DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART.54 COMMA 3 DEL D.LGS. n. 50/2016, DA AGGIUDICARE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 21 NIDI E MICRONIDI D’INFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI NAPOLI
CUP B61I22000070001
DISPOSIZIONI GENERALI
Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell’offerta presentata in sede di gara.
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Napoli e il soggetto aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto il servizio di gestione di 21 nidi e micronidi d’infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli .
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’Amministrazione intende selezionare operatori economici in grado di fornire il servizio di gestione di 21 nidi e micronidi d’infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli - e che costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante dell’offerta del sistema educativo comunale - al fine di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. (in seguito: Codice), con un unico soggetto aggiudicatario attuatore per ciascun lotto. Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro saranno sottoscritti singoli contratti applicativi sulla base della programmazione dell’offerta, dell’utenza registrata e delle risorse disponibili, entro l’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro, di cui al successivo art.3.
L’appalto comprende l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto educativo elaborato dall’impresa, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l’igiene personale del bambino, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali nonché tutte le operazioni di igienizzazione e sanificazione relative alla particolarità dell’utenza ed ancor di più necessarie nell’ottica di una corretta prevenzione sanitaria.
La presente selezione è articolata in cinque lotti a cui afferiscono da due a cinque nidi o micronidi, come precisato al successivo art. 3.
L’organizzazione dei nidi e dei micro-nidi è strutturata in moduli settimanali: un Modulo Base e – per alcuni nidi e micro nidi - uno o più Moduli Aggiuntivi, stabiliti tenendo conto della ricettività di ciascuna struttura e della previsione del numero di bambini che vi dovranno essere ospitati.
Il servizio si rivolge a bambine e bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, ha una durata complessiva settimanale massima di 45 ore e deve essere svolto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario di funzionamento giornaliero di 8 ore - per un totale parziale di 40 ore - e deve prevedere ulteriori 5 ore da distribuire nei giorni feriali ovvero al sabato mattina, a seconda delle esigenze dell’utenza.
Per gli aspetti normativi, gestionali ed organizzativi del servizio si dovrà far riferimento al Regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, in attuazione della Legge Regionale n. 11/2007, del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della
L.R. n. 11/2007 ed al Regolamento del Comune di Napoli per la gestione dei nidi d’infanzia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 10/04/1997.
L’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie saranno consegnati al gestore, nello stato in cui si trovano e per tutta la durata dell'appalto saranno destinati esclusivamente alle attività affidate. Prima dell’inizio della gestione sarà redatto analitico inventario descrittivo dell’immobile e dei beni mobili e del loro stato di conservazione in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le medesime modalità del verbale di consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.
Trascorso inutilmente il termine, l’Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o al costo di mercato per quelli mancanti.
ART. 2
DURATA DELL'APPALTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
La durata dell’Accordo Quadro è di massimo 80 settimane da settembre 2022 a giugno 2024, con interruzione programmata delle attività nel periodo estivo, a decorrere dalla stipula dello stesso o dalla nota di inizio. Le attività saranno avviate a seguito della stipula dei contratti applicativi per la durata prevista dagli stessi previa comunicazione formale di avvio delle attività. Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, le attività potranno essere avviate nelle more della stipula dei rispettivi contratti e, ai sensi dell’art. 8 della L.120/2020, nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione.
Sono previsti periodi di sospensione delle attività nelle festività definite dal “calendario scolastico” adot - tato dal Comune di Napoli così come sarà indicato dal Responsabile del Servizio e formalizzato nel piano operativo delle attività.
Secondo quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento del Comune di Napoli per la gestione dei nidi di infanzia il servizio può anche essere articolato con orario ridotto dalle 8,00 alle 13,00.
L’Amministrazione appaltante, qualora se ne presenti la necessità, si riserva la possibilità di variare in corso di contratto la fascia oraria giornaliera del servizio affidato in appalto.
Il modello organizzativo dovrà consentire l'esercizio della facoltà di monitoraggio e verifica da parte della stazione appaltante, sia in relazione ai criteri gestionali generali, sia con riferimento a quelli di carattere pedagogico.
È escluso il rinnovo tacito.
L’avvio dell’esecuzione del servizio avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge con l’adozione di apposito provvedimento, riservandosi l’esecuzione anticipata per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice.
In tal caso la durata del servizio decorrerà dalla data dell’avvio dell’esecuzione anticipata.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
E’ ammessa la sospensione delle prestazioni qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 107 del Codice.
Eventuali ritardi nell’inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall’organismo aggiudicatario.
In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.
ART. 3
RIPARTIZIONE IN LOTTI ED AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo presunto dell'appalto, suddiviso in 5 lotti, finanziato con Fondi SIEI (Sistema Inte - grato di Educazione e Istruzione) e Cofinanziamento Regionale al Fondo SIEI 2021, ammonta ad € 11.123.020,00 oltre IVA calcolata al 5% e pari ad € 556.151,00 per un importo complessivo pari a € 11.679.171,00.
Detto importo ha valore puramente indicativo, e senza che ciò possa prefigurare in alcun modo un
impegno contrattuale del committente, in dipendenza della durata dell'appalto, dell’orario di funzionamento del servizio, della particolare tipologia e necessità dell’utenza e, nello specifico, con riferimento alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio a domanda individuale di cui al presente capitolato e dell'articolazione oraria prescelta (orario pieno o ridotto) nonché alle conseguenti composizioni dei moduli in base al rapporto educatore/bambini.
L’importo complessivo presunto a base d’asta è stato calcolato per ciascun nido o micro-nido dell’infanzia tenendo conto del costo delle spese relative al personale, alle spese generali e di gestione del servizio nonché differenziando l’incidenza del modulo base, in cui confluiscono i costi da sostenere una sola volta, e l’incidenza dei moduli aggiuntivi.
