COMUNE DI MONTEGRANARO
COMUNE DI MONTEGRANARO
PROVINCIA DI FERMO
Assessorato ai Servizi Sociali
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DELL’ ASILO NIDO COMUNALE
PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2015 – 31 AGOSTO 2019
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato di appalto ha per oggetto la gestione dell’Asilo Nido sito in xxx Xxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxx (XX) provvisto di autorizzazione ed accreditamento ai sensi della L.R. 13 maggio 2003, n. 9 e relativo Regolamento attuativo.
La gestione comprende le seguenti attività:
Educativa per utenti da 6 mesi a tre anni anche nel periodo estivo, escluso il mese di agosto, (tranne la prima e l’ultima settimana qualora ci fosse una consistente richiesta di domande), nel rispetto della L.R. 9/2003 (1 educatore ogni 7 bambini) ;
Sostegno per l'eventuale inserimento di bambini portatori di handicap (L. 104 del 05.02.92);
Pulizia e sanificazione di tutti i locali, degli arredi e delle suppellettili;
Ordinaria manutenzione della struttura ivi compreso il giardino ed i giochi esterni;
Somministrazione del pranzo e della merenda pomeridiana; come meglio specificate nel successivo art. 9.
ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
L’ Asilo Nido Comunale viene consegnato all'aggiudicataria completo di arredi, strumenti e suppellettili.
I servizi previsti dal presente Capitolato dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’orario stabilito e secondo gli indirizzi funzionali dell'Amministrazione Comunale (di seguito detta A.C.).
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO
L’appalto ha la durata di anni 3 (tre), con la possibilità di proroga per un ulteriore anno, decorrenti dal 1 settembre 2015, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:30 (tot. 11 ore giornaliere). E’ consentita la prosecuzione del contratto entro il limite di sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla scadenza, nelle more di indizione di una nuova gara d’appalto.
Qualora la Ditta aggiudicataria, dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall’A.C., questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione definitiva come indicato nel succ. art. 23. Verificatosi il caso di cui al capoverso precedente, verranno addebitate alla ditta le maggiori spese eventualmente derivanti dall’assegnazione della gestione ad altri e ciò fino alla originaria scadenza del contratto. L’Amministrazione, con atto motivato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, in toto o in parte, dagli obblighi derivanti dalla presente stipulazione, dandone preavviso alla ditta con un anticipo pari ad almeno 30 gg. con lettera raccomandata A.R.. In tal caso alla ditta viene attribuita, a tacitazione di ogni sua pretesa ed in deroga all’art. 1671 del C.C., solo l’intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha effetto.
ART. 4 – VALORE DELL’APPALTO
L’importo presunto annuo dell’appalto è pari a pari ad € 230.769,00, oltre Iva di legge. Pertanto l’importo presunto per l’intera durata dell’appalto è di € 692.307,00 + Iva.
Detto importo copre tutti i servizi, le spese e le prestazioni rese per la perfetta gestione del servizio oggetto dell’appalto, nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato.
Si stima che il numero di soggetti frequentanti l’asilo nido per ogni anno educativo compreso nel seguente appalto non sarà superiore a 49 bambini.
Il Comune si riserva, allorquando il numero di iscritti dovesse superare le 49 unità, di concordare con la ditta appaltatrice, l’opportunità di riconoscere un compenso forfettario (vedi art. 7)
ART. 5 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto annualmente, è la risultante del prezzo annuo a base d’asta, fissato in € 230.769,00 + Iva
decurtato del ribasso offerto, quale risultante dei seguenti indici organizzativi:
- giorni minimi di funzionamento servizio: 220 annui;
- minimo ore di servizio personale educativo: 10.000 annue;
- minimo ore di assistenza pedagogica: n. 140 annue;
- spese varie di gestione: piccola manutenzione, materiale didattico, prodotti igienici, di pulizia, di consumo.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza mensile previa presentazione della fattura, alla quale deve essere allegato un prospetto mensile delle presenze degli utenti ed il numero delle ore effettuate dagli operatori. L’importo di ogni fattura verrà determinato in misura forfettaria pari ad 1/11 dell’importo complessivo annuo di aggiudicazione.
