Contratto di Comodato Gratuito
Contratto di Comodato Gratuito
L’anno duemiladieci, il giorno
del mese di
, nella sede del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato regionale al Bilancio e Programmazione, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, tra:
a) la Regione Puglia (C.F. 80017210727) in questo atto rappresentata dal Dirigente pro-tempore del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato al Bilancio e Programmazione, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, giusta deliberazione della Giunta Regionale di nomina n.2501 del 18.12.2009, il quale agisce e stipula in nome, per conto ed interesse dell’Ente rappresentato, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. del . .2010;
e dall’altra
b) il Comune di Canosa (C.F. ), in questo atto rappresentato dal dott.
nella qualità di di tale Comune, giusta deliberazione di nomina , il quale agisce e stipula in nome, per conto ed interesse del Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. del . .2010,
Premesso che:
• con la Deliberazione della Giunta Regionale n.2251 del 23.11.2009 è stato approvato l’Accordo Quadro tra la Regione Puglia e l’ANCI stipulato in data 16.11.2010, per la realizzazione di specifici progetti in materia di Istruzione, Attività Culturali e Sociali, di prioritario interesse per la Regione, da eseguire in collaborazione ed interazione tra l’Amministrazione regionale e i Comuni, da formalizzare mediante apposite convenzioni tra la Regione e i Comuni stessi, avvalendosi del personale già in servizio presso i Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali (CRSEC);
• in data 12.03.2010 è stata stipulata l’attuativa convenzione, denominata “Protocollo d’Intesa”, fra la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia;
l’Art.1 indica che il Protocollo d’Intesa è finalizzato all’attuazione del progetto denominato “Vivere la biblioteca: potenziamento dell’offerta”, la cui durata è stabilita, dall’Art.2, in 5 anni, salvo rinnovo concordato tra gli Enti interessati.
• l’Art.14 del Protocollo d’Intesa, riflettendo il punto 6. dell’Accordo Quadro ed in sintonia delle premesse della DGR n.2251/2009, prevede che “La Regione Puglia attribuisce al Comune di Canosa in Puglia l’utilizzazione in comodato gratuito dell’immobile sito in via Parini n.48, già sede della struttura del CRSEC, ……” specificando che “Tutti i relativi oneri sono posti a carico del Comune, ivi comprese le utenze, le spese di manutenzione
e l’assolvimento della polizza assicurativa” e che “L’attribuzione in comodato avrà corso a far data dall’espletamento dei conseguenti provvedimenti da parte dei Servizi competenti della Regione Puglia.”
• Relativamente ai beni immobili hanno provveduto i due Enti, adottando le richiamate rispettive: Deliberazione della Giunta Regionale n. del
. .2010 e consequenziale Deliberazione della Giunta Municipale n. del . .2010.
Tanto premesso
da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la Regione Puglia ed il Comune di Canosa di Puglia, come sopra rispettivamente costituiti e rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
La Regione Puglia (nel seguito denominata anche comodante) concede in comodato gratuito al Comune di Canosa di Puglia (in seguito denominato anche comodatario), per il quale accetta il Dott. qui costituito, il complesso immobiliare sito in Canosa di Puglia (BT) alla xxx Xxxxxx x.00 (xxx sede del CRSEC BA/2), per essere adibito all’attuazione del progetto denominato “Vivere la biblioteca: potenziamento dell’offerta”, di cui al “Protocollo d’Intesa” stipulato in data 12.03.2010 fra la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia.
L’immobile, ancora non accatastato, è stato trasferito dalla ex Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con verbale di consegna in data 23.01.1989 (registrato a Bari il 02.03.1989 al n.3948 Atti Privati). Lo stesso immobile sorge su un terreno di mq 2.426 complessivi, attualmente identificato al Catasto Terreni di Canosa di Puglia al foglio 21 - particelle 874, 892, 229, 230, oltre a piccole aree non particellate. Trattasi di fabbricato della superficie coperta complessiva di circa mq 1.500, suddivisa per mq 403,11 al seminterrato, mq 808,49 al piano terra e mq 269,50 al primo piano, asservito da mq 1.600 di area esterna sistemata a giardino. L’intera area risulta recintata.
Le parti convengono che il valore dell’immobile è da considerarsi pari ad €
.
Articolo 2
La durata del presente contratto, giusta Art.2 del Protocollo d’Intesa 12.03.2010, è stabilita in 5 anni, pari alla durata del progetto “Vivere la biblioteca: potenziamento dell’offerta”, con decorrenza dal giorno . .2010 e con scadenza convenuta al
. .2015, salvo xxxxxxx concordato tra gli Enti interessati e formalizzato con nuovo atto.
Sono fatte, comunque, salve per la Regione Puglia le disposizioni di cui all’Art.1809 del Codice Civile in merito a restituzione dell’immobile oggetto del contratto.
Articolo 3
Il complesso immobiliare oggetto del presente contratto si intende dato in comodato nello stato in cui attualmente si trova, che il comodatario dichiara di conoscere perfettamente, in base al verbale di consegna ed alla scheda tecnica allegati, redatti in contraddittorio contestualmente alla sottoscrizione di questo atto. Alla scadenza del comodato l’immobile dovrà essere riconsegnato in tale stato o migliorato, senza che vi sia dato luogo a compenso per i miglioramenti eseguiti nell’uso da parte del Comune di Canosa di Puglia.
Il comodatario dovrà tuttavia rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che si rinvenissero alla riconsegna dell’immobile.
Articolo 4
L’immobile viene concesso in comodato per essere adibito esclusivamente per l’attuazione del progetto denominato “Vivere la biblioteca: potenziamento dell’offerta”, di cui al ridetto “Protocollo d’Intesa” in data 12.03.2010 ed al relativo allegato, rimanendo pertanto vietata in modo tassativo qualsiasi diversa destinazione, la sua locazione o la concessione in uso, di tutto o in parte dell’immobile, con o senza corrispettivo, sotto qualsiasi forma o ragione, ad altri Enti o a privati.
L’inosservanza dei patti sopraindicati produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto.
Per l’espletamento dell’attività che sarà svolta presso l’immobile dato in comodato, il comodatario è tenuto, a sua cura e spese, a provvedersi tempestivamente delle prescritte licenze, obbligandosi a sottostare e conformarsi alle vigenti disposizioni in materia edilizia, di pubblica sicurezza, di igiene ecc. sollevando in ogni caso e per tale attività da ogni e qualsiasi responsabilità l’Ente Regione.
Articolo 5
Il comodatario si obbliga ad usare l’immobile con la maggiore diligenza ed in particolare:
a) a non esercitare nell’immobile concesso in comodato attività che possono recare disturbo a terzi o danneggiare lo stabile:
b) a non collocarvi materiali infiammabili, rimanendo in ogni caso responsabile degli eventuali danni;
c) a permettere agli incaricati dell’Ente Regione-Servizio Demanio e Patrimonio, muniti di regolare autorizzazione, di effettuare sopralluoghi in qualsiasi momento.
Articolo 6
Il comodatario è, inoltre, obbligato ad assicurare l’immobile contro gli incendi e la Responsabilità Civile Terzi e a notificare copia della polizza alla Regione Puglia-
Servizio Demanio e Patrimonio, che deve essere consegnata all’atto della sottoscrizione del verbale di consegna.
Articolo 7
Il comodatario riconosce l’immobile atto alla destinazione convenuta talché rinuncia ad ogni eccezione in proposito e dichiara, ad ogni effetto di legge e del presente contratto, di entrare nel possesso dell’immobile in data odierna, come da verbale di consegna (e relativa scheda tecnica) di cui al precedente Articolo 3, il quale farà testo, senza alcuna possibilità di contestazione, in sede di riconsegna.
Articolo 8
Gli interventi di manutenzione e/o gli ulteriori adattamenti che si rendessero necessari per un più rispondente uso dell’immobile alla specifica funzione cui sarà destinato dal Comune di Canosa di Puglia, dovranno essere previamente concordati ed autorizzati dalla Regione Puglia-Servizio Demanio e Patrimonio e verranno effettuati a carico, spese e sotto la responsabilità del comodatario.
Sullo svolgimento dei lavori è riservata la sorveglianza al Servizio Demanio e Patrimonio.
Tali lavori resteranno a beneficio della Regione Puglia, senza che il comodatario possa accampare alcun diritto o richiedere compenso o altro e salvo che l’Ente Regione non preferisca esigere la restituzione dell’immobile – in tutto o in parte – nel pristino stato a danno e spese del comodatario.
E’ comunque vietato al comodatario di apportare modifiche alle strutture portanti dell’immobile.
Articolo 9
Il comodatario è costituito custode dell’immobile. Pertanto esso esonera espressamente il comodante da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi, nonché del personale di servizio a norma degli articoli 2043, 2049 e 2051 del Codice Civile. Le parti convengono inoltre che, ai sensi dell’Art.14 del sopra richiamato “Protocollo d’Intesa” 12.03.2010, tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile sono a carico del comodatario, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 1576, 1609 e 1808 del Codice Civile.
Il Servizio Demanio e Patrimonio si riserva la possibilità di verificare annualmente l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e traordinaria e di segnalarne il fabbisogno.
Le riparazioni per sanare i danni sopra indicati e non effettuate dal comodatario nel termine necessario, potranno essere eseguite dal comodante, addebitandone le spese al comodatario e salvo, in ogni caso, il risarcimento per i danni stessi.
Articolo 10
Qualora il comodatario dovesse contravvenire agli obblighi e ai divieti pattuiti nei precedenti articoli 4, 5 e 9, il presente contratto si intende risolto di diritto e l’Ente Regione, senza obbligo di preavviso alcuno, potrà esigere l’immediato rilascio dell’immobile oltre il risarcimento dei danni.
Articolo 11
Il Comodatario dovrà provvedere autonomamente alla erogazione dei servizi di energia elettrica, acqua e fogna, telefonia, con i relativi oneri e spese tutti a carico del Comune, compresi quelli relativi al giardinaggio, pulizia e allo smaltimento di rifiuti, comunque gravanti sul compendio immobiliare per l’intera durata del comodato, richiedendo la volturazione a proprio carico dei contratti in essere con la Regione.
Articolo 12
La riconsegna dell’immobile si intenderà effettuata soltanto quando un incaricato dell’Ente Regione Puglia-Servizio Demanio e Patrimonio avrà sottoscritto, in contraddittorio con rappresentanti del comodatario, regolare verbale sullo stato dell’immobile riconsegnato.
In caso di mancata presentazione del comodatario alla riconsegna, il comodante potrà far rilevare le condizioni dell’immobile da un perito a sua scelta, a spese del comodatario.
Articolo 13
Il comodatario si obbliga, altresì, all’esatta osservanza del presente contratto per sé e per i suoi rappresentanti preposti o dipendenti.
Articolo 14
Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme del Codice Civile in materia di comodato (articoli da 1803 a 1812), stabilendo altresì che per qualunque controversia inerente a questo contratto, foro competente sarà quello di Bari.
Articolo 15
Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del comodatario.
Articolo 16
La contestazione per eventuale inosservanza da parte del comodatario degli obblighi di cui al presente contratto potrà essere fatta dall’Ente Regione-Servizio Demanio e Patrimonio in qualsiasi momento, senza che il ritardo o silenzio possano essere intesi come acquiescenza avendo essi valore esclusivamente di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
Articolo 17
Qualsiasi modifica del presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.
Articolo 18
Per l’osservanza del presente contratto, le parti si obbligano a norma di legge, eleggendo il proprio domicilio:
l’Ente Regione, nella sua sede di Bari al Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x.00;
Il comodatario, in Canosa di Puglia (BT) presso la casa comunale sita alla
.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Bari, lì 2010
Per il Comune di Canosa di Puglia Per la Regione Puglia
Il
Il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio
(dr. ) (xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx)