DISCIPLINARE DI GARA
Area Acquisti di Gruppo
Il Responsabile
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: eGPA AE AF n. 9/2021 - per il Servizio Addetti della Squadra Antincendio come misura compensativa del rischio incendio presso l’immobile denominato “Villa Patrizi” utilizzato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e gestito da Ferservizi S.p.A.
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ALLEGATI
⮚ Schema di Contratto Quadro (All. 1) e relativi allegati
⮚ Capitolato tecnico prestazionale (All. 2) e relativi allegati
⮚ Facsimile Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA (All. 3)
⮚ Domanda di partecipazione e Dichiarazione assenza cause ostative (All. 4)
⮚ Schema cauzione definitiva (All. 5)
⮚ Facsimile Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (All. 6)
Ferservizi SpA (di seguito, per brevità, “Ferservizi”), Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, in proprio e/o in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, intende procedere tramite procedura aperta, svolta in modalità telematica, all’affidamento del Servizio Addetti della Squadra Antincendio come misura compensativa del rischio incendio presso l’immobile denominato “Villa Patrizi” utilizzato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e gestito da Ferservizi SpA, sito in Roma.
Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx Cap. Soc. Euro 8.170.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001- R.E.A .n. 741956
La presente procedura è da considerarsi estranea all’ambito di applicazione della
normativa in materia di contratti pubblici.
La presente procedura, infatti, è finalizzata alla conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto prestazioni non direttamente strumentali e connesse allo svolgimento dell’attività di trasporto ferroviario e pertanto il contratto ed il suo affidamento non sono sottoposti alla disciplina pubblicistica in materia di contratti pubblici.
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara e nei documenti da essa richiamati e/o allegati trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile; nonché leggi speciali o altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato.
Per informazioni tecniche sul Portale è possibile rivolgersi al Servizio Assistenza tel. 00 000000 000.
1.
Oggetto, sopralluogo obbligatorio, tipologia, durata e importo
del Contratto Quadro
1.1. Oggetto
I servizi richiesti consisteranno, secondo quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico, nelle seguenti attività:
1. Servizio di sorveglianza antincendio;
2. Sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;
3. Ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, e di tutte le emergenze contenute nel Piano di Coordinamento Generale delle Emergenze del plesso allegato al C.T. (allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici ecc.);
4. Controllo visivo della funzionalità degli impianti;
5. Primo intervento di contrasto dell’incendio con estintori e/o idranti sino all’estinzione o comunque contrasto alla sua propagazione;
6. Primo soccorso su persone coinvolte in situazione di emergenza;
7. Supporto ai soccorsi esterni;
8. Servizio di primo soccorso.
Per una più ampia descrizione delle prestazioni oggetto della presente procedura si rinvia al Capitolato Tecnico e allo Schema di Contratto Quadro ed i rispettivi allegati.
1.2. Sopralluogo
Il Concorrente, al fine di avere piena contezza della tipologia delle attività nonché dell’eventuale complessità delle stesse, potrà effettuare il sopralluogo presso l’immobile denominato “Villa Patrizi” situato in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – Roma, contattando i referenti ai seguenti indirizzi:
- Xxxxxxx Xxxxxxxxx, x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel. 0000000000, cell. 0000000000;
- Xxxxxxx Xxxxxxx, xx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx , tel. 0000000000, cell. 0000000000.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, entro e non oltre il 9.06.2021. Ciascun concorrente, in considerazione del periodo emergenziale, potrà indicare un solo soggetto appartenente alla propria organizzazione aziendale individuato esclusivamente fra gli amministratori o i dipendenti.
Alla richiesta di sopralluogo, che dovrà essere presentata entro e non oltre il 31.05.2021, dovrà essere allegata la seguente documentazione in base al soggetto che effettuerà le operazioni:
• gli amministratori dovranno produrre idonea documentazione attestante la carica rivestita in azienda (CCIAA, Procura ecc.) e la propria Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, redatta conformemente al facsimile allegato alla presente (All. 6);
• i dipendenti del Concorrente dovranno produrre la delega ad effettuare il sopralluogo (contenente la qualifica rivestita dal delegato all’interno della società e con allegata idonea documentazione a comprova dei poteri del delegante) e la propria Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause ostative, redatta conformemente al facsimile allegato alla presente (All. 6).
1.3. Tipologia contrattuale
La tipologia contrattuale prescelta è quella del Contratto Quadro.
1.4. Importo e durata del Contratto Quadro
Il valore complessivo stimato di gara è pari a € 1.050.000,00 (Euro
unmilionecinquantamila/00).
Con l’Assegnatario verrà stipulato un Contratto Quadro (di seguito anche “Contratto”) con durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e di importo massimo pari a quello sopra indicato.
Il committente, si riserva la facoltà – con proprio atto unilaterale – di esercitare l’opzione di estensione della validità temporale del Contratto per un massimo di ulteriori 6 mesi qualora alle rispettive scadenze non risultasse consunto l'importo massimo degli stessi, salvo incrementi del 20%.
Il Committente si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di procedere – anche con una semplice comunicazione scritta da far pervenire all’Appaltatore entro il termine di
scadenza – all’estensione dell’importo del Contratto Quadro, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori complessivi 12 mesi e per un importo massimo pari ad 1/3 dell’importo massimo del Contratto Quadro.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I., si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati negli Ordini applicativi.
2. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell’Allegato 4 “Domanda di Partecipazione e Dichiarazione assenza cause ostative”.
2. Requisiti di ordine speciale
c) Realizzazione, nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari (da bilanci approvati alla data di pubblicazione del disciplinare di gara), di un fatturato globale medio annuo almeno pari ad € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) iva esclusa.
d) Realizzazione, nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente atto, di un Contratto di punta avente ad oggetto un servizio analogo a quello descritto nella presente procedura, realizzato su di un immobile (o complesso di immobili)
industriale di almeno 60.000 m2 rientrante una delle seguenti tipologie: ospedale - centro commerciale - officina - aeroporto – università – plessi scolastici, di importo almeno pari a € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) IVA esclusa. Con il termine “realizzazione” deve farsi riferimento all'importo effettivamente consunto; si precisa, inoltre, che ai fini della dimostrazione del suddetto requisito saranno considerati come un singolo contratto anche contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente le prestazioni rese dall'Appaltatore in favore di un unico committente (Impresa o Gruppo), ovvero tutti i contratti/ordini applicativi di un Accordo/Contratto Quadro.
NON È AMMESSO PER LA PRESENTE PROCEDURA IL RICORSO
ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO.
NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE.
N.B.1 In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, questi dovranno indicare la consorziata che si intende designare esecutrice per il Servizio de quo, la quale dovrà essere in possesso dei requisiti sopra elencati. Si avvisa fin da ora che non sarà possibile indicare successivamente la consorziata designata esecutrice, né modificarla nel corso della procedura di gara ovvero in corso di esecuzione dell’appalto, salvo i casi previsti dal Codice Civile.
È fatto divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in forma diversa alla presente procedura, ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in qualità di Operatore economico designato per l’esecuzione dei Servizi da parte di altro Operatore economico Concorrente.
È fatto, altresì, divieto all’Operatore economico di essere designato per l’esecuzione del Servizio da parte di due o più Operatori economici Concorrenti.
3. Disciplina normativa dell’affidamento
I rapporti fra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e l’Operatore economico sono
regolati da:
2.1 Condizioni contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto Quadro e relativi allegati.
2.2 Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane applicabili agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V, registrate all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017.
2.4 Regolamento delle gare on-line di Ferservizi visionabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2.5 Il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2.6 Disciplina contenuta nel Codice Civile.
Non trovano applicazione al presente affidamento:
- La normativa pubblicistica né europea (DIR. n. 2014/25/UE) né nazionale (D. Lgs. 50/2016), se non per le eventuali disposizioni espressamente richiamate negli atti di gara.
- La normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari (L 136/2010).
- La normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L 190/2012.
- La normativa in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L.241/1990.
4. Criterio di assegnazione della gara
L’assegnazione, avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi di seguito indicati:
• Punteggio Prezzo: 80 punti
• Punteggio Qualità: 20 punti
La migliore offerta sarà determinata dal Punteggio Totale (PT) più alto, ottenuto sommando) il “Punteggio Prezzo (PP)” e il “Punteggio Qualità (PQ)”
PT = PP + PQ
4.2 OFFERTA ECONOMICA/PUNTEGGIO PREZZO (PP)
I – massimo – 80 punti riservati all’Offerta Economica saranno attribuiti sulla base del Prezzo Complessivo offerto per il Servizio Addetti della Squadra Antincendio (PCSASA), indicato all’interno della “Busta digitale Economica”. Per detto prezzo potranno essere riportate al massimo tre cifre decimali.
Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà offrire un prezzo complessivo (PCSASA) che non potrà comunque essere superiore o uguale all’importo posto a base di gara (Iba), IVA esclusa, pari a € 1.050.000,00.
Il Prezzo Complessivo offerto per il Servizio Addetti della Squadra Antincendio (PCSASA) sarà valutato in termini di ribasso percentuale sull’importo a base di gara (Iba), secondo la seguente formula:
SSASA =
Iba - PCSASA
Iba
x 100
dove:
SSASA = è il ribasso espresso in termini percentuali sull’importo a base di gara per il Servizio Addetti della Squadra Antincendio;
Iba = è l’importo complessivo posto a base di gara, ovvero € 1.050.000,00;
PCSASA = è il Prezzo Complessivo offerto per il Servizio Addetti della Squadra Antincendio.
Il ribasso percentuale (SSASA) determinerà l’attribuzione del relativo punteggio,
arrotondato alla seconda cifra decimale, che sarà determinato con la seguente formula:
se SSASAi ≤ SSASAm
oppure
se SSASAi > SSASAm
𝐏𝐏 = 𝟎. 𝟖𝟎 ×
𝐒𝐒𝐀𝐒𝐀𝐢
𝐒𝐒𝐀𝐒𝐀𝐦
× 𝟖𝟎
𝐏𝐏 = 𝟖𝟎 × {𝟎. 𝟖𝟎 + (𝟏 − 𝟎. 𝟖𝟎) × [ (𝐒𝐒𝐀𝐒𝐀𝐢 − 𝐒𝐒𝐀𝐒𝐀𝐦) ]}
(𝐒𝐒𝐀𝐒𝐀𝐦𝐚𝐱 − 𝐒𝐒𝐀𝐒𝐀𝐦)
Dove:
PP = è il Punteggio Prezzo per il Servizio Addetti della Squadra Antincendio conseguito dal concorrente;
80 = è il punteggio massimo riconosciuto al Punteggio Prezzo per il Servizio Addetti della Squadra Antincendio;
SSASAi = Sconto in valutazione offerto per il Servizio Addetti della Squadra Antincendio dal concorrente iesimo;
SSASAm = Media aritmetica degli sconti offerti relativi al Servizio Addetti della Squadra Antincendio;
SSASAmax = è lo sconto massimo tra quelli offerti relativi a al Servizio Addetti della Squadra Antincendio;
0.80 = parametro di ponderazione.
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N.B.1 Il Concorrente, nel formulare la propria offerta con le suddette modalità, dovrà tener conto che il prezzo offerto, sarà da ritenersi complessivo e remunerativo di tutti i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico, da effettuarsi secondo le modalità ivi indicate, compreso quanto eventualmente offerto nell’Offerta Tecnica.
N.B.2 Si precisa che ciascuno dei prezzi offerti potrà contenere al massimo tre cifre decimali oltre la virgola.
N.B.3 Ai fini della determinazione dei punteggi si precisa che, nell’ipotesi in cui il risultato delle operazioni di calcolo sia un numero con quattro o più cifre decimali dopo la virgola, lo stesso sarà arrotondato alla terza cifra decimale applicando la seguente regola:
• se la quarta cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, il valore della terza cifra dopo la virgola rimane inalterato;
• se la quarta cifra dopo la virgola è maggiore di 5, il valore della terza cifra dopo la virgola deve essere incrementato di una unità;
• se la quarta cifra dopo la virgola è uguale a 5 ed è seguita da altri decimali, il valore della terza cifra dopo la virgola deve essere incrementato di una unità;
• se la quarta cifra dopo la virgola è uguale a 5 ed è seguito da zeri, si effettua una correzione su base statistica: se la terza cifra dopo la virgola è pari il suo valore rimane inalterato se la terza cifra dopo la virgola è dispari il suo valore deve essere incrementato di una unità.
N.B. Il Concorrente, inoltre, è tenuto ad indicare - all’interno del Portale nell’apposita sezione della Busta digitale Economica - il costo €/h considerato ai fini della valorizzazione economica dell’offerta (non oggetto di valutazione) che la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare per richiedere ulteriori prestazioni.
4.1 OFFERTA TECNICA/PUNTEGGIO QUALITÀ (PQ):
Per l’attribuzione dei massimo 20 punti riservati all’Offerta Tecnica, il concorrente dovrà dichiarare - all’interno della Busta digitale Tecnica – di garantire un giorno aggiuntivo di svolgimento del Servizio oggetto della presente procedura rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, individuato nella giornata di Sabato (orario 8:00
– 22:00). Il relativo punteggio sarà attribuito come segue:
Punti Max 20
PQ Giorno aggiuntivo di servizio (Sabato ore 8:00 – 22:00)
Giorno aggiuntivo di servizio | Punteggio Attribuito |
SI | 20 |
NO | 0 |
N.B.1: Lo svolgimento del servizio anche nella giornata aggiuntiva di Sabato si intende offerto senza costi aggiuntivi per il Committente.
N.B.2: in caso di assegnazione della gara il Concorrente sarà tenuto a garantire lo svolgimento del servizio in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, salvo eventuali e successive modifiche da concordare con il committente.
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Il Punteggio Totale (PT) sarà determinato dalla somma del Punteggio Prezzo (PP)
e del Punteggio Qualità (PQ) come sopra specificati:
PT = PP + PQ
Qualora nessun Concorrente ottenga il massimo punteggio attribuibile, il Punteggio Totale ottenuto da ogni Concorrente sarà riparametrato secondo la seguente formula:
𝐏𝐓𝐑 =
𝐏𝐓𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
𝐏𝐓𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐞
× 𝟏𝟎𝟎 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐢
dove:
PTR = Punteggio Totale Riparametrato;
PTin valutazione = Punteggio Totale ottenuto dal Concorrente in valutazione; PQTmigliore= Punteggio Totale più alto ottenuto dal Concorrente migliore. Punti = sono i 100 punti massimi.
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Ferservizi SpA - si riserva la facoltà di assegnare o meno, in presenza anche di una sola offerta valida, così come si riserva la facoltà di non assegnare anche in presenza di una o più offerte valide.
5. CODICE ETICO
Ciascun Operatore economico concorrente deve prendere visione del Codice Etico delle Società del Gruppo FS previa consultazione dello stesso sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx
nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Chi siamo - Governance – Codice etico” e deve rispettare gli impegni e gli obblighi in esso contenuti.
6. Requisiti informatici per partecipare all’Appalto
La partecipazione alla presente procedura svolta telematicamente richiede il possesso dei requisiti informatici così come espressamente e più dettagliatamente indicato nella sezione del Portale denominata “Requisiti minimi HW e SW”.
7. Modalità di registrazione al portale e presentazione della documentazione di gara e dell’offerta telematica
Per presentare la propria offerta il Concorrente dovrà inviare, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 giugno 2021, pena l’esclusione dalla gara, tutta la documentazione sottoscritta con firma digitale come di seguito descritto, di seguito indicata.
Si precisa inoltre che:
• il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine;
• non sono ammesse offerte con modalità differenti;
• tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente secondo quanto di seguito dettagliato;
• la firma digitale utilizzata dal Concorrente in fase di registrazione/iscrizione/qualificazione al Portale non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti la gara;
• tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana; in caso contrario, tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale;
• tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) non potranno essere superiori ai 10 Mb, pena il mancato controllo della firma digitale; non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.
Ciascun Concorrente dovrà - preventivamente ed obbligatoriamente - richiedere la registrazione al Portale.
Per ottenere la registrazione al Portale gli operatori economici interessati dovranno collegarsi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, accedere al Portale, scaricare il file denominato “MODULO DI ADESIONE AL PORTALE ACQUISTI”, completare la registrazione cliccando su nuova registrazione fornitore e allegare il suddetto file firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico, unitamente alla scansione di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.
Nella sezione istruzioni del Portale è presente una guida dettagliata delle operazioni sopra descritte.
Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività di registrazione sono stimati in circa 24 ore.
La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
I dati di registrazione sul Portale agevolano la corrispondenza con la Stazione Appaltante; i riferimenti del Concorrente dovranno contenere obbligatoriamente un indirizzo e-mail di posta certificata che varrà quale strumento di comunicazione.
