CONSIGLIO REGIONALE DELL’UMBRIA
CONSIGLIO REGIONALE DELL’UMBRIA
R.S.U. E XX.XX. DI CATEGORIA
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo delle categorie professionali
del Consiglio regionale per il quadriennio 2006-2009.
Nell’ambito del confronto avviato in Consiglio regionale, su richiesta della RSU, finalizzato al rinnovo del CCDI, la Delegazione trattante di parte pubblica, la RSU consiliare e le XX.XX.
Preso atto della sottoscrizione del verbale sulla ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo delle categorie professionali in data 19 dicembre 2008;
Considerato che, nei termini previsti dalla normativa, non sono stati effettuati rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità economica;
Considerato altresì che l’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 320 del 12 gennaio 2009 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI;
CONCORDANO
1. di sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale delle categorie professionali del Consiglio regionale per il quadriennio 2006- 2009.
Perugia, 2 febbraio 2009 FIRMATO:
Presidente Delegazione
di parte pubblica Avv. Xxxxxx Xxxxxxx
Presidente R.S.U.
Consiglio regionale Xxxxxxx Xxxxxx
CGIL FP Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
CISL FPS Xxxxxx Xxxxxxxxx
UIL FPL Ciurnella Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
INDICE
ART. 1 Ambito di applicazione
ART. 2 Durata e validità
ART. 3 Conferma del sistema delle relazioni sindacali ART. 4 Modalità di utilizzo dei permessi sindacali ART. 5 Istituzione repertorio degli accordi sindacali
ART. 6 Coordinamento del tavolo di trattativa del comparto con il tavolo di trattativa della dirigenza
ART. 7 Criteri generali sull’orario di lavoro
ART. 8 Orario di lavoro del personale con profilo di autista
ART. 9 Banca delle ore
ART. 10 Personale delle strutture di supporto agli organi politici
ART. 11 Personale dei Gruppi Consiliari
ART. 12 Utilizzazione del servizio sostitutivo della mensa
ART. 13 Reclutamento e progressioni verticali
ART. 14 Programmazione annuale e pluriennale delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale
ART. 15 Mobilità - Criteri generali
ART. 16 Mobilità interna
ART. 17 Mobilità esterna
ART. 18 Coperture assicurative dei titolari di posizioni organizzative
ART. 19 Copertura assicurativa delle funzioni dirigenziali delegate
ART. 20 Interventi per il personale addetto alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro
ART. 21 Qualità delle relazioni, equità e benessere organizzativo, ascolto interno
ART. 22 Pari opportunità
ART. 23 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
ART. 24 Progressioni di carriera
ART. 25 Verifica del sistema permanente di valutazione delle prestazioni
ART. 26 Verifica del sistema di progressione economica nella categoria
ART. 27 Valutazione della posizione e del risultato delle posizioni organizzative
ART. 28 Alte professionalità
ART. 29 Parziale modifica ed integrazione dei vigenti sistemi di valutazione
ART. 30 Esercizio temporaneo delle funzioni connesse con gli incarichi di posizione organizzativa ex art. 8, lett.a) del CCNL 31 marzo 1999
ART. 31 Compensi per produttività
ART. 32 Compenso per incarichi speciali ex art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1 aprile 1999
ART. 33 Compenso per specifiche responsabilità ex art. 36, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004
ART. 34 Addetti servizi prevenzione e incendi
ART. 35 Disciplina delle indennità
ART. 36 Trattamento economico accessorio per il personale con profilo di autista
ART. 37 Trattamento economico accessorio per il personale addetto ai servizi di portineria
ART. 38 Trattamento economico accessorio per il personale addetto alle attività di produzione audio-video
ART. 39 Trattamento economico accessorio per il personale di supporto agli organi istituzionali dell’Ente
ART. 40 Trattamento economico accessorio del personale assegnato ai GruppiConsiliari
ART. 41 Disciplina dello straordinario
ART. 42 Integrazione all’ordinamento professionale del Consiglio regionale
Allegato A Disciplina dell’orario di lavoro del personale del comparto
Allegato B Disciplina del trattamento di trasferta
Allegato C Disciplina delle indennità
Allegato D Disciplinare sulla organizzazione del personale con profilo di autista
Allegato E Verbale di accordo sulla definizione del profilo professionale di “Operatore centralinista”
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI
DEL CONSIGLIO REGIONALE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione.
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito CCDI) si applica a tutto il personale dipendente del Consiglio regionale dell’Umbria – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, per gli aspetti compatibili con tale status. Il presente CCDI si applica altresì al personale delle categorie in servizio in posizione di comando presso le strutture del Consiglio stesso per gli aspetti connessi alla prestazione lavorativa.
Art. 2
Durata e validità
0.Xx presente CCDI ha validità quadriennale dal momento della stipula, salvo gli istituti per i quali è specificatamente indicata una validità diversa.
2. Entro 30 giorni dalla stipula del presente CCDI l’Amministrazione applicherà gli istituti a carattere vincolato ed automatico ivi previsti.
3. Il presente CCDI, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCDI.
4. In caso di rinnovo del CCNL, gli istituti non modificati dallo stesso rimangono in vigore fino alla stipula del successivo CCDI.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Conferma del sistema delle relazioni sindacali.
