CIG 8418983C8B
PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
CIG 8418983C8B
Disciplinare di gara
(redatto, sulla base del Bando-tipo n.1/2017 dell’ANAC e successivi aggiornamenti, con adattamenti dovuti all’utilizzo della piattaforma di e-procurement X.XXX.XX. della Regione Lazio)
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 9
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 9
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 10
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 11
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 12
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA........................ 19 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 22
15.1 Domanda di partecipazione 22
15.2 Documento di gara unico europeo 23
15.3 Dichiarazioni integrativee documentazione a corredo 25
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 29
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 30
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 31
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 32
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 35
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 36
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 36
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 37
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 38
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 38
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 40
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 40
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 42
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 42
DISCIPLINAREDI GARA
PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
1. PREMESSE
Condetermina a contrarre n. 1642 del 13 luglio 2020 questa Amministrazione ha deliberato di indire la procedura aperta soprasoglia comunitaria per l’aggiudicazione dell’appalto di fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi e componenti di impianti di condizionamento presso le strutture di DISCO, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 – Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice).
Con determina direttoriale n. 1642 del 13 luglio 2020 e n. 1972 del 11 agosto 2020, l’Amministrazione ha recepito, per la presente procedura di gara, le novità introdotte dal d.l. n. 17 luglio 2020 n. 76.
Il luogo di svolgimento della fornitura è il LAZIO[codice NUTSITI4]
CIG N. 8418983C8B
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Energy Manager Responsabile della P.O. Servizio 5.3. “Gestione dell’Energia e dei Consumi”. 3
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare.
Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato “Sistema”) accessibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/. Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, accessibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/ (di seguito denominate “Istruzioni di gara”).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Determina a contrarre e relativi allegati (Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, Capitolato tecnico, Capitolato d’oneri, relativi allegati, Schema di contratto);
2) Bando di gara
3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxx- forniture/
La documentazione di gara completa è disponibile sul sito internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ – bandi altri enti bandi altri enti bandi altri enti bandi altri enti, sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, nella sezione “Bandi di gara e contratti” in “Amministrazione trasparente” - “Consulta l’elenco dei bandi”.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante tramite la sezione “Chiarimenti” della piattaforma X.XXX.XX., secondo le modalità esplicitate nelle guide di utilizzo accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/ almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ovvero entro le ore 12:00 del 15 ottobre).
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei (15 ottobre 2020 ore 17:00) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma X.XXX.XX. all’indirizzo
internet xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/, nonché sul profilo del committente nella sezione 4 dedicata alla gara : xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xxxxxxxxx/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura, anche con riferimento a quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuati per via telematica, mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente che ha sottoposto l’offerta, nella sezione “Bandi e Avvisi” concernente la procedura di gara e tramite la funzionalità “Comunicazione” all’interno del Sistema. Tali comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, è onere dell’Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx/. Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/. La registrazione al Sistema
deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal
soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’Operatore Economico 5
medesimo. L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema o le eventuali comunicazioni.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: - un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser; - una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n. 82; - la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare; - un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.
Con il primo accesso al portale (Sezione “Registrazione e Abilitazioni” disponibile nella home Page del sito xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/) l’Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’operatore riceverà via e-mail all’indirizzo PEC
indicato le credenziali per accedere al Sistema. A tal fine, l’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nelle Istruzioni di gara. Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx, contattare il numero 06/997744 o consultare le Istruzioni di gara.
In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lottoin ragione della natura unitaria della fornitura richiesta.
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) | Importo presunto i.e. |
1 | Fornitura, installazione e posa in opera di impianti condizionamento e relative componenti accessorie | 42512000-8 | principale | € 400.000,00 (importo a base d’asta) |
Plafond extra-contrattuale | € 164.000,00 | |||
Valore complessivo dell’appalto | € 564.000,00 |
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
6
L’importo a base di gara è al netto diIva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 7.000 enon è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 20.000 (pari al 5% del valore a base d’asta) calcolati sulla base dell’esperienza pregressa relativa a procedure di forniture analoghe e sulla base dei Tariffari Regionali.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
Il contratto ha un’efficacia di24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della stipula sulla piattaforma di e-procurement.
