ACCORDO EX ART. 15
ACCORDO EX ART. 15
Legge 7 agosto 1990, n 241 TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SPORT
E
L’UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL’ORIGINE ETNICA
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito anche Dipartimento), con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano, n. 51, nella persona del Capo Dipartimento per lo sport, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
e
l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (di seguito anche Unar), con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, nella persona del Direttore generale, dott. Triantafillos Loukarelis, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento per le Pari Opportunità, Largo Chigi n. 19
di seguito denominate le “Parti”.
PREMESSO CHE
Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per lo sport è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata si avvale per le funzioni indicate dall'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Dipartimento, pertanto, fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata, il supporto per lo svolgimento delle sue funzioni in materia di sport e, tra l’altro, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti della società «Sport e salute S.p.a.».
L’Unar svolge funzioni di garanzia e di controllo della parità di trattamento, dell’efficacia degli strumenti di tutela e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione e che, fin dall’atto costitutivo, è impegnato nella prevenzione e rimozione di qualsiasi comportamento o atto che realizzi un effetto discriminatorio, attraverso azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di un’attività di informazione e comunicazione.
VISTI
- l’art. 2 della Costituzione Italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- l’art. 3 della Costituzione Italiana che letteralmente recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n.176 artt. 27 c.1; 31 c.1 e 29 c.1/a;
- la "Carta europea dello sport per tutti" e la "Carta europea dello sport" formulate dal Consiglio d'Europa rispettivamente a Bruxelles il 20 e 21 marzo 1975 e a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992, nell'ambito della VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, che hanno riconosciuto la pratica sportiva quale diritto del cittadino;
- l’Agenda 2030 approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 15 settembre 2015 e i 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile;
- i principi dichiarati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata il 14 novembre 2000 che all’articolo 21 vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale”;
- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i., secondo cui le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 che disciplina l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 26;
- l'art. 2 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che definisce la tipologia di accordi ed istituti che possono regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2016, con il quale, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Centro di responsabilità 17 “Sport”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l’altro, l’articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l’Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;
- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della succitata Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell’Unione Europea, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - l’Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica con funzioni di controllo e garanzia della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica e dell’operatività degli strumenti di tutela;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, recante “costituzione e organizzazione interna dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni” (di seguito indicato come UNAR), presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39;
- il D.P.C.M. del 17 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2019 al n. 1410, che conferisce al dott. Triantafillos Loukarelis l’incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica-UNAR, nell’ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità;
- il Libro verde del maggio 2004 della Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e Pari Opportunità, uguaglianza e non discriminazione nell’Unione Europea allargata con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell’individuo alla base dell’Unione Europea;
- il Libro bianco sullo sport adottato in data 11.7.2007 dalla Commissione Europea che attribuisce allo sport un ruolo fondamentale nel favorire la coesione, l’integrazione economica e sociale e il dialogo interculturale;
- il Programma Erasmus+ 2021-2027 che conferma, anche nell’Annual work programme 2022, lo sport quale strumento per promuovere valori trasversali quali, tra gli altri, la libertà, la tolleranza e la non discriminazione;
CONSIDERATO CHE
Le Istituzioni hanno il compito di attivare ogni possibile strumento volto alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di discriminazione e violenza in tutte le loro forme, nonché, diffondere la
conoscenza dei diritti della persona, della civile convivenza, del rispetto della legalità, della pari dignità delle persone e del rifiuto di ogni forma di aggressione e di discriminazione verbale, fisica e psicologica. Lo sport, per i suoi valori pedagogici e culturali e per la sua diffusione, costituisce un vettore di integrazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni discriminatori e di violenza e l’attività sportiva rappresenta uno dei pilastri delle prassi educative. Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 si fondano sull’indivisibile rapporto tra lo sviluppo inclusivo, equo e sostenibile, sull’opportunità di fornire un’educazione di qualità equa e inclusiva per tutti nonché sulla realizzazione del diritto dell’uguaglianza di genere.
L’UNAR è impegnato nell’attività di monitoraggio, contrasto e prevenzione delle discriminazioni e delle violenze, nonché alla promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione, della prevenzione e del contrasto di ogni discriminazione e tipo di violenza in ambito sportivo.
L’UNAR ha istituito l’“Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport” con lo scopo di analizzare, monitorare e raccogliere i dati delle discriminazioni in ambito sportivo, realizzare studi statistici delle dimensioni evolutive delle discriminazioni in ambito sportivo, oltre che coordinare l’attività di formazione rivolta agli addetti ai lavori (atleti, allenatori, giudici di gara, dirigenti sportivi), al fine di creare una rete di stakeholder (federazioni, enti di promozione, associazioni), in modo da analizzare e condividere i dati raccolti.
La finalità del presente accordo è quella di attivare una modalità di collaborazione sinergica per il perseguimento delle comuni finalità istituzionali e per la realizzazione del comune interesse di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport.
Affinché siano garantite le finalità descritte, il protocollo intende definire una strategia operativa efficace per favorire il coinvolgimento del mondo dello sport a cui destinare appositi interventi volti al contrasto di ogni forma di discriminazione.
I contenuti del presente protocollo riflettono, pertanto, interessi pubblici la cui cura rientra nelle competenze istituzionali attribuite al Dipartimento e all’Unar.
La Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Premesse)
1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 (Oggetto)
1. Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra il Dipartimento e l’Unar circa il perseguimento del comune interesse di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport.
Art. 3 (Obiettivi)
1. Il presente Accordo individua aree di collaborazione tra il Dipartimento e l’Unar per la realizzazione di iniziative finalizzate a:
a) definire attraverso un programma annuale attività congiunte di sensibilizzazione e formazione volte a promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché per la prevenzione e il contrasto di ogni tipo di discriminazione e di violenza nell’ambito sportivo.
b) collaborare a iniziative finalizzate ad una migliore conoscenza nei cittadini degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione, soprattutto in contesti sportivi;
c) collaborare alla promozione di attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione, in particolare durante la Settimana d’azione contro il razzismo che si celebra ogni anno a marzo in occasione della “Giornata Internazionale contro le discriminazioni razziali del 21 marzo” e durante la Settimana Europea dello sport che si tiene ogni anno, orientativamente tra il 23 e il 30 settembre;
d) definire modalità di collaborazione alle attività dell’Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport istituito dall’Unar;
e) promuovere campagne informative per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza nell’ambito sportivo e per la diffusione di esempi positivi di valorizzazione delle differenze e superamento delle discriminazioni;
f) promuovere, anche al di fuori delle predette occasioni, eventi, incontri, manifestazioni culturali e sportive formative e promozionali rivolte in particolare ai giovani e finalizzate all’educazione ai valori dello sport, alla tolleranza, al rispetto ed alla valorizzazione delle differenze, al rispetto delle regole e dell’avversario, nonché alla legalità intesa come conoscenza delle regole alla base della convivenza civile ed alla promozione dei diritti umani;
g) dare visibilità sui mezzi di comunicazione delle attività congiunte di sensibilizzazione e del contenuto dell’accordo.
Art. 4 (Impegni delle parti)
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 3:
1. Il Dipartimento si impegna a:
a) fornire il proprio contributo per la realizzazione di appositi interventi finalizzati al contrasto di ogni forma di discriminazione in ambito sportivo,
b) ideare iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutta la comunità e orientate al superamento di ogni forma di pregiudizio in ambito sportivo,
c) individuare appositi interventi in-formativi sullo sport quale strumento potente per promuovere la coesione sociale e trasmettere importanti valori, quali il fair play, il reciproco rispetto e il valore della diversità.
2. L’UNAR si impegna a:
a) diffondere la massima conoscenza degli strumenti normativi ed amministrativi di tutela della parità di trattamento e di contrasto alle discriminazioni in ambito sportivo, originate da fattori quali l’origine etnica, l’età, la disabilità, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, nonché predisporre, in relazione alle proprie competenze istituzionali e alla disponibilità delle risorse, una serie di interventi in tale ambito,
b) realizzare campagne e iniziative di sensibilizzazione e di promozione di azioni positive volte ad eliminare le situazioni di svantaggio e a diffondere informazioni sulle opportunità di tutela contro ogni forma di discriminazione in ambito sportivo, nonché collaborare con il Dipartimento all’elaborazione di progetti per percorsi di formazione nelle materie del presente Protocollo,
c) supportare, mediante l’attività del proprio Contact Center e dell’Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, ogni persona che si presuma essere vittima di discriminazione in ambito sportivo,
d) fornire i dati e le statistiche dell’attività di assistenza alle vittime di discriminazioni nel mondo dello sport, così come elaborati dal proprio Contact Center nonché risultanti dall’attività svolta dall’Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, quale organismo dotato di strumenti adeguati per monitorare e fornire un’analisi precisa sulle discriminazioni in ambito sportivo, in particolare su quello amatoriale e dilettantistico.
Art. 5 (Risorse)
1. Per l’attuazione delle attività previste dal presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Attraverso successivi provvedimenti, le Parti si impegnano a individuare, nei limiti delle disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio, le risorse eventualmente necessarie agli interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Accordo.
Art. 6 (Comitato Tecnico)
1. Ai fini della realizzazione del presente Accordo verrà istituito un Comitato tecnico composto da 2 rappresentanti individuati del Dipartimento e da 2 rappresentanti individuati dall’UNAR.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.
3. Il Comitato potrà invitare alle riunioni esperti, anche esterni o appartenenti ad altre Amministrazioni ed Enti.
4. Il Comitato tecnico ha il compito di elaborare e proporre all’Autorità politica con delega allo sport e all’Unar una programmazione delle attività e la definizione dei piani operativi annuali, la definizione delle modalità operative per la realizzazione delle attività, l’individuazione delle eventuali criticità e proposizione delle possibili soluzioni operative nonché la diffusione di contenuti dal presente Accordo a livello locale, regionale nazionale e comunitario.
Art. 7 (Efficacia e Durata)
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia per 3 anni. Con espressa intenzione delle parti è suscettibile di rinnovo.
2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari ad un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.
3. Eventuali modifiche al presente Accordo saranno vincolanti qualora definite per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.
Letto, approvato e sottoscritto Roma, 21 marzo 2022
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per lo Sport | Per l’Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica |
Il Capo del Dipartimento Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Il Direttore Triantafillos Loukarelis |