1. Le parti ribadiscono e condividono che il sistema delle relazioni sindacali, regolato dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, è improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
Art. 4
Modalità di utilizzo dei permessi sindacali
1. I dirigenti sindacali hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti e non retribuiti secondo la disciplina fissata dai CCNQ vigenti.
Art. 5
Istituzione repertorio degli accordi sindacali
1. E’ istituito il registro degli accordi sindacali, dei protocolli e dei verbali delle concertazioni, cui hanno accesso tutti i dipendenti regionali, la cui tenuta è affidata alla struttura competente per le relazioni sindacali, che verrà pubblicato sul sito del Consiglio regionale.
Art. 6
Coordinamento del tavolo di trattativa del comparto con il tavolo di trattativa della dirigenza
1. Nell’ambito delle materie riservate alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, sono trattate a tavoli riuniti con il tavolo di trattativa della dirigenza, quelle relative a:
a) criteri generali dell’organizzazione del lavoro.
b) pari opportunità;
c) mobbing;
2. Oltre agli argomenti di cui sopra, si tratterà a tavoli riuniti ogni qualvolta le parti lo ritengano opportuno.
TITOLO III
POLITICHE DELL’ORARIO DI LAVORO
Articolo 7
Criteri generali sull’orario di lavoro.
1. L’orario ordinario di lavoro per il personale delle categorie – titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno di tipo subordinato – è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio ed alle esigenze di apertura degli uffici all’utenza ed è armonico con gli uffici degli altri paesi europei. Il suddetto orario è distribuito
durante le ore antimeridiane e post-meridiane, di norma, per non meno di sei ore e non più di nove ore lavorative nell’arco della giornata compreso tra le 7.45 e le 19.00.
2. L’orario di lavoro è articolato, di norma, su 5 giorni alla settimana - dal lunedì al venerdì compreso – con almeno 2 rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno, individuati dal dipendente in accordo con il responsabile della struttura in modo tale da garantire la più ampia fruibilità dei servizi da parte degli utenti, o su sei giorni – dal lunedì al sabato incluso - senza rientri pomeridiani, per esigenze di servizio su richiesta motivata dal dirigente di riferimento e autorizzato dal dirigente competente in materia di personale.
3. Tali autorizzazioni devono tener conto della ottimizzazione delle risorse umane e della funzionale ed economica gestione dei servizi, del contenimento al ricorso al lavoro straordinario, del miglioramento della qualità delle prestazioni, dell’ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, dei rapporti con gli altri uffici e le altre amministrazioni.
4. Le modalità di articolazione dell’orario di servizio sono stabilite con il disciplinare di cui all’allegato A.
5. Qualora intervengano nuove disposizioni di legge o contrattuali nazionali in materia, le parti si incontreranno tempestivamente per l’eventuale revisione del presente articolo e del disciplinare allegato.
Art. 8
Orario di lavoro del personale con profilo di autista.
1. Il personale con profilo di autista in servizio al Consiglio regionale è esonerato, per la tipologia di lavoro svolto, da qualsiasi rilevazione oraria giornaliera.
2. L’uso delle autovetture in dotazione al Consiglio regionale è disciplinato con apposito regolamento dall’Ufficio di Presidenza.
3. L’organizzazione del lavoro del personale con profilo di autista è regolamentata con il disciplinare – allegato D - al presente CCDI.
Art. 9
Banca delle ore.
1. Le parti danno atto che la disciplina inerente la banca delle ore prevista dall’articolo 38 bis del CCNL 14 settembre 2000 è inserita nella disciplina dell’orario di lavoro del personale delle categorie - allegato A- a cui pertanto si fa espresso rinvio.
2. Le parti si impegnano a monitorare annualmente l’andamento e la coerente applicazione del presente istituto, rafforzando reciprocamente l’impegno del rispetto dei limiti dell’orario teorico determinato in 35/36 ore settimanali e ribadito nella vigente disciplina dell’orario di lavoro di cui al comma 1 a garanzia sia della qualità
della prestazione sia del diritto dei dipendenti a condizioni di lavoro non pregiudizievoli.
Art. 10
Personale delle strutture di supporto agli organi politici.
1. Agli uffici di supporto agli organi politici, di cui all’art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, compete esclusivamente l’espletamento delle attività inerenti alle funzioni attribuite agli organi cui sono assegnati, non riconducibili nell’ambito delle competenze delle articolazioni organizzative del Consiglio regionale, che si configurano come strutture speciali con funzioni strettamente dipendenti dalla attività di governo e di direzione politica degli Organi. Di conseguenza il personale assegnato a tali strutture opera sulla base di un rapporto esclusivamente fiduciario e personale con l’Organo stesso, che ne certifica a fine mese l’avvenuta attività lavorativa.
2. A detto personale viene corrisposto il trattamento economico integrato da un’indennità forfettaria stabilita dall’Ufficio di Presidenza comprensiva del trattamento economico accessorio.
