Comune di Fucecchio
Comune di Fucecchio
Regolamenti
Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti urbani
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 26.02.2010
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 2
Art. 1 - Oggetto del regolamento 2
Art. 2 - Modificazioni ed integrazioni 2
Art. 3 – Criteri generali della gestione 3
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti 6
Art. 7 - Area di espletamento del servizio 6
Art. 8 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani 6
Art. 9 - Gestioni transitorie 6
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI 6
CAPO I - Disposizioni generali 6
Art. 10 - Competenze del Comune 6
Art. 11 - Criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani 7
Art. 12 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani 8
Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani 9
Art. 14 - Competenze del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani 9
Art. 15 - Potere ispettivo e procedure d’accertamento e di verifica (privacy) 9
Art. 16 - Obblighi del gestore 10
Art. 17 - Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto 11
Art. 18 - Norme concernenti il personale addetto al servizio 11
CAPO II - IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. OBBLIGHI PER GLI UTENTI 12
Sezione I - Norme generali sul conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati 12
Art. 19 - Disposizioni generali 12
Art. 20 - Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale 13
Art. 21 - Conferimento differenziato dei rifiuti 15
Art. 22 - Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche 15
Art. 23 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti 16
Art. 24 - Conferimento di materiali inerti di origine domestica 16
Art. 25 – Conferimento dei rifiuti cimiteriali 16
Art. 26 - Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati 17
Sezione II – Rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani 18
Art. 27 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati 18
Art. 30 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica 20
Art. 31– Conferimento di rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili 20
Art. 33 - Conferimento dei rifiuti pericolosi 21
Art. 34 - Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale 21
Art. 35 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi 21
Art. 36 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie 21
Art. 37 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 22
Art. 38 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione 23
CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 23
Art. 39 - Modalità della raccolta 23
Art. 40 - Disposizioni generali sulla raccolta 24
Art. 41 - Disposizioni sul trasporto 24
Art. 42 - Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
..................................................................................................................... 24
Art. 43 – Abbandono e “deposito incontrollato” di rifiuti in genere 25
Art. 44 – Determinazione quantitativa dei rifiuti 26
Sezione II - Raccolta porta a porta 26
Art. 45 - Estensione del servizio 26
Art. 46 - Modalità di effettuazione del servizio 26
Art. 47 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta 27
Art. 49 – Prelievo dei contenitori 29
Art. 50 - Raccolta dei rifiuti vegetali 29
Art. 51 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica, lattine ed eventualmente vetro (Veplalat – ve + eventualmente plalat – vetro) 30
Art. 52 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone 31
Art. 53 - Raccolta del rifiuto secco non riciclabile 32
Art. 54 - Raccolta del rifiuto organico 33
Art. 55 - Dotazione contenitori 33
Art. 56 - Lavaggio dei contenitori 33
Sezione III - Raccolta mediante conferimento al centro di raccolta / stazione ecologica . 33
Art. 57 –Centro di raccolta – Definizione 33
Art. 58 - Rifiuti conferibili 34
Art. 59 - Rifiuti esclusi dal conferimento 34
Art. 60 - Regole di conferimento 35
Art. 62 - Modalità di conferimento e raccolta 36
Art. 63 - Utenti che possono accedere 36
Art. 64 - Orario di conferimento 37
Art. 65 - Norma di ricognizione 37
Sezione IV - Raccolta mediante cassonetti stradali (isole ecologiche) 38
Art. 66 - Raccolta mediante cassonetti stradali /isole ecologiche 38
Art. 67 - Collocazione e caratteristiche dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi 38
Sezione V - Raccolta dei rifiuti ingombranti 40
Art. 68 – Modalità di raccolta 40
Capo I - Obblighi dei privati 41
Art. 69 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati 41
Art. 70 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti 41
Art. 71 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali 42
Art. 72 - Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti 42
Art. 73 - Pulizia dei mercati 43
Art. 74 - Esercizi stagionali 43
CAPO II - Spazzamento e gestione rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni) 43
Art.75 - Ambito di applicazione 43
Art.76 - Spazzamento, raccolta e trattamento 44
Art. 77 - Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento 44
Art. 78 - Installazione e uso dei cestini gettacarta 45
Art. 79 - Altri servizi di pulizia 45
TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI 45
Art. 81 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari 47
Art. 83 - Vigilanza sul servizio 47
Elenco dei codici CER dei rifiuti assimilati 51
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005 58
Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini 59
dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005 59
LA CARTA DEI DIRITTI DEL CITTADINO UTENTE 64
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento, adottato in conformità al d.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifi-cazioni ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di ge-stione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati. Il presente Regolamento costituisce attuazione dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 3.4.2006, n. 152, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della Pianificazione provinciale di settore e di Ambito e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 2 - Modificazioni ed integrazioni
Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da
Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l’obbligo di armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.
Sono fatti salvi i limiti all’autonomia normativa comunale di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Art. 3 – Criteri generali della gestione
L’intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:
a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l’incolumità, il benessere e la si- curezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
b. deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio;
d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e. devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella pro-duzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel ri-spetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare ri-ferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il Comune adotta ogni oppor-tuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d’intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale 18.5.1998, n. 25 e ss.mm.ii., e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o il loro recupero.
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall’art. 183 e 218 (imballaggi) del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:
a. conferimento: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore ed immessi nei dispositivi ed attrezzature predisposti per la raccolta nella zona, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore;
b. cernita: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
c. trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;
d. Miscelazione di rifiuti: le operazioni consistenti nella mescolanza o aggregazione di più rifiuti pericolosi fra loro, ovvero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non autorizzata in conformità e con le modalità di cui agli artt. 208, 209,210 e 211 del Codice dell'ambiente.
e. presidio: custodia con personale addetto alla sorveglianza di un determinato sito;
f. isola ecologica: luogo non presidiato, al servizio degli utenti, per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
g. Centro raccolta: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche
h. frazione organica e vegetale: rifiuto organico biodegradabile, anche ad elevata umidità, destinato alla raccolta differenziata;
i. frazione non riciclabile (indifferenziato): rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, denominato anche rifiuto indifferenziato;
j. rifiuti urbani pericolosi: rifiuti individuati come pericolosi ai sensi dell’allegato D del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, prodotti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
k. attività sanitarie: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del d.lgs. 30.12.1992
n. 502, che erogando prestazioni sanitarie di cui all’art. 2 della legge 23.12.1978, n. 833 e
s.m.i. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
l. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
m. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
n. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
o. piano finanziario: l’atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investi- menti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27.4.1999
n. 158, che potrà avere carattere sovracomunale e pluriennale;
p. contratto di servizio: l’atto che definisce i rapporti tra l’Ente affidatario e il soggetto gestore;
q. carta dei servizi di igiene urbana: l’atto che a norma del d.lgs. 30.7.1999 n. 286 definisce gli standards del servizio e le garanzie per gli utenti;
r. Ambito Territoriale Ottimale: area territoriale determinata dal legislatore regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
s. Autorità d’Ambito: Ente costituito dai Comuni compresi nel territorio sotteso dall’A.T.O.;
t. piano d’Ambito: il piano dell’Autorità di Ambito per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
u. gestore: affidatario della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana ed incaricato dell’accertamento/riscossione della T.I.A.;
v. RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati nei locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione
w. RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera v);
x. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categoria riportata nell'allegato A alla parte IV del Codice dell'ambiente, della quale il produttore o detentore si disfi o abbia l’obbliogo o abbia deciso di disfarsi;
y. Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo di cui all'art. 192 del Codice dell'ambiente e per l'applicazione dell’art. 43 del presente regolamento deve intendersi ogni, condotta omissiva o commissiva, consistente nella collocazione, non autorizzata o non autorizzabile, definitiva o temporanea, sul suolo o nel suolo fuori della sfera di dominio del produttore o detentore, ovvero collocazione sul suolo e nel suolo della sfera di dominio di questi, ma privi delle necessarie autorizzazioni; ovvero, ove l'autorizzazione non ricorra nel rispetto delle norme che ne regolano il deposito temporaneo, da parte del produttore o detentore di sostanze, quale sia il loro valore economico. Non vi rientrano pertanto le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione se effettuato nel rispetto delle condizioni o se autorizzato.
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall’art. 184 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii., secondo l’origine, in “rifiuti urbani” e in “rifiuti speciali” e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimi-lazione, i rifiuti ed i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all’allegato elenco al presente Regolamento.
Art. 7 - Area di espletamento del servizio
Il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani è espletato dal soggetto gestore, sul territorio comunale definito nei piani tecnico finanziari e caratterizzato da insediamenti abitativi e non abitativi.
Art. 8 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani
In conformità all’art. 117 del T.U.E.L., nonché a quanto previsto dall’art. 238 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, il costo del servizio integrato dei rifiuti urbani deve essere integralmente coperto dal gettito della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.).
Eventuali esoneri o riduzioni tariffarie per particolari categorie di utenti singoli, eccedenti quelle previste dall’art. 238, commi 6 e 7, del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 saranno a carico degli Enti richiedenti che vi faranno fronte tramite apposito stanziamento in bilancio. In ordine alla disciplina della TIA si fa rinvio allo specifico regolamento che sarà integrato dal provvedimento ministeriale di cui all’art. 238 comma 6 del richiamato d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 204 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, i soggetti che esercitano il servizio alla data di entrata in vigore della parte IV del predetto decreto legislativo continuano a gestirlo fino all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità di Ambito di cui al precedente art. 4.
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 10 - Competenze del Comune
Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le atti-vità dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al d.lgs. 18.8.2000, n.
a. la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;
b. le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
c. la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
d. altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal piano finanziario e dal contratto di servizio.
L’organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la disloca-zione delle isole ecologiche stradali, anche interrate, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico
– urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del piano di ambito.
Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e), del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g), del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani individuata nell’allegato 1 al presente regolamento.
Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:
a. assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
b. conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
c. compatibilità con l’organizzazione del servizio integrato con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio ed i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato, mediante sottoscrizione di apposita convenzione;
d. la quantità annua di rifiuti da conferire non sia superiore a quella determinata con l’applicazione del coefficiente massimo di produttività “Kd” utilizzato per il calcolo della tariffa
a. pneumatici fuori uso;
b. macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
x. xxxx e materiali elettrici in genere;
d. materiali inerti e di cemento amianto;
e. terre e rocce da scavo;
f. altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.
In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 29 del presente rego-lamento.
Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti ingombranti e i rifiuti speciali che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
L’Amministrazione con propri provvedimenti definisce le verifiche da effettuare in collaborazione con il soggetto gestore relativi alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi i assimilazione.
Le norme del presente articolo troveranno applicazione fino alla approvazione delle norme statali di attuazione dell’art. 195 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 ed alle successive eventuali modificazioni di questo Regolamento che dovrà essere adottata entro 90 giorni dalla pubblicazione delle norme statali predette, ai sensi dell’art. 198 comma 2 lettera g) del citato decreto.
Art. 12 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.
Ai sensi del presente regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari:
a. derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b. derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli ospedali e delle strutture sanitarie in genere;
c. provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili all’art. 11 del presente regolamento, in ogni caso non pericolosi;
d. provenienti dall’ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
e. derivanti da indumenti monouso;
f. provenienti dall’attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;
g. gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini e pannoloni.
Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani
I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184 del d.lgs.
3.4.2006 n. 15 e definiti dall’art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.
Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
a. ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.);
b. i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo
specifico regolamento comunale di polizia mortuaria. Non sono assimilati i rifiuti inerti di altra natura.
Art. 14 - Competenze del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani
Al soggetto gestore, compete:
a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;
b. la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposi-zioni di legge, salvo conferimento del produttore a terzi abilitati e comunque in regime di conven-zione;
c. la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o ad uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico salva diversa convenzione;
d. l’organizzazione operativa della raccolta differenziata.
Il gestore, definisce d’intesa con l’Amministrazione comunale e nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall’autorità di Ambito, le modalità di conferimento e l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Il Gestore collabora, con parere obbligatorio non vincolante, all’individuazione degli spazi
necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dei r.s.u. in caso di interventi di lottizzazione sul territorio comunale.