In particolare, si precisa che la fornitura degli impianti richiesti dovrà avvenire nel termine di cui all’art. 6 del Capitolato d’oneri. Il plafond potrà invece essere utilizzato per le “attività extra” non prevedibili né programmabili, comunque attinenti alla fornitura ed installazione di impianti di condizionamento e componenti accessorie, per il periodo di 24 mesi decorrente dalla stipula del contratto.
4.2 OPZIONIE RINNOVI
Non è previsto rinnovo.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
È fatta salva l’applicazione dell’art. 106, comma 12 del Codice.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 7
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Èvietato ai concorrenti di partecipare alla gara in piùdi un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietatoal concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzioordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, perquali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente xxxx.Xx caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggettoper l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 8
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara glioperatori economici per i quali sussistonocause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi glioperatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previstinei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alladelibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizionenel registro della CCIAA, in cui l’impresa ha sede ovvero di analogo registro di altro Stato aderente all’U.E. da cui si desume che il concorrente esercita l’attività nel settore analogo a quello oggetto della garaqualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà
essere fornita la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 9
registri professionali o commerciali di cui all’all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ovvero la dichiarazione che non sussiste obbligo di iscrizione alla CCIAA;
Per la comprovadel requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) Fatturato specifico medioannuo nel settore di attività oggetto dell’appaltoo prestazioni analoghe,riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili1,non inferiore ad €564.00,00IVA esclusa.
1 Vedasi Cons. Stato, 06.05.2014, n. 2306 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978 “[…] solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1°Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare”.
Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza delle forniture di cui al presente affidamento.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- Bilanci delle società di capitali, ove disponibili;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti prestazioni analoghe
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio2:
prestazioni nel settore oggetto della gara o prestazioni analoghedi importo complessivo minimopari a € 564.00,00, iva esclusa.
La comprova del requisito,è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
♦ In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 10 mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- certificati attestanti l’avvenuta esecuzione delleforniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applica, in via transitoria, la previsione dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016: “In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”;
♦ In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
2 Vedasi Cons. Stato, 06.05.2014, n. 2306 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: “[…] mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria”.
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
d) Possessodi valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientalealla/e norma/e UNI EN ISO 14001 in corso di validità, nel settore oggetto della gara o analogo.
NB. Si precisa che tale certificazione deve essere posseduta da ciascun componente il RTI o consorziate che svolgeranno il servizio/fornitura.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI – EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 3 della Decisione della Commissione UE n. 2018/680 (conformità criteri ecolabel).
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
11
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari edai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizionenei registri ed albi di cui aipunti7.1lett. a)ed il requisito di cui al
punto 7.3lett. d)deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 7.2lett. b)deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere possedutoin misura maggioritaria dall’impresa mandataria.Analogamente con riferimento al requisito di cui al punto7.3 c).
N.B. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, di specificare nell’All. 1, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
N.B. Per quanto riguarda il requisito di cui aipunti 7.2. lett. b) e 7.3 lett. c), al fine di garantire la corrispondenza tra requisiti speciali e parti dellafornitura da svolgere, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito nella misura percentuale pari a quella di esecuzione della fornitura che intende svolgere indicata nel presente Disciplinare3.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 12 partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizioneneiregistri ed albidi cui aipunti7.1lett. a)e quello di cui al punto 7.3lett. d)deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionaledi cui ai punti 7.2 b)e7.3 c)ai sensi dell’art. 47 del Codice,devono essere posseduti:
a. per iconsorzidi cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,lett. c) del Codice,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
3La recente giurisprudenza sul punto ha stabilito espressamente che: “per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37(oggi art. 48, comma 4 del Codice), che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quota di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13).
Il requisito relativo di gestione ambientale di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
N.B. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
8. AVVALIMENTO4
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
NB. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generaliedi idoneità professionale[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
♦ Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 14001 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di
acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel 13 dettaglio le risorse e i mezzi prestati. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice
e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
4 Sulla necessità di precisare in maniera puntuale, nel contratto di avvalimento, le risorse, i mezzi o altro elemento necessario che si intende prendere in prestito, si veda in tal senso giurisprudenza ex multis TAR Catania, n. 2338/2017.
Nello specifico si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato 30 ottobre 2017, n. 4973 che prevede espressamente che: “In coerenza con questa premessa di carattere generale, la giurisprudenza amministrativa afferma che per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ed in particolare del fatturato globale o specifico, non è richiesta l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, perché l’impegno assunto da quest’ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all’azienda nel suo complesso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 11 luglio 2017, n. 3422, 17 novembre 2015, n. 5703, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041, 2 marzo 2015, n. 1020, 6 febbraio 2014, n. 584; IV,
29 febbraio 2016, n. 812; V, 22 dicembre 2016, n. 5423)”.
Mentre per quanto riguarda l’avvalimento operativo, ovvero quello avente ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale: “la procedura di affidamento di un contratto pubblico che non può andare disgiunto dall’indicazione puntuale dei mezzi e delle risorse che l’ausiliario si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante per aggiudicarsi e quindi realizzare un servizio”.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliariasussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenticriteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 14
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40%5 dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredatada:
5La limitazione introdotta al subappalto è di natura qualitativa correlata a ragioni di carattere tecnico che impongono che una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto siano eseguite direttamente dall’affidatario anche in ragione della prestazione principale, per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di infiltrazioni criminali ed anche per ragioni di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni (si veda in tal senso Atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 concernente la disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 – approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1035 del 13 novembre 2019).
1) Unagaranzia provvisoria, come definita dall’art. 93del Codice, pari al2%del valore complessivodell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad
€ 11.280,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) Unadichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciaregaranzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 15
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento pressoBanca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX)- CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conformeallo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180giornidal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 16
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegnodevonoessere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione siaposseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
Èsanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al XXX, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 00 obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio presso le sedi sotto indicate (oggetto della prestazione A.1.), tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Sedi oggetto del sopralluogo:
Denominazione Struttura | Indirizzo |
X. Xxxxxxxxxx | Xxx Xx Xxxxxxxxx, 00/00 – Roma |
Assisi | Xxx Xxxxxx, 00 - Xxxx |
Valleranello | Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 Xxxx |
Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00, previo appuntamento con il RUP o suo referente come di seguito indicato.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
L’ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il 15 ottobre 2020 ore 17:00.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante conserval’attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di retedi cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essereeffettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 18 sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
L’art. 65 co. 1 del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, ha stabilito che: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esoneratidal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionaleanticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020”.
Non è pertanto dovuto il pagamento del contributo in favore dell’ANAC.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica, deve essere effettuata a Sistema.
L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall’operatore economico entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2020.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata.
A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma X.XXX.XX. più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
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Non sono accettate offerte alternative.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:
Busta A – Documentazione Amministrativa; Busta B – Documentazione tecnica;
Busta C – Offerta Economica.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara l’operatore economico deve: 1. accedere al Sistema xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/; 2. accedere alla sezione “Accesso area privata” – Sistema acquisti X.XXX.XX. presente nel box grigio in alto a sinistra e inserire le chiavi di accesso per accedere all’area riservata, cliccando sul link “Accedi”; 3. accedere alla procedura in oggetto tramite nell’area “Bandi” – “Bandi pubblicati”; 4. una volta selezionato il bando, nel Dettaglio dell’iniziativa cliccare “Partecipa”, per accedere alla sezione dedicata alla creazione della propria Offerta.
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al Sistema e inserimento delle offerte si rimanda alle Istruzioni di gara. Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. La presentazione
dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15 dovranno essere redatte sui modelli conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare,
predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ 20 e sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse saranno escluse saranno escluse saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 21 alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazionedell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazionedell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
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15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà inserire a Sistema , nella sezione denominata “Busta documentazione”, la documentazione amministrativa, la quale contiene la Domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
La domanda di partecipazioneè redatta, in bollopreferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, di cui all’allegato n. 1 “Domanda di partecipazione”e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazionerichiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscrittadal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dallavisura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema STELLA secondo quanto di seguito indicato.
Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE,a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV,in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutivadi cui all’art. 89, comma 1 del Codice,sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria; 24
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione«α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par.7.2del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte V – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’aziendanell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
25
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVEE DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, di cui all’allegato n. 2)anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c)-bis, c)-ter,f- bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamentoadottato dalla stazione appaltantereperibile xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxx- comportamento/e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile,ilsuddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltantela nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PECoppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronicaai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
10.autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 26
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla garaoppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dellapresente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di ………, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 delR.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b)della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
14. documento attestantela garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
16. Certificazione/i di conformità alla UNI ISO 14001 (requisito di cui all’art. 7.3. lett. d) del Disciplinare); 27
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autenticadel mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione,sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 28
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 29
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche contenute nel Capitolato tecnico nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al Capitolato d’oneri.
Tutta la documentazione di seguito richiesta deve essere presentata in formato PDF e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o suo procuratore, e caricata sul sistema di e-procurement.
La busta “B – Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti:
a)relazione tecnicadelle forniture offerte, a pena di esclusione;
b) I seguenti documenti connessi con l’attribuzione del punteggio previsto per l’offerta tecnica:
- CV dei professionisti addetti (rif. Criterio 1);
La Relazione di cui alla lett. a), firmata digitalmente a pena di esclusione, è composta da paragrafi riferiti specificamente ai singoli elementi di valutazione (criteri 1, 2 ecc.) espressi nell’art. 18 del
presente Disciplinare, i quali dovranno costituire la titolazione dell’indice della stessa. Essa dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell’offerta.
La suddetta Relazione Qualitativa:
- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 20 (venti);
- dovrà essere redatta in carattere “Times New Roman” di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola;
La modalità con la quale la Commissione attribuirà il punteggio all’offerta qualitativa è indicata nel successivo art. 18.
L’offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola.
N.B. La regola della separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle
offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. 30
Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). In conformità a tale orientamento, al fine di far prevalere i principi di trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, non è
consentito, a pena d’esclusione, l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, pena l’esclusione, i documenti di seguito elencati:
1. Modulo offerta economica predisposto automaticamente dal sistema STELLA da cui risulti:
a) il ribasso unico percentuale;
b) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA esclusa a seguito del ribasso percentuale (di cui alla lettera a) offerto sull’importo posto a base di gara dall’Amministrazione di € 393.000,00, IVA esclusa (oltre € 7.000 per gli oneri della sicurezza di natura interferenziale non soggetti a ribasso).
In caso di discrepanza si terrà conto della % di ribasso più favorevole per l’Amministrazione;
NB. Si precisa che il Valore sul quale verrà espresso il ribasso di offerta ai fini dell’aggiudicazione afferisce esclusivamente alle prestazioni contrattuali, in quanto le c.d. "attività extra", sono quelle non programmabili ed erogate su richiesta o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, che pertanto sono meramente eventuali e di conseguenza sono state calcolate mediante un “plafond” predeterminato dalla Stazione appaltante e non soggetto a ribasso.
c) gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti;
d) la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice;
Sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’Amministrazione aggiudicatrice a base di gara (si veda l’art. 59, comma 4, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
L’offerta economica dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l’espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Il prezzo complessivo, indicato nell’offerta economica s’intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’IVA.
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
N.B. Non potranno essere inserite offerte pari a 06 .
31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base delmiglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il presente appalto anche a fronte di un’unica offerta presentata, purché valutata idonea e conveniente.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare il presente appalto laddove le offerte presentate venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
6 Si rinvia sul punto in giurisprudenza Cons. Stato 1 aprile 2016 che recita testualmente che: “Invero, l’offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una “mancata offerta” in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, è inammissibile”.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
n°1 | Struttura organizzativa, personale a disposizione e gestione della commessa | |
criteri di valutazione | max punti | Criteri motivazionali |
Struttura organizzativa dell’impresa e struttura operativa messa a disposizione per l'esecuzione dell’appalto | 10 | Il concorrente dovrà illustrare con chiarezza la struttura organizzativa ed operativa messa a disposizione. L’offerta migliore sarà considerata tenendo conto: − dell'esperienza maturata dai professionisti aziendali di rilievo tecnico, evidenziata dai loro CV(*); − la presenza o meno di un referente unico per l’intera commessa e le modalità per la sua pronta reperibilità; − indicazione delle modalità con cuil’appaltatore può attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle attività “extra”; |
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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(*) Si rammenta che per la corretta attribuzione del punteggio devono essere allegati alla relazione tecnica i CV dei professionisti impiegati nell’appalto.
n°2 | Esecuzione delle lavorazioni | |
criteri di valutazione | max punti | Criteri motivazionali |
Modalità di esecuzione delle attività di fornitura e posa in opera degli 8 gruppi frigoriferi (prestazione A.1) | 13 | Il concorrente dovrà presentare una relazione illustrativa dalla quale si evincano con chiarezza le modalità di esecuzione delle attività di fornitura oggetto del presente appalto con riferimento alla prestazione di fornitura e posa in opera degli 8 gruppi frigoriferi. L’offerta migliore sarà considerata tenendo conto: − descrizione dei mezzi utilizzati; − efficienza dell’esecuzione; − minimizzazione delle interferenze con l'utenza (studenti, dipendenti) e con terzi e con particolare riferimento agli aspetti di salute e sicurezza; − Modalità dello smaltimento dei gruppi frigo esistenti; − Eventuale analisi statica dei solai. |
n°3 | Qualità della fornitura | |
criteri di valutazione | max punti | Criteri motivazionali |
Caratteristiche delle macchine proposte (8 gruppi frigoriferi, di cui alla prestazione A.1) | 30 | Il concorrente dovrà presentare una proposta illustrativa contenente le caratteristiche delle macchine proposte (8 gruppi frigoriferi). Verrà considerata migliore l’offertache oltre a garantire i requisiti minimi definiti nel capitolato offra: − un’efficienza energetica stagionale ai carichi parziali (ESEER) calcolata secondo norma EN 14511 più elevata; − una capacità di parzializzazione più elevata o continua; − livello di pressione sonora a 1mt secondo la norma ISO 9614 e norma Eurovent 8/1 in base alla potenza erogatainferiore ai massimi indicati nel capitolato tecnico; − l’eventuale sostituzione delle tubazioni di collegamento esistenti a seguito di verifiche effettuate con esito negativo relativamente all’integrità. |
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n°4 | Assistenza tecnica | |
criteri di valutazione | max punti | Criteri motivazionali |
Attività di monitoraggio e controllo dell’impianto oggetto dell’intervento (prestazioni A+B) | 15 | Fatto salvo il diritto derivante dalla garanzia (24 mesi)7, il concorrente presenterà una propria proposta relativamente alla attività di monitoraggio e controllo dell’impianto realizzato L’offerta migliore sarà considerata tenendo conto della qualità, della completezza e della descrizione delle proposte tecniche del concorrente relativamente a: − le modalità di assistenza tecnica post intervento più complete in termini di prontezza ad eseguire sopralluoghi e ad eseguire le eventuali lavorazioni in garanzia, nel caso dovessero nascere criticità̀ al termine delle installazioni. − l’eventuale numero di call center dedicato |
n°5 | Attività di diagnosi degli impianti di climatizzazione esistenti | |
criteri di valutazione | max punti | Criteri motivazionali |
Caratteristiche attività diagnostica (prestazione A.2) | 2 | Il concorrente dovrà presentare una proposta di analisi, integrandola con ipotesi di eventuali modifiche atte a garantire il pieno e corretto funzionamento di ogni singolo impianto nonché il relativo risparmio energetico. L’offerta migliore sarà considerata relativamenteal contenuto della relazione tenendo conto: − della descrizione degli impianti (se corredata o meno di schemi a blocchi funzionali, schemi tecnici, ecc.) − della descrizione di tutte le criticità, individuando le cause di malfunzionamento o non funzionamento |
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7Il periodo di garanzia non è legato a quello del contratto. La garanzia inizia dal primo giorno successivo alla consegna e dura per 24 mesi.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara8.
L’attribuzione dei coefficienti attraverso il metodo del confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri di seguito indicati.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
00
X | X | X | X | X | G…. | N | |
A | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AN |
B | BC | BD | BE | BF | BG | BN | |
C | CD | CE | CF | CG | CN | ||
D | DE | DF | DG | DN | |||
E | EF | EG | EN | ||||
F | FG | FN | |||||
N –1 | …. |
8Vedasi paragrafo V delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1005, del 21 settembre 2016 e Aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio:
si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
N. B. Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula “Valore Soglia dei Ribassi” del sistema STELLA:
𝑆𝐸[𝑅𝑜𝑓𝑓≤𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎]𝐴𝐿𝐿𝑂𝑅𝐴𝑃=𝑃𝑚𝑎𝑥∗[𝑋∗𝑅𝑜𝑓𝑓𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎]
dove:
𝑋:0,90;
𝑆𝐸𝑅𝑜𝑓𝑓>𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎𝐴𝐿𝐿𝑂𝑅𝐴𝑃=𝑃𝑚𝑎𝑥∗{𝑋+(1−𝑋)∗[(𝑅𝑂𝑓𝑓−𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)𝑅𝑚𝑎𝑥𝑂𝑓𝑓−𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎]}
36
𝑃𝑚𝑎𝑥:corrisponde al punteggio massimo;
𝑅𝑜𝑓𝑓:corrisponde al ribasso Offerto;
𝑅𝑚𝑎𝑥𝑜𝑓𝑓:corrisponde al ribasso massimo offerto;
𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎: corrisponde alla Media aritmetica dei ribassi sul prezzo delle offerte dei concorrenti.
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore9
9Vedasi paragrafo VI punto 1 delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1005, del 21 settembre 2016 e Aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
C(a) = ∑ n [Wi * V (a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑ n = sommatoria
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta “virtuale” pubblica avrà luogo il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 10:30 con modalità pubblica sul Sistema. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta “virtuale” pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella 37
data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma X.XXX.XX. nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito di DiSCo, almeno 5 giorni prima della data fissata.
Il RUP e/o apposito ufficio-servizio procederà, nella prima seduta pubblica virtuale,a verificare il tempestivo inserimento della domanda nel Sistema dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Ove ritenuto opportuno, a fronte di circostanze che non rendano possibile lo svolgimento dell'attività in presenza presso il medesimo luogo e per assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute, è possibile che le attività del RUP e dell’ufficio di ausilio al RUP abbiano luogo anche in videoconferenza o altra modalità tecnologica, di cui verrà dato atto nei rispettivi verbali, attraverso cui svolgere tutte le operazioni di propria competenza.
Successivamente il RUP, e/o apposito ufficio-servizio, procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
NB. La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice (che legittima, salvo diversa disciplina, il rinvio al “Regolamento relativo alle Commissioni incaricate dell’espletamento delle gare per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera del CdA di DiSCo n. 7 del 30 ottobre 2019, a cui si rinvia per relationem), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione
appaltante. 38
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica “virtuale”, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Ove ritenuto opportuno, a fronte di circostanze che non rendano possibile lo svolgimento dell'attività in presenza presso il medesimo luogo e per assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute, è possibile che le attività della Commissione di gara abbiano luogo anche in videoconferenza o altra
modalità tecnologica, di cui verrà dato atto nei propriverbali, attraverso cui svolgere tutte le operazioni di propria competenza.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione tramite la piattaforma del sistema di e- procurement assegnerà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alRUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice -i casi di esclusioneda disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione diofferte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi anche, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
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23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, effettuata esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice.
La verifica del possesso di detti requisiti sarà effettuata dalla Stazione appaltante mediante documentazione comprovante acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (fino all’adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC) (v. art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
I Requisiti generali sono comprovati attraverso la documentazione di cui all’art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia.
I Requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione come specificato nell’art. 7 del presente Disciplinare, cui si rinvia.
NB. Per le verifiche antimafia trova applicazione l’art. 3 co. 2 e xx. xxx x.x. x. 00/0000, xxxxxxx cui:“2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.
3. Al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazionedella seguente 41
ulteriore documentazione:
- comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- ulteriore documentazione e/o polizza richiesta dalla Stazione appaltante.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali e le altre spese, come sotto dettagliato.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La stipula del contratto avrà luogo una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice e art. 10 del Capitolato d’oneri nonché le Polizze assicurative RCT/RCO richieste ai sensi dell’art. 11 del Capitolato d’oneri.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.995,00.Xx stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 42
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.