CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Città di Giovinazzo (Città Metropolitana di Bari)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA D’IDENTITÀ DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO”
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente appalto è la realizzazione brand della città di Giovinazzo, inteso quale segno in grado di connotare tutte le diverse sfaccettature della Città e del suo territorio.
Il brand è caratterizzato da tre dimensioni:
− essenza di brand (brand essence): anima del brand, è la promessa di fondo, che riesce ad esprimere ciò che il brand intende rappresentare al mercato;
− identità centrale (core identity): insieme di valori associati al brand che riflettono la mission e la strategia di mercato;
− identità allargata (extended identity): attributi associati al brand che lo specificano. Il marchio potrà essere utilizzato:
− per la promozione di Giovinazzo, a livello nazionale e internazionale;
− per la comunicazione delle innovazioni e dei cambiamenti del territorio;
− per la comunicazione culturale e turistica;
− in ottica commerciale, anche mediante attività di merchandising e licensing. L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
A) SERVIZI DI MARKETING TERRITORIALE
La predisposizione di un piano di marketing strategico della città di Giovinazzo, l’ideazione e realizzazione di un sistema identitario (brand composto da logotipo, marchio e payoff) della città nonché l’ideazione, realizzazione e gestione delle attività e dei servizi di comunicazione verso l’interno e verso l’esterno, finalizzati a promuovere la città in maniera globale ed integrata in termini di produzioni locali, attrazione degli investimenti e turismo. E’ richiesto ai partecipanti di predisporre e consegnare i seguenti documenti:
− piano di marketing strategico con il posizionamento della Città di Giovinazzo quale meta del break turistico;
− system identity della Città di Giovinazzo (logotipo, marchio, pay off): il brand potrà contenere la parola “giovinazzo”, ma non è obbligatorio. il marchio/logotipo e il payoff saranno utilizzati in tutte le comunicazioni promozionali della città su differenti media (stampa, internet, tv, brochures, etc.) e ne potrà essere fatto uso in altri settori e da parte di differenti soggetti (consorzi, aziende e a tutti gli attori impegnati alla promozione della città) previo accordo e supervisione con il titolare dei diritti;
− prove di leggibilità su scala dimensionale, riproduzione con varie tecniche del sistema identitario e declinazione in vari formati, misure, a colore e in b/n;
− manuale d’uso del marchio complesso realizzato;
− piano di comunicazione digitale, quale strumento interattivo che supporti e metta in rete: amministrazione, esercenti, strutture ricettive, sportive, ecc., finalizzato ad individuare e gestire la promozione turistica attraverso i mezzi di comunicazione idonei da attivare sulla base del piano strategico formulato (sito web, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Pinderest, You tube etc.), creando contenuti che esaltino e documentino la qualità degli eventi e manifestazioni che saranno posti in essere.
L’Aggiudicatario si impegna a consegnare gli elaborati tecnici richiesti entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
B) SERVIZI DI SUPPORTO
L’affidatario dovrà prestare per tutta la durata dell’appalto in via continuativa i seguenti servizi:
a) supporto organizzativo e operativo al lavoro di programmazione e realizzazione di eventi culturali e turistici;
b) assistenza tecnica operativa per la realizzazione del piano strategico e del piano di comunicazione digitale formulati;
c) supporto nella predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi con risorse stanziate da Comunità Europea.
Art.2
Valore stimato dell’appalto
Il valore stimato dell’appalto è pari a euro 39.000,00 (oltre iva come per legge), come di seguito specificato: euro 30.000,00 per i servizi di marketing territoriale (art. 1, lettera A) ed euro 9.000,00 per i servizi di supporto (art. 1, lettera B).
