CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Direzione Verde Pubblico, Servizio Abitativo Pubblico, Edifici e Impianti
Servizio Impianti Tecnologici
Installazione di nuovo impianto di elevazione per abbattimento barriere architettoniche presso la scuola secondaria "Camozzi" - xxx Xxxxxxx 00 nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria di ascensori, elevatori e servoscale – anno 2019"
codice intervento n. 2019-31
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Bergamo, ……………….. IL PROGETTISTA
p.i. Xxxxx Xxxxxxx
INDICE
N° | ARTICOLO | PAG. |
1 | Oggetto dell’appalto | 3 |
2 | Ammontare dell’appalto | 3 |
3 | Documenti d’appalto | 3 |
4 | Impianti oggetto dell’intervento | 4 |
5 | Consistenza, forma e principali dimensioni dell’opera | 4 |
6 | Variazione delle opere progettate | 5 |
7 | Direzione lavori e coordinatore per l’esecuzione – domicilio e direzione tecnica impresa | 5 |
8 | Osservanza del Capitolato Generale e rinvio ad altre norme | 6 |
9 | Garanzia provvisoria e definitiva | 6 |
10 | Coperture assicurative | 7 |
11 | Consegna – sospensione – ripresa – proroga – ultimazione lavori | 8 |
12 | Tempo utile per l’ultimazione dei lavori | 8 |
13 | Penale per ritardi | 8 |
14 | Programma ed ordine da tenere nell’andamento dei lavori | 8 |
15 | Contabilità dei lavori | 9 |
16 | Pagamenti in acconto e a saldo | 9 |
17 | Conto Finale e Collaudo dei lavori (Certificato di Regolare Esecuzione) | 9 |
18 | Oneri ed obblighi vari a carico dell’appaltatore | 10 |
19 | Qualità, provenienza e provvista dei materiali – modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro | 14 |
20 | Norme per la valutazione e misurazione dei lavori – nuovi prezzi | 14 |
21 | Divieto di prestazioni di mano d’opera in economia | 14 |
22 | Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili | 14 |
23 | Piano delle misure per la sicurezza del cantiere | 16 |
24 | Riserve – controversie – risoluzione e rescissione del contratto | 17 |
25 | Soggetti ammessi alla gara d’appalto | 17 |
26 | Requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione di impianti tecnologici | 17 |
27 | Garanzia degli impianti e responsabilità della ditta assuntrice | 17 |
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'installazione di un nuovo impianto di elevazione per abbattimento delle barriere architettoniche presso l'edificio della scuola secondaria "Camozzi" di xxx Xxxxxxx 00.
I lavori saranno da effettuare secondo le modalità del successivo art. 5 e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto a misura ammonta presuntivamente ad € 72.000,00 (euro settantaduemila), di cui:
per opere soggette a ribasso di gara | € 66.500,00 |
per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 5.500,00 |
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’APPALTO | € 72.000,00 |
Le cifre del precedente quadro indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori compresi nell’appalto e potranno variare in relazione all’offerta resa in sede di gara.
Le nuove cifre conseguenti all’appalto potranno altresì essere variante in più o in meno entro il limite qualitativo e quantitativo del 5% di ciascuna categoria, con disposizioni della Direzione Lavori e senza aumento dell’importo del contratto stipulato. Tali variazioni non sono considerate e non costituiscono varianti in corso d’opera dei lavori appaltati.
Tale limite è elevato al 20% per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004, con il limite del 10% dell’importo complessivo contrattuale.
Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016.
L’Appaltatore ha l’obbligo di esaminare e riscontrare le voci riportate nella descrizione delle opere a corpo comprese nell’appalto, di cui al successivo art. 4. A seguito dell’esame degli elaborati progettuali, la conseguente dichiarazione di presa visione del progetto, da allegare all’offerta, comporta l’incondizionata accettazione delle previsioni progettuali (qualità e quantità) delle opere da eseguire.
Per le opere a corpo il prezzo offerto è fisso ed invariabile, fatto salvo quanto sopra previsto, senza che possa essere invocata, dalle parti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità e quantità delle opere stesse.
I prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, qualità, sicurezza, collaudo ed agibilità delle opere appaltate.
Art. 3 DOCUMENTI D’APPALTO
Completano i documenti d’appalto e fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:
• l’elenco prezzi con il quale saranno liquidate le opere regolarmente eseguite, in seguito chiamato “elenco prezzi”;
• il cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni comprese nell’appalto;
• il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207, in seguito chiamato “REG. 207/2010”, per le parti ancora vigenti a seguito del D.lgs. 50/2016;
• il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.4.2000 n° 145, in seguito chiamato “CGA 145/2000”, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 comma 2° e 3°, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
• il Capitolato Speciale Tipo per appalti dei lavori edili, redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti espressamente richiamate o non disciplinate dal presente capitolato, in seguito chiamato “CST”;
• il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.lgs. 81/2008, di seguito denominato “piano di sicurezza”;
• le relazioni tecniche e gli elaborati grafici di progetto;
• le polizze di garanzia;
• il computo metrico estimativo;
• protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione comunale della Città di Bergamo eFeneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Bergamo, in data 10 luglio 2012 n. E0093039 p.g.
Gli ulteriori elaborati tecnici che costituiscono il progetto dei lavori appaltati, approvati dalla Stazione appaltante, non fanno parte dei documenti d’appalto per cui non hanno alcun valenza contrattuale e quindi non possono essere citati a sostegno di rivendicazioni di alcun tipo.
Art. 4 IMPIANTI OGGETTO DELL’ INTERVENTO
Al solo scopo di valutare l’entità dei lavori si indicano di seguito gli impianti di elevazione che saranno oggetto degli interventi di adeguamento:
N° | tipologia | matricola | marca | indirizzo | edificio | persone/portata (kg) | fermate |
1 | ascens | nuovo | Xxx Xxxxxxx 00 | Scuola secondaria "Camozzi" | 12/900 | 2 |
Art. 5 CONSISTENZA, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Detti lavori consisteranno, sinteticamente, in:
installazione di nuovo ascensore, per abbattimento barriere architettoniche, presso l'edificio scuola secondaria "Camozzi" di via Pinetti 25.
L'edificio di che trattasi è composto da n. 5 corpi di fabbricato, si sviluppa da piano terra al primo piano, è attualmente provvisto di n. 1 impianto di elevazione per permettere l'accesso, ai disabili e/o alle persone aventi difficoltà motorie, al piano superiore dei corpi di fabbricato D ed E.
Risulta invece sprovvisto di un impianto di elevazione il corpo di fabbricato B, non collegato ai restanti corpi di fabbricato, da qui la necessità di prevedere la nuova installazione.
E' stata pertanto prevista la fornitura e posa in opera di nuovo impianto di elevazione con accesso e sbarco diretto nei corridoi del corpo di fabbricato B.
Verrà creato idoneo vano ascensore in c.a., esterno all'edificio, con gli sbarchi interni creati in corrispondenza di n. 2 attuali vetrate.
Art. 6 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE
Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate può essere introdotta dall’Appaltatore se non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.
La violazione di quanto sopra disposto, salva diversa valutazione da parte del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo dell’Appaltatore di demolire a sue spese i lavori in difformità.
Sono ammesse variazioni in corso d’opera e modifica del contratto, sentiti il Progettista ed il Direttore dei lavori, solo nel rispetto dei casi e nei limiti indicati:
▪ dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016;
▪ dall’articolo 149 del D.lgs. 50/2016 per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004;
▪ dall’articolo 8 del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018. Si può procedere a varianti in corso d’opera nei seguenti casi:
- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- per circostanze impreviste ed imprevedibili;
- per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti della qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- nei casi previsti dall’art.1664, secondo comma, del Codice Civile.
Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante può ordinare, durante l’esecuzione dell’appalto e per i soli casi sopra citati, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo d’appalto e l’Appaltatore è tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
La Stazione appaltante può sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati nel limite di un quinto dell’importo di contratto. Tale diminuzione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
L’Appaltatore, peraltro, non dovrà dare corso ad opere aggiuntive e a lavori che comportino varianti al progetto, con la sola eccezione di quelle indicate al precedente art. 2, che non costituiscono varianti, se non dopo che tali opere e lavori siano stati autorizzati dalla Stazione appaltante.
Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio relativi alla esecuzione delle opere di cui trattasi.
L’Appaltatore non potrà richiedere, e quindi non avrà diritto, ad alcun compenso, indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e specie, dei lavori che fossero stati eseguiti non conformemente alle prescrizioni contenute nel presente articolo.
Art. 7 DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE – DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA DELL’IMPRESA
Il Direttore dei lavori e Coordinatore per l’esecuzione hanno il compito di curare che le opere compiute risultino pienamente rispondenti al progetto ed alle norme di capitolato, nonché al piano di sicurezza del cantiere. Per questo ha il diritto di impartire gli ordini inerenti e di controllare i materiali e le opere in tutte le fasi di esecuzione dei lavori. In particolare competono al Direttore dei lavori tutte le prestazioni previste dall’art. 101 del D.lgs 50/2016 e dalla normativa tecnica e amministrativa di settore, anche avvalendosi della collaborazione di assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
Al Coordinatore per l’esecuzione competono tutti gli obblighi previsti dall’art. 92 del D.L.vo 81/2008, pertanto può ordinare all’Appaltatore la sospensione delle singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere qualora rilevi pericoli gravi ed imminenti per la mancata attuazione delle norme di sicurezza, dandone comunicazione al Direttore dei lavori e alla Stazione appaltante per ogni ulteriore provvedimento a carico dell’Appaltatore. Inoltre, può proporre, alla stessa Stazione appaltante, dandone comunicazione anche al Direttore dei lavori, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e la risoluzione del contratto per gravi inosservanze ed inadempimenti dell’Appaltatore alle prescrizioni del piano di sicurezza.
Ai sensi degli art. 2 e 3 del CGA 145/2000 l’Appaltatore deve indicare, prima della stipula del contratto, il proprio domicilio e le persone che possono riscuotere, con i vincoli previsti dagli articoli stessi.
Da parte dell’Appaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori, deve conferire mandato di rappresentanza ad un proprio Direttore tecnico, professionalmente qualificato secondo le competenze di legge (ingegnere o perito industriale iscritti ai relativi Ordini ed Albi), del quale ha l’obbligo di comunicare il nominativo all’atto della consegna dei lavori. L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del proprio rappresentante.
Compito del Direttore tecnico dell’impresa appaltatrice è quello di affiancare il Direttore Xxxxxx e Coordinatore per l’esecuzione, per tutta la durata delle opere, in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.
L’Appaltatore rimane, ad ogni effetto, l’unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere, di
mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, comprese le opere provvisionali, e di contravvenzione al piano di sicurezza del cantiere nonché di tutte le vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.
Inoltre l’Appaltatore dovrà nominare, all’atto della consegna dei lavori, un tecnico professionalmente idoneo a termini delle leggi vigenti in materia e che può anche essere il medesimo Direttore tecnico dell’impresa, mediante il quale l’Appaltatore stesso si assumerà l’intera responsabilità della esecuzione a regola d’arte di tutte le strutture appaltate, o preesistenti o comunque interessate alle opere appaltate, per le quali sia necessario assicurare adeguata stabilità e che interessino l’incolumità e la sicurezza.
L’Appaltatore dovrà inoltre nominare, all’atto della consegna dei lavori, i tecnici professionalmente idonei, a termini di legge, mediante i quali l’Appaltatore stesso si assumerà l’intera responsabilità della esecuzione, nel rispetto della normativa vigente, degli impianti tecnologici. Tali tecnici saranno altresì responsabili della rispondenza alle normative di sicurezza di tutte le parti di impianto esistenti o mantenute in esercizio, opportunamente integrate con il nuovo impianto.
Detti tecnici dovranno risultare di gradimento della Direzione lavori e della Stazione appaltante, per gravi e giustificati motivi ha diritto di esigerne il cambiamento immediato.
Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E RINVIO AD ALTRE NORME
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme contenute nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni in vigore contenute nel CGA approvato con D.M. 145/2000, per gli articoli ancora vigenti, e nel REG. 207/2010, per gli articoli ancora vigenti e nel D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti la leggi, decreti, circolari e regolamenti, specie quelli relativi all’edilizia, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi ed impianti tecnologici stradali, nonché delle norme sulla circolazione stradale, quelle di sicurezza ed igiene del lavoro, anche da parte dei subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi.
La Ditta appaltatrice, in particolare, dovrà effettuare tutte le sue prestazioni nel pieno rispetto di leggi, decreti, regolamenti, norme UNI, norme CEI, ordini di servizio del Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro del Comune di Bergamo e di tutte le altre disposizioni tecniche regolamentari emanate nel corso dei lavori, a cura sia del Responsabile del Procedimento che dell’Ufficio di Direzione Lavori.
Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. 93.
La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini
e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente.
Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs.
50/2016.
La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento della garanzia provvisoria.
Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.
Art. 10 COPERTURE ASSICURATIVE
L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una o più polizze assicurative che tengano indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”.
Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.
In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del
D.lgs 50/2016.
Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate
con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.
Art. 11 CONSEGNA – SOSPENSIONE – RIPRESA – PROROGA
All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare il programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 14.
La consegna dei lavori è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 5 del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.
Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e dall’articolo 10 del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.
L’Appaltatore può richiedere motivata proroga del termine fissato per l’ultimazione lavori, sulla quale si esprime il responsabile del procedimento previa acquisizione di relazione da parte del direttore dei lavori.
Art. 12 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’appalto ha la durata di 150 giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.
Il cronoprogramma dei lavori, da eseguirsi in diversi edifici, dovrà essere concordato con la D.L. ed i Responsabili dei singoli edifici.
La data di ultimazione dei lavori, determinata con l’applicazione del suindicato tempo utile, non subirà alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi inosservanze ed infrazioni al piano di sicurezza da parte dell’Appaltatore.
L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per scritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori e sarà accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.
Per il certificato d’ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 13 PENALE PER RITARDI
La penale da applicarsi per ritardi nell’ultimazione di lavori di manutenzione straordinaria (comprensiva delle spesa di assistenza) resta stabilita nella percentuale dell’ uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.
Complessivamente la penale non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si darà avvio alle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui all’art. 108 del D.lgs 50/2016.
Qualora siano previste distinte ed autonome fasi esecutive dei lavori, con scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori di ciascuna fase esecutiva.
Art. 14 PROGRAMMA ED ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione lavori, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna ed inizio lavori, un proprio programma dettagliato d'esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate, con l’impegno a dare immediato corso all’esecuzione dei lavori dal giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna ed assicurare il regolare andamento degli stessi, rispettando il dettagliato programma esecutivo predisposto. I lavori dovranno essere ultimati nel tempo utile previsto al precedente art. 12. In tale programma saranno riportate, per ogni lavorazione, oltre alle previsioni circa il periodo di esecuzione anche l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori. Eventuali ritardi dei tempi previsti nel programma esecutivo dei lavori saranno a totale carico dello stesso Xxxxxxxxxxx, che non potrà pretendere alcun rimborso o compenso da parte della Stazione appaltante.
Il programma esecutivo dovrà essere adeguato ed adattato in corso d’opera, da parte dell'operatore economico affidatario, su espressa richiesta della Direzione lavori, per sopravvenute motivate ed oggettive esigenze esecutive. A giudizio della Direzione lavori, la modalità di conduzione dei lavori non può essere di pregiudizio alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. In ogni caso dovranno essere rispettati gli obblighi indicati nel successivo art. 18 e le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di cui al successivo art. 23.
L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio emanati dal Direttore dei lavori che li comunica all’impresa stessa in due copie di cui una restituita per avvenuta conoscenza.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare l’esecuzione di un determinato
lavori entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall’appalto, tutto ciò senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore è altresì responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri come stabilito dall’art. 6 del CGA 145/2000.
Art. 15 CONTABILITA’ DEI LAVORI
Per lo scopo, la forma, la tenuta ed i termini della contabilità dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.
Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte trattenute, avrà raggiunto la cifra di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili all’impresa, è consentita l’emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione.
Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare, sarà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.
L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al precedente art. 2, sarà corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, proporzionalmente all’importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei lavori medesimi.
Il conto finale dei lavori dovrà essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine massimo di giorni 60 (sessanta) dall’adozione di ogni stato di avanzamento lavori, attesa la particolare natura del contratto d’appalto in esame che richiede l’espletamento di verifiche in capo all’operatore economico affidatario.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori.
Nel caso l’esecutore non abbia presentato non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
Art. 17 COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)
Il certificato di collaudo provvisorio sarà emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 102 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione. In tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera eseguita, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo.
Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizione di cui all’art. 102 del D.lgs 50/2016 e del titolo X del REG. 207/2010 per le parti concernenti i lavori appaltati.
Art. 18 ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e dalle spese indicate dagli artt. 5 e 8 dal CGA 145/2000 e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza è resa obbligatoria per l’Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico dell’Appaltatore stesso gli oneri ed obblighi seguenti:
1) prima della stipulazione del contratto, l’assuntore dei lavori dovrà trovarsi provvisto, il tutto a sua cura e spese , entro il territorio del Comune di Bergamo od almeno nelle località comprese nel distretto telefonico di Bergamo , di un “cantiere base” con laboratorio, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni permanenti:
- recapito telefonico ed impianto telefax al quale risponda , nei giorni e negli orari previsti dall’art. 12, una persona di fiducia che abbia la possibilità e la facoltà di disporre immediatamente del personale, dei mezzi e dei materiali richiestigli e di mettersi in contatto con il Direttore Tecnico dell’impresa, previsti dall’art. 7.
- locali per uffici tecnico-amministrativi dell’Impresa appaltatrice a cui facciano recapito giornalmente il Direttore Tecnico dell’impresa ed i suoi collaboratori ;
- superfici coperte per un’area complessiva non inferiore a mq. 200 ed atte a dare ricovero a materiali, macchinari ed attrezzature, secondo la elencazione di seguito specificata . Nel “ cantiere base” potranno avere ricovero anche tutti i mezzi e materiali di proprietà dell’Amministrazione Comunale e occorrenti per i lavori; di questi mezzi e materiali ne risponderà l’Impresa appaltatrice;
- nell’ambito del sopra descritto “cantiere base” dovranno essere tenuti a disposizione tutti i seguenti materiali, attrezzi e macchinari inerenti i lavori dell’appalto:
- n.1 autofurgone della portata utile di almeno 800-1000 daN con una completa attrezzatura di pronto intervento per la revisione in luogo e la riparazione di tutti i componenti degli impianti;
- attrezzi vari e tutti i materiali necessari per dare pronta esecuzione ai lavori previsti di manutenzione e nell’elenco prezzi.
2) responsabilità ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere fino al collaudo o alla consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 12, riguardanti le opere eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le attrezzature di qualsiasi genere, anche di proprietà della Stazione appaltante, esistenti nell’ambito del cantiere.
3) versamento di contributi, previsti dalle vigenti leggi per Casse o altre Organizzazioni Nazionali Previdenziali, in relazione alle prestazioni dei professionisti sopraindicati.
Gli importi su cui dovranno essere commisurati i contributi saranno valutati dall’Amministrazione committente.
4) fornitura della mano d’opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, misure e verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, delle esperienze, prove, analisi ed assaggi richiesti dalla D.L. sui materiali da impiegarsi nei lavori, nonché l’esecuzione di ogni altra prova, ivi comprese quelle di carico, necessarie sia per l’esecuzione delle opere appaltate, che per il collaudo finale. Dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui conglomerati e sui profilati e tondi metallici, presso laboratori legalmente autorizzati, che rilasceranno i richiesti certificati. Dei campioni prelevati, per qualsiasi titolo, dovrà esserne curata la conservazione presso l’ufficio direttivo, previo suggello e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, a garanzia dell’autenticità.
5) il personale della Ditta, che dovrà essere specializzato o qualificato come previsto all’ art. 26 del presente
C.S.A., ed in numero sufficiente per far fronte costantemente a tutte le esigenze, , dotato di apparecchio telefonico in modo che il Direttore Tecnico della Ditta sia in grado di organizzare immediatamente ed efficacemente gli interventi richiesti.
6) fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli di avviso ed altre attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e a protezione della pubblica incolumità, anche in relazione a specifiche richieste della Direzione lavori.
7) mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuità degli scoli delle acque, delle condutture, dei cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati alle opere in appalto.
8) esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie eseguite prime, durante e dopo il compimento dell’opera. Le fotografie dovranno essere a colori, di formato non inferiore a 18x24 cm. e per ogni presa dovranno essere consegnate alla D.L. n° 3 copie, raccolte in album contenitore con le necessarie didascalie, ed il relativo file informatico formato JPEG.
9) pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito al cantiere ed interne allo stesso cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte.
10) libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione al personale della Direzione lavori e della Stazione appaltante per visite e sopralluoghi con il temporaneo e provvisorio l’utilizzo delle opere eseguite, nonchè il libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso, alle persone facenti parte di qualsiasi altra impresa o ditta alle quali siano stati affidati lavori o forniture non comprese nell’appalto ed alle persone che debbono eseguire lavori per conto diretto della stazione appaltante; nonché, a richiesta della Direzione lavori, l’uso parziale o totale, da parte delle suddette imprese o persone, delle opere provvisionali esistenti in cantiere, ed in particolare dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e trasporto per tutto il tempo occorrente alla esecuzione delle opere che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre imprese. Per quanto sopra esposto, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorte né dalle ditte interessate, né dalla Stazione appaltante.
11) cernita, puliture ed accatastamento dei materiali di proprietà della Stazione appaltante, che eventualmente provengano da lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto, e loro trasporto e scarico nei luoghi del Comune di Bergamo indicati dalla D.L., con trasporto a discarica, anche fuori del Comune di Bergamo, dei materiali eccedenti di rifiuto, compresi gli oneri di discarica.
12) consenso all’uso gratuito anticipato di parte dell’opera, su richiesta della Direzione lavori, con facoltà di richiedere un verbale circa lo stato delle opere al momento della concessione all’uso anticipato, a garanzia dei possibili danni che possono derivare dalla concessione.
13) sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di proprietà dell’Appaltatore entro 48 ore dalla data di ultimazione dei lavori; l’area occupata dal cantiere dovrà essere sistemata come all’atto della consegna.
14) adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di inadempimento alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e di infortuni ricadrà pertanto sull’impresa appaltatrice oltreché sul Direttore Tecnico dell’impresa stessa, restandone pienamente esentata e sollevata sia la Stazione appaltante che il Direttore dei lavori ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e sorveglianza dei lavori.
15) obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta l’immediato avviamento al più vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore.
16) obbligo di applicare integralmente le disposizioni contenute nel D.lgs 50/2016 e di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Obbligo, altresì, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla strutture e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza alle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l’Appaltatore responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese unicamente per la fornitura dei materiali.
L’Appaltatore è tenuto inoltre alla osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o professionali, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ufficio provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavori non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni.
17) obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al personale dipendente dall’impresa.
In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, si procederà in conformità di quanto previsto all’art. 30. del D.lgs 50/2016. Per i pagamenti eseguiti direttamente ai lavoratori, il relativo importo sarà detratto dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto. Le relative quietanze dovranno essere sottoscritte dai lavoratori interessati e controfirmate da due testimoni;
18) osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie.
19) presentazione prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edili e/o edilcassa - assicurativi ed enti infortunistici.
20) trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale. Il D.L. avrà facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
21) pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro) nonché, per l’aggiudicatario, rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
22) per quanto riguarda gli impianti elettrici e meccanici, l’Appaltatore dovrà fornire, prima dell’esecuzione dei lavori di manutenzione:
- campionature dei materiali
- disegni dei particolari costruttivi degli impianti e relativi componenti.
Al termine dei lavori l’Appaltatore fornirà alla Stazione appaltante una serie di disegni “AS BUILT” in n° 2 copie su carta oltre che su supporto informatico (CD con files in formato DWG o DXF e PDF).
I disegni riporteranno al costruttivo gli impianti, con tutte le indicazioni tecniche utili e necessarie per effettuare operazioni di intervento e di manutenzione.
L’Appaltatore al compimento delle opere dovrà fornire alla D.L. dichiarazione di “CONFORMITÀ’ DEGLI IMPIANTI”, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 in data 22.01.2008, oltre all’aggiornamento delle eventuali planimetrie e schemi dei quadri elettrici esistenti con predisposizione degli stessi su supporto informatico, come sopra specificato.
23) indagini sulle strutture esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie per l’esatta conoscenza delle caratteristiche delle murature esistenti e stabilire le caratteristiche e le modalità degli interventi di restauro e/o consolidamento;
24) esecuzione a propria cura e spese di prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante;
25) sarà a cura e a spesa dell’Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le denunce presso gli Enti preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di impianti, ancorché richiesti dalla Stazione appaltante.
26) si intendono a totale carico dell’Appaltatore e pertanto senza nessun particolare compenso tutte le eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi d’opera, opere provvisionali, di presidio e/o di protezione che si rendessero necessarie (ad iniziativa ed a giudizio del medesimo Appaltatore e previa approvazione della Direzione lavori della Stazione appaltante) per assicurare durante tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta esecuzione degli stessi, la totale conservazione e stabilità di tutte le strutture aeree e sotterranee esistenti.
27) le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante per depositi od estrazione di materiali.
28) la recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto per evitare il diffondersi di polveri.
29) gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico degli impianti tecnologici, esclusa solo la nomina del tecnico collaudatore, a carico della Stazione appaltante.
30) il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente e con il rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dal Regolamento per lo svolgimento in deroga alla zonizzazione acustica comunale di manifestazioni temporanee in luogo pubblico aperto al pubblico, cantieri e dehors approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25/0098977/2005 p.g. nella seduta del 06.02.2006, modificato con deliberazione consiliare n. 187 reg./84 Prop.Del. nella seduta del 17.12.2007 - n. 49 reg./35 Prop.Del. nella seduta del 02.04.2009 - n. 127 reg./38 Prop.Del. nella seduta del 19.07.2010 - n. 37 reg./21 Prop.Del. nella seduta del 04.04.2016;
31) la piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle disposizioni vigenti che regolano l’accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e mezzi d’opera nel caso di lavori da eseguire all’interno del perimetro che delimita Città Alta ed i colli, compresi gli oneri e le spese conseguenti l’acquisizione delle eventuali autorizzazioni.
32) la Ditta appaltatrice , prima di iniziare qualsiasi intervento, dovrà in particolare assumere, da chi di dovere, tutte le informazioni necessarie e sufficienti atte a ben identificare servizi, impianti tecnologici, manufatti, attrezzature e qualsiasi altro oggetto, in modo da poter garantire, durante il corso dei lavori ogni e più ampia sicurezza e cautela atti a prevenire incidenti. In base a quanto sopra, eventuali modifiche agli impianti dovranno essere sempre effettuate rispettando le norme di sicurezza e antinfortunistica, prendendo come base unicamente le informazioni assunte, così come sopra indicate dalla Ditta appaltatrice ed elaborate dal progettista e Direttore Tecnico della Ditta appaltatrice medesima.
33) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l’ esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi.
34) applicazione di tabella o tabelle di pubblicizzazione come disposto dal 2° comma dell’art. 32 del Regolamento Edilizio del Comune di Bergamo.
Le caratteristiche delle tabelle devono essere le seguenti:
--- dimensioni minime: 1,50 x 0,90 m;
--- materiale delle tabelle e dei sostegni: adatti e calcolati a resistere agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni previste dalle norme; da escludere, per le tabelle, carta, cartone e simili materiali deperibili;
--- visibilità: la visibilità pubblica dovrà essere massima possibile; ove le dimensioni o l’ubicazione del cantiere lo suggeriscano, le tabelle dovranno essere anche più di una, in numero sufficiente per pubblicizzare l’argomento, oppure dovranno essere bifacciali, se poste a bandiera all’estremità di una strada e non semplicemente applicate ad un ponteggio o ad uno steccato;
--- tinta di fondo: colore bianco;
--- bordo di incorniciatura e lettere: colore nero;
--- indicazioni obbligatorie:
COMUNE DI BERGAMO
Direzione …………… - Servizio ……………………
LAVORI DI ............................................................................... (riportare senza alterazioni il
titolo della deliberazione di approvazione);
Progettati da ....................................................................... (titoli professionali, nome e cognome)
Approvati con delibera Giunta Comunale n°.................... P.G. del ;
Direttore Comunale dei Lavori ......................................................(titoli professionali, nome e cognome);
Assistente del D.L.:............................................................. (titoli professionali, nome e cognome);
Coordinatore per la progettazione (titoli professionali, nome e cognome);
Coordinatore per l’esecuzione (titoli professionali, nome e cognome);
Direttore di cantiere dell’Impresa (titoli professionali, nome e cognome);
Calcolatore e Direttore opere in c.a (titoli professionali, nome e cognome);
Responsabile del procedimento (titoli professionali nome e cognome);
Impresa appaltatrice:............................................................. (ragione sociale, indirizzo, telefono);
Importo complessivo dei lavori ;
Data di inizio lavori ;
Ultimazione prevista entro il ;
Subappaltatore/i (ragione sociale, indirizzo, telefono);
Nota: ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il Comune di Bergamo - Direzione …………………………
35) per ognuno degli impianti di cui all’art. 4 del presente C.S.A., la Ditta dovrà fornire e tenere nel locale macchine o nell’apposita cassetta portadocumenti, entro busta impermeabile e incombustibile, contenuto insieme al libretto di omologazione dell’impianto ed agli altri documenti prescritti, un documento a fogli preventivamente numerati bollati e vidimati dalla D.L. contenente:
a) in copertina: indicazione del luogo, edificio, tipo e marca dell’impianto di elevazione, matricola, anno di costruzione, Ditta costruttrice, numero del libretto di impianto, persone dell’edificio incaricate dei visti periodici di controllo;
b) nell’interno: all’inizio di ogni operazione di manutenzione straordinaria, indicazione della ragione sociale della ditta manutentrice, estremi e periodo contrattuali;
c) di seguito in ordine cronologico e con le rispettive date, bene specificando e non con frasi generiche, dovranno essere indicate le operazioni manutentive ed ispettive, le osservazioni, le riparazioni e quali prove e controlli di funzionamento e di allarme sono state eseguite, il tutto sottoscritto dall’incaricato della Ditta che ha effettuato le riparazioni.
Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati è conglobato nei prezzi di elenco, essendosene tenuto il giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.
Art. 19 QUALITÀ’, PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI – MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Per quanto concerne la qualità, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei materiali, le modalità di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, valgono qui tutte le norme contenute negli art. 16 e 17 del CGA 145/2000 e nell’articolo 6 del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.
Dovranno essere comunque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di certificazione di qualità rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati.
Tutto il materiale usato per le sostituzioni, riparazioni, modifiche e forniture, dovrà essere omologato, essere di costruzione di primaria Ditta nel settore, essere esente da difetti di costruzione e di funzionamento e prima di essere posto in opera andrà sottoposto al vincolante parere del Direttore dei Lavori, con presentazione di adeguata campionatura in modo tale da consentire allo stesso la scelta dei materiali ed apparecchiature più idonee e funzionali in relazione alle caratteristiche tecniche , costruttive ed in particolare riguardo alla loro manutenzione ed alla uniformazione tipologica.
Il materiale posto in opera senza il consenso del Direttore dei Lavori andrà rimosso e sostituito a cura e spese dell’appaltatore senza che per questo possa avanzare richiesta di rimborso o compenso alcuno.
Art. 20 NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI – NUOVI PREZZI
Sono comunque comprese nell’appalto tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed agibilità delle opere appaltate, anche se non specificatamente indicate e descritte negli allegati di cui al precedente art 4.
Qualora per particolari lavorazioni non previste nell’elenco descrittivo e nella lista sia necessario provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, questi saranno determinati ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
I nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra direttore lavori e impresa esecutrice e approvati dall’organo decisionale dell’Amministrazione comunale.
Tutti nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il comune di Bergamo può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Art. 21 DIVIETO DI PRESTAZIONI DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA
A termini della legge n. 1369 in data 23.10.1960 “Divieto di intermediazione e di interposizione delle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e servizi, non sono ammissibili prestazioni di mano d’opera in economia e le conseguenti liquidazioni e pagamenti.
Tuttavia, in ragione di particolari situazioni di lavori contemplati nell’appalto, la Direzione lavori, con apposito ordine di servizio, potrà autorizzare l’esecuzione di lavori in economia, entro il limite insuperabile delle previsioni economiche quantificate al precedente art. 2 sotto la specifica voce di “opere in economia”.
Art. 22 CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI
L’Appaltatore dovrà eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto è la seguente:
CATEGORIA PREVALENTE
OS 4 (Impianti elettromeccanici trasportatori)
IMPORTO euro 42.350,00 (quarantaduemilatrecentocinquanta)
CATEGORIE SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI
OG 1 (edifici civili)
IMPORTO euro 29.650,00 (ventinovemilaseicentocinquanta)
Tutte le suddette categorie possono essere oggetto di subappalto, purchè dichiarato dall'operatore economico in sede di gara e con i limiti quantitativi e le modalità procedurali previste dall'articolo 105 del D.lgs 50/2016.
L’affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte dei lavori sarà autorizzato qualora sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, che si intendono integralmente richiamate, e, pertanto, solo per quelle opere espressamente indicate all’atto dell’offerta, e nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che le imprese concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta, e nel caso di varianti in corso d’opera all’atto dell’affidamento, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che per l’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti per l’ammontare dei lavori da assumere;
3) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n° 575 e successive modificazioni;
4) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;
5) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016;
6) che l’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative opere e lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per qualsiasi contratto di subappalto avente per oggetto le attività previste dal secondo periodo del comma 2 del richiamato art. 105 del D.lgs. 50/2016, nel testo modificato dal D.lgs 56/2017.
La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione per il subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa effettuati ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
In forza di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 180/2011, la disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.
La stazione appaltante potrà corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e di lavori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite al ricorrere delle circostanze di cui all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti.
Saranno imputati all’Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i danni conseguenti al mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo e dell’art.105 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato, anche nel caso che questi dovessero ripercuotersi sull’andamento dei lavori, in relazione all’evoluzione dei lavori stessi e alle eventuali modifiche intervenute.
Art. 23 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
L’onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato quale parte integrante del presente Capitolato, ammonta ad € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00), come indicato al precedente art. 2. Tale importo, compreso nell’appalto, è fisso ed invariabile e non soggetto al ribasso d’asta.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione potrà proporre al Direttore lavori e alla Stazione appaltante, con propria relazione motivata e documentata relativa ad opere già in fase d’esecuzione, un'equa riduzione del suindicato importo, nel caso di ordini di sospensione dei lavori per gravi inosservanze da parte dell’impresa appaltatrice alle norme del D.lgs. 81/2008 e per la sospensione delle singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere, per pericoli gravi ed imminenti dovuti alla mancata attuazione delle norme di sicurezza. Tali gravi inosservanze e pericoli dovranno essere tempestivamente costatati e contestati, dallo stesso Coordinatore, con appositi ordini di servizio notificati all’impresa appaltatrice, trasmessi al Direttore dei lavori, e comunicati agli Enti ed Autorità preposte per le sanzioni e contravvenzioni previste dal D.lgs. 81/2008.
L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per l’esecuzione eventuali proposte integrative del piano di sicurezza nonchè un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Le eventuali integrazioni
non modificano, in alcun caso, i prezzi contrattuali già pattuiti e pertanto la Stazione appaltante non riconoscerà alcun onere aggiuntivo e/o suppletivo all’ammontare sopra indicato che quindi resta fisso ed invariabile.
Per le eventuali modifiche in corso d’opera disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi del precedente dall’art. 2, l’Appaltatore non potrà pretendere alcun rimborso ed onere suppletivo e/o aggiuntivo dell’ammontare fisso ed invariabile sopra stabilito, in quanto tali modifiche non costituiscono varianti e non comportano l’aumento dell’ammontare del contratto stipulato.
Nel caso delle varianti ammesse dal precedente art. 6), che comportano aumenti e/o diminuzioni entro il limite del 5% dell’importo contrattuale e che trovano copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione valuteranno l’eventuale onere suppletivo e/o aggiuntivo dell’ammontare fisso ed invariabile sopra stabilito, fermo restando detta percentuale del 5% quale limite complessivo di spesa.
L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno l’obbligo della tempestiva e completa attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel piano delle misure di sicurezza e coordinamento del cantiere, richiamato al precedente art. 4.
L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresì l’obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008, nonché tutte le vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.
Il piano sarà adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per l’esecuzione di volta in volta in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei vari piani di sicurezza.
Art. 24 RISERVE – CONTROVERSIE
Le eccezioni e riserve che l’Appaltatore intende opporre debbono essere formulate, a pena di inammissibilità, con le modalità e termini di seguito indicati, fatta salva la disciplina generale in materia di accordo bonario di cui all’articolo 205 del D.lgs. 50/2016.
Il Registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.
Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l’esecutore ha firmato con riserva, solo qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano oggettivamente possibili al momento della formulazione della stessa, egli deve esplicare nel termine di quindi giorni, a pena di decadenza, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre cui crede di avere diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3 del presente articolo, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e termini sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
L’esecutore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte e pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di
contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano, In particolare le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
All’atto della firma del conto finale l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’articolo 209.
Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del contratto d’appalto, la competenza spetta al giudizio ordinario del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
Art. 25 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA D’APPALTO
Sono ammessi a partecipare alle procedure per l’appalto dei lavori i soggetti indicati dall’art 45 del D.lgs. 50/2016.
Nei casi espressamente previsti dalla norma, troverà applicazione l’articolo 110 del D.lgs.
50/2016.
I relativi maggiori oneri, spese e danni sopportati dalla Stazione appaltante saranno posti
a carico dell’appaltatore originario.
Art. 26 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PER L’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.
I requisiti di qualificazione delle imprese sono determinati con riferimento a quanto previsto del D.lgs. 50/2016, dal REG 207/2010 per le parti applicabili e dal bando di gara con relativo disciplinare
L’ aggiudicatario dell'appalto, nonchè gli eventuali subappaltatori interessati all’esecuzione della medesima categoria di lavoro, dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 1 comma 2° del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 in data 22.01.2008 - e precisamente quelli relativi alla lettera F) dell'art. 1 del citato Decreto.
Inoltre la ditta aggiudicataria , nonché gli eventuali subappaltatori, avranno l’obbligo di far eseguire i lavori di manutenzione ed installazione degli impianti di che trattasi solo ed esclusivamente a personale che sia in possesso del certificato di abilitazione, ai sensi dell’art. 5 della Legge 24.10.1942 n° 1415.
Tale certificato dovrà essere consegnato in copia alla stazione appaltante all’atto della firma del Verbale di Consegna dei lavori unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico- professionali di cui all'art. 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n° 37 in data 22.01.08.
Art. 27 GARANZIA DEGLI IMPIANTI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA ASSUNTRICE
La garanzia degli impianti, oltre che essere relativa alla qualità del lavoro, comprende anche la durata dei materiali che dovranno essere esenti da difetti ed essere garantiti per due anni dalla data di installazione.
La garanzia decorre dalla consegna degli impianti che dovranno essere in condizioni di perfetto funzionamento.
La Ditta appaltatrice è obbligata a tenere sollevata da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione appaltante, il Direttore dei Lavori ed il personale di sorveglianza e di controllo per qualsiasi danno subito sia dagli addetti ai lavori sia da terzi a persone od a cose, derivanti dall’espletamento delle attività di cui al presente C.S.A.
Gli eventuali danni che si possono verificare nel corso dei lavori o nel periodo di garanzia causati da difetti di costruzione, disattenzioni del personale , incompetenze, ecc, saranno addebitate alla Ditta Assuntrice che provvederà , a sue spese, al ripristino delle opere oltre che alla rifusione di tutti i danni causati.