CONTRATTO DI FILIERA TRA IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI E L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA PATATICOLA – A.T.S.F.P.
CONTRATTO DI FILIERA TRA IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI E L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA PATATICOLA – A.T.S.F.P.
I L C I P E
VISTO l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
VISTO l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l’attuazione delle iniziative;
VISTO l’art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l’ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell’importo contributivo;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
VISTA la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;
VISTA la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (G.U. n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;
VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E.
n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l’art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all’adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell’art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell’1 febbraio 2000);
VISTA la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell’esame sulla
compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall’art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
VISTA la decisione della Commissione Europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
VISTA la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l’aiuto di Stato n. 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;
VISTA la nota n. Seg/547 del 21 aprile 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dall’Associazione temporanea per lo sviluppo della filiera pataticola – A.T.S.F.P., che prevede un insieme di azioni integrate per la realizzazione di produzioni biologiche, l’utilizzo di impianti di lavorazione e di servizio di tipo innovativo per la riduzione dell’impatto ambientale, l’introduzione di un sistema di rintracciabilità ed una ricerca per il miglioramento genetico della patata, che coinvolge le seguenti regioni Abruzzo (obiettivo 2), Molise (sostegno transitorio obiettivo 1), Calabria e Campania (aree obiettivo 1);
CONSIDERATO che il progetto favorisce un’articolata strategia volta a favorire la piena integrazione dei sistemi produttivi dei singoli partecipanti e del sistema rappresentato da tutta la filiera nella realtà nazionale e internazionale;
CONSIDERATO che in data 16 dicembre 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 6 del citato decreto ministeriale 1 agosto 2003 e che l’istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 21 marzo 2005;
SU PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole e forestali;
D E L I B E R A
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con l’Associazione Temporanea per lo sviluppo della filiera pataticola – A.T.S.F.P. il contratto di filiera riguardante tutte le fasi della filiera pataticola e che coinvolge le seguenti regioni: Abruzzo (obiettivo 2), Molise (sostegno transitorio obiettivo 1), Calabria e Campania (aree obiettivo 1). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall’Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro 30 giorni dalla stipula.
1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 13.279.515 euro, realizzati dalle 7 aziende indicate nell’allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:
- | investimenti nelle aziende agricole | ||
(Tabella 1A circolare 2 dicembre 2003) | 141.550 | euro | |
- | investimenti in trasformazione e | ||
commercializzazione dei prodotti agricoli | |||
compresi nell’allegato I del Trattato | |||
| (Tab. 2A) investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A) | 7.978.670 1.004.295 | euro euro |
| investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A) | 4.155.000 | euro |
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell’aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d’interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un’intensità massima dell’agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:
- investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) nei limiti delll’intensità massima ammissibile pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;
- investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di 6.228.670 euro pari al 50% E.S.L. e per le aree fuori dall’obiettivo 1, per un investimento ammesso di 1.750.000 euro pari al 40% E.S.L.
- creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), 100% nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;
- ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.
1.4. L’onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 9.044.405 euro, di cui 7.101.850 euro quale contributo in conto capitale e 1.942.555 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell’allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.
1.5. Eventuali variazioni dell’importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.
1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.
2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 9.044.405 euro a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.
Roma, 27 maggio 2005
IL SEGRETARIO DEL CIPE IL PRESIDENTE DELEGATO
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