Art. 15 - Potere ispettivo e procedure d’accertamento e di verifica (privacy)
A complemento di quanto disposto nello specifico Regolamento per la applicazione della TIA, il Gestore accerta la natura dei rifiuti prodotti da singole attività; accerta altresì l’applicabilità della tariffa ex art. 238 d.lgs. 3.4.2006 n. 152, nonché la sussistenza dell’obbligo
L’accertamento avviene con procedimento d’ufficio o su richiesta degli interessati.
Qualora avvenga su richiesta degli interessati, questi sono tenuti a fornire tutte le indicazioni necessarie esclusivamente a mezzo del modello di comunicazione dati redatto dal Gestore, la cui consegna costituisce richiesta di accertamento.
Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti ed il rispetto delle norme del presente regolamento, il soggetto gestore predisporrà un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Nel caso in cui gli operatori riscontrino la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederanno a rilevare il codice del contenitore e ad informare il produttore. Il controllo avverrà con modalità che garantiranno l’anonimato dell’utente, quali, a titolo esemplificativo, l’applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme. Il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme darà luogo, dagli eventi successivi al secondo caso rilevato, allo smaltimento dei rifiuti come non recuperabili con conseguente addebito all’utente sulla base della capienza del contenitore.
Il Gestore, in accordo con l’Amministrazione comunale, pubblicizzerà con forme adeguate di conoscenza e disporrà ulteriori modalità di verifica della conformità dei materiali residui conferiti, adottando sistemi che garantiscano prioritariamente la tutela della riservatezza.
Il personale addetto alla raccolta effettuerà controlli diretti nel caso che siano riscontrati all’atto del conferimento materiali non conformi rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento.
Art. 16 - Obblighi del gestore
Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel contratto di servizio e negli atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di determinazione quantitativa dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.
Il gestore è tenuto ad osservare gli standards e le garanzie per l’utenza adottando, previo parere favorevole dell’Ente affidante, la carta dei servizi, ai sensi del d.lgs. 30.7.1999 n. 286.
Il gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio in cui deve prestare il servizio, le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività affidata.
I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla parte quarta del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
Il gestore ha l’obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l’efficacia delle auto-rizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
Il gestore del servizio provvede alla rimozione e alo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
Per i costi derivanti da questa attività sarà costituito un apposito fondo sul piano finanziario.
Art. 17 - Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto
Il gestore, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di quelli che intervenissero nel corso del rapporto è tenuto a:
▪ organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile, tenendo presenti le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso per caso;
▪ fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto occorrente a garantire la sicurezza del personale, assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali.
Art. 18 - Norme concernenti il personale addetto al servizio
Oltre al rispetto di quanto previsto dal regolamento del personale e dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:
▪ adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
▪ utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
▪ sottoporsi alle visite mediche di controllo e alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
▪ prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
▪ segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
▪ segnalare ogni violazione delle norme del presente regolamento con l’indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori;
▪ relazionarsi con gli utenti in modo educato rispondendo alle loro richieste di notizie e di informazioni.
Al personale di cui trattasi è vietato:
▪ accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
▪ appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito al servizio quale rifiuto.
CAPO II - IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. OBBLIGHI PER GLI UTENTI
Sezione I - Norme generali sul conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati
Art. 19 - Disposizioni generali
I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell’utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nei modi e nei tempi previsti per la zona stessa e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto,
È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e osservando in particolare le seguenti disposizioni:
A) zone servite da contenitori stradali:
A.1) utilizzare il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
A.2) conferire la tipologia di rifiuti indicata;
A.3) assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia
chiuso;
A.4) servirsi di un altro contenitore qualora il primo risultasse pieno o non capienza disponibile;
A.5) osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
avesse
A.6) ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.
B) zone interessate dalla raccolta a mezzo di stazioni ecologiche/centro raccolta:
B.1) seguire le modalità di conferimento di cui al precedente punto e tutte le eventuali ulteriori indicazioni indicate al successivo art. 58 e seguenti.
C) zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:
C.1) esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni ed orari previsti dall’ecocalendario, ovvero in casi particolari e debitamente pubblicizzati, nei giorni ed orari comunicati dal gestore del servizio;
C.2) esporre i rifiuti su aree pubbliche nei pressi dell’abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta; C.3) gli imballaggi devono essere ridotti di volume.
IN OGNI CASO È ASSOLUTAMENTE VIETATO:
a. conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, etc.;
b. introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
c. depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
d. prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
e. spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede stradale ove la raccolta avvenga con tale modalità;
f. appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico.
Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti.
Art. 20 - Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale
Il corretto autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l’attivazione di opportuna attività di controllo.
La pratica del compostaggio domestico e le relative riduzioni tariffarie possono essere adottate esclusivamente da utenze costituite da civili abitazioni e sono escluse tutte le utenze non domestiche,
Ogni utenza interessata al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
Ai fini della riduzione della tariffa il compostaggio domestico deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. con l’utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
b. con processo controllato;
c. in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
d. nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti ed altri animali e alla dispersione nell’ambiente di effluenti liquidi;
e. solo se tale pratica sarà in grado di garantire anche l’utilizzo del prodotto risultante;
f. per qualsiasi utenza che ne faccia richiesta nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti;
g. solo quando non siano presenti contenitori per la raccolta della frazione organica nelle aree in cui la raccolta dei rifiuti è svolta con contenitori stradali.
Compostaggio domestico, condominiale dei rifiuti vegetali.
Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti il compostaggio
domestico potrà essere attivato per:
- i soli residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi;
- tutti i residui organici prodotti ovvero da scarti alimentari e rifiuti vegetali.
La riduzione tariffaria sarà proporzionale al flusso di materiali per i quali l’utente si impegna ad effettuare il compostaggio domestico.
Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell’utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.
La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
Durante la gestione dell’attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:
a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
b. assicurare un adeguato apporto materiale;
di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del
seguire periodicamente l’evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, gli utenti domestici che hanno optato per il conferimento condominiale non potranno fruire di singole riduzioni derivanti dalla pratica del compostaggio domestico. Alle utenze condominiali per motivi igienico sanitari, il compostaggio domestico è consentito per i soli rifiuti vegetali.
Il gestore, nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta e nelle aree con servizio di raccolta con cassonetti stradali in cui non siano presenti specifici cassonetti per la
raccolta dei rifiuti organici, provvede, su richiesta dell’utente, a fornire in comodato d’uso
gratuito, apposita compostiera, ai sensi del presente articolo.
Dichiarazione di autotrattamento
La dichiarazione di autotrattamento del rifiuto vegetale e/o del rifiuto alimentare ai fini della riduzione della tariffa deve essere effettuata dall’utente presentando l’apposito modulo approvato dal soggetto gestore.
Art. 21 - Conferimento differenziato dei rifiuti
Il conferimento differenziato sia che la raccolta avvenga mediante contenitori stradali, bidoncini ovvero porta a porta, costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è, in particolare, finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del piano A.T.O. sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore.
E’ inoltre incentivato il conferimento differenziato nelle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta.
Carta, imballaggi in plastica, metalli, vetro e compositi, materiali organici, rifiuti non
recuperabili dovranno essere conferiti nel rispetto delle successivo capo III.
disposizioni di raccolta stabiliti nel
Art. 22 - Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche
I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi quali giardini parchi e aree cimiteriali sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184 comma 2 lettera E del D.lgs 152/06. I rifiuti vegetali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, devono essere, conferiti in maniera differenziata negli appositi centri di raccolta. Per il loro conferimento al Centro di raccolta sussiste l’obbligo, a carico dell’utente, che il trasporto avvenga in conto proprio ovvero con le modalità semplificate previste dal d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e quando necessario, previa compilazione del formulario previsto dal suddetto decreto legislativo. Il conferimento da parte delle utenze non domestiche, è soggetto alle tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale.
Per le utenze domestiche che non effettuano l’autotrattamento di cui al precedente articolo
20 è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, al servizio di raccolta differenziata della frazione organica e vegetale –nelle zone dove è attivo– secondo le modalità
Gli utenti delle zone dove non è attiva la raccolta differenziata della frazione organica
possono conferire i rifiuti vegetali presso le stazioni ecologiche/centri di raccolta attrezzati, negli appositi spazi e cassoni dedicati.
Art. 23 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti
È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato alle stazioni ecologiche/centri di raccolta attrezzati negli spazi o cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all’apposito servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il gestore e sulla base delle modalità definite dal gestore, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ovvero con il contratto di servizio
È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.
Il ritiro domiciliare di rifiuti ingombranti è soggetto alle tariffe determinate
dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale.
Art. 24 - Conferimento di materiali inerti di origine domestica
I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall’utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti, fino alla quantità massima di 200 Kg / anno per utenza soggetta a TIA, direttamente dal medesimo utente presso i centri di raccolta o le stazioni ecologiche.
La tariffa di conferimento è determinata dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale.
In alternativa l’utente deve rivolgersi ai soggetti autorizzati dall’ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti.
È vietato contenitori immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.
Art. 25 – Conferimento dei rifiuti cimiteriali
Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi,
c) per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, nonché altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.
I rifiuti provenienti dall’ordinaria attività cimiteriale devono essere raccolti in maniera
differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all’interno o all’esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani e vegetali.
I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
possono essere riutilizzati all’interno della struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e gli altri resti metallici,
devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in appositi contenitori a
tenuta, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani.
Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienicosanitarie.
Art. 26 - Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati
Il rifiuto secco riciclabile di indumenti usati è costituito da:
▪ capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
▪ calzature ancora utilizzabili e pulite;
▪ cinture e accessori per l’abbigliamento ancora utilizzabili;
▪ coperte e biancheria per la casa ancora puliti.
Il conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali. I contenitori sono ubicati prevalentemente in aree pubbliche controllate. Viene tenuto conto del bacino di utenza e comunque saranno ubicati contenitori in modo da servire tutte le frazioni più importanti.
Gli indumenti usati possono essere anche conferiti in modo differenziato alle stazioni ecologiche / centri di raccolta attrezzati negli spazi o cassoni dedicati e in altre forme che saranno disposte dal gestore, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ovvero con il contratto di servizio o piano finanziario.
Sezione II – Rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani.
Art. 27 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati
I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti.
Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall’origine ed in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
È fatto divieto, pertanto, di immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.
I produttori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, possono rivolgersi, nel rispetto delle priorità indicate dall’art. 188 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il relativo smaltimento, al Gestore, sempre che tale servizio sia stato istituito.
Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 188, comma 2, lettera c) del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
Art. 28 - Obblighi delle Medie e grandi strutture di vendita
Le medie e le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale prevista dalla legislazione vigente, devono presentare, ai sensi della legge regionale 18.5.1998 n. 25 e ss.mm.ii., il bilancio dei rifiuti prodotti e della loro gestione, comprensivo degli imballaggi e vuoti a rendere, osservando le relative indicazioni e prescrizioni nella gestione dei rifiuti assimilati e speciali. La redazione del suddetto bilancio deve tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
Le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione suddetta, oltre a quanto previsto al comma 1, nell’ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli
esistenti, devono prevedere appositi ed adeguati spazi dedicati alla gestione separata di ogni frazione merceologica da conferire alla raccolta differenziata.
Il bilancio di cui al comma 1, deve indicare le quantità di rifiuti prodotti e le diverse tipologie dei rifiuti speciali assimilati, nonché le modalità di conferimento differenziate degli stessi, in coerenza con gli atti di pianificazione provinciali e locali e con le modalità di
svolgimento del servizio pubblico di raccolta nella zona. Nel bilancio sono indicate inoltre le
modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati prodotti dalla struttura, e gli interventi adottati per la riduzione della produzione dei rifiuti.
Sezione III - Dei rifiuti urbani pericolosi
Art. 29 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
L’art. 3 del d.lgs. 25.7.2005 n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente regolamento sono identificate dall’allegato 2A ed
esemplificate nell’allegato 2B. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti,
provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l’integrità dell’apparecchiatura:
a. attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente
b. attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato;
c. presso le Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta od altri punti di conferimento predisposti all’uopo dal gestore
d. attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il gestore sulla base delle. modalità definite dal servizio.
