Premesso che
Schema di Accordo tra la Regione/Provincia autonoma e la Commissione regionale ABI per agevolare gli investimenti nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale del periodo di programmazione 2007-2013 e del periodo 2014-2020.
Premesso che
- i fondi comunitari in favore dello sviluppo rurale rappresentano una leva finanziaria strategica per il nostro Paese e la loro ottimale allocazione deve diventare una priorità nazionale da tradurre in un preciso impegno da parte dei diversi attori coinvolti: Amministrazione centrale, Regioni/Province autonome, Organismi Pagarori, imprese agricole e banche;
- i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007–2013 sono nella fase finale di attuazione e la collaborazione di tutte le parti coinvolte nell’utilizzo delle risorse assegnate al nostro Paese diventa fondamentale per accelerare la cerificazione della spesa ed evitare situazioni di disimpegno delle risorse comunitarie;
- si rende necessario, anche nella fase di programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, attivare procedure volte a facilitare l’accesso al credito da parte delle aziende agricole per rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse afferenti allo sviluppo rurale anche in considerazione che tutto ciò può costituire una leva di sviluppo per l’intera economia;
- con l’obiettivo di utilizzare al meglio le risorse dei fondi strutturali, facendo propri gli obiettivi della strategia “Europa 2020” della Commissione Europea, il settore bancario ha ritenuto opportuno fare un passo avanti sul tema dei fondi comunitari avviando uno specifico progetto a livello associativo, denominato “Banche 2020”, il quale, in particolare, eroga servizi alle banche aderenti al fine di facilitare il rapporto banche–imprese assicurando un servizio di supporto specializzato alle imprese con progetti finanziabili attraverso le risorse comunitarie, e questo sia con riferimento alle risorse gestite direttamente dalla Commissione che a quelle cofinanziate e gestite a livello nazionale;
- le parti ritengono che la definizione congiunta di nuove modalità procedurali volte a facilitare l’accesso al credito per le misure che prevedono investimenti di cui ai Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007–2013 e a quelli relativi al periodo 2014-2020 possa migliorare l’utilizzo delle risorse;
- la sottoscrizione di un Accordo rappresenta la modalità operativa più efficace per disciplinare lo svolgimento di nuove procedure, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
Considerato
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in vigore per la fase di programmazione 2007-2013;
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in vigore nella fase di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013;
- il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 riguardante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” che ha previsto all’articolo 9 l’accelerazione nell’utilizzo dei fondi strutturali europei, compresi i fondi per lo sviluppo rurale;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione/Provincia autonoma approvato con Decisione Comunitaria n. del .
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene di approvare quanto segue:
Articolo 1
(Definizioni e allegati)
1.1 Nel presente Accordo, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
“Accordo”: indica il presente accordo.
“Banca/he” o “Banca/he Aderente/i”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che aderiscono al presente Accordo e che siano state inserite nella lista che verrà redatta, pubblicata e aggiornata dalla Regione sul proprio sito internet.
“Beneficiario o Beneficiari”: indica le imprese agricole in possesso del decreto di concessione a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013 e le imprese che otterranno tali decreti di concessione a valere sui PSR per la fase 2014-2020 per effettuare investimenti.
“Conto Vincolato”: indica il conto corrente bancario acceso dal Beneficiario presso una Banca, sul quale verrà erogato il Contributo. Resta inteso che le somme erogate sul Conto Vincolato potranno essere utilizzate dal relativo Beneficiario intestatario, soltanto a mezzo di bonifico
bancario, esclusivamente per effettuare i pagamenti relativi alle spese ritenute ammissibili per gli interventi oggetto del Contributo.
“Contributo”: indica l’importo del contributo a fondo perduto per gli investimenti riconosciuto a valere sulle risorse del PSR.
“PSR”: il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
1.2 In allegato al presente Accordo:
A) Modulo di adesione delle Banche all’Accordo;
B) Disposizione irrevocabile di pagamento
Articolo 2
(Oggetto dell’Accordo)
2.1 Con il presente Accordo si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali la Regione/Provincia autonoma e le Banche faciliteranno l’accesso al credito dei Beneficiari già in possesso di un decreto di concessione di un contributo a valere sul PSR a fronte di investimenti da realizzare nelle propria azienda.
Articolo 3
(Schema procedurale per l’erogazione del finanziamento bancario)
3.1 Il Beneficiario, già in possesso di un decreto di concessione del contributo, richiede alla Banca un finanziamento bancario di importo pari al massimo del 100% delle spese relative all’investimento. A tal fine, il Beneficiario è tenuto a presentare alla Banca copia del decreto di concessione del contributo.
