COMUNE DI BORORE
COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro
Determinazione
n. 170 del 20/05/2015
OGGETTO: Contratto di affitto fondi rustici in deroga, ai sensi dell'art. 45, della L. n. 203/82 e ss.mm.ii. con il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx. Approvazione schema di contratto
SF: 26
L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di maggio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 in data 15/06/2015 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Finanziario;
ADOTTA la seguente determinazione.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/05/2015 avente ad oggetto: “Del. G.C. n. 34 del 24/4/2014: “Stipula dei contratti agrari in deroga, ai sensi dell'art. 45, della L. n. 203/82 e ss.mm.ii. - Incarico all’Associazione COPAGRI di Nuoro per assistenza al Comune di Borore nella stipula. Direttive al Responsabile del Settore Finanziario”. Elementi integrativi”, mediante la quale è stato demandato al Responsabile del Settore Finanziario il compito di provvedere alla predisposizione degli atti di propria competenza, per procedere alla stipula del contratto agrario in deroga, ai sensi dell'art. 23, della L. n. 11/71 e dell'art. 45, della L. n. 203/82 e ss.mm.ii., con decorrenza 11/11/2013 e scadenza 31/12/2018, in favore del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato il 21/01/1989, a Ghilarza, relativo ai terreni distinti in catasto come appresso indicato:
Foglio | mappale | Superficie in ha |
00 | 000 | 00.00.00 |
00 | 000 | 00.00.00 |
00 | 000 | 00.00.00 |
00 | 000 | 00.00.00 |
VISTO lo schema di contratto, disciplinante il rapporto con le parti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
VISTA la legge 203/1982 e xx.xx. ii “Codice dei contratti agrari”, art. 45, che testualmente recita:
“L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali". E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E' fatto altresi' divieto di corrispondere somme per buona entrata. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.”
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con la già citata deliberazione, ha deliberato di richiedere l’assistenza nella stipula dei contratti agrari, in deroga ai sensi dell’art. 45 della L. 203/2002, dal rappresentante della COPAGRI Confederazione Produttori Agricoli di Nuoro;
VISTO l’art. 107 e 183 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1. di approvare lo schema di contratto di affitto di fondo rustico, ai sensi dell’art. 45, della l. 3 maggio 1982, n° 203, come allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di stipulare i contratti di affitto di fondo rustico, ai sensi dell’art. 45, della L. 3 maggio 1982, n° 203, con i soggetti in regola con pagamenti delle annate agrarie precedenti, o con i loro titolari subentrati, con decorrenza 11/11/2013 e scadenza 31/12/2018 come indicato nell’allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. di confermare il canone di affitto stabilito in Euro 300,00 annui;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Il Responsabile Servizio Finanziario Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
COMUNE DI BORORE
PROVINCIA DI NUORO
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
AI SENSI DELL’ART. 45, DELLA L. 3 MAGGIO 1982, N° 203
L’anno duemilaquindici, addì del mese di , in Borore, nell’Ufficio Finanziario della casa comunale, sita in Xxx Xxxx, xx 00, sono comparsi, i Sigg.: -----
1)- Dott.ssa , nata il , in ( ), C.F.: , domiciliata presso il Municipio, per ragioni della carica, la quale interviene al presente atto, non in proprio, bensì in qualità di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Borore, C.F./P.I.: 00155020910 e, pertanto, in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune che rappresenta in virtù delle competenze attribuite ai Responsabili di Settore dall’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in forza del Decreto Sindacale n. 03, in data 31.12.2014, che nel contesto del presente contratto verrà chiamato per brevità anche “Comune”, assistito dal Sig. , nato il , C.F.: A, in nome e per conto della C.F.:
REP. N°
del
Esente da imposta di bollo ai sensi
art. 25 Tab. All.B D.P.R. 26/10/72, n. 642 e art. 28,
D.P.R. 30/12/82, n. 955 e
ss.mm.ii.
;
2)- Sig. , nato il a e residente a
in , C.F. , Coltivatore Diretto/IAP, titolare della ditta con sede a Borore (NU) P.I.: , assistito ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 45, della L. 3 maggio 1982, n° 203, dal Sig.
, nato ad il , C.F.: in nome e per conto di , C.F.: ;----------------
PREMESSO CHE
- il Comune e il Sig.
hanno stipulato, in data
, un contratto
preliminare di affitto per i terreni ubicati nell’agro di Borore di proprietà del Comune di Borore, con decorrenza 11/11/2007 e scadenza 10/11/2013, con un
canone di affitto per annata agraria pari ad Euro
(euro
/00);-----------
- tale contratto non è stato stipulato in deroga, ai sensi dell'art. 23, della
L. n. 11/71 e dell'art. 45, della L. n.203/82 e ss.mm.ii., in quanto la stipula è avvenuta senza l’assistenza delle Associazioni di categoria e che, pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e), della L. n.203/82 e ss.mm.ii., la durata del contratto in corso è fissata, giuridicamente in 15 (quindici) anni, con scadenza il 10/11/2018;
- il Sig.
