CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DEGLI SPECIALIZZANDI DELLO IACP ISTITUTO DELL APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA
Deliberazione N.: 316 del: 14/04/2016
Oggetto: CONVENZIONE CON L’ISTITUTO DELL’APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (IACP) DI ROMA – CON SEDI PERIFERICHE A MILANO, FIRENZE E MESSINA – PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA.
Pubblicazione all’Albo on line per giorni quindici consecutivi dal: 14/04/2016 al: 29/04/2016
Allegato 1 d.D.G. n. del
CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DEGLI SPECIALIZZANDI DELLO IACP ISTITUTO DELL APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA
Lo IACP Istituto dell Approccio Centrato sulla Persona, con sede centrale in Xxxx, xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX xx 00, Codice Fiscale 04778490583 e Partita IVA 01302041007, nella persona del suo presidente e legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Firenze il 31.05.1946, codice fiscale XXXXXX00X00X000X,
e
l Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito ASST del Garda) con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n° 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx, in esecuzione della d.D.G. n° del ;
PREMESSO CHE
lo IACP, Istituto dell Approccio Centrato sulla Persona, è un Istituto senza fini di lucro che persegue i seguenti fini: formare e aggiornare in psicoterapia centrata sul cliente e approccio centrato sulla persona psicologi, medici, terapisti, operatori e dirigenti nei settori della psicoterapia, della sanità, ecc.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Definizione del tirocinio
Lo IACP Istituto dell Approccio Centrato sulla Persona è legalmente riconosciuto ai sensi del D.M. 31/12/93 e dell art. 3 Legge 56/89 con sede centrale a Roma e sedi periferiche a Milano, Firenze e Messina, richiede ai propri specializzandi, l espletamento dell attività di tirocinio finalizzata alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall art. 8 del Decreto n° 509/98.
L ASST del Garda assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto n° 509/98, con l'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa. In detta struttura si erogano servizi di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi dello IACP i quali saranno accolti nel numero di due/anno, comunque da concordare di volta in volta compatibilmente con le possibilità di inserimento nelle strutture dell ASST Garda, e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi dello IACP.
All attività di tirocinio possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia centrata sul cliente dell Istituto denominato Istituto dell Approccio Centrato sulla Persona .
Gli specializzandi di cui al presente articolo che vengono in contatto con i pazienti e con i casi clinici durante lo svolgimento del tirocinio, sono tenuti a garantire il segreto professionale su quanto possono apprendere e a mantenere un comportamento consono all ambiente, con particolare attenzione al rispetto della persona nel rapporto diretto con i pazienti.
I periodi di tirocinio sono considerati a tutti gli effetti come attività formativa e, a norma di legge, non comportano l insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e la struttura.
Art. 2
Progetto formativo individuale
Art. 3 Tutoraggio
Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale.
Il tutor didattico organizzativo è designato dal soggetto promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante e ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale. Inoltre predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio per il rilascio dell eventuale certificazione delle competenze acquisite.
Il tutor aziendale è designato dall Azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
La presente convenzione non implica onere di spesa per la struttura ospitante nei confronti del tirocinante.
Art. 4
Obblighi del soggetto promotore
L Istituto garantisce che i tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore per tutto il periodo del tirocinio. Resta fin d ora convenuto che ASST del Garda rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo.
Le coperture assicurative devono estendersi anche alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma comunque rientranti nel progetto formativo.
L Istituto si fa carico di comunicare a Regione Lombardia la convenzione e ogni Progetto formativo individuale ad essa collegato.
Le parti si impegnano a trasmettere a Regione Lombardia, su richiesta della stessa, documentazioni ed informazioni necessarie al monitoraggio e al controllo dei tirocini.
Art. 5
Cartellino di riconoscimento e rilevazione orari svolgimento tirocinio
1. l Istituto si impegna a dotare i tirocinanti di apposito cartellino di riconoscimento, recante sul fronte l intestazione ASST del Garda , la dicitura Tirocinante , il nome per esteso e l iniziale del cognome, la fotografia del tirocinante, la denominazione della Scuola di appartenenza.