3.2 Nell’effettuare l’istruttoria, la Banca si attiene al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale. La Banca potrà richiedere le garanzie, pubbliche e private, che riterrà opportune/necessarie.
3.3 La durata del finanziamento bancario verrà concordata tra le parti, così come le modalità di restituzione dello stesso, avendo cura di definire modalità che tengano in considerazione la situazione economica del Beneficiario. La durata del preammortamento non potrà superare quella necessaria per l’ultimazione del programma d’investimento prevista nel decreto di concessione del contributo.
3.4 L’erogazione del finanziamento bancario, anche a Stato Avanzamento Lavori, è condizionata alla ricezione da parte della Banca dell’ALLEGATO B, munito del timbro della Regione, secondo quanto previsto al successivo comma 3.5 del presente articolo.
3.5 Il Beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca l’erogazione del contributo, dando disposizione irrevocabile di pagamento dello stesso contributo sul Conto vincolato acceso presso la Banca finanziatrice, utilizzando il fac-simile della lettera riportata in allegato (ALLEGATO B).
Articolo 4
(Utilizzo del Conto vincolato)
4.1 La Banca libererà le somme eventualmente depositate del finanziamento bancario su ciascun Conto vincolato soltanto a mezzo di bonifico bancario, al fine esclusivo di effettuare i pagamenti relativi alle spese ritenute ammissibili oggetto del contributo.
4.2 Resta inteso che, ai fini dell’accensione del Conto vincolato e dell’utilizzo delle somme giacenti sul suddetto Conto vincolato, la Banca sarà tenuta esclusivamente ad effettuare il controllo formale dell’esistenza del Decreto di concessione del contributo e dei documenti contabili (fatture/ricevute) riguardanti le spese effettuate. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei documenti contabili giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sulla effettiva riferibilità di tali documenti contabili alle spese ammesse a contributo.
4.3 Il contributo erogato sul Conto vincolato verrà utilizzato dal Beneficiario per l’estinzione totale o parziale del finanziamento bancario.
4.4 Qualora alla completa realizzazione dell’investimento residuino sul Conto vincolato delle somme, il finanziamento bancario verrà estinto anticipatamente per uguale importo. Il contratto di finanziamento potrà, peraltro, prevedere che le somme disponibili sul Conto vincolato siano restituite al Beneficiario previa acquisizione della dichiarazione rilasciata dalla Regione/Provincia autonoma attestante l’avvenuta realizzazione e conclusione del predetto programma d’investimento.
Articolo 5
(Revoca parziale o totale del contributo)
5.1 Nel caso in cui il contributo sia oggetto di revoca parziale o totale da parte della Regione/Provincia autonoma/Organismo pagatore competente prima della sua erogazione all’impresa, resta nella facoltà della Banca decidere se estinguere anticipatamente, anche in parte, il finanziamento bancario e di richiedere ulteriori garanzie a copertura dello stesso.
5.2 Non rientra tra le responsabilità della Banca quella di attivarsi, presso il Beneficiario per la restituzione delle somme nel caso in cui il contributo sia oggetto di revoca parziale o totale da parte della Regione/Provincia autonoma/Organismo pagatore competente dopo che sia stato erogato sul Conto vincolato dall’Organismo Pagatore e, quindi, utilizzato dalla Banca per estinguere parte del finanziamento bancario a seguito della cessione del contributo a suo favore da parte del Beneficiario. Tale attività resterà in carico all’Amministrazione competente.
5.3 Qualora il Beneficiario rinunci totalmente o parzialmente al contributo, resta nella facoltà della Banca decidere se estinguere anticipatamente, anche in parte, il finanziamento bancario o di richiedere ulteriori nuove garanzie a copertura dello stesso.
Articolo 6
(Impegni delle parti)
6.1 La Regione/Provincia autonoma si impegna a promuovere l’iniziativa nelle forme ritenute più opportune, specificando in ogni caso che, al fine di poter usufruire della procedura di cui al presente Accordo, il Beneficiario dovrà obbligatoriamente:
(i) accendere un Conto vincolato presso la Banca prescelta con le caratteristiche di cui al successivo art 7 e a darne comunicazione, insieme all’IBAN, alla Regione/Provincia autonoma e all’Organismo Pagatore tramite l’invio del modulo in allegato (ALLEGATO B);
(ii) sottoscrivere un mandato irrevocabile in favore della Banca al fine di consentire l’incasso del contributo una volta che l’Organismo Pagatore, a seguito del collaudo e le verifiche da parte della Regione/Provincia autonoma e dei controlli di propria competenza, abbia erogato lo stesso sul Conto vincolato indicato dal Beneficiario;
(iii) Impegnarsi a non modificare l’indicazione del conto corrente presso il quale far transitare il Contributo.