è deceduto in data
;--------------------------------------
- la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 45, del 14/05/2015, ha impartito le direttive al Responsabile del Settore Finanziario in merito alla stipula del contratto agrario in deroga, ai sensi dell'art. 23, della L. n. 11/71 e dell'art. 45, della L. n. 203/82 e ss.mm.ii., con decorrenza 11/11/2013 e scadenza 31/12/2018, con il
xxxxxxx, sig.
nato il a
; -----------------------------
- con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. del ,
è stato approvato lo schema di contratto , prevedendo la condizione essenziale che il contratto stesso venga stipulato, con le garanzie di legge, “in deroga” alla normativa in materia di affittanza agraria, ai sensi della L. n. 203/82 e ss.mm.ii.;
- il concedente Comune è proprietario e ha la disponibilità dei seguenti fondi rustici ad uso agricolo:
Foglio
Mappale
Superficie ha
Ciò premesso, le parti, come sopra costituite e con l'assistenza dei rispettivi rappresentanti di categoria,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata;
ART. 2 - II Comune concede in fitto, al Sig. , come meglio generalizzato in premessa, che accetta, i fondi rustici come appresso descritti catastalmente, ubicati nel Comune di Borore , in località “ ” e riportati nella allegata planimetria, sub lett. a):
Foglio
Mappale
Superficie ha
Superficie concessa ha
L'affittuario dovrà condurre i terreni, in modo corretto, secondo quando necessario, applicando, a propria cura e spese, le migliori tecniche e trattamenti necessari, al fine di garantire la migliore produttività, senza arrecare danni agli stessi. A tal fine, non sarà riconosciuto all'affittuario nessun rimborso spese, a qualunque titolo richiesto. I terreni concessi in locazione non potranno essere concessi in subaffitto e/o subire trasformazione di utilizzo agrario o essere utilizzati per altri fini se non quelli previsti nel presente contratto.
ART. 3 - In deroga alla L. n. 203/82, la durata della presente scrittura privata è convenuta in 5 (cinque) annate agrarie, decorrenti dal 10/11/2013 e fino al 31/12/2018, data in cui l'affittuario si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, a restituire i terreni al Comune, nell'ordinario stato in cui oggi vengono concessi, nonché liberi da persone, animali, cose e senza bisogno di avviso o disdetta. In deroga alla L. n. 203/82 è ammesso il recesso per l'affittuario con preavviso di mesi 3 (tre), in ogni momento, senza alcun diritto su frutti pendenti, migliorie o altro. La destinazione del fondo è quella agricola con divieto di usi diversi . E' fatto divieto assoluto di subaffittare il fondo con clausola risolutiva espressa. Nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consentire all’affittuario di restare nel godimento dei beni, oltre la prevista scadenza del termine del 31/12/2018, avendo le parti considerato, nel contesto dell'accordo, essenziale e di rigore il predetto termine.
--ART. 4 - La parte affittuaria si impegna a custodire i beni con l'ordinaria diligenza; si impegna, inoltre, a vigilare sui terreni dati in godimento, affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano su questo o ai suoi margini, effettuati scarichi di materiale di rifiuto, di qualsiasi natura o modifiche di confini e/o passaggi. La parte affittuaria non potrà sub concedere a terzi il godimento dei beni, per nessun titolo o ragione, né potrà, altresì, cedere ad altri direttamente o indirettamente il presente contratto. Eventuali lavori di carattere permanente e/o straordinario, o qualsiasi miglioria eccedente l’ordinaria manutenzione, da apportare al terreno dovranno essere concordati ad autorizzati in forma scritta; l’affittuario rinuncia in ogni caso a qualsiasi indennizzo di cui agli artt. 17, 20 e 43 della L. 203/82 e ss.mm.ii.
Art. 5 - Il canone annuo di affitto è stabilito nella somma di €
(diconsi euro /00) da corrispondersi in unica soluzione anticipata, all’inizio di
ogni annata agraria (10 novembre) di ogni anno. Per quanto concerne la prima annata agraria (2014/2015), essendo trascorso il termine di inizio dell'annata agraria corrente, il canone d'affitto dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 30/06/2015. Per quanto concerne l’ultima annata agraria (2017/2018), il canone viene incrementato in proporzione al maggior periodo di tempo, rispetto alle annate agrarie precedenti, in quanto la scadenza è fissata al 31/12/2018. ------------
Art. 6 - Il mancato pagamento del canone pattuito alle scadenze convenute, costituisce grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 5 L. 203/1982 e ss.mm.ii.