Art. 3
Durata del servizio
L’affidamento del servizio ha la durata di anni uno con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
Art. 4 Descrizione del servizio
Il servizio consiste nelle seguenti attività:
- ideazione e realizzazione di un piano di comunicazione e declinazione immagine (per un minimo di n°15 di eventi) che lanci la città di Giovinazzo ed il suo nuovo marchio turistico culturale;
- elaborazione grafica in vari formati per comunicazione video e cartacea; L’affidatario si dovrà impegnare a:
1. collaborare con l’Amministrazione Comunale durante tutte le fasi di espletamento del servizio;
2. nominare un responsabile di progetto che sarà l’interfaccia con l’Amministrazione per tutta la fase di gestione del servizio (entro 10 gg. dall’aggiudicazione);
3. collaborare con il soggetto incaricato della realizzazione del processo partecipativo allo scopo di accelerare il processo di realizzazione del brand con fissazione del calendario incontri;
4. fornire un report mensile sull’andamento del progetto di comunicazione con dati statistici, contenutistici e qualitativi, con verifica dell’impatto sugli utenti ed efficacia dei messaggi anche off-line.
4. Elaborare campagna comunicazione relativa agli eventi entro la deadline concordata con il Servizio Turismo e Marketing Territoriale.
Il marchio deve essere:
- distintiva da un punto di vista formale, ossia non creare confusione con altri marchi analoghi o simili;
- registrabile, ossia avere le necessarie caratteristiche giuridiche per essere depositata presso l’ufficio brevetti e marchi ed utilizzata a livello nazionale o internazionale;
- versatile ed applicabile e mantenere la sua identità e riconoscibilità su vari materiali e formati che variano dall’immagine coordinata classica (i.e. carta intestata, buste, ecc.) a format di comunicazione (i.e. poster, 3 dépliant, web, tv, ecc.), a elementi di merchandising (e.g. penne, t- shirt, ecc.). I materiali sopra elencati hanno carattere meramente esemplificativo ma non esaustivo.
Art.5
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’aggiudicatario dovrà assicurare il servizio utilizzando n. 2 unità di personale qualificato.
Art.6.
Criteri di valutazione
L’affidamento del servizio avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte di una Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi relativi espressi in centesimi:
A) OFFERTA TECNICA: max 80 punti
CRITERI DI VALUTAZIONE | PONDERAZIONE (punteggio massimo) |
1. ORIGINALITÀ’, GRADO DI FLESSIBILITÀ E RIPRODUCIBILITÀ’ NELLE DIVERSE APPLICAZIONI 1.1 Originalità: sarà valutato il grado di originalità del marchio/logotipo e payoff, che dovrà possedere capacità di esclusività e concorrenzialità, senza generare confusioni e sovrapposizioni con altri marchi (punti 10) 1.2Flessibilità e riproducibilità: sarà valutata la capacità di adeguamento, senza perdere le caratteristiche di riconoscibilità, a situazioni cromatiche e dimensionali diverse, agli strumenti e ai supporti sia cartacei che elettronici sui quali potrà comparire (punti 10) | 20 |
2. ATTRATTIVITÀ’, EFFICACIA ED IMMEDIATEZZA COMUNICATIVA 2.1 Attrattività: sarà valutata la capacità del marchio/logotipo e payoff di attirare l’attenzione anche in contesti dispersivi e caotici, ad esempio in presenza di diversi segnali e altri marchi. Esso dovrà, inoltre, essere in grado di posizionare la città in maniera distintiva e al tempo stesso attrattiva, rispetto alle altre città e aree geografiche, nonché promuovere azioni di incoming turistico rendendo attrattivi gli elementi distintivi della città (punti 10) 2.2 Efficacia e immediatezza comunicativa del marchio/logotipo: sarà valutata la capacità del marchio/logotipo di raggiungere in modo diretto ed efficace gli interlocutori (punti 10) 2.3 Efficacia e immediatezza comunicativa del payoff: sarà valutata la capacità del payoff di essere facilmente memorizzato sia per struttura che per potere evocativo, integrandosi e completando l’identità del brand, rendendolo riconoscibile, memorabile e coerente con il logotipo/marchio (punti 10) | 30 |
3. ADEGUATEZZA RISPETTO AGLI ELEMENTI IDENTITARI E AL PIANO MARKETING TURISTICO DELLA CITTÀ Sarà valutata la capacità del marchio/logotipo e payoff di rappresentare la città in maniera distintiva e al tempo stesso attrattiva rispetto ad altre città ed aree geografiche, a livello nazionale ed internazionale, in linea con il Piano Marketing Turistico ed a tutti gli elementi identitari (punti 10) | 10 |
4. OFFERTA MIGLIORATIVA (con oneri a carico dell’aggiudicatario) Sarà valutate le qualità dei servizi proposti. Le proposte dovranno essere dettagliatamente descritte e dovranno riportare la tempistica di realizzazione. Non saranno valutate le proposte senza cronoprogramma | 20 |
La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
B) OFFERTA ECONOMICA: Max punti 20
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta che presenta il massimo ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara (escluso IVA).
