CONDIZIONI SPECIALI DI FORNITURA TRA
Allegato – Schema di Convenzione
CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D. LGS. 81/2008 IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA SEDE PROVINCIALE INPS DI TRAPANI.
CONDIZIONI SPECIALI DI FORNITURA TRA
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione regionale Sicilia, con sede in Palermo, xxx Xxxxxxxx X. Xxxxxxx x. 0, codice fiscale n. 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale dott……………………………………………………… domiciliato per la carica presso la predetta Direzione regionale,
E
Lo studio medico/società/dott ,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO
La Direzione regionale INPS Sicilia intende avvalersi dell’attività dello studio medico/società/dott ,
per garantire le prestazioni sanitarie, rese nell’esercizio della professionalità medica, finalizzate alla sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 25, 39, 40 e 41, a beneficio dei dipendenti in forza presso la Direzione provinciale di Trapani, agenzie territoriali comprese, di cui al sottostante prospetto:
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI | DIPENDENTI IN FORZA |
SEDE | 118 |
AGENZIA TERRITORIALE DI ALCAMO | 11 |
AGENZIA TERRITORIALE DI CASTELVETRANO | 15 |
AGENZIA TERRITORIALE DI MARSALA | 9 |
AGENZIA TERRITORIALE DI MAZARA DEL VALLO | 9 |
TOTALE DIPENDENTI | 162 |
La consistenza della dotazione organica potrà subire variazioni a seguito dei pensionamenti e degli ingressi di nuovo personale durante il periodo di efficacia della presente convenzione, senza che ciò comporti effetti sulla validità della stessa.
Le attività si svolgeranno presso le strutture e gli ambulatori della direzione INPS di Trapani.
ART. 2 - LE ATTRIBUZIONI ED I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
Le attribuzioni sono quelle previste dall’ art. 25 del D. Lgs. 81/2008, e precisamente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto 81/2008;
f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori;
i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
l) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della Salute.
Inoltre, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del decreto;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e- bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Le attribuzioni e i compiti del Medico competente si intendono estesi ai lavoratori in regime di telelavoro (v. Accordo Nazionale di telelavoro domiciliare vigente).
ART. 3 – OBBLIGHI DELLO STUDIO MEDICO/SOCIETA’/DOTT………………………………………………………..
Il candidato persona giuridica dovrà indicare il nominativo del medico del lavoro in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2, per la successiva designazione quale Medico Competente a cura del Direttore provinciale di Trapani nella qualità di datore di lavoro.
Dovrà, inoltre, provvedere con immediatezza alla sostituzione del suddetto sanitario ove lo stesso, per sopravvenuti impedimenti, non possa più fornire le prestazioni dovute, dandone formale comunicazione al datore di lavoro.
Dovrà, infine, garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa per il personale indicato come Medico Competente per la responsabilità civile conseguente agli eventuali danni a persone e/o cose cagionati in occasione dello svolgimento delle prestazioni previste presso il committente.
ART. 4 – ADEMPIMENTI DELL’INPS
Il Direttore provinciale di Trapani, in qualità di datore di lavoro, provvederà ai seguenti adempimenti:
▪ notificare il nominativo del medico competente alle Autorità competenti;
▪ informare il medico competente sull’organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
▪ fornire al medico competente l’elenco del personale esposto ai vari rischi e ad aggiornarlo tempestivamente;
▪ fornire al medico competente l’elenco del personale neo assunto per accertare eventuali inidoneità “a lavoro specifico”;
▪ inoltrare al medico competente le istanze di visita a richiesta del lavoratore, con l’indicazione del posto di lavoro, della mansione e dell’impegno medio giornaliero di utilizzo del VDT/personal computer;
▪ collaborare con il medico competente per l’attuazione degli obblighi di informazione e formazione richiesti per legge;
▪ gestire, d’intesa con il medico competente, l’organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche, nonché gli eventuali interventi per rilevazioni tecnico-ambientali;
▪ fornire con tempestività al medico competente i risultati relativi ad eventuali indagini tecnico-ambientali effettuate per la singola Direzione provinciale;
▪ organizzare, d’intesa con il medico competente, l’effettuazione delle visite agli ambienti di lavoro, richieste per legge;
▪ rendere disponibile uno spazio idoneo per lo svolgimento dell’attività del medico competente, per le visite mediche e per la custodia della documentazione sanitaria con salvaguardia del segreto professionale e della privacy secondo le modalità stabilite dalla legge;
▪ incaricare una persona che collabori con il medico competente per gli aspetti di segreteria (ricevimento documentazione, appuntamenti, archiviazione atti, ecc.);
▪ organizzare, d’intesa con il medico competente, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
ART. 5 – COMPENSI
Per tutte le attività del medico competente, previste dalla legislazione vigente, verranno corrisposti compensi annui che saranno articolati in base ai seguenti elementi:
a. Numero dei dipendenti:
• fino a 200 dipendenti: € ………..
• fino a 300 dipendenti: € ………..
b. Importo fisso annuo per ciascun dipendente in forza alla Direzione provinciale, comprese le agenzie distaccate: € ;
c. Sorveglianza sanitaria:
❖ prezzo indicato per ciascuna prima visita preventiva e per ciascuna visita a richiesta del lavoratore: € ………..
❖ prezzo indicato per ciascuna successiva visita periodica: € ………….
Per le suddette attività non sono previsti rimborsi o qualsiasi altra voce di spesa.
ART. 6 – VALIDITA’
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività di Medico Competente presso la Direzione provinciale INPS indicata all’art. 1 ed è rinnovabile in forma scritta almeno un mese prima della scadenza.
La designazione del Medico Competente avverrà a cura del Direttore provinciale di Trapani, nella qualità di datore di lavoro ai sensi della normativa di riferimento.
ART. 7 - VERIFICHE E MONITORAGGIO
La Direzione regionale Sicilia vigilerà sull’efficacia del servizio fornito, per il tramite del datore di lavoro competente.
Sulla scorta delle relazioni periodiche a cura del datore di lavoro, la medesima Direzione regionale eseguirà il monitoraggio sul buon andamento delle attività.
ART. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l’attività di medico competente espletata presso la Direzione provinciale di Trapani di cui all’art. 1, l’importo complessivo, che è costituito dalla somma delle voci costituenti le specifiche prestazioni svolte – secondo quanto stabilito nell’avviso di avvio della procedura - sarà liquidato in due rate semestrali.
Il pagamento verrà effettuato, previa fatturazione da parte dello studio medico/società/dott e
valutazione da parte della Direzione regionale dell'Istituto a ciò incaricata sulla scorta dell’apposita relazione del Direttore della Direzione provinciale interessata, tenuto conto delle caratteristiche del servizio attuato.
Qualora lo studio medico/società/dott…… convenzionato risulti, successivamente all'aggiudicazione, debitore dell'I.N.P.S. per contributi previdenziali e relativi accessori, nonché ad altro titolo, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso, fatto salvo il diritto dell'Istituto - in caso di mancata regolarizzazione - di trattenere sulle somme dovute all’aggiudicatario, gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati.
L'Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione in corso di realizzazione nell'ipotesi di mancata osservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi relativi alla regolarità contributiva, ai contratti collettivi di lavoro, oltre ai casi di inosservanza sia delle attribuzioni che dei compiti del medico competente.
ART. 9 – ADEMPIMENTI FISCALI
La presente convenzione:
• è esente da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 18, del DPR n. 633 del 26.10.1072;
• è soggetta ad imposta sul bollo, ai sensi dell’art. 2, All. A (tabelle), del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
• è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
ART. 10 - CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia relativa alla presente fornitura è esclusivamente competente il Foro di Palermo.
Palermo, li
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore regionale INPS Lo studio medico/società/dott.
……………………………………… ………….………………………………….