Contract
Tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS e la società , sede in , per l’affidamento di un “Accordo quadro per la fornitura di materiali da laboratorio da destinare alle sedi Dipartimentali Arpas”. CIG
Repubblica Italiana
L’anno duemilasedici il giorno del mese di presso la sede di
sita in Cagliari – via , innanzi a me dott.
, notaio in iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di ………………………. senza assistenza di testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dai contraenti e con il mio consenso
sono comparsi i Signori:
da una parte , nato a ( ) il , domiciliato per la carica in via , codice fiscale , la quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di
e quindi in rappresentanza dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente – ARPAS, autorizzata al presente atto,
giusta Determinazione del Direttore Generale n. in data
, nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche “ARPAS”.
dall’altra parte, il Sig. , nato a il , il quale
interviene al presente atto in qualità di della società
, P IVA , con sede legale in via
, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n. che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.
Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo.
PREMESSO
- che con Determinazione a contrarre n° adottata dal Direttore del Servizio Rete laboratori e misure in campo in data esecutiva a norma di legge, l’ARPAS ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’appalto di un Accordo quadro per la della fornitura di materiali di laboratorio da destinare alle sedi Dipartimentali Arpas, suddiviso in sette lotti e avente un importo complessivo a base d’asta di € 266.200,00+IVA , con oneri di sicurezza derivanti da rischi di natuara interferenziale pari a zero, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
- che la procedura di gara per l’appalto della fornitura in epigrafe è stata espletata nelle sedute pubbliche in data a seguito delle quali, giusta verbali di gara redatti in pari data, è risultata aggiudicataria la società
con sede in ;
- che con Determinazione n° adottata dal Direttore del
in data , è stata approvata l’aggiudicazione a favore della ditta verso il corrispettivo complessivo di € +IVA, al netto del ribasso dello %, offerto dall’appaltatore sull’importo posto a base di gara;
- che sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art 76 del D.Lgs.n. 50/2016;
-che risulta decorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto di appalto ai sensi dell’art 32 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016;
- che è stata acquisita tutta la documentazione comprovante in capo all’aggiudicatario l’assenza di motivazioni di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e il possesso dei requisiti di partecipazione prescritta della documentazione
di gara;
- che è stata acquisita l’Informazione Anfimafia in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011;
- che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione con nota prot. n°
del la è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- che è stato pubblicato l’avviso inerernte l’esito della suddetta gara, ai sensi dell’art 98 del D.lgs. n. 50/2016;
- che nell’ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
• Accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra l’Agenzia e l’appaltatore, con lo scopo di stabilire le clausole alla base dei Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata dello stesso;
• Contratti di fornitura: singoli contratti di adesione all’accordo quadro relativi ai beni da acquistare secondo le modalità e i termini indicati nel presente Accordo quadro e nei suoi allegati.
- visto l’art 32 del D.lgs.n. 50/2016 in ordine alla stipula dei contratti di appalto;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO
Le parti danno atto che le condizioni che regolano il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta economica prodotta in sede di gara che sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si allegano al presente atto.
Le parti dichiarano di avere piena conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.
Il presente Accordo è concluso con i fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto con i Contratti di Fornitura, secondo le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.
L’appaltatore, aggiudicatario del lotto si impegna pertanto a fornire, a seguito di Contratto di Fornitura stipulato con l’Agenzia i prodotti richiesti oggetto dell’Accordo quadro e aventi le caratteristiche di cui al Capitolato Speciale d’appalto, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, fino al raggiungimento del quantitativo massimo indicato nell’Accordo quadro.
Nel caso in cui prima della scadenza dell’Accordo quadro, si esaurisca l’importo massimo previsto contrattualmente, l’Agenzia si riserva la facoltà di incrementare il valore del contratto fino ad un quinto dell’importo dello stesso, ai sensi dell’art. 106, comma 12 D.Lgs 50/2016.
ARTICOLO 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI FORNITURA
Il presente Accordo Quadro ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data della stipula dello stesso, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del
quantitativo o dell’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.
La durata protrà essere prorogata fino ad un massino di 6 mesi, previa comunicazione scritta da inoltrare via Pec all’Appaltatore con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che a tale data non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo e fino al raggiungimento del medesimo.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ E TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Le modalità e i termini di esecuzione della fornitura sono disciplinati nel Capitolato speciale d’appalto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”.
L’Accordo Quadro dovrà essere eseguito sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto e nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato Speciale d’appalto.
ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E PAGAMENTI
L’importo contrattuale massimo dell’Accordo Quadro relativo al lotto/lotti
ammonta a € + IVA, al netto del ribasso percentuale dello offerto dall’Appaltatore sull’importo posto a base di gara .
Ciascun Contratto di Fornitura sarà stipulato a misura. La fornitura avverrà sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara per ciascuna tipologia di prodotto oggetto del presente accordo quadro, come riportati nell’offerta economica formulata dall’Appaltatore che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “B”.
Detti prezzi resteranno fissi ed invariabili nel corso dei primi due anni di validità del presente accordo.
A far data dall’inizio del terzo anno è ammessa la revizione dei prezzi contrattuali
sulla base dell’indice FOI pubblicato annualmente dall’ISTAT, come disciplinato all’art. 11 del Capitolato Speciale d’appalto.
L’appaltatore dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte dei singoli Contratti di fornitura gli estremi degli stessi (descrizione della fornitura, CIG dell’accordo quadro e CIG derivato relativo al singolo ordinativo di fornitura), l’indicazione del Laboratorio o Dipartimento presso il quale è avvenuta la consegna.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore - in formato elettronico, ai sensi del DM 55 del 3 aprile 2013, devono essere intestate all'ARPAS, xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXXX codice fiscale 92137340920 ed inoltrate alla Direzione Tecnico Scientifica – Servizio Rete laboratori e misure in campo attraverso il Codice Univoco Ufficio GMTSZX.
I pagamenti saranno effettuati, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto o di un suo Referente presso ciascun Laboratorio o Dipartimento, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” al presente contratto, acceso presso
codice IBAN , ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010.
In ogni caso, ai sensi dell’art 30 comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016, sull’importo netto di ciascun ordinativo di fornitura, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art 30 comma 4 del medesimo decreto.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
ARTICOLO 6 – GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° emessa
in data dalla Agenzia con sede in
, per l'importo di € (euro
).
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto successivamente all’emissione del Certificato di verifica di conformità e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.
ARTICOLO 7 – SUBAPPALTO
L’Appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta, ha dichiarato di voler/non voler subappaltare . In caso di subbapalto si applicano le disposizioni di cui all’art 105 del Codice per quanto attiene i requisiti del subappaltatore e i termini per il deposito della documentazione necessaria per l’autorizzazione allo svolgimento del subappalto.
ARTICOLO 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ARPAS e si impegna ad osservare ed a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta in esso previsti. A tale fine si dà atto che il suddetto Xxxxxx è reperibile sul sito web dell’Agenzia e che la stessa ne ha trasmesso una copia all’Appaltatore che si impegna a portarlo a conoscenza dei
propri collaboratori per le finalità sopra descritte.
La violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto. L’Arpas, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all’Appaltatore assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, procederà alla risoluzione del contratto senza che all’Appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.
ARTICOLO 9 – PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’ARPAS, a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verrà applicata una penale secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale.
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore ai sensi del successivo articolo 10.
Per l’applicazione delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà dell’ARPAS di rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore, oppure sulla cauzione definitiva; l’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’ARPAS a causa dei ritardi dell’appaltatore.
ARTICOLO 10 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai fini della sospensione e risoluzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 del Capitolato speciale d’appalto al quale si rinvia.
ARTICOLO 11 – RECESSO
L’Arpas si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il
pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell’importo delle forniture non ancora eseguite. Si applica l’art 109 del Codice e l’art 17 del Capitolato speciale al quale si rinvia.
ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.
ARTICOLO 13 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Si applica l’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto al quale si rinvia.
ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. trasmessa in sede di gara.
ARTICOLO 16 – SPESE DI PUBBLICAZIONE
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’appaltatore ha l’obbligo di corrispondere all’Arpas le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione per l’importo di € . L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l’ARPAS, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG n° .
ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatoretutte le spese contrattuali di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi genere connessi al presente contratto.
ARTICOLO 18 – RINVIO E ALLEGATI AL CONTRATTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs.n. 50/2016, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti anche se ad esso non materialmente allegati:
A. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO );
B. OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA C.CAUZIONE DEFINITIVA
D.Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza elaborato ai sensi dell’art 26 del D.Lgs.n. 81/2008
E. DICHIARAZIONE EX DPCM 11/05/1991, N° 187
F. AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 89 DEL D.LGS. 159/2011 Fatta eccezione per i documenti di cui alle precedenti lettere A ed B che si allegano materialmente all’atto, i documenti di cui alle precedenti lettere da C) a D), facenti parte integrante del presente contratto, vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti dell’Agenzia.
Per l’ARPAS
Per l’Appaltatore