ACCORDO TRA
ACCORDO TRA
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA RECIPROCA TUTELA DELLA SEGRETEZZA DI
INVENZIONI DI INTERESSE DELLA DIFESA PER LE QUALI SIA STATA PRESENTATA DOMANDA DI BREVETTO
Il Governo del Regno di Svezia e il Governo della Repubblica Italiana,
Visto l’Accordo sulla Cooperazione nel Campo dei Materiali per la Difesa, firmato a Stoccolma il 18 aprile 1997;
Considerando l’Articolo 43 dell’Accordo Quadro sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000;
Riconoscendo l’intento dell’Accordo Quadro di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli alle attività delle Società Transnazionali per la Difesa operanti nei territori dei Partecipanti, e di promuovere l’interdipendenza;
Considerando il divieto vigente in entrambi i Paesi di depositare all’estero domande di brevetto contenenti informazioni classificate;
Ritenendo che tale divieto potrebbe nuocere ai richiedenti brevetto ed ostacolare la reciproca comunicazione delle invenzioni relative alla Difesa;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Il Governo del Regno di Svezia e il Governo della Repubblica Italiana tuteleranno, e agiranno in modo che sia tutelata, la segretezza delle invenzioni per le quali sia stata presentata domanda di brevetto in uno dei due Paesi, allorquando la segretezza è stata imposta su tali invenzioni dal Governo, di seguito denominato ‘Governo di origine’, negli interessi della difesa, e per le quali sia stata presentata domanda di brevetto nell’altro Paese (‘Paese di destinazione’) secondo le procedure convenute tra i due Governi.
Tuttavia, la presente disposizione non pregiudica il diritto del Governo di origine ad interdire il deposito di una domanda di brevetto nell’altro Paese.
Articolo II
Le disposizioni di cui all’articolo I, 1° paragrafo, si applicheranno su richiesta del Governo di origine o del richiedente il brevetto, a condizione che quest’ultimo fornisca la prova che la segretezza sia stata imposta dal Governo di origine, e che tale Governo lo abbia autorizzato a depositare la domanda di brevetto nell’altro Paese a patto che fosse posta sotto segreto.
Articolo III
Il Governo al quale è stato richiesto di tutelare la segretezza di un’invenzione in conformità all’articolo I, 1° paragrafo (‘Governo di destinazione’) avrà la facoltà di esigere, quale condizione preliminare per la suddetta tutela, la rinuncia per iscritto, da parte del richiedente il brevetto, a qualunque richiesta di risarcimento nei confronti del suddetto Governo per eventuali perdite o danni dovuti esclusivamente all’imposizione della segretezza sull’invenzione nel Paese di destinazione.
Articolo IV
Le misure di segretezza imposte ai sensi dell’articolo I saranno rimosse esclusivamente dietro richiesta del Governo di origine, il quale comunicherà all’altro Governo la propria intenzione di rimuovere le proprie misure con un preavviso di sei settimane.
Il Governo di origine dovrà tenere conto, per quanto possibile, di eventuali rimostranze sollevate dall’altro Governo entro il suddetto periodo di sei settimane.
Il Governo di destinazione rimuoverà le proprie misure di segretezza, nel dovuto rispetto delle leggi nazionali di sicurezza, dopo la ricezione della notifica, da parte del Governo di origine, attestante la rimozione del vincolo di segretezza nel Paese di origine.
Disposizioni di Attuazione
formulate in conformità all’articolo V dell’Accordo tra il Governo del Regno di Svezia e il Governo della Repubblica Italiana per la reciproca tutela della segretezza di invenzioni di interesse della Difesa per le quali sia stata presentata domanda di brevetto.
Condizioni e requisiti generali.
Articolo 1
L’equivalenza tra le classifiche di sicurezza nei due Paesi è la seguente:
ITALIA | SVEZIA |
Segreto | Hemlig/secret |
Riservatissimo | Hemlig/confidential |
Riservato | Hemlig/restricted |
Tuttavia, ai fini del presente Accordo, le invenzioni originate in Italia saranno classificate in Svezia a livello ‘Hemlig/secret’. In Italia, le invenzioni originate in Svezia saranno classificate a livello ‘Segreto’.
Articolo 2
La richiesta di segretezza della domanda di brevetto dovrà provenire dall’Autorità Competente del Paese di origine (V Reparto – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per l’Italia; Försvarets Materielwerk, Patentenheten per la Svezia) oppure dal richiedente brevetto, accompagnata da un’autorizzazione del Governo o dell’Autorità Competente del Paese di origine che consenta il deposito della domanda di brevetto nel Paese di destinazione.
Articolo 3
L’Autorità Competente del Paese di origine dovrà emettere un certificato che attesti che l’invenzione oggetto della domanda di brevetto è stata posta sotto segreto nell’interesse della Difesa, e che specifichi la classifica di sicurezza assegnata dal suddetto Paese.
Articolo 4
Il richiedente brevetto dovrà presentare, insieme ai documenti relativi alla domanda di brevetto, una rinuncia scritta a qualunque richiesta di risarcimento nei confronti del Governo di destinazione per eventuali perdite o danni dovuti esclusivamente all’imposizione della segretezza sull’invenzione nel Paese di destinazione.
Deposito delle domande di brevetto
Articolo 5
Tutti i documenti relativi al deposito della domanda di brevetto, inclusi l’autorizzazione (articolo 2), il certificato (articolo 3) e la rinuncia (articolo 4), dovranno pervenire alla Struttura Specializzata o Ufficio Brevetti del Paese di destinazione unicamente attraverso canali di comunicazione ufficialmente riconosciuti e adeguatamente sicuri:
a) l’Autorità Competente del Paese di origine assicurerà che tutti i documenti relativi alla domanda di brevetto siano trasmessi, attraverso canali diplomatici, alla propria Ambasciata nel Paese di destinazione.
b) l’Ambasciata accerterà presso l’Autorità Competente del Paese di destinazione, menzionata all’articolo 2, se l’avvocato specializzato, o altro rappresentante designato dal richiedente brevetto, è debitamente autorizzato:
ad avere accesso a informazioni classificate, e
quindi, è in grado di garantire un’adeguata sicurezza fisica.
c) Se l’Autorità Competente del Paese di destinazione comunica che l’avvocato specializzato o altro rappresentante designato possiede le dovute autorizzazioni, l’Ambasciata trasmetterà i documenti all’Autorità Competente e inviterà la stessa ad inoltrare tali documenti all’avvocato specializzato o altro rappresentante.
d) Se l’avvocato specializzato o altro rappresentante designato non possiede le dovute autorizzazioni, e se si ritiene che egli non possa acquisirle entro il tempo a disposizione per depositare la domanda di brevetto, l’Ambasciata ne informerà l’Autorità Competente del Paese di origine, la quale inviterà il richiedente brevetto a designare un altro avvocato specializzato o altro rappresentante.
e) Qualora il richiedente brevetto designi un altro avvocato specializzato, o altro rappresentante, che sia debitamente autorizzato in conformità all’articolo 5(b), l’Ambasciata trasmetterà i documenti all’Autorità Competente del Paese di destinazione, la quale li inoltrerà al suddetto avvocato specializzato o altro rappresentante debitamente autorizzato.
f) L’avvocato specializzato, o altro rappresentante, designato e debitamente autorizzato depositerà quindi la domanda di brevetto nella Struttura Specializzata o Ufficio Brevetti del Paese di destinazione, in conformità ai regolamenti di sicurezza e alle prassi del suddetto Paese.
Articolo 6
Ai fini di agevolare la valutazione dell’invenzione per gli scopi della difesa, l’Autorità Competente del Paese di destinazione dovrà ricevere, in conformità ai regolamenti di sicurezza e alle prassi di tale Paese, una copia della descrizione e di eventuali disegni ad essa allegati, nonché una copia del riassunto e delle rivendicazioni incluse nella domanda di brevetto depositata, la data di deposito ed il numero di protocollo della domanda di brevetto, come pure la data di deposito e il numero di protocollo di ogni eventuale domanda di brevetto corrispondente depositata nel Paese di origine. Le suddette copie saranno fornite unicamente a scopo informativo, senza pregiudicare alcun diritto del richiedente brevetto.
Tuttavia, il richiedente avrà la facoltà di chiedere risarcimento per eventuali perdite o danni, in conformità alle leggi nazionali del Paese di destinazione, causati da utilizzo indebito o divulgazione non autorizzata dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto.
Corrispondenza relativa a domande di brevetto classificate
Articolo 7
Tutta la corrispondenza relativa alle domande di brevetto poste sotto segreto sarà trasmessa esclusivamente attraverso i canali di sicurezza già previsti per i documenti relativi alle domande di brevetto da depositare presso la Struttura Specializzata o l’Ufficio Brevetti (articolo 5), fatta eccezione per la corrispondenza riguardante esclusivamente il pagamento di tasse e onorari e per altri documenti non classificati.
Rimozione del vincolo di segretezza
Articolo 8
Il Governo del Paese di origine comunicherà la propria intenzione di rimuovere le proprie misure di segretezza, in conformità all’articolo IV dell’Accordo, all’Autorità Competente del Paese di destinazione, menzionata all’articolo 2.
Qualora il Governo del Paese di origine rimuova il vincolo di segretezza, dovrà informarne immediatamente l’Autorità Competente del Paese di destinazione.