Il costo settimanale del modulo base è pari a € 3.463,39. Il costo settimanale dei moduli aggiuntivi è pari a €.2.072,08 come analiticamente descritto nell’art. 4 – Piano delle spese.
L’appalto è suddiviso in 5 lotti autonomamente funzionali.
L’Accordo Quadro sarà concluso con 5 operatori economici diversi, uno per ciascun lotto.
Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per uno o più lotti ma potrà aggiudicarsi al massimo un lotto, indipendentemente dalla forma di partecipazione, quale singolo o in RTI.
Lotto n. 1 - Napoli Nord-Ovest (Municipalità 9 e Municipalità 10) CIG: 9170814B1D
Valore stimato dell’accordo quadro: € 2.877.253,60 (di cui € 2.376.348,00 per costo della manodopera), oltre IVA pari al 5%, per un totale complessivo presunto di € 3.021.116,28.
Il lotto n. 1 è così composto:
Munic. | NOME NIDO | INDIRIZZO | INIZIO | MODULO BASE | MODULI AGGIUNTIVI | COSTO TOTALE per 80 Settimane (Settembre 2022- Giugno 2024) |
9 | XXXXXX | VIA XXXXXX X XXXX, 33 SOCCAVO | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 |
9 | XXX XXXXXX | XXX XXXXXXXX XXXXXX, 000 | Sett-22 | 1 | 1 | 442.837,60 |
0 | XXX XXXXXX | XXX XXXXXXXX XXXXXX, 000 | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 |
10 | FARAGLIA | VIA FARAGLIA | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 |
10 | CAPPUCCETTO ROSSO | VIA RONCHI DE’ LEGIONARI, n. 7 | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 |
Totale 5 9 Valore accordo quadro al netto di IVA LOTTO 1 IVA 5% Valore accordo quadro al lordo di IVA LOTTO 1 | 2.877.253,60 143.862,68 3.021.116,28 |
Xxxxx x. 0 - Xxxxxx Centro 2 (Municipalità 2) CIG: 9170824360
Valore stimato dell’accordo quadro: € 2.379.954,40 (di cui € 1.977.552,00 per costo della manodopera), oltre IVA pari al 5% per un totale complessivo presunto di € 2.498.952,12.
Il lotto n. 2 è così composto:
Munic. | NOME NIDO | INDIRIZZO | INIZIO | MODULO BASE | MODULI AGGIUNTIVI | COSTO TOTALE per 80 Settimane (Settembre 2022- Giugno 2024) |
2 | GUACCI NOBILE | VIA X. XXXXXXX | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 |
2 | GIANTURCO PLESSO I.C. VIA GIRARDI, 90 D’AOSTA SCURA | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 | |
2 | XXXXXXXXXX | XXXX XXXXXXXXXX | Xxxx-00 | 0 | 0 | 277.071,20 |
2 | XXXX XXXXX | XXXX XXXXX | Xxxx-00 | 0 | 0 | 277.071,20 |
2 | XXXXXXXXXX | VIA TARSIA | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 |
TOTALI 5 6 Valore accordo quadro al netto di IVA LOTTO 2 IVA 5% Valore accordo quadro al lordo di IVA LOTTO 2: | 2.379.954,40 118.997,72 2.498.952,12 |
Xxxxx x. 0 - Xxxxxx Centro - (Municipalità 1 e Municipalità 5) CIG 91708275D9
Valore stimato dell’accordo quadro: € 2.600.182,40 (di cui € 2.140.356,00 per costo della manodopera), oltre IVA pari al 5%, per un totale complessivo presunto di € 2.730.191,52 .
Il lotto n. 3 è così composto:
Munic. | NOME NIDO | INDIRIZZO | INIZIO | MODULO BASE | MODULI AGGIUNTIVI | COSTO TOTALE per 80 Settimane (Settembre 2022- Giugno 2024) |
1 | XXXXXX | XXX XXXXXX, 000 | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 |
1 | SANTA XXXXX APPA- RENTE | VICO SANTA XXXXX APPARENTE 12/14 | Sett-22 | 1 | 3 | 774.370,40 |
5 | DE XXXXXX | VIA CAMALDOLILLI, 5 | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 |
5 | IL CUCCIOLO | VIA B CAVALLINO 54 | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 |
TOTALI 4 9 Valore accordo quadro al netto di IVA LOTTO 3 IVA 5% Valore accordo quadro al lordo di IVA LOTTO 3: | 2.600.182,40 130.009,12 2.730.191,52 |
Xxxxx x. 0 - Xxxxxx Nord -Est (Municipalità 6, Municipalità 7 e Municipalità 8) CIG 9170833ACB
Valore stimato dell’accordo quadro: € 2.048.421,60 (di cui € 1.711.688,00 per costo della manodopera), oltre IVA pari al 5% per un totale complessivo presunto di € 2.150.842,68 .