Ai sensi del d.lgs. 25.7.2005 n. 151 è previsto che:
1. i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
2. fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del d.lgs. 25.7.2005 n. 151.
In fase transitoria, in mancanza delle norme attuative, gli obblighi esposti ai precedenti punti 1
e 2 non sono vigenti e restano valide, soltanto fino al momento della loro emanazione, le
misure definite alle precedenti lettere a, b, c, d.
Art. 30 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica
È vietato immettere origine domestica.
nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani cemento amianto di
I manufatti costituiti da cemento amianto sono soggetti alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa vigente.
Art. 31– Conferimento di rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l’ob-bligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad attività di autodemolizione autorizzata ai sensi di legge (d.lgs. 24.6.2003 n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di detti materiali.
I proprietari di velocipedi (biciclette) o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avva-lersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani in-gombranti, oppure consegnarli direttamente alle stazioni ecologiche o ai centri autorizzati di raccolta e recupero dei materiali. Il conferimento diretto al centro di raccolta / stazione ecologica di questi materiali è soggetto alle tariffe determinate dall?Amministrazione Comunale in sede di approvazione della Tariffa di igiene Ambientale.
È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani ed altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.
Nel caso in cui il Comune non sia dotato di uno specifico Regolamento od atto che disciplina la gestione di terre e rocce di scavo, saranno applicati i seguenti criteri:
In esecuzione all’art. 186 del Codice dell’ambiente, gli Uffici tecnici dei Comuni dovranno verificare che i progetti definitivi ed esecutivi per la realizzazione di lavori pubblici, ovvero dei
piani urbanistici attuativi (P.U.A.), ovvero quelli posti a corredo della richiesta di singoli
permessi a costruire o di D.I.A. prevedano o meno attività di escavazione e produzione di rocce o terre quale sia la loro destinazione.
In caso positivo dovranno verificare se gli elaborati predetti contengano lo specifico
progetto con l’indicazione del comma 1 dell’art. 186 del Codice dell’ambiente relativamente alle caratteristiche dei rifiuti nonché tempi del loro deposito e loro destinazione definitiva.
L’attività di inizio delle operazioni di escavazione dovrà essere comunicata
tempestivamente al Comune unitamente alla comunicazione di inizio lavori.
Art. 33 - Conferimento dei rifiuti pericolosi
I rifiuti pericolosi, sono individuati nel Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono conferiti in modo differenziato.
Appartengono alla categoria dei rifiuti pericolosi, di cui all’art. 184 comma 5 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 i rifiuti contenenti sostanze in concentrazione superiore a quelle massime previste nelle tabelle allegate alla direttiva CEE 91 / 689.
I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione sono rifiuti speciali pericolosi e, ai sensi dell’art. 198 comma 2 lettera G del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, non possono mai essere assimilati agli urbani.
Art. 34 - Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale
Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.
I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono
autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal
Regolamento stesso.
Art. 35 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
Sono rifiuti urbani pericolosi esclusivamente i rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civili abitazione.
È fatto obbligo di conferire , i rifiuti urbani pericolosi esclusivamente in maniera separata e presso i centri di raccolta / stazioni ecologiche attrezzati o secondo altre modalità definite dal gestore. In accordo con l’Amministrazione Comunale.
Art. 36 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie
I rifiuti potenzialmente pericolosi sono:
▪ pile a bottone;
▪ pile stilo;
▪ batterie per attrezzature elettroniche.
Modalità di conferimento.
a. il conferimento viene effettuato mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori attinenti degli stessi (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso il centro di raccolta o altre modalità stabilite dal gestore;
b. l’utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all’interno dell’apposito contenitore;
c. non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente
I contenitori posti presso i rivenditori dovranno essere svuotati dal gestore con una
periodicità tale da consentire all’utenza di collocare il rifiuto sempre all’interno dei medesimi.
Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da batterie/accumulatori al piombo: Le batterie / accumulatori al piombo devono essere consegnati al Centro di raccolta con le modalità indicate al Capo II del presente Titolo. In nessun caso devono essere introdotte/i o riposte/i a fianco del contenitore destinato alle pile e batterie di cui al comma che precede del presente articolo e tantomeno abbandonati intorno ai contenitori stradali.
Art. 37 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
I rifiuti potenzialmente pericolosi rappresentati da farmaci e medicinali sono costituiti da:
▪ farmaci;
▪ fiale per iniezioni inutilizzate;
▪ disinfettanti.
Modalità di conferimento:
a. mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori attinenti degli stessi (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il centro di raccolta o altre modalità stabilite da comune e gestore;
b. il prodotto deve essere introdotto all’interno dell’apposito contenitore, mentre l’imballaggio esterno deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità pertinenti ed individuate nel presente regolamento.
I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, sono conferiti con le stesse modalità indicate ai punti a) e b) che precedono.
Art. 38 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
I rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi rappresentati da materiali di impiego domestico sono costituiti da:
contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
solventi (codice CER 20 01 13*)
acidi (codice CER 20 01 14*)
sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*) prodotti fotochimici (20 01 17*)
pesticidi (CER 20 01 19*)
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20
01 36)
oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28) detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*) farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
cartucce toner esaurite (20 03 99 e 08 03 18)
Il conferimento avviene mediante consegna al centro di raccolta / stazione ecologica o altre modalità stabilite da comune e gestore;
CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
Art. 39 - Modalità della raccolta
La raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviene con una delle seguenti modalità;
a. sistema della raccolta differenziata porta a porta;
b. sistema del conferimento in stazioni ecologiche e/o centro di raccolta;
c. sistema di conferimento in cassonetti stradali;
d. raccolta su chiamata.
Il Comune à di raccolta, tra quelle sopra indicate, in conformità al piano ministeriale approvato dall’A.T.O., ovvero ove uno di detti sistemi non sia previsto nel piano indusriale, di intesa con tale organismo e fatto salvo l’aggiornamento della tariffa.
Art. 40 - Disposizioni generali sulla raccolta
Le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati vengono stabilite in sede di approvazione del piano finanziario, nel rispetto del piano industriale e dai relativi atti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche socioeconomiche e urbanistiche di ogni zona. La frequenza e l’organizzazione della raccolta devono garantire il pieno rispetto delle condizioni igienicosanitarie in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e consentire il massimo recupero di materiali riciclabili nell’ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, questi dovranno essere proporzionati alla quantità dei rifiuti prodotti ed idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e impedirne la dispersione. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene tramite lavaggi periodici e mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. Il gestore procede alla collocazione e spostamento dei contenitori su suolo pubblico acquisendo, a tal fine, le eventuali autorizzazioni necessarie.
Ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e dell’art. 204 comma 4 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della TOSAP o del COSAP per l’occupazione degli spazi pubblici in ragione dell’installazione di detti contenitori.
Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità o altri lavori che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l’organizzazione in essere, l’ufficio comunale
competente, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione
preventiva al gestore in modo da in-dividuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.
Il gestore è tenuto a mantenere costantemente pulita l’area circostante i contenitori.
Art. 41 - Disposizioni sul trasporto
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, esclusa la fase del conferimento le cui modalità restano a carico del detentore dei rifiuti, sono effettuati in via generale dal gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei autoveicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, in conformità all’art. 164 e seguenti del Codice della Strada.
Art. 42 - Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 209/2003 e s.m.i., eseguiti i necessari accertamenti, da parte della Polizia municipale, il Comune con apposito atto intimerà la rimozione ed il corretto smaltimento a carico del pro- prietario del relitto o del responsabile dell’abbandono in solido con il proprietario dell’area inte- ressata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto a titolo di dolo o colpa.
I veicoli a motore e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall’art. 184, comma 2, lettera d), del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii., e sono conferiti agli impianti di autodemolizione ai sensi dell’art. 231 comma 1 del citato decreto.
Qualora l’intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile.
Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni accertamenti, dispongono con apposito atto la loro rimozione a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell’abbandono in solido con il proprietario dell’area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto a titolo di dolo o colpa.
Il gestore del servizio procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all’intervento di rimozione, trasporto, rottamazione e/o recupero delle loro parti.
Art. 43 – Abbandono e “deposito incontrollato” di rifiuti in genere
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
I rifiuti abbandonati su aree pubbliche saranno rimossi direttamente dal gestore del servizio e sono da classificarsi urbani ai fini della loro raccolta ed il relativo trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o del recupero.
I rifiuti abbandonati su aree private devono essere rimossi dal proprietario o dai titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell’articolo 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006. Il Sindaco può disporre con ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L’ordinanza definirà le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione, dando mandato al gestore, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Gli abbandoni di rifiuti su aree pubbliche caratterizzati da: presenza di rifiuti pericolosi
quantità rilevanti
reiterati episodi di abbandono nella stessa area
potranno essere segnalati dagli uffici Comunali e dal gestore alla Polizia Municipale.
La Polizia Municipale dovrà immediatamente informare il gestore in merito a tempi e modalità di sopralluogo che dovrà essere effettuato prima della rimozione dei rifiuti abbandonati.
In caso di mancata individuazione del responsabile la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche graverà sulla T.I.A.
Art. 44 – Determinazione quantitativa dei rifiuti
Il gestore effettua la determinazione quantitativa dei rifiuti presso gli impianti di destinazione - riciclaggio, recupero, smaltimento - distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni vigenti e dal contratto di servizio.
Nel caso di effettuazione della raccolta tramite servizio porta a porta con tariffazione
puntuale i rifiuti soggetti ad successivo art. 53.
addebito diretto sono quantificati
con le modalità di cui al
Sezione II - Raccolta porta a porta
Art. 45 - Estensione del servizio
Il servizio di raccolta porta a porta può essere organizzato per la raccolta sia dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche che dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle utenze non domestiche su tutto o parte del territorio comunale.
Art. 46 - Modalità di effettuazione del servizio
I rifiuti sono conferiti dall’utente esclusivamente nei contenitori di cui al successivo articolo e nel rispetto delle disposizioni per le diverse frazioni di rifiuto in prosieguo indicate.
Il rifiuto non può mai essere depositato sfuso sul suolo.
I rifiuti di qualsiasi categoria merceologica, devono essere conferiti nei contenitori nel
rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto ed indicate negli articoli
successivi, eccezion fatta per i rifiuti ingombranti.
Per il conferimento l’utente ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente gli appositi contenitori forniti o definiti dal gestore (bidoni, sacchi, ceste e ogni altro supporto di contenimento individuato) e di consegnarli sempre chiusi (tappi chiusi nei bidoni e legature ai sacchi) in modo da evitare ogni possibile dispersione.
I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta saranno dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore che consenta la sua successiva correlazione all’utente, e al gestore di utilizzarne i dati inerenti
alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del
servizio, quantificazione del rifiuti conferito, etc.);
Xxxxx espressa deroga non potranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta i rifiuti pressati in maniera tale da non consentire l’agevole uscita degli stessi all’atto dello svuotamento; in tal caso verrà considerato conferimento di rifiuti non conforme, e saranno applicati i conseguenti addebiti o sanzioni previsti dal presente regolamento.
Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta porta a porta, il miglioramento della
qualità dei rifiuti raccolti ed il rispetto del presente regolamento, il gestore predispone un
sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani, con le modalità previste dall’art. 14 del presente regolamento.
Il gestore si obbliga a procedere, d’intesa con il Comune, all’elaborazione di sistemi di tracciabilità del rifiuto così da ridurre progressivamente la potenziale dispersione dello stesso nel tragitto dalla produzione/detenzione al conferimento finale indirizzato al recupero, riciclo, smaltimento e riutilizzo.
Il Sindaco, d’intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari esigenze, può comunque disporre, con motivata e temporanea ordinanza, modalità di conferimento diverse da quelle del presente regolamento, nonché orari per l’esposizione ed il ritiro dei contenitori da parte degli utenti.
Art. 47 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta
I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani sono forniti a cura del gestore ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 6 e litri 30.000 L’utilizzo di tali contenitori è finalizzato a impedirne la dispersione durante l’esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti da agenti atmosferici, animali e contenerne esalazioni moleste nonché e agevolare l’accumulo in condizioni igieniche e di decoro ottimali per l’utente Qualora i contenitori venissero danneggiati per cause non dipendenti dalla cura e diligenza dell’utenza, il soggetto gestore, provvederà a sostituirli.