Art. 11
Personale dei Gruppi Consiliari
1. Il personale interno o comandato assegnato ai Gruppi Consiliari presta la propria attività lavorativa presso la Segreteria tecnico-amministrativa del Gruppo medesimo e il Presidente del Gruppo ne certifica la presenza.
Art. 12
Utilizzazione del servizio sostitutivo della mensa.
1. Il personale delle categorie, in relazione al rientro in servizio nelle ore pomeridiane, ha diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa secondo la disciplina sull’orario di lavoro.
2. Per l’erogazione di ulteriori buoni pasto nelle giornate non legate al rientro obbligatorio restano confermate le disposizione contenute nel disciplinare sull’orario di lavoro allegato al presente CCDI.
3. Il diritto ad usufruire del buono pasto è garantito anche nel caso di rientri aggiuntivi dovuti ad ordini di servizio e/o partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.
4. Le parti concordano che nel caso di prosecuzione dei lavori del Consiglio regionale o di altre attività istituzionali nelle ore serali/notturne, il personale
incaricato di essere presente potrà usufruire di un buono mensa anche per il pasto serale.
TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO I
SISTEMA DELLA COMPETENZE PROFESSIONALI
Art. 13
Reclutamento e progressioni verticali
1. L’Amministrazione si impegna a formulare, entro il corrente anno, una nuova disciplina organica relativa alle procedure di accesso nel ruolo del Consiglio regionale e alle modalità relative alle progressioni verticali.
Nelle more di tale nuova disciplina restano in vigore le norme vigenti.
Art. 14
Programmazione annuale e pluriennale delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale.
1. Le parti nell’ambito delle politiche di sviluppo del personale riconoscono alla formazione un ruolo fondamentale per la valorizzazione e la crescita delle professionalità possedute dal personale.
2. L’amministrazione consiliare, assumendo la programmazione annuale e pluriennale quale strumento di definizione delle attività di formazione, favorisce e sviluppa una formazione continua finalizzata a mantenere, aggiornare e riqualificare conoscenze sia di carattere trasversale che specialistiche a supporto e sostegno di processi innovativi e di specifiche competenze.
3. L’Amministrazione si impegna a presentare il piano triennale di formazione entro il 31 marzo dell’anno precedente a quello di riferimento.
4. L’Amministrazione consiliare assicura ampia informazione delle attività formative garantendo a tutto il personale medesime opportunità di partecipazione al fine di agevolare l’effettiva partecipazione ai corsi di formazione.
5. Costituiscono obiettivi specifici per il potenziamento del sistema formativo della Amministrazione consiliare:
a) la definizione di modelli e strumenti che consentano di valutare i risultati dell’attività formativa sia in termini di miglioramento della prestazione individuale di lavoro che di impatto organizzativo;
b) l’istituzione del “libretto personale di formazione” quale strumento di certificazione della formazione svolta.
CAPO II MOBILITA’
Art. 15
Criteri generali
1. L’istituto della mobilità mira al miglioramento sia motivazionale che funzionale del personale, alla sua valorizzazione professionale e nel contempo, a provvedere ad una risposta sempre più efficace e puntuale alle esigenze organizzative delle strutture regionali.
2. Nell’ambito del piano occupazionale sono definiti i fabbisogni professionali e le eventuali posizioni della dotazione organica che potranno essere ricoperte tramite l’utilizzo del presente istituto.
3. La mobilità può essere interna o esterna all’Amministrazione consiliare ed è attivata con i criteri specificati nei successivi articoli.
4. l’Amministrazione si impegna a presentare il Piano triennale di formazione professionale entro il 31 marzo di ogni anno precedente a quello di riferimento.
Art. 16
Mobilità interna.
1. La mobilità interna può essere volontaria (a richiesta del dipendente) o dovuta ad esigenze di servizio (a richiesta del dirigente).
2. In entrambi i casi la mobilità interna può essere attuata in presenza di un posto vacante di organico con soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali adeguati al posto da ricoprire.
3. La mobilità interna si articola in :
- mobilità all’interno del Servizio/Processo:
- mobilità tra Servizi/Processi della Segreteria Generale.
4. La mobilità interna al Servizio/Processo, attuata per esigenze di servizio ovvero previa domanda del dipendente, è disposta dal dirigente responsabile con propria disposizione, sentiti i responsabili di Sezione e il dipendente interessato e contestuale comunicazione al Servizio Risorse Umane.
5. La mobilità interna alla Segreteria a domanda del dipendente, da indirizzarsi al Segretario Generale del Consiglio regionale è attuata da quest’ultimo con propria determinazione dopo aver acquisito il parere favorevole dei dirigenti dei Servizi/Processi interessati.
Qualora la mobilità da un Servizio/Processo all’altro della Segreteria si renda necessaria per documentate esigenze di servizio, il Segretario Generale provvederà,
previo parere favorevole dei dirigenti dei Servizi/Processi interessati ed acquisita la disponibilità del dipendente. Nel caso in cui non siano acquisiti gli assensi di cui sopra, il Segretario Generale può provvedere ad attuare la mobilità d’ufficio in via temporanea richiedendo, nel contempo, al Servizio Risorse Umane l’attuazione della procedura di bando di mobilità interna o di reclutamento dall’esterno, qualora rientrante nel piano occupazionale annuale.