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:
Pi = 20 x (Ri/Rmax)
dove:
Pi = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo; Rmax = Ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Art.7
Importi dovuti e fatturazione
Per i servizi di marketing territoriale, di cui all’art. 1, lettera A), il corrispettivo sarà versato in unica soluzione ad avvenuta consegna degli elaborati tecnici previsti, previa presentazione di idonea e regolare fattura.
Per i servizi di supporto, di cui all’art. 1, lettera B), il corrispettivo sarà versato in rate mensili posticipate di pari importo, previa presentazione di idonea e regolare fattura.
1. I corrispettivi si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione Contraente, il riferimento al Contratto cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l’applicazione delle penali ivi previste. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
6. Rimane inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Sulla base di quanto disposto all’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione contraente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito
all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte dell’Amministrazione Contraente dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall’Amministrazione Contraente direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto.
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, da parte dell’Amministrazione Contraente.
13. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
14. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del
d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
15. Il corrispettivo del servizio spettante all’affidatario verrà liquidato con cadenza mensile, dietro presentazione di fattura corredata da relazione sull’attività svolta, e sarà determinato applicando al numero delle ore di servizio effettivamente prestate nel mese di riferimento il prezzo orario offerto in sede di gara.
Art. 8
Costi della sicurezza e della manodopera
1. L'importo degli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali è pari a zero. L’operatore deve indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
Art.9 Cauzione definitiva
L’affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta tra cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, ad essa si applicano le riduzioni previste dall’art.93, comma 7. La garanzia definitiva deve godere delle stesse condizioni espresse per la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ad essa si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 103 del medesimo decreto. L’appaltatore è obbligato a integrare la cauzione definitiva o costituirne una nuova, nel caso in cui il comune decidi di avvalersi dell’opzione di rinnovo contrattuale.
Art. 10
Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione Contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative prestate, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze stipulate.
4. L’impresa aggiudicataria è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare, oppure a dimostrare di aver già stipulato, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile dei propri operatori nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, avente un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per danni a persone, e non inferiore ad € 500.000,00 per danni a cose.
Art.11 Penali
In caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari ad euro 100,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dal Comune di Giovinazzo una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l’inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 200,00.
Art. 12
Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione Contraente.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione contraente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L’Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nel contratto o delle eventuali altre
garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L’applicazione delle penali previste nel contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 13 Risoluzione
1. L’Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione Contraente;
h) nei casi disciplinati da altri articoli del presente capitolato;
i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
k) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni dell’Amministrazione contraente ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l) cancellazione della Cooperativa/Consorzio dall’Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti dalla legge.
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. L’Amministrazione Contraente deve risolvere il Contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, l’Amministrazione Contraente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.
4. L’Amministrazione Contraente, quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l’Amministrazione contraente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall’Amministrazione Contraente per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Contraente, avrà diritto di escutere la garanzia prestata. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
Art. 14 Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l’Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei seguenti casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o
soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
5. L’Amministrazione contraente potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione Contraente.
Art.15 Divieto di subappalto
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall’eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione contraente si intenderà il soggetto aggiudicatario.
Art. 16
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 17 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al protocollo di intesa ed integrità che verrà allegato alla documentazione di gara.
Art. 18 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione Contraente.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 19 Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
2. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Art. 21 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nella materia.