In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all’interno del Portale stesso, gli operatori economici concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza al numero dedicato 02 266002 680.
Nel caso di partecipazione di consorzi di imprese l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta e dell’offerta, sul Portale (vedi paragrafi successivi) dovrà essere effettuato dal consorzio stesso.
Ai fini della presentazione dell’offerta telematica, gli operatori economici dovranno essere in possesso della seguente dotazione tecnica minima:
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- Certificato di firma digitale, per ciascuno dei soggetti firmatari in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05.
- Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche: AMBIENTI MS Windows XP, Windows 7 o Vista; COLLEGAMENTO A INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1MB (ADSL) o superiore o connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall); WEB BROWSER Internet Explorer 7 (Consigliato) o superiore, Mozilla, Firefox o Google Crome; JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.6 o superiore.
All’interno della sezione Requisiti minimi hw e sw del Portale è possibile verificare la
corretta configurazione del proprio personal computer.
Al completamento delle operazioni di registrazione gli operatori economici per partecipare alla procedura dovranno:
- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID, inserita in fase di registrazione, e password, ricevuta tramite comunicazione e-mail di sistema e modificabile in fase di accesso), nella sezione “Fasi di Offerta”, e poi cliccare su "Eventi ad Evidenza
Pubblica";
- accedere alla gara telematica de quo;
- selezionare il tasto "Partecipa";
- [solo al primo accesso] cliccare su “Mia Risposta”, posto sulla sinistra della pagina web;
- [solo al primo accesso] cliccare sul link “Rispondi” (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di cui al presente paragrafo 7 e al successivo paragrafo 8 del presente Disciplinare.
Ultimate tali operazioni le imprese potranno scaricare la documentazione di gara, porre chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria offerta telematica.
La documentazione prodotta dovrà essere tutta firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o Procuratore munito dei necessari poteri per impegnare in via definitiva l’Operatore economico.
Ciascun Operatore economico dovrà accedere con le proprie credenziali (user e
password), all’evento sul Portale ed eseguire le sotto elencate operazioni.
Per partecipare alla procedura di gara dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
7.A. Documentazione amministrativa
7.B. Offerta tecnica
7.C. Offerta economica
La documentazione prodotta dovrà essere tutta firmata dal Rappresentante Legale o procuratore munito dei necessari poteri per impegnare in via definitiva l’Operatore economico, pena l’esclusione dalla gara.
Ciascun Concorrente dovrà accedere con le proprie credenziali (user e password),
all’evento sul Portale ed eseguire le sotto elencate operazioni.
N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in fase di registrazione al Portale Acquisti non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti la gara.
7.A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Per inserire la propria documentazione amministrativa il Operatore economico dovrà:
• all’interno dell’area “Documentazione Amministrativa”, compilare i campi a video e allegare i documenti sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità di seguito indicate;
• al termine delle suddette operazioni, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.
Dichiarazione da rendere a video:
7.A.1) [obbligatorio] ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI TUTTI I CONTENUTI DEGLI ATTI DI GARA.
Selezionando l’opzione “SI” sul menù a tendina, l’Operatore economico dichiara di accettare incondizionatamente tutti i contenuti degli atti di gara e, in particolare, quanto espressamente previsto:
• nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati;
• nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
• nello Schema di Contratto Quadro e relativi allegati ed in particolare nell’All. 1 allo Schema di Contratto Quadro denominato “Dichiarazione dell’Impresa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile”.
NB Verranno esclusi gli Operatori economici che non dichiareranno di accettare incondizionatamente le condizioni di gara.
Documenti da allegare:
7.A.2) [obbligatorio] ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A., in corso di validità, ovvero, per gli Operatori economici con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell'Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
L’operatore economico concorrente dovrà produrre scansione del certificato della
C.C.I.A.A. in corso di validità firmata digitalmente o, in alternativa, la Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente che riporti i dati contenuti nel certificato camerale conformemente al facsimile All. 3;
Il Concorrente dovrà:
• scansionare il documento “C.C.I.A.A.” o, in alternativa, la dichiarazione resa
conformemente all’All. 3;
• firmare digitalmente il file contenente la scansione;
• inserire nel sistema il file firmato digitalmente.
Per i Consorzi stabili, il certificato C.C.I.A.A. è riferito sia al Consorzio che alla consorziata designata esecutrice.
In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, quanto richiesto al presente punto 7.A.2) dovrà essere trasmesso sia dal Consorzio che dalla consorziata designata esecutrice, firmato digitalmente dal proprio legale rappresentante.
Il Concorrente potrà utilizzare l’apposito campo della “Busta digitale Amministrativa” per l’inserimento di quanto richiesto relativamente alla consorziata designata esecutrice. A tal fine si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (ad es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.
7.A.3) [facoltativo] COPIA DELL’ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO, predisposte anche in un unico documento, firmato digitalmente, effettuato presso l’Immobile denominato “Villa Patrizi”.
Il Concorrente dovrà:
• scansionare il documento “Attestazione/i di avvenuto sopralluogo” sottoscritto dal Referente di riferimento e dal Rappresentante dell’Appaltatore;
• firmare digitalmente il file contenente la scansione;
• inserire nel sistema il file firmato digitalmente.
7.A.4) [obbligatorio] DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, mediante dichiarazione, firmata digitalmente, da rendere ai sensi del DPR 445/2000 conformemente all’All. 4.
Il Concorrente dovrà:
• scansionare il documento “Domanda di partecipazione e Dichiarazione assenza cause ostative”;
• firmare digitalmente il file contenente la scansione;
• inserire nel sistema il file firmato digitalmente.
In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, quanto richiesto al presente punto 7.A.4) dovrà essere trasmesso sia dal Consorzio che dalla consorziata designata esecutrice, firmato digitalmente dal proprio legale rappresentante.
Il Concorrente potrà utilizzare l’apposito campo della “Busta digitale Amministrativa” per l’inserimento di quanto richiesto relativamente alla consorziata designata esecutrice. A tal fine si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (ad es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.
N.B. Qualora sia accertata la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale della documentazione attinente l’offerta amministrativa, si procederà alla richiesta di integrazione o di regolarizzazione della documentazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, una volta inoltrata la richiesta di integrazione/regolarizzazione, di procedere all’ammissione con “riserva” nelle more della produzione documentale che in ogni caso sarà condizione necessaria per l’assegnazione(eventuale). Si procederà all’esclusione nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o altri elementi essenziali.
Tutta la documentazione, ivi compreso il file.pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa, dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico. Nel caso in cui la documentazione di cui alla presente busta sia sottoscritta digitalmente da persona diversa dal legale rappresentante dell’operatore economico i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nella busta dovrà inoltre essere inclusa, pena l’esclusione, idonea documentazione anch’essa firmata digitalmente attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via
definitiva l’operatore economico.
7.B. OFFERTA TECNICA
Per inserire la propria offerta tecnica, il Concorrente dovrà all’interno dell’area “Busta digitale Tecnica”, cliccare su “Modifica risposta” ed espletare le seguenti attività:
7.B.1) [facoltativo] Giorno aggiuntivo di servizio (Sabato ore 8:00 – 22:00);
ai fini dell’attribuzione del punteggio il Concorrente – nelle apposite sezioni presenti all’interno dell’area “Busta digitale Tecnica” - dovrà selezionare l’aspetto migliorativo del servizio che si intende offrire conformemente a quanto indicato nel paragrafo 4.2.
Al termine delle operazioni suindicate, il Concorrente dovrà cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.
La mancata presentazione del file .pdf autogenerato dal sistema - contenente la dichiarazione (se effettuata) formulata a video di Offerta Tecnica - o la mancata sottoscrizione del predetto file .pdf, nonché la mancata compilazione di tutti o di parte dei campi a video, pur non comportando l’esclusione dalla gara, non consentirà all’Operatore economico di concorrere all’attribuzione del relativo punteggio. Verrà, pertanto, convenzionalmente attribuito in corrispondenza delle parti mancanti o non sottoscritte un punteggio pari a 0 (zero).
Il Concorrente, infatti, mediante la sottoscrizione della Dichiarazione di accettazione incondizionata di tutti i contenuti degli atti di gara di cui al punto
7.A.1. allegata all’interno della Busta Digitale Amministrativa, accetta incondizionatamente gli atti di gara e si impegna ad eseguire le prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.
Fermo restando quanto sopra, l’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto i documenti amministrativi di cui al precedente punto 7.A.
N.B. Nessun dato di carattere economico dovrà essere riportato, pena l’esclusione dalla
gara, nei documenti amministrativi e tecnici di cui ai precedenti punti 7.A. e 7.B..
7.C. OFFERTA ECONOMICA
Ai fini della presentazione della propria Offerta economica il Concorrente dovrà, a pena di esclusione, all’interno dell’area “Busta digitale Economica” cliccare su “Modifica risposta” e successivamente compilare i campi a video inserendo in cifre nel campo “Offerta”:
7.C.1) [obbligatorio] SERVIZIO DI ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO - un prezzo complessivo e remunerativo di tutti i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico ed offerti nell’Offerta Tecnica che non potrà essere superiore o uguale rispetto all’Importo posto a base di gara, IVA esclusa;
7.C.2) [obbligatorio] ONERI DELLA SICUREZZA INTERNI DA RISCHIO SPECIFICO
Si richiede inoltre di inserire nel campo del Portale denominato “Oneri della sicurezza interni da rischio specifico”, il valore dei costi per la sicurezza, cosiddetti da rischio specifico, ossia gli oneri per la sicurezza afferenti ai costi specifici dell’attività di impresa: si tratta dei costi sostenuti dal datore di lavoro atti a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (si citano ad esempio, i dispositivi di protezione individuali dati in dotazione a propri lavoratori, i dispositivi di protezione collettiva).
7.C.3) [obbligatorio] COSTO €/H – costo orario considerato ai fini della valorizzazione
economica dell’offerta di cui al punto 7.C.1) Iva esclusa;
*****
Al termine delle operazioni sopra descritte il Concorrente dovrà cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.
N.B.1: il campo “Commento” non dovrà essere compilato. L’eventuale inserimento di lettere
o cifre nel campo “Commento” non sarà preso in considerazione dalla Commissione.
Il file .pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video di Offerta economica deve essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha sottoscritto i documenti amministrativi e trasmesso secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara, a pena di esclusione.
Ogni Concorrente potrà presentare una sola offerta.
Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.
In caso contrario, tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
8. Trasmissione dell’offerta on line
Si precisa che il Concorrente è obbligatoriamente tenuto a compilare i campi a video presenti all’interno delle buste on-line (Amministrativa, eventualmente Tecnica ed Economica) e ad allegare i documenti richiesti.
Una volta espletate tali attività il Concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:
• cliccare su “Trasmetti risposta”;
• scaricare i file .pdf autogenerati dal sistema e contenenti:
o la dichiarazione formulata a video nella Busta amministrativa,
o la dichiarazione formulata a video di Offerta tecnica se effettuata,
o la dichiarazione formulata a video di Offerta economica,
firmare digitalmente tali file .pdf e allegarli sul Portale secondo le istruzioni visualizzate a video;
• cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.
La trasmissione dei file autogenerati dal sistema e sottoscritti dal concorrente tramite altro strumento (ad esempio tramite lo strumento della Messaggistica, la
e-mail, le PEC aziendali, il fax, ecc.), inidoneo a garantire la segretezza della
stessa, determinerà l’esclusione del concorrente.
Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”).
Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data
e ora di scadenza della presentazione dell’offerta.
In tal caso, il Concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e firma digitale dei file .pdf autogenerati, secondo le modalità sopraindicate.
Si precisa che tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente e non potranno essere superiori ai 10 MB, pena il mancato controllo della firma digitale.
Si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (ad es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.
9. Operazioni di gara
La ricognizione delle offerte avverrà in seduta riservata, successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte e sarà effettuata da un Team di valutazione, in modalità telematica mediante il Portale Acquisti, a garanzia della tracciabilità ed inalterabilità delle registrazioni di sistema nonché della segretezza delle offerte e dell’intangibilità dei documenti inviati, ed in generale della trasparenza e correttezza dello svolgimento della procedura selettiva.
La rendicontazione generata dal sistema farà fede della legittimità della procedura ai fini della pubblicità.
Ferservizi potrà, in ogni caso, verificare la congruità delle offerte, che, a suo giudizio e in base a specifici elementi, appaiono anormalmente basse eventualmente richiedendo la produzione di “giustificativi”.
La Stazione Appaltante si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all’assegnazione, senza che gli offerenti possano vantare alcunché in argomento.
Ad esito della selezione sarà comunicato il nominativo dell’Assegnatario.
10. Motivi di esclusione
Determina l’esclusione del Concorrente il fatto che tutti i documenti di cui al precedente
punto 7, inclusa l’Offerta economica:
- manchino o nello spazio relativo sia inserito un documento difforme da quello richiesto;
- non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate. Sarà altresì esclusa:
- l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali);
- l’offerta relativa ad altro procedimento;
- l’offerta non sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore economico o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma
illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare);
- l’offerta economica priva dell’indicazione del prezzo complessivo e del costo €/h
offerti (anche uno solo);
- l’offerta pari all’importo posto a base di gara;
- l’offerta che superi l’importo posto a base di gara;
- l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara;
- le offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
11. Cause Ostative alla Stipula del Contratto
Costituiscono cause ostative alla stipula del Contratto:
1. L’aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall’articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
I reati di cui al precedente paragrafo costituiscono causa ostativa quando riguardano anche uno soltanto dei seguenti soggetti, esclusi i cessati dalla carica:
• in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente);
• in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente);
• in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il
direttore tecnico (se presente);
• se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in alternativa i membri del consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; il direttore tecnico (se presente); il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
2. la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o un tentativo di inflazione mafiosa di cui all’art
84, comma 4 del medesimo decreto quando riguardano anche uno solo dei soggetti sopra richiamati;
3. la sussistenza di gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
4. la commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro;
5. nel caso in cui l’Operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art 110 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, convenzionalmente applicabile, e dall’articolo 000-xxx xxx xxxxx xxxxxxx 16 marzo 1942, n. 267;
6. la carenza di affidabilità professionale, nei casi in cui l’Operatore economico si sia reso colpevole – secondo motivata valutazione della Società procedente in ordine alla permanenza o meno del necessario rapporto fiduciario tra committente e appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, per essere incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo:
i. nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
ii. nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA;
iii. nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o dalla Società procedente;
iv. nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell’Operatore Economico.
7. La presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero che l’Operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Le cause di esclusione previste ai precedenti Punti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs.
n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
I reati di cui al precedente Punto 1 non costituiscono causa ostativa alla partecipazione alla gara e alla stipula del Contratto laddove depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale.
12. Avvertenze
• È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata è possibile entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.
• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare di gara e negli altri atti di gara (Schema di Contratto, Capitolato Tecnico, ecc.) con rinuncia a ogni eccezione.
• La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara o di prorogarne la data, senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
• La Stazione Appaltante si riserva di valutare le offerte con assoluta libertà e di pervenire all’accettazione della migliore di esse, non esclusa la possibilità di continuare la trattativa per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa senza che gli altri offerenti possano vantare alcuna pretesa o facoltà a riguardo; ugualmente si continuerà la trattativa nel caso due o più Operatori economici presentassero offerte identiche.
• La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto.
• Con la presentazione dell’offerta deve intendersi che l’Operatore economico stesso ha riconosciuto l’incondizionata remuneratività del prezzo offerto e l’accettabilità di tutte le condizioni d’appalto, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.
• La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare o meno in presenza anche di una sola offerta valida, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara anche in presenza di una o più offerte valide.
• La Stazione Appaltante nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., convenzionalmente applicate alla presente procedura, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, con la precisazione che l'eventuale successivo
affidamento avverrà alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato per lo stesso.
• Con la presentazione dell’offerta l’Operatore economico si impegna a mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 giorni a decorrere dal termine per la presentazione dell’offerta.
13. Assegnazione, cauzione, formalizzazione del rapporto
13.1 Assegnazione
Il Concorrente risultato assegnatario dovrà produrre la documentazione richiesta al fine della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ai fini della stipula, di seguito elencati:
- Bilanci approvati nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del disciplinare di gara, per un fatturato complessivo medio annuo almeno pari ad € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) IVA esclusa;
- Attestazione di avvenuta esecuzione del Contratto di Punta almeno pari ad € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) XXX xxxxxxx, nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del disciplinare di gara;
Sarà assegnato un termine di 10 giorni per la produzione della suddetta documentazione. Sarà cura di Ferservizi effettuare tutte le altre verifiche.