Art. 7 - La destinazione del fondo è quella agricola con divieto di usi diversi. In particolare, è fatto divieto di sistemazioni agrarie che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte e divieto di spargimento di liquami oltre i limiti consentiti dalle vigenti norme in materia. La mancata osservanza di dette condizioni comporterà l'immediata risoluzione del contratto. È assolutamente vietata l'esecuzione di qualsiasi opera di miglioramento e/o addizione da parte dell'affittuario, anche se con ricorso alle procedure, di cui agli artt. 16 e 19, della L.
n. 203/82. I miglioramenti e/o addizioni potranno essere autorizzate dal concedente, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale e su conforme parere del responsabile del settore tecnico, che valuterà, a suo insindacabile giudizio, la tipologia degli interventi proposti, gli eventuali oneri per il Comune e ogni elemento utile ai fini della tutela dell'interesse pubblico. La violazione del divieto di miglioramenti e/o addizioni comporta la risoluzione del contratto per
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c..-----------------------------------------
Art. 8 - E’ fatto divieto all'affittuario di subaffittare, anche parzialmente, il terreno oggetto del presente contratto. La violazione del divieto di subaffitto comporta la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Art. 9 - L'affittuario è autorizzato a richiedere ed usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni regionali, nazionali e comunitari.---------------------------------------------------
Art. 10 - Le parti specificamente convengono che l 'affittuario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei fossi, dei canali e delle strade di accesso, a sua completa cura e spese.
- Art. 11 - L'affittuario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità, per danni diretti ed indiretti, a chiunque arrecati, che potessero pervenire anche da fatto doloso o colposo di terzi.
Art. 12 - L'affittuario dichiara di aver visitato il terreno, oggetto del presente contratto e di averlo trovato, come realmente è, in buono stato, adatto all'uso convenuto e di averne preso consegna, ad ogni effetto di legge, dalla data di decorrenza del presente contratto.
Art. 13 - Il proprietario si riserva il diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia il fondo concesso in fitto, al fine di controllare l'esatta osservanza degli impegni assunti dall'affittuario col presente contratto nonché delle norme di legge e regolamentari. L’affittuario si impegna a concedere il passaggio ad altri conduttori di fondi chiusi, ai sensi dell’art. 1051 del c.c. ed a lasciare libere da qualsiasi coltivazione o, comunque, occupazione, le strade comunali tracciate in contiguità dei terreni da lui stesso condotti in affitto.;------------------------------------
Art. 14 - Eventuali modifiche delle clausole contrattuali dovranno essere concordate
ed approvate in forma scritta, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole;
Art. 15 - L' affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa: a)- strumenti urbanistici comunali e sovracomunali; ------------------------------------------
b)- regolamenti comunali;
c)- leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l'agricoltura e la zootecnia; -------
d)- norme antincendio ed antinfortunistiche; ---------------------------------------------------
e)- norme igienico-sanitarie;
f)- contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.------------------------------------------
Art. 16 - Con il presente contratto l'affittuario si obbliga a sostenere tutte le spese relative all'ordinaria manutenzione dei beni, oggetto del presente contratto, compresi gli oneri economici relativi alle spese di irrigazione e di bonifica degli stessi;
Art. 17 - Per tutte le controversie che dovessero insorgere, inerenti il presente contratto, ai sensi dell’art. 46, della L. n. 203/82 e ss.mm.ii, dovrà essere esperito, davanti al Funzionario preposto dell’Assessorato Regionale Agricoltura/Agenzia Argea, il tentativo di conciliazione; -------------------------------------
Art. 18 – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale carico dell'affittuario. Le parti, inoltre, dichiarano e riconoscono quanto segue: -----
- di essere state ritualmente assistite dalla rispettiva organizzazione professionale di categoria come sopra rappresentate; --------------------------------------
- di essere state dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche di ogni patto e clausola del presente contratto;---------------
- di considerare essenziali tutte le clausole del presente contratto, in particolare
quelle sulla durata, il canone di affitto e la disciplina dei miglioramenti ed addizioni, che diversamente non sarebbe stato concluso, per cui l'inosservanza anche di una sola di esse sarà motivo per il proprietario di immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc. e conseguente restituzione del fondo, fatto salvo il risarcimento del danno;
- di riconoscere, dandosene reciprocamente atto, che il consenso sull'intero contenuto del contratto è stato da ciascuna parte prestato proprio sul presupposto ed alla essenziale condizione della derogabilità all'anzidetta normativa in materia di affittanza agraria. -----------------------------------------------------
Il presente contratto, redatto in n.
( ) originali, su n°
fogli uso bollo, di
cui si occupano n° fogli interi oltre a n° _pagine intere del secondo foglio e n.
righe della pagina , comprese le firme, viene letto, confermato in ogni suo
punto, anche dai rappresentanti di categoria che hanno partecipato attivamente alla formulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 45, della L. n. 203/82. -------------------
IL RESPONSABILE DEL SETTORE L'AFFITTUARIO
LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA