REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/1990
COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
Provincia di Brescia
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/1990
Approvato con Delibera di G.C. n. 18 del 29/03/2016
Xxx Xxxxxx, 0 – CAP 25050 – Cod. Fisc. e P.IVA 00813320173
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Regolamento sul funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo ai sensi dell’Articolo 4 dell’Accordo ex articolo 15 della Legge 241/1990.
Articolo 1 - Finalità.
Il presente Regolamento ha come finalità quella di disciplinare il funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo (“Comitato”) di cui all’articolo 4 dell’Accordo ex articolo 15 della Legge 241/1990 (“Accordo”).
Articolo 2 - Componenti del Comitato
2.1 La rappresentanza in seno al Comitato spetta ai Sindaci o agli Assessori o Consiglieri delegati dei Comuni sottoscrittori l’Accordo e soci della società che ne gestisce il servizio in tutto o in parte, al Presidente o ai Consiglieri delegati della Provincia e ai Sindaci o agli Assessori o Consiglieri delegati dei Comuni sottoscrittori l’Accordo gestiti dalla Società, ancorchè non soci della stessa.
2.2 La delega, di cui al presente articolo, deve essere conferita con atto scritto e può essere revocata. Essa può riguardare la partecipazione a una o più sedute del Comitato. Non può essere conferita delega a rappresentante di altro Comune.
2.3 Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l’eventuale delega.
Articolo 3 - Altri componenti del Comitato
3.1 Alle sedute del Comitato sono invitati, senza diritto di voto, oltre che i Soggetti di cui al precedente articolo 2, i Sindaci o loro delegati dei Comuni il cui servizio idrico integrato non è gestito dalla società e i legali rappresentanti o loro delegati delle società a totale partecipazione pubblica sottoscrittori dell’Accordo. Le deleghe devono essere conferite in forma scritta.
Articolo 4 - Organizzazione e Sede del Comitato
4.1 La presidenza del Comitato è assunta dal Presidente della Provincia o da suo delegato.
4.2 Il Comitato ha sede presso il luogo prescelto e messo a disposizione dalla Provincia.
4.3 Il Comitato, al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle funzioni attribuitegli, si avvale del supporto di una segreteria messa a disposizione dall’Ufficio d’Ambito.
4.4 Tutte le spese inerenti il funzionamento del Comitato di indirizzo e Controllo saranno ripartite tra le Parti contraenti in base alle quote di rappresentanza possedute.
Articolo 5 - Rappresentanza
5.1 La rappresentanza di ciascun Componente del Comitato è determinata in proporzione alla popolazione comunale residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT. A ogni Sindaco o suo delegato sono attribuiti i voti corrispondenti.
5.2 Alla Provincia è attribuito un voto forfettariamente determinato nel 10% della popolazione dei Comuni sottoscrittori dell’Accordo.
Articolo 6 - Partecipazione alle adunanze
6.1 Alle sedute del Comitato oltre ai Componenti del Comitato possono partecipare, ed a tal fine vengono convocati, tutti i soggetti di cui al precedente articolo 3.
6.2 Su iniziativa del Presidente, conseguente anche a richiesta ad esso tempestivamente rivolta da tanti Componenti del Comitato rappresentanti il 10% dei voti legalmente esprimibili, possono essere invitati ad intervenire anche rappresentanti di altri Enti o Soggetti pubblici o privati ed esperti estranei, per fornire chiarimenti in ordine a specifiche questioni.
Articolo 7 - Convocazione del Comitato
7.1 Il Presidente convoca il Comitato almeno due volte l’anno con le modalità di cui al presente articolo.
7.2 Alla convocazione del Comitato si provvede mediante avviso indicante, oltre alla data della convocazione, il luogo, la data e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi, a mezzo di PEC ovvero lettera raccomandata A/R presso il domicilio dei soggetti sottoscrittori l’Accordo o con diversa idonea forma, almeno 8 giorni prima della data fissata per la seduta.
7.3 Xxxxx diritto di richiedere al Presidente la convocazione del Comitato, indicandone i relativi argomenti da porre all’ordine del giorno, i Componenti del
Comitato che rappresentino, congiuntamente, almeno il 10% dei voti esprimibili computati ai sensi del precedente articolo 5.
7.4 Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva conoscenza ai Componenti del Comitato ed agli altri soggetti aventi diritto alla partecipazione all’assise, con preavviso anche di sole 24 ore rispetto alla data fissata per la seduta.