Tutti i contenitori saranno forniti all’utenza nella forma del comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 1803 del codice civile mediante sottoscrizione da parte dell’utente di apposito contratto di adesione conforme al modello allegato al presente regolamento. A garanzia del corretto uso e della buona conservazione del bene all’utente sarà addebitata, nella prima fatturazione utile, una cauzione pari al 20% del costo del contenitore. L’importo predetto è
esente da IVA ai sensi dell’art. 16, comma 1 n. 4, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633. Detta
cauzione verrà restituita al momento della riconsegna del contenitore e sarà produttiva di interessi legali che verranno liquidati in pari data.
Sarà obbligo dell’utente custodire e mantenere i suddetti contenitori con cura e diligenza, non destinarli ad uso improprio, non cederne l’uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Tutti i contenitori potranno essere dotati di dispositivo di identificazione.
Il servizio di raccolta non sarà effettuato ai contenitori di proprietà dell’utenza o diversi da quelli assegnati
Nel caso di furto il gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell’utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si dichiari l’avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 80; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia inoltrata alla polizia giudiziaria.
I contenitori dovranno essere costruiti con materiali resistenti all’uso e risultare facilmente lavabili. Detti contenitori dovranno inoltre avere un volume tale da consentire un sufficiente accumulo nel periodo che intercorre fra i cicli di raccolta.
L’utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione dei contenitori, conservandoli in luogo privato, ed a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dall’ecocalendario fornito. Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da
parte dell’Amministrazione competente.
I contenitori di capacità inferiore a 120 litri, al momento della cessazione del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell’utente, al gestore vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore a 120 litri sono invece consegnati e ritirati a cura del gestore su richiesta dell’utente. All’atto del ritiro e della riconsegna sarà restituito il deposito cauzionale unitamente agli interessi legali maturati mediante accredito sulla fattura finale.
Art. 48 - Standards per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori per una pluralità di utenze
Il volume dei contenitori in qualsiasi caso sarà dimensionato in funzione della produzione dei rifiuti delle utenze.
Le utenze potranno comunque richiedere contenitori di dimensioni diverse da quelli proposti in via ordinaria dal gestore del servizio..
Nel caso in cui il contenitore sia collocato su area accessibile al pubblico, l’utenza potrà chiedere che il contenitore sia munito di sistema di chiusura.
Ai fini della gestione della raccolta porta a porta dei rifiuti urbani ogni singola unità immobiliare viene computata e servita come una singola utenza.
In deroga a quanto previsto al comma 4 del presente articolo le utenze potranno usufruire della gestione condominiale per le diverse frazioni di rifiuto urbano, solo previa richiesta
sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il gestore si riserva
comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Titolo II del Capo I
del presente regolamento. Le utenze che utilizzano contenitori condominiali, autorizzate in
forza di precedenti disposizioni regolamentari, possono continuare ad usufruire di tale gestione.
Art. 49 – Prelievo dei contenitori
La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dal gestore, ovvero su area pubblica in prossimità al limite del confine di proprietà privata dell’utente, salvaguardando in ogni caso la migliore pedonabilità possibile dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate. Pertanto i contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell’utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.
Il servizio dovrà essere garantito solo mediante transito su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio potrà accedere su aree e/o strade private a richiesta degli interessati solo previo consenso scritto dei proprietari o degli aventi diritto; in quest’ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e devono garantire la resistenza alle sollecitazioni derivanti dal passaggio degli autocarri con i quali viene effettuato il prelievo.
I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopradetti, esclusivamente nei
tempi indicati nell’ecocalendario fornito.
I contenitori dopo lo svuotamento devono essere poi ricollocati dall’utente entro il confine di proprietà.
Art. 50 - Raccolta dei rifiuti vegetali
Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:
a. con periodicità adeguata e tendenzialmente bisettimanale;
b. con contenitori o sacchi da acquistare da parte dell’utente e ritenuti idonei dal soggetto gestore;
c. eventuali sacchi possono essere utilizzati esclusivamente per conferire, nel rispetto di quanto sancito dal presente regolamento, erba, foglie, piccoli rami sminuzzati;
d. i resti di potatura, raccolti in fascine per un massimo di due colli da litri 100 per
conferimento, legate senza uso di plastica e metalli, potranno essere conferiti con le medesime modalità sopra indicate;
e. ogni utente potrà esporre al massimo tre colli tra sacchi e fascine;
f. il rifiuto vegetale (erba, foglie e resti di potatura) potrà essere conferito al centro di raccolta / stazione ecologica con le modalità determinate al Capo II del presente titolo;
g. le utenze non domestiche possono concordare con il gestore modalità differenti di raccolta.
I rifiuti vegetali volumetria.
devono essere conferiti a cura dell’utente in modo tale da ridurne la
Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei sacchi per la raccolta dei rifiuti vegetali.
Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario del servizio riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederà a individuare e ad informare il produttore con l’applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.
Il presente articolo si applica ai seguenti materiali:
a. vetro di qualsiasi natura purché pulito;
b. contenitori in plastica rigida ed espansa e film, purché vuoti e puliti;
c. contenitori metallici vuotati e puliti, e che non abbiano contenuto sostanze pericolose e non siano contrassegnati dai simboli T F C X ;
d. imballaggi in genere in metallo e banda stagnata puliti;
e. lattine in alluminio di alimenti e bevande;
f. materiali compositi tipo tetrapak e materiali simili.
Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro plastica e lattine viene svolto con le seguenti modalità:
a. la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori o sacchi di colore distinto;
b. la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale;
c. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore o il sacco siano chiusi;
d. tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
e. il materiale di norma deve essere introdotto nel contenitore sciolto;
f. le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenze differenti di raccolta.
Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da plastica e lattine.
Il vetro potrà essere raccolto:
1) inserendolo nel sacco con plastica e lattine;
2) separatamente con apposito contenitore e turni di raccolta;
3) attraverso appositi contenitori stradali.
Art. 52 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone
Il presente articolo si applica al rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone.
Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone, viene svolto con sacchi, ceste e contenitori.
Il servizio di raccolta del rifiuto cellulosico costituito da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:
a. mediante utilizzo di appositi sacchi, ceste e contenitori di colore distinto;
b. con periodicità stabilita dal relativo calendario;
c. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti l’eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
d. solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di
giornali legati o contenuti in cartoni potranno essere consegnati a fianco o posati sopra i contenitori sopra specificati, ad eccezione delle giornate caratterizzate da precipitazioni atmosferiche, in cui tale operazione non è consentita;
e. il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;
f. le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenze differenti di raccolta.
Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma precedente.
Il servizio di raccolta con punto di accumulo presso l’utenza non domestica di imballaggi in cartone viene svolto con le seguenti modalità:
a. la raccolta viene effettuata presso l’utenza;
b. la raccolta viene effettuata con periodicità massima settimanale;
c. l’utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato con il gestore all’attivazione del servizio;
d. l’utente deve assicurasi che il rifiuto sia riparato dalle intemperie, nel limite del possibile, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
e. il rifiuto deve essere piegato e ridotto di volume;
f. unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita frazione merceologica similare costituita da carta, che dovrà essere conferita nelle apposite ceste/contenitori;
g. il materiale deve essere conferito senza la presenza di altri sostanze o imballaggi di diversa consistenza merceologica.
Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone, o presso il punto di raccolta di carta e cartone di cui al comma 7 del presente articolo.
Gli imballaggi di cartone di dimensioni e di volume eccedente l’ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al centro di raccolta / stazione ecologica con le modalità di cui al Capo III del presente titolo.
Art. 53 - Raccolta del rifiuto secco non riciclabile
Il rifiuto secco non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
a. rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b. rifiuti speciali;
c. rifiuti potenzialmente pericolosi;
d. rifiuti urbani pericolosi.
Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:
a. la raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei di colore distinto;
b. il contenitore sarà dotato di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore che consenta la sua successiva correlazione all’utente, e al gestore di utilizzarne i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, quantificazione del rifiuti conferito, etc.);
c. il mezzo di raccolta deve essere dotato di meccanismo che segnali la corretta identificazione del contenitore;
d. la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;
e. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
f. l’utente prima dell’introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
g. le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenza diverse di raccolta.
Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto il servizio verrà garantito conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire lo scarico del contenitore. Non viene effettuato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione di detto materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri all’interno dei contenitori la presenza di materiale potenzialmente pericoloso.
Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, il gestore stesso provvederà a individuare e ad
informare il produttore con l’applicazione di idonei messaggi di contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.
segnalazione apposti sul
Ad ogni svuotatura del contenitore corrisponde un quantitativo di rifiuti urbani convenzionalmente stabilito in sede di adozione del piano finanziario, in ragione della capacità di ogni tipologia di detto contenitore.
Art. 54 - Raccolta del rifiuto organico
Il servizio di raccolta del rifiuto organico viene svolto con le seguenti modalità:
a. la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore distinto;
b. la raccolta viene effettuata con periodicità adeguata e tendenzialmente bisettimanale;
c. il materiale può essere introdotto nel contenitore utilizzando idonei sacchetti;
d. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositata a terra.
Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori per il rifiuto organico.
Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, il gestore stesso provvederà a individuare e ad
informare il produttore con l’applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul
contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.
Art. 55 - Dotazione contenitori
La volumetria dei contenitori da consegnare alle utenze sarà per ogni singola frazione merceologica, proporzionale alla produzione e alla frequenza di raccolta.
Per il conferimento di sfalci e potature si dovranno utilizzare sacchi con volume massimo di 50 litri.
Art. 56 - Lavaggio dei contenitori
Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell’utenza.
Su richiesta delle utenze e a loro spese, potrà essere effettuato il lavaggio dei contenitori.
In tal caso sarà svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente.
Sezione III - Raccolta mediante conferimento al centro di raccolta / stazione ecologica
Art. 57 –Centro di raccolta – Definizione
Il centro di raccolta è costituita da un’area recintata e predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari. Essa è presidiata da almeno
un addetto preposto alla gestione ed al regolare funzionamento del centro, nonché alla
sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti. Scopi dell’istituzione della stazione/centro sono:
▪ incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
▪ favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un’adeguata e distinta gestione dei medesimi;
▪ favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un’adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
▪ favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento passivo;
▪ consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti ed il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.
La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio,
nonché particolari tipi di rifiuto, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferimento presso la stazione, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi del stazione ecologica centro di raccolta / stazione ecologica saranno stabiliti dal gestore in accordo con l’Amministrazione Comunale e come stabilito nel piano tecnico finanziario con atto del gestore e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
Le tipologie dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta / stazione ecologica sono indicate
su apposita segnaletica esposta all’ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito
regolamento afferente le procedure ed i tempi di accesso.
Il centro di raccolta è destinata ad accogliere i seguenti rifiuti:
1. domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
2. ingombranti provenienti da insediamenti civili;
3. speciali assimilati agli urbani recuperabili e non recuperabili, provenienti da attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio;
4. vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
5. raccolti nell’ambito del servizio di igiene urbana nel bacino di attività del gestore.
Le specifiche tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta / stazione ecologica sono individuate dal gestore di intesa con l’autorità preposta alla determinazione della tariffa di riferimento unitamente al relativo codice dell’elenco europeo dei rifiuti.
Art. 59 - Rifiuti esclusi dal conferimento
Sono esclusi dal conferimento presso il centro di raccolta / stazione ecologica i seguenti rifiuti:
1. indifferenziati da avviare allo smaltimento e contenenti materiali recuperabili;
2. pericolosi prodotti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione;
3. dell’attività di demolizione e costruzione provenienti da attività imprenditoriale;
4. residui animali ricadenti nel Regolamento CE 1774/2001;
5. radioattivi;
7. i prodotti degli scarichi e loro trattamenti depurativi;
8. veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla rottamazione;
9. apparecchiature deteriorate o obsolete diverse da quelle di cui all’art. 37;
10. sanitari provenienti da assistenza sanitaria a domicilio.
Art. 60 - Regole di conferimento
Il conferimento è ammesso solo in caso di regolarità contributiva, secondo le regole e le procedure stabilite nell’apposito regolamento.
L’impianto è attrezzato con container scarrabili e / o apposite aree anche dotate di specifici spazi o contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti. All’atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1. i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall’utente per tipologie omogenee;
2. il deposito dei vari tipi di rifiuto dovrà essere eseguito nell’ambito dell’area o entro il contenitore a ciò riservato;
3. devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall’apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti nonché all’esterno dell’area del centro di raccolta. / stazione ecologica
Utenze domestiche
Il gestore effettua l’identificazione dell’utente e la successiva determinazione quantitativa dei rifiuti in entrata qualora conferiti da privati cittadini.
Il gestore potrà rilasciare una ricevuta di conferimento nel quale sono presenti i seguenti dati:
1. soggetto conferente: eventuale codice T.I.A.
2. tipologia del rifiuto conferito con il rispettivo codice CER
3. quantità del rifiuto conferito espressa in: Kg se risultante dalla pesatura, o in volume o in termini di unità numeriche (es. nel caso di beni durevoli).
Attività produttive
I titolari di attività produttiva (o loro delegati) possono accedere al centro di raccolta / stazione ecologica mediante propri mezzi solamente se iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientale (ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 3.4.2006 n.152) e previa esibizione di dichiarazione che attesti che la sede dell’impianto da cui originano i rifiuti ricade nei Comuni ove opera il gestore e previa esibizione del formulario di identificazione dei rifiuti redatto secondo il D.M. 145/1998. Il formulario di identificazione non è richiesto nel caso di trasporti effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, nel caso in cui siano non pericolosi e non eccedano i 30 kg. o i 30 litri.
Art. 61 - Oneri economici
diretto di rifiuti al centro di raccolta / stazione ecologica determinerà
comunque l’addebito dei costi di trattamento, per i materiali per i quali ne è previsto il pagamento. Le tariffe di conferimento alle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta, saranno definite dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione della TIA
Art. 62 - Modalità di conferimento e raccolta
L’utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta / stazione ecologica deve qualificarsi ai fini della posizione TIA e deve farsi identificare qualora richiesto dall’addetto al controllo. L’addetto al controllo registrerà i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.
I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell’utente; qualora l’utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro o manufatti costituiti da materiali diversi assemblati, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; l’utente deve evitare l’imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall’addetto al controllo.
L’addetto al controllo potrà accertare la qualità e la quantità dei rifiuti conferite da parte delle utenze.
L’addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell’identità come previsto al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
E’ consentito l’accesso contemporaneo al /centro di raccolta / stazione ecologica di un numero
di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il dell’addetto al controllo.
controllo da parte
Art. 63 - Utenti che possono accedere
Al servizio possono accedere con le modalità e le procedure avanti specificate:
1. gli utenti civili residenti nel territorio dei Comuni ove opera il gestore;
2. i titolari (o dipendenti con delega) di aziende produttive artigianali, industriali, commerciali e di servizio insediate nei Comuni ove opera il gestore;
3. il personale addetto ai servizi di manutenzione del patrimonio pubblico dei Comuni ove
opera il gestore.
Il gestore non deve consentire l’accesso ai soggetti diversi da quelli individuati al presente articolo; inoltre, nel centro di raccolta / stazione ecologica saranno accettati conferimenti esclusivamente nel pieno rispetto delle modalità e condizioni di cui alla presente sezione.
Art. 64 - Orario di conferimento
L’orario di conferimento sarà determinato nel piano tecnico economico del servizio di igiene urbana approvato dal comune in cui ha sede il centro di raccolta.
Art. 65 - Norma di ricognizione
Ai sensi del DM 8 aprile 2008 e sm sono generalmente sono conferibili al centro di raccolta
/ stazione ecologica le seguenti tipologie di rifiuti:
1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
6. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
7. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
8. imballaggi in materiali tessili (codice CER 15 01 09)
9. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
10. pneumatici fuori uso –solo se conferiti da utenze domestiche- (codice CER 16 01 03)
11. filtri olio –solo se conferiti da utenze domestiche- (codice CER 16 01 07*)
12. gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintoried aereosol ad uso domestico (codice CER 16 05 04* e 16 05 05)
13. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* - solo da piccoli interventi di rimozione effettuati direttamente dal conduttore della civile abitazione e in quantità inferiori a kg 200 complessivi di inerti all’anno (codice CER 17 01 07)
14. rifiuti misti dall’attività di demolizione e costruzione diversi da quelle di cui alla voce 17
09 01* e 17 09 02* e 17 09 03*- solo da piccoli interventi di rimozione effettuati
direttamente dal conduttore della civile abitazione e in complessivi di inerti all’anno (codice CER 17 01 07)
15. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
16. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
17. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
18. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
19. solventi (codice CER 20 01 13*)
20. acidi (codice CER 20 01 14*)
21. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
22. prodotti fotochimici (20 01 17*)
23. pesticidi (CER 20 01 19*)
quantità inferiori a kg 200
24. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
26. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
27. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
28. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
29. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
30. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
31. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
32. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso
privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
33. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
34. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
35. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
36. rifiuti provenienti dalla pulizia dei (codice CER 20 01 41)
camini - solo se conferiti da utenze domestiche-
37. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
38. ingombranti (codice CER 20 03 07)
39. cartucce toner esaurite (20 03 99 e 16 02 16 e 08 03 18)
40. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del presente regolamento comunale.
Sezione IV - Raccolta mediante cassonetti stradali (isole ecologiche)
Art. 66 - Raccolta mediante cassonetti stradali /isole ecologiche
Il servizio viene svolto mediante il ritiro delle frazioni in cassonetti, messi a disposizione dal gestore presso utenze pubbliche, in aree private di uso pubblico, o su sedi stradali, dette anche isole ecologiche.
Il servizio comprende anche la pulizia dell’area circostante al cassonetto e/o piazzola nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche nelle immediate vicinanze dei cassonetti.
Detti contenitori sono predisposti in numero tale da consentire la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
I contenitori medesimi sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili nonché in modo tale da essere accessibili, senza pericolo, da parte degli utenti; devono inoltre essere
ubicati in modo da evitare o limitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone.
Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili e degli anziani, assicurando in ogni caso sicurezza e praticità d’uso.
Nel caso di interventi da realizzarsi mediante piani urbanistici attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica o privata, allorché il servizio di conferimento raccolta dei rifiuti urbani avvenga mediante il sistema di cassonetti stradali, dovranno essere previsti e realizzate a cura del soggetto attuatore aree per la istallazione dei suddetti cassonetti con la relativa segnaletica.
La superficie occorrente e il costo di realizzazione potranno essere imputate rispettivamente
agli standards urbanistici relativi al parcheggio nonché all'ammontare del costo delle opere di urbanizzazione primaria.
I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente preparate per garantire l’igiene, l’armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché per agevolare le operazioni di svuotamento ed asporto.
Il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio, dovrà verificare che il richiedente, contestualmente alla presentazione del progetto, identifichi aree idonee al conferimento dei rifiuti solidi urbani. Qualora nella documentazione presentata, non fossero presenti tali aree, il Comune potrà rilasciare il suddetto titolo con apposite prescrizioni al riguardo, in modo da garantire la realizzazione di isole idonee per quantità alle utenze e per qualità ai sistemi di raccolta adottati. L’Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere al gestore, apposito parere tecnico-funzionale, relativamente alla modalità di collocazione dei cassonetti. La richiesta di parere tecnico-funzionale, sarà invece obbligatoria negli interventi che porteranno alla realizzazione di un numero superiore a 30 unità abitative, sia nel caso si tratti di un solo edificio condominiale, sia si tratti di edifici singoli. In particolare, in linea di indirizzo, relativamente all’individuazione e al dimensionamento delle aree ecologiche, per i condomini sopra le 30 unità abitative dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni nella realizzazione dei relativi progetti:
a. le isole ecologiche dovranno essere posizionate ad una distanza minima di almeno 10 metri in orizzontale da porte e finestre.
b. le isole ecologiche dovranno essere opportunamente mascherate, in modo da renderne armonioso l’inserimento con le altre opere di arredo urbano, e dovranno essere comunque accessibili dall’area pubblica, o privata ad uso pubblico per consentire un’agevole esecuzione del servizio di raccolta da parte degli operatori;
c. ogni isola ecologica dovrà avere una profondità di almeno 170 cm. al netto di eventuali siepi di mascheramento, muri di contenimento, eccetera, garantendo per ogni unità abitativa, uno spazio di almeno 0,50 metri quadrati;
d. nel caso di complessi condominiali, a destinazione promiscua (residenziale, direzionale, commerciale, ecc.), il progettista dovrà individuare apposite aree di conferimento destinate alle sole utenze non domestiche. Nei casi di mancanza oggettiva di spazi da destinare alle utenze non domestiche, il gestore in accordo con l’Amministrazione Comunale, valuterà di volta in volta la soluzione più idonea, atta a garantire un adeguato standard del servizio di raccolta rifiuti.
e. Nell’individuare le isole ecologiche, il progettista dovrà prestare particolare attenzione alla portata degli automezzi dedicati alla raccolta rifiuti, garantendo sulle aree condominiali destinate al transito di quest’ultimi, una portata di almeno 26 tonnellate.
Sezione V - Raccolta dei rifiuti ingombranti
Art. 68 – Modalità di raccolta
I rifiuti ingombranti sono costituiti da:
▪ rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere poste nei contenitori forniti alle utenze;
▪ beni durevoli;
▪ mobilio;
▪ sanitari;
▪ apparecchiature elettriche fuori uso;
▪ elettrodomestici in genere.
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:
a. mediante raccolta domiciliare presso l’utente, su chiamata telefonica al concessionario del servizio previo contributo di parte delle spese di solo trasporto;
b. mediante conferimento diretto da parte dell’utenza presso le stazioni ecologiche/centri di raccolta. Il conferimento sarà gratuito per le utenze domestiche.
Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le
seguenti:
a. potrà essere posto a carico dell’utente un contributo sui costi di trasporto, che sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale in sede di determinazione della TIA annuale;
b. l’utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al concessionario del servizio, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
c. il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all’esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
Art. 69 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non
edificati, qualunque sia l’uso e la destinazione degli stessi, li conservano costantemente liberi da qualsiasi rifiuto, anche se abbandonato da terzi con conseguente obbligo di rimozione.
Pertanto i proprietari di aree scoperte di qualunque natura, sono tenuti a vigilare che non siano effettuati abbandoni di rifiuti di terzi. Nel caso di consistenti abbandoni di rifiuti non pericolosi o di quantità anche modeste di rifiuti pericolosi, da parte di terzi, in area privata, la proprietà è tenuta a denunciare immediatamente il fatto al Comando di Polizia Municipale e comunque, entro 30 giorni dall’abbandono, fornendo tutti gli elementi eventualmente in suo possesso per risalire al responsabile. L'amministrazione comunale procederà ad ordinare la rimozione in conformità all'art. 43 del presente regolamento.
Al fine di ostacolare l’abbandono di rifiuti il titolare e il conduttore del fondo potranno provvedere ad installare recinzioni, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, all’esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee. Gli stessi ne curano altresì la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
Art. 70 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti
Fermo restando le obbligazioni relative all’assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all’art. 238 del D.Lgs. n.152/2006, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio. Ai rispettivi orari di chiusura le aree concesse in uso, dovranno risultare ripulite.
I rifiuti di cui al comma 1 dovranno essere conferiti con le modalità previste dal vigente
piano tecnico economico del servizio di igiene urbana approvato dall’Amministrazione Comunale.
Gli obblighi di cui al comma 1 gravano sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, comunicano al gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree interessate dall’avvenimento con almeno 10 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune. Gli organizzatori degli eventi provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico attraverso:
stipula di apposita convenzione;
conferendo direttamente i rifiuti nei modi stabiliti dal gestore;
attraverso altre forme stabilite dal vigente piano tecnico economico del servizio di igiene urbana approvato dall’Amministrazione Comunale.
Gli oneri straordinari sostenuti dal gestore saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
I letami, gli escrementi animali, i fanghi i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei selmi e
spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
Art. 71 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, provvede, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area o della superficie medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal gestore, salvo il diritto di regresso per le spese sostenute, nonché l’irrogazione delle sanzioni ove previste.
Chiunque transiti con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade assicura il materiale lungo il percorso ed eventualmente interviene per il ripristino in caso di dispersione.
Qualora non sia effettuata la pulizia, questa è eseguita dal gestore, con rivalsa per i costi, fatte salve le sanzioni del caso.
Art. 72 - Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti
In caso di precipitazione nevosa è compito del Comune provvedere allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale nelle zone e strade comunali.
È consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.
metro e mezzo e per l’intero fronte dell’edificio. L’obbligo in dell’incolumità dei pedoni.
parola è finalizzato alla tutela
I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, mantengono pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccolgono i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla vendita, per frazione merceologica e li conferiscono secondo le modalità indicate dal Gestore.
Pertanto al termine della vendita raccolgono i rifiuti giacenti attorno ai relativi posteggi separandoli per frazione merceologica nei contenitori in conformità dell’art. 22 e le relative disposizioni attuative.
L’inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è modalità previste dal presente regolamento.
sanzionata secondo termini e
Gli esercizi stagionali all’aperto, piscine, strutture ricettive in genere, comunicano al gestore almeno 15 (quindici giorni) prima di iniziare l’attività il periodo di durata dell’attività stessa, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, e l’articolazione del servizio di conferimento e raccolta in maniera adeguata.
I titolari provvedono al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all’interno dell’area di pertinenza e al loro conferimento, secondo le modalità predisposte dal gestore in attuazione del Capo III del Tit. II del presente regolamento.
Ai fini della corresponsione della T.I.A. valgono le disposizioni del regolamento della tariffa per l’applicazione delle riduzioni ex art. 238 comma 7 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
Art.75 - Ambito di applicazione
Il presente Capo riguarda le fasi di rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.
Art.76 - Spazzamento, raccolta e trattamento
Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento. Esso riguarda:
a. le strade e le piazze classificate comunali;
b. le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
▪ aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
▪ dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; - dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
c. i marciapiedi delle strade sopra elencate;
Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a
soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione. A tale proposito l’Amministrazione Comunale dovrà dare comunicazione al soggetto gestore del rilascio di concessioni, ai fini dell’esclusione delle superfici dai costi accessori e all’assoggettamento a T.I.A. del concessionario.
La frequenza, la definizione delle aree servite, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento sono definite nel vigente piano tecnico economico del servizio di igiene urbana approvato dall’Amministrazione Comunale. Gli standard del servizio di spazzamento, definiti dal piano tecnico economico del servizio di igiene urbana sono stabiliti nel rispetto del presente
regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore
garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi enunciati all’art. 3 del presente Regolamento.
Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia stradale.
All’accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia municipale e stradale, possono procedere anche altri soggetti legalmente autorizzati.
Art. 77 - Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento
Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede con lo spazzamento e i relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.
Nel piano tecnico-economico adottato dal Comune è allegato l’elenco delle aree pubbliche, con relative frequenze di spazzamento, , dove il gestore dovrà svolgere il servizio
Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico,
vengono installati, a cura dell’Amministrazione comunale, appositi cestini gettacarta, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento ed una periodica pulizia.
Art. 78 - Installazione e uso dei cestini gettacarta
A complemento del servizio di spazzamento, il gestore provvede, sulla base del piano tecnico finanziario, al periodico svuotamento di appositi cestini gettacarta, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.
La localizzazione di tali installazioni sarà concordata con l’Ufficio Tecnico del Comune.
La fornitura e la messa in opera dei cestini gettacarta può essere effettuata dal comune o dal gestore del servizio. Nel caso in cui la fornitura sia svolta dal gestore del servizio, lo stesso provvederà ad inserire gli oneri o gli ammortamenti sul piano finanziario e sulla tariffa di igiene ambientale.
Art. 79 - Altri servizi di pulizia
Rientrano fra i compiti affidati al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche i seguenti:
▪ spazzamento periodico delle pavimentazioni ad uso pubblico;
▪ pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di
incidenti stradali, fatto dell’incidente;
salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili
▪ lavaggio periodico ed eventuale disinfezione delle aree di mercato.
TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI
E’ vietato/a:
a. l’uso improprio dei contenitori nonché l’utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore
b. l’esposizione ed il ritiro dei contenitori di raccolta fuori dagli orari previsti per la raccolta porta a porta;
c. la manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
d. il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati;
e. il conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del gestore ma anche il conferimento di materiale non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa
f. il conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o surriscaldati;
g. il conferimento dei rifiuti pericolosi;
x. xxxxxxxxxxx, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, anche se nei pressi dei contenitori forniti dal Gestore;
i. scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private;
j. versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
k. qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
l. asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata;
m. l’attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune;
n. smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-
smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento all’abbandono dei rifiuti in aree pubbliche);
o. incendiare rifiuti;
di tali rifiuti a detto servizio equivale
p. l’insudiciamento del suolo pubblico;
q. l’abbandono delle deiezioni degli animali domestici;
r. l’abbandono o il conferimento di animali morti;
s. il danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile –
comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti;
t. il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore.
Presso il centro di raccolta / stazione ecologica è vietato/a altresì:
▪ l’abbandono al di fuori della Stazione stessa;
▪ il conferimento all’esterno dei contenitori;
▪ qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito;
▪ il conferimento, per quanto formalmente corretto, territorio ove opera il gestore;
da parte di utenze non ubicate nel
▪ il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
▪ il danneggiamento delle strutture;
▪ il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo del centro di raccolta / stazione ecologica.
Art. 81 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari
In adempimento dell’art. 226 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall’articolo 221, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006. Tuttavia ai sensi degli artt. 222 e 226 del D.Lgs n. 152/2006 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.
Salve le competenze degli enti per legge preposti al controllo, il
gestore attiva forme di
controllo finalizzate al rispetto del presente regolamento e comunica le ipotesi di violazione all’Ente alla irrogazione delle sanzioni.
All’interno del centro di raccolta / stazione ecologica ed all’interno dei mezzi in uso dal gestore, i controlli sono effettuati e documentati anche con l’ausilio di macchine fotografiche e di videosorveglianza, comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
L’elenco dei nominativi degli incaricati alla sorveglianza è comunicato dal gestore al Comune, e, senza ritardo, qualunque variazione nell’elenco stesso.
Il personale addetto, è autorizzato ad effettuare le verifiche ed i controlli che ritenga necessario, per l’accertamento dell’inosservanza delle norme di cui al presente regolamento.
Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore riscontri la presenza di
materiali non conformi nel conferimento, provvederà a informare il produttore con l’applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme. Dopo il secondo episodio segnalato di materiale non conforme il gestore provvederà alla raccolta del rifiuto come secco non recuperabile con il relativo addebito al produttore.
Art. 83 - Vigilanza sul servizio
La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale.
La Polizia municipale può procedere alle rimozione dei veicoli, con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia stradale.
Nelle aree di competenza della società comunale che gestisce i parcheggi a pagamento, la rimozione può essere richiesta anche dai c.d. ausiliari del traffico.
La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario è affidata ai competenti uffici della A.S.L..
La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi A.R.P.A.T..
Il Comune favorisce la creazione di squadre miste XX.XX, A.S.L., A.R.P.A.T. al fine di
garantire il miglior controllo possibile sulla corretta applicazione del presente regolamento.
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, salva la concorrenza con ipotesi di reato e salvo non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell’ambito di minimi e massimi prefissati, fissata in conformità all’art. 7-bis, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle violazioni, gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza ed ispettivo dell’A.S.L. e dell’A.R.P.A.T..
La irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 24.11.1989 n. 689, compete al Sindaco.
Violazioni al divieto di: | Sanzione Minimo e massimo | ||||||||||||
conferire i rifiuti in modo difforme da quanto previsto nel presente | € | 25,00 | - | € | 500,00 | ||||||||
regolamento o da altri atti conseguenti | |||||||||||||
Intralciare o ritardare con il proprio comportamento le attività degli addetti ai servizi di ritiro rifiuti | € | 25,00 | - | € | 500,00 | ||||||||
esporre o ritirare i contenitori di raccolta fuori dai tempi e modalità previsti dal presente regolamento | € | 25,00 | - | € | 500,00 | ||||||||
utilizzare impropriamente i predetti contenitori nonché l’utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore | € | 25,00 | - | € | 500,00 | ||||||||
manomettere imbrattamento | i | contenitori | anche | a | mezzo | di | affissioni | o | € | 25,00 | - | € | 500,00 |
conferire i rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati | € | 50,00 | - | € | 250,00 | ||||||||
conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del Gestore ma anche il conferimento di materiali non ridotto di volume precedentemente, o che per | € | 25,00 | - | € | 500,00 | ||||||||
dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa | |||||||||||||
costituire pericolo per la pubblica incolumità | |||||||||||||
conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o | € | 25,00 | - | € | 500,00 |
surriscaldati | |
abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, comprese rive dei corsi d’acqua e canali | Si applicano gli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 |
scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private | € 25,00 - € 500,00Salva l’applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 |
versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori | € 25,00 - € 500,00 |
effettuare qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non | € 25,00 - € 500,00 |
autorizzate | |
asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata | € 25,00 - € 500,00 |
esercitare attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del comune | € 25,00 - € 500,00 |
smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di | € 25,00 - € 500,00Salva l’applicazione degli artt. |
tali rifiuti a detto servizio equivale all’abbandono dei rifiuti in aree | 255 e 256 del d.lgs. |
pubbliche) | 152/2006 |
Incendiare rifiuti | € 25,00 - € 500,00 |
insudiciamento del suolo pubblico | € 25,00 - € 500,00 |
Abbandono di deiezioni degli animali | € 25,00 - € 500,00 |
Abbandono o il conferimento di animali morti | € 25,00 - € 500,00 |
danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti | € 25,00 - € 500,00 |
conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti | € 25,00 - € 500,00 |
non residenti o non aventi sede legale nel territorio interessato dal servizio | |
danneggiare o imbrattare i contenitori | € 25,00 - € 500,00 |
utilizzare i cestini portarifiuti in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 75 del presente Regolamento | € 25,00 - € 500,00 |
violazioni previste agli artt. 68 e 71 del presente regolamento | € 25,00 - € 500,00 |
introdurre qualsiasi materiale o rifiuto nei pozzetti stradali e caditoie delle acque meteoriche | € 25,00 - € 500,00 |
Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e/o ingombranti sul suolo e nel suolo | € 103,00 - € 619,00 |
Immissione di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. | € 103,00 - € 619,00 |
Elenco dei codici CER dei rifiuti assimilati
Nota:
PER COMODITÀ, OLTRE ALL’ELENCO DEI CODICI CER CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO STABILISCE ESSERE ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI SECONDO I CRITERI DI CUI ALL’ARTICOLATO DEL REGOLAMENTO STESSO, DI SEGUITO SI RIPORTA ANCHE LA PROCEDURA DI LEGGE SECONDO CUI IDENTIFICARE I PROPRI RIFIUTI, INDICATA ANCHE NELL’ALLEGATO ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006.
PARTE A
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE CER AD UN RIFIUTO
Introduzione
Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.
1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.
2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a
20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di
imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
3.3. Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.
3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilità < o = 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
4. una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o
= 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o
= 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;
Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.
6. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.
7. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.
8. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere
ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.
9. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.
10. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.
Capitoli dell'elenco di attribuzione categorie dei codice CER assimilabili
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
PARTE B - LISTA CODICI CER RIFIUTI ASSIMILATI
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, xxxxxxx e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali
Nota: Per quanto concerne i RAEE si rinvia direttamente alle previsioni del presente regolamento.
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.
Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005
L'elenco è esemplificativo e non esaustivo
1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).
1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2. Frigoriferi.
1.3. Congelatori.
1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
1.5. Lavatrici.
1.6. Asciugatrici.
1.7. Lavastoviglie.
1.8. Apparecchi per la cottura.
1.9. Stufe elettriche.
1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
1.11. Forni a microonde.
1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14. Radiatori elettrici.
1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
1.16. Ventilatori elettrici.
1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.
1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
2.1. Aspirapolvere.
2.2. Scope meccaniche.
2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli
indumenti.
2.6. Tostapane.
2.7. Friggitrici.
2.8. Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
2.9. Coltelli elettrici.
2.10. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
2.12. Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
3.1. Trattamento dati centralizzato:
3.1.1. mainframe;
3.1.2. minicomputer;
3.1.3. stampanti.
3.2. Informatica individuale:
3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.3. Notebook.
3.2.4. Agende elettroniche.
3.2.5. Stampanti.
3.2.6. Copiatrici.
3.2.7. Xxxxxxxx da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8. Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
3.2.9. Terminali e sistemi utenti.
3.2.10. Fax.
3.2.11. Telex.
3.2.12. Telefoni.
3.2.13. Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14. Telefoni senza filo.
3.2.15. Telefoni cellulari.
3.2.16. Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
4.1. Apparecchi radio.
4.2. Apparecchi televisivi.
4.3. Videocamere.
4.4. Videoregistratori.
4.5. Registratori hi-fi.
4.6. Amplificatori audio.
4.7. Strumenti musicali.
4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
5.1. Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.2. Tubi fluorescenti.
5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
6.1. Trapani.
6.2. Seghe.
6.3. Macchine per cucire.
6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
6.8. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
7.1. Treni elettrici e auto giocattolo.
7.2. Consolle di videogiochi portatili.
7.3. Videogiochi.
7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
7.6. Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
8.1. Apparecchi di radioterapia.
8.2. Apparecchi di cardiologia.
8.3. Apparecchi di dialisi.
8.4. Ventilatori polmonari.
8.5. Apparecchi di medicina nucleare.
8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7. Analizzatori.
8.8. Congelatori.
8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1. Rivelatori di fumo.
9.2. Regolatori di calore.
9.3. Termostati.
9.4. Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
9.5. Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
10. Distributori automatici.
10.1. Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
a) di bevande calde;
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
c) di prodotti solidi.
10.2. Distributori automatici di denaro contante.
10.3. Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.
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- Normativa Europea, Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale in materia ambientale, di gestione dei rifiuti e loro standard qualitativi e quantitativi
- Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche
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Publiambiente S.p.A. è la società del gruppo Publiservizi che gestisce i servizi di igiene urbana per conto dei Comuni soci e non.
Publiambiente ha come principale attività la gestione del ciclo integrato dei rifiuti (raccolta, raccolta differenziata, trasporto, spazzamento, trattamento, recupero, riciclo e smaltimento finale) in 28 Comuni compresi tra le provincie di Firenze e Pistoia, con un bacino di utenza di oltre 415.000 abitanti e circa 1860 Kmq di superficie.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al numero verde 000-000 000, oppure agli sportelli al pubblico di cui è possibile conoscere ubicazione ed orari al numero verde.
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Efficienza ed efficacia
Publiambiente S.p.A si impegna a rispondere in tempi certi e predefiniti a tutte le richieste del cittadino utente.
Publiambiente S.p.A. persegue l’obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
Informazione
Publiambiente S.p.A. garantisce ai cittadini il diritto all’informazione su tutte le attività e le procedure in uso, sia a livello qualitativo che quantitativo ed in particolare a quelle di carattere economico, riguardanti la situazione tariffaria.
STANDARD DEI SERVIZI
Continuità e regolarità di erogazione del servizio
Publiambiente S.p.A si impegna a garantire la continuità e la regolarità dei servizi di igiene urbana, avvalendosi di una struttura organizzativa che consente di monitorare lo svolgimento regolare delle azioni programmate. Il conseguimento di questo obiettivo è favorito dai collegamenti radio, telematici, telefonici e satellitari fra gli operatori e tutte le sedi aziendali, e dalla regolare presenza di assistenti addetti alla verifica del servizio ed alla risoluzione di problematiche impreviste, dislocati in tutto il
territorio servito. Per far fronte in modo tempestivo a possibili situazioni di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 980 800 attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
Servizio di raccolta rifiuti
Publiambiente S.p.A. garantisce la regolarità del servizio di raccolta rifiuti, sia che si tratti del sistema “a cassonetto stradale”, sia che si tratti del sistema “porta a porta”.
Raccolte differenziate
Publiambiente S.p.A promuove la raccolta differenziata che si divide tra: raccolta di materie suscettibili di essere riutilizzate; raccolta di materie suscettibili di essere recuperate in quanto riciclabili, oppure, utilizzabili per la produzione di energia; raccolta di rifiuti pericolosi, per ridurre l'impatto sull'ambiente e prevenire situazioni di pericolo. Publiambiente S.p.A provvede al monitoraggio continuo delle quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato.
Le raccolte differenziate vengono promosse sia con il sistema “a cassonetto stradale” che con il sistema “porta a porta”.
La Guida alle Raccolte Differenziate
Publiambiente S.p.A. mette sempre a disposizione dei cittadini utenti la Guida alle Raccolte differenziate, in cui si possono trovare tutte le notizie utili alla corretta separazione e smaltimento dei rifiuti di origine domestica.
La “Guida alle Raccolte Differenziate” è sempre disponibile presso gli uffici aziendali aperti al pubblico, gli URP dei Comuni, oppure facendone richiesta al numero verde 800-980800.
Publiambiente S.p.A. provvede anche alla distribuzione sul territorio tramite lo stand aziendale presente presso manifestazioni, feste e sagre paesane.
RACCOLTA RIFIUTI CON IL SISTEMA “A CASSONETTO STRADALE”
Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati
Publiambiente S.p.A garantisce la disponibilità media di un cassonetto ogni 50 abitanti. Il numero dei cassonetti e la frequenza di svuotamento assicurano mediamente un volume sufficiente a garantire una quantità di rifiuti pari alla produzione di 3/4 giorni. I cassonetti vengono svuotati in funzione della densità abitativa e delle caratteristiche territoriali:
Publiambiente S.p.A effettua regolarmente la rilevazione del rapporto fra il numero dei cassonetti effettivamente svuotati giornalmente e il numero di quelli previsti dal programma di raccolta. Il ritardato svuotamento di alcuni cassonetti è dovuto esclusivamente a cause estranee all'organizzazione, quali impedimenti dovuti a veicoli in sosta non autorizzata, lavori stradali, guasti ai mezzi in servizio. Viene in ogni caso garantito lo svuotamento dei cassonetti tralasciati nell'arco delle successive 24 ore, salvo intervallo superiore dovuto ai giorni festivi. Nei Comuni, in particolare nei centri storici e urbani, sono stati installati i cestini per la raccolta di piccoli rifiuti dei passanti. Lo svuotamento di questi ultimi è attuato con varia cadenza che, in genere, passa da giornaliera nei centri storici a settimanale nella periferia e comunque secondo le necessità.
Le raccolte differenziate Carta
I residui cellulosici (carta e cartone) sono raccolti con il sistema porta a porta secondo la provenienza (domestica o da attività produttive) con le seguenti cadenze:
- quella domestica, a seconda delle caratteristiche territoriali può variare da settimanale a quindicinale;
- quella derivante da attività produttive, a seconda delle zone, può avvenire da una a sei volte la settimana.
Lo standard del servizio è individuato in 50 Kg/anno per abitante residente.
Multimateriale (imballaggi)
Sul territorio servito da Publiambiente S.p.A viene effettuata la raccolta multimateriale degli imballaggi tramite campane di varie capacità per permettere la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio in vetro, plastica, metalli (alluminio, banda stagnata, latta, ecc…), tetrapak e polistirolo, tramite l'utilizzo di un'unica campana.
Attualmente il servizio è attivo per circa il 95% degli abitanti serviti. Lo standard del servizio è individuato in una campana ogni 200 abitanti per una raccolta di 25 Kg/anno per abitante residente.
Frazione organica
La raccolta della frazione organica viene svolta su tutti i Comuni serviti da Publiambiente S.p.A. tramite appositi contenitori stradali e la consegna agli utenti di apposito sottolavello (secchiello) per il conferimento dei rifiuti organici. All'interno dei contenitori stradali atti alla raccolta dei residui organici possono essere conferiti, in linea generale, tutti gli scarti provenienti dalla preparazione dei pasti, gli avanzi di cibo, tutti gli sfalci e potature provenienti dalla manutenzione di aree a verde, oltre alle lettiere degli animali domestici.
Lo standard del servizio è di 65 Kg/anno per ogni abitante residente nelle zone servite.
Questo servizio di raccolta viene effettuato anche su alcune grandi utenze (supermercati, mercati ortofrutticoli, mense e locali di ristoro).
Igienicità del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani
L'igienicità del servizio di raccolta è assicurata con il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti tramite attrezzature speciali. Sono previsti mediamente 12 interventi l'anno, con maggiore frequenza nel periodo estivo e per i cassonetti nelle zone urbane. Anche in questo caso viene effettuata la rilevazione sistematica del rapporto fra il numero dei cassonetti effettivamente lavati e quelli previsti dal programma di servizio, che attualmente, si aggira attorno al 90%.
RACCOLTA RIFIUTI CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”
Nei comuni dove la raccolta dei rifiuti avviene con la modalità del ritiro Porta a Porta, il servizio, relativamente ai rifiuti indifferenziati, alla frazione organica, al multi materiale (imballaggi), alla carta, è organizzato secondo le seguenti modalità:
- Ad ogni utenza, domestica e non domestica (per i rifiuti assimilati), sono consegnati nella forma del comodato d’uso gratuito appositi contenitori di diverso colore, all’interno dei quali inserire i rifiuti in maniera differenziata, e di adeguata dimensione sulla base delle necessità dell’utenza stessa e dell’organizzazione del servizio.
- I contenitori saranno tenuti all’interno della proprietà privata e esposti sul fronte strada nei giorni e nei tempi fissati per il ritiro da apposito calendario che sarà consegnato all’utenza annualmente.
- I bidoncini saranno lavati a cura dell’utente o, su richiesta di questo, da Publiambiente S.p.A. a titolo oneroso.
- La responsabilità conseguente all’esposizione dei contenitori in suolo pubblico nei tempi e nei modi fissati dal Regolamento Comunale, farà carico a Publiambiente S.p.A.
- Ogni tipologia di rifiuto urbano e ad esso assimilato viene gestito nei termini e con le modalità disciplinate a norma di legge e dal Regolamento Comunale.
- Lo standard di attivazione del servizio Porta a Porta è del 95% dell’utenza. Lo standard minimo di Raccolta Differenziata dopo il primo anno è fissato al 65%.
Per le raccolte differenziate, valgono gli stessi principi e materiali elencati nella parte descrittiva del sistema “a cassonetto stradale”, fatta eccezione per il vetro che, in alcuni comuni viene raccolto tramite campane stradali, in altri assieme agli altri imballaggi.
Per conoscere nel dettaglio la situazione si rimanda ai Regolamenti Comunali del Servizio ed alla Guida alle Raccolte Differenziate a disposizione dei cittadini.
Frequenze di raccolta
Con il sistema “porta a porta”, le frequenze di ritiro dei rifiuti di provenienza domestica, sono le seguenti:
- Residui organici: 2 volte/settimana
- Multimateriale: 1 volta/settimana
- Carta: 1 volta/settimana
- Indifferenziato: 1 volta/settimana
I rifiuti assimilati provenienti da utenze non domestiche con necessità effettive di ritiri più frequenti (ristoranti, bar, grandi esercizi commerciali), possono usufruire di più ritiri settimanali previo accordo con Publiambiente S.p.A.
Le frequenze sopra indicate si riferiscono al servizio svolto in modo standardizzato. In particolari condizioni, le frequenze possono variare (Es.: centri storici – case sparse).
Informazioni
Ad ogni utenza gestita con il sistema “porta a porta” viene consegnata sia la Guida alle Raccolte Differenziate che il calendario degli svuotamenti, sul quale sono anche indicati i giorni festivi in cui il servizio non viene svolto e gli eventuali turni di recupero.
ALTRE RACCOLTE
Di seguito sono indicate altre raccolte di rifiuti per le quali non ci sono differenze organizzative tra un tipo di gestione e l’altra (cassonetto o porta a porta).
Raccolta rifiuti ingombranti
Publiambiente S.p.A, dietro prenotazione al numero verde 800-980800, garantisce il ritiro, direttamente a domicilio, dei rifiuti ingombranti, da esporre fronte porta nel giorno concordato con l’operatore telefonico.
Il servizio è gratuito nei comuni in cui il servizio di raccolta è effettuato “a cassonetto stradale”, mentre è previsto il pagamento di un diritto di chiamata dove il servizio è svolto con il sistema “porta a porta”.
Nei comuni dove è attivo il sistema “porta a porta” od in prossimità di essi, sarà comunque presente un Centro di Raccolta, accessibile dal lunedì al sabato compreso, presso il quale i cittadini potranno conferire autonomamente, ed in maniera gratuita, i propri rifiuti ingombranti.
Per ottenere informazioni dettagliate sugli indirizzi e gli orari di apertura dei vari Centri di Raccolta è opportuno chiamare il numero verde 800-980800.
La raccolta dei rifiuti ingombranti, è presente in tutti i Comuni serviti da Publiambiente S.p.A.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i rifiuti ingombranti sono: tutti gli elementi di arredo (mobilia varia, materassi, letti), elettrodomestici ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, sfalci e potature in grandi quantità.
Indumenti usati
Publiambiente S.p.A provvede anche alla raccolta differenziata e successivo recupero degli indumenti usati tramite l’installazione, sul territorio servito, di idonei contenitori, posizionati nei punti con maggior afflusso dei cittadini.
Rifitui Urbani Pericolosi (R.U.P.)
Publiambiente S.p.A provvede anche alla raccolta e relativo smaltimento dei seguenti rifiuti urbani pericolosi:
Farmaci
La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata tramite contenitori ubicati presso le farmacie ed i presidi medici.
Pile
La raccolta delle pile scadute viene effettuata tramite contenitori ubicati presso i rivenditori.
Batterie
Viene effettuata dagli operatori del servizio la raccolta delle batterie auto abbandonate sul territorio dei Comuni serviti.
Cartucce esauste di toner
La raccolta di toner e cartucce per stampanti viene effettuata tramite contenitori ubicati presso gli uffici dei Comuni serviti, quali URP e Biblioteche.
Per le aziende è possibile richiedere la fornitura gratuita di un contenitore ad uso interno il cui svuotamento avverrà su chiamata.
Siringhe
Viene effettuata dagli operatori del servizio su chiamata da parte degli utenti oltre agli organi di controllo dei Comuni serviti.
CENTRI DI RACCOLTA
Publiambiente S.p.A. provvede ad istituire sul territorio appositi Centri di Raccolta. Sono luoghi dove i cittadini e le imprese possono accedere, in orari prestabiliti, per conferire ogni tipologia di rifiuto urbano, compreso quelli per cui sono istituite le raccolte sul territorio ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani.
Per le aziende è necessario seguire le procedure previste dalla normativa vigente in materia di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali.
Per conoscere ubicazione, orari di apertura e sistemi di accesso è opportuno chiamare il numero verde 800-980800.
SPAZZAMENTO STRADALE
Publiambiente S.p.A provvede regolarmente alla pulizia delle vie e delle piazze nei Comuni serviti, sia mediante lo spazzamento manuale sia mediante l'impiego di macchine spazzatrici, ad esclusione dei giardini e delle aree verdi pubbliche. Lo spazzamento meccanico viene effettuato con le seguenti modalità:
- secondo programmi prestabiliti in zone urbane, provviste di segnaletica definitiva indicante il giorno e l'ora dell'effettuazione del servizio e quindi la possibilità di rimozione degli autoveicoli.
- secondo programmi prestabiliti in zone urbane ancora non provviste di segnaletica definitiva tramite apposizione di cartelli mobili di divieto di sosta con indicato i giorni dell'intervento.
- secondo programmi prestabiliti che prevedono un intervento differenziato (settimanale o bisettimanale a seconda delle zone).
Lo spazzamento manuale interessa in particolare i marciapiedi ed i tratti di strada non accessibili alla macchina spazzatrice. E’ riferito, in particolare, alle zone interessate da mercati rionali, con frequenza settimanale e bisettimanale ed alla pulizia delle piazzole in cui sono collocati i cassonetti. Il livello di qualità del servizio, inteso come rapporto
fra la durata effettiva di spazzamento e quella programmata viene rilevato giornalmente. Ad oggi tale rapporto si aggira intorno al 90%.
Il mancato rispetto del programma medio teorico è dovuto essenzialmente ai seguenti impedimenti: traffico veicolare, autoveicoli in sosta non autorizzata, lavori stradali, condizioni meteorologiche.
RICHIESTE INFORMAZIONI E RECLAMI
Procedure e gestione
Publiambiente S.p.A garantisce una risposta alle richieste dei cittadini e agli eventuali reclami sull'esecuzione del servizio entro 30 giorni dal ricevimento.
Le modalità di risposta standard rispettano la modalità di entrata della richiesta.
Ad una richiesta telefonica verrà data una risposta telefonica, mentre ad una richiesta scritta verrà data una risposta scritta.
Qualora il cittadino utente desiderasse una forma diversa di risposta da quella prevista dalla procedura, lo deve chiaramente indicare in forma scritta o verbale all’operatore telefonico, lasciando ovviamente tutti i dati necessari.
Se la complessità della richiesta non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato (30 giorni), il cittadino utente viene tempestivamente informato sullo stato di avanzamento della sua pratica e sui tempi ipotizzati di conclusione.
Le richieste di informazioni e i reclami possono essere presentati nei seguenti modi:
- comunicazione telefonica al numero verde 800.980.800
- comunicazione all'indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
- compilazione delle apposite schede sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
- per posta indirizzata a Publiambiente S.p.A. xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000Xxxxxx
- tramite gli URP dei Comuni di residenza
Correttezza di comportamento del personale addetto
Tutto il personale addetto è impegnato a soddisfare le richieste dei cittadini e migliorare la qualità del servizio. I dipendenti sono tenuti ad indicare le proprie generalità sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche.
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Al fine di garantire al cittadino utente la costante informazione sulle procedure e sulle iniziative aziendali, Publiambiente utilizza, oltre al Call Center, il Sito Internet e gli sportelli aperti al pubblico, i seguenti strumenti:
• materiale informativo da recapitare periodicamente all’utenza (depliant, pieghevoli, volantini)
• campagne di comunicazione e sensibilizzazione (affissioni, pubblicità sui quotidiani, spot radiofonici e televisivi)
• attività didattiche nelle scuole (progetti di educazione ambientale con possibilità di visita agli impianti di smaltimento, selezione e trattamento dei rifiuti)
• Newsletter (fogli informativi da allegare alla bolletta)
INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
L'Azienda effettua annualmente, tramite incarico ad una società esterna, una capillare indagine sulla soddisfazione degli utenti per verificare la percezione che essi hanno rispetto agli standard dei servizi erogati. Tale indagine è finalizzata al miglioramento dei servizi offerti ed al recepimento di eventuali esigenze da parte dei cittadini utenti.
GLI ATTI ED IL TRATTAMENTO DEI DATI
Diritto di accesso agli atti
Publiambiente S.p.A. garantisce ai cittadini utenti il diritto di accesso agli atti in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241.
In particolare, il cittadino utente ha diritto di esaminare documenti o atti che lo riguardino e di farne copia a sue spese.
La richiesta di accesso deve essere motivata ed indirizzata a Publiambiente S.p.A., che ha 30 giorni per rispondere.
Trattamento dati sensibili
Il trattamento dei dati sensibili riguardanti i cittadini utenti avviene secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.
Tali dati possono essere trattati solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali al fine di riconoscere esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 135/99. Il trattamento dei dati, nel caso di registrazione in apposite banche dati elettroniche di dati afferenti la situazione economico-patrimoniale degli utenti, è soggetto a notificazione al Garante ai sensi dell’art. 37, lettera f, del D.Lgs. 196/2003.
LA TUTELA DEL CITTADINO UTENTE
Le eventuali violazioni alla presente Carta dei Diritti del Cittadino Utente devono essere comunicate, per lettera raccomandata o per fax a Publiambiente S.p.A, Ufficio Comunicazione, Xxx Xxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (XX) – Fax 0571/990600 - che compirà gli opportuni accertamenti del caso e comunicherà, entro 15 giorni le determinazioni aziendali in merito.
Al momento della presentazione della violazione, il cittadino utente dovrà fornire tutte le informazioni in suo possesso relativamente a quanto verificatosi, indicando anche le proprie generalità ed un numero telefonico al quale è rintracciabile.
Qualora anche l’Ufficio Comunicazione non fosse in grado di dare risposte certe alla questione posta, entro 15 giorni, l’ufficio stesso provvederà a fissare un appuntamento al cittadino utente con la direzione aziendale.
VALIDITA’ DELLA CARTA DEI DIRITTI
I cittadini utenti sono portati a conoscenza delle eventuali revisioni tramite gli strumenti informativi di cui al precedente paragrafo relativo all’Informazione.
La presente Carta ha validità triennale. Dopo ogni triennio viene rivista ed aggiornata. Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività del ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni normali di esercizio, con esclusione delle situazioni straordinarie dovute ad eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti od indiretti, atti dell’Autorità Pubblica.
La presente Carta dei Diritti è stata redatta nel mese di Novembre dell’anno 2009.
Servizio | Indicatore | Unità di misura | Valore minimo garantito | Note |
Call Center Numero verde 800 980800 | Apertura al pubblico | Ore/settimana | 40 | |
Risposta alla chiamata | % di risposta sulle chiamate trattabili | 90% | ||
Tempi di attesa | Minuti (max) | 5 | ||
Uffici al Pubblico | Apertura al pubblico | Ore/settimana | 20 | |
Tempi di attesa | Minuti (max) | 60 | ||
Svuotamento cassonetti stradali | Frequenze di svuotamento | % di svuotamenti effettivamente svolti in base ai turni programmati | 96% Recupero del turno saltato entro le 24 ore | Multi materiale: 1 v/sett. RSU: da 1 a 5 v/sett. Forsu: da 1 a 2,5 v/sett. Carta: quindicinale o settimanale Le frequenze sopra descritte variano in base all’area geografica di riferimento |
Lavaggio cassonetti | Numero lavaggi/valore medio | 12 volte/anno | 11 | Il numero esatto di lavaggi è programmato in base all’area geografica di riferimento |
Svuotamento contenitori servizio Porta a porta | Svuotamenti | % di svuotamenti in base ai contenitori esposti dall’utenza | 98% Recupero dei ritiri saltati entro le 24 ore | Multimateriale: 1 v/sett. RSU: 1 v/sett. Forsu: 2 v/sett. Carta: 1 v/sett. |
Raccolta ingombranti | Ritiri effettuati | % di ritiri effettuati in base a quelli prenotati | 98% Recupero dei ritiri saltati entro le 24 ore | |
Raccolta indumenti usati | Svuotamenti contenitori stradali | Frequenza svuotamento mensile | 1 | |
Raccolta Farmaci scaduti | Contenitori speciali presso farmacie e presidi medici | Presenza contenitori | 1 per frazione 3 per ogni centro urbano | |
Svuotamento contenitori | Giorni dalla chiamata | 5 (massimo) |
Raccolta Pile esauste | Contenitori speciali presso rivenditori | Presenza contenitori | 1 per frazione 3 per ogni centro urbano | |
Svuotamento contenitori | Giorni dalla chiamata | 5 (massimo) | ||
Raccolta cartucce esaurite per stampanti e fax | Contenitori speciali presso uffici pubblici | Presenza contenitori | 1 per ogni sede comunale | |
Svuotamento contenitori | Giorni dalla chiamata | 5 (massimo) | ||
Batterie abbandonate sul territorio | Raccolta sul territorio | Giorni dalla segnalazione | 5 (massimo) | |
Siringhe abbandonate sul territorio | Raccolta sul territorio | Ore dalla segnalazione | 24 (massimo) | |
Centro di raccolta | Apertura al pubblico | Ore/settimana | 25 | |
Spazzamento strade | Frequenze di pulizia | % di spazzamento effettivamente svolto in base ai turni programmati | 90% | Centri urbani: da 2 a 5 v/sett Extraurbano: da 1 a 3 v/sett Periferia e frazioni: settimanale o quindicinale |
Guida alle Raccolte Differenziate | Presenza presso sportelli al pubblico aziendali e URP Comuni | Disponibilità | Sempre disponibile | |
Richiesta informazioni e reclami | Tempi di risposta | Giorni dal ricevimento | 30 (massimo) | |
Indagine sulla soddisfazione del cittadino utente | Indagine annuale affidata a soc. esterna | Frequenza | 1 volta/anno |