Regolamento provinciale per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente
Regolamento provinciale per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente
[Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 del 2/10/2020] INDICE
ART. 1 Oggetto del regolamento
ART. 2 Determinazione a contrattare
ART. 3 Approvazione dei progetti definitivi e delle perizie di variante ART. 4 Indizione delle procedure di gara
ART. 5 Organo di gara ART. 6 Sedute di gara
ART. 7 Forma dei contratti di appalto
ART. 8 Forma dei contratti diversi dai contratti di appalto ART. 9 Spese contrattuali
ART. 10 Ufficiale rogante ART. 11 Rinvio
ART. 12 Rinvio dinamico ART. 13 Entrata in vigore
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale della Provincia di Ancona limitatamente a quanto non già previsto da altre fonti normative ed in particolar modo dal X.X.xx. n.50/2016 (Codice dei Contratti) e dal Codice Civile.
2. L’attività contrattuale della Provincia si ispira ai criteri di economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità ed è svolta nei limiti della programmazione di bilancio.
3. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 2 – Determinazione a contrattare
1. La stipulazione dei contratti è preceduta da determinazione assunta dal dirigente del settore interessato con cui viene manifestata la volontà dell’Ente di costituire un rapporto giuridico patrimoniale.
2. Nel caso di determinazione a contrattare propedeutica all’attivazione di una procedura di gara, la stessa dovrà essere corredata dei documenti e degli elaborati tecnici da porre in visione alle ditte interessate.
Art. 3 – Approvazione dei progetti e delle perizie di variante
1. Rientra nella competenza dei dirigenti l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi dei lavori da appaltare, e delle perizie di variante.
2. Resta di competenza degli organi politici l’approvazione dei progetti solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla normativa vigente.
Art. 4 – Indizione delle procedure di gara
1. La Provincia di Ancona cura le procedure di gara finalizzate all’affidamento di lavori, servizi e forniture sia interne che per gli Enti per i quali svolge funzioni di Stazione Unica Appaltante.
2. Per quanto concerne le procedure di gara svolte dalla Provincia di Ancona in funzione di Stazione Unica Appaltante (appalti esterni), si opera un rinvio diretto a quanto previsto dall’apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 20/5/2016.
3. Relativamente, invece, agli appalti interni (finalizzati, cioè, all’affidamento di lavori, servizi e forniture nell’interesse diretto della Provincia) la procedura di gara è disciplinata dal presente regolamento come segue:
- il Dirigente del settore interessato trasmette all’Area Appalti e Contratti la determinazione a contrattare unitamente agli elaborati tecnici facenti parte della documentazione di gara e/o al link sul quale gli stessi sono caricati;
- il Dirigente del settore I indice la gara sulla base di quanto previsto nella suddetta determinazione e nel rispetto del Codice dei Contratti ed individua, tra i dipendenti dell’Area Appalti e Contratti, appartenenti di norma alla categoria D, il responsabile del procedimento di gara che provvede a:
- curare la pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara;
- curare la trasmissione delle lettere di xxxxxx;
- fornire informazioni in ordine alla procedura di gara;
- fornire, su richiesta dell’organo di gara, pareri non vincolanti in ordine a problematiche che possano presentarsi nel corso delle sedute di gara;
- verbalizzare le sedute di gara;
- fornire parere non vincolante in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara del soggetto risultato miglior offerente.
4. Rimangono di competenza esclusiva del Responsabile Unico del Procedimento del settore interessato le procedure di affidamento diretto, sia nella fase della individuazione dell’operatore economico che in quella relativa al controllo dei requisiti di capacità generale e di capacità tecnica.
5. Le indagini di mercato propedeutiche all’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate sono di competenza dell’Area Appalti e Contratti che, su richiesta del settore interessato, provvederà a pubblicare una richiesta di manifestazione di interesse.
Art. 5 – Organo di gara
1. Nelle procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’organo di gara è monocratico e coincide con la figura del dirigente del settore interessato dall’appalto o del titolare di posizione organizzativa delegato dal dirigente, sempre qualora l’appalto non ecceda i limiti di importo previsti dalla delega.
2. Il valore cui fare riferimento è l’importo a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza.
3. Le operazioni di gara, presiedute dal dirigente del settore interessato o da un suo delegato, si
svolgono in presenza del responsabile del procedimento di gara, con funzioni di verbalizzante.
4. Il verbalizzante è di regola individuato nella persona del responsabile dell’Area Appalti e Contratti o da altra figura professionale inquadrata nell’ area stessa.
5. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente di gara e dal verbalizzante e pubblicati sul sito internet della stazione appaltante nei due giorni successivi la seduta pubblica.
6. Nel caso di aggiudicazione dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si applica quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in materia di commissione giudicatrice.
Art. 6 – Procedure di gara
1. Le procedure di gara si svolgono con modalità informatiche tramite l’utilizzo di piattaforme telematiche e nel rispetto delle norme tecniche di partecipazione ivi indicate.
2. Non sono previste sedute pubbliche in presenza in quanto la pubblicità delle sedute e la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: per seduta pubblica si intende, pertanto, in questo contesto che i concorrenti verranno notiziati, tramite apposite comunicazioni inoltrate a mezzo pec automaticamente dalla piattaforma stessa, della data e dell’ora di apertura della seduta di gara e di apertura dei singoli plichi informatici.
3. Resta salvo il diritto di accesso agli atti di gara.
Art. 7 - Forma dei contratti di appalto
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, i contratti di appalto sono stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
2. La forma del contratto verrà stabilita di volta in volta nella determinazione a contrattare con cui si indice la gara, con tendenziale preferenza per la scrittura privata in quanto modalità più agile e veloce.
3. La stipulazione dei contratti con scrittura privata semplice è curata direttamente dagli uffici/aree del settore interessato, qualora il contratto consegua ad una procedura di gara avviata e gestita direttamente dal settore stesso.
4. Nel caso in cui lo svolgimento della procedura di gara sia invece demandato all’Area Appalti e Contratti, i relativi contratti di appalto verranno predisposti dalla suddetta area
indipendentemente dalla forma dagli stessi rivestita.
5. Nel caso di contratti stipulati con scrittura privata semplice, gli uffici/aree competenti in relazione all’oggetto dell’affidamento, porranno in essere ogni opportuna modalità per la raccolta dei relativi atti. La scrittura privata sottoscritta sarà inserita nella procedura della gestione documentale anche al fine di garantirne la conservazione.
6. Sempre ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, in caso di procedure negoziate, ivi compresi gli affidamenti diretti, i contratti potranno essere stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta elettronica certificata.
7. Entro il termine e secondo le modalità che verranno stabilite dall’Area Informatica, ciascun settore provvede a fornire i dati da comunicare all’Anagrafe Tributaria relativi ai contratti di appalto stipulati nell’anno solare precedente.
Art. 8 - Forma dei contratti diversi dai contratti di appalto
1. I contratti che regolamentano l’attività patrimoniale dell’Ente, diversi da quelli di appalto, vengono stipulati con atto pubblico notarile, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o con scrittura privata autenticata, qualora tale forma sia richiesta dalla legge ad substantiam.
2. Nei casi in cui la legge non richieda una determinata forma, la stessa sarà determinata di volta in volta dal dirigente competente e potrà rivestire anche la forma della scrittura privata semplice.
3. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o nella forma della scrittura privata autenticata è curata dall’Area Appalti e Contratti.
Art. 9 - Spese contrattuali
1. Le spese di stipula e quelle ad essa connesse relative ai contratti di appalto sono sempre ad esclusivo carico dell’appaltatore.
2. Tutte le spese inerenti i contratti diversi dai contratti di appalto sono a carico dell’altro contraente, salva diversa previsione normativa o diversa indicazione risultante dalla determinazione a contrattare o da accordi tra le parti trasfusi in atti formali condivisi e deliberati dai rispettivi organi competenti.
Art. 10 - Ufficiale rogante
1. I contratti diversi dai contratti di appalto sono rogati e le relative sottoscrizioni sono autenticate dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce legalmente.
2. Essi possono essere stipulati per mano di un notaio:
a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
b) quando sia previsto dalla determinazione a contrattare;
c) su richiesta dell’altra parte contraente, qualora la stessa assuma interamente le spese notarili;
d) su richiesta del segretario generale.
Art. 11 -Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti.
Art. 12 -Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
Art. 13 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento sull’attività contrattuale dell’Ente approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 40 del 11/10/2016.