CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER I LABORATORI DI SCIENZE E FISICA DEL LICEO CLASSICO GALILEI DI PISA
ALLEGATO C
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER I LABORATORI DI SCIENZE E FISICA DEL LICEO CLASSICO GALILEI DI PISA
Articolo 1) Oggetto e importo dell’appalto. Articolo 2) Caratteristiche del materiale Articolo 3) Validità dell’offerta
Articolo 4) Garanzia e assistenza
Articolo 5) Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto Articolo 6) Cessione del contratto, subappalto e avvalimento
Articolo 7) Ordinativo della fornitura, tempi e luogo di consegna e installazione Articolo 8) Vigilanza e controlli
Articolo 9) Collaudo
Articolo 10) Pagamento Articolo 11) Garanzia definitiva
Articolo 12) Responsabilità della ditta
Articolo 13) Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare Articolo 14) Obblighi e oneri a carico della ditta
Articolo 15) Penalità
Articolo 16) Stipulazione del contratto, spese, imposte e tasse Articolo 17) Esecuzione in danno
Articolo 18) Recesso
Articolo 19) Risoluzione del contratto Articolo 20) Trattamento dei dati personali Articolo 21) Norme finali
Articolo 1) OGGETTO, IMPORTO DELL’APPALTO
La procedura negoziata ha un importo presunto di Euro 30.000,00 IVA esclusa.
Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all’art.86 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006.
L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di arredi e attrezzature per l’ allestimento dei laboratori di scienze e di fisica del Liceo Classico Galilei di Pisa secondo le caratteristiche tecniche descritte nella scheda Allegato B e il progetto di allestimento dei locali predisposto sulla base delle esigenze della scuola Allegato B1.
Articolo 2) CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Tutti gli arredi e le attrezzature oggetto della procedura negoziata dovranno essere in possesso delle specifiche tecniche e dei requisiti minimi indicati nella scheda Allegato B.
L’intera fornitura deve essere in classe 1 di reazione al fuoco.
Le dimensioni degli arredi riportate nella scheda allegata sono quelle ottimali indicate dalla scuola. Tuttavia è ammessa una tolleranza delle dimensioni in aumento o diminuzione del 5%.
Le strutture portanti dei banchi potranno essere costituite anche da più elementi modulari collegati tra loro.
I laboratori dovranno essere perfettamente funzionanti e dovranno essere in possesso di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.
Sono pertanto compresi nella fornitura tutti i lavori e le opere necessarie per l’allacciamento delle attrezzature alla rete elettrica, idrica e agli scarichi.
- Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno rispondere alle norme antincendio, di resistenza e sicurezza vigenti in Italia (norme UNI, Dlgs 81/08) e vigenti nella UE (norme EN, DIN e ISO e CE) in quanto compatibili.
- Tutti gli impianti elettrici dovranno essere perfettamente canalizzati e dovranno possedere il marchio CE.
- Tutti gli articoli dovranno essere illustrati con dépliants e/o raccolte fotografiche indicanti le caratteristiche tecnologiche costituenti la fornitura. I dépliants e/o le raccolte fotografiche dovranno essere firmati con firma autografa leggibile per esteso dalla persona legalmente rappresentante in ogni foglio.
- Per i prodotti di serie non direttamente costruiti dalla ditta dovranno essere allegati i dépliants della casa costruttrice e/o una raccolta fotografica debitamente sottoscritta come sopra richiamato, dalla ditta offerente dovendosi ritenere la medesima unica responsabile nei confronti dell’amministrazione.
- Tutta la certificazione richiesta dovrà essere senza costo aggiunto per l’amministrazione appaltante.
Articolo 3) VALIDITA’ DELL’OFFERTA
La validità dell’offerta è di 180 giorni a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva della fornitura.
Articolo 4) GARANZIA E ASSISTENZA
La fornitura deve essere coperta da garanzia di tre anni, salvo condizioni migliorative espresse in offerta. La garanzia decorre dalla data di collaudo della fornitura.
La garanzia non comprende difetti causati da:
normale usura e uso improprio e scorretto e/o manomissione delle attrezzature.
La ditta fornitrice, fino alla scadenza della garanzia, assume l’obbligo di sostituire, senza alcun addebito per la Provincia, con ricambi originali, componenti strutturali e funzionali o di intervenire su difetti, imperfezioni e difformità emerse successivamente alla consegna.
Gli interventi dovranno avvenire entro 48 ore dalla richiesta. Il mancato rispetto di tali termini comporterà l’applicazione delle penali contrattuali.
Qualora la Ditta ritardasse nell’eseguire l’intervento di assistenza di oltre 48 ore, la Provincia, previa diffida inoltrata anche a mezzo fax, ha facoltà di far eseguire a terzi le riparazioni, addebitando le spese sostenute alla Ditta.
Articolo 5) EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La Provincia si riserva, nel caso di urgenza e/o necessità connesse con l’attività didattica, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’art.11.
Articolo 6) CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
Il contratto non può essere ceduto nemmeno parzialmente.
La Ditta, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, potrà subappaltare a terzi la fornitura nei limiti del 30% dell’importo contrattuale. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di quanto subappaltato.
Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:
➢ indicazione all’atto dell’offerta delle parti di fornitura e/o lavori che la Ditta intende subappaltare;
➢ trasmissione alla Provincia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività, unitamente alla documentazione che attesta il possesso, da parte del subappaltatore, dei corrispondenti requisiti di idoneità ad eseguire la fornitura prevista nel presente capitolato di cui al disciplinare di gara;
➢ trasmissione, all’atto del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs n.163 del 12/04/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.lgs. n.163 del 12/04/2006;
➢ insussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto dei divieti previsti dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche e integrazioni.
L’affidamento in subappalto di parte della fornitura potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte della Provincia.
La Provincia provvederà a corrispondere direttamente ed esclusivamente all’appaltatore l’importo delle forniture eseguite da eventuali subappaltatori. Pertanto, l’appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanziate. La violazione delle prescrizioni di cui ai precedenti commi può costituire risoluzione immediata del contratto e di azione di responsabilità per i danni causati alla Provincia per l’interruzione del servizio.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.118 del D.lgs.n.163 del 12/04/2006, e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’art.49 del D.lgs 163/2006 e s.s.m.m.i.i. è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica. La ditta concorrente e la ditta ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificamente indicate al comma 2, lettere a),b),c),d),e),f),g), di cui al citato articolo 49. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. In caso di ricorso di avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con la Provincia, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato, le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
La stazione appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario.
Articolo 7) ORDINATIVO DELLA FORNITURA, TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE
L’ordine può essere inoltrato via e-mail, xxx xxx x xxx xxxxx. Dopo la consegna e installazione dei beni in oggetto verrà trasmessa la relativa fattura che dovrà comprendere, oltre che l’importo e l’IVA, anche tutte le informazioni contabili che saranno richieste.
Il luogo di consegna è il Liceo Classico Galilei – Via X.Xxxxx,32 Pisa.
Per quanto riguarda la consegna della fornitura, l’orario di servizio del personale della scuola è 9,00 –12,00 dal lunedì al sabato. Non saranno prese in carico consegne al di fuori di tale orario se non preventivamente concordate con gli uffici della Provincia e la scuola.
Il termine per la consegna e la relativa posa della fornitura è fissato in giorni 30 (trenta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo condizioni migliorative espresse in offerta.
La consegna della fornitura dovrà essere effettuata nei locali in cui deve avvenire l’installazione, con trasporto, installazione e collaudo a cura e a spese della Ditta fornitrice. L’installazione dovrà essere completa ed effettuata a regola d’arte e deve risultare da apposito verbale sottoscritto da un incaricato della Ditta fornitrice, della scuola e della Provincia. Tale verbale dovrà indicare la data, il luogo di installazione e il materiale installato. Prima della firma dell’incaricato della scuola sul verbale, tutti i rischi di perdite, furti e danni al materiale fornito, durante il trasporto e la sosta nei
locali della scuola sono a carico della Ditta, salva la responsabilità della scuola se le perdite, furti o danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 8) VIGILANZA E CONTROLLI
La Provincia ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione della fornitura e dei lavori, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e, a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura. Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/contro deduzioni.
Articolo 9) COLLAUDO
La Provincia, una volta effettuata da parte della Ditta fornitrice l'installazione della fornitura e la trasmissione delle certificazioni di conformità delle attrezzature, sottoporrà il materiale installato ad un periodo di prova per verificare e controllare in modo autonomo la corrispondenza della fornitura alle specifiche richieste nel capitolato. Tale periodo di prova avrà la durata di 30 (trenta) giorni a partire dalla data del verbale di consegna e installazione e si concluderà con un verbale di collaudo sottoscritto da tre tecnici , uno nominato dalla Ditta, uno dalla scuola e uno dalla Provincia. In caso di esito negativo di tale verifica la Provincia ne darà comunicazione con raccomandata A.R. alla Ditta fornitrice che, accertati i difetti, sarà tenuta a provvedere, entro 15 (quindici) giorni, a proprie spese e cura, al ritiro e alla sostituzione dei prodotti forniti senza alcun onere a carico della Provincia.
Il collaudo è finalizzato ad accertare la conformità del materiale consegnato a quello oggetto dell’appalto e specificato nel contratto e consisterà in una serie di prove atte a verificare il perfetto funzionamento delle apparecchiature e di tutte le funzioni delle attrezzature previste nei manuali di istruzione.
Articolo 10) PAGAMENTO
La Provincia procederà alla liquidazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura e comunque non prima che sia stato effettuato, con esito positivo, il collaudo della fornitura.
Articolo 11) GARANZIA DEFINITIVA
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
In caso di costituzione della garanzia in contanti, la somma relativa dovrà essere versata sul conto corrente bancario n. 1025000/9-ABI 8562-CAB 7091-CIN V presso Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.C.AR.L. xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 000/0 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx (XX). In sede di deposito dovrà essere inserita l’indicazione del soggetto partecipante e la dizione “cauzione definitiva per la fornitura e installazione di arredi e attrezzature per i laboratori di scienze e di fisica del Liceo classico Galilei di Pisa”. Si precisa che il deposito è infruttifero.
In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fidejussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06 l’importo della garanzia è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o equivalente. In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti tale certificazione deve essere prodotta da ogni soggetto facente parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in pendenza dell’esecuzione del contratto.Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva, dovranno essere presentate corredate da autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con l’assolvimento dell’imposta di bollo.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla fine del periodo di garanzia e assistenza contrattuale e verrà utilizzato dalla Stazione appaltante per gli eventuali inadempimenti in fase post- collaudo.
Articolo 12) RESPONSABILITA’ DELLA DITTA
La fornitura deve essere eseguita a perfetta regola d'arte. La Ditta deve dichiarare per iscritto la perfetta corrispondenza del materiale fornito alle caratteristiche indicate nel presente capitolato. La Ditta resta comunque totalmente responsabile della qualità e del corretto funzionamento della fornitura, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti di questa Provincia. Rimangono inoltre a carico della Ditta, anche dopo il collaudo, la garanzia per la difformità ed i vizi della fornitura non riconosciuti e non riconoscibili in fase di collaudo. La Ditta assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che in fase di consegna e di installazione dovesse occorrere a cose e/o persone, siano esse anche maestranze o persone estranee ai lavori, liberando sin d'ora la Provincia da ogni responsabilità e conseguenza civile ed economica. La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, diritti d'autore o copyright. La Ditta, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri e responsabilità derivanti da azioni di contraffazione esperite in relazione alle forniture effettuate e quindi deve mantenere indenne la Provincia dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché dalle spese e dai
danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. La Provincia e la Ditta assumono l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche e/o amministrative di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale. La Ditta, da parte sua, è totalmente responsabile del comportamento del proprio personale che deve essere della massima serietà e capacità tecnico - professionale e dimostrare perfetta conoscenza dell'intervento che è chiamato ad eseguire.
La Ditta si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicuratine e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti.
La fornitura dovrà essere espletata con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della fornitura stessa, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile della Provincia. Inoltre, il fornitore dovrà comunicare al responsabile della Provincia, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, l’elenco del personale adibito alla fornitura e ai lavori, nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al responsabile della Provincia.
Il fornitore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs 81/2008 e s.s.m.m.i.i.).
Articolo 13) FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell’art.81, comma 2 del R.D. 16/03/1942 n.267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Provincia ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Articolo 14) OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico della Ditta e quindi compresi nel prezzo di offerta gli oneri diretti e indiretti e gli obblighi seguenti:
1) i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico e l'installazione del materiale;
2) l'allontanamento ed il trasporto, la differenziazione e lo smaltimento, conformemente alle disposizioni di legge, dei materiali di risulta, imballaggi, nonché la pulizia accurata degli ambienti scolastici lungo il percorso effettuato dalla ditta per la consegna della fornitura (che va dal piano terra al piano secondo) nonché dei laboratori in modo da renderli immediatamente utilizzabili;
3) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi a tutte le varie assicurazioni di legge per le maestranze;
4) il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per le concessioni in genere, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi nell'esecuzione dell'appalto;
5) il provvedere a sua cura e spese, sotto la sua completa responsabilità, al trasporto, allo scarico, alla consegna, all’installazione e messa in funzione delle attrezzature nei luoghi interessati, nonché a tutte le verifiche necessarie per il collaudo;
6) il ripristino, mediante pulizia e verniciatura, dove necessario, dei locali, manufatti, infissi, arredi, pavimenti e quant’altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante l’esecuzione della fornitura e dei lavori;
7) eventuali danni procurati ai locali, ai beni e a terzi nell’esecuzione della fornitura o per fatto dei suoi incaricati;
8) l'adozione, nell'esecuzione di tutte le fasi della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità delle maestranze, delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni di legge;
9) tutte le spese conseguenti alla copertura della garanzia della fornitura;
10) tutte le spese e le procedure per gli eventuali permessi di occupazione del suolo, entrata in zona a traffico limitato che si rendessero necessari durante la consegna del materiale oggetto del presente appalto;
11) gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all’aggiudicazione;
12) garanzia definitiva di cui all’art. 11 del presente capitolato;
Articolo 15) PENALITA’
E’ nella facoltà della Provincia l’applicazione delle penalità secondo le modalità di seguito riportate:
➢ nel caso di ritardi nella consegna della fornitura e perfetto allestimento con conseguente rinvio o impossibilità di effettuare il collaudo, verrà applicata a carico della Ditta fornitrice una penalità pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dall’art.8 del presente capitolato;
➢ in caso di esito negativo del collaudo delle attrezzature, la Provincia ne darà comunicazione con raccomandata A.R. o fax alla Ditta fornitrice che, accertato il difetto del prodotto, sarà tenuta a provvedere, entro il termine di giorni 30 (trenta) a proprie spese e cura, al ritiro e alla sostituzione dei prodotti forniti senza alcun onere a carico della Provincia e al pagamento dei danni quantificati in Euro 100,00 per ogni giorno trascorso dalla data di accertamento del difetto e/o malfunzionamento alla data di sostituzione;
➢ in caso di mancato intervento di assistenza e/o manutenzione, nei termini e con le modalità stabilite dagli artt.5 e 11 del presente capitolato, verrà applicata a carico della Ditta una penalità pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
La somma di tali penali verrà decurtata dalla polizza a garanzia così come indicato nel precedente art.11.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra esposte, verranno contestati per iscritto alla Ditta che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicato, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Sarà inoltre esperita l’azione di risarcimento del danno per le eventuali maggiori spese che la Provincia ha dovuto o dovrà sostenere. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità verrà addebitato alla cauzione. La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso la Ditta dall’adempimento dell’obbligo per il quale si è resa inottemperante e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 16) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO- SPESE, IMPOSTE E TASSE
Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione definitiva della fornitura. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Articolo 17) ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Provincia potrà ordinare ad altra ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Provincia rivalendosi su eventuali crediti maturati o sulla garanzia definitiva.
Articolo 18) RECESSO
La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso la Provincia si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestante dal verbale di verifica redatto dalla Provincia;
- spese sostenute dall’appaltatore.
Articolo 19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Provincia si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 del codice civile ed all’esecuzione d’ufficio, a spese della Ditta, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
La Provincia si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile, a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:
➢ infrazioni della Ditta nell’esecuzione della fornitura tali da aver totalizzato penalità per un importo complessivo di Euro 1.000,00 (mille);
➢ mancata operatività del servizio di assistenza;
➢ perdita dei requisiti minimi richiesti dall’avviso e dal disciplinare di gara;
➢ cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della Ditta.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare l’esecuzione della fornitura alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della garanzia, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che la Provincia dovrà sostenere per fare eseguire la fornitura da un’altra Ditta.
Articolo 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 il fornitore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento della fornitura. Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Articolo 21)NORME FINALI
La Ditta partecipante alla gara accetta sin d'ora che, in caso di aggiudicazione della fornitura, nel contratto sia inserita la seguente clausola:
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Pisa e risolte secondo il regolamento di conciliazione da questa adottato.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, sono applicabili e si intenderanno inserite nel contratto, le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale di indizione della gara, nel disciplinare e in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia, i cui testi sono consultabili presso la U.O. Contratti durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00 e il martedì e il giovedì ore 15.00 – 17.00).