Il termine di pagamento da parte del Comune delle fatture relative al servizio prestato dalla Ditta è concordato ai sensi dell’art.4 comma 4° del Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n.231, in 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura in formato elettronico .
In caso di ritardato pagamento la ditta avrà diritto esclusivamente, agli interessi di mora misurati al tasso legale di cui all’art.2184 C.C. Tale clausola sarà espressamente sottoscritta dalle parti in sede di stesura del relativo contratto.
Negli anni contrattuali successivi al secondo, il Comune procederà a revisione annuale del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice, che verrà aumentato in misura pari all'indice ISTAT medio dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai registrato nell'anno civile precedente.
Con tale corrispettivo la ditta s'intende compensata di ogni suo avere e pretendere per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal Comune.
In caso di sciopero del personale, qualora l'astensione dal lavoro comporti la sospensione o la riduzione dell'orario di funzionamento del centro, il corrispettivo dovuto alla ditta viene ridotto in relazione alle ore di mancata erogazione del servizio. Lo stesso dicasi per le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili alle parti contraenti.
ART. 6 – VARIAZIONE CORRISPETTIVI
Il corrispettivo quantificato al precedente art. 5 deve ritenersi fisso per un numero di bambini stabilito in massimo 49 unità che frequentano il Centro ad orario pieno e, allo stesso modo, tenendo conto dell’impegno di tutte le figure professionali a orario pieno.
Nel caso in cui il Centro per l’Infanzia venga frequentato per due mesi consecutivi da un numero di utenti inferiore a 21 è prevista la riduzione dell’orario del personale in alcuni o in tutti i servizi previsti nell’appalto e quindi la riduzione in modo proporzionale del corrispettivo dovuto alla ditta contraente.
Inoltre, l’inserimento di soggetti portatori di handicap ed il conseguente adeguamento del rapporto educatore/bambini, viene concordato preventivamente tra il Comune di Montegranaro e la ditta appaltatrice, sentiti i pareri degli organi competenti. In questo caso il corrispettivo dovuto, viene aumentato in maniera proporzionale al maggior numero di ore di servizio educativo che si renderanno necessarie.
In tutti i casi sopra specificati, le richieste dell’ A.C., purchè motivate e rispondenti al reale stato di fatto del servizio, sono impegnative per la ditta affidataria.
ART. 7 - ESTENSIONE DELL'APPALTO
Qualora, durante la vigenza del presente Capitolato, l'Amministrazione dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, potrà affidare le stesse, con atto formale, all’aggiudicataria purché il relativo costo non sia superiore al 20% del corrispettivo derivante dal presente appalto, per ciascun servizio.
ART. 8 - COMPITI DI GESTIONE
La ditta aggiudicataria dell'appalto è tenuta alla gestione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Regione Marche con la L.R. 13 maggio 2003, n. 9 e relativo Regolamento attuativo, nonché al rispetto del regolamento comunale di funzionamento del servizio, del Progetto Educativo redatto dalla ditta e di quanto disposto dal presente Capitolato.
La gestione del servizio comporta le seguenti prestazioni:
Attività pedagogico-didattica finalizzata alla crescita ed educazione del bambino intese come realizzazione delle potenzialità fisiche, intellettuali e socio-affettive di ogni soggetto, in stretta collaborazione con le famiglie, gli organi di gestione del servizio, la scuola dell'infanzia e le varie realtà socio-culturali presenti nel territorio comunale;
Igiene e cura della persona, con particolare attenzione all’acquisizione di autonomia e all'educazione alla pulizia;
La Ditta provvede ad indicare un responsabile del servizio, scelto fra gli operatori utilizzati, con le seguenti competenze:
cura dei rapporti contrattuali e gestionali tra Ditta e A.C.;
cura delle relazioni con utenti, operatori e A.C., sui problemi di ordinaria gestione che possono giornalmente insorgere;
sostituzione tempestiva degli operatori e attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso.
