SCHEMA DI
ALLEGATO 2
SCHEMA DI
ACCORDO REGIONALE DI INVESTIMENTO E INNOVAZIONE
Tra
la Regione Marche, (CF /P.IVA 80008630420) con sede in xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (xxx di seguito “Regione”);
e
la Società (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in , capitale sociale versato € Partita IVA e Codice Fiscale Iscritta al Registro delle Imprese di ; [in caso di ATI, compilare per ciascuna impresa/Organismo di ricerca partecipante, iniziando dal mandante]
Premesso che:
• con Decreto del Dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito della Regione Marche è stato approvato il Bando "Accordi regionali di investimento e innovazione" (di seguito “Bando”) in attuazione dell'art. della L.R. / e secondo le modalità ed i criteri stabiliti con D.G.R. n. del ;
• il Bando ha invitato le imprese a presentare proposte per la realizzazione di piani industriali nella Regione Marche che determinino un significativo impatto tecnologico, industriale e occupazionale, corredati da Programmi di investimento articolati in progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato e in particolare del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (di seguito “Regolamento GBER”), nonché, se applicabile, del Temporary Framework, i cui principi si intendono qui interamente richiamati, in materia di realizzazione nuovi investimenti, infrastrutture di ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, progetti di innovazione, investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione.
• il Bando ha stabilito, inoltre, che, a seguito di una procedura valutativa a graduatoria, il Dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito stipuli, per le proposte approvate, singoli “Accordi regionali di investimento e innovazione”;
• l’azienda ha presentato un piano industriale finalizzato a i sensi dell’art.1 del bando, per il quale ha presentato un programma di investimento composto dai progetti sotto riportati;
• il Comitato di valutazione ha approvato il programma complessivo di investimento per un valore di €
e un contributo complessivo pari a .
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2 Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di investimento, proposto dall’impresa
e ammesso a finanziamento con decreto del Dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito della Regione Marche (Decreto n….. del …./…./…….).
Il Programma viene avviato in data …./…./……. e deve essere concluso entro il …./…./……., salvo richiesta di proroga motivata non superiore ai 6 mesi. Il Programma è parte di un “piano industriale” che l’impresa si è impegnata a realizzare nella sede operativa nel territorio delle Marche, sita in .
Il Programma finanziato si compone dei seguenti progetti/interventi:
-
-
-
-
Scopo dell’accordo è quello di gestire i progetti per i quali è stato concesso il finanziamento in attuazione del piano industriale, che comporta l’impegno vincolante di generare, entro la data di conclusione dell’accordo, o, su richiesta dell’impresa, entro i 12 mesi successivi, l’obiettivo occupazionale indicato nella domanda, consistente nel:
o aumentare l’organico di nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori impiegati alla data del 31 dicembre 2021 (nei casi di espansione, nuovo insediamento o reshoring);
o mantenere il livello occupazionale (espresso in ULA) antecedente alla dichiarazione dello stato di crisi, con la garanzia della continuità occupazionale ad esclusione dei casi riconducibili a dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa, o altro giustificato motivo; tali riduzioni giustificate devono essere tuttavia almeno compensate con la sostituzione con nuove assunzioni (nei casi di reindustrializzazione di imprese in crisi)
Il programma di investimento si compone dei progetti riportati nella seguente tabella riassuntiva, con i rispettivi ammontari di investimento approvati e di contributi concessi.
TABELLA “Progetti oggetto del Programma di investimento”
Tipologia di progetto | Investimento | Contributo | |
A | Nuovi insediamenti produttivi | ||
B | infrastrutture di ricerca e/o infrastrutture tecnologiche | ||
C | Ricerca industriale e sviluppo sperimentale | ||
D | Innovazione organizzativa e di prodotto (PMI) | ||
E | Innovazione energetico-ambientale | ||
F | Formazione dei lavoratori | ||
G | Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili | ||
TOTALE |
Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a) realizzare i singoli progetti ed il Programma di investimento secondo quanto ammesso a finanziamento con Decreto n. del ;
b) realizzare e impegnarsi a mantenere l’incremento occupazionale proposto di cui all’articolo precedente, per un periodo pari ad almeno 3 anni decorrenti dalla data di chiusura del Programma di investimento;
c) attenersi alle prescrizioni e ai dettagli realizzativi trasmessi a seguito della valutazione, la cui presa d’atto è stata acquisita dalla Regione;
d) concludere il Programma di investimento entro il . Il Programma si intende completato alla data di quietanza della ultima spesa ammissibile;
e) rispettare le disposizioni dei manuali di rendicontazione e utilizzare la modulistica in esso prevista, in particolare per:
- trasmettere entro ogni anno di realizzazione del Programma di investimento, una relazione generale sullo stato d’avanzamento del programma complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che tutte le ulteriori informazioni e la documentazione eventualmente richieste dalla Regione Marche anche in diversi momenti;
- trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti, accompagnate dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate entro i tempi stabiliti nel Bando;
f) comunicare tempestivamente alla Regione Marche ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali modifiche degli stessi;
g) mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e rispettare le vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
h) mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento del programma in quello indicato nella domanda di agevolazione, salvo richiesta formale di modifica, comunque entro il territorio regionale;
i) consentire alla Regione Marche di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d’opera sulla realizzazione dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
j) assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma;
k) restituire i contributi erogati nei casi di revoca totale o parziale o di risoluzione dell’Accordo come previsto dal Bando;
l) conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del contributo;
m) ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente Accordo tramite la pubblicazione, con specifiche indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
La Regione si impegna ad informare le organizzazioni imprenditoriali e sindacali delle iniziative di investimento approvate e delle loro implicazioni industriali e occupazionali. Informa inoltra le amministrazioni locali coinvolte, anche in funzione di eventuali necessità di carattere autorizzatorio o di supporto all’investimento.
La Regione si impegna, nei confronti del beneficiario, a provvedere all’erogazione delle agevolazioni secondo gli importi previsti dal decreto n. del , tenuto conto degli esiti della valutazione. Tali agevolazioni saranno erogate per stati di avanzamento dei lavori, a seguito dell’esame sulla rendicontazione presentata, nelle modalità e tempi stabiliti dal Bando.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
Il programma di investimento attuativo del piano industriale riportato nel presente accordo deve essere completato nei tempi previsti all’articolo 2.
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che verrà espletata dopo la conclusione del Programma di investimento, verranno rispettati i livelli occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo, calcolati secondo le modalità stabilite dal Bando.
L’impresa potrà chiedere una ulteriore proroga di massimo 12 mesi per il completamento e perfezionamento del solo piano occupazionale. L’approvazione della proroga di 12 mesi per il completamento del piano occupazionale è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa italiana) di importo corrispondente alla revoca parziale o totale prevista in base all’entità del ritardo nell’attuazione del piano occupazionale, come previsto dal bando.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui all’articolo 3 dovranno essere autorizzate dalla Regione Marche, previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di integrazioni.
I singoli progetti inclusi nell’accordo andranno realizzati e rendicontati singolarmente, nelle modalità e tempi stabiliti dal Bando. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo, fatta eccezione per i progetti di cui alle lettere A e B inseriti nell’accordo; di questi almeno un progetto deve essere portato a conclusione, pena la revoca dell’intero contributo. L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti dal Bando senza determinare conseguenze sulla validità dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in particolare quelli occupazionali.
Qualora, relativamente a uno o più progetti, in presenza di una spesa ammissibile inferiore a quella approvata, il relativo contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità previsti dal bando si provvederà ad una sua rideterminazione, al fine di riportarlo entro i limiti. Una spesa effettiva documentata superiore all’importo ammesso sarà riportata al valore ammesso.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione dell'investimento, le finalità e gli elementi di base del piano industriale, il rispetto degli obiettivi dell’intervento e dei requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5 Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare un’attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, volta a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. La Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi e sopralluoghi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto.
La Regione effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 3 anni successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:
a) il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b) l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
c) la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
d) la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
e) i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
f) le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso;
g) il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell’accordo, sono:
a. perdita dei requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando per la firma dell’accordo;
b. mancato avvio o interruzione del programma, qualora questo dipenda dal beneficiario;
c. utilizzo alterato delle agevolazioni rispetto alla destinazione d’uso che ne ha motivato la concessione, cessazione o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell’intervento regionale, prima dei 3 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti o falsi e mendaci;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti all’Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
f. insufficiente realizzazione del Programma di investimento e mancato raggiungimento dell’obiettivo di incremento occupazionale per oltre il 50% o, nel caso di progetti di salvataggio e reindustrializzazione, il mancato mantenimento dei livelli occupazionali con una diminuzione superiore al 10%;
g. mancata localizzazione della sede dell’investimento entro la data della prima richiesta di pagamento (causa di esclusione valevole solo per i soggetti beneficiari che alla data di presentazione della domanda non possiedono la sede dell’investimento nella Regione);
x. xxxxxxx invio di ulteriori informazioni e dati richiesti dalla Regione in relazione al presente procedimento;
i. presenza di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di presentazione della rendicontatone finale;
j. tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 4 dell’Accordo, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
k. mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni pubbliche e richiamati nell’art. 22 del bando;
l. rifiuto del beneficiario all’esecuzione dei controlli di cui all’art. 5 dell’Accordo;
m. mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti;
n. violazione del vincolo di stabilità;
o. rinuncia al contributo concesso.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato di interessi secondo quanto previsto dal Bando.
La Regione Marche può altresì disporre la revoca totale dei contributi concessi:
a. qualora dalla documentazione prodotta o dai controlli eseguiti emergano scostamenti dal progetto originario che comportano una diversa valutazione del progetto stesso, inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
b. nei casi di diminuzione, a seguito di variazioni progettuali e conseguente rivalutazione dei punteggi acquisiti dai soggetti beneficiari inferiori a quanto stabilito nei criteri di valutazione.
E’ disposta la revoca parziale del contributo nei seguenti casi:
- nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di incremento occupazionale fino alla quota massima del 50% (oltre la quale scatta la revoca totale); in questo caso si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento aumentata del 5%;
- nel caso di mancato mantenimento dei livelli occupazionali fino al 30% dei livelli precedenti, per i progetti di salvataggio e reindustrializzazione delle imprese in crisi, si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento aumentata del 10%.
E’ disposta infine la revoca dei singoli progetti all’interno del programma di investimento in caso di mancata realizzazione o secondo le diverse regole di settore, senza implicazioni sul resto dei progetti, se non si verificano le precedenti condizioni.
La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l’avvio del procedimento di revoca totale o parziale e assegna il termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.
La Regione esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.
Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, la Regione procederà all’adozione del decreto di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate e all’invio dello stesso al beneficiario.
La Regione e il beneficiario definiscono il Piano di restituzione delle somme da recuperare. Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione e/o di rivalsa sull’organismo fideiussore, la Struttura regionale provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell’avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell’eventuale organismo fideiussore.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
E’ possibile il cumulo di diverse quote parti del progetto, ad esempio con eventuali finanziamenti a valere su accordi di innovazione (M 1 aprile 2015), contratti di sviluppo (DM 9 dicembre 2014), o su applicazioni della Legge 181/89 nelle aree di crisi. Il medesimo costo non può comunque essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
Articolo 8 Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.
Articolo 9 Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del terzo anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo progetto realizzato.
Articolo 10 Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.
Articolo 11 Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa autorizzazione della Regione Marche. Fuori da queste modalità, l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 2 della L.R. n. …/…….
REGIONE MARCHE IMPRESA
Il Dirigente Il rappresentante legale
(Firma digitale) (Firma digitale)
Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6 (Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE MARCHE IMPRESA
Il Dirigente Il rappresentante legale
(Firma digitale) (Firma digitale)