7.5 Salvo quanto previsto dal precedente articolo 7.3 la fissazione dell’ordine del giorno compete al Presidente.
7.6 Almeno 24 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati presso la segreteria a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica nei casi d’urgenza di cui al precedente articolo 7.4.
7.7 Su richiesta motivata del Presidente o di uno o più componenti, il Comitato può decidere di modificare l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
Articolo 8 - Svolgimento delle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo
8.1 I lavori delle sedute sono diretti dal Presidente o dal suo delegato.
8.2 Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, apre la seduta e il Segretario ne attesta l’ora.
8.3 La presenza dei Componenti del Comitato sono attestate dall’apposito foglio firme; le assenze temporanee durante la seduta sono registrate dal Segretario nell’ordine del giorno numerato delle decisioni approvate.
8.4 Le sedute del Comitato sono pubbliche.
8.5 Prima di procedere all’esame degli argomenti il Presidente da lettura del verbale della riunione precedente.
8.6 Sul processo verbale non è concesso prendere la parola, se non per proporre rettifiche o integrazioni al verbale stesso.
8.7 In caso di discussione o di contestazione, il Comitato decide con votazione per alzata di mano e secondo le maggioranze costitutive e deliberative previste per le assise ordinarie del Comitato. L’esito è proclamato dal Presidente.
8.8 Letto e approvato il verbale della seduta precedente, il Comitato passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
8.9 Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente, che ne proclama l’esito.
8.10 Le decisioni sono vincolanti per tutti i soggetti sottoscrittori l’Accordo.
8.11 I Componenti del Comitato rappresentativi almeno del 10% dei voti ivi espressi hanno la facoltà di richiedere il ritiro o il rinvio, per ulteriori approfondimenti, di un argomento iscritto all’ordine del giorno; la richiesta viene valutata e decisa con la maggioranza dalla popolazione dei presenti e con l’astensione dei richiedenti.
8.12 Il Segretario, al termine della seduta, redige l’elenco degli argomenti rinviati o ritirati, con l’indicazione dei rispettivi richiedenti.
Articolo 9 - Quorum costitutivi e deliberativi
9.1 Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.
9.2 Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza del numero dei Comuni aventi diritto di voto sottoscrittori dell’Accordo.
9.3 Per le deliberazioni previste dai punti A),B),C)D) dell’articolo 4 dell’Accordo il Comitato delibera validamente con la maggioranza della popolazione degli Enti presenti.
9.4 Per le seguenti deliberazioni:
i) proposta dei membri del consiglio di amministrazione di [NEWCO] , di cui all’articolo 13 e s.s. dello Statuto ed in applicazione di quanto previsto dall’articolo 4 punto (E) dell’Accordo;
ii) proposta dei membri del Comitato Ristretto, di cui all’articolo 19 e s.s. dello Statuto ed in applicazione di quanto previsto dall’articolo 4 punto (F) dell’Accordo;
iii) proposta dei membri dell’organo di controllo o del revisore di [NEWCO] , di cui all’articolo 17 e s.s. dello Statuto ed in applicazione di quanto previsto dall’articolo 4 punto (G) dell’Accordo;
iiii) proposta di compenso degli Amministratori in applicazione di quanto previsto dall’articolo 4 punto (H) dell’Accordo;
il Comitato delibera validamente con la maggioranza della popolazione degli Enti aventi diritto di voto sottoscrittori dell’Accordo.
9.5 I soggetti non legittimati a partecipare al voto non saranno computati ai fini della determinazione né del quorum costitutivo nè del quorum deliberativo.
9.6 Ogni rappresentante ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita, a cura del Segretario, nel testo della deliberazione.
9.7 Il Presidente dichiara il risultato della votazione e l’adozione delle decisioni. L’astensione equivale a voto contrario. Per ogni decisione si dovrà menzionare il numero dei voti favorevoli e contrari, nonché quello degli astenuti.
Articolo 10 - Verbali delle riunioni del Comitato
10.1 Il verbale di ogni riunione, redatto a cura del Segretario, è costituito dal processo verbale e dalla raccolta dei testi integrali della parte dispositiva delle decisioni, con l’indicazione del numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta; deve contenere altresì i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l’indicazione di quelli che si sono astenuti.
10.2 Il Presidente provvede a trasmettere ai soggetti sottoscrittori l’Accordo, entro 15 giorni dalla riunione, i verbali e gli atti fondamentali.