ART. 9 - PERSONALE UTILIZZATO E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
Per garantire l’espletamento del servizio, l’aggiudicatario si impegna ad assorbire, prioritariamente, il personale necessario già adibito del precedente affidatario, se disponibile.
Il Personale utilizzato dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto ai sensi dell’art. 14 della L.R 13 maggio 2003, n. 9 e succ.mod. e della Deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 159 del 14/12/2004 recante “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9” per l'assolvimento delle attività inerenti la qualifica e del certificato di idoneità fisica e sanitaria.
Resta pattuito che nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti della ditta appaltatrice e l’A.C. di Montegranaro.
Il personale dovrà essere organizzato in turni di lavoro e dovrà esserne garantita la stabilità per l’intero periodo scolastico, dal 1 settembre al 31 luglio, sempreché non intervengano fatti o cause gravi di impedimento.
La ditta appaltatrice assicurerà la sostituzione degli operatori titolari (educatori e/o ausiliari), in caso di assenza a qualunque titolo, entro la giornata e in tempo utile per l'espletamento del servizio, con altri operatori di pari qualifica professionale,
La ditta appaltatrice, prima dell’inizio annuale del servizio, o contestualmente ad ogni eventuale sostituzione, consegna al competente ufficio del Settore Servizi Sociali, l’elenco nominativo del personale impiegato, con indicazione delle mansioni cui è adibito, degli orari e turni settimanali e del tipo di rapporto contrattuale. La ditta appaltatrice non potrà procedere con la sostituzione permanente del personale utilizzato per i servizi oggetto del presente capitolato senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione cui la richiesta dovrà essere presentata con dettagliata indicazione delle motivazioni.
L’A.C. potrà chiedere la sostituzione del personale qualora insorgano seri e giustificati motivi.
ART. 10 - COMPITI DEL PERSONALE
La ditta appaltatrice garantisce il personale educativo nel rispetto del rapporto educatore/bambino previsto dalla L.R. 13 maggio 2003, n. 9 e dal relativo Regolamento di attuazione.
Il personale educativo dovrà assicurare le seguenti prestazioni:
- gestione di tutte le fasi operative (accoglienza, attività, merenda , riposo, uscite);
- organizzazione e conduzione di giochi e attività sia individuali che di gruppo, secondo una programmazione delle attività redatta collegialmente con l’Amministrazione Comunale a inizio di ciascun anno scolastico;
- vigilanza e assistenza ai bambini durante tutte le ore di funzionamento delle medesime;
- cura e igiene personale dei bambini affidati durante la permanenza al centro;
- rapporti con le famiglie dei bambini frequentanti;
- conduzione dei colloqui d’ingresso e delle attività connesse all’inserimento dei bambini iscritti;
- partecipazione alle riunioni settimanali del collettivo degli educatori;
- partecipazione all'Assemblea dei Genitori e, con propri rappresentanti, al Comitato di gestione del centro;
- stesura del piano educativo annuale e relazione finale annuale sull’attività svolta;
- produzione delle diverse forme di documentazione delle attività svolte;
- mantenere un costante rapporto di collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali del Comune;
- azione di coordinamento del personale impiegato nel servizio da parte della ditta appaltatrice.
Tutto il personale della ditta deve mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti, delle loro famiglie e dei soggetti con i quali si relaziona, garantendo la riservatezza delle informazioni concernenti gli utenti ed il servizio.
La ditta appaltatrice è responsabile di eventuali comportamenti dei propri operatori che causino disservizio o risultino lesivi dei diritti degli utenti.
Il personale che a qualsiasi titolo presta la sua attività nell'ambito dell'organizzazione della ditta non ha, sotto alcun profilo, rapporti di lavoro con l’Ente committente.
Quindi, per effetto del contratto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra il Comune ed il personale della ditta appaltatrice la quale solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione comunale.
L'attività del personale deve essere svolta secondo i principi della collegialità e della collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno ed integrato utilizzo delle professionalità degli operatori.
Le modalità di frequenza indicate, rappresentano comunque il livello minimo di prestazione, potendo l’aggiudicatario, prevedere articolazioni più capillari.
L’aggiudicatario, dovrà fornire, per ciascun prodotto utilizzato, le relative schede di sicurezza.
ART. 11 - QUALITÀ DEL SERVIZIO
La ditta appaltatrice è tenuta a garantire l'espletamento del servizio con professionalità e competenza, impiegando operatori idonei dal punto di vista fisico, morale e professionale.
Gli educatori devono avere capacità di relazione e comunicazione con gli utenti, capacità di applicazione delle tecniche di cura e igiene della persona, capacità di valutazione dei risultati ottenuti e dell'andamento degli interventi, nonché capacità di integrazione con gli altri operatori del centro per l’infanzia.
La ditta appaltatrice garantisce l'aggiornamento professionale del proprio personale per un minimo di 20 ore annue per ciascun operatore del nido. Inoltre si impegna ad iscrivere e far partecipare i propri operatori ai corsi di aggiornamento eventualmente organizzati dalla Ditta stessa, da Enti Pubblici o Associazioni al di fuori dell'orario di lavoro e senza che ciò comporti alcun aumento nel corrispettivo.
La ditta appaltatrice è responsabile della vigilanza sull'attività educativa agli utenti ed è tenuta a segnalare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali del comune ogni eventuale difficoltà, così da permettere e mantenere un costante confronto sull'andamento del servizio e la verifica dell'attività svolta.
ART. 12 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
L'aggiudicataria applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. in vigore.
Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d’idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali sopracitati. La ditta appaltatrice, in tal caso, si impegna a trasmettere periodicamente ai Servizi competenti dell’Amministrazione l’elenco nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d’impiego, dai certificati di idoneità e dalle garanzie assicurative.
Per l'accertamento della regolarità contributiva, la ditta appaltatrice si obbliga a comunicare all'Amministrazione i dati propedeutici quali: Codice ditta INAIL, la matricola aziendale INPS, il numero dei dipendenti, ecc.
Sono a carico della ditta appaltatrice gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro e, in particolare, dalle disposizioni del D.P.R. 547/55, del D.P.R. 303/56, D.Lgs 242/96 e del D.Lgs 81/2008.
ART.13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
A pena di nullità del contratto, la ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.
Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell’art. 3, comma 9- bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la ditta affidataria.
La ditta appaltatrice ha pertanto l'obbligo, ai sensi del suddetto articolo 3, comma 7, della medesima Legge, di comunicare al comune committente gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.
ART. 14 - TUTELA ASSICURATIVA
La ditta appaltatrice affidataria provvede ad assicurare se stessa ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto
In particolare è fatto obbligo alla ditta appaltatrice aggiudicataria di stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione idonee polizze assicurative per l'intera durata del rapporto di appalto a garanzia dei seguenti rischi:
• Responsabilità civile per danni a terzi (RCT), personale socio e/o dipendente derivante a qualunque titolo dalla prestazione di servizio o dal cattivo funzionamento di apparecchiature connesse all'attività esercitata, per l'importo massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per evento;
• Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), a tutela di rivalse INAIL o dei lavoratori infortunati in servizio, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00;
NELLA STIPULA DELLA POLIZZA I BAMBINI DEVONO ESSERE CONSIDERATI TERZI NEI CONFRONTI DELLA DITTA APPALTATRICE.
• Copertura assicurativa per infortuni a favore dei bambini iscritti.
Resta inteso che, ove i danni verificatisi siano superiori ai limiti dei massimali fissati nelle polizze assicurative, la Ditta dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare il Comune da ogni responsabilità che ne dovesse derivare.
Le copie delle polizze dovranno essere consegnate al Comune entro la data di inizio del servizio.
Art. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO
La ditta sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali e degli impianti, degli oggetti, degli arredi e di quant'altro di proprietà dell'A.C. e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.
Quanto acquistato direttamente dall'affidatario dovrà essere di ottima qualità e comunque conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza ed alle indicazioni del responsabile forniture del Settore Servizi Sociali. La ditta inoltre si impegna a:
- trasmettere, all’avvio dei servizi, all’ufficio Servizi Sociali l’elenco del personale utilizzato, con indicazione delle specifiche mansioni cui è adibito, e le attestazioni richieste al precedente art. 10;
- comunicare tempestivamente all’ufficio iscrizioni l’assenza non motivata degli utenti che si prolunghi oltre il 4° giorno;
- inviare al Servizio riscossione rette del Settore Servizi Sociali, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo, l’elenco nominativo degli utenti iscritti al nido e le giornate di frequenza di ciascuno;
- consegnare all’ufficio Servizi Sociali la relazione sull’attività svolta ed i risultati conseguiti entro 30 gg dalla chiusura annuale di ogni servizio nonchè il progetto educativo gestionale di ogni servizio;
- promuovere, anche su richiesta del Competente ufficio del Settore Servizi Sociali, incontri tra il proprio referente e/o gli educatori e/o famiglie e funzionari comunali per verifiche congiunte sull’organizzazione e l’attività dei servizi.
Art. 16 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico dell’A.C..
In particolare l’affidatario dovrà provvedere a:
- tutte le spese inerenti e derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- la dotazione della massa vestiario e dei D.P.I. per il personale ausiliario secondo le esigenze di igiene e decoro e nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. 81/2008;
- ogni spesa inerente il personale;
- la fornitura e gestione di prodotti farmaceutici per la prima infanzia;
- la fornitura di pannolini – mutandine;
- la fornitura e sostituzione degli articoli di biancheria non più idonei all’uso;
- l’ordinaria manutenzione, il riassetto e pulizia globale dei locali, delle aree verdi, degli arredi e delle attrezzature nel rispetto delle norme di tutela igienico sanitaria;
- l’acquisto e l’organizzazione della cancelleria e dei materiali ludico - didattici che dovranno essere rapportati all’età ed alle esigenze evolutive degli utenti, conformi alle normative vigenti ed in quantità tale da garantire adeguate opportunità di gioco e/o di attività didattica a tutti i bambini iscritti ai servizi;
- le spese di assicurazione contro tutti i possibili rischi conseguenti alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto;
- la manutenzione di tutti i presidi antincendio (estintori ecc…) da effettuarsi secondo le norme vigenti e comprensiva dei collaudi periodici alle attrezzature stesse e alla sostituzione periodica delle polveri per gli estintori;
- la verifica e il mantenimento della segnaletica di sicurezza presente nella struttura, compresa la verifica periodica della corretta visibilità della segnaletica stessa;
- il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia all'A.C. che a terzi, per distruzione o deterioramento di beni;
- l'aggiornamento e le altre iniziative di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta;
- ogni altra spesa inerente la gestione dei servizi o derivante dal presente capitolato.
Art. 17 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature di cui sopra, si impegna, oltre a quanto stabilito in altri articoli a:
- occuparsi dell’iscrizione degli utenti ai servizi;
- fornire alla ditta gli elenchi nominativi degli utenti iscritti ed i riferimenti necessari ai contatti con le famiglie;
- sostituire tempestivamente gli utenti che si ritirino dai servizi, nel caso in cui vi siano delle richieste di iscrizione rimaste insoddisfatte;
- fornire i generi alimentari da somministrare ai bambini;
- mettere a disposizione della ditta aggiudicataria i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- concedere in uso le attrezzature, gli arredi e la dotazione di biancheria (lenzuola, materassi, coperte, bavaglini, asciugamani, ecc.) esistenti e necessari al funzionamento dei servizi oggetto d’appalto;
- provvedere agli interventi di straordinaria manutenzione degli immobili che potranno rendersi necessari durante il periodo di validità del rapporto contrattuale.