Con riferimento al punto (iii), la Regione/Provincia autonoma si impegna inoltre a non autorizzare alcuna modifica riguardo al Conto vincolato, ad eccezione del caso in cui, previa intesa con la Banca, sia necessario variare l’intestatario del finanziamento bancario.
6.2 L’Organismo Pagatore, fermo l’obbligo sulla base della regolamentazione UE, eroga il Contributo al Beneficiario sul Conto vincolato da questi indicato e, nel caso in cui riceva comunicazione su eventuali modifiche del Conto vincolato, non procede ad alcuna erogazione senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione da parte della Regione/Provincia autonoma, da rilasciare all’Organismo Pagatore entro i termini di pagamenti comunitari.
6.3 La Commissione regionale ABI si impegna a rendere noto l’Accordo alle Banche del territorio, al fine di promuovere l’adesione delle stesse all’intesa.
Articolo 7
(Banche aderenti)
7.1 Le Banche possono aderire al presente Accordo inviando all’ABI ed alla Regione/Provincia autonoma l’apposito modulo (ALLEGATO A) debitamente compilato e sottoscritto.
7.2 L’adesione al presente Accordo si perfeziona nel momento in cui la Regione/Provincia autonoma riceve la comunicazione di cui al comma 7.1 mediante lettera Raccomandata A.R..
7.3 Le Parti e le Banche aderenti si danno reciprocamente atto che, con il perfezionamento dell’adesione di cui al punto che precede, la Regione/Provincia autonoma accetta che il Beneficiario utilizzi il contributo per la restituzione parziale del finanziamento bancario, attraverso la sottoscrizione di un mandato irrevocabile all’incasso.
7.4 La Banca aderente può in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, previa formale comunicazione scritta alla Regione, senza incorrere in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo. Resta inteso l’obbligo per la Banca aderente di portare a termine le attività eventualmente in essere con i Beneficiari al momento della data di comunicazione dell’espressa volontà di recedere.
Articolo 8
(Foro competente)
In caso di controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di .
Articolo 9
(Rinvio)
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile.
Regione/Provincia autonoma
Nome Qualifica
Commissione regionale ABI
Nome Qualifica
ALLEGATO A
Modulo di Adesione all’Accordo tra
la Regione/Provincia autonoma e e la Commissione regionale ABI
per agevolare gli investimenti nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007–2013 e 2014-2020
[su carta intestata della Banca]
Alla
All’
e,p.c.
Regione/Provincia autonoma
Associazione Bancaria Italiana Servizio di Segreteria Generale
Xxxxxx xxx Xxxx x. 00
00000 XXXX
Fax 00 0000000
xx@xxx.xx All’Organismo Pagatore
La sottoscritta Banca
nel condividere le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali la Regione/Provincia autonoma e le Banche faciliteranno l’accesso al credito dei Beneficiari già in possesso di un decreto di concessione di un Contributo a valere sul PSR a fronte di investimenti
dichiara di aderire al citato Accordo.
Distinti saluti
(luogo e data) …………………….
………………………………………. (Timbro e firme autorizzate)
Si indicano di seguito due nominativi di riferimento per la Banca:
Nome e Cognome: Tel: Email: Nome e Cognome: Tel:
Email:
ALLEGATO B
Disposizione irrevocabile di pagamento
Alla
Alla
All’
Regione/Provincia Autonoma
Banca
Organismo Pagatore
Premesso che
• in data
attraverso l’emanazione del Decreto
è stato riconosciuto un
Contributo pari a ;
• è stato aperto un Conto vincolato presso la Banca agenzia
coordinate bancarie: IBAN c/c ;
• la Banca sta valutando la concessione di un finanziamento bancario per la realizzazione di investimenti come da Decreto ;
Tutto ciò premesso, si da disposizione irrevocabile di erogare, una volta avvenuto il collaudo e le verifiche da parte della Regione/Provincia autonoma, il contributo sul citato Conto vincolato che non verrà modificato fintanto che non sia avvenuta la citata erogazione del contributo.
La presente disposizione, impartita anche nell’interesse della Banca è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo consenso scritto della Banca, da notificare a mezzo raccomandata.
Infine, allo scopo di dare riscontro all’avvenuto rilascio del mandato irrevocabile all’incasso e alle disposizioni ivi contenute, si chiede, previa apposizione di un timbro di ricevimento, di trasmettere alla stessa Banca Agenzia a mezzo fax (n._ ) e/o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ( ), xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Distinti saluti
(luogo e data) …………………….
………………………………………. (Timbro e firme autorizzate dell’impresa)