2. Ai tirocinanti sarà consentito l ingresso nelle UU.OO./Servizi, sempre e solo se adeguatamente individuabili nelle loro funzioni grazie al cartellino di riconoscimento.
3. L ASST del Garda provvederà a fornire il badge personale per la rilevazione degli orari di svolgimento del tirocinio. Il badge, al termine dell esperienza, dovrà essere restituito nel più breve tempo possibile.
Art. 6
Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Preso atto che ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro , i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori , le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a) il soggetto promotore è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ai sensi dell art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. L ASST Garda si rende disponibile ad attuare direttamente la suddetta formazione; in tal caso i relativi oneri saranno a carico del soggetto promotore;
b) l Informazione ai lavoratori ai sensi dell art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante, ognuno per la parte di propria competenza;
c) la Scuola si impegna ad attestare idoneamente che il tirocinante è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria, in caso contrario, o di ritenuto difetto di tali accertamenti, questi ultimi potranno essere attivati da parte delle competenti strutture dell Azienda (riservandosi questa di addebitare gli oneri relativi alla Scuola).
L ASST del Garda mette a disposizione sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxx.xx il Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, di cui il soggetto promotore e il singolo tirocinante assicurano di aver preso visione.
Art. 7
Diritti e obblighi del tirocinante
1. Le parti concordano che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio:
è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale definite con il tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari e i giorni concordati;
deve osservare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni dell ASST del Garda;
deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
è tenuto a rispettare il segreto professionale e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003;
deve prendere visione del Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, consultabile sul sito aziendale www.asst- xxxxx.xx;
deve essere in possesso di idoneità sanitaria, che sarà valutata dal Servizio del Medico Competente aziendale. L Azienda si riserva comunque la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti i cui oneri saranno addebitati alla Scuola;
deve presentare attestazione di avvenuta formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell art. 37 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008;
deve ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima;
deve indossare in maniera visibile il cartellino identificativo, fornito dal soggetto promotore, recante sul fronte: la denominazione della Scuola di appartenenza, la dicitura Tirocinante , la fotografia, il nome per esteso e l iniziale del cognome del tirocinante;
deve utilizzare il badge aziendale fornito per la registrazione delle presenze.
2. Le parti concordano altresì che il tirocinante ha la possibilità di:
usufruire del servizio mensa secondo le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale, utilizzando gli appositi buoni pasto al costo previsto per il personale dipendente;
sospendere il tirocinio per maternità, malattia o infortunio;
interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico, al tutor aziendale e al Servizio Affari Generali dell ASST;
ottenere a conclusione del tirocinio, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, una attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull esito del tirocinio.
Per il personale dipendente dell ASST del Garda le ore previste dal tirocinio dovranno risultare da apposita separata timbratura.
In caso di comportamento inadeguato del tirocinante, o lesivo di diritti o interessi dell Azienda ovvero nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento, l Azienda medesima, su segnalazione del Tutor di riferimento, potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore.
L eventuale svolgimento di attività formativa al di fuori della struttura di assegnazione è consentito al tirocinante solo se previsto nel progetto formativo.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi all esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n° 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali , esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30.06.2003.
Art. 9
Durata della convenzione e recesso
La presente convenzione, interamente accettata e sottoscritta dalle parti, ha validità quadriennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata tacitamente salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.
Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
qualora una delle parti (soggetto promotore, soggetto ospitante, tirocinante) non rispetti quanto previsto nella presente convenzione;
qualora il soggetto ospitante non rispetti, o non sia in grado di rispettare, i contenuti e gli obblighi di uno o più progetti formativi o non consenta l effettivo svolgimento dell esperienza formativa del tirocinante;
qualora il soggetto promotore non sia in grado di assolvere il ruolo di garante e mediatore di interessi fra i soggetti coinvolti.
Il recesso deve essere comunicato all altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i in forma scritta e avrà l effetto immediato di interrompere il tirocinio/i tirocini in corso.
Art. 10 Foro competente
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all interpretazione o all esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al Foro di Brescia.
Art. 11
Codice Etico Comportamentale e
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Le parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici, dei Modelli di Organizzazione, nonché dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la violazione dei Codici Etici da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto.
Art. 12 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Desenzano, / / Roma, / /