Art. 18 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITÀ
La vigilanza ed il controllo sui servizi avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall’A.C. che si riserva, pertanto:
a) il diritto di accesso ai locali destinati ai servizi oggetto del presente appalto, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato;
b) la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti dei servizi;
c) la richiesta, in qualsiasi momento e per giusta causa, di sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale indispensabile per la specificità dei servizi, in tal caso, la ditta, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedervi entro i termini fissati dal competente ufficio del Settore Servizi Sociali.
Le verifiche ed i controlli di cui ai precedenti punti saranno effettuati alla presenza dei responsabili della ditta e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate alla ditta stessa.
Qualora si verifichi la non corretta esecuzione l’A.C. potrà diffidare la ditta aggiudicataria ad adempiere correttamente ed in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che provvedano in sua sostituzione ponendo l’onere finanziario derivante a carico della ditta aggiudicataria stessa, fatti salvi i diritti relativi all’applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.
ART. 19 – CONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
L’Amministrazione comunale si impegna alla consegna della struttura dopo la stipula del contratto, mediante la sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti di apposito verbale di consegna redatto in duplice copia di cui una rimarrà agli atti dell’Amministrazione Comunale e l’altra rimarrà all’aggiudicatario.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di ordinaria manutenzione, le piccole riparazioni ed in particolare solo a titolo esemplificativo:
Impianti elettrici, telefonici, idrici, di riscaldamento :
- la lettura dei contatori;
- la volturazione di tutti i contratti relativi alle utenze
- il pagamento dei consumi energetici registrati da contatori esclusivi ed intestati;
- la manutenzione ordinaria, delle attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, ecc. (pulizia, verifica e serraggio connessioni e collegamenti, test di prova apparecchiature, sostituzione spie luminose, fusibili ecc.);
Arredi:
- la manutenzione degli arredi e l’acquisto e manutenzione delle attrezzature di completamento come indicatori, bacheche, bidoni e cestini della spazzatura, appendini, piccoli armadi e tutta la cartellonistica descrittiva e/o preventiva prevista dalla normativa vigente (Dpr. 524/82 e DLgs. 493/96);
- il riattamento di finiture danneggiate dall’utenza o da terzi;
Struttura:
- la manutenzione e la sostituzione delle serrature;
- il rifacimento delle chiavi;
- il servizio di disinfezione in genere;
- la sostituzione dei vetri infranti e altri parti della struttura eventualmente danneggiati;
Altro:
- la manutenzione dei giochi di proprietà comunale, lo sgombero della neve;
- le spese di assicurazione contro danni a terzi.
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale, tutti gli interventi di straordinaria manutenzione dello stabile salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori addetti al servizio e sempre che tali interventi di straordinaria amministrazione non siano resi necessari da mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria.
ART. 20 – MANTENIMENTO DELLO STATO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE.
L’aggiudicatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione all’Amministrazione Comunale e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest’ultima.
ART. 21 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Negli ambienti dove vengono svolte le prestazioni di servizio oggetto dell’appalto, sussistono interferenze tra le attività lavorative degli operatori dei due gestori (nido e mensa), di conseguenza vi sono i presupposti giuridici e necessari per la redazione del DUVRI.
ART. 22 – VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI.
L’aggiudicatario si obbliga, a seguito di semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione Comunale, a lasciar verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato e a provvedere alla sostituzione, entro trenta giorni dal riscontro, di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato.
Trascorso il termine perentorio di trenta giorni e constatata l’inadempienza dell’aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale provvederà alla sostituzione di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato addebitandone il costo all’aggiudicatario e maggiorando l’importo del 10% a titolo di penale.