Ferservizi si riserva la facoltà di effettuare verifiche di carattere economico-finanziario e reputazionale ed a tal fine potrà richiedere all’Assegnatario la documentazione necessaria.
In caso di mancato rispetto dei termini intimati per la produzione della documentazione, ovvero in caso di mancata prova della sussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per la stipula del Contratto dalla normativa vigente e dalla lex specialis, la Stazione Appaltante disporrà la revoca dell’assegnazione, ferma, in ogni caso, la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.
Ove si verifichi tale ipotesi, è in facoltà della Stazione Appaltante procedere all’assegnazione al Concorrente che segue in graduatoria, ferma restando la necessità di procedere anche in capo a quest’ultimo alle verifiche sopra descritte.
In ogni caso questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di urgenza, di procedere alla stipula del relativo Contratto Quadro anche nelle more delle verifiche. A tal fine, il Contratto Quadro sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle stesse.
13.2 Cauzione
1. Con la comunicazione di assegnazione al Soggetto selezionato per l’affidamento sarà richiesta, per ciascun Lotto, la costituzione di una cauzione, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione, pari complessivamente al 10% dell'importo del Contratto Quadro, non riducibile.
La predetta cauzione sarà svincolata in un’unica soluzione sei mesi dopo la scadenza del Contratto Quadro ovvero dell’ultimo ordine applicativo, sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti.
Il soggetto affidatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a FERSERVIZI
S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale.
Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2;
2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare;
3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare.
N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate nei confronti del Gruppo FS non raggiunga il relativo capitale sociale.
Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita
a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare (All. 5):
b) in numerario mediante deposito vincolato.
Il Soggetto selezionato per l’affidamento dovrà versare l’importo della cauzione in
contanti su un conto corrente indicato da Ferservizi.
Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di urgenza, di procedere alla stipula del relativo Contratto Quadro anche nelle more della produzione della cauzione definitiva di cui sopra. A tal fine, il Contratto Quadro stabilirà espressamente che i pagamenti delle prestazioni rese saranno sospesi fino alla costituzione e produzione di idonea cauzione.
2. Come previsto dall’art. 25 dello Schema di Contratto Quadro, l’Assegnatario, prima della consegna dei servizi, è obbligato a stipulare - e a consegnarne copia al Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva del Contratto Quadro - con primarie Compagnie di gradimento di Ferservizi, una polizza assicurativa che tenga indenne Ferservizi stessa e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane da tutti i danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni e relativi al danneggiamento o alla distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti. La polizza di cui sopra deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per tutti i danni a terzi (RCT) a copertura di ogni rischio (ALL RISK), in cui trovino piena copertura tutti gli eventi pregiudizievoli e i sinistri in genere collegabili all’attività svolta dall’Appaltatore.
Il soggetto affidatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a FERSERVIZI
S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale.
13.3 Formalizzazione del rapporto
La conclusione del Contratto Quadro avverrà con la sottoscrizione dell’atto da parte di
ciascuna delle Parti.
Ferservizi ricorrerà alla “firma digitale” per la sottoscrizione del Contratto Quadro e degli allegati allo stesso. Il Concorrente si impegna a dotarsi di quanto necessario per la conclusione del Contratto Quadro, attraverso l’apposizione della firma digitale del suo legale rappresentante.
Ove il Soggetto selezionato per l’affidamento risulti inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti e/o prescrizioni prodromici alla stipula del Contratto Quadro ovvero non si presenti o non proceda alla stipula del Contratto Quadro nel termine fissato si procederà alla revoca dell’affidamento.
Tale circostanza potrà integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e, secondo motivata valutazione di Ferservizi, potrà assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del
contraente ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di Ferservizi di agire per il risarcimento del maggior danno.
Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in alcun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
Attesa l’indifferibilità e l’urgenza di dare inizio alle prestazioni oggetto del presente affidamento, Ferservizi SpA si riserva espressamente di richiedere l’esecuzione anticipata delle stesse, anche in pendenza delle verifiche di cui sopra.
14. Subappalto
Il subappalto non è ammesso per la presente procedura di gara.
15. Condizioni di pagamento
Le condizioni di pagamento sono indicate nelle disposizioni contrattuali.
16. Trattamento dei dati personali
Durante le fasi di affidamento e di esecuzione del contratto, le Parti tratteranno dati personali dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali dati dovranno essere gestiti in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei dipendenti dell’Appaltatore, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione del contratto, verranno trattati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, secondo le modalità di seguito dettagliate.
Titolare del Trattamento e DPO
Titolare del Trattamento per la fase di affidamento è Ferservizi SpA, rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è Ferservizi SpA, rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente
Contratto Quadro rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, n. carta di credito, transazioni carta di credito, codice identificazione personale (CID).
• Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Finalità del Trattamento
I dati che Le chiediamo di fornire vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
− per l’espletamento delle procedure di gara (Base giuridica: Contrattuale);
− per la sottoscrizione dei Contratti Quadro (Base giuridica: Contrattuale);
− per l’esecuzione dei Contratti Quadro (Base giuridica: Contrattuale);
− per l’esecuzione degli Ordini applicativi (Base giuridica: Contrattuale).
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per Ferservizi di gestire le attività inerenti l’espletamento del presente Contratto in conformità alle norme di legge, la sottoscrizione dei contratti e il corretto svolgimento degli stessi. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento e non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi destinatari, salvo per adempimenti di legge.
Conservazione dei dati
I dati personali resi dall’Appaltatore per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza dell’Atto stipulato.
Diritti degli Interessati
Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Ferservizi, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione,
l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti
dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’interessato in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando a
Ferservizi, tramite apposita richiesta rivolgendosi al DPO xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
17. Responsabili del procedimento
Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Le funzioni di Responsabile della fase di Affidamento sono svolte da Xxxxxxx X’Xxxxxx.
Le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva del Contratto verranno assicurate dal Responsabile pro tempore del Polo Servizi Villa Patrizi di Ferservizi S.p.A.
18. Altre informazioni
• Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti, in lingua italiana, dai soli Operatori economici registrati al Portale nonché registrati alla gara, entro e non oltre il 14 giugno 2021 ore 13:00, utilizzando esclusivamente lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno del Portale sopra menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della Gara on- line e saranno visibili agli Operatori economici registrati alla gara.
Agli Operatori economici registrati alla gara verrà inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
• Il presente Disciplinare di gara non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di assegnare, ovvero di non assegnare l’affidamento, secondo la propria piena discrezionalità e senza alcun vincolo o limitazione, senza che
alcuna pretesa possa derivarne da parte di alcuno degli offerenti.
• Si precisa inoltre quanto segue:
- gli Operatori economici offerenti non avranno diritto ad alcun compenso o
rimborso in relazione alla presentazione dell’offerta;
- il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, lo Schema di Contratto e tutti gli atti connessi sono soggetti alla legge italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Firmato
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Gasbarri digitalmente da
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx
Data: 2021.05.20
12:29:07 +02'00'
SCHEMA DI
CONTRATTO QUADRO
SERVIZIO ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO COME MISURA COMPENSATIVA DEL RISCHIO INCENDIO PRESSO L’IMMOBILE DENOMINATO “VILLA PATRIZI” UTILIZZATO DALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE E GESTITO DA FERSERVIZI SPA.
TRA
Ferservizi S.p.A., Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, codice fiscale e partita IVA [•], in nome proprio e/o in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona di [•] nato a [•] in qualità di [•] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto, domiciliato per la carica in Roma Piazza della Croce Rossa n. 1, in qualità di procuratore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto Quadro (di seguito anche “Ferservizi” o “Committente”);
E
[DENOMINAZIONE DELL’ASSEGNATARIO], con sede in [•], via [•], iscritta al registro delle imprese di [•] codice fiscale [•] e partita IVA [•], in persona di [•] nato a [•], in qualità di [•], munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto Quadro (di seguito “Assegnatario”);
di seguito congiuntamente indicate con il termine le “Parti” e singolarmente come la “Parte”.
PREMESSO
- che Ferservizi, al fine di garantire i servizi in epigrafe, ha espletato una procedura Aperta, estranea all’ambito di applicazione della disciplina pubblicistica (appalto c.d. “estraneo” secondo la nota giurisprudenza in materia, cfr. Adunanza Plenaria 1 agosto 2011, n. 16), interamente gestita con sistemi telematici denominata “eGPA AE AF n. 9/2021 - per il Servizio Addetti della Squadra Antincendio come misura compensativa del rischio incendio presso l’immobile denominato “Villa Patrizi” utilizzato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e gestito da Ferservizi S.p.A.”,
- che in data [•], a esito delle operazioni di gara, è risultata prima in graduatoria l'offerta presentata
dall’impresa [•];
- che la comunicazione di assegnazione e contestuale richiesta di verifica dei requisiti, è stata fatta
all'impresa tramite Portale Acquisti in data [•];
- che il presente Xxxx avrà efficacia dalla data della stipula;
- che l’Assegnatario ha prestato la cauzione definitiva richiesta;
- che l’Appaltatore dichiara che quanto emerge dai documenti della procedura, dal presente Contratto Quadro e dai relativi Allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dalla sottoscrizione del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha consentito l’acquisizione di tutti gli elementi per un’idonea valutazione sul piano tecnico ed economico delle stesse prestazioni, ai fini della formulazione dell’offerta.
Tutto ciò premesso e fermo restando che quanto sopra costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, le Parti convengono quanto segue.
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
a) Appaltatore/Assegnatario: [Denominazione dell’Assegnatario];
b) Atto o Contratto: il presente Contratto Quadro compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Capitolato Tecnico (breviter: C.T.): il documento contenente la descrizione dei servizi e le relative modalità di esecuzione (All. 2);
d) Committente: Ferservizi S.p.A. - Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome proprio e/o in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
e) Condizioni Generali: Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui alla DdG n. 231/2017 (in seguito, per brevità, “Condizioni Generali” o anche “CGC”), registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017 e consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx (applicabili agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II, nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V);
f) Offerta: è l’Offerta Tecnica ed Economica dell’Assegnatario allegata al presente Contratto (All. 3);
g) Ordine/Ordine Applicativo: il documento, redatto in forma di Ordine d’Acquisto, con il quale
verranno richieste le prestazioni oggetto del presente Contratto;
h) Parte: [Denominazione dell’Assegnatario];
i) Parti: Committente e Assegnatario;
j) RPE CO: Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva del Contratto (Responsabile pro tempore della struttura del Polo Servizi di Villa Patrizi di Ferservizi SpA);
k) RT SA: Responsabile Tecnico del Servizio dell’Appaltatore;
l) Politica Integrata del sistema di Gestione Aziendale (Qualità, Sicurezza e Ambiente): orientamenti e indirizzi dell’organizzazione relativi alle prestazioni qualità, sicurezza e ambiente come espressi dal vertice aziendale di Ferservizi (All. 5 e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx);
m) Villa Patrizi: Immobile in cui viene svolto il servizio in oggetto, sito in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x.0, Xxxx.
Articolo 2 – Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati al presente Xxxxxxxxx fanno parte integrante e sostanziale dello stesso anche al fine di meglio precisare le obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti.
Fanno, pertanto, parte del presente Contratto i seguenti allegati:
1. Dichiarazione dell’Impresa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile;
2. Capitolato Tecnico (C.T.) e allegati;
3. Offerta Tecnica e Offerta Economica;
4. Cauzione definitiva;
5. Politica Integrata del sistema di Gestione Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambiente;
6. Accordo di Data Protection Titolare - Responsabile [L’Accordo sarà compilato e formalizzato tra le parti titolate all’atto della stipula].
7. Questionario di autovalutazione del fornitore, compilabile per via telematica al link che verrà fornito
dalla Capogruppo in occasione della raccolta dati per il bilancio di sostenibilità, nei tempi utili per il rispetto delle scadenze richieste per la compilazione.
Articolo 3 – Disciplina applicabile
1. L’erogazione dei Servizi da parte dell’Assegnatario è disciplinata:
a) dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati;
b) dalle disposizioni contenute nelle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (di seguito anche “CGC”) per quanto compatibili con in presente Atto e applicabili agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II, nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V, registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017 e consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
c) dalle prescrizioni di cui al Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L’Assegnatario, con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza del presente Contratto e dei relativi Allegati.
2. In caso di incompatibilità e/o difformità tra i contenuti delle clausole contenute nei documenti di cui al precedente pgf. 1 del presente articolo ovvero in documenti distinti, la prevalenza è determinata dall’ordine di successione dei documenti medesimi.
3. Per quanto non disciplinato dai documenti di cui al pgf. 1 e dal presente contratto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi speciali e nelle altre disposizioni di legge e/o regolamenti in materia di contratti di diritto privato in ragione dell’oggetto e della natura dell’affidamento (appalto c.d. “estraneo” secondo la nota giurisprudenza in materia, cfr. Adunanza Plenaria 1 agosto 2011, n. 16).
4. Salvo diversa previsione normativa, le clausole contenute nel Contratto sono sostituite, modificate, integrate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere inderogabile contenute in leggi, ovvero in atti aventi forma di legge, o regolamenti che entrino in vigore in un momento successivo alla stipula, il cui contenuto sia incompatibile con le clausole del Contratto medesimo.
In ogni caso, e salva diversa previsione normativa, le disposizioni sopravvenute si applicano soltanto agli Ordini Applicativi emessi successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
PARTE II - OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 4 – Prestazioni oggetto del Contratto Quadro
Il presente Contratto Quadro ha ad oggetto l’affidamento del Servizio Addetti della Squadra Antincendio come
misura compensativa del rischio incendio presso l’immobile denominato “Villa Patrizi” utilizzato dalle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane e gestito da Ferservizi SpA.
La squadra antincendio dovrà provvedere ai seguenti adempimenti, analiticamente descritti nel C.T. al quale si rimanda:
1. Servizio di sorveglianza antincendio;
2. Sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;
3. Ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, e di tutte le emergenze contenute nel Piano di Coordinamento Generale delle Emergenze del plesso allegato al C.T. (allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici ecc.);
4. Controllo visivo della funzionalità degli impianti;
5. Primo intervento di contrasto dell’incendio con estintori e/o idranti sino all’estinzione o
comunque contrasto alla sua propagazione;
6. Primo soccorso su persone coinvolte in situazione di emergenza;
7. Supporto ai soccorsi esterni;
8. Servizio di primo soccorso.
I requisiti minimi che le figure professionali addette al servizio devono possedere ed i dispositivi di cui devono essere dotati sono riportati nel Capitolato Tecnico.
In ogni caso, l’Assegnatario si obbliga a eseguire i servizi oggetto del presente Contratto Quadro in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Atto e nei relativi Allegati nonché nelle modalità indicate in sede di Offerta.
L’Assegnatario si impegna a svolgere, in quanto ricomprese nell’oggetto del Contratto Quadro, benché non indicate nel C.T.:
a) tutte le attività e le funzioni normalmente considerate, secondo la best practice del settore, necessarie o anche solo opportune ai fini di una migliore erogazione dei servizi;
b) tutte le attività e le funzioni inerenti ai servizi che siano utilizzate e/o utilizzabili ai fini della corretta erogazione dei servizi.
Il presente Contratto Quadro non costituisce alcun impegno del Committente ad acquistare il servizio oggetto dello stesso e, pertanto, l’Assegnatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla emissione di/degli Ordine/i applicativo/i.
Il presente Contratto Quadro non costituisce alcun vincolo di esclusiva in favore dell’Assegnatario.
Al presente Contratto sarà data esecuzione mediante emissione di Ordini Applicativi emessi dal Polo Servizi Villa Patrizi di Ferservizi indicata in epigrafe o da altro Responsabile procurato conformemente ai termini ed alle condizioni contenuti nel presente Contratto.
Gli Ordini Applicativi si intendono perfezionati all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore; potranno essere inviati tramite supporto elettronico (mail, PEC) ai recapiti indicati dall’Appaltatore e riportati al successivo art. 32.
I termini di esecuzione (inizio effettivo delle prestazioni), anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali, decorreranno dal giorno indicato nell’Ordine Applicativo.
Articolo 5 – Durata e importo del Contratto
Il presente Contratto Quadro produrrà i propri effetti dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 1 agosto 2021.
L'importo massimo del presente Contratto Quadro è pari ad € 1.050.000,00 (euro unmilionecinquantamila/00), al netto di IVA e costi per la sicurezza.
Per validità del Contratto Quadro s’intende, in ogni caso, il periodo di tempo entro cui possono essere
emessi gli Ordini Applicativi, quand’anche i termini di esecuzione in essi stabiliti dovessero scadere oltre
il compimento del suddetto periodo.
[OPZIONE DI ESTENSIONE TEMPORALE] Il Committente si riserva, la facoltà, con proprio atto unilaterale, di estendere la validità temporale del Contratto Quadro prima della naturale scadenza per massimo ulteriori 6 mesi, agli stessi patti e condizioni, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo, salvo incrementi/decrementi del 20% (cfr. art. 14 delle “Condizioni Generali”) e a tal fine l’Affidatario, con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, presta sin d’ora il proprio consenso.
[OPZIONE DI ESTENSIONE DI IMPORTO] Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di esercitare l’opzione di procedere – anche con una semplice comunicazione scritta da far pervenire all’Appaltatore entro il termine di scadenza – all’estensione dell’importo del Contratto Quadro, agli stessi patti e condizioni di cui al presente atto, per ulteriori complessivi 12 mesi e per un importo massimo pari ad 1/3 dell’importo massimo del Contratto Quadro ed a tal fine, con la sottoscrizione del presente Xxxx, l’Affidatario presta sin da ora il proprio consenso.
L’ Assegnatario con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, presta sin da ora il proprio
consenso all’esercizio delle opzioni di cui sopra.
Le suddette opzioni, potranno essere esercitate sia alternativamente che cumulativamente e, qualora esercitate, saranno comunicate all'Assegnatario con posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza del Contratto Quadro.
Nessuna variazione alle prestazioni dovute potrà essere apportata su iniziativa dell’Assegnatario.
Relativamente all'individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativo D.U.V.R.I. gli stessi, ove ricorra il caso, saranno quantificati in sede di Ordine Applicativo.
L’Assegnatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste, nel caso in cui al momento della scadenza del termine massimo di durata del presente Contratto innanzi indicato, non sia stato consunto l’importo massimo dello stesso qualsiasi sia l’ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.
PARTE III – OBBLIGHI DELLE PARTI
Articolo 6 - Obblighi dell’Assegnatario
1. A fini della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto l’Assegnatario si obbliga:
a) ad adeguarsi alle prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nel presente Atto e relativi allegati;
b) a rispettare i termini di esecuzione indicati negli Ordini Applicativi;
c) ad adeguare i propri strumenti di ricezione degli Ordini Applicativi, a titolo esemplificativo personal computer, apparecchiature fax e linee telefoniche dedicate, in funzione della modalità di trasmissione utilizzata, con l’obiettivo di garantire la massima correttezza e rapidità di evasione degli stessi;
d) ad archiviare secondo le modalità più opportune copia dei contratti/ordini ricevuti per il periodo minimo previsto dagli obblighi di legge.
Per l’esecuzione del servizio l’Assegnatario è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e dei requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto Quadro e relativi Allegati.
L’Assegnatario si obbliga a dotarsi di un sistema informatico di controllo basato sulla lettura di marcatori secondo le modalità e i termini stabiliti dal C.T.
2. L’Assegnatario è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e
caratteristiche del servizio affidato la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i
fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto Quadro, senza che l’eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
3. L’Assegnatario riconosce che il servizio è elemento essenziale per l’immagine delle Società del Gruppo FS e si impegna ad espletarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi, oltre a garantire la continuità dell’erogazione del servizio stesso. Resta di competenza esclusiva dell’Assegnatario l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel servizio.
4. L’Assegnatario si fa garante in particolare della condotta del proprio personale assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale di Ferservizi o degli occupanti l’immobile. L’Assegnatario stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, il RT SA, secondo quanto stabilito nel presente articolo: il personale dell’Assegnatario eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Assegnatario medesimo.
5. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto,
anche in data successiva alla vigenza del presente contratto, l’Assegnatario si impegna:
a. a intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del Committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto ed all’azione nei confronti del Committente medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Assegnatario non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale;
b. nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - e fatta salva l’ipotesi in cui l’Assegnatario riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale,
idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza - l’Assegnatario medesimo si impegna a corrispondere al Committente, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata - con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente contratto - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al Committente, un importo pari a complessivi € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00); somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Assegnatario, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.
6. L’Assegnatario dovrà comunicare la nomina del RT SA (Responsabile Tecnico dei Servizi dell’Appaltatore) al RPE CO (Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva del Contratto Quadro) del Committente indicando i contatti e gli indirizzi e-mail ai quali dovranno essere rivolte le comunicazioni.
All’RT SA saranno indirizzate tutte le comunicazioni formali, comprese quelle relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione dei servizi. Queste ultime si intenderanno come validamente indirizzate all’Appaltatore.
Gli eventuali avvicendamenti o sostituzioni degli RT SA successivi all’avvio degli Ordini Applicativi
potranno essere comunicati direttamente al RPE CO.
7. Entro il 5° giorno lavorativo di ogni mese l’Appaltatore e per esso l’RT SA dovrà trasmettere al RPE CO una dichiarazione attestante che tutte le prestazioni mensili siano state eseguite. La mancata comunicazione da parte dell’RT SA equivale a prestazione non resa. Nel caso Ferservizi non si avvalga della facoltà di effettuare verifiche, le prestazioni si intendono correttamente eseguite.
8. L’Assegnatario indica al Committente tutti gli aggiornamenti dei propri recapiti (indirizzo, telefono fisso e mobile, fax, e-mail, posta elettronica certificata) di cui ai successivi artt. 31 e 32, presso i quali verranno inviate tutte le comunicazioni relative all’appalto.
9. Sono a carico dell’Assegnatario tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro e degli Ordini Applicativi nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
10. L’Assegnatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati.
11. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel C.T.
12. In ogni caso, l’Assegnatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di ambiente in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
13. L’Assegnatario si obbliga espressamente a:
a) assicurare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) rendere disponibile, qualora il Committente ne faccia richiesta, la documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, relativamente sia al personale impiegato che alle macchine ed attrezzature utilizzate, necessaria al mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Integrato Ferservizi;
d) rispettare quanto previsto dalle procedure dai Sistemi di Gestione del Committente (Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente) rendendosi disponibile a ricevere eventuali verifiche (audit) disposte dal Committente o da soggetti terzi all’uopo incaricati;
e) supportare la Committente nelle attività di audit a cui la stessa dovesse a sua volta essere sottoposta fornendo tutta la documentazione necessaria in merito alle attività svolte;
f) predisporre tutti gli strumenti, le procedure e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente l’efficace monitoraggio della conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto Quadro;
g) predisporre tutti gli strumenti, le procedure e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i richiesti livelli dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
h) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative,
di indirizzo e di controllo che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dal
Committente;
i) operare nel pieno rispetto, nello svolgimento delle proprie attività/servizi, della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di sorveglianza sanitaria e prevenzione dei rischi e in tema di ambiente;
j) attuare ogni misura necessaria a garantire la tutela della salute, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente in accordo alla vigente legislazione nonché ad attuare quanto definito nelle norme aziendali vigenti presso la sede nella quale sarà svolta l’attività richiesta, ivi incluse le procedure di emergenza ed evacuazione;
k) collaborare con il Committente nella predisposizione ed attuazione di quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e delle relative misure di prevenzione e protezione;
l) fornire, su richiesta del Committente, il documento attestante la corretta valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione in riferimento alle attività e/o servizi da svolgere nonché l’ulteriore documentazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
m) assicurare che il proprio personale sia in possesso ed esibisca il tesserino di riconoscimento come previsto dalla normativa vigente e di adeguati dispositivi di protezione individuale forniti insieme agli indumenti di lavoro (divisa) dal proprio Datore di Lavoro;
n) che il personale addetto sia sempre munito di documento identificativo valido; il nominativo di ogni addetto, anche se in forma strettamente temporanea, sia preventivamente comunicato al Committente in forma scritta; il personale dell'Assegnatario non acceda, per nessun motivo, a zone che non siano strettamente connesse alle attività previste; il personale non permanga nell'immobile oltre gli orari previsti. L'Assegnatario si impegna a ottenere il consenso dai propri dipendenti ai fini della loro identificazione e controllo da parte del Committente, garantendo pertanto che tutto il personale impiegato nell'esecuzione del presente Contratto abbia dato il proprio consenso scritto in tal senso. Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento all'identificazione del personale dell’Assegnatario - anche con richiesta e preventivo deposito di un documento personale - e, in caso di impossibilità di identificazione, all’immediato allontanamento del personale medesimo, senza che l’Assegnatario possa eccepire alcunché al riguardo;
o) che il proprio personale abbia ricevuto tempestivamente la formazione e gli eventuali aggiornamenti
della stessa in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008, nonché specifica formazione in materia di primo soccorso e antincendio (nella adeguata classificazione del rischio): i nominativi del personale individuato per la gestione delle emergenze dovrà essere comunicato, e aggiornato, a Ferservizi per una corretta gestione del coordinamento delle emergenze;
p) attuare ogni misura necessaria a garantire la tutela ambientale in relazione alla tipologia di attività da svolgere;
q) utilizzare i sistemi informatici gestionali, hardware e software, di Ferservizi e del Gruppo FS
funzionali all’esecuzione delle prestazioni del Contratto Quadro;
r) fornire semestralmente al Committente, relativamente alle prestazioni affidate, le informazioni e i dati necessari alla Società del Gruppo per la redazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo FS (riferimento GRIStandards). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento a:
i. quantitativo dei rifiuti prodotti nelle attività svolte per conto del Committente, suddiviso per origine (speciali e non), per tipologia (pericolosi e non) e per destinazione (smaltimento e/o recupero);
ii. il numero di infortuni diviso per tipologia ed eventuali indici infortunistici accaduti nell’ambito dei lavori svolti per la Committente e gli indici infortunistici relativi ai lavoratori effettivi, da fornire entro il 10 del mese successivo al semestre di riferimento.
iii. dati specifici in materia di Sostenibilità, da fornire entro il 10 del mese successivo all’anno di riferimento (compilazione del questionario di autovalutazione del fornitore (All. 7), il cui unico scopo è quello di rilevare gli impatti che la Società Appaltatrice/Affidataria avrà sulla catena di fornitura) e nelle modalità richieste dalla Capogruppo.
14. L’Assegnatario dichiara di essere a conoscenza del fatto che nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la struttura sarà utilizzata dal personale del Committente e di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o da terzi autorizzati.
L’Assegnatario si obbliga, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati.
Le predette prestazioni dovranno essere eseguite senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività in atto, salvo il normale disagio dovuto all’esecuzione della prestazione.
In relazione alle diverse prestazioni contrattuali l’Assegnatario s’impegna ad avvalersi di personale specializzato, in possesso dei necessari requisiti tecnici e formativi previsti dal C.T., che potrà accedere all’immobile nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Assegnatario verificare preventivamente tali procedure.
15. L’Assegnatario si obbliga a:
a) dare immediata comunicazione al Committente, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto Quadro e ai singoli Ordini Applicativi;
b) eseguire le prestazioni richieste nei singoli Ordini Applicativi.
16. L’Assegnatario è tenuto ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività di Addetti Squadra Antincendio il CCNL vigente per il settore di riferimento.
17. A richiesta del RPE CO, l’Assegnatario dovrà fornire la documentazione amministrativo-contabile attestante la propria capacità economico-finanziaria.
18. Fermo quanto disposto al successivo art. 10, l’Assegnatario si impegna a manlevare il Committente da qualunque azione riconducibile all’obbligo solidale. Mediante dichiarazione mensile da prodursi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, l’Assegnatario dovrà comunicare al RPE CO l’elenco organico contenente il CCNL applicato, il numero di lavoratori impiegati nell’appalto, i relativi livelli di inquadramento e l’orario di lavoro contrattualizzato. Nel dettaglio, per ciascun lavoratore, occupato nei servizi/attività affidati, dovrà essere indicato il cognome e il nome, la data di nascita, il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la figura professionale o qualifica rivestita, l’attività svolta (indicando le % di utilizzo per ciascuna di esse, in caso di svolgimento di più attività), la tipologia di contratto (a tempo indeterminato, a tempo determinato, apprendistato professionalizzante), percentuale di part-time (rispetto al full time) nei contratti part-time a tempo indeterminato o a tempo determinato, ammortizzatori sociali eventualmente applicati, indicandone la durata (inizio e fine). I dati di cui al punto 17 dovranno essere aggiornati a cura dell’Appaltatore, con cadenza mensile, con le eventuali variazioni intervenute medio tempore. In occasione dei cambi appalto, su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, le aziende appaltanti daranno informativa alle stesse XX.XX. su quanto sopra indicato.
Al fine di saturare le prestazioni settimanali di lavoro, i lavoratori occupati nell’appalto possono essere impiegati, previo contratto a livello aziendale, nell’ambito di più contratti di appalto anche se riferiti a
diverse attività e a condizione che non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali, che i contratti di appalto siano sottoscritti dal medesimo Assegnatario e con il medesimo Committente o con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale, che l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL di riferimento applicabile al servizio oggetto del presente contratto, che i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata. Di tale modalità di impiego dei lavoratori l’Assegnatario dovrà dare preventiva comunicazione al Committente.
Inoltre, dovrà fornire ogni quattro mesi la documentazione amministrativa attestante l’avvenuto regolare pagamento degli oneri contributivi (DM 10, Uniemens, ecc.) e delle retribuzioni (bonifici bancari, copia di assegni, ecc.) dovute ai lavoratori impiegati nell’appalto e ogni altra documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori.
19. Per quanto non riportato nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dal CCNL già richiamato.
20. Fermo restando quanto pattuito ai successivi articoli 19 e 23, al termine del periodo di validità del Contratto Quadro o del singolo Ordine Applicativo e, comunque, al verificarsi di qualunque altra causa di cessazione del Contratto Quadro, l’Assegnatario è tenuto a “riconsegnare” le chiavi dell’immobile e le aree e parti di immobile utilizzate a titolo esclusivo (spogliatoi, bagni, depositi, ecc.) rimanendo responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati a detti beni durante la durata del Contratto Quadro, che non siano connessi al normale uso.
21. L’Appaltatore prende atto e accetta che il Committente avrà facoltà di svolgere, o far svolgere da consulenti di fiducia, annualmente, verifiche del livello di soddisfazione degli utenti dei servizi. L’Appaltatore dovrà:
a. rispondere alle verifiche di cui al paragrafo 1 nella misura ragionevolmente richiesta direttamente dal Committente e/o dai suoi consulenti;
b. collaborare con il Committente al fine di aumentare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi;
c. su richiesta del Committente, partecipare a riunioni per l’esame dei risultati delle verifiche di cui
al paragrafo 1;
d. preparare e rivedere con il Committente un piano contenente la descrizione delle misure da adottare per aumentare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi e la tempistica per
l’implementazione di tali misure.
22. In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza all’inadempimento.
Articolo 6-bis – Ruoli coinvolti nel servizio
Sono qui definiti i rispettivi ruoli per una corretta gestione complessiva dell’appalto. Per Ferservizi:
RPE CO (Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva del Contratto Quadro)
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16, Ferservizi SpA, si riserva il diritto di controllare e verificare durante il corso di esecuzione della prestazione la perfetta osservanza da parte dell’Affidatario di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento ad arte dello stesso di tutte le attività necessarie per il corretto espletamento dell’incarico conferito.
Viene a tal fine individuato il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione del Contratto Quadro nel Responsabile pro tempore della struttura del Polo Servizi di Villa Patrizi di Ferservizi SpA. o persona dal medesimo individuata.
Il Responsabile del procedimento o la persona dallo stesso individuata provvederà alle verifiche e controlli di cui sopra ed alla gestione del Contratto Quadro nei confronti dell’Affidatario ivi comprese le specifiche richieste di archiviazione dei dati.
Per l’Appaltatore:
RT SA (Responsabile Tecnico del Servizio dell’Appaltatore)
Prima dell’attivazione delle prestazioni, l’Assegnatario è tenuto a comunicare a Ferservizi SpA, in modalità formale (PEC), le generalità del Responsabile Tecnico del Servizio dell’Appaltatore al quale l’Assegnatario stesso affiderà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Il Responsabile Tecnico garantirà, tra l’altro, la continuità in caso di assenza, attraverso un sostituto
autorizzato a tutti gli effetti a fame le veci.
Il Responsabile Tecnico ed il suo sostituto rivestiranno l’incarico di rappresentanti dell’Assegnatario ed avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il Committente ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto Quadro.
Il Responsabile Tecnico si interfaccerà direttamente con il Responsabile del procedimento per la fase di Esecuzione del Committente per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del presente atto.
Articolo 7 - Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
Il committente, in forza di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ha l’onere di accertarsi che tutte le risorse utilizzate nell’appalto siano in possesso dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e delle capacità tecnico professionali proporzionate alle concrete modalità di espletamento delle prestazioni, conformandosi a quanto richiesto anche nel C.T.
A tal fine l’appaltatore anche ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11 si impegna a:
• utilizzare unicamente personale in possesso dei suddetti requisiti;
• vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori utilizzati nel perimetro dell’appalto dei suddetti requisiti;
• fornire tempestiva comunicazione al committente dei casi di possibili situazioni di incompatibilità ambientale in relazione alle attività di cui al presente contratto.
Articolo 8 – Sicurezza Informatica
1. L’Assegnatario garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Quadro, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l’oggetto del Contratto Quadro.
A tal fine, si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un Referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettate le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili a Ferservizi;
3. tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc...) regolarmente aggiornato;
4. le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l’accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati;
6. il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. in caso di utilizzo di applicazioni WEB con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei Server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati. I backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti;
10. le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all’ultima versione consigliata dal
produttore;
b) a segnalare con la massima tempestività di aver subìto un eventuale attacco informatico contattando
il numero + 39. 3316360190, o scrivendo all’indirizzo e-mail “xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx”.
c) ad effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.
d) a consentire l’accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il
Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. e,
indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in
conseguenza dell’inadempimento.
Articolo 9 - Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Sciopero del personale
1. Nella qualità di datore di lavoro, l’Assegnatario deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all’assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.
2. L’Assegnatario è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, le norme vigenti in materia di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
3. L’Assegnatario è tenuto per tutta la durata dell’appalto, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nelle esecuzioni delle prestazioni oggetto del presente Contratto, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Assegnatario è tenuto ad osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro, pena l’immediata risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento del danno.
5. L’Assegnatario è tenuto altresì ad utilizzare tipologie contrattuali conformi alla normativa in materia di lavoro e coerenti con le prestazioni lavorative richieste ed effettivamente svolte.
6. L’Assegnatario è tenuto ad applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto – e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – le condizioni normative ed economiche stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili al settore e alla località in cui si svolgono le prestazioni. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dall’Assegnatario anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.
7. L’Assegnatario è tenuto a fornire al Committente una dichiarazione contenente l’elenco dei lavoratori che prevede di impiegare nell’appalto stesso. In tale elenco dovranno essere inseriti anche eventuali lavoratori operanti in regime di distacco e alle dipendenze di società diverse da quella appaltatrice, nonché eventuali lavoratori in regime di somministrazione. In particolare, detta dichiarazione, da effettuarsi
mediante fac-simile fornito dal Committente, dovrà essere resa alla stipula del Contratto, oltre che durante
l’esecuzione dello stesso.
8. L’Assegnatario dovrà dichiarare che ai lavoratori occupati nell’appalto e già alle proprie dipendenze alla data di stipula del Contratto Quadro stesso, è stato fino a tale data regolarmente corrisposto il trattamento retributivo e contributivo, nonché versato ogni importo a titolo di accantonamento relativo al Trattamento di Fine Rapporto, secondo le scelte operate dai dipendenti e nel rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano la materia.
9. L’Assegnatario si obbliga inoltre a esibire – a semplice richiesta del Committente – l’ulteriore documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale (es. Uniemens) nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, limitatamente alla durata dello stesso.
10. Il Committente si riserva di procedere (anche tramite soggetti terzi debitamente qualificati e autorizzati) ad una verifica periodica della documentazione aggiuntiva e delle dichiarazioni rese dall’Assegnatario. Nel caso in cui dalle verifiche emerga che l’Assegnatario abbia fornito documentazione o dichiarazioni false, ovvero che non abbia applicato il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL applicato ovvero che abbia retribuito i dipendenti in misura inferiore al dovuto o non abbia, totalmente o parzialmente, accantonato in azienda o versato il Trattamento di Fine Rapporto ai fondi di previdenza complementare come previsto dalla normativa vigente in materia il Committente si riserva, previa tempestiva contestazione dell’inadempienza, di non procedere al pagamento di quanto dovuto a residuo o saldo finché l’Assegnatario non dimostri altrimenti di essere in regola con gli adempimenti di legge, ferma restando la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito al successivo art. 19.
11. In nessun caso il Committente nonché qualsiasi altra Società del Gruppo FS Italiane sarà tenuta a
rispondere di eventuali inadempienze dell’Assegnatario che rimane, al riguardo, unico responsabile.
12. In presenza di astensione dal lavoro del personale dipendente per causa imputabile all’Assegnatario o per rivendicazioni delle XX.XX di Categoria, lo stesso è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto del presente Accordo, stante l’essenzialità del servizio.
13. In ogni caso, l’Assegnatario si obbliga a manlevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – le Società del Gruppo FS
Italiane da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Assegnatario medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Assegnatario si obbliga a garantire e tenere indenne le Società del Gruppo FS Italiane – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Assegnatario e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
Infine, fermo quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel presente Contratto, l’Assegnatario si impegna a intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese del Committente e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente il Committente medesimo da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere al Committente, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto dal Committente per la propria difesa tecnica.
Articolo 10 – Obblighi contributivi e retributivi dell’Assegnatario e manleve L’Assegnatario si obbliga a mantenere e verificare, per tutta la durata del Contratto, la situazione di regolarità ai fini retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi ai sensi degli artt. 15, 56 e 61 delle Condizioni Generali per quanto compatibili con il presente Atto.
La regolarità contributiva è accertata tramite DURC.
Nel caso in cui risulti irregolare il DURC dell’Assegnatario, il Committente si riserva di esercitare la facoltà di sospendere completamente - fino all’accertato ripristino della posizione di regolarità contributiva - l’emissione di nuovi Ordini Applicativi e, di norma, non procederà né alla validazione delle Entrate Merci, né ai pagamenti relativi agli applicativi emessi in attuazione del Contratto Quadro.
Quanto sopra non darà diritto all’Assegnatario di disporre autonomamente la sospensione del servizio, né lo stesso potrà pretendere altro a titolo di interessi o di risarcimento danni.
L’Assegnatario si assume, inoltre, ogni responsabilità per danni che possano derivare al proprio personale, a persone o cose di proprietà del Committente e/o di terzi per fatto proprio o dei propri
dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili e si impegna a tenere manlevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennitaria avanzata al riguardo dai terzi in genere.
L’Assegnatario si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – il Committente da ogni eventuale onere, richiesta o pretesa, anche derivante da sentenze, avanzata da soggetti terzi nei confronti delle Società del Gruppo FS a qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto contrattuale derivante dal presente Contratto Quadro, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, richieste avanzate da dipendenti, collaboratori, fornitori dell’Assegnatario, nonché Pubbliche Amministrazioni, Istituti ed Enti Pubblici e soggetti terzi in genere, in ragione di qualsiasi forma di responsabilità anche solidale che dovesse risultare riferibile alle Società del Gruppo FS anche in virtù di normativa sopravvenuta alla stipula del presente Contratto Quadro.
Fermo restando quanto sopra pattuito, resta inteso che il Committente sarà legittimato a sospendere le procedure di pagamento finalizzate alla liquidazione dei compensi dovuti all’Assegnatario e, in subordine, eventualmente a escutere in tutto o in parte, anche solo in via cautelativa, la cauzione prestata in tutti i casi in cui il Committente intenda tutelare la propria posizione a fronte di iniziative poste in essere nei suoi confronti, anche solo in sede stragiudiziale, da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, di qualunque natura, che affermino di avere diritto a rivalersi nei confronti dello stesso per richieste di natura economica vantate a qualsiasi titolo nei confronti dell’Assegnatario.
Articolo 11 - Clausola di non Gradimento
1. Ai sensi del CCNL applicato per il settore di riferimento, prima dell’assunzione delle risorse che prevede di utilizzare nell’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad acquisire, mediante consegna da parte di ciascun lavoratore, il relativo certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti in corso di validità, al fine di attestare sia l’assenza di condanne per reati incompatibili con il requisito della buona condotta e con lo svolgimento di mansioni nell’ambito dei servizi fiduciari, sia l’assenza di carichi penali
pendenti.
Il Committente ha facoltà di richiedere, per giustificati motivi, l’allontanamento dai propri impianti di uno o più lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
1.1 A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi:
a. L’avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della clientela) di sentenza di condanna passata in giudicato, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso relativi a reati nei quali società del Gruppo FS siano persona offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere.
b. Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di incompatibilità ambientale.
c. Fatti rilevanti che possano ledere l’immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati all’interno del Committente ed esplicitati nel /Codice Etico del Gruppo FS.
d. La violazione da parte dell’Appaltatore o del subappaltatore degli obblighi di cui all’art. 7 Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
1.2 L’Appaltatore dovrà procedere all’immediato allontanamento e alla eventuale sostituzione entro il
termine indicato nella richiesta del Committente.
1.3 L’Appaltatore, nelle more del decorso del termine di cui al punto 1.3, si obbliga a garantire la
continuità in tutte le sue parti del servizio.
1.4 L’Appaltatore si obbliga a non utilizzare nel presente appalto né in altri appalti eventualmente in essere con il Committente o con altre società del Gruppo FS le risorse per le quali il Committente abbia esercitato la clausola di non gradimento ai sensi del punto 1.1.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito dal successivo art. 19.
Articolo 12 – Corrispettivi
L’importo presunto del presente contratto, per l’intero periodo di validità contrattuale, è valutato in €
(euro /00) IVA esclusa per le prestazioni contrattuali, al netto dei costi della
sicurezza da interferenze pari € 0,00 (euro zero/00).
I corrispettivi per eventuali prestazioni a richiesta saranno quantificati sulla base del costo orario (€/h) pari a € (euro /00) IVA esclusa.
I corrispettivi si intendono comprensivi e compensativi di quanto offerto nell’Offerta tecnica e di ogni eventuale onere, diretto ed indiretto, nessuno eccettuato, che l’Assegnatario dovrà sostenere per eseguire tutte le attività, per osservare tutte le prescrizioni esecutive dell’appalto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dallo stesso.
Le Parti concordano che i corrispettivi del presente articolo sono da intendersi fissi, invariabili e pienamente remunerativi, per tutta la durata del Contratto, comprensiva dell’eventuale periodo di estensione temporale e/o di importo dello stesso, nonché del periodo temporale nel quale dovessero essere completati gli Ordini Applicativi dopo la data di cessazione del Contratto, anche in deroga agli articoli 1660 e 1664 del c.c. ed indipendentemente da eventuali variazioni del volume dei Servizi richiesti all’Assegnatario.
Durante la vigenza contrattuale è esclusa la revisione prezzi.
Articolo 13 - Fatturazione e Modalità di pagamento
I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura.
Ferservizi - entro l’ultimo giorno lavorativo del mese - procederà con l’emissione delle Entrate Merci “riscontrate” che saranno poi inviate per e-mail all’Appaltatore così da permettergli di inserirne gli estremi nella fattura.
La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento “Entrata Merci” e “Ordine di Acquisto” relativo attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni e dovrà - ove prevista per legge - riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72”. Il Documento di “Entrata Merci” viene inviato a valere come verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. A partire dal 1° gennaio 2019, è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato Italiano.
Il fornitore dovrà emettere fattura in formato elettronico, in formato XML e dovrà riportare nella stessa
il codice destinatario “RYRNP0U” (il penultimo carattere è uno zero).
Tutte le fatture ricevute verranno conservate a norma. In termini generali, per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si raccomanda di emettere
sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto avendo cura di indicare sempre nella fattura XML il numero dell’Ordine di Acquisto nella sezione 2.1.2. Dati Ordine Acquisto e precisamente nel campo 2.1.2.2. Id Documento del tracciato.
È preferibile inoltre indicare sempre il Codice dell’Entrata Merci a cui la prestazione fatturata si riferisce, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 Tipo Dato con “EM” e il campo 2.2.1.16.2 Riferimento Testo, con il codice fornito dalla Stazione Appaltante. Nel caso di fattura elettronica riferita a più Entrate Merci aggiungere nel campo Tipo Dato i valori da 1 a n in funzione del numero delle Entrate Merci (per esempio EM1, EM2, EM3, ecc).
In termini generali, per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le seguenti principali regole:
• indicare sempre nella fattura XML il Codice Fornitore, il numero dell’Ordine di Acquisto e, ove
presenti, CUP e CIG;
• indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine;
• emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto.
Nel caso di fornitore NON obbligato alla fatturazione elettronica, la fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento “Entrata Merci” e “Ordine di Acquisto” relativo attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni e dovrà - ove prevista per legge - riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72”.
Il Documento di “Entrata Merci” viene inviato a valere come verifica di ogni singola prestazione richiesta
e correttamente erogata.
La fattura in formato analogico dovrà essere inviata attraverso una delle due seguenti alternative modalità:
• Inoltro (previa registrazione) attraverso il Portale Fornitori di Ferservizi: xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxxxxxxXxxxxxx/
I fornitori dovranno richiedere l’abilitazione all’inoltro delle fatture attraverso il Portale Fornitori trasmettendo, mediante la funzionalità di upload presente nel Portale stesso, una autodichiarazione di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica.
• Inoltro cartaceo (solo se impossibilitati all’utilizzo del Portale Fornitori) all’indirizzo:
Ferservizi S.p.A. Polo Infrastrutturale
Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx
L’Assegnatario chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi medesima da ogni responsabilità conseguente:
✓ bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [•].
Articolo 14 – Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Articolo 15 – Cessione di contratto e subappalto
1. È fatto assoluto divieto all’Assegnatario di cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto o gli Ordini Applicativi.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore rinuncia alla possibilità di ricorrere in qualsiasi misura allo strumento del subappalto.
3. Gli eventuali subcontratti diversi dal subappalto sono regolati dall’articolo 15.5 delle C.G.C.
3.1. L’Appaltatore è tenuto ad inserire nei subcontratti la seguente clausola con la quale si prevede che il
subcontraente nell’ambito del contratto sottoscritto con Ferservizi:
i. si impegna a dare immediata comunicazione a Ferservizi ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
ii. si impegna a trasmettere a Ferservizi, per il tramite dell’Appaltatore, copia del
subcontratto stipulato.
4. Il Committente si riserva fin da ora la facoltà di cedere il presente Contratto totalmente in favore di una delle Società del Gruppo FS, ovvero pro-quota ad alcune o a tutte le Società del Gruppo FS.
A tal fine l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto espressamente acconsente alla
cessione suddetta.
Tale cessione diverrà efficace e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione, da parte
dell’Appaltatore ceduto, della notifica di cessione.
Articolo 16 - Controllo dei servizi e contestazioni da parte di Ferservizi
1. Le figure gestionali di Ferservizi di cui ai precedenti artt. 1 “Definizioni” e 6 – bis “Ruoli coinvolti nel servizio”, si riservano di effettuare, con tempi e con modalità ritenute opportune, eventualmente anche con l’ausilio di soggetti esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, controlli, ispezioni e verifiche in ordine alla corrispondenza dei servizi forniti dall’Assegnatario alle condizioni specifiche del presente Contratto Quadro e relativi allegati. In caso di riscontro di situazioni di non corrispondenza dei Servizi ai termini e condizioni disciplinati nel presente Contratto e relativi allegati, Ferservizi si riserva di impartire all’Assegnatario specifiche prescrizioni/azioni correttive, indicando un termine per il loro adempimento, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 18 che segue.
2. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel C.T. – Ferservizi abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Assegnatario ai sensi del presente Contratto Quadro e relativi allegati, Ferservizi stessa provvederà a contestarle all’Assegnatario per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati.
In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Assegnatario da parte del RT SA, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Assegnatario medesimo, Ferservizi contesterà per iscritto - in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. - il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente art. 6.
L’Assegnatario s’impegna a provvedere con immediatezza - e comunque entro il termine indicato da Ferservizi – all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità contestate.
Restano comunque applicabili - ove ne ricorrano le condizioni - le norme relative alle penali, alle detrazioni, nonché alla risoluzione del Contratto Quadro per inadempimento.
3. Il Committente si riserva di verificare il rispetto, da parte dell’Assegnatario, di tutte le prescrizioni in materia ambientale e di tutela di salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 17 – Mancato rispetto dei livelli di servizio
1. Nel caso in cui incorra in un disservizio per mancato rispetto anche di un solo Livello di servizio così
come individuato nel C.T., l’Assegnatario dovrà:
a) eseguire un’indagine per identificare le cause del disservizio;
b) risolvere il disservizio entro un termine di 5 giorni lavorati, e in ogni caso nel più breve tempo
possibile;
c) fornire al Committente un rapporto scritto entro il termine di 2 giorni lavorativi con l’indicazione
delle cause del disservizio e delle attività poste in essere per la sua risoluzione;
d) fornire al Committente l’indicazione circa le cautele e gli accorgimenti per evitare che possa ripetersi. Eventuali oneri e costi sostenuti dall’Assegnatario in relazione a tali attività resteranno a suo esclusivo carico.
