CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Itasnow
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Prodotto per l’assicurazione della responsabilità civile e degli infortuni durante l’attività sportiva sciistica amatoriale da discesa con sci, snowboard, slitta e slittino o durante l’atti- vità sportiva amatoriale estiva.
Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida “Contratti semplici e chiari”.
Edizione 11/2021
INDICE
3
4
6
GARANZIE RESPONSABILITA’ CIVILE 6
MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA 9
10
IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE 10
IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI 10
13
GLOSSARIO
Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; |
Assicurazione cumulativa | l’assicurazione, con un’unica polizza, di più persone non costituenti nucleo familiare e/o quella stipulata da una persona giuridica e/o quella stipulata da un “professionista” ai sensi dell’art.1469 bis del Codice Civile; |
Contraente | il soggetto che stipula l’assicurazione; |
Cose | sia gli oggetti materiali sia gli animali; |
Day Hospital/Day surgery | forma di ricovero presso struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica; |
Franchigia | la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’assicurato; |
Inabilità temporanea | la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’assicurato di attendere alle attività professionali prin- cipali e secondarie dichiarate; |
Invalidità permanente | la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indi- pendentemente dalla sua professione; |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
Infortunio | l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; |
Massimale assicurato Periodo di assicurazione | la massima esposizione che la Società è tenuta a pagare per ogni sinistro, ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita e con il limite per danni a cose, anche se appartenenti a più persone; In caso di polizza di durata inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore ad un anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.; |
Polizza | il documento che prova l’assicurazione; |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
Ricovero Risarcimento Scoperto Sinistro Società | permanenza in istituto di cura con pernottamento; somma pagata dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’assicurato; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; ITAS Mutua che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sotto- scritta dalle Parti; |
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assi- curazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Art. 1.2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati,
altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento, fermi le suc- cessive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del Codice civile.
Art. 1.3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 1.4 –ASSICURAZIONI DI GRUPPO
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato, così come disposto dall’art.1891 del Codice Civile.
ART. 1.5 –ESONERO DALL’OBBLIGO DI DENUNCIA DI DIFETTI FISICI O MUTILAZIONI RILEVANTI PREE-
SISTENTI
Il contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.
ART. 1.6 - ESONERO DALL’OBBLIGO DI DENUNCIA DI ALTRE ASSICURAZIONI INFORTUNI
Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni individuali che gli assicurati aves-
sero stipulato o stipulassero per proprio conto.
Art. 1.7 - DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza. Il contratto può essere stipulato nella forma “a tacito rinnovo” o “a scadenza automatica” e può avere durata annuale o poliennale.
Nel caso di XXXXXX XXXXXXX, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all’art 1.8 – Disdetta dell’assicurazione.
Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al “periodo di assicurazione”, questo si intende della durata di un anno. Se però l’assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il “periodo di assicurazione” coincide con la durata del contratto.
Art. 1.8 - DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE
Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma “a tacito rinnovo” inviando una co- municazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.
Art. 1.9 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 1.10 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 1.11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.10 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale esclusivamente per le piste da sci, snowboard, slitta e slittino presenti sul territorio italiano e, per il solo periodo estivo, vale per i percorsi segnalati presenti all’interno del comprensorio, utiliz- zabili in base allo skipass regolarmente posseduto dall’Assicurato.
Art. 1.13 – VALIDITÀ TEMPORALE
L’assicurazione vale esclusivamente se, al momento del sinistro, l’Assicurato era in possesso di skipass
regolare, comprovante la possibilità di utilizzo delle piste da sci e snowboard e dei percorsi estivi.
Art. 1.14 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio pro capite giornaliero per gli skipass mattutini/pomeridiani, giornalieri e plurigiornalieri è fissato in 2,50 euro, comprensivo di imposte, 1,50 euro relativi alla copertura responsabilità civile, e 1 euro relativo alla copertura infortunio.
Per gli skipass stagionali il premio pro capite si intende stabilito in euro 45, comprensivo di imposte, 30 euro relativi alla copertura responsabilità civile, e 15 euro relativo alla copertura infortunio.
Il premio viene anticipato dal Contraente in euro 500 e deve intendersi quale premio minimo dovuto alla Società per ciascun anno assicurativo.
La Contraente si impegna a comunicare entro il 30/09 – 31/01 – 28/02 e 30/04 di ciascun anno il numero effettivo degli aderenti; le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di comunicazione.
Se il Contraente non effettua nei suddetti termini la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza dovuto, la Società può accordare un ulteriore termine di 15 giorni trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.
Il Contraente è tenuto a conservare i registri relativi all’elenco degli Assicurati aderenti alla copertura riportandone i dati anagrafici il periodo di adesione ed il premio versato. La Società ha il diritto di effet- tuare verifiche e controlli per i quali il Contraente sarà tenuto a fornire la documentazione richiesta e i chiarimenti necessari.
Art. 1.15 – COMUNICAZIONI AGLI ASSICURATI
Il Contraente è tenuto a consegnare a ciascun Assicurato il documento informativo. La consegna dovrà essere effet- tuata prima dell’adesione alla copertura assicurativa e/o dell’effetto della stessa. Il Contraente è obbligato a comuni- care agli Assicurati eventuali modifiche alle condizioni di polizza.
GARANZIE RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 2.1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in rela- zione all’espletamento dell’attività sportiva sciistica amatoriale da discesa con sci, snowboard, slitta e slittino, per le somme assicurate e/o i massimali e con le limitazioni previste nella tabella “Massimali, limiti, scoperti e franchigie” (art. 2.4).
Si precisa che la copertura si intende estesa anche all’attività sportiva amatoriale estiva svolta all’interno del com-
prensorio, nei percorsi segnalati e per il quale è stato acquistato lo skipass o per il quale questo abbia validità.
La garanzia opera se l’Assicurato ha acquistato regolare skipass.
Art. 2.1.2– SECONDO RISCHIO
L’assicurazione si intende prestata in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in
vigore stipulate dall’Assicurato e/o Contraente.
GARANZIE INFORTUNI
Art. 2.2.1– INFORTUNI
L'assicurazione copre l’infortunio che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell’attività sportiva sciistica amatoriale di discesa con sci, snowboard, slitta e slittino (dal 31.10 al 30.05) e dell’attività sportiva amatoriale estiva (dal 31.05 al 31.10) nei percorsi segnalati all’interno del comprensorio, per il quale è stato acquistato lo skipass e per il quale questo abbia validità.
Sono compresi in garanzia anche:
1. l’annegamento;
2. l’assideramento o il congelamento;
3. la folgorazione;
4. i colpi di sole o di calore;
5. i morsi di animali e le affezioni a essi conseguenti, le punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori sani;
La garanzia opera se l’Assicurato ha acquistato regolare skipass.
Art. 2.2.2 – LIMITI DI ETA’
L'assicurazione vale per gli Assicurati di età non superiore a 80 anni.
Art. 2.2.3 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dalla data dell'infor- tunio, la Società liquida, per tale titolo, secondo le disposizioni che seguono, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali indicate nell’Allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 “Testo unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale”, conosciute anche come “Tabelle INAIL” delle quali si riporta un parziale estratto nell’art. 3.4 – Criteri di indennizzabi- lità, all’interno della sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.
Art. 2.2.4 – MORTE DA INFORTUNIO
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.
In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi dell'Assicurato.
Art. 2.2.5 – INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO DA INFORTUNIO
in caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura per infortunio, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata
in polizza per i giorni di degenza. Il day hospital/day surgery si intende escluso dalla assicurazione.
Art. 2.2.6 – SPESE MEDICHE E DI SOCCORSO
La Società, a seguito di sinistro indennizzabile, rimborsa le spese mediche e di soccorso prestate nell’immediatezza
del sinistro o presso centri convenzionati
Art. 2.2.7 - RIMBORSO SKIPASS PLURIGIORNALIERO CON UN MINIMO DI 3 GIORNI CONSECUTIVI E EVEN-
TUALE NOLEGGIO DI ATTREZZATTURA SPORTIVA – operante solo in presenza di garanzia infortunio (art. 2.2.1)
La Società, a seguito di infortunio occorso all’Assicurato, rimborserà:
a. eventuali skipass non utilizzati, specificatamente per i giorni di abbonamento non usufruiti pro rata temporis
(escluso il giorno dell’infortunio);
b. le eventuali spese di noleggio del materiale da sci non goduto per infortunio che avvenga nei primi tre giorni dopo il pagamento del noleggio.
L’operatività della garanzia è subordinata al fatto che l’infortunio sia tale da non consentire all’Assicurato di riprendere l’esercizio dell’attività oggetto dell’assicurazione; la patologia dovrà essere documentata e certificata da un Pronto Soccorso Ospedaliero ed eventualmente verificabile dal medico fiduciario della Società.
Oltre alla documentazione di cui sopra, ai fini del pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato dovrà presentare dichia- razione scritta riportante le circostanze del sinistro ed i giorni non utilizzati, allegando lo skipass in origi- nale e l’eventuale documentazione relativa al noleggio delle attrezzature.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 2.3.1 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
L’assicurazione di responsabilità civile non comprende i danni conseguenti a:
a) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe,
maremoti o frane;
b) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
c) da stato di ebrezza con valori di alcolemia superiori allo 0,50 gM
d) tentato suicidio;
e) sci o snowboard, slitta o slittino fuori dalle aree sciabili attrezzate;
f) partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti;
g) utilizzo dello skipass contro il regolamento. Sono inoltre esclusi:
h) tutti i danni che non siano materiali e diretti;
i) tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente;
j) i sinistri per i quali l’Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società.
Art. 2.3.2 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione di responsabilità civile. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Art. 2.3.3 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA INFORTUNI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
1) da stato di ebrezza con valori di alcolemia superiori allo 0,50 gM e/o etilismo cronico;
2) da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni in genere, comprovati da accerta-
menti biumorali;
3) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
4) dalla pratica dei seguenti sport: freestyle non praticato in snowpark, salto dal trampolino con sci o idrosci, slittino su pista – intendendo una piccola slitta per una o due persone sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate -, skeleton, snowboard estremo, snowkite e dalla pratica di sport estremi in genere (es. scalata cascata di ghiaccio);
5) partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti;
6) dalla pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale;
7) sci o snowboard, slitta o slittino fuori dalle aree sciabili attrezzate; Gli infarti sono sempre esclusi.
Art. 2.3.4 – PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità men- tali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; l'assicura- zione cessa con il loro manifestarsi.
MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA
Art. 2.4 – MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
I possessori/titolari di skipass mattutino/pomeridiano, giornaliero, plurigiornaliero o stagionale che hanno aderito alla polizza ITASNOW si intendono assicurati per:
Art. | Titolo | Franchigia o scoperto per ogni sinistro (euro) | Massimale e Limite di indennizzo (euro) |
2.1.1 | Responsabilità civile | 10% per persona deceduta o ferita | 200.000 per persona deceduta o ferita e per sinistro |
500 per danni a cose (anche se appartenenti a più persone) | 15.000 per danni a cose (anche se appartenenti a più persone) (limite d’indennizzo) |
Art. | Titolo | Franchigia o scoperto per ogni sinistro (euro) | Somma assicurata e Limite di indennizzo (euro) |
2.2.3 | Invalidità permanente da infortunio | 30% | 30.000 |
2.2.4 | Morte | 10.000 | |
2.2.5 | Indennità giornaliera per ricovero da infortunio | 20 con limite 60 giorni | |
2.2.6 | Spese mediche e di soccorso prestate nell’immediatezza del sinistro o presso centri convenzionati | 200 (limite d’indennizzo) |
I possessori/titolari di skipass plurigiornaliero (minimo 3 giorni) o stagionale che hanno aderito alla polizza ITASNOW si intendono assicurati per:
Art. | Titolo | Franchigia o scoperto per ogni sinistro (euro) | Limite di indennizzo (euro) |
2.2.7. a | Rimborso Skipass Plurigiornaliero – rimborso skipass | 500 | |
2.2.7. b | Rimborso Skipass Plurigiornaliero - rimborso noleggio materiale da sci | 50 se skipass plurigiornaliero 100 se skipass stagionale |
IN CASO DI SINISTRO RELATIVAMENTE A TUTTE LE SEZIONI:
Art. 3.1 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI XXXXXXXX
L’Assicurato deve richiedere l’intervento del servizio di soccorso delle piste nel luogo di accadimento del sinistro per la validità della copertura assicurativa e dovrà presentare nella denuncia di sinistro il relativo verbale d’intervento.
L’Assicurato dovrà segnalare al servizio di soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall’assicu- razione mostrando tutti i documenti richiesti da quest’ultimo, al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il servizio di soccorso sulle piste verificherà al momento dell’intervento se il soggetto causante il sinistro sia in possesso dell’assicurazione.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile) L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi del- l'art.1915 del Codice Civile.
IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 3.2 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di
un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa desi- gnati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.
Art. 3.3 – DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E RELATIVI OBBLIGHI
La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico e/o di pronto soccorso e skipass regolarmente acquistato, deve essere comunicata alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 9 giorni dall'infortunio o dal mo- mento nel quale l'Assicurato, od i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la possibilità.
Successivamente l'Assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.
Art. 3.4 – CRITERI DI INDENNIZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere eserci- tato su queste condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infor- tunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conse- guenze dirette causate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Per invalidità permanente, la Società liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata, in base alle percentuali indicate nell’allegato n.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 - Testo unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conosciute anche come ‘Tabelle INAIL’ - delle quali si riporta un parziale estratto:
Perdita totale | Destro | Sinistro |
di un arto superiore | 85% | 75% |
di un avambraccio | 75% | 65% |
di una mano | 70% | 60% |
di un arto inferiore sopra il ginocchio | 65% | 65% |
di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio | 50% | 50% |
di un piede | 50% | 50% |
Perdita totale | Destro | Sinistro |
del pollice | 28% | 23% |
dell'indice | 15% | 13% |
del mignolo | 12% | 12% |
del medio | 12% | 12% |
dell'anulare | 8% | 8% |
dell'alluce | 7% | 7% |
di ogni altro dito del piede | 3% | 3% |
della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | 100% |
della facoltà visiva di un occhio | 35% | 35% |
della capacità uditiva di ambedue gli orecchi | 60% | 60% |
della capacità uditiva di un orecchio | 15% | 15% |
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anato- mica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in pro- porzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle
percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al massimo del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l’indennità è stabilita, con riferimento alle percentuali previste della predetta tabella, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
La valutazione dell’invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchi- gia relativa prevista dalla legge e la liquidazione consiste nel pagamento di un capitale.
Nel caso di invalidità permanente pari o inferiore a quella indicata, all’Assicurato non sarà corrisposto alcun indennizzo; se l’invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale l’indennizzo sarà corrisposto per la parte eccedente;
Art. 3.5 – CUMULO DI INDENNITÀ
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, verificatasi entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati dal contraente o, in difetto di designazione, agli eredi dell’As- sicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 3.6 – DETERMINAZIONE DELL’ INDENNIZZO – PERIZIA CONTRATTUALE
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
Le eventuali controversie di origine medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità pre- visti dall’art.3.5 - Criteri di indennizzabilità - possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei Medici, nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contri- buendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 3.7 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società deve procedere alla valutazione del danno, dare comunicazione agli interessati della liquidazione delle inden- nità che risultino dovute e, qualora non sorga controversia, provvedere al pagamento, entro il 30° giorno dalla accettazione della comunicata liquidazione, delle suddette indennità.
L'indennizzo viene corrisposto in Italia in euro, presso la sede della Società o presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI -
ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA
Art. 1 - Costituzione e Sede
È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione “ITAS Istituto Trentino- Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni” o anche “ITAS Mutua”, già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è “ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G.” o anche “ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit” ovvero “ITAS V.V.a.G.”. L’ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all’estero.
Art. 5 - Contribuzioni
Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell’assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.
Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato
Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l’ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente nor- mativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell’assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione, il suben- trante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell’inadempimento.
Art. 26 – Rappresentanza legale
La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all’Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale. Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell’ambito dell’area di competenza, può attri- buire la rappresentanza legale ai Dirigenti. La rappresentanza legale si esprime con l’apposizione, sotto la denomina- zione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.
La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma). Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione mec- canica della firma.
Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell’Agenzia.