PRINCIPALI NOVITÀ DEL RINNOVO 30 LUGLIO 2014 DELL’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE.
PRINCIPALI NOVITÀ DEL RINNOVO 30 LUGLIO 2014 DELL’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE.
Il 30 luglio 2014 è stato sottoscritto il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione (“AEC”). Di seguito, una prima illustrazione delle principali novità contenute nell’accordo di rinnovo:
ART. 1 – DEFINIZIONE DELL’AGENTE E SFERA DI APPLICAZIONE 2
ART. 2 – ZONA ED ESCLUSIVA - VARIAZIONI 2
ART. 3 – DOCUMENTI - CAMPIONARIO 4
ART. 4 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 5
ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 5
ART. 6 – PROVVIGIONI 5
ART. 7 – LIQUIDAZIONE DELLA PROVVIGIONI 5
ART. 9 – TERMINI DI PREAVVISO 6
ARTT. 10 E 11 – INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 6
1. Ambito di applicazione della nuova disciplina 7
2. Presupposti dell’indennità meritocratica 7
3. Modalità di calcolo dell’indennità meritocratica 8
3.1. Determinazione del valore dell’incremento 8
3.2. Periodo di prognosi e tasso di migrazione 9
3.3. Calcolo dell’indennità meritocratica 11
4. Misura massima dell’indennità meritocratica e rapporti con il FIRR e l’indennità suppletiva di clientela 11
5. Esempio dell’AEC 2014 12
6. Disciplina transitoria 13
ART. 12 – MALATTIA ED INFORTUNIO 14
ART. 13 – GRAVIDANZA E PUERPERIO 15
ART. 14 – PATTO DI NON CONCORRENZA POST-CONTRATTUALE 15
ART. 15 – TRATTAMENTO PREVIDENZA 15
ART. 16 – ISCRIZIONE ENASARCO 15
ART. 19 – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 16
ART. 20 – ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL SETTORE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 16
ART. 21 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 16
ART. 22 – DECORRENZA E DURATA 16
Art. 1 – Definizione dell’agente e sfera di applicazione.
L’AEC 2014 lascia inalterate le definizioni di agente di commercio e di rappresentante di commercio già contenute nell’AEC 2002.
Una lieve modifica riguarda, invece, l’individuazione delle disposizioni applicabili ai rapporti di agenzia o rappresentanza con soggetti che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti. Infatti, coerentemente all’intervenuta modifica della disciplina della cessazione, è stato aggiunto all’elenco delle disposizioni applicabili a questi rapporti di agenzia anche l’art. 11. In questo modo si chiarisce che anche per tali agenti troverà applicazione la nuova indennità meritocratica.
L’AEC 2014 ha poi aggiunto un comma al chiarimento verbale all’art. 1. La nuova disposizione prevede che:
“La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo comunicato o a quello della sede legale del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
La clausola è un sostanziale richiamo al principio generale sancito dall’art. 1335 c.c. noto come presunzione di conoscenza e con essa le parti hanno voluto espressamente chiarire che questo principio trova applicazione tanto nella fase genetica del rapporto di agenzia quanto successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto medesimo (ad es. variazioni unilaterali).
Art. 2 – Zona ed esclusiva - Variazioni.
L’AEC 2014 introduce alcune importanti modifiche alla disciplina delle variazioni di zona contenuta all’art. 2.
Prima di affrontare l’esame delle novità si ricorda che l’art. 2 dell’AEC opera con riferimento alle variazioni di zona – intese come variazioni di territorio, clientela, prodotti e provvigioni – che il preponente opera in via unilaterale al contratto di agenzia.
Restano, invece, escluse quelle modifiche del contratto di agenzia che, anziché essere frutto dell’iniziativa unilaterale della casa mandante, sono concordate tra le parti. In tal caso, infatti, si tratta di una vera e propria modificazione consensuale del contratto di agenzia (cd. novazione oggettiva) che, in quanto tale, segue le regole generali di diritto civile e non è soggetta a particolari limitazioni. Si ricorda, inoltre, che non è necessario che l’accordo sia simultaneo, ben potendo quest’ultimo perfezionarsi con una successiva risposta di accettazione da parte dell’agente alla proposta di modificazione inviata dalla casa mandante.
Venendo, ora, al merito della disciplina delle variazioni unilaterali, l’AEC 2014 ha in primo luogo operato una più chiara definizione delle diverse tipologie di variazione sulla base della loro entità.
In particolare, si definiscono:
Variazioni di lieve entità: quelle che incidono fino al 5% del valore delle provvigioni
dell’anno civile precedente;
Variazioni di media entità: quelle che incidono oltre il 5% e fino al 15% del valore
delle provvigioni dell’anno civile precedente;
Variazioni di rilevante entità: quelle che incidono oltre il 15% del valore delle
provvigioni dell’anno civile precedente.
La qualificazione della variazione determina la disciplina applicabile alla variazione specialmente per quanto riguarda il momento in cui la variazione medesima diviene efficace.
In particolare:
Variazioni di lieve entità: non è previsto il preavviso e, pertanto, la variazione è
efficace a decorrere dal momento stesso della ricezione della comunicazione della variazione.
Variazioni di media entità: preavviso pari a:
- due mesi per l’agente o il rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta;
- quattro mesi per l’agente o il rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta;
Variazioni di rilevante entità: preavviso pari a quello previsto per il recesso dal
rapporto ai sensi dell’art. 9 dell’AEC.
L’AEC 2014 ha esteso alle variazioni di rilevante entità la facoltà di individuare nel mandato di agenzia un diverso termine per l’efficacia delle variazioni.
Pertanto, le parti del contratto di agenzia possono definire termini diversi di efficacia tanto per le variazioni di media entità quanto per quelle di rilevante entità ed i termini previsti dall’art. 2 dell’AEC 2014 hanno carattere suppletivo.
Ovviamente, stante l’ampio riferimento contenuto nell’AEC alla facoltà delle parti di prevedere una “diversa decorrenza” delle variazioni unilaterali, il contratto di agenzia ben potrà anticipare la decorrenza degli effetti delle variazioni medesime.
L’AEC 2014 ha esteso anche alle variazioni di media entità la possibilità per l’agente di non accettare la variazione medesima. La disciplina del “rifiuto” trova, quindi, oggi applicazione per le variazioni di media e rilevante entità. Si è voluto così valorizzare
l’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la possibilità di procedere a variazioni unilaterali del contratto ma a fronte di determinati limiti all’utilizzo di tale facoltà1.
Resta, invece, sostanzialmente inalterata la disciplina del rifiuto delle variazioni. A fronte della comunicazione della variazione da parte della ditta mandante, l’agente ha facoltà di non accettare la variazione medesima entro 30 giorni dalla sua comunicazione. È stato chiarito che il termine ha carattere perentorio e, pertanto, successivamente ai 30 giorni l’agente non potrà più avvalersi della facoltà di “rifiutare” la variazione di media o rilevante entità.
Qualora l’agente comunichi tempestivamente la volontà di non accettare la variazione, la comunicazione della proposta di variazione unilaterale da parte del preponente deve intendersi quale preavviso ai fini della cessazione del rapporto di agenzia. La cessazione si ritiene, quindi, avvenuta su iniziativa della casa mandante con conseguente salvezza del diritto dell’agente alla relativa indennità di cui agli artt. 10 e 11.
Quanto alle modalità di comunicazione delle variazioni unilaterali, l’AEC 2014 ha uniformato le modalità prevedendo la forma scritta per tutti i tipi di variazione. Viene così espressamente prevista la forma scritta anche per le variazioni di lieve entità, già precedentemente adottata a titolo di buona prassi.
Infine, alcune novità riguardano anche la disciplina delle variazioni ripetute. Come noto, infatti, qualora la ditta mandante proceda a più variazioni unilaterali entro un determinato arco di tempo, l’AEC prevede che esse debbano essere considerate come un’unica variazione ai fini della disciplina giuridica applicabile.
L’AEC 2014 ha rideterminato come segue il periodo di tempo da prendere a riferimento ai fini della qualificazione come unica variazione:
Agente | Periodo di riferimento |
Plurimandatario | 18 mesi |
Monomandatario | 24 mesi |
Art. 3 – Documenti - Campionario.
Per quanto riguarda la disciplina del campionario affidato all’agente, come noto, la lettera di incarico può prevedere che l’agente sia tenuto a rimborsarne il valore in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento. L’AEC 2014 ha chiarito la tassatività di tali ipotesi ai fini dell’addebito del campionario affidato all’agente.
È stata inoltre formalizzata la prassi in base alla quale il diritto al rimborso non è dovuto qualora il danno sia determinato dalla normale usura da utilizzo. Si tratta a ben vedere di una precisazione che fa applicazione di più generali principi rinvenibili nel codice civile (si pensi ad es. all’art. 1807 c.c.)
1 Cfr. Cass. n. 5467/2000 che afferma espressamente che: “È possibile quindi attribuire alla società preponente il potere di ridurre l'ambito territoriale o anche l'entità delle provvigioni; è necessario tuttavia che questo potere abbia determinati limiti e sia esercitato correttamente e in buona fede in modo da adeguare le condizioni del rapporto alla nuova situazione delle parti”, nonché Cass. n. 11003/1997.
Art. 4 – Contratto a tempo determinato.
L’AEC 2014, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale2 relativo all’art. 2096 c.c.3, ha precisato che nel caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.
Art. 5 – Diritti e doveri delle parti.
La previsione è stata aggiornata in base al testo dell’art. 1746, comma 2 c.c. e chiarisce la natura inderogabile dell’obbligo dell’agente di fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari.
Infine, viene rideterminato in 30 giorni il termine allo scadere del quale si considerano accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine trasmesse dall’agente al preponente. Si ricorda che, in ogni caso, tale disciplina assume carattere cedevole dal momento che opera solamente nel caso in cui il contratto individuale di agenzia non abbia previsto un diverso termine per l’accettazione o il rifiuto delle proposte d’ordine.
Art. 6 – Provvigioni.
Con riferimento all’attività accessoria di riscossione eventualmente affidata all’agente, viene introdotta espressamente la possibilità di stabilire il compenso aggiuntivo anche in forma non provvigionale.
Per converso, con riferimento all’attività accessoria di coordinamento, è stata introdotta espressamente la possibilità di prevedere un’apposita provvigione separata.
In definitiva, per entrambe le attività accessorie eventualmente svolte dall’agente (riscossione e/o coordinamento), l’AEC 2014 rimette alle parti del contratto di agenzia la scelta della sua determinazione in forma provvigionale o meno.
Infine, viene rideterminato in 6 mesi il periodo nel quale l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, ma comunque riconducibili prevalentemente all’attività dell’agente medesimo.
Si ricorda in ogni caso che il termine di 6 mesi previsto dall’AEC può essere modificato con apposita pattuizione tra le parti del rapporto di agenzia.
Art. 7 – Liquidazione delle provvigioni.
2 Cfr. per tutte Cass. n. 8579/2004.
3 Per l’applicabilità dell’art. 2096 x.x. xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Xxxx. x. 000/0000.
L’AEC 2014 ha aggiornato la disciplina sugli interessi moratori richiamando la disciplina prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Quest’ultimo provvedimento recepisce la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per un approfondimento del quadro normativo in materia si rinvia alle News Confindustria 16 novembre 2012 e 20 marzo 2013.
Merita di essere sottolineato che il quadro normativo lascia interessanti spazi di intervento al contratto individuale di agenzia. Quest’ultimo, infatti, può:
ridurre sensibilmente i rischi di solvibilità, individuando il momento della maturazione del diritto alla provvigione al buon esito dell’affare ai sensi dell’art. 1748, comma 4, c.c.;
stabilire un tasso di interesse diverso rispetto agli interessi legali di mora, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2002 e nei limiti previsti dall’art. 7 del medesimo Decreto Legislativo che prevede la nullità delle clausole gravemente inique in danno del creditore, nonché ulteriori ipotesi di nullità rilevabili anche d’ufficio.
Infine, viene alleggerito l’onere di invio all’agente delle fatture da parte delle case mandanti qualora per consuetudine essa non spedisca le fatture tramite l’agente medesimo. Infatti, si prevede che:
1. tale adempimento possa essere effettuato, oltre che mensilmente, anche su base trimestrale;
2. si possa sostituire l’invio delle fatture con un documento di riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale.
Art. 9 – Termini di preavviso.
La norma contiene alcune precisazioni specialmente per quanto riguarda la disciplina dell’indennità sostitutiva del preavviso. In particolare, si segnala che:
si è più correttamente sostituito il riferimento all’anno “solare” con quello all’’anno “civile”;
si è chiarito che l’indennità deve essere determinata prendendo a riferimento le somme/corrispettivi maturati nel corso del rapporto di agenzia4.
Artt. 10 e 11 – Indennità per la cessazione del contratto.
La principale novità dell’AEC 2014 è rappresentata dalla disciplina dell’indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia. Quest’ultima è stata profondamente rivista al fine di superare definitivamente il contenzioso giudiziario che negli ultimi anni ha interessato l’art. 1751 c.c. che, come noto, recepisce la direttiva CEE n. 86/653.
4 Il chiarimento recepisce un principio già affermato in giurisprudenza; cfr. Cass. n. 5690/2007.
A tal fine è stata aggiunta, accanto all’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e suppletiva di clientela, la nuova indennità meritocratica. Quest’ultima è ispirata al modello tedesco di carattere indennitario che si fonda sul principio che l’agente abbia diritto ad essere compensato per la clientela da lui sviluppata ed apportata al preponente.
Proprio adottando questa impostazione, il nuovo art. 11 dell’AEC fonda la determinazione dell’indennità meritocratica su:
un periodo di prognosi, ovvero un periodo nel quale si ritiene che la ditta preponente continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta dall’agente;
un tasso di migrazione, che esprime la riduzione di tale valore nel corso del tempo.
L’indennità meritocratica non può in ogni caso superare l’importo massimo previsto dall’art. 1751, comma 3, c.c. pari ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni5.
Inoltre, la nuova indennità meritocratica sostituisce l’elemento aggiuntivo dell’indennità suppletiva di clientela prima prevista alla lettera B), dell’art. 10, par. II dell’AEC 2002. L’AEC 2014 regola i rapporti tra i tre elementi che compongono l’indennità di cessazione del contratto di agenzia, ovvero FIRR, indennità di clientela e l’indennità meritocratica6.
1. Ambito di applicazione della nuova disciplina.
La norma transitoria n. 2 agli artt. 10 e 11 chiarisce i profili di diritto intertemporale legati alla nuova disciplina dell’indennità.
In particolare, si prevede che la nuova disciplina trova applicazione:
1. per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale stipulati a partire dal 1° gennaio 2014;
2. per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2014, la nuova disciplina trova applicazione:
a. a condizione che i contratti di agenzia restino in vigore per altri 5 trimestri successivamente alla data del 1° gennaio 2016, ovvero il rapporto di agenzia deve proseguire almeno fino al 1° aprile 2017;
b. per la parte del rapporto successiva al 1° gennaio 20167.
In ogni altra ipotesi resta ferma la disciplina precedente dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia contenuta negli artt. 10 e 11 dell’AEC 2002.
2. Presupposti dell’indennità meritocratica.
A differenza dell’indennità di risoluzione del rapporto e di quella suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica è dovuta solo qualora l’agente o rappresentante abbia apportato
5 Qualora il rapporto di agenzia abbia avuto una durata inferiore occorre prendere in considerazione la media relativa al più breve periodo di riferimento.
6 Cfr. infra par. 4.
7 Cfr. infra par. 6.
al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.
La formula ricalca quanto previsto dall’art. 1751 c.c. e rappresenta una delle principali differenze rispetto all’indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela.
Ne segue che, qualora non si verifichi la condizione del “sensibile incremento”, l’agente avrà diritto solamente all’indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela.
Analogamente a quanto già previsto per l’indennità di clientela, l’indennità meritocratica non è dovuta ogniqualvolta il contratto di agenzia si scioglie per un fatto imputabile all’agente o rappresentante.
A tal proposito l’AEC 2014, sia per l’indennità di clientela che per l’indennità meritocratica, ha esteso il novero delle ipotesi nelle quali le dimissioni rese dall’agente non si considerano fatto a lui imputabile ai fini del diritto all’indennità di cessazione del rapporto. In particolare, non si considerano fatti imputabili all’agente o al rappresentante, le dimissioni:
1. dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente;
2. conseguenti ad invalidità permanente e totale;
3. dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto;
4. successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o INPS.
Ciò a condizione che i citati eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Ragioni di carattere sistematico, anche alla luce della formulazione della disposizione nell’AEC 2002, nonché di opportunità inducono ad escludere l’applicabilità della condizione del passaggio di un anno all’ipotesi n. 1.
L’AEC 2014 chiarisce, inoltre, che l’indennità suppletiva di clientela e meritocratica sono dovute anche in caso di scioglimento del contratto di agenzia stipulato a tempo determinato. Viene, quindi, meno il riferimento alla necessità che il contratto sia stato rinnovato o prorogato.
3. Modalità di calcolo dell’indennità meritocratica.
L’art. 11 dell’AEC 2014 definisce le modalità di calcolo della nuova indennità meritocratica che, come anticipato, si ispira al modello tedesco del periodo di prognosi e del tasso di migrazione.
3.1.DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’INCREMENTO.
Il sistema di calcolo dell’indennità meritocratica prende la mosse dalla determinazione del valore dell’incremento della clientela e/o del giro di affari realizzato dall’agente.
A tal fine le parti hanno previsto che l’incremento è determinato dalla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazioni trimestrali. Prima di calcolare la differenza, queste ultime devono essere rivalutate applicando i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro.
Il riferimento ai guadagni complessivi induce a favorire un’interpretazione estensiva che ricomprenda qualunque tipo di provento derivante dall’esecuzione del contratto di agenzia.
Il periodo da prendere a riferimento ai fini della determinazione del valore di incremento varia in base alla durata del contratto di agenzia. Di seguito una tabella riepilogativa dei diversi periodi da prendere a riferimento per il raffronto:
Durata del rapporto di agenzia (anni) | Dati iniziali8 | Dati finali |
0 - 5 | Prime 4 liquidazioni trimestrali | Ultime 4 liquidazioni trimestrali |
5-10 | Media annua delle prime 8 liquidazioni trimestrali | Media annua delle ultime 8 liquidazioni trimestrali |
> 10 | Media annua delle prime 12 liquidazioni trimestrali | Media annua delle ultime 12 liquidazioni trimestrali |
L’art. 11 prevede che il confronto tra i dati iniziali e i dati finali “va effettuato in termini omogenei”.
Si tratta di un’operazione non del tutto nuova in quanto era già prevista dalla precedente formulazione dell’art. 11 dell’AEC 2002 ai fini del calcolo del secondo elemento dell’indennità suppletiva di clientela (cfr. art. 10, par. II, lett. B).
L’obiettivo di questa operazione è quella di rendere i dati iniziali e finali coerenti tra di loro. Come noto, infatti, nel corso del rapporto di agenzia le condizioni contrattuali possono essere suscettibili di variazioni per quanto riguarda il territorio, la clientela, i prodotti e le provvigioni. Per poter comparare misure omogenee è necessario superare – ovvero “neutralizzare” come afferma l’AEC – dette variazioni al fine di comparare elementi che siano tra loro suscettibili di confronto.
A tal proposito, un’importante cautela può essere prestata già in fase di esercizio della facoltà di variazione unilaterale da parte della casa mandante. Infatti, anticipare già in fase di esercizio della facoltà di variazione la valutazione circa “l’omogeneità” della situazione risultante a seguito della variazione medesima faciliterà successivamente al momento della cessazione del contratto di agenzia l’operazione di “neutralizzazione”.
Infine, una regola speciale opera per il settore dell’editoria dove la differenza tra le provvigioni iniziali e finali eccedente la misura del 12% viene presa in considerazione, ai fini dell’indennità meritocratica, nel limite del 65%.
3.2.PERIODO DI PROGNOSI E TASSO DI MIGRAZIONE.
8 Da rivalutare in base ai coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro.
Una volta che si è definito il valore dell’incremento occorre individuare i valori del periodo di prognosi e del tasso di migrazione9 definiti nell’apposita tabella contenuta nell’AEC 2014 e di seguito riportata:
TIPOLOGIA | PERIODO DI PROGNOSI (Anni di proiezione) | TASSO DI MIGRAZIONE |
Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni | 2,25 | 15% |
Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni | 2,75 | 20% |
Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni | 3,25 | 35% |
Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni | 2,00 | 17% |
Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni | 2,50 | 22% |
9 Ricordiamo che per periodo di prognosi si intende quel periodo nel quale si ritiene che la ditta preponente continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta dall’agente, mentre il tasso di migrazione esprime la riduzione di tale valore nel corso del tempo (cfr. supra pag. 7).
Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni | 3,00 | 37% |
3.3.CALCOLO DELL’INDENNITÀ MERITOCRATICA.
Una volta che sono stati individuati il valore dell’incremento, il periodo di prognosi ed il tasso di migrazione, occorre procedere con le modalità di seguito illustrate:
1. sottrazione dal valore dell’incremento del tasso di migrazione;
2. dal numero ottenuto deve essere sottratto nuovamente il tasso di migrazione. Quest’ultima operazione deve essere ripetuta un numero di volte pari al periodo di prognosi;
3. si sommano i risultati ottenuti dalle operazioni di cui ai punti 1. e 2.;
4. dal totale ottenuto in base al punto 3. deve essere sottratta forfetariamente la percentuale prevista nella seguente tabella:
Durata del rapporto di agenzia | Percentuale forfetaria |
≤ 5 anni | 10% |
5 – 10 anni | 15% |
> 10 anni | 20% |
Un’ipotesi particolare è quella del periodo di prognosi che contenga dei decimali. In questi casi, poiché ogni intero corrisponde ad un anno, per equivalenza ogni frazione pari a 0,25 corrisponde ad un trimestre. Ciò ovviamente influisce ai fini della determinazione dell’indennità meritocratica il cui sistema di calcolo assume quale periodo di riferimento l’anno.
Ai fini pratici della determinazione del valore corrispondente alla frazione si consiglia, pertanto, di:
a. ripetere nuovamente l’operazione di cui al punto 2. come se si dovesse determinare il valore relativo ad un’ulteriore annualità ovvero un numero intero;
b. riproporzionare il risultato ottenuto in base all’operazione di cui alla lettera a. moltiplicandolo per la relativa xxxxxxxx (xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx, 0,00; 0,50; 0,75);
c. inserire il risultato tra i fattori della somma di cui al punto 3.
4. Misura massima dell’indennità meritocratica e rapporti con il FIRR e l’indennità suppletiva di clientela.
La nuova indennità meritocratica rappresenta il punto di riferimento per la determinazione dell’intera indennità di cessazione del contratto di agenzia analogamente a quanto previsto dall’art. 1751 del codice civile.
Tuttavia, dal momento che l’AEC 2014 tiene ferma anche la disciplina del FIRR e dell’indennità di clientela, è stata prevista una particolare disciplina relativa ai rapporti tra la nuova indennità meritocratica e le due indennità preesistenti (cfr. art. 10, par. III).
In particolare, se l’indennità meritocratica, determinata secondo i parametri illustrati, risulta pari o inferiore alla somma delle altre due indennità, la ditta preponente è tenuta a corrispondere unicamente le indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela. In questo caso la disciplina risulta compatibile con la normativa comunitaria in quanto si tratta di un trattamento di miglior favore rispetto a quanto dovuto in base alla sola disciplina dell’indennità meritocratica.
Al contrario, qualora l’indennità meritocratica sia di importo superiore alla somma delle altre due indennità, la ditta preponente è tenuta a corrispondere tale maggior somma attraverso il pagamento all’agente dell’indennità di risoluzione del rapporto e di quella suppletiva di clientela, nonché dell’indennità meritocratica al netto delle due indennità già pagate (FIRR e suppletiva di clientela).
Di seguito una tabella riassuntiva dei rapporti tra le tre tipologie di indennità:
Ipotesi | Indennità dovuta |
Indennità meritocratica ≤ FIRR + indennità suppletiva di clientela | FIRR + indennità suppletiva di clientela |
Indennità meritocratica > FIRR + indennità suppletiva di clientela | FIRR + indennità suppletiva di clientela + (indennità meritocratica - FIRR - indennità suppletiva di clientela)10 |
5. Esempio dell’AEC 2014.
Per comodità si riporta di seguito l’esempio di calcolo dell’indennità meritocratica contenuto nell’AEC 2014.
10 Si tratta di un importo di valore uguale all’indennità meritocratica.
Esempio delle fasi di calcolo dell’indennità meritocratica di cui all’art. 11
Si ipotizza un rapporto di agenzia con agente plurimandatario e con una durata di 5 anni. Secondo la tabella di cui all’art. 11 il periodo di prognosi è pari a 2 anni e il tasso di migrazione è del 17%;
si ipotizza un valore dell’incremento conseguito dall’agente di € 35.000;
si applica il tasso di migrazione al valore dell’incremento (€ 35.000) per il periodo di prognosi (2 anni):
1° anno € 35.000,00 – 17% = € 29.050,00
2° anno € 29.050,00 – 17% = € 24.111,50 TOTALE: = € 53.161,50
si riduce l’importo di € 53.161,50 così ottenuto di una cifra forfetaria pari al 10%, essendo il contratto durata inferiore a 5 anni (cfr. art. 11, punto 5), di € 53.161,50, ovvero € 5.316,15;
la somma così ottenuta, € 47.845,35, si confronta con il tetto massimo determinato ai sensi dell’art. 1751, comma 3 c.c. (cfr. art. 11, punto 6). Ipotizzando che tale tetto massimo sia fissato in € 45.000,00, l’importo dell’indennità meritocratica è ridotto fino a corrispondenza con tale somma;
ipotizzando che le somme versate dall’azienda a titolo di FIRR e quelle erogate a titolo di indennità suppletiva di clientela ammontino a € 30.000,00, l’indennità meritocratica definitivamente spettante all’agente è pari a € 15.000,00 (€ 45.000,00 - € 30.000,00).
6. Disciplina transitoria.
Come si è visto11, la nuova disciplina dell’indennità meritocratica trova applicazione anche ai rapporti di agenzia stipulati prima del 1° gennaio 2014 a condizione che proseguano fino al 1° aprile 2017, ovvero “almeno altri 5 trimestri” dalla data del 1°gennaio 2016.
In tal caso, la norma transitoria n. 2 agli articoli 10 e 11 dell’AEC 2014 disciplina anche la successione ed i rapporti tra la vecchia (AEC 2002) e la nuova (AEC 2014) disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Si prevede, infatti, che fino al 31 dicembre 2015 troverà applicazione la vecchia disciplina, ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del precedente AEC 2002.
11 Cfr. supra par. 1.
Il secondo paragrafo della norma transitoria precisa – proprio ai fini del calcolo della componente meritocratica dell’indennità suppletiva di clientela, ovvero dell’applicazione del capo II, lett. B, dell’art. 10 dell’AEC 2002 – che per la determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato occorre utilizzare quale dato finale di riferimento le quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 201512.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per la relativa parte del rapporto, occorre applicare la nuova disciplina ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del nuovo AEC 2014.
A tal fine occorre utilizzare quest’ultima data (1° gennaio 2016) quale data di avvio del rapporto di agenzia ai fini:
1. del dato iniziale utile alla determinazione del valore dell’incremento. Pertanto, andranno prese in considerazione le prime quattro liquidazioni trimestrali dell’anno 201613;
2. dell’individuazione:
a. del periodo di prognosi;
b. del tasso di migrazione;
c. della riduzione forfetaria.
Proprio a ragione di questo “riavvio” del rapporto ai fini dell’indennità di cessazione del rapporto, l’AEC 2014 prevede che dall’indennità meritocratica così determinata deve essere sottratta solamente la parte dell’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e dell’indennità suppletiva di clientela maturate successivamente al 1° gennaio 2016.
Art. 12 – Malattia ed infortunio.
12 L’AEC 2014 fa salva anche la disciplina sul diverso arco temporale da assumere a riferimento sulla base della durata del rapporto di agenzia. Tale durata deve essere misurata dal momento dell’instaurazione del rapporto di agenzia fino alla data del 31 dicembre 2015.
Di seguito una tabella riassuntiva:
Durata del rapporto al 31 dicembre 2015 | Dato finale di riferimento |
> 5 anni | media annua delle provvigioni di competenza degli anni 2015 e 2014 (8 trimestri) |
> 10 anni | media annua delle provvigioni di competenza degli anni 2015, 2014 e 2013 (12 trimestri) |
13 Anche in questo caso, secondo la disciplina generale, il periodo di riferimento varia in considerazione della durata del rapporto di agenzia. In questo caso, tuttavia, occorre prendere in considerazione la durata del rapporto a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di seguito una tabella riassuntiva:
Durata del rapporto dal 1° gennaio 2016 | Dato iniziale di riferimento |
> 5 anni | media annua delle provvigioni di competenza degli anni 2016 e 2017 (8 trimestri) |
> 10 anni | media annua delle provvigioni di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018 (12 trimestri) |
La disciplina è stata aggiornata inserendo un rinvio dinamico alle condizioni previste nella polizza stipulata dall’Enasarco nei casi di invalidità inferiori a quella permanente totale e di ricovero ospedaliero.
Segnaliamo che è stata aggiornata anche la disposizione relativa al finanziamento della polizza in base alla nuova disciplina degli interessi – di proprietà delle case mandanti – maturati dagli accantonamenti del FIRR (cfr. infra art. 16).
Art. 13 – Gravidanza e puerperio.
Viene elevato a 12 mesi – all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto – il periodo di sospensione del rapporto con diritto dell’agente alla conservazione del rapporto.
Sono state, inoltre, equiparate alla gravidanza le ipotesi di adozione o affidamento di minore. In tal caso nel periodo dei 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.
Infine, è stato introdotto un analogo diritto ma per un periodo massimo di cinque mesi nei casi di interruzione della gravidanza di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 14 – Patto di non concorrenza post-contrattuale.
Oltre a chiarire la natura non provvigionale dell’indennità del patto di non concorrenza così come previsto dall’art. 1751-bis, comma 2, c.c., è stata aggiunta l’ipotesi della pensione di vecchia o anticipata INPS tra quelle esenti dalla riduzione del 70% in caso di dimissioni dell’agente plurimandatario per un mandato che non rappresenta più del 25% dei suoi introiti.
Art. 15 – Trattamento previdenza.
Viene introdotto un rinvio al regolamento Enasarco per quanto riguarda: le misure delle aliquote contributive, dei massimali provvigionali annui e del contributo assistenziale dovuto in caso di agenti costituiti in forma societaria.
Art. 16 – Iscrizione ENASARCO.
La disposizione è stata aggiornata in base alla nuova disciplina sul tasso di rendimento degli accantonamenti del FIRR risultante a seguito dell’Accordo di modifica del 20 dicembre 2007 siglato fra l’Enasarco e le parti sociali.
Art. 19 – Procedure di conciliazione.
Le parti confermano l’impegno, già contenuto nell’AEC 2002, a favorire la definizione di soluzioni stragiudiziali delle controversie. A tal fine è prevista la costituzione di una commissione tesa a definire una specifica procedura di conciliazione.
Art. 20 – Ente bilaterale nazionale per il settore degli agenti e rappresentanti di commercio.
Si prevede l’istituzione di una commissione paritetica funzionale all’istituzione di un ente bilaterale nazionale per il settore degli agenti e rappresentanti di commercio le cui competenze attengono prevalentemente alla materia della formazione.
Art. 21 – Assistenza sanitaria integrativa.
Si prevede l’istituzione anche di una commissione paritetica per la trasformazione, a risorse invariate, della polizza di assistenza sanitaria di cui all’art. 12 dell’AEC in un fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 22 – Decorrenza e durata.
Le novità introdotte dal rinnovo dell’AEC degli agenti sono efficaci a decorrere dal 1° settembre 2014. Prima di tale data, pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina prevista dall’AEC del 2002.
Resta ovviamente salva la disciplina specifica relativa all’ambito di applicazione ed al regime intertemporale della nuova indennità meritocratica (cfr. la norma transitoria n. 2 agli articoli 10 e 11 e la relativa illustrazione supra ai parr. 1 e 6).
La scadenza è stata prevista per il 31 dicembre 2017, ferme restando le discipline sul rinnovo tacito e la prorogatio già previste dall’AEC del 2002.