2. Fermo quanto precede, a fronte del disservizio il Committente applicherà le Penali di cui al successivo art. 18.
Articolo 18 – Penali
In caso di inadempienze dell’Assegnatario agli obblighi e alle prescrizioni del presente Contratto e dei relativi allegati, Ferservizi - previa contestazione scritta da parte del RPE CO e salvo il risarcimento dei maggiori danni causati - applicherà le penali nel rispetto degli articoli 54 e 55 delle “Condizioni Generali”, richiamate al precedente art. 1.
La singola penale dovrà essere applicata - dal RPE CO - dal giorno successivo alla data di contestazione e fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi continuativi, salvo quanto di seguito previsto; nel caso di raggiungimento di tale limite il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto Quadro. Fermo restando quanto pattuito nelle Condizioni Generali di Contratto, richiamate al precedente articolo 1, le Parti convengono che l’applicazione delle penali non vincola Ferservizi nella sua facoltà di adottare altre misure cautelative, quali la risoluzione del Contratto e/o la denuncia alle autorità competenti a fronte di inadempienze che abbiano rilevanza per la legislazione vigente.
Fermo quanto sopra, in ragione della tipologia del servizio, Ferservizi applicherà le penali di seguito riportate:
A. PENALI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
1. Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine previsto dal C.T., per l’attivazione del sistema informatico di controllo tramite lettura di marcatori istallati all’interno e all’esterno del plesso;
2. Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nella produzione dell’elenco organico di cui all’art. 6, par. 18;
3. Euro 150,00, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui all’art. 17;
B. PENALI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
1. Euro 500,00/addetto per ogni ora giornaliera di servizio non coperta (12 ore giornaliere dalle 8:00 alle 20:00);
2. Euro 500,00 per ogni mancato intervento, nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal C.T.;
C. NORME SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITA’:
1. Euro 300,00 per ogni violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e delle procedure del Sistema Integrato di Gestione Salute e Sicurezza e Qualità di Ferservizi;
Si ribadisce inoltre che, in merito agli adempimenti relativi all’art. 30 (auditing), oltre a quanto previsto
all’art. 19 per la risoluzione del contratto, si applicherà la seguente penale:
- Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, nell’invio della
documentazione utile a svolgere attività di auditing di cui all’Art. 32 del presente Contratto.
In caso di mancata realizzazione del programma relativo alle prestazioni minime indispensabili, a causa di disservizi accertati e di responsabilità dell’Assegnatario, il Committente si riserva la facoltà di richiedere l’ottenimento del maggior danno eventualmente subito, dovendo garantire il servizio al di fuori di portierato e controllo accessi.
2. Tutte le penali sopra riportate sono contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.
Sarà in ogni caso facoltà della Committente risolvere il Contratto Quadro nel caso in cui l’importo superi il 10% dell’importo massimo dello stesso.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento in favore del Committente di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri sostenuti a carico del Committente a causa della mancata, inesatta o ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali
PARTE IV - VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO QUADRO:
RISOLUZIONE E RECESSO
Articolo 19 - Clausola risolutiva espressa del Contratto Quadro
Il presente Contratto Quadro, fermo restando i casi in cui la risoluzione sia prevista convenzionalmente dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016 o dalla disciplina vigente o dalle Condizioni Generali, potrà essere risolto di diritto dal Committente, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
o sospensione o interruzione nell’esecuzione del Contratto Quadro da parte dell’Assegnatario;
o violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FS;
o intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più
misure di prevenzione ai sensi delle disposizioni in materia di antimafia;
o intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi di Ferservizi o delle società del Gruppo FS, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
o sia stata accertata una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro;
o ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 61, delle “Condizioni Generali”;
o qualora sia aperta una qualsiasi procedura concorsuale a carico dell’Assegnatario;
o qualora l’Assegnatario contravvenga alle disposizioni degli articoli “6 - Obblighi dell’Assegnatario”, “8 - Sicurezza informatica”, “9 - Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Sciopero del personale”, “11 - Clausola di non gradimento”, “15 - Cessione del Contratto e subappalto”, “25 - Cauzione e coperture assicurative”, “28 - Trasparenza prezzi”, “30 - Auditing”;
o violazione della previsione di cui all’articolo “25 - Cauzione e coperture assicurative” in caso di mancata sostituzione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del Committente, il garante originario con altro soggetto di gradimento;
o in caso di ritardo superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi nell’attuazione delle prescrizioni
di cui al successivo articolo 25, punto 2;
o mancato possesso o venir meno dei requisiti previsti e dichiarati in fase di gara;
o nelle ipotesi espressamente previste nell’articolo “Penali”.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente tramite PEC e comporta l’eventuale incameramento della cauzione nonché il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Resta inteso che la risoluzione non esonera l’Assegnatario dal portare a compimento le prestazioni relative agli Ordini Applicativi in essere alla data in cui è dichiarata. In ogni caso l’esecuzione in danno non esonera l’Assegnatario dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.
Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Contratto Quadro dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell’ottica di salvaguardare l’immagine e il prestigio del Committente e del Gruppo FS nel suo complesso, privilegiando sempre tali indicazioni rispetto al successo dell’attività affidata.
Articolo 20 – Recesso del Committente dal Contratto Quadro
Il Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto Quadro in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso, con comunicazione inviata a mezzo PEC.
Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Assegnatario tramite PEC, salvo diversa data indicata nella comunicazione; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l’Assegnatario è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni.
Nell’ipotesi di cui al primo capoverso del presente articolo, il Committente è tenuto a corrispondere il corrispettivo relativo alle prestazioni già eseguite.
E’ escluso il diritto dell’Assegnatario ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad
ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto Quadro dandone preavviso all’altra, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari con comunicazione inviata a mezzo PEC, in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante o della stessa controparte (ex X.Xxx. 231/01) per supposti reati relativi alla gestione di impresa che incidano sulla relativa affidabilità morale o siano suscettibili di arrecare danno o compromettere anche indirettamente l’immagine della Parte che intende recedere o del Gruppo FS.
PARTE V - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 21 – Contestazioni dell’Assegnatario
1. Qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto
legate all’esecuzione delle prestazioni, l’Assegnatario è tenuto:
a) a formulare entro il termine di cui al successivo paragrafo 2, a pena di decadenza, in modo specifico e indicare in modo dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese e richieste si fondano;
b) a precisare entro il termine di cui al successivo paragrafo 2, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico e a indicare con precisione l’esatto ammontare della somma che ritiene gli sia dovuta.
2. Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate al Committente presso i recapiti della sede operativa a mezzo PEC entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenute conoscibili all’Assegnatario. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e termini di cui al precedente paragrafo, l’Assegnatario decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.
3. Successivamente il Committente comunica a mezzo PEC le proprie determinazioni in merito alle
contestazioni, pretese e richieste avanzate dall’Assegnatario.
5. Tutte le controversie di cui al presente articolo per le quali non sia stato possibile addivenire ad una
soluzione amichevole sono deferite all’Autorità giudiziaria ai sensi del successivo art. 22.
Articolo 22 – Foro Competente
Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente l’esecuzione, la gestione e/o l’interpretazione del presente Contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 - Attività di assistenza dell’Assegnatario in caso di scadenza ovvero estinzione anticipata del Contratto Quadro
1. Nel caso di scadenza ovvero di estinzione anticipata del Contratto, l’Assegnatario è tenuto:
a) ad assicurare piena collaborazione ai fini di consentire una “migrazione” senza pregiudizio dei servizi dall’Assegnatario al Committente ovvero al nuovo Assegnatario designato dal Committente ovvero, a seconda del caso, un’adeguata integrazione dei servizi ancora resi dall’Assegnatario con quelli gestiti in via diretta dal Committente ovvero resi da altro Assegnatario designato dal Committente;
b) ad assicurare, a richiesta del Committente, continuità nell’erogazione di servizi già resi, sino al momento in cui non vi sia stato il “passaggio di consegna” sotto il controllo e la responsabilità del Committente medesimo ovvero sino al momento in cui le prestazioni non siano state trasferite al nuovo Assegnatario designato dal Committente e fermo ogni diverso Contratto tra le parti.
In violazione degli innanzi menzionati obblighi il Committente si riserva la possibilità di escutere la
cauzione stipulata a garanzia dell’esecuzione del presente Contratto.
In ogni caso:
i) continuano ad applicarsi i corrispettivi in vigore al momento della estinzione del Contratto Quadro;
ii) fermo restando quanto pattuito al precedente art. 20, durante tale periodo continuano a rimanere efficaci, per quanto occorrente, gli Ordini Applicativi in essere.
In violazione degli innanzi menzionati obblighi il Committente si riserva la possibilità di escutere la
cauzione stipulata a garanzia dell’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 24 – Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva del Contratto
1. Il Responsabile del Procedimento per la fase Esecutiva del Contratto Quadro (RPE CO) deputato alla gestione ed al controllo sull’esatta esecuzione del presente Contratto è individuato nel Responsabile pro tempore della struttura del Polo Servizi di Villa Patrizi di Ferservizi SpA.
Articolo 25 – Cauzione e coperture assicurative
1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Contratto Quadro, l’Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva di € [•] (Euro [•]), costituita mediante Fideiussione bancaria [oppure in alternativa: Assicurativa o mediante deposito cauzionale] a prima domanda – redatta secondo il testo accettato da Ferservizi – n. [•] emessa il [•] rilasciata dalla Società [•].
Il Committente ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che l’Appaltatore, né l’Istituto assicuratore, possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi di ogni danno, che derivi o possa derivare, secondo le verifiche e/o gli accertamenti di Ferservizi, dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura/servizio, fatta eseguire da terzi, nell’ipotesi di revoca dell’Ordine Applicativo, e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente l’importo garantito.
Il Committente potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito dichiarasse – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi dell’Appaltatore, ivi compresa la riscossione di penali.
Il Committente ha diritto di avvalersi in tutto o in parte della cauzione suddetta al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore o dal subappaltatore per le inadempienze connesse all’inosservanza degli obblighi derivanti da norme e prescrizioni dei contratti collettivi, da leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione suddetta qualora il Committente se ne sia avvalso –
in tutto o in parte – nel corso dell’esecuzione del presente Contratto Quadro. Nel caso in cui l’Appaltatore
non ottemperi alla richiesta, la reintegrazione ha luogo a valere sulle quote di prezzo/corrispettivi dovutegli.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a sostituire il garante originario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del Committente, con altro soggetto di gradimento del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L’Appaltatore si obbliga fin da ora, qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Contratto Quadro, ai sensi del precedente art. 15, pro-quota ad alcune o a tutte le Società del Gruppo FS, a sostituire la cauzione prodotta a garanzia degli obblighi assunti in forza del presente Contratto Quadro con tante cauzioni quante saranno le Società Cessionarie.
Qualora l’Appaltatore non provveda, nel termine di 60 (sessanta) giorni, alla sostituzione del garante, il Committente potrà risolvere il presente Contratto Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c., con obbligo dell’Appaltatore di garantire l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Quadro sino alla data del subentro del nuovo Assegnatario.
La cauzione sarà svincolata, su domanda dell’Assegnatario – previa deduzione di eventuali crediti che il Committente affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso l’Appaltatore – 6 (sei) mesi dopo la scadenza dell’ultimo Ordine Applicativo emesso sulla base del presente Contratto Quadro sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. La superiore garanzia – comunque costituita – comprende anche eventuali conseguenze che - in ragione della sua posizione di obbligato solidale con l’Appaltatore ed eventuali subappaltatori derivante da disposizioni di legge intervenute anche successivamente alla stipula del presente Contratto Quadro - dovessero derivare per il Committente dall’inadempimento da parte dell’Appaltatore o subappaltatore di obblighi gravanti su quest’ultimi, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla corresponsione delle retribuzioni in favore dei lavoratori ed al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
2. Prima della consegna dei servizi, l’Appaltatore è obbligato a stipulare (eventualmente a mezzo distinte polizze) e a consegnarne copia al Gestore del Contratto Quadro con primarie Compagnie di gradimento di Ferservizi, senza che per questo possano intendersi in alcun modo limitate le sue responsabilità contrattuali, una polizza assicurativa che tenga indenne Ferservizi stessa e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane da tutti i danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni e relativi al danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.
La somma assicurata è pari a € [•] (Euro [•]) (importo complessivo delle prestazioni appaltate). La polizza di cui sopra deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per tutti i danni a terzi (RCT) a copertura di ogni rischio (ALL RISK), in cui trovino piena copertura tutti gli eventi pregiudizievoli e i sinistri in genere collegabili all’attività svolta dall’Appaltatore. Il massimale per tale garanzia è pari a € [•] (Euro [•]) (importo complessivo delle prestazioni appaltate) rispettivamente per sinistro, per persona, per danni a cose e per danni ambientali. In detta garanzia, con la “clausola di responsabilità civile incrociata”, saranno parificati a terzi Ferservizi e le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o da queste controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c., nonché i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli stessi assicurati. Restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia della Compagnia assicuratrice al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati nella polizza. La copertura assicurativa decorre dalla data del primo Ordine Applicativo e cessa 6 (sei) mesi dopo la data della scadenza dell’ultimo Ordine Applicativo emesso sulla base del presente Contratto Quadro. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferservizi copia della polizza prima della data fissata per l’attivazione dei servizi e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Quadro. Qualora l’Appaltatore non presenti copia della polizza suddetta, Ferservizi si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del presente Contratto Quadro, incamerando la cauzione definitiva, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno subìto.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a presentare tempestivamente al competente organo di Ferservizi (RPE CO) le quietanze rilasciate dalla Compagnia assicuratrice in occasione delle successive date o scadenza. In caso di inadempienza a tale obbligo non sarà dato seguito al pagamento dei corrispettivi.
Articolo 26 – Clausola di Integrità
1. L’Appaltatore dichiara, garantisce e assicura che nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, ivi incluse le attività ad esso connesse:
(a). conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
(b). opererà nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porrà in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di frode, reati societari, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione, reati corruttivi, traffico di
influenze illecite ed altre fattispecie criminose relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;
(c). osserverà, garantendone l’ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti e subfornitori impiegati ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, per tutta la durata del presente Contratto, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001. In particolare e in coerenza con tali normative, l’Appaltatore si obbliga ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse al presente Contratto (a) dall’offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall’accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce:
(a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Governance - Codice etico”, di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di FS, di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
(b) di aver preso visione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di FS (“Modello 231”), disponibile al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Etica, compliance e integrità”, di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.
La violazione di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 29.1, numeri 1), 2) e 3) del presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile da esercitare con le modalità di cui all’articolo 19 Clausola risolutiva espressa.
3. L’Appaltatore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e di quanto previsto al comma 29.1, numeri 1), 2) e 3) devono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile nel sito internet della Società all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/#, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati nel sito internet della Società alla pagina “Il Gruppo FS - Etica, compliance e integrità - Gestione Segnalazioni - Whistleblowing”.
Articolo 27 – Cessione dei crediti
I crediti derivanti dai contratti stipulati con le Società del Gruppo FS possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, la Società emittente può opporre diniego espressamente motivato.
In ogni caso, Ferservizi SpA può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
La Cessione dovrà essere notificata al Responsabile Amministrativo di Ferservizi SpA.
Articolo 28 – Trasparenza prezzi
L’Assegnatario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione del Contratto Quadro;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né compiere azioni, comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Assegnatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell’Assegnatario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 29 - Invalidità
Nel caso in cui una o più delle disposizioni del Contratto o degli Ordini Applicativi risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il contenuto del Contratto garantendo, per quanto più possibile, le originarie volontà negoziali delle Parti.
Articolo 30 – Auditing
1. L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Contratto, documentata ai sensi di Legge, e a consentire in ogni momento idonee verifiche al Committente e/o a soggetto terzo da questo incaricato.
2. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione del Committente e/o del soggetto da questi incaricato, ogni volta ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l’espletamento delle verifiche di cui sopra.
Articolo 31 – Domicilio delle parti
Il Committente elegge il proprio domicilio, ai fini amministrativi e a quelli legali e fiscali, in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04207001001.
L’Assegnatario dichiara che il proprio domicilio ai fini amministrativi, legali e fiscali è in [•].
Dichiara altresì che ove tale domicilio per qualunque motivo venisse a decadere, esso agli effetti del
presente Contratto si intenderà trasferito presso [•].
Articolo 32 – Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto Quadro e agli Ordini Applicativi che non sia diversamente disciplinata nel presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, anche a mezzo e-mail, con le modalità indicate nel C.T.
- quanto all’Assegnatario all’indirizzo mail [°] PEC [°],
- quanto al Committente all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Eventuali variazioni dei suindicati recapiti dovranno essere tempestivamente comunicate all’altra Parte e
diverranno efficaci dal momento del ricevimento della comunicazione.
Articolo 33 – Conformità alla legge
1. Ogni attività di cui al presente Contratto dovrà essere svolta in conformità a qualsiasi normativa (legale o regolamentare), quand’anche sopravvenuta, applicabile alla stessa. L’Assegnatario è tenuto a fare in modo di garantire che anche il proprio personale e i propri subcontraenti agiscano in conformità a tale normativa.
2. L’Assegnatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le licenze, i permessi, le approvazioni e le autorizzazioni in genere necessari per l’erogazione dei servizi in conformità alla normativa applicabile, e garantisce al Committente che, per tutta la durata del Contratto o dell’Ordine Applicativo, sarà titolare di
tali autorizzazioni. L’Assegnatario sarà responsabile per il mantenimento e aggiornamento delle autorizzazioni, anche in relazione all’eventuale erogazione di nuovi servizi o a mutamenti della normativa applicabile, e ne sosterrà i relativi costi ed oneri.
Articolo 34 – Riservatezza
Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Assegnatario s’impegna a non rivelare a terzi e comunque a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione dello stesso, le informazioni relative a fatti, atti e programmi delle Società del Gruppo FS, che vengano messe a disposizione o di cui venisse comunque a conoscenza in conseguenza dell’incarico in oggetto.
L’obbligo alla riservatezza sarà assoluto e vincolante in via contestuale ed ultronea alla vigenza del presente Contratto fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L’Assegnatario è responsabile nei confronti del Committente e delle Società del Gruppo FS dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza ed è tenuto pertanto a risarcire tutti i danni che allo stesso dovessero derivare dall’inosservanza di detti obblighi.
Articolo 35 - Codice Etico e AntiBribery & Corruption
1. In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come successivamente modificato ed integrato, l’Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del c.c., ad attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel Codice Etico di Gruppo, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferservizi S.p.A. quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del citato D. Lgs. 231/2001, nonché a rispettare le Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione e AntiBribery&Corruption management system adottate dal Consiglio di amministrazione di Ferservizi.
2. Nel caso di cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, sarà in facoltà di Ferservizi risolvere il presente Contratto, a norma dell’art. 1456 del c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Articolo 36 – Trattamento dei Dati Personali Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente
Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto
rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
• Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito
della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO
Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto Quadro i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per Ferservizi S.p.A.:
Titolare del Trattamento per la fase di affidamento è Ferservizi S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è Ferservizi S.p.A., in nome proprio e/o in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Per il Fornitore:
Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è [la Società], rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo]. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto Quadro saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto Quadro.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Articolo 35 bis – Trattamento dei dati personali per le attività previste dal Contratto
Considerato che le attività previste nel presente Contratto Quadro comportano il trattamento di dati personali, i diritti e gli obblighi di Titolare/i, Responsabile/i e Sub-Responsabile/i vengono disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo Data Protection ai sensi dell’art. 28 del GDPR (General Data Protection Regulation – Reg. UE 679/2016), che si allega al presente Contratto Quadro e che costituisce parte integrante dello stesso (All. 6).
Il soggetto designato da Ferservizi S.p.A. quale referente per l’Accordo di Data Protection (“ADP”) è Xxxxxxx Xxxxxxxxx contattabile al seguente indirizzo mail x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx che, in base alle attività assegnate e all’assetto delle responsabilità individuate nella Società in relazione al rispetto del GDPR e del Dlgs 196/03 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i., riveste il ruolo di Data Manager.
Il Data Manager verificherà che le attività di trattamento dei dati personali siano conformi a quanto disciplinato nell’ADP anche con riferimento alle istruzioni impartite, alle misure tecnico-organizzative individuate e alle misure idonee a garantire il rispetto dei diritti degli interessati.
Articolo 37 – Spese di stipulazione, di registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore
Le spese di stipula ed eventuale registrazione del presente Contratto, nonché quelle di scritturazione,
bollo e postali sono a totale carico dell’Assegnatario e saranno recuperate nei modi d’uso.
I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti secondo legge.
Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
L’Assegnatario dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni di cui al presente Contratto vengono effettuate nell’esercizio d’Impresa, giusto il combinato disposto degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che pertanto essa, ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto è soggetto ad IVA.
Il presente Contratto Quadro, avente per oggetto prestazioni i cui corrispettivi sono soggetti all’IVA, è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa, giusto il disposto dell’art. 40 del citato Decreto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per Ferservizi S.p.A. Per L’Assegnatario
ALLEGATO 1
Dichiarazione dell’Appaltatore allegata al Contratto Quadro per il Servizio Addetti della Squadra Antincendio come misura compensativa del rischio incendio presso l’immobile denominato “Villa Patrizi” utilizzato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e gestito da Ferservizi S.p.A.
L’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza piena e di approvare specificatamente, ai sensi
dell’art. 1341 del codice civile, le clausole contenute nei seguenti articoli.
DEL CONTRATTO QUADRO
- Articolo 3 – Disciplina applicabile;
- Articolo 5 – Durata e importo del Contratto;
- Articolo 6 – Obblighi dell’Assegnatario;
- Articolo 7 – Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- Articolo 8 – Sicurezza informatica;
- Articolo 9 – Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Sciopero del personale;
- Articolo 10 – Obblighi contributivi e retributivi dell’Appaltatore e manleve;
- Articolo 11 – Clausola di non Gradimento;
- Articolo 12 – Corrispettivi;
- Articolo 13 – Fatturazione e modalità di pagamento;
- Articolo 15 – Cessione del contratto e subappalto;
- Articolo 16 – Controllo dei Servizi e contestazioni da parte di Ferservizi;
- Articolo 18 – Penali;
- Articolo 19 – Clausola risolutiva espressa del Contratto Quadro;
- Articolo 20 – Recesso del Committente dal Contratto Quadro;
- Articolo 21 – Contestazioni dell’Assegnatario;
- Articolo 22 – Foro competente;
- Articolo 23 – Attività di assistenza dell’Assegnatario in caso di scadenza ovvero estinzione anticipata del Contratto;
- Articolo 25 – Cauzione e coperture assicurative;
- Articolo 26 – Clausola di Integrità;
- Articolo 27 – Cessione dei crediti;
- Articolo 30 – Auditing;
- Articolo 34 – Riservatezza;
- Articolo 35 – Codice Etico e AntiBribery & Corruption
DELLE “CONDIZIONI GENERALI”
- Articolo 6 | - |
- Articolo 7 | - |
- Articolo 8 | - |
- Articolo 10 | - |
- Articolo 12 | - |
- Articolo 14 | - |
- Articolo 15 | - |
- Articolo 19 | - |
- Articolo 26 | - |
- Articolo 29 | - |
- Articolo 30 | - |
- Articolo 43 | - |
- Articolo 44 | - |
- Articolo 54 | - |
- Articolo 55 | - |
- Articolo 56 | - |
- Articolo 57 | - |
- Articolo 59 | - |
- Articolo 60 | - |
- Articolo 63 | - |
- Articolo 64 | - |
Impegno di riservatezza; Cessione dei crediti;
Stipula del Contratto e avvio dell’esecuzione della prestazione;
Garanzie;
Prezzi contrattuali Modifiche del contratto;
Cautele Antimafia, regolarità contributiva e retributiva, Cessione del contratto, subappalto e subcontratti;
Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni; Custodia dei beni di proprietà del Committente;
Divergenze nell’interpretazione e nell’applicazione delle prescrizioni tecniche; Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente;
Termini contrattuali, sospensione dell’esecuzione del Contratto e proroghe; Illegittima durata delle sospensioni;
Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi; Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione; Corrispettivo della fornitura e pagamenti;
Termini e modalità di pagamento; Recupero di crediti - Compensazione; Sospensione dei pagamenti;
Recesso dal contratto; Transazione e accordo bonario;
- Articolo 65 - Foro competente. Letto, confermato e sottoscritto.
L’Appaltatore
l’Amministratore Delegato
COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 201/AD del 2 marzo 2017
“Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente di Ferservizi S.p.A.”
La presente Comunicazione Organizzativa, che aggiorna e sostituisce la CO n. 140/AD del 17/05/2011 “Politica della Sicurezza e Salute sul Lavoro in Ferservizi SpA”, la CO n. 141/AD del 17/05/2011 “Politica Ambientale di Ferservizi SpA” e la CO n. 161/AD del 15/07/2013 “Principi base sulle politiche per la Qualità Ferservizi”, ha lo scopo di definire i principi su cui si basa la politica integrata per i sistemi di gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente.
Ferservizi costituisce il Centro Servizi del Gruppo Ferrovie dello Stato: gestisce per la Capogruppo e per le Società del Gruppo FS tutte le attività indirettamente connesse all’esercizio ferroviario ed ai servizi di mobilità, esercitando un ruolo di supporto al core business, finalizzato alla creazione di valore e benefici economici, nonché al miglioramento dell’efficienza dei processi e della qualità dei servizi, anche attraverso il confronto con realtà aziendali similari operanti nel mercato nazionale di riferimento.
La Società, in coerenza con gli indirizzi espressi nella Politica Ambientale di Gruppo e con gli indirizzi e obiettivi riguardanti la Salute e Sicurezza sul Lavoro del Gruppo FS, e in continuità con il proprio impegno verso una gestione integrata dei requisiti indicati dai principali standard internazionali, considera la Qualità dei servizi erogati, la tutela dell’Ambiente e la tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro elementi strategici nello sviluppo delle proprie attività.
In un’ottica di miglioramento continuo, Ferservizi si impegna a perseguire:
- la soddisfazione del Cliente attraverso l’osservanza dei requisiti concordati, verificata mediante l’utilizzo di opportuni sistemi di monitoraggio e di rilevazione delle informazioni di ritorno sul livello di gradimento dei servizi resi;
- il coinvolgimento, la sensibilizzazione e l’informazione delle persone, mediante la formazione e la comunicazione interna, per incrementare il livello di consapevolezza sul contributo che ciascuno può apportare;
- la definizione di obiettivi misurabili, coerenti con le strategie aziendali, utilizzando mezzi e risorse necessarie al loro perseguimento;
CO n. 201/AD del 2 marzo 2017
- il pieno rispetto della normativa cogente e, ove possibile, il suo superamento investendo sulle persone e nella tutela delle risorse ambientali;
- il coinvolgimento delle parti interessate, affinché attuino in maniera efficace politiche in grado di sensibilizzare tutti i loro lavoratori;
- la costante attenzione verso la filiera di approvvigionamento, considerando nel processo di acquisto il rispetto di adeguati criteri ambientali nonché il possesso di adeguati requisiti tecnici e organizzativi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la sussistenza nel tempo della loro idoneità in coerenza con le norme e requisiti stabiliti, quali condizioni necessarie per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- il consolidamento della cultura della prevenzione dei rischi per la realizzazione di ambienti di lavoro sani e sicuri e la promozione di comportamenti responsabili, anche al fine del perseguimento dell’obiettivo di Gruppo sulla costante riduzione degli infortuni;
- l’impiego razionale ed efficiente delle risorse naturali e delle materie prime, attraverso la riduzione dei consumi ed il recupero energetico, la promozione dell’uso di energie da fonti rinnovabili, l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento lungo tutto il ciclo di vita.
Gli impegni, tradotti in obiettivi, sono periodicamente riesaminati anche in occasione degli incontri previsti dal Management System di Ferservizi, allo scopo di assicurare che siano in linea con il contesto del business aziendale e di Gruppo ed alle sue evoluzioni.
E’ compito di tutti i soggetti aziendali, nell’ambito delle proprie responsabilità, dare concreta attuazione alle politiche e agli obiettivi definiti, declinandoli in ambito territoriale, e monitorando costantemente la realizzazione degli stessi.
Nel corso dell’anno, inoltre, l’applicazione dei sistemi di gestione è verificata e monitorata attraverso la realizzazione del programma di audit interni.
La presente Politica Integrata è diffusa attraverso la pubblicazione del documento sul Portale Linea Diretta Ferservizi, l’affissione presso le sedi ed è comunicata a tutto il personale interno e alle parti interessate, in modo da promuoverne la conoscenza e la condivisione dei principi.
FIRMATO
Xxxxxxxxx Xxxxx
Contratto Quadro
Servizio Addetti della Squadra Antincendio come misura compensativa del rischio incendio presso l’immobile denominato “Villa Patrizi” utilizzato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e gestito da Ferservizi SpA.
implementazione delle misure straordinarie di sicurezza previste dal Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e dai successivi DPCM ed in aderenza alle disposizioni di primo soccorso ai sensi dell’art 45 del d.lgs. n. 81/2008.
Accordo di Data Protection Titolare – Responsabile
Storico delle revisioni | |||
Vers. | Data | Motivo della revisione | Autore |
2021/04/13 | Prima stesura | Polo Servizi Villa Patrizi | |
L’ultima revisione sostituisce qualsiasi revisione precedente.
INDICE
Articolo 1: Premesse e Allegati 6
Articolo 2: Oggetto dell’Accordo 6
Articolo 4: Ambito di competenza 7
Articolo 5: Ambito del trattamento 7
Articolo 6: Obblighi del Titolare 7
Articolo 7: Obblighi Responsabile 7
RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DEL TITOLARE 7
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DP 8
MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE 8
INFORMAZIONI PER DIMOSTRAZIONE CONFORMITÀ 10
COOPERAZIONE CON TITOLARE PER AUTORITÀ DI SUPERVISIONE 10
CONSENSO PREVENTIVO SUB-RESPONSABILE 10
ACCORDO DATA PROTECTION (ADP) 10
Articolo 9: Sicurezza trattamento 11
Articolo 10: Nomina sub-Responsabile 11
Articolo 11: Diritti degli Interessati 11
Articolo 12: Richieste degli Interessati 12
Articolo 13: Supporto al Titolare 12
Articolo 14: Persone autorizzate al trattamento 12
Articolo 15: Comunicazione di dati 13
Articolo 16: Trasferimenti a paesi terzi 13
Articolo 17: Trattamento economico-esclusione 13
Articolo 18: Responsabilità 14
Articolo 20: Obblighi dopo cessazione 14
Articolo 21: Legge applicabile 14
Articolo 22: Tribunale competente 14
Articolo 23: Intero accordo 14
Articolo 24: Annullamento 15
Articolo 25: Variazioni del presente ADP 15
Allegato A – Istruzioni sulle attività di Trattamento oggetto del presente ADP 18
Allegato B – Misure tecniche e organizzative di sicurezza specificateErrore. Il segnalibro non è definito.
Allegato C – Elenco subfornitori 21
Accordo di Data Protection
TRA
XXXXXXXXXX S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxx 00, in persona del suo legale rappresentante Xxxxx Xxxxxxx, in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura e per giusta delega (di seguito “[Ferservizi” o “Titolare”)
E
-----------, con sede legale in --------, Via-----------, in persona del suo legale rappresentante ----
------------ (di seguito “Responsabile”).
Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati come “la Parte” o congiuntamente “le Parti”.
PREMESSE
Normativa Data Protection (Normativa DP)
L’ art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o "Normativa DP") stabilisce che quando il trattamento deve essere effettuato per conto di un titolare, il trattamento da parte del soggetto terzo nominato responsabile del trattamento è disciplinato da un contratto che è vincolante per il responsabile nei confronti del titolare e che definisce l'oggetto e la durata del trattamento, la natura e lo scopo, il tipo di dati personali e le categorie di interessati trattati, gli obblighi e i diritti del titolare.
Contratto
Il Responsabile fornirà servizi al Titolare in relazione al Servizio di Primo Soccorso e Gestione delle Emergenze, servizio risultato necessario per l’ implementazione delle misure straordinarie di sicurezza previste dal Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» ("Servizi"), come specificato nel Contratto Quadro Repertorio /2021/-
----- per “Servizio Addetti della Squadra Antincendio come misura compensativa del rischio incendio presso l’immobile denominato “Villa Patrizi” utilizzato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e gestito da Ferservizi SpA.” ("Contratto").
Servizi
Nel contesto dei Servizi, il Titolare trasferirà al Responsabile alcuni dati personali e il Responsabile elaborerà e utilizzerà tali dati personali per conto del Titolare nel rispetto della Normativa DP e in conformità al presente accordo sul trattamento dei dati (di seguito "ADP").
Competenza del Responsabile
Il Responsabile fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino
i requisiti della Normativa DP, compresa la sicurezza del trattamento per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.
Affidamento dati
Il Titolare affida al Responsabile le attività di trattamento di dati personali come dettagliato nell’Allegato A (Istruzioni) e il Responsabile si impegna ad eseguire il trattamento per conto del Titolare.
Titolare
Ferservizi, determinando le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali per l'esecuzione dei Servizi è qualificato come "Titolare", in base alla Normativa DP;
Contrattualizzazione
Le Parti intendono stipulare un accordo contrattuale per le operazioni di trattamento dei dati. Sulla base degli assunti di cui sopra, le Parti convengono quanto segue.
Articolo 1: Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati sono parti sostanziali di questo ADP.
Articolo 2: Oggetto dell’Accordo
Le Parti con questo ADP intendono disciplinare il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile, specificare l'oggetto, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati e gli obblighi e i diritti delle Parti.
Articolo 3: Definizioni
I termini utilizzati nel presente ADP hanno il seguente significato:
• "dati personali", "categorie speciali di dati personali", "processo/trattamento", "titolare", "responsabile" e "interessato" hanno lo stesso significato utilizzato nel GDPR;
• "sub-responsabile": qualsiasi entità impegnata dal Responsabile che accetti di ricevere dati personali esclusivamente finalizzati alla realizzazione dei Servizi in conformità con le istruzioni del Titolare, i termini dell’ADP e i termini del subappalto;
• "Normativa Data Protection" (Normativa DP): la legislazione che tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il loro diritto alla vita privata in relazione al trattamento dei dati personali, applicabile ad un Titolare nello Stato membro dell'UE in cui questi è stabilito;
• "misure tecniche e organizzative": misure volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, volte a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita o dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione non autorizzata o
dall'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati e contro tutte le altre forme illecite di trattamento;
• "violazione dei dati personali" o “data breach”: violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o illegale di dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti elaborati.
• “autorità di controllo” è l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro incaricata di sorvegliare l’applicazione della Normativa DP (per l’Italia, il “Garante”).
Articolo 4: Ambito di competenza
Tramite questo ADP il Titolare impegna , che sottoscrivendo questo accordo lo
accetta, come "Responsabile" come definito dalla Normativa DP, per il trattamento dei dati.
Articolo 5: Ambito del trattamento
I dettagli del trattamento dei dati, le istruzioni operative rispetto alle attività di competenza del Responsabile ovvero le categorie di dati personali e di soggetti interessati sono specificati nell'Allegato A.
Articolo 6: Obblighi del Titolare
Il Titolare del trattamento garantisce:
A) Conformità - Che è responsabile per la valutazione dell'ammissibilità del trattamento dei dati e garantisce i diritti degli interessati coinvolti.
B) Sicurezza - Che le misure tecniche e organizzative oggetto del presente accordo assicurano un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi al trattamento dei dati e alla natura dei dati da proteggere;
C) Istruzioni - Che le istruzioni oggetto del presente accordo sono sufficienti a definire lo scopo e la procedura del trattamento dei dati.
Articolo 7: Obblighi Responsabile
Il Responsabile garantisce:
RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DEL TITOLARE
Di trattare i dati personali solo per conto del Titolare, limitati alle sole attività di trattamento strettamente necessarie per l'esecuzione di questo ADP e in conformità con le sue istruzioni documentate e questo ADP; se non è in grado di fornire tale conformità per qualsiasi motivo, accetta di informare tempestivamente il Titolare della sua impossibilità di adempiere, nel qual
caso il Titolare ha il diritto di sospendere l'elaborazione dei dati e / o risolvere il Contratto e questo ADP.
Che verrà data attuazione alle istruzioni ricevute dal Titolare nel rispetto degli obblighi di cui al Contratto e nel presente ADP. Nell’ipotesi di eventuali modifiche alla normativa vigente che possano incidere sulle obbligazioni assunte, il Responsabile si impegna a darne immediata comunicazione al Titolare, il quale potrà sospendere l’elaborazione dei dati e/o risolvere il Contratto e il presente ADP.
Il Responsabile si impegna ad adempiere alle seguenti prescrizioni ai fini della corretta applicazione dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009 relativi alla gestione degli amministratori di sistema, nonché agli eventuali successivi provvedimenti o norme in materia.
I soggetti preposti dal Responsabile a svolgere funzioni di amministratori di sistema che godono di profili di accesso superiori a quelli degli utenti ordinari per quanto attiene le banche dati o gli applicativi contenenti i dati degli interessati oggetto delle operazioni di trattamento, devono essere previamente selezionati in base alla valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
La nomina degli amministratori di sistema, deve avvenire per iscritto e con designazione individuale delle persone autorizzate al trattamento e deve recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema operanti sui sistemi che ospitano i dati personali, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di richieste da parte del Titolare o accertamenti da parte del Garante.
L'operato degli amministratori di sistema è oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica, in modo da controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dal Codice Privacy.
Il Responsabile deve provvedere al tracciamento dei log di accesso degli amministratori di sistema, secondo modalità definite in comune accordo con il Titolare.
Entro il 15 gennaio di ogni anno, il Responsabile comunicherà al Titolare con apposito rapporto scritto il soddisfacimento delle prescrizioni di cui ai citati provvedimenti.
MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE
Il Responsabile, prima di eseguire il trattamento dei dati, tenuto conto del rischio per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti e gli esiti di eventuali Data Protection Impact Assessment svolti dal Titolare, garantisce l’adozione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza
specificate di seguito:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici e, nel caso in cui non sia nominato un Data Protection Officer, per la protezione dei dati personali;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity
che risultino applicabili per l’azienda;
3. tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus,
antimalware, etc) regolarmente aggiornati;
4. le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l’accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati;
6. il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, etc.);
7. la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati. I backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati, inoltre, dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti;
10. le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all’ultima versione consigliata
dal produttore;
12. sono adottate politiche e soluzioni tecnologiche in grado di garantire la cancellazione sicurezza dei dati personali al termine del periodo di retention definito;
13. sono adottati controlli di sicurezza fisica (es. antincendio, antiallagamento, guardiania, etc.) nei locali in cui sono ospitati i server su cui risiedono i dati personali trattati;
14. segnalare con la massima tempestività e in ogni caso entro i termini stabiliti dal presente ADP di aver subito un eventuale data breach scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx o di aver subito eventuali attacchi informatici di natura diversa dal data breach all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
15. consentire l’accesso del personale incaricato dal Committente (Titolare) per la verifica dell’adozione delle misure adottate.
Che informerà tempestivamente il Titolare:
• Violazione dei dati (data breach) - Qualsiasi violazione dei dati personali, della quale verrà a conoscenza entro 12 ore dal momento in cui ne avrà notizia, fornendo gli
elementi utili a valutare l’entità della violazione (es. categorie di dati, categorie e
numero approssimativo degli interessati coinvolti);
• Richieste da parte degli interessati - Qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati della quale verrà a conoscenza entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui ne avrà notizia;
• Istruzioni in violazione - Qualsiasi istruzione scritta ricevuta dal Titolare che, secondo il parere del Responsabile, è in violazione della Normativa DP e / o in violazione dei doveri contrattuali ai sensi del presente ADP.
Trattare tempestivamente e adeguatamente tutte le richieste del Titolare in relazione al trattamento dei dati e attenersi alle linee guida dell'Autorità di Controllo/Garante in merito all'elaborazione dei dati.
INFORMAZIONI PER DIMOSTRAZIONE CONFORMITÀ
Rendere disponibili al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità agli obblighi e alle istruzioni stabiliti nel presente ADP e, su richiesta del Titolare, a presentare le proprie procedure di trattamento dei dati per la revisione delle stesse. Il Responsabile deve consentire e contribuire a tali verifiche, comprese le ispezioni, che devono essere svolte dal Titolare o da persone dallo stesso autorizzate.
COOPERAZIONE CON TITOLARE PER AUTORITÀ DI SUPERVISIONE
Collaborare con il Titolare nel rispetto di eventuali ordini emessi dall'Autorità di Controllo o dalle autorità giudiziarie in relazione al trattamento dei dati;
CONSENSO PREVENTIVO SUB-RESPONSABILE
In caso di subappalto, di agire in conformità con quanto stabilito nell’articolo 10 di questo ADP;
Che i servizi di trattamento da parte del sub-Responsabile saranno eseguiti in conformità con questo ADP.
Articolo 8: Riservatezza
Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate all'esecuzione del trattamento dei dati si siano impegnate a rispettare la riservatezza o che siano soggette ad un obbligo legale di riservatezza, anche per un periodo ragionevole dopo la fine del rapporto di lavoro con il Responsabile.
Articolo 9: Sicurezza trattamento
Responsabili e sub-Responsabili devono rispettare le misure di sicurezza tecniche e organizzative che soddisfano almeno i requisiti della Normativa DP e qualsiasi misura particolare esistente specificata in questo ADP. Responsabili e sub-Responsabili informeranno immediatamente il Titolare di eventuali violazioni dei dati personali.
Articolo 10: Nomina sub-Responsabile
Il Responsabile dei dati non deve affidare in subappalto alcuna delle operazioni di trattamento dei dati senza la previa autorizzazione scritta del Titolare.
Laddove il Responsabile dei dati, subappalti i propri obblighi ai sensi del presente ADP con il consenso del Titolare, questi lo fa solo tramite un accordo scritto con il sub-Responsabile, imponendo a quest’ultimo gli stessi obblighi stabiliti nell’ADP.
In particolare, il sub-Responsabile deve fornire garanzie sufficienti per attuare le misure tecniche e organizzative appropriate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
Il Responsabile dei dati rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi dei sub-Responsabili.
L’elenco dei sub-responsabili è riportato in allegato al presente accordo (Allegato B) e aggiornato periodicamente.
Articolo 11: Diritti degli Interessati
Il Responsabile, in caso di richieste pervenute al Titolare che fanno riferimento a dati personali trattati dal Responsabile, dovrà garantire al Titolare di poter soddisfare i seguenti diritti degli interessati (artt. 15 e ss. del GDPR):
a) Diritto di Accesso: il Responsabile dovrà collaborare con il Titolare per confermare all’Interessato se siano o meno in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano, unitamente ad ulteriori informazioni che potrebbero essere nell’esclusiva disponibilità del Responsabile;
b) Diritto di Cancellazione: il Responsabile, previa precisa ed esplicita conferma del Titolare, dovrà cancellare tutti i dati degli interessati richiedenti.
c) Diritto di Portabilità: il Responsabile dovrà consentire al Titolare di trasmettere i Xxxx Personali che riguardano l’interessato, direttamente all’interessato o ad un altro Titolare indicato dall’Interessato, attraverso un canale sicuro e utilizzando un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, come concordato con il Titolare.
d) Diritto di Rettifica: il Responsabile dovrà garantire al Titolare la rettifica e/o integrazione dei Dati Personali degli Interessati richiedenti;
e) Diritto di Limitazione: il Responsabile dovrà garantire al Titolare la possibilità di limitare il trattamento dei dati personali dell’Interessato richiedente, per es. mediante dispositivi tecnici che indichino chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato, in
modo tale che i dati personali non siano sottoposti ad ulteriori trattamenti e non possano essere modificati.
f) Diritto di Opposizione: il Responsabile dovrà garantire al Titolare che, in caso di opposizione al trattamento da parte dell’interessato, si astenga dal porre in essere qualsiasi ulteriore attività di trattamento dei dati personali.
Il Responsabile e i sub-Responsabili comunicheranno ogni informazione utile al fine di aiutare il Titolare a rispettare i diritti degli interessati entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza da parte del Titolare.
Articolo 12: Richieste degli Interessati
Nel caso in cui il Responsabile riceva direttamente, o tramite un Sub-Responsabile, richieste di esercizio dei diritti, il Responsabile provvede a dare tempestiva comunicazione scritta al Titolare e comunque al massimo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza da parte dell’interessato all'attenzione del Data Manager Xxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Responsabile del Polo Servizi Villa Patrizi e contattabile all’indirizzo di posta elettronica x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, allegando una copia della richiesta e fornendo tutte le informazioni utili.
Responsabile e sub-Responsabili non risponderanno a richieste degli interessati a meno che non siano specificamente autorizzati a farlo.
Articolo 13: Supporto al Titolare
Il Responsabile dei dati e i sub-Responsabili, se presenti, coopereranno con il Titolare - tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione - nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto preventiva (Data Protection Impact Assessment) dei trattamenti dei dati che possono comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
Articolo 14: Persone autorizzate al trattamento
Il Responsabile dei dati e i sub-responsabili, se presenti, garantiscono che solo il personale qualificato, debitamente autorizzato e addestrato tratterà i dati personali ai sensi del presente ADP.
Il Responsabile garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità, che ha accesso ai dati personali relativi al trattamento dei dati, li tratti secondo specifiche istruzioni ricevute dal Titolare o dal Responsabile stesso, in conformità con il presente ADP. Per l'attuazione dell'obbligo di cui sopra, il Responsabile deve identificare l'ambito delle operazioni di trattamento consentite e deve:
• fornire a tali persone autorizzate istruzioni dettagliate e formazione al fine di conformarsi alla normativa data protection e al presente ADP;
• assicurare che tali persone abbiano accesso solo ai dati personali, la cui conoscenza è necessaria per svolgere i compiti loro assegnati.
I nomi di tali persone autorizzate al trattamento devono essere forniti al Titolare se richiesto.
Articolo 15: Comunicazione di dati
Il Responsabile si asterrà dal comunicare dati personali del trattamento a terzi senza il preventivo consenso scritto del Titolare.
Articolo 16: Trasferimenti a paesi terzi
Il Responsabile e gli eventuali sub-Responsabili non possono trasferire i dati personali provenienti dal Titolare al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) senza il previo consenso scritto di quest’ultimo (soggetto sempre a questo ADP e alle istruzioni del Titolare in relazione a tale trasferimento), sulla base dell'esistenza di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali al fine di garantire che il livello di protezione delle persone interessate garantito dalla Normativa DP non sia compromesso.
Tuttavia, il trasferimento di dati personali all'estero può aver luogo, senza alcuna specifica autorizzazione da parte del Titolare, nel caso in cui la Commissione europea abbia deciso che il paese terzo di destinazione garantisce un livello adeguato di protezione.
Inoltre, in assenza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo precedente, il Responsabile può trasferire dati personali relativi al trattamento in paesi terzi se una delle salvaguardie di cui agli articoli 46 e 47 del GDPR è soddisfatta (ossia l’utilizzo di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione o da un'Autorità di Controllo, norme vincolanti d'impresa approvate da un'Autorità di Controllo o altre).
Articolo 17: Trattamento economico-esclusione
Si conviene che il Responsabile non ha diritto a nessun compenso specifico per l'esecuzione delle attività descritte in questo ADP; i servizi previsti dal presente ADP, infatti, sono conseguenti al Contratto e pertanto non è dovuta alcuna remunerazione o indennità o rimborso per le attività qui contemplate, in quanto l'intera valutazione economica del rapporto tra Responsabile e Titolare è stata debitamente definita nel Contratto.
Articolo 18: Responsabilità
Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del sub-responsabile, qualora lo stesso ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.
Articolo 19: Cessazione
Il presente ADP diventerà effettivo una volta firmato dalle Parti. L'esecuzione è valida fino al termine del Contratto o del trattamento dei dati per qualsivoglia motivo.
Articolo 20: Obblighi dopo cessazione
Alla cessazione del Contratto o del trattamento dei dati per qualsivoglia motivo, il Responsabile e i sub-Responsabili - se esistenti -, a scelta del Titolare del trattamento,
• restituirà tutti i dati personali relativi al trattamento dei dati e le relative copie al Titolare oppure
• distruggerà tutti i dati personali e certificherà al Titolare che lo ha fatto, a meno che la legislazione non gli impedisca di restituire o distruggere in tutto o in parte tali dati personali. In tal caso, per quanto riguarda i dati personali in questione, il Responsabile assicura che ne garantirà la riservatezza e non procederà più al loro trattamento.
Articolo 21: Legge applicabile
Questo ADP sarà regolato dalle leggi della giurisdizione del Titolare, salvo quanto diversamente previsto in questo ADP, in linea con la Normativa DP.
Articolo 22: Tribunale competente
La sede esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in connessione con questo ADP è il luogo di stabilimento del Titolare, fatto salvo il diritto del Titolare di presentare un'azione giudiziaria contro il Responsabile ed i sub-Responsabili, se presenti, di fronte qualsiasi altro tribunale competente.
Articolo 23: Intero accordo
Xxxxx quanto sopra dichiarato in relazione all'obbligo del Titolare, in relazione alle variazioni delle sue istruzioni, questo documento contiene l'intero accordo delle Parti in relazione al suo oggetto (trattamento in appalto di dati personali).