Il lotto n. 4 è così composto:
Munic. | NOME NIDO | INDIRIZZO | INIZIO | MODULO BASE | MODULI AGGIUNTIVI | COSTO TOTALE per 80 Settimane (Settembre 2022- Giugno 2024) |
6 | RODINÒ | VIA MASTELLONE | Sett-22 | 1 | 0 | 277.071,20 |
6 | XXXXXXX | XXX XXXXXXXXXXX x. 000 | Sett-22 | 1 | 0 | 277.071,20 |
7 | RADICE SANZIO AM- MATURO | VIA ROSA DEI VENTI, 6 | Sett-22 | 1 | 2 | 608.604,00 |
8 | XXXXXX XXXX | PRESSO I.C. XXXX XXXX Via BAKU’ | Sett-22 | 1 | 1 | 442.837,60 |
8 | NAZARETH | XXX XXX XXXXXXXX, 00 | Sett-22 | 1 | 1 | 442.837,60 |
TOTALI 5 4 Valore accordo quadro al netto di IVA LOTTO 4 IVA 5% Valore accordo quadro al lordo di IVA LOTTO 4: | 2.048.421,60 102.421,08 2.150.842,68 |
Xxxxx x. 0 - Xxxxxx Centro 3 (Municipalità 3) CIG 9170836D44
Valore stimato dell’accordo quadro: € 1.217.208,00 (di cui € 1.003.712,00 per costo della manodopera), oltre IVA pari al 5%, per un totale complessivo presunto di € 1.278.068,40.
Il lotto n. 5 è così composto:
Munic. | NOME NIDO | INDIRIZZO | INIZIO | MODULO BASE | MODULI AGGIUNTIVI | COSTO TOTALE per 80 Settimane (Settembre 2022- Giugno 2024) |
3 | PIAZZI | VIA X. XXXXXX 4 | Sett-22 | 1 | 3 | 774.370,40 |
3 | FONTANELLE | VIA S.M. CATENE ALLE FONTANELLE | Sett-22 | 1 | 1 | 442.837,60 |
TOTALI 2 4 Valore accordo quadro al netto di IVA LOTTO 5 IVA 5% Valore accordo quadro al lordo di IVA LOTTO 5: | 1.217.208,00 60.860,40 1.278.068,40 |
Gli importi sopraindicati rappresentano un tetto massimo di spesa e l’Amministrazione non è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detti importi. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro e saranno pagate solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.
Per i singoli contratti attuativi derivati dall’accordo quadro la copertura finanziaria è garantita nei limiti degli stanziamenti previsti nell’ambito del Bilancio di previsione pluriennale.
L’accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione del servizio. Lo stesso individua, invece, l’obbligo per l’aggiudicatario di assumere il servizio di gestione di nidi e micronidi che successivamente sarà richiesto, entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità dell’Accordo, attraverso la stipula di contratti applicativi sulla base della programmazione dell’offerta, dell’utenza registrata e delle risorse disponibili.
Il soggetto aggiudicatario non potrà pretendere indennizzi di sorta qualora dovesse variare il numero dei moduli effettivamente attivati nei nidi o micronidi comunali rispetto a quello con cui è stata calcolata la base d’asta per lotto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice (quinto d’obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, essa può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La stazione appaltante si riserva di variare il numero dei moduli per l'effetto di impossibilità sopravvenuta, anche per eventuale indisponibilità delle sedi, ad ospitare il numero di utenti programmato per moduli; inoltre si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed all’orario prescelto nonché alla frequenza degli stessi alle attività oggetto dell’appalto, di diminuire il numero dei moduli da attivare e/o attivati e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatore/bambini fissato dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.
La stazione appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all’attivazione del servizio in una o più strutture, qualora non si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di almeno un gruppo di bambini (modulo) in rapporto ad un educatore.
In corso d’anno potranno essere attivati i moduli aggiuntivi previsti nella composizione dei lotti e non attivati ad avvio delle attività, previa valutazione della stazione appaltante, laddove ne ricorrano i presupposti.
Nell’ambito dello stesso lotto, a parità del numero complessivo previsto, si potrà variare il numero dei moduli aggiuntivi per ciascun nido.
La stazione appaltante si riserva, infine, previa autorizzazione della Regione Campania, di inserire nell’ambito dello stesso lotto altre strutture, in sostituzione e/o aggiunta a quelle considerate, nei limiti dello stanziamento previsto per il medesimo lotto ed alle stesse condizioni previste nel contratto.
ART 4.
PIANO DELLE SPESE
Il costo settimanale dei moduli è determinato tenendo conto dell’incidenza del costo orario lordo del personale, quantificato in riferimento al costo orario desumibile dal CCNL Cooperative Sociali secondo le apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le Spese Generali sono calcolate sull’8% del costo del personale determinato secondo le apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in riferimento al contratto collettivo di lavoro applicato. Nella voce “Altri Costi” è compreso: - Il costo per la refezione calcolato sulla base di un pasto del valore massimo di € 4,75 per il numero massimo di bambini previsti nel modulo, per cinque giorni alla settimana; - l’acquisto di dispositivi (guanti, mascherine, visiere, etc.) e di prodotti igienizzanti secondo la normativa in materia di prevenzione al Covid 19, per un importo massimo di € 40,00 per modulo;
Di seguito si riporta la base di calcolo per la definizione del costo del Modulo Base e dei Moduli Aggiuntivi:
CALCOLO DEI COSTI DEL MODULO BASE E DEI MODULI AGGIUNTIVI | |||||
Informazioni: Orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 +1 ora/gg (oppure sabato dalle 8:00 alle 13:00 senza pasto) Totale ore settimanali: 45 | |||||
Modulo Base | Modulo Aggiuntivo | ||||
A – Costi del Personale (Figure professionali) | Livello | Ore settimanali | Costo orario | ||
Coordinatore (*) | D3/E1 | 20 | 24,98 | 499,60 | 124,90 |
Educatore | D2 | 45 | 23,40 | 1.053,00 | 1.053,00 |
Ausiliario (**) | B1 | 50 | 19,35 | 967,50 | 483,75 |
OSS (Operatore Socio Sanitario) | C2 | 20 | 21,49 | 429,80 | |
Totale A – Costi del Personale | 2.949,90 | 1.661,65 | |||
B – Spese Generali | |||||
Spese Generali (8% sul Personale) | 235,99 | 132,93 | |||
Totale B – Spese Generali | 235,99 | 132,93 | |||
Sub totale (A + B) | 3.185,89 | 1.794,58 | |||
C – Altri Costi | X. | Xxxxxx | Xxxxx uni- tario | ||
Refezione (10 x € 4,75 x 5 gg) | 10 | 5 | 4,75 | 237,50 | 237,50 |
Altri costi (dispositivi di prevenzione, igienizzazione, …) | 40,00 | 40,00 | |||
Totale C – Altri Costi | 277,50 | 277,50 | |||
Totale Complessivo ( A + B + C ) | 3.463,39 | 2.072,08 | |||
IVA 5% | 173,17 | 103,60 | |||
Totale | 3.636,56 | 2.175,68 | |||
(*) Coordinatore: 5ore in più nei moduli aggiuntivi (**) Ausiliario: 25 ore in più nei moduli aggiuntivi |
ART. 5
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha l’obiettivo di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico soggetto attuatore per ciascun lotto in grado di offrire il servizio di gestione di nidi e micronidi d’infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli, durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.
Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico, di stimolo delle potenzialità cognitive, psicomotorie, creative e affettive. Il Nido d’Infanzia, inoltre, si propone di essere un luogo di socializzazione ed integrazione dei bambini, favorendo pari opportunità di sviluppo senza distinzione per sesso, etnia, religione, cultura e provenienza sociale. Il Nido d'Infanzia si configura, altresì, come punto di
ausilio forte per le famiglie del territorio, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini, ma anche come spazio di discussione e confronto, promuovendo una partecipazione attiva alla vita del Nido stesso. Nel qualificarsi come comunità educante, Nido e famiglia contribuiscono alla formazione integrale dei bambini, affinché ciascuno di essi possa attuare una ricca, originale e armonica esperienza di crescita.
Tale progetto educativo, oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione giudicatrice, dovrà essere effettivamente realizzato in rigorosa attuazione di quanto presentato in sede di offerta tecnica dall’affidatario, pena la risoluzione del contratto.
Il servizio offerto sarà oggetto di verifica di conformità da parte dell’Amministrazione.
ART. 6 PERSONALE
Per il regolare svolgimento del servizio, per ciascun nido o micronido d’infanzia, il soggetto aggiudicatario dovrà fornire, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l’Amministrazione appaltante, il personale previsto per il modulo base (coordinatore D3/E1, educatore professionale D2, operatore socio sanitario C2, ausiliario B1) e per i moduli aggiuntivi (coordinatore D3/E1, educatore professionale D2, ausiliario B1).
I moduli operativi effettivi e le relative ore di servizio e di coordinamento saranno determinati in base a quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 e 4.
Il numero di educatori nelle fasce orarie di funzionamento del servizio dovrà rispettare il seguente parametro stabilito dal Regolamento della Regione Campania n. 4/2014 e dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.11/2007: cinque bambini per educatore, per i bambini di età fino a 12 mesi; otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra 13 e 24 mesi; dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra 25 e 36 mesi. Tale parametro dovrà essere garantito per l’intera durata del servizio.
L’affidatario rispetterà rigorosamente tale parametro, impegnandosi a compilare giornalmente un registro delle presenze dei bambini.
Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri ed obblighi in materia di tutela dei lavoratori:
1. l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi, dal CCNL e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di tutte le altre disposizioni in vigore relative alle ferie, all’indennità di licenziamento, al fondo integrazione salario e di tutte le altre esistenti che potranno intervenire in corso di appalto;
2. la corresponsione di paghe e conseguenti indennità e assegni familiari, le indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelli del contratto collettivo nazionale di lavoro adottato;
3. il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e successive modificazioni e integrazioni.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento previa diffida all’appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamenti d’interessi sulle somme trattenute.
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente cui è destinata ad operare e di comunicare all’ente appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso.
ART. 7
PERSONALE – REQUISITI GENERALI, TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO
Per l’attuazione dei servizi previsti nel presente Capitolato e contemplati nel progetto educativo, il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati. In particolar modo il personale impegnato a diretto contatto con i bambini dovrà tenere un
comportamento corretto e irreprensibile. Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell’utente e dei suoi familiari. Tutto il personale dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni.
ART. 7.1
IL COORDINATORE PEDAGOGICO
Il coordinatore pedagogico sarà responsabile del progetto educativo e del modello organizzativo, gestirà i rapporti nel gruppo di lavoro, organizzerà la formazione del personale, curerà i rapporti con le famiglie e provvederà a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all’interno che all’esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro.
Con cadenza periodica e quanto meno trimestrale, il coordinatore pedagogico dovrà trasmettere al Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 Anni ed alla Direzione della Municipalità - Servizio Gestione Attività Territoriali, competente territorialmente, una relazione sull’andamento del servizio.
Sarà cura del coordinatore pedagogico dell’affidatario verificare la qualità del servizio erogato e darne conto nella predetta relazione. Dalla verifica dovrà emergere il grado di soddisfazione dei genitori, tramite questionari, anche eventualmente forniti dall’amministrazione appaltante.
In particolare, è compito del coordinatore pedagogico:
1. predisporre il progetto pedagogico del nido, avendo cura di esplicitarne i principi, i modelli educativi di riferimento e gli obiettivi del servizio, promuovendo lo scambio e la condivisione nel gruppo degli operatori;
2. avviare una lettura dell'ambiente socio-culturale della zona in cui si opera, una rilevazione dei bisogni educativi emergenti e, di conseguenza, predisporre periodicamente la riprogrammazione dei servizi all'infanzia offerti;
3. definire il modello organizzativo con riferimento ai turni di servizio, agli orari, alle ferie, ai permessi;
4. promuovere e partecipare alle attività degli organismi di partecipazione;
5. vigilare sul funzionamento del servizio;
6. promuovere attività di verifica e auto-valutazione della qualità del progetto educativo e delle attività proposte e di rendicontazione e documentazione delle medesime;
7. promuovere la formazione permanente del personale per l'aggiornamento delle competenze tecniche e professionali;
8. coordinare la propria attività con i competenti servizi delle A.S.L. per l'integrazione dei bambini in situazione difficile per la più ampia attività di prevenzione del disagio e la tutela della salute dei minori;
9. promuovere la continuità con la scuola dell’infanzia, forme di integrazione del servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici, sociali e culturali ed iniziative con il territorio.
Il coordinatore pedagogico dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
− Laurea in Scienze della Formazione;
− Laurea in Scienze dell’Educazione;
− Laurea in Psicologia;
− Laurea in Sociologia;
− Laurea in Scienze dei Servizi Sociali.
Il coordinatore pedagogico dovrà, inoltre, aver avuto esperienze dello stesso tipo della durata complessiva di almeno 24 mesi, ricadenti nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. Tali esperienze dovranno essere riportate nel curriculum vitae et studiorum, stilato in formato europeo e debitamente sottoscritto, che andrà consegnato prima di iniziare il servizio alla stazione appaltante come da successivo art. 11.
ART. 7.2
IL PERSONALE EDUCATIVO
Il personale educativo si occuperà dell'educazione, della cura e dell'assistenza dei bambini nella fascia di età da 3 mesi a 36 mesi, attuando il programma e il progetto educativo presentato in sede di gara.
Il progetto educativo presentato in sede di offerta tecnica deve sviluppare i principi fondamentali del modello educativo dei nidi d’infanzia, tenendo conto della costruzione dell’identità, dello sviluppo dell’autonomia, dello sviluppo delle competenze, dello sviluppo della socialità, del coinvolgimento delle famiglie, della continuità educativa, dell’inclusione, dell’organizzazione degli spazi e dei tempi di vita, della documentazione educativa delle attività e delle esperienze.
In particolare gli educatori hanno i compiti di:
1. attuare e verificare, in maniera collegiale, la programmazione delle attività tenendo conto delle differenziate esigenze dei bambini e dello specifico contesto sociale e culturale di riferimento;
2. programmare, condurre, osservare, documentare e rendicontare specifici interventi educativi e proposte di gioco rivolte al bambino ed al gruppo dei pari, curando a tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e la predisposizione degli spazi nel nido;
3. accogliere, comprendere e valorizzare i bisogni socio-cognitivi, affettivi e relazionali legati al percorso di crescita di ogni singolo bambino;
4. curare l'alimentazione, l'igiene personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali;
5. definire i percorsi educativi, le modalità organizzative ed operative in riferimento all’eventuale presenza di bambini diversamente abili o in situazione di disagio o svantaggio;
6. vigilare sulla sicurezza dei bambini;
7. realizzare colloqui individuali con i genitori dei bambini e incontri di gruppo per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all’educazione;
8. attività educativa, aggiornamento professionale e formazione permanente.
Il personale educativo dovrà adottare una metodologia di lavoro in équipe ed essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca e partecipare alle riunioni periodiche organizzate anche con la presenza del coordinatore pedagogico.
Il personale educativo dovrà essere in possesso di uno dei titoli come specificamente previsti dalla normativa vigente in materia.
ART. 7.3 OPERATORE SOCIO-SANITARIO
Il ricorso alle prestazioni di personale inquadrato nel profilo di Operatore Socio-Sanitario rientra nelle in- tegrazioni al modello organizzativo per la gestione dei nidi d’infanzia.
L’O.S.S. opererà, nell’ambito delle specifiche competenze tecnico-professionali ricadenti nel profilo, a supporto dell’inserimento di bambini con disabilità come riportato nell’art. 9.
La figura di O.S.S. è prevista, quindi, solo in caso di iscritti con disabilità certificata. Il personale dovrà essere in possesso di specifico titolo professionale.
Il personale ausiliario assegnato al nido:
ART. 7.4 PERSONALE AUSILIARIO
1. collabora e supporta il personale educativo con compiti di assistenza al contesto organizzativo ed educativo nell’accoglienza e nella vigilanza dei bambini, nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche ed in occasione delle uscite
didattiche;
2. cura gli interventi di riordino, pulizia e sanificazione sia quotidiani che straordinari, atti alla creazione di un ambiente idoneo alla permanenza dei bambini attraverso operazioni di cura di tutti gli spazi, interni ed esterni, delle relative pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e delle suppellettili utilizzate per il funzionamento della struttura;
3. provvede alle attività di supporto ed assistenza durante la refezione;
4. garantisce il supporto all’uso dei servizi igienici, aiutando i bambini nell'igiene personale e ad acquisire una progressiva autonomia;
5. supporta gli educatori nel momento del sonno dei bambini e cura il rifacimento di culle e lettini;
6. provvede alla gestione della biancheria in dotazione alla struttura, al servizio di lavanderia ed al corretto smaltimento dei rifiuti.
Il personale ausiliario dovrà aver assolto l’obbligo scolastico.
ART. 8
COORDINAMENTO TECNICO - ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO
L’affidatario dovrà garantire l’interazione con il Servizio del Comune di Napoli responsabile dell’attuazione dell’appalto con il quale concorderà, nel dettaglio, tempi e modalità per lo svolgimento delle attività. Al momento dell’avvio del servizio è tenuto a fornire, per iscritto, le seguenti informazioni:
− nominativi del personale incaricato e del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni;
− inquadramento contrattuale del personale;
− numero pro-capite di ore che ciascun dipendente deve espletare.
Durante l’espletamento dei servizi l’affidatario dovrà garantire la continuità del coordinatore pedagogico e delle figure educative e, preferibilmente, del personale ausiliario, per l’intera durata dell’affidamento. Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore dovrà essere motivata con documentazione probante e comunicata tempestivamente all’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice la sostituzione del personale che a suo insindacabile e motivato giudizio dovesse risultare inidoneo alle mansioni assegnate.
In tal caso l’aggiudicatario attiverà la sostituzione entro 15 giorni dalla contestazione della condotta professionalmente non conforme.
La ditta appaltatrice è altresì tenuta a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento dei servizi. Il personale sostituto dovrà possedere i medesimi requisiti generali e professionali del personale titolare.
Le sostituzioni devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di evitare un elevato avvicendamento sul servizio.
L’affidatario avrà cura di segnalare tempestivamente le anomalie che ostacolino il buon funzionamento delle strutture ed ogni impedimento per il regolare svolgimento del servizio appaltato.
ART. 9
INSERIMENTO BAMBINI CON DISABILITÀ
Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali.
Il gestore dovrà garantire il servizio di sostegno educativo-assistenziale per i bambini disabili inseriti nel nido ricorrendo al supporto dell’Operatore Socio-Sanitario già previsto in dotazione, senza ulteriori oneri di spesa per l’Amministrazione Comunale.
Il gruppo di lavoro, costituito dagli educatori del nido e dagli Operatori Socio-Sanitari che hanno in carico
il bambino, definirà, condividendo con la famiglia, le linee di intervento educativo e riabilitativo cui riferirsi per l’elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà attuato dagli educatori dell’asilo nido.
ART. 10 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
Il Comune, oltre a mettere a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature, assume a proprio carico i seguenti oneri:
- gli interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- il costo delle utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonica;
- l’igienizzazione e la sanificazione programmata e straordinaria dei locali tramite la Società in house Napoli Servizi SpA.
Il Comune provvederà all’istruttoria delle domande per l’ammissione dei bambini al servizio ed alla loro assegnazione, tenendo conto dei criteri generali fissati per i nidi d’infanzia comunali a gestione diretta ed entro il limite massimo stabilito.
L'Amministrazione Comunale riscuoterà direttamente le quote di contribuzione mensile degli utenti che vengono determinate annualmente, differenziate per fasce di reddito, con deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce anche il sistema di agevolazioni ed i casi di esenzione dal pagamento della quota.
ART. 11 OBBLIGAZIONI DEL GESTORE
L’affidatario è tenuto a gestire il Nido, con la propria organizzazione, nel rispetto delle normative e delle disposizioni legislative vigenti e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.
L’affidatario dovrà assicurare l’efficacia, l’efficienza, la puntualità e la qualità del servizio garantendo, in particolare, le seguenti prestazioni:
1. coordinamento pedagogico delle attività;
2. programmazione e gestione delle attività didattico - educative - ludiche;
3. cura, custodia e igiene dei bambini;
4. fornitura e somministrazione dei pasti;
5. igiene, riordino e pulizia ordinaria dei locali; Sono a carico del gestore:
a) costo del personale;
b) costo fornitura dei pasti;
c) costo della fornitura di: materiale didattico e ludico-ricreativo, cancelleria e materiali da ufficio, materiale di pronto soccorso, materiali igienico sanitario e di pulizia locali, vestiario per il personale, materiale occorrente per l’igiene dei bambini;
d) altre spese necessarie alla gestione del personale ed alla gestione e funzionamento del servizio;
e) dispositivi (guanti, mascherine, visiere, etc.) e prodotti igienizzanti di prevenzione al Covid 19.
I costi di cui ai punti c) e d) vanno ricompresi nelle spese generali di cui al precedente art. 4, quelli di cui al punto e) sono compresi nella voce “Altri costi”.
Per gli operatori impiegati nel servizio l’affidatario deve:
1. rispettare rigorosamente le normative di legge ed il C.C.N.L. applicabili al proprio settore, le norme in materia di contribuzione nonché gli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
2. osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. N° 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni.
Tutti gli obblighi assicurativi relativi al personale impiegato, infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. Il Committente si riserva il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.
L’affidatario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l’elenco nominativo del personale da impegnare specificandone la relativa qualifica professionale, il livello economico e il titolo di studio nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione.
Ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 39 del 4.3.2014, l’affidatario deve essere in possesso, per l'intero personale impiegato con contatti diretti e regolari con minori, di idoneo certificato del casellario giudiziale; l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare l’osservanza di tale adempimento per il personale impiegato nel servizio e anche in caso di sostituzione del personale.
Il personale educativo, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per la durata dell’affidamento; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite – a parità di titoli e requisiti professionali con il sostituito - a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il gestore o per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al responsabile del Servizio Comunale competente.
Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al Servizio Comunale competente.
L’affidatario è tenuto a sostituire il personale che non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazione di qualsiasi natura.
Inoltre, dovrà:
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del committente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari;
- curare: la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall’art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti; la pulizia e il riordino di tutti i locali, degli spazi esterni di pertinenza e delle attrezzature; la predisposizione del piano di formazione del personale educativo;
- adottare la Carta dei Servizi;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate;
- provvedere alla rilevazione delle presenze del personale e renderla disponibile all’Amministrazione comunale;
- supportare le procedure amministrative in uso in merito alla contribuzione mensile versata dagli utenti del servizio raccordandosi con il competente Servizio Comunale.
ART. 12 REFEZIONE
Al fine di garantire la medesima tipologia ed i parametri qualitativi della refezione già attivata presso gli altri nidi della Municipalità, l’affidatario è tenuto a reperire i pasti presso la ditta aggiudicataria della gara relativa alla refezione scolastica della Municipalità di riferimento. Nel caso di lotti che contemplano più Municipalità, l’affidatario individuerà una sola ditta a cui richiedere la fornitura. In mancanza di appalto per l’anno scolastico in corso e fino a definizione dello stesso, potrà rivolgersi ad una delle ditte aggiudicatarie di uno dei lotti del precedente appalto.
Eventuali deroghe, a seguito di motivate esigenze organizzative, dovranno rientrare nelle prescrizioni
nutrizionali e sanitarie riportate nelle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla refezione scolastica del Comune di Napoli, reperibile all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx ed essere sempre autorizzate preventivamente dal Servizio di riferimento della Municipalità competente.
Al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto bisognerà attenersi per la somministrazione dei pasti e per ogni altra indicazione attinente.
ART. 13
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)
Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, che, in relazione al presente appalto, come da DUVRI allegato, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza. L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto pari a € 0,00.
In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati ed esposti, quali componenti economici dell'offerta, i costi della sicurezza c.d. “propri” o “specifici” o “aziendali” che l'offerente dovrà sostenere per il complessivo svolgimento del servizio, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate e i costi per la manodopera.
L'indicazione di tali costi della sicurezza c.d. “propri” o “specifici” o “aziendali” e i costi della manodopera consentirà alla stazione appaltante, unitamente alle altre voci di prezzo dell'offerta economica, di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell'offerta ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della medesima ex art. 97 del Codice.
ART.14
STIPULA DEL CONTRATTO
L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’adozione della Determinazione dirigenziale di affidamento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.
La stipulazione dell’accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normati- va vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell’accordo quadro anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dall’accordo quadro laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
L’Accordo Quadro avrà come contenuto anche le clausole di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto l'1.8.2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania, il c.d.“Programma 100” , nonché le clausole di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i. con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.
Con la stipula dell’Accordo Quadro, tramite atto pubblico amministrativo, la stazione appaltante fissa le clausole generali che regoleranno, per la durata dell’Accordo Quadro, i contratti applicativi specifici da stipularsi tramite scrittura privata semplice.
L’aggiudicatario si impegna, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 32 comma 8 del Codice, ad attivare il servizio nelle more della stipula dei predetti contratti applicativi.
ART. 14.1 PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito Internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente Capitolato speciale d’appalto, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI Sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8):
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
I. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
II. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna
a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
1. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
2. comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi
e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
ART. 14.2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Xxxxxx. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione.
ART. 14.3 PATTO DI INTEGRITÀ
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/01/2018 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.
ART. 14.4
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 DEL COMUNE DI NAPOLI
Il Comune di Napoli nella Missione 01 – Programma 04 – Ambito “Gestione delle entrate tributarie e ser - vizi fiscali” del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 - Sezione Operativa ha determina - to che “si conferma la necessità di erogare alcuni servizi e/o prestazioni, nonché di instaurare rapporti, esclusivamente nei casi in cui vi sia la regolarità tributaria nei confronti dell’Amministrazione Comunale, mantenendo l’approccio inaugurato oltre 10 anni fa attraverso le verifiche attivate nel cd Programma 100”.
Il DUP 2021/2023 è pubblicato sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx .
ART.15
CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del Codice, “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, nella misura stabilita dall’art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risar- cimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adem - piere.
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediata - mente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.
Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
Al momento della stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà assicurare se stesso ed il personale impiegato per la Responsabilità Civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a persone e cose sia del committente che di terzi esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dei servizi per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Al riguardo, la ditta stipulerà polizza assicurativa R.C. comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni) e con validità non inferiore alla durata del servizio.
In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un’appendice alla stessa con la quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell’Amministrazione Comunale di Napoli precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni).
ART. 16
TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dagli operatori partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.
La Ditta aggiudicataria si assume le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto riguarda i dati connessi all'erogazione del servizio; si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati e ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, garantendo la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, e compiendo le sole operazioni indispensabili per l'espletamento della prestazione.
ART. 17 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 ai sensi dell'art.3, comma 8 della legge stessa.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
In caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.
ART. 18
INDIRIZZO E CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario è responsabile del conseguimento dell’obiettivo ad esso assegnato nell’ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per il servizio.
Ferma restando l’attività di programmazione e verifica delle attività di formazione dei propri operatori che la ditta svolgerà nell’ambito della propria autonoma competenza gestionale riferita ai servizi ad essa assegnati, la stessa ditta, e i propri operatori, dovranno anche partecipare alle riunioni di tipo organizzativo o di formazione e aggiornamento degli operatori, che il Comune attraverso il Servizio competente, riterrà opportuno proporre nell’ambito della propria competenza di indirizzo e di controllo. L’Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte della ditta degli standard di qualità nel campo della cura e dell’educazione
della prima infanzia, a confrontare la rispondenza dell’attività svolta quotidianamente al progetto presentato in sede di gara, nonché alla verifica complessiva della qualità ed efficienza del servizio.
In caso di inadempienza degli operatori l’Amministrazione Comunale informerà tempestivamente l’aggiudicatario affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari al corretto svolgimento delle prestazioni.
ART.19
RISPETTO DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e sue integrazioni e modificazioni. L’aggiudicatario è tenuto a presentare alla stazione appaltante:
1. nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
2. dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
3. elenco dei lavoratori designati per la gestione dell’emergenza antincendio e indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell’attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro formazione secondo quanto indicato al D.M. 10.03.1998;
4. Piano di emergenza interno.
Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
L’aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
Dovrà comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula dell’Accordo Quadro il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008 al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.
In accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ai lavoratori dell’impresa che operano negli stabilimenti della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di pronto soccorso aziendale (ex decreto 388/03) per i lavoratori dipendenti della stazione appaltante.
Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell’impresa preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008 e sue integrazioni e modifiche.
L’Amministrazione si impegna a comunicare all’aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.
L’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto con l’indicazione per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L’aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla Stazione Appaltante.
Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità Prot. 100/SCPS/3.15697 del 31.10.1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.
ART. 20 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, fosse arre- cato a proprietà pubbliche o private o a persone e si obbliga di rilevare la stazione appaltante da qualun - que protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Amministra- zione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere, direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro possano derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il Comune.
L’appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l’esecuzione del servizio e della sicurezza ed incolumità dello stesso personale, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento.
Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell’espletamento del servizio.
L’Amministrazione Comunale è, inoltre, esonerata da ogni responsabilità nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l’esecuzione del servizio.
L’appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l’orario di servizio salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
All’appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti.
L’appaltatore ha l’obbligo di informare l’ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti dello stesso nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
ART.21 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appal- tante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 00, xxxxxxx x) x x), x'xxxxxxxxx - xx è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
ART. 23
EFFICACIA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
Come espressamente indicato all'art. 14, l’appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiu- dicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento dell’atto finale.
Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore sarà verificato attraverso il di - rettore dell'esecuzione del contratto che sarà individuato ai sensi degli artt. 31 e 101 del Codice e delle Li - nee Guida ANAC n. 3 .
ART. 24
SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato riscontrato anche a seguito delle verifiche sulla qualità ed efficienza del servizio, salvo quanto previsto in norme che prevedano penali specifiche, è data facoltà al Dirigente del Servizio competente di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 3.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa.
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore è dovuta una penale per ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Tali penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta interessata, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai consequenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato.
Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.
ART. 25
SOSPENSIONE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Il contratto può essere sospeso qualora ricorrano le circostanze speciali di cui all'art. 107 del Codice. La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art.108 del Codice.
Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, si riserva di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, in caso di gravi o reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) dell’ammontare netto contrattuale
Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: 1.qualora la ditta non avvii il servizio o lo sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni, per un periodo superiore a 10 giorni;
0.xx caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, compreso l’utilizzo, la gestione o la fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
3.gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
4. ove la ditta addivenga alla cessione del contratto;
5. in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
0.xx caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
7. in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
8.nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli;
9. in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i.. e di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità
delle operazioni
10. per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest’ultima sia reiterata;
00.xx sensi dell'art. 2 del DPR 62 del 16/04/2013, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), così come la grave e reiterata violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli (Deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014 e ss.mm.ii).
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis
c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
L’impresa riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima o a mezzo pec, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con l’impresa inadempiente, per proseguire il servizio.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all’Amministrazione per applicazione di penali.
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l’aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
ART. 26 REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di appalto. Nel secondo anno e, quindi, da settem- bre 2023, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) del Codice, opererà la revisione dei prezzi sulla base del costo del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali annuali, ove variato rispetto a quello considerato a base di gara, nonchè la variazione del costo del pasto nella stessa misura avvenuta per la ditta aggiudica -
taria del servizio di refezione scolastica del Comune di Napoli individuata come fornitrice ai sensi del pre - cedente art. 12.
ART.27 PAGAMENTI
Il corrispettivo si determina sulla base dell'offerta presentata in sede di gara con riferimento alle prestazioni effettivamente rese. Con tale corrispettivo l'aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il corrispettivo per la prestazione effettivamente resa verrà liquidato dal Comune all'affidatario
- su presentazione di regolare fattura mensile e della necessaria documentazione a supporto secondo le indicazioni che saranno richieste dalla stazione appaltante e dell’ulteriore documentazione, ai fini della rendicontazione del progetto, che sarà specificata all’interno dei contratti applicativi - dopo aver riscontrato la fattura in relazione al servizio svolto, effettuato le verifiche in ordine all'esatta applicazione dei costi offerti e sostenuti nonchè del numero dei pasti forniti secondo le presenze giornaliere dei bambini, acquisito il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuate le verifiche dei pagamenti dei tributi locali ai sensi del c.d. “Programma 100”. L’affidatario è tenuto a presentare al Comune tutta la documentazione necessaria al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività.
ART. 28
SANZIONI CODICE Dl COMPORTAMENTO
La Stazione Appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la Stazione Appaltante, ad uniformare la propria condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Xxxxxx.
ART.29
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative all’Accordo Quadro e ai contratti applicativi che saranno stipulati a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico di ciascuna ditta aggiudicataria.
ART. 30
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale nonché dall'osservanza di norme e condizioni contenute in altre Leggi, Decreti e Regolamenti concernenti i pubblici appalti, in quanto applicabili alla materia oggetto del presente appalto.
Ai sensi dell’art. 50 del Codice e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, al fine di promuovere la sta - bilità occupazionale del personale impiegato, si prevede l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore e l’impegno ad assumere in via prioritaria, qualora compatibile con la propria organizzazione d’impresa e nel rispetto della normativa vigente, i lavoratori dipendenti impiegati nella ge- stione del precedente appalto.
Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente cal - colato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova pro-
cedura di affidamento. A tal fine tra gli atti di gara figurano i dati relativi al personale utilizzato nel con- tratto in corso di esecuzione.
L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno ema- nati durante il periodo dell'appalto e specificatamente riferiti alla disciplina del servizio in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio og- getto dell'appalto.
ART. 31 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D.Lgs.50/2016, qualora non risolte, sono devolute alla giustizia ordinaria.
E' esclusa la competenza arbitrale.
Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell’ordinativo.
L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.
Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.
La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx.