni provvisorie
Le modalità e le prestazioni relative per le erogazioni normali vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:
- la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi;
- il quantitativo minimo contrattuale garantito dall’utente, da pagarsi anche se non consumato, è pari ad un quarto del quantitativo massimo contrattuale riferito allo stesso periodo ed in ogni caso non può essere inferiore ad un metro cubo il giorno;
- gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., devono pagare le spese d’intervento e di allacciamento oltre al consumo forfetario dell’acqua secondo quanto concordato con il Gestore.
9. Fognatura separata
Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue.
Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche).
Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore provveda a separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.
Il Gestore, per particolari condizioni tecniche o ambientali, può valutare, di concerto con l’AATO, l’emissione di diverse prescrizioni o deroghe.
10. Ispezione delle reti fognarie
Il Gestore effettua ispezione delle condotte fognarie e dei collettori per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue, anche mediante l’uso di telecamere a circuito chiuso o altre tecnologie eventualmente disponibili.
11. Controllo degli scarichi in fognatura
Il Gestore, in attuazione dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i., predispone e attua un piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie. A tal fine predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all’acquedotto. Per le utenze civili devono essere archiviate le informazioni minime, dalle quali deve essere possibile desumere il numero di utenze civili allacciate alla pubblica fognatura. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell’autorizzazione e l’anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata.
Il Gestore deve verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.
12. Scarichi industriali in pubblica fognatura
Tutti gli scarichi industriali devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
13. Depurazione
Le acque di fognatura immesse nel corpo ricettore debbono essere depurate nel rispetto del D.Lgs. 152/1999, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi regionali. Nel caso di fognature miste l’obbligo di depurazione è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione non inferiore a cinque volte la portata nera.
14. Servizio di depurazione
Il servizio di depurazione dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti dal D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. nonché dalla normativa regionale.
Il Gestore dovrà organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità e dovrà attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977, ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali.
Sarà compito del Gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque, in ingresso ed in uscita dagli impianti, e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri, (per gli impianti maggiori di 2.000 A.E.) da tenersi a disposizione per i controlli dell’AATO e delle Autorità competenti. Dai dati riportati dovrà risultare correlabile il consumo di energia elettrica necessaria per le sezioni di ossidazione e la produzione dei fanghi con il carico in entrata.
Il Gestore dovrà inoltre riportare su un apposito registro, per tutti gli impianti superiori a
2.000 abitanti equivalenti (A.E.), i costi complessivi unitari di trattamento espressi in
€/m3, €/ Kg COD abbattuto ed €/A.E. servito, nonché i costi medi espressi in €/A.E. per gli impianti minori.
Gli impianti con potenzialità superiore a 2000 A.E. debbono essere dotati di idonei campionatori; i relativi campionamenti orari e medi compositi debbono essere effettuati secondo quanto previsto all’allegato 5 del D.Lgs. 152/1999.
Art. 3. Fonti di approvvigionamento
1. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, il Gestore deve fornire il quadro completo delle fonti di approvvigionamento utilizzate, i cui risultati verranno trasmessi all'AATO con le relative valutazioni e con un’eventuale proposta di reperimento di nuove fonti di approvvigionamento, qualora siano necessarie a garantire un miglioramento del servizio all’utenza, secondo le indicazioni contenute nel Piano d’Ambito.
2. L’AATO esamina ed eventualmente integra la proposta e determina le priorità di intervento che dovranno essere comunicate al Gestore affinché provveda ad inserire gli interventi necessari nei propri programmi di investimento.
CAPITOLO SECONDO: Modalita’ di gestione dei servizi e livelli qualitativi
Art. 4. Descrizione del servizio di erogazione del ciclo idrico integrato
1. Si intendono compresi nel servizio di erogazione del ciclo idrico integrato e rientrano nei costi operativi le seguenti attività, elencate peraltro in modo non esaustivo:
- la captazione, l'emungimento, la derivazione ed in generale la raccolta delle acque destinate al consumo civile ed industriale, nonché per gli altri usi;
- la potabilizzazione e l’adduzione di dette acque, il loro accumulo in serbatoi coperti o scoperti, naturali o artificiali;
- la distribuzione fino al punto di consegna;
- il trattamento ovvero lo smaltimento dei residui della potabilizzazione;
- la raccolta, il collettamento fognario e la depurazione dei liquami, e il loro allontanamento sino al recapito finale;
- il trattamento ovvero lo smaltimento dei fanghi della depurazione;
- le procedure per l'individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva di quelle esistenti nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia ed alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
- la predisposizione di programmi, piani e progetti preliminari relativi all’attuazione del Piano d’Ambito e/o previsti dal presente Disciplinare e dal Contratto di servizio;
- la manutenzione ordinaria programmata delle opere afferenti il S.I.I.;
- il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa;
- il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
- la gestione del sistema informativo territoriale;
- il mantenimento dei sistemi e dei dispositivi di protezione delle fonti di approvvigionamento;
- l'individuazione delle aree di salvaguardia per le nuove opere di approvvigionamento e per quelle esistenti laddove ciò non sia ancora stato effettuato, come previsto da D.Lgs. 152/1999 e s.m.i.;
- la predisposizione ed attuazione dei documenti (piani, registri, manuali, relazioni, ecc.) previsti dal presente Disciplinare;
- la predisposizione e la gestione di un sistema di controllo globale;
- il coordinamento dell’intera attività di gestione;
- ogni altra attività connessa e/o collegabile organicamente alla gestione del S.I.I..
Art. 5. Modalità di gestione del Servizio
1. La gestione del servizio idrico integrato deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Tra le misure che il Gestore deve adottare, si prevede un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione, in linea con quanto indicato nel Piano d’Ambito. In particolare il modello deve rispondere all’esigenza di una gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione, quali:
- ottimizzazione della distribuzione e minimizzazione dei costi di esercizio;
- costituzione di riserve potabili;
- controllo di efficienza degli impianti di trattamento e depurazione;
- controllo della qualità e quantità del prodotto;
- ottimizzazione delle procedure gestionali, amministrative e commerciali.
2. Il Gestore deve utilizzare un modello gestionale ed un sistema informativo compatibili ed atti a fornire dati tra loro integrabili. Tale sistema informativo dovrà essere strutturato in forma unitaria sotto la responsabilità del Gestore.
Art. 6. Modalità di esecuzione della gestione
1. La gestione deve essere eseguita con un’adeguata organizzazione per far fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso.
2. Il Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata.
3. Il Gestore sottoporrà, entro un anno dalla sottoscrizione del presente documento, all'approvazione dell'AATO un “Manuale di gestione” che dovrà contenere:
- l'organigramma del Gestore;
- la descrizione e la graficizzazione in idonea scala e su supporto informatico delle opere e degli impianti;
- le procedure per l'esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti;
- le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;
- la frequenza delle prove di laboratorio.
4. Il tipo e la frequenza delle analisi elencate nel Manuale vanno intese come un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei servizi. Qualora, per circostanze e situazioni particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi, il Gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando ciò nelle sue ordinarie mansioni.
5. Il “Manuale di gestione” dovrà essere aggiornato e sottoposto per l’approvazione all’AATO con cadenza biennale. Nel “Manuale di gestione” vi devono essere i riferimenti ai piani di emergenza e pertanto deve tener conto del contenuto di questi per l'evenienza di:
- crisi idrica da scarsità;
- crisi qualitativa dell'acqua potabile erogata;
- anomalie degli impianti di depurazione che pregiudichino il regolare funzionamento.
Art. 7. Disciplina dei rapporti tra Gestore e società operative territoriali
1. Il Gestore, in ossequio a quanto previsto nell’art. 4 del Contratto di Servizio, può avvalersi, per l’esecuzione di specifiche attività strumentali all’erogazione del servizio idrico integrato, di società operative territoriali, partecipate in tutto o in parte.
2. In tale fattispecie, il Gestore conserva la piena responsabilità nei confronti dell’AATO ed i rapporti tra lo stesso e la società operativa territoriale sono regolati da un contratto di servizio che disciplina l’oggetto, le modalità di esecuzione ed i compensi della prestazione.
Art. 8. Modalità di subentro nelle gestioni in economia
1. Al fine di acquisire sull’intero territorio dell’Ambito la gestione di tutte le fasi del Servizio Idrico Integrato, il Gestore, entro 18 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di servizio, provvederà ad effettuare un aumento di capitale sociale riservato ai Comuni soci che detengano la gestione in economia di una o più fasi del Servizio. Tali Comuni provvederanno a sottoscrivere l’aumento di capitale attraverso il conferimento del ramo (reti, impianti ed eventuali mutui gravanti sugli stessi) costituente la stessa gestione in economia. La valutazione del ramo o dei beni e le modalità del conferimento saranno effettuate in base alla normativa vigente.
Art. 9. Organizzazione del Servizio
1. Il Gestore si dota, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 36/1994 e nei tempi previsti dal Programma degli interventi, di un adeguato sistema di telecontrollo e si avvale di un laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione, nel rispetto degli standard delle normative vigenti, di tutte le fasi del ciclo del servizio. Le modalità di organizzazione del sistema di telecontrollo dovranno essere comunicate preventivamente all’AATO.
2. Adottando le misure previste nel Piano di emergenza e nel Piano di gestione delle interruzioni del servizio di cui all’art. 10 del presente Disciplinare, nonché avvalendosi del laboratorio di analisi di cui al comma precedente, il Gestore garantisce la fornitura di acqua di buona qualità ed il controllo degli scarichi nei corpi recettori.
3. Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:
- gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi quali: pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica, ed ai parametri chimici indicatori di qualità quali: torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo);
- un sistema centralizzato di telecontrollo presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;
- un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno;
- un sistema di radiocomunicazioni e/o via rete telefonica per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti o fughe;
- un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione.
Art. 10. Piani per la qualità del Servizio
Al fine di garantire la qualità del servizio, il Gestore deve provvedere, secondo le modalità ed i tempi di seguito indicati, alla redazione dei seguenti Piani:
1. Piano di gestione delle interruzioni del servizio
Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore redige, sottoponendolo ad approvazione preventiva dell’AATO, e successivamente adotta il Piano di gestione
delle interruzioni del servizio di acquedotto di cui al punto 8.2.9. del DPCM 4 marzo 1996.
Tale Piano disciplina le modalità di informazione agli Enti competenti, tra cui l’AATO, ed all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.
2. Piano di emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione dei reflui
Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore redige, sottoponendolo ad approvazione preventiva dell’AATO, e successivamente adotta il Piano di Emergenza di cui al punto 8.3.8 del DPCM 4 marzo 1996, previa approvazione degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete
Dietro richiesta dell'AATO e nel termine di un anno da questa, il Gestore appronterà un Piano di riduzione delle perdite idriche e fognarie in conformità al regolamento allegato al Decreto del Min. LL.PP. n° 99 del 08/01/1997 ed alle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito.
A tale Piano dovrà essere allegato il programma di monitoraggio sia per le reti idriche che fognarie, con postazioni fisse e mobili e con indicazione della periodicità delle rilevazioni e delle postazioni mediante registrazione continua dei dati; si indica la preferenza, laddove possibile, del sistema di telecontrollo.
L'esecuzione del Piano, che dovrà essere approvato dall'AATO, sarà modulata nel tempo tenendo conto che la graduale attuazione influisce sulle determinazioni dei parametri misurati del servizio e pertanto andrà a vantaggio di entrambe le parti.
Tutte le attività di valutazione delle perdite, come le installazioni necessarie, sono comprese tra i costi operativi e quindi non entreranno in tariffa nella voce “Investimenti”.
I rifacimenti, le manutenzioni straordinarie e tutte le opere, la cui entità possa giustificarlo, entreranno invece nella voce “Investimenti”.
L’attività di riduzione delle perdite per la rete di acquedotto dovrà concretizzarsi in una riduzione delle attuali perdite che, a partire dal quarto anno di gestione, non dovranno essere superiori al valore obiettivo indicato nel Piano d’Ambito.
4. Piano di riutilizzo delle acque reflue
Il Gestore proporrà, dietro richiesta dell'AATO e nel termine di un anno da questa, un programma di riutilizzo delle acque reflue. Le proposte dovranno essere corredate di calcoli economici secondo il criterio dell'analisi costi-benefici ivi introducendo coefficienti che riflettano anche i ritorni ambientali.
Art. 11. Informazione sui Piani di emergenza
1. Ogni volta che sarà necessario adottare le procedure previste nei Piani di interruzione dei servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 10, il Gestore darà tempestiva comunicazione all’utenza ed all’AATO.
2. In caso di ritardo e\o di inottemperanza nella redazione ed attuazione dei suddetti Piani si applica una penalizzazione per ogni anno di ritardo che l’AATO può discrezionalmente determinare tra un minimo dello 0,05‰ ed un massimo del 2‰ del ricavo annuo da tariffa a seconda dell’entità del danno che ne deriva.
Art. 12. Sistema di qualità
1. Il Gestore si impegna ad adottare, nei tempi indicati dall’AATO, un sistema di qualità, predisponendo il relativo manuale per le procedure da eseguire nelle varie fasi del servizio ed applicabile a tutte le componenti, tra cui in particolare:
- le procedure di gestione, manutenzione e riparazione;
- il rapporto e le modalità di relazione con gli utenti;
- il trattamento di lamentele e reclami.
2. Si dà per trascritto ed approvato tutto quanto previsto al punto 8.4.11 dell'allegato al
D.P.C.M. 04/03/1996.
CAPITOLO TERZO: Beni, Opere ed Impianti del Servizio Idrico Integrato: individuazione e manutenzioni
Art. 13. Beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali del S.I.I.
1. Il Gestore si incarica di redigere, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del Contratto di servizio, una ricognizione delle opere e degli impianti affidati secondo la metodologia indicata dall’AATO. Per ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, deve essere redatta una propria scheda.
Nel caso specifico di beni strumentali ad uso del Gestore, gli stessi saranno suddivisi innanzitutto in due macro classi:
• Beni strumentali affidati in concessione esclusiva da società pubbliche partecipate dai Comuni del territorio. Tali beni andranno restituiti da parte del Gestore al termine del periodo di affidamento in condizioni di normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. Qualora, invece, detti beni siano completamenti ammortizzati durante il periodo di affidamento, gli stessi saranno gratuitamente devoluti a valori netti contabili al Gestore.
• Opere realizzate dal Gestore: tali beni rimangono di proprietà del Gestore ed al termine del periodo di affidamento del servizio dovranno essere messi a disposizione dell’Autorità per il nuovo affidamento del servizio.
2. Il Gestore procederà alla ricognizione dei beni affidati attingendo a dati ed informazioni disponibili dalle gestioni precedenti e dalla documentazione consegnata dai Comuni. Scopo della ricognizione è quello di procedere all’individuazione di tutti i beni attinenti al servizio idrico integrato pervenuti a qualsiasi titolo al soggetto Gestore. Per questi motivi l’analisi deve essere completa e sufficientemente dettagliata.
3. Il Gestore, nell’arco del periodo di gestione, redigerà ulteriori schede introducendo eventuali nuovi beni, compresi quelli realizzati direttamente o indirettamente dal Gestore stesso.
Il gestore sarà poi tenuto ad apportare eventuali integrazioni o modifiche all’inventario predisposto dall’AATO.
Art. 14 Verifica della ricognizione da parte dell’AATO
1. Il Gestore dovrà ultimare le operazioni di ricognizione delle opere e degli impianti nel termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della Contratto di servizio e trasmettere tali dati all’AATO unitamente ad una relazione tecnica sulle modalità, metodologie ed organizzazione seguita per l’operazione di ricognizione.
2. L’AATO nel corso dei sei mesi successivi alla conclusione delle operazioni da parte del Gestore provvederà alla verifica dell’attendibilità e congruità delle rilevazioni mediante modalità di verifica sia campionaria che sistematica. In tali fasi il Gestore presterà all’AATO tutto il supporto tecnico-logistico da questo ritenuto utile.
3. Il processo di inventario si riterrà concluso nel momento in cui i due soggetti concorderanno sulla totalità delle rilevazioni e valutazioni dei beni, controfirmando quindi l’elenco definitivo degli stessi.
Art. 15. Conservazione e funzionalità delle opere del S.I.I.
1. La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del Servizio Idrico Integrato. Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.
Art. 16. Standard di conservazione delle opere del S.I.I.
1. II Gestore è tenuto a mantenere in efficacia, per l'intera durata della Contratto di servizio, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di mettere a disposizione dell'AATO, al termine del rapporto, impianti efficaci all'espletamento del servizio.
2. Quale standard di conservazione garantito dal Gestore si intende il funzionamento di opere, reti, impianti e apparecchiature tali da assicurare il Servizio Idrico Integrato secondo almeno i livelli minimi di legge.
Art. 17. Standard di funzionalità delle opere del S.I.I.
1. Il Gestore deve garantire l’efficienza crescente nel periodo di gestione di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature. Si intende la capacità di questi di soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economia gli standard del Servizio Idrico Integrato. Tale razionalità si esprime con:
• la razionale utilizzazione delle risorse idriche;
• la qualità del servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;
• la qualità del servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;
• il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
• il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua scaricata.
Art. 18. Manutenzione ordinaria e programmata
1. Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata. La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.
2. Il Gestore predispone uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata; tale schema deve essere conservato e aggiornato annualmente e deve contenere i seguenti elementi:
• identificazione dell'opera;
• tipo di intervento programmato;
• data presunta di effettuazione dell'intervento;
• numero di matricola di ogni apparecchiatura;
3. Il Gestore deve programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d’uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature il Gestore deve
aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata. Di seguito si descrivono i principali interventi, elencati in modo non esaustivo, compresi nella manutenzione ordinaria e programmata:
• pulizia delle zone di rispetto e di protezione;
• pulizia delle aree di pertinenza degli impianti e delle opere compresa l’eventuale disotturazione di tubi e pozzetti per lo smaltimento delle acque meteoriche;
• manutenzione alle aree degli impianti e delle opere, compreso il taglio e l'allontanamento di erbe e arbusti che investono le reti metalliche, sfalcio dell'erba e cura delle essenze arboree;
• pulizia delle griglie, raccolta del grigliato (smaltimento mediante trasporto alle pubbliche discariche);
• pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione all'impianto;
• verniciatura delle parti metalliche;
• cambio olio motori secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e secondo il piano di manutenzione programmata;
• lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessità di periodico intervento e secondo il piano di manutenzione programmata;
• sostituzione e controllo delle parti meccaniche ed elettriche secondo l'indicazione del costruttore e secondo il piano di manutenzione programmata;
• sgombero della neve sulla viabilità e i camminamenti interni agli impianti; manutenzione degli impianti elettrici (sostituzione dei fusibili, lampade spia, manutenzione e controllo dei componenti, ecc.) e degli impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche;
• manutenzione e pulizia dei fabbricati compresa la manutenzione delle tubazioni;
• pulizia, controllo e taratura di tutte le attrezzature;
• pulizia e controllo mensile degli scolmatori, con particolare attenzione alle eventuali paratoie mobili, delle quali dovrà essere verificato il perfetto funzionamento;
• accurato controllo bimestrale di tutti i collettori;
• pulizia dei collettori e dei pozzetti con l'ausilio di autoespurgo per garantire il regolare deflusso della fognatura;
• sostituzione di chiusini danneggiati o asportati;
• derattizzazione e disinfezione (devono essere approntati rigorosi programmi al fine di prevenire e combattere la diffusione di topi o altri animali nocivi);
• asporto con idonee modalità della sabbia e ghiaia decantate negli impianti e dei grassi e oli flottati (smaltimento mediante trasporto alle pubbliche discariche);
• pulizia dei complessi costituenti gli impianti, con intervento per asportare pellicole e corpi flottanti;
• pulizia e asporto delle schiume o altri materiali galleggianti e loro smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
• ogni altra azione necessaria ed occorrente al buon funzionamento della gestione del
S.I.I. che abbia requisiti di ordinarietà e buona prassi gestionale.
Art. 19. Rinnovamento di opere e impianti
1. Il Gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e canalizzazioni il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio e compreso negli interventi previsti dal Piano.
Art. 20. Controllo della funzionalità delle opere del S.I.I.
1. Il Gestore deve controllare, ai sensi dell'art. 26 della legge 36/1994, il raggiungimento degli standard di efficienza, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del S.I.I. Il Gestore deve attenersi, nella conduzione degli impianti, opere e reti alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/1977, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 21/02/1977, nonché alle norme e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 21. Oneri a carico del Gestore
1. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni compresi nel programma degli interventi, sono a carico del Gestore ed i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del S.I.I. riconosciuta nel Contratto di servizio, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.
2. Il Gestore è tenuto al ripristino a regola d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi effettuati.
Art. 22. Modalità di consegna di opere, impianti e beni
1. Prima del termine naturale, ovvero a qualsiasi titolo anticipato del Contratto di servizio, il Gestore sottopone all'AATO un programma di sopralluoghi onde effettuare le consistenze dei beni afferenti il S.I.I. (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).
2. Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.
Art. 23. Opere di urbanizzazione
1. Le opere del S.I.I. contemplate nei programmi di nuova urbanizzazione di dimensioni significative, relative sia ad insediamenti civili che industriali, dovranno essere sottoposte dal Comune all’approvazione dell’AATO. Tali opere verranno esaminate per una valutazione di compatibilità con il Piano d’Ambito in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
• localizzazione;
• compatibilità funzionale dei nuovi interventi con le strutture esistenti;
• valutazione delle soluzioni tecniche adottate;
• congruità economica e finanziaria della spesa.
2. La gestione del servizio e delle infrastrutture di cui trattasi, comunque realizzate, saranno poste a carico del Gestore, previo collaudo da parte di quest’ultimo.
3. Il soggetto Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate tra l’altro le caratteristiche dei beni necessari o destinati al servizio idrico e il loro grado di funzionalità. Qualora si riscontri un grado di efficienza dei beni che non consenta il raggiungimento dei limiti di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa vigente, il soggetto Gestore deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre nei successivi trenta giorni all’approvazione dell’AATO, che si esprime entro trenta giorni dal deposito del progetto. Il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni una volta realizzati i relativi interventi di adeguamento.
CAPITOLO QUARTO: Investimenti previsti nel Piano e manutenzioni straordinarie
Art. 24. Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi
1. La realizzazione degli investimenti previsti nel Piano d’Ambito, con le sue eventuali modifiche e aggiornamenti, è alla base della strategia d'intervento del Gestore per il periodo di affidamento del servizio, al fine di migliorare la qualità del servizio erogato in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità dello stesso. Tutte le opere previste nel Piano d’Ambito devono essere completate in accordo alle priorità ed entro i tempi stabiliti nel medesimo, previa deliberazione dell’AATO.
2. Il Gestore si impegna ad eseguire le opere e gli interventi nei tempi previsti dal Piano d’Ambito di riferimento e sotto la sorveglianza dell’AATO. Con cadenza annuale il Gestore redige e sottopone all’approvazione dell’AATO il Programma degli interventi e degli investimenti, conformemente a quanto predisposto nel Piano d’Ambito di
riferimento. Lo schema di detto Programma deve essere conservato ed aggiornato, e dovrà contenere almeno i seguenti elementi per ogni intervento:
• identificazione degli interventi;
• obiettivi;
• quadro economico;
• tempi di attuazione.
3. Al fine di consentire all’AATO l’attività di verifica sull’attuazione del Programma degli interventi e degli investimenti, entro il 1° Aprile di ogni anno il Gestore è tenuto a trasmettere alla stessa la Relazione di Rendicontazione degli Interventi, realizzati in ottemperanza al Piano d’Ambito di riferimento. La relazione di Rendicontazione degli interventi evidenzia:
• il consuntivo delle opere realizzate e in corso di realizzazione nell’anno con l’evidenziazione degli scostamenti qualitativi quantitativi e finanziari rilevati rispetto agli obiettivi e ai dati previsionali;
• lo stato di attuazione del Piano d’Ambito e il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali e degli standard di servizi;
• i dati tecnici ed economico finanziari caratteristici delle gestioni operate nell’anno precedente a confronto con quelli previsti per l’esercizio di competenza;
• l’elenco delle opere da realizzare nell’anno successivo.
Tale Rendicontazione costituisce elemento per eventuali adeguamenti della tariffa.
4. Eventuali modifiche del Programma degli interventi e degli investimenti sono approvate dall’Assemblea dell’AATO dopo concertazione col Gestore e dopo aver verificato la domanda di servizi con i Comuni coinvolti.
5. La mancata approvazione delle modifiche apportate al Piano degli Investimenti impedisce l’adozione di incrementi tariffari diversi da quelli eventualmente derivanti dall’applicazione di indici inflattivi.
Art. 25. Modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi
1. Si definiscono interventi tutte quelle attività che incrementano il valore delle immobilizzazioni destinate allo svolgimento dei servizi. Tali investimenti, qualora previsti e programmati nel Piano d’Ambito di riferimento, saranno coperti dalla tariffa per le quote inerenti l’ammortamento e la remunerazione del capitale. Ciò premesso si ravvisano le seguenti modalità d'intervento:
a) interventi realizzati con fondi interni del Gestore o esterni: il Gestore impegna i capitali necessari agli interventi previsti per ciascun anno in base al Piano degli Investimenti. Tali capitali possono essere reperiti dal Gestore in autofinanziamento o attraverso il ricorso a finanziamento di terzi (mutui a titolo oneroso). Le procedure per
la realizzazione dei lavori ed il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa;
b) interventi realizzati con fondi pubblici: il Gestore non ha diritto ad alcuna remunerazione ed ammortamento del capitale derivante da finanziamenti pubblici, ma avrà esclusivamente le funzioni di amministratore di tutte le procedure di esecuzione. Le procedure per la realizzazione dei lavori e il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa;
c) interventi realizzati in parte con fondi pubblici e in parte con capitale del Gestore: in questi casi si applica quanto previsto dai precedenti punti a) e b) per la parte di competenza;
d) esecuzione diretta da parte degli Enti locali interessati: vige quanto stabilito dall'art. 16 della L. n. 36/1994; il Gestore e l'AATO avranno diritto di esprimere il loro parere sugli atti progettuali, nonché di esprimersi in sede di collaudo.
Art. 26. Revisioni ordinarie del Piano d’ambito
1. Al fine dell’attuazione del programma degli investimenti previsti nel Piano d’Ambito, sarà l’Assemblea dell’AATO a dettare e approvare le linee guida di pianificazione degli interventi e dei relativi piani di investimento, mentre è compito degli Uffici dell’AATO la valutazione di ogni singolo progetto di opere infrastrutturali facenti parte del S.I.I..
2. In tal senso si prevede un aggiornamento annuale per il primo triennio di attivazione del servizio, seguito poi da aggiornamenti con scadenza triennale a partire dal 4° anno.
Art. 27. Revisioni straordinarie del Piano d’ambito
1. Ogni qualvolta si manifestino circostanze che modifichino sostanzialmente le previsioni del Piano d’ambito, si procederà alla sua revisione straordinaria, che si condurrà con la stessa procedura di cui all’articolo precedente. La procedura di revisione può essere avviata solo in maniera concordata tra le parti. Motivi di revisione straordinaria del Piano d’Ambito possono essere:
a) cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;
b) avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa;
c) situazioni emergenti di crisi ambientale;
d) variazione della normativa sul S.I.I. e sulle opere strumentali;
e) eccessivi scostamenti dalle previsioni operate;
f) variazioni del perimetro dell'AATO o accordi di programma interregionali che comportino notevoli variazioni dello stato del servizio;
g) innovazioni tecnologiche di immediato effetto positivo sulla tariffa e che comportino maggiore efficienza, efficacia oltre che economicità.
Art. 28. Strutture permanenti preposte al controllo del Programma degli investimenti
1. Entro un anno dalla firma della Contratto di servizio il Gestore, in accordo con l’AATO, dovrà predisporre un database degli appalti da aggiornarsi annualmente, che contenga almeno le seguenti informazioni:
• Nome e descrizione dell’opera
• Comune di realizzazione
• Importo dell’appalto
• Data di affidamento
• SAL dell’intervento
• Modifiche al progetto esecutivo
• Tempo previsto di consegna
• Data Collaudo
• Costo finale a collaudo
L’accesso al database così costituito dovrà essere in tutto od in parte reso disponibile all’AATO via web, tramite autentificazione riservata.
Art. 29. Modalità di esecuzione di nuove opere e impianti non previsti nel Piano
1. La realizzazione di nuove opere e impianti non previsti nel Piano d’Ambito di riferimento può essere effettuata se:
• l'intervento è necessario per il mantenimento della qualità dell'acqua potabile erogata o la qualità dell'effluente depurato;
• l'intervento è necessario per garantire il livello dei servizi;
• l'intervento è necessario per una riduzione dei costi, o comunque per garantire un miglioramento significativo delle condizioni di erogazione del S.I.I..
2. Tali interventi quando ritenuti necessari devono essere proposti dal Gestore all’AATO per la valutazione ed approvazione, nonché per l’introduzione nel relativo Piano d’Ambito di riferimento.
CAPITOLO QUINTO: Tariffa del servizio idrico integrato
Art. 30. Articolazione della tariffa
1. La Tariffa rappresenta il corrispettivo del servizio idrico integrato. In particolare la tariffa media deve garantire la copertura di tutti i costi e le remunerazioni del servizio stesso per l’esercizio e gli investimenti. Il Gestore accetta che il suo corrispettivo non
può che derivare dalla tariffa così come prevista, articolata, corretta, modificata e aggiornata in ossequio al presente Disciplinare. L’articolazione tariffaria è definita nel Piano d’Ambito, periodicamente rivisto e corretto dall’AATO.
2. Annualmente si procederà alla verifica dell’articolazione della tariffa e della sua rispondenza alla tariffa come prevista dal Piano d’Ambito. Tale verifica si concluderà entro il primo quadrimestre di ogni anno.
3. Il gestore dovrà fornire all’AATO la ripartizione dei volumi e degli introiti del servizio idrico integrato per ogni scaglione di consumo; dovranno inoltre essere evidenziati da parte del Gestore i volumi e gli introiti relativi alle utenze che non usufruiscono del servizio in maniera integrata ma solo del servizio di acquedotto.
Art. 31. Costi operativi (COP)
1. Nei costi operativi sono considerati tutti quelli per materie di consumo e merci, per tutti i servizi inerenti il S.I.I. compresi servizi e manutenzioni ordinarie, tutte le spese per personale tranne per quello adibito a manutenzioni straordinarie o nuove realizzazioni che andranno capitalizzati, e tutto quanto previsto dal D.Lgs. 127/1991.
2. Rientrano nei costi operativi i canoni di utilizzazione di acqua pubblica, il costo dell'acqua acquistata da terzi, il costo per lo smaltimento ed il trattamento dei fanghi eventualmente operato da terzi, il canone di uso delle reti, impianti e altre dotazioni, gli oneri per la salvaguardia delle risorse idriche dell'ambito, per rilevazioni, studi e formazione di piani, e comunque tutto quanto previsto dal D.M. 01/08/1996, punto 3.1 e tutte le attività previste dal presente Disciplinare.
3. I costi operativi negli anni successivi al primo sono determinati tenendo conto del recupero di efficienza previsto dal Metodo Normalizzato e del tasso di inflazione programmata.
Art. 32. Investimenti
1. Il Piano degli investimenti, contenuto nel Piano d’Ambito, riporta anno per anno l’ammontare delle opere e dei lavori da eseguirsi da parte del Gestore, in relazione a quanto previsto nel Piano d’Ambito. Sulla media del capitale investito calcolato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno si applica il tasso fissato per la remunerazione, sulla base delle valutazioni contenute nel Piano d’Ambito di riferimento. Il capitale di fine anno è determinato aggiungendo al capitale di inizio anno gli investimenti effettuati e sottraendo la quota di ammortamento dell’anno stesso. Il valore del capitale investito è sempre al netto dei contributi in conto capitale. Quanto investito per manutenzione straordinaria entra nella presente voce. Ove il Gestore fosse chiamato a finanziare o cofinanziare investimenti, nei limiti previsti nel Piano d’Ambito di riferimento, avrà diritto al recupero in tariffa dell’investimento stesso in n anni con la remunerazione del
capitale. Al termine del periodo di gestione il subentrante dovrà liquidare, entro 12 mesi, al Gestore il credito residuo per gli investimenti da questi finanziati.
2. Qualora nell’anno n ci sia una discordanza tra gli investimenti realizzati e quelli previsti dal Piano d’Ambito, tale differenza dovrà essere recuperata nell’anno n+1.
Art. 33. Modalità di aggiornamento della tariffa
1. Annualmente, entro il primo quadrimestre successivo a ciascuna scadenza, sulla scorta dei dati ricavabili dal periodo precedente, si procede a revisione onde verificare:
• la variazione dei costi operativi rispetto alle previsioni di Piano;
• lo stato degli investimenti e ammortamenti in confronto a quanto prospettato dal Piano d’ambito;
• l'incasso effettivo dovuto all'applicazione tariffaria in confronto a quanto previsto dal Piano;
• la valutazione annua del servizio erogato nonché dello stato degli interventi realizzati.
2. L’AATO determina la tariffa aggiornata, tenendo conto:
• del recupero di efficienza da determinarsi sui costi operativi dell’anno precedente;
• della valutazione del servizio erogato;
• del tasso d'inflazione annua programmata, aggiornando la componente dei costi operativi;
• delle eventuali discordanze tra gli investimenti realizzati e quelli previsti dal Piano d’ambito.
3. Motivo di incremento del valore tariffario pregresso (e quindi soggetto a conguaglio) può essere una variazione in diminuzione in misura superiore al 2% del volume idrico erogato e di conseguenza di quello trattato rispetto a quanto programmato, sempre che ciò non derivi da inosservanza delle strategie d'intervento programmate o da inefficienze. In questo caso, su motivata e documentata richiesta del Gestore, si procederà al ritocco in aumento della tariffa. Altrettanto, ma in diminuzione, nel caso il volume erogato superi della stessa percentuale quanto programmato.
4. Aggiornamento della tariffa legato ai costi operativi (verifica annuale). Il maggior margine operativo dovuto a minori costi operativi riconducibili all'efficienza della gestione sarà incamerato dal Gestore a fine bilancio. I costi operativi dell’anno successivo saranno determinati sulla base dei costi effettivamente sostenuti efficientati del parametro X stabilito nel Piano d’Ambito di riferimento.
Viceversa maggiori costi operativi sostenuti rispetto a quanto previsto dal Piano d’Ambito non saranno riconosciuti al Gestore.
5. Aggiornamento della tariffa legato agli investimenti (verifica annuale). Qualora gli investimenti realizzati siano minori rispetto a quelli previsti dal Piano, la quota in tariffa per ammortamenti e remunerazione del capitale nell’anno successivo viene calcolata tenendo conto degli investimenti effettivamente realizzati. Viceversa qualora gli investimenti siano maggiori di quelli previsti, nulla sarà riconosciuto al Gestore, salvo una compensazione di pari importo legata alla realizzazione di minori investimenti nell’anno successivo.
6. Ai sensi dell’art. 8 ultimo comma del D.M. 01/08/1996, l’AATO, ferma restando la verifica periodica nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:
a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi, secondo quanto previsto nel Contratto di servizio, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa;
b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nel Contratto di servizio, al fine di apportare le conseguenti variazioni;
c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6 dello stesso D.M.
Art. 34. Disciplina dei finanziamenti
1. Il Gestore provvede all'esecuzione del Piano degli Investimenti sulla base di quanto previsto dal Piano d’Ambito. Gli interventi realizzati con finanziamenti pubblici andranno ad abbattere e/o annullare il valore di bilancio del cespite e per tali investimenti non dovranno essere considerate le quote di ammortamento e la remunerazione del capitale.
2. Il Gestore è obbligato a realizzare gli investimenti pubblici previsti nel Piano d’Ambito di riferimento secondo i tempi e le modalità ivi stabilite.
3. Il Gestore, in collaborazione con l’AATO, è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie all’ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant’altro richiesto dagli Enti concedenti. Tale attività è da considerarsi come ordinaria e rientra tra i costi operativi e quindi non entrerà in tariffa nella voce “Investimenti”.
Art. 35. Misura dei volumi erogati
1. In accordo con quanto stabilito dall’art. 5 della legge n. 36/1994 e dal D.P.C.M. 04/03/1996, la misurazione dei volumi erogati avviene al punto di consegna tramite contatore che risponderà ai requisiti di cui al D.P.R. 23/08/1982. La lettura dei contatori e la fatturazione sono regolate dal regolamento di utenza. E’ ammessa l’autolettura.
CAPITOLO SESTO: Flusso informativo tra Gestore e Aato
Art. 36. Comunicazione dati sul servizio
1. L'AATO per espletare le sue funzioni di controllo deve essere informata periodicamente sulla gestione del Servizio Idrico Integrato. Le modalità di controllo e monitoraggio saranno effettuate, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di servizio e all’effettuazione dei programmi di intervento previsti nel Piano d’Ambito, attraverso la predisposizione della Relazione Annuale di rendicontazione, da presentarsi annualmente entro il 30 aprile di ogni anno a cura del Gestore in Assemblea d’AATO. Tale relazione è propedeutica alla revisione dell’articolazione tariffaria dell’anno successivo.
2. La Relazione Annuale di rendicontazione si compone di due parti:
• prima parte composta dall’inventario dei beni, dall’aggiornamento annuale del Libro dei Cespiti secondo la metodologia definita dall’AATO e dalla Relazione di rendicontazione degli interventi, di cui all’art. 24 del presente Disciplinare;
• seconda parte composta dalla rendicontazione dettagliata delle voci di bilancio di cui all’art. 37 del presente Disciplinare, secondo uno schema concordato con l’AATO.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che la specificazione di ulteriori procedure di comunicazione dei dati gestionali, economici e tecnici previsti dagli atti contrattuali, nonché l’individuazione di ulteriori dati significativi verrà concordata tra l’AATO ed il Gestore.
Art. 37. Rendicontazione dettagliata per voci di ricavo, di costo e per bilancio complessivo
1. Sulla base del bilancio del Gestore verrà riclassificato il conto economico del S.I.I., secondo lo schema di cui all’art. 36.2 del presente Disciplinare; tale conto economico dovrà prevedere una suddivisione dei costi per:
• centro di costo per l'approvvigionamento, trattamento, adduzione e distribuzione idrica;
• centro di costo per la raccolta, sollevamento e collettamento acque reflue;
• centro di costo per la depurazione dei liquami e condotte di allontanamento.
2. Dovranno quindi essere suddivisi nei tre centri di cui al comma precedente i seguenti costi della produzione:
• costo per materie prime, sussidiarie e di consumo (al netto di resi, abbuoni e sconti);
• costo per servizi;
• costo per il godimento dei beni di terzi;
• costo per il personale;
• variazione delle rimanenze di materie, sussidiarie, di consumo e merci;
• accantonamenti per rischi nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscale;
• altri accantonamenti;
• oneri diversi di gestione.
3. Ciascuna voce dovrà raccogliere l'importo del relativo centro di costo, acqua, fognatura e depurazione in relazione alla loro rispettiva inerenza alle citate voci. Nella nota integrativa deve essere precisato ed evidenziato in ossequio al D.M. 01/08/1996, art. 9:
a) il costo totale sostenuto per l'approvvigionamento, il trattamento, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua, il volume dell'acqua erogato, la lunghezza della rete, utenti totali, spese per energia elettrica e costo dell'acqua acquistata da terzi;
b) il costo totale sostenuto per la raccolta dei reflui, con evidenza della spesa per la gestione del collettamento fognario, la lunghezza della rete fognaria, gli abitanti serviti e le spese per energia elettrica;
c) il costo totale sostenuto per il trattamento delle acque reflue, il numero degli impianti, suddivisi in grandi, medi e piccoli secondo la definizione del D.M. citato.
4. Devono anche essere elencati gli interventi di manutenzione straordinaria resi sugli impianti e le strutture avute in concessione, gli investimenti effettuati per conto del concedente, l'ammortamento operato nell'anno e negli anni precedenti sia sugli investimenti che sulle spese di manutenzione straordinaria. Dovrà inoltre essere specificata e dettagliata la quota altri ricavi di conto economico.
Art. 38. Criteri di ripartizione dei costi generali
1. I costi comuni a più settori devono essere ripartiti secondo il concorso degli stessi ai gruppi menzionati, facendo ricorso a metodologie aggiornate d’attribuzione dei costi
comuni per attività (e non a semplici ripartizioni su base fatturato o volumi erogati) e comunque di uso corrente nella buona prassi di controllo di gestione delle aziende industriali. Il criterio seguito per la ripartizione deve essere commentato e giustificato in sede di relazione al conto economico.
2. Il Collegio Sindacale nella sua relazione deve farne menzione, asseverarne la precisione contabile e la fondatezza del criterio di ripartizione.
Art. 39. Elementi di ammortamento e remunerazione del capitale investito
1. Gli investimenti e le spese di manutenzione straordinaria effettuati con capitale proprio del Gestore in adempimento alle previsioni del Piano d’Ambito, confluiscono a fine periodo nei crediti del Gestore. Allo scadere della Contratto di Servizio il valore degli investimenti al netto degli ammortamenti effettuati e dei contributi pubblici a fondo perduto costituirà il valore di riscatto che sarà posto a carico del Gestore subentrante.
Art. 40. Relazione su Indicatori
1. Entro il primo quadrimestre di ogni anno il Gestore dovrà trasmettere all’AATO una relazione contenete i seguenti indicatori:
• il differenziale tra acqua alla fonte e fatturabile;
• le perdite come da D.M. LL.PP. n. 99/1997;
• i consumi elettrici dell'anno raffrontati sul valore medio del triennio precedente;
• le caratteristiche qualitative per gli impianti principali (da concordarsi con l’AATO) di produzione di acqua potabile nonché di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto dalle normative in vigore (attualmente D.P.R. n. 236/1988 e D. Lgs. n. 152/1999).
CAPITOLO SETTIMO: Penalizzazioni e norme finali
Art. 41. Penali
1. Per tutti gli obblighi non ottemperati previsti nel Piano d’Ambito, in aggiunta alle decurtazioni tariffarie previste dal Contratto di Servizio e dal presente Disciplinare, si prevede che dal momento della presa d'atto dell'AATO si applichino le seguenti penalità:
• mancata, ritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata nonché degli investimenti nei termini previsti dal Piano di Ambito:
per ogni inadempienza accertata verrà applicata la penale pari all’0,2% dell’importo dell’intervento per ogni giorno di ritardo; verranno inoltre addebitati il costo dell'operazione non effettuata e eventuali danni derivanti da tale mancanza ad insindacabile giudizio dell'AATO;
• mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi: qualora venga accertata la mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di controllo, verrà applicata una penale variabile da € 500,00 ad € 5.000,00, ad insindacabile giudizio dell'AATO e verrà inoltre addebitato il costo delle analisi secondo le tariffe di mercato;
• mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri: l'incompleta o inesatta compilazione, il ritardo nelle iscrizioni, le trascrizioni non veritiere, comporteranno l'applicazione di una penale che, ad insindacabile giudizio dell'AATO, a seconda della gravità dell'inadempienza, sarà dell'importo compreso tra € 100,00 e € 1.000,00;
• mancata, ritardata comunicazione delle comunicazioni previste: qualora il Gestore ometta o ritardi le comunicazioni previste nel presente Disciplinare Tecnico, negli atti contrattuali e quanto in osservanza della vigente normativa, verrà applicata una penale variabile da € 50,00 ad € 500,00 al giorno, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità;
• mancato raggiungimento degli standard di qualità del servizio previsti dall’art. 2 del presente Disciplinare Tecnico e dal Piano di Ambito: in caso di mancato o di parziale raggiungimento degli standard di qualità del servizio previsti dall’art. 2 del presente Disciplinare Tecnico e dal Piano di Ambito, al Gestore sarà applicata una penale pari all’0,2% del ricavo annuo di gestione del S.I.I.