ART. 23 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall’art. 113 del D.lgs 163/2006 s.m.i. pari al 10% dell’importo di aggiudicazione
Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le disposizioni dell’art. 113 comma 3 e 5 del D.lgs 163/2006 s.m.i.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E’ vietata la concessione a terzi dell'appalto o la concessione, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, di tutto o in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione, salva preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune.
ART. 25- PENALITA’
Se durante il periodo di esecuzione della gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato fossero constatate, ad insindacabile giudizio dell’A.C., inadempienze rispetto alle disposizioni in esso contenute o richiamate, non sufficientemente gravi da comportare il recesso o la risoluzione del rapporto contrattuale, si procederà all’applicazione di una penalità compresa tra € 250,00 e € 1.000,00 in proporzione alla gravità della mancanza, con la sola formalità della contestazione dell’addebito da parte del Dirigente di Xxxxxxx, alla quale la ditta avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica.
Qualora l’aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall’A.C., questa potrà rivalersi, a titolo di penale, sulla cauzione definitiva che sarà trattenuta integralmente, fatta salva ogni eventuale ulteriore azione per recupero danni L’A.C., fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante una delle seguenti modalità:
- ritenuta diretta sui crediti della ditta (all’atto della liquidazione delle fatture mensili riferite alla gestione dei Servizi di cui trattasi);
- ritenuta diretta sulla cauzione che, in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo;
- emissione di apposita “reversale d’incasso” il cui pagamento dovrà essere effettuato dall’Aggiudicataria, presso la tesoreria comunale, entro 20 gg. dal ricevimento.
L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti spettanti all’A.C. per eventuali violazioni contrattuali. In caso di recidività di cui ai precedenti punti, le penalità su indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate.
ART. 26 - COSTITUZIONE IN MORA
I termini e le comminatorie previste dal presente capitolato operano di pieno diritto senza alcun obbligo per l’A.C. di provvedere alla costituzione in mora della ditta.
ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’A.C. ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:
- violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni normative relative alla gestione dei servizi;
- accertata evasione fiscale o frode della ditta appaltatrice;
- fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente appalto;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell’art.1453 e segg. del C.C.;
In caso di risoluzione del contratto la ditta dovrà risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi. L’A.C., fatti salvi i maggiori danni, potrà, inoltre, rivalersi sulla cauzione:
- a copertura delle spese conseguenti al ricorso d’ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento della Ditta aggiudicataria;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della gestione dei servizi oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale la ditta mantiene l’esigibilità dei crediti nei confronti dell’A.C. per tutte le prestazioni regolarmente effettuate, su tale credito l’A.C. potrà rivalersi per l’applicazione delle penalità di cui all’art. 29.
La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata alla ditta secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico della ditta rimangono le eventuali maggiori spese per l’aggiudicazione dell’Appalto ad altro contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI
E’ a totale carico della ditta contraente con rinuncia alla rivalsa, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto e consequenziale ad essa, nessuna eccettuata od esclusa, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future relative alla registrazione del contratto o all’espletamento dei servizi affidati.
ART. 29 – CONTROVERSIE
La competenza a dirimere eventuali controversie tra il Comune e la Ditta è del Foro di Fermo.
ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
È fatto divieto alla ditta aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs.196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali".
In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 il gestore aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del trattamento.
Il gestore aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e che, come tali, sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; per cui si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.
Il gestore si impegna a verificare annualmente lo stato del trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il comune committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
Il gestore consente l'accesso del Servizio Sociale del Comune al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.
ART. 31 - NORME REGOLATRICI
Il rapporto contrattuale sarà regolato dal presente capitolato. Per quanto in esso non previsto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni del C.C., di legge e di regolamenti, in vigore o che entreranno in vigore, durante la durata dell’appalto, in quanto applicabili.
ART. 32 - ALLEGATI
Allegato al presente capitolato costituendone parte integrante e sostanziale: Planimetria dell’edificio.