In ogni caso il Segretario Generale dovrà dare contestuale comunicazione delle proprie determinazioni alla RSU aziendale, alle XX.XX. territoriali e al Servizio Risorse Umane.
Si procederà comunque annualmente ad una verifica della dotazione organica della Segreteria Generale finalizzata a perseguire una efficace programmazione delle risorse umane necessarie.
Qualora l’Amministrazione predisponga appositi bandi finalizzati alla copertura di posizioni di organico vacanti a mezzo di mobilità interna, in presenza di più domande per lo stesso posto, si provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
1) requisiti culturali e di formazione;
2) esigenze familiari;
3) anzianità di servizio complessiva;
4) periodo di attesa di eventuali precedenti domande di mobilità.
Nel caso in cui un dipendente abbia già fruito della mobilità volontaria nell’ultimo triennio, verrà collocato alla fine della eventuale graduatoria.
L’attribuzione del punteggio per ciascun criterio sarà concordata con la RSU in sede di predisposizione del bando di mobilità.
Detti punteggi resteranno comunque validi per i successivi bandi che interessano stesse categorie e profili.
Art. 17
Mobilità esterna.
1. La mobilità esterna è caratterizzata dall’applicazione degli istituti del trasferimento e del comando sia in uscita che in entrata.
2. Per quanto concerne le richieste di trasferimento o comando ad altro ente per esigenze personali, il Servizio Risorse Umane darà corso previo nulla-osta del Segretario Generale, sentito il parere del dirigente del Servizio/Processo interessato. Il trasferimento di cui trattasi non dà luogo a corresponsione di incentivi.
3. Per quanto riguarda le richieste di trasferimento o comando in entrata, l’Amministrazione procederà ad esaminarle annualmente in sede di predisposizione del piano occupazionale e le medesime saranno eventualmente accolte per far fronte ad esigenze di servizio, derivanti da carenze di organico che non possono essere risolte diversamente, o che appare preferibile colmare acquisendo professionalità particolarmente qualificate.
CAPO III COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 18
Coperture assicurative dei titolari di posizioni organizzative.
1 E’ prevista la copertura assicurativa nei confronti del personale incaricato di posizione organizzativa.
Art. 19
Copertura assicurativa delle funzioni dirigenziali delegate.
1. Il dirigente, in presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative, può delegare al dipendente con incarico di posizione organizzativa l’attuazione delle funzioni e dei compiti indicati all’art. 15 del Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale adottato con deliberazione dell’Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 000 del 13 marzo 2008.
2. Nella fattispecie indicata al comma 1 del presente articolo è prevista la possibilità di estendere la copertura assicurativa.
CAPO IV
AMBIENTE E QUALITA’ DEL LAVORO
Art. 20
Interventi per il personale addetto alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
1. Al personale formalmente individuato come addetto di piano per la prevenzione incendi e di primo soccorso, tra il quale è individuato quello di sede per la sicurezza allo scopo di garantire il necessario supporto informativo alla struttura competente è assicurata una periodica attività di formazione/aggiornamento.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente sono attribuiti i compensi previsti dal disciplinare delle indennità (allegato C) fino a diversa assegnazione conseguente a provvedimenti di mobilità interna e/o esterna, tempestivamente comunicati alla struttura competente e al Servizio Risorse Umane.
Art. 21
Qualità delle relazioni, equità e benessere organizzativo, ascolto interno.
1. L’Amministrazione consiliare si impegna,anche su richiesta dalla RSU, ad assicurare contesti organizzativi che favoriscano gli scambi, la trasparenza e il riconoscimento dei singoli contributi agli obiettivi comuni, garantendo adeguata attenzione allo sviluppo professionale, nel rispetto dei criteri di equità, di pari opportunità e di valorizzazione del personale. Si impegna inoltre, a perseguire tutti gli obiettivi di miglioramento mediante la partecipazione e l’inclusione dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali sia nell’intero processo di analisi dello scenario di riferimento, sia nella conseguente definizione di eventuali interventi.
2. L’Amministrazione consiliare si impegna a favorire la partecipazione e il coinvolgimento del personale di ciascuna struttura nelle fasi di definizione degli obiettivi e verifica dei risultati.
Art. 22
Pari opportunità.
1. Le parti concordano sulla necessità ed utilità di attuare tutte le misure più idonee a realizzare l’effettiva parità tra i sessi nel lavoro e nello sviluppo professionale, a valorizzare le differenze di genere e il rispetto dell’attività di cura parentale.
Art. 23
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
1. L’Amministrazione consiliare, consapevole delle problematiche derivanti dal mobbing, inteso come forma di violenza o maltrattamento morale o psichico in ambiente di lavoro, si impegna a garantire gli strumenti idonei e necessari per prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Art. 24
Progressioni di carriera.
1 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31/3/1999 individua le seguenti progressioni di carriera:
a) progressione economica orizzontale all’interno della medesima categoria, secondo le regole dell’art. 5;
b) progressione verticale tra categorie, secondo le regole stabilite dall’art. 4.
2. La progressione orizzontale all’interno della categoria ha cadenza annuale, la valutazione dovrà concludersi nei primi tre mesi successivi all’anno di riferimento.
E’ una progressione esclusivamente economica senza modifica del ruolo e del profilo professionale.
3. Le progressioni verticali avvengono tramite selezioni in base al regolamento di accesso agli impieghi del Consiglio regionale allegato al CCDI consiliare del 28 novembre 2003, che continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore del successivo CCDI. (vedi art. 8 legge regionale n. 38/2007).
Esse sono funzionali alla dotazione delle professionalità di cui l’Ente ha bisogno, è una risorsa che rientra nella programmazione.
4. Di norma, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento agli obiettivi e programmi desumibili dagli atti generali di programmazione strategica ed economico-finanziaria ed ai vincoli dati dalle leggi finanziarie, l’Ente, al fine di definire le politiche che si intendono perseguire per la gestione del personale predispone la ricognizione dei dati e si confronta sulle linee ed i criteri generali con la RSU e le XX.XX. per il piano occupazionale ed il relativo costo e per il piano di formazione.
5. L’Ente informa tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario, concernente il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
CAPO I
FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
Art. 25
Verifica del sistema permanente di valutazione delle prestazioni.
1. Il sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dipendenti rappresenta lo strumento di gestione delle politiche di valorizzazione e sviluppo della risorsa umana, orientato al miglioramento dei processi
ed al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia per il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione consiliare.
2. Periodicamente le parti valutano l’opportunità di procedere ad una verifica dei sistemi in adozione, onde consentire l’adeguamento degli stessi affinchè siano coerenti e conformi alle eventuali nuove e diverse esigenze organizzative.
Art. 26
Verifica del sistema di progressione economica nella categoria.
1. La progressione economica orizzontale rappresenta la modalità per riconoscere e valorizzare l’incremento della professionalità maturato nel tempo dal personale classificato in una determinata categoria contrattuale, nell’ambito dei criteri fissati dall’art. 5 del CCNL 31 marzo 1999 e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa di ente.
2. Il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi.
Art. 27
Valutazione della posizione e del risultato delle posizioni organizzative.
1. Per la valutazione della posizione e del risultato delle posizioni organizzative, si fa rinvio alla specifica metodologia già adottata ed ai successivi accordi decentrati.
Art. 28
Alte Professionalità.
1. Alle posizioni organizzative denominate posizioni organizzative professionali, così come disciplinate alla lettera b) dell’art. 10 del Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza e del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 marzo 2008, n. 243, si applicano i criteri per la valutazione e la graduazione delle posizioni organizzative previsti dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo siglato in data 28 novembre 2003.
Art. 29
Parziale modifica ed integrazione dei vigenti sistemi di valutazione.
1. Nelle more della verifica di cui ai precedenti articoli 25, 26, 27 e 28, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni dei sistemi permanenti di valutazione allegati A) e B) del CCDI del 12 dicembre 2000 di cui al rinvio contenuto negli articoli 15 e 16 dello stesso:
a) la valutazione del risultato dei titolari di posizioni organizzative per essere espressa necessita di un periodo di osservazione nell’arco dei dodici mesi dell’anno di riferimento di almeno 6 mesi di attività per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal dirigente. La retribuzione di risultato viene interamente erogata in base alla valutazione.
b) la valutazione delle prestazioni del personale delle categorie professionali per essere espressa necessita di un periodo di osservazione nell’arco di dodici mesi dell’anno di riferimento pari ad almeno 4 mesi di attività lavorativa. La produttività viene erogata con modalità proporzionale in base alla valutazione.
c) accede alla progressione orizzontale il personale che ha acquisito nell’anno di osservazione una valutazione positiva corrispondente almeno alla terza fascia di giudizio.
d) a parità di punteggio il percorso orizzontale viene attribuito, con riferimento al servizio a tempo indeterminato prestato presso il Consiglio regionale, secondo il seguente ordine di priorità:
1. al dipendente che ha maturato più anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza;
2. al dipendente cha ha maturato più anzianità di servizio nella categoria di appartenenza;
3. al dipendente che ha maturato più servizio presso gli uffici del Consiglio regionale;
4. in caso di ulteriore parità il percorso economico viene attribuito al dipendente in possesso di maggiore età.
d) il personale consiliare di ruolo a tempo indeterminato che nel corso dell’anno di riferimento, per particolari impedimenti (es.: maternità, malattia, aspettativa per motivi non personali) non può fruire dei percorsi di progressione orizzontale per mancanza del requisito minimo di prestazione necessario per esprimere la valutazione, ovvero superiore a 3 mesi lavorativi, accede alle progressioni orizzontali l’anno successivo, rispetto ad un numero di percorsi messi a selezione con la stessa percentuale dell’anno precedente, in rapporto agli aventi titolo.
e) al personale in astensione per maternità prolungata oltre sei mesi nell’anno solare, viene corrisposta, per il periodo di astensione obbligatoria nell’anno di riferimento, una quota di produttività collettiva fino ad un massimo del 50 per cento dell’imponibile previsto per la categoria di appartenenza.
Art. 30
Esercizio temporaneo delle funzioni connesse con gli incarichi di posizione organizzativa ex art. 8, lett. a) del CCNL 31 marzo 1999.
1. Al dipendente di categoria D incaricato di svolgere funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del titolare di posizione organizzativa strutturata (Sezione) ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Regolamento di organizzazione adottato con delibera dell’Ufficio di presidenza 13 marzo 2008 n. 243, spetta la retribuzione di posizione e di risultato secondo la seguente disciplina.
2. Lo svolgimento delle funzioni vicarie dà diritto al proporzionale trattamento retributivo di cui ai commi 3 e 4 in relazione all’impedimento del titolare, ad esclusione del periodo di fruizione di ferie, nelle ipotesi di:
a) astensione obbligatoria dal lavoro per maternità;
b) assenza per malattia per un periodo continuativo superiore a 30 giorni;
c) aspettativa concessa a vario titolo per periodi continuativi superiori a 30 giorni.
3.Qualora l’incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie sia affidato ad altro responsabile di Sezione e sia correlato ad una posizione di gradualità superiore, questi ha diritto all’attribuzione della differenza tra le due retribuzioni di posizione in aggiunta a quella spettante in quanto titolare, oltre al trattamento retributivo aggiuntivo pari al 20 per cento della quota massima di retribuzione di risultato individualmente spettante, sulla base della valutazione espressa dal dirigente competente e rapportato alla durata dello svolgimento delle funzioni.
4. Qualora l’incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie sia affidato a personale della categoria D non responsabile di Sezione, questi ha diritto, oltre che alla retribuzione di risultato – attribuita con le modalità di cui al precedente comma, anche alla retribuzione di posizione, calcolate in misura proporzionale alla durata di svolgimento dell’incarico.
5. Il titolare di Sezione temporaneamente assente conserva, compatibilmente con le vigenti disposizioni normative e contrattuali, il diritto alla retribuzione di posizione in quanto connessa alla titolarità dell’incarico e non alla presenza in servizio.
6. Per le posizioni organizzative strutturate vacanti (Sezioni) può essere conferito incarico ad interim nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 27, comma 4, del Regolamento di organizzazione adottato con delibera dell’Ufficio di presidenza 13 marzo 2008, n. 243 con diritto al trattamento retributivo rispettivamente previsto ai commi 3 e 4 qualora il dipendente incaricato ad interim sia o meno titolare di altra posizione organizzativa strutturata.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCDI.
Art. 31
Compensi per produttività
1. L’attribuzione dei compensi per produttività, di cui all’art. 37 del CCNL del 22 gennaio 2004 è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e miglioramento dei servizi rispetto al risultato atteso della prestazione lavorativa, come disciplinato nel vigente sistema di valutazione delle prestazioni del personale.
2. I compensi destinati a incentivare la produttività devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del processo annuale di valutazione delle prestazioni e dei risultati.
Art. 32
Compenso per incarichi speciali ex art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1 aprile 1999
1. Si conferma la disciplina di cui alla lett. f) del comma 2 del CCNL dell’ 1 aprile 1999, nella formulazione sostitutiva introdotta dall’art. 7 del CCNL del 9 maggio 2006. Le modalità di conferimento ed i criteri applicativi di tale istituto restano quelli previsti dall’art. 13 del CCDI del 28 novembre 2003.
Art. 33
Compenso per specifiche responsabilità ex art. 36, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004.
1. Sono remunerate le specifiche responsabilità di cui all’ art. 36, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004, riconosciute ai dipendenti categorie B, C e D, attribuite sulla base di specifico atto formale, nella misura di € 300 annui lordi, nell’esercizio finanziario di riferimento per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) personale individuato come responsabile dell’attività di archiviazione informatica nell’ambito del Consiglio regionale e di istituti collegati (archivisti informatici).
2. Il compenso è corrisposto mensilmente, non ha decorrenza retroattiva. Nel caso di rapporto di lavoro part-time l’importo di cui al comma 1 è proporzionalmente ridotto.
Art. 34
Addetti servizi prevenzione e incendi.
1. Agli addetti ai servizi di prevenzione incendi e primo soccorso, di cui al D.Lgs. n. 626/94, in possesso dell’attestato di idoneità conseguito a seguito della partecipazione a specifici corsi di formazione con riferimento all’articolazione dei relativi servizi di prevenzione e protezione in rapporto alle necessità logistiche e alla loro dislocazione nelle varie sedi, viene erogato un compenso mensile pari ad € 20,00.
Art. 35
Disciplina delle indennità.
1. I criteri generali e le modalità per l’erogazione delle indennità sono definiti nei commi successivi.
2. INDENNITA’ DI TURNO: remunera il disagio del personale il cui orario di servizio è articolato in turni antimeridiani, pomeridiani e, ove previsto, notturni, secondo le disposizioni di cui alla disciplina dell’orario di lavoro (Allegato A). L’articolazione dell’orario in turni comporta la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
3. INDENNITA’ DI DISAGIO remunera le posizioni di lavoro che comportano attività lavorative particolarmente disagiate.
4. INDENNITA’ DI REPERIBILITA’: l’istituto della reperibilità è attivato per le aree di pronto intervento, individuate con riguardo alle esigenze dei vari servizi per i quali si rende necessario intervenire con una o più unità entro 30 minuti dalla chiamata secondo quanto stabilito dall’art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000.
5. La disciplina dettagliata delle indennità è contenuta nel documento Allegato C che è parte integrante e sostanziale del presente contratto e sarà oggetto di verifica annuale in sede di definizione delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004.
6. Non è consentita l’individuazione con effetto retroattivo dei soggetti aventi titolo alla corresponsione delle indennità poiché le somme a ciò destinate sono comprese nella ripartizione annuale del fondo per le risorse decentrate.
7. Annualmente dovrà essere effettuata la verifica delle posizioni di lavoro aventi diritto alla corresponsione delle indennità. La rispondenza dei periodi per i quali è stata corrisposta l’indennità dovrà essere certificata dal dirigente responsabile.
8. Nell’ambito della contrattazione decentrata annuale per la definizione dei criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate, le tipologie professionali e le correlate indennità di cui al presente CCDI saranno oggetto di valutazione alla luce dei progetti e dei programmi di lavoro derivanti dalla nuova organizzazione del lavoro e volti, in particolare, al miglioramento dei servizi.
Art. 36
Trattamento economico accessorio per il personale con profilo di autista.
1. Al personale con profilo di autista è attribuita un trattamento economico accessorio su base mensile di € 1.000,00 nonché la produttività collettiva a seguito di specifica valutazione del dirigente competente da erogarsi come per il resto del personale del comparto entro il primo semestre successivo all’anno di riferimento.
2. Tale compenso accessorio assorbe tutte le tipologie previste nei precedenti C.C.D.I., la reperibilità nonché il lavoro straordinario.
3. Le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario saranno spostate sul fondo per il salario accessorio dal quale verrà prelevata l’indennità forfettaria omnicomprensiva secondo quanto previsto dal presente accordo.
Art. 37
Trattamento economico accessorio per il personale addetto ai servizi di portineria.
Il personale con profilo di “operatore per l’accoglienza” che, in aggiunta ai servizi di portineria, svolge in maniera continuativa, secondo quanto definito nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, attività di ritiro e distribuzione fra le sedi della posta, attività di rappresentanza esterna, attività di supporto alle sedute dell’Assemblea consiliare, attività di centralino sino alla data di assunzione in ruolo di personale delle categorie protette con profilo di centralinista, percepisce un trattamento economico accessorio su base mensile di € 250,00.
Art. 38
Trattamento economico accessorio per il personale addetto alle attività di produzione audio-video
1. Il personale, con profilo di “istruttore per la post-produzione multimediale”, che svolga funzioni di programmazione delle attività di produzione audio-video in
funzione degli impegni istituzionali consiliari e funzioni di coordinamento operativo degli addetti alla produzione audio-video, percepisce un trattamento economico accessorio su base mensile di € 200,00.
Art. 39
Trattamento economico accessorio per il personale di supporto agli organi istituzionali dell’Ente.
1. Il trattamento economico accessorio per il personale consiliare e quello comandato da altre Amministrazioni assegnato agli Uffici di supporto agli organi di governo e di direzione politica è ricompreso nella indennità forfettaria determinata annualmente dall’Ufficio di Presidenza così come previsto dai commi 4 e 4/bis dell’art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il personale di cui al precedente comma è soggetto al sistema permanente di valutazione e la relativa scheda sarà compilata dal Segretario Generale del Consiglio regionale sentito il titolare dell’Organo istituzionale presso cui presta la propria attività.
Art. 40
Trattamento economico accessorio del personale assegnato ai Gruppi Consiliari.
1. Al personale consiliare e comandato assegnato alle Segreterie dei Gruppi Consiliari è corrisposto annualmente un trattamento economico sostitutivo della produttività collettiva, quantificato in un importo complessivo formato da una quota pari all’imponibile di produttività di categoria spettante al restante personale e da una quota corrispondente a venticinque ore di lavoro straordinario diurno.
2. Il personale di cui al precedente comma è soggetto al sistema permanente di valutazione e la relativa scheda sarà compilata dal Segretario Generale del Consiglio regionale sentito il Presidente del Gruppo Consiliare.
Art. 41
Disciplina dello straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro caratterizzate da eccezionalità e urgenza e non possono essere utilizzate per coprire carenze organizzative o di organico.
2. Le parti, altresì, concordano sulla opportunità di ridurre il ricorso a tale istituto e di limitare sia le tipologie di personale che può essere autorizzato, sia il monte ore utilizzabile e convengono di far confluire nel fondo per il trattamento
accessorio i risparmi realizzati secondo le previsioni contenute nell’art. 14 del CCNL 1° aprile 1999.
3. Il personale interessato, i cui compensi gravano sul fondo per il lavoro straordinario definito dall’articolo 14 del CCNL 1 aprile 1999, è il seguente:
a) operatori per l’accoglienza;
b) addetti struttura supporto del Segretario Generale;
c) addetti al supporto delle sedute dell’Assemblea consiliare e supporto alle Commissioni Consiliari e ai Comitati;
d) personale in reperibilità per le ore di attività rese durante la stessa;
e) addetti alla produzione e gestione di materiale audio/video;
f) addetti al servizio di supporto all’economato;
g) addetti al servizio di supporto alla rassegna stampa.
4. La contrattazione decentrata annuale provvede a stabilire il monte ore complessivo e quello ripartito fra le tipologie sopra indicate, nell’ambito della definizione del fondo per le risorse decentrate, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 42
Integrazione all’ordinamento professionale del Consiglio regionale.
1. Si dà atto della integrazione dell’ordinamento professionale consiliare approvato con CCDI del 28 novembre 2003 introdotta con accordo decentrato del 12 marzo 2008 il profilo professionale B1.3 Operatore Centralinista (Allegato E).
2. All’esito delle modifiche organizzative conseguenti alla istituzione del Processo Affari Istituzionali, con particolare riferimento alle funzioni di supporto all’Ufficio Stampa, l’ordinamento professionale consiliare di cui sopra viene ulteriormente integrato con l’introduzione, al profilo “C1.4 – Istruttore per la documentazione”, della mansione specifica: “d. Addetto alle attività di informazione istituzionale”.
Allegato A
DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO
Art. 1
Principi generali.
1. La presente disciplina si applica a tutti i dipendenti compatibilmente con la tipologia del rapporto di lavoro instaurato ed in relazione alle specificità della struttura di appartenenza, nonché con l’eventuale specifica regolamentazione a riguardo e disciplina l’orario di servizio, di lavoro, l’impiego della flessibilità e le modalità di rilevazione delle presenze del personale dipendente del Consiglio regionale e degli Istituti collegati.
2. L’orario di lavoro ordinario individuale è sempre funzionale all’orario di servizio, ed alle esigenze di apertura degli Uffici all’utenza ed è armonico con l’orario degli Uffici degli altri paesi europei.
3. L’orario si articola su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì incluso, con due rientri pomeridiani ovvero su sei giorni dal lunedì al sabato, senza rientri pomeridiani ed è disciplinato secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
4. Nel caso di articolazione su cinque giorni alla settimana, la giornata del sabato è considerata non lavorativa feriale.
5. Il personale consiliare che presti servizio in posizione di comando presso altri Enti osserva, nei limiti dell’orario di lavoro stabilito dal vigente CCNL, la distribuzione settimanale dell’orario adottata dall’Ente presso cui presta servizio.
6. Analogamente il personale che presti servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando osserva la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro stabilita dal presente regolamento.
Art. 2
Accesso dell’utenza.
1. L’individuazione delle giornate e degli orari di accesso agli uffici del Consiglio regionale da parte degli utenti, compete al Segretario Generale e deve rispondere a criteri oggettivi di massima fruibilità e coordinamento con gli orati di apertura degli altri Enti pubblici e privati.
2. Per quanto concerne l’accesso ai servizi offerti dal Consiglio regionale le giornate e gli orari sono definiti dal dirigente competente.
3. L’accesso è garantito a cura del personale addetto alla portineria, mediante acquisizione in deposito di documento di identità e rilascio all’interessato di pass
magnetico temporaneo. Il documento è riconsegnato all’interessato all’uscita dietro riconsegna del badge.
Art. 3
Disposizioni in materia di giorni festivi.
1. Sono considerati giorni festivi:
- tutte le domeniche,
- il primo giorno dell’anno,
- il 6 gennaio, Epifania,
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione,
- il Lunedì dell’Angelo, successivo alla domenica di Pasqua,
- il 1° maggio, festa del Lavoro,
- il 2 giugno, festa della Repubblica,
- il 15 agosto, Assunzione beata Xxxxxxx Xxxxx,
- il 1° novembre, festa di Tutti i Santi,
- il 8 dicembre, Immacolata Concezione,
- il 25 dicembre, Natale,
- il 26 dicembre, Santo Stefano.
2. E’ altresì considerata quale giornata festiva il giorno della ricorrenza del Santo Patrono della città nella quale ha sede l’Ufficio o Servizio consiliare.
3. Per il Comune di Perugia è considerata festiva, agli effetti del comma precedente, la ricorrenza di San Xxxxxxxx.
4. Le solennità civili di cui all’art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 2060, ai sensi dell’art. 2 della legge 5 marzo 1977, n. 54, non determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici regionali. Sono inoltre vietate riduzioni dell’orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.
5. Sono riconosciute le festività relative ad altre confessioni religiose, limitatamente ai rispettivi aderenti, purchè in presenza di una legge statale di riconoscimento. In tal caso è compito del responsabile della struttura di appartenenza individuare congiuntamente al lavoratore con quali modalità restituire le ore mancanti.
Art. 4
Articolazione dell’orario di lavoro.
1. Il debito orario è fissato in 36 ore settimanali distribuite durante le ore antimeridiane e durante le ore pomeridiane, di norma per non meno di 6 e non più di 9 ore lavorative nell’arco della giornata compreso fra le ore 7.45 e le ore 19.00. Ogni prestazione non può eccedere le 6 ore continuative. Il superamento di 9 ore lavorative giornaliere deve essere concordato con il responsabile della struttura di appartenenza ed è consentito:
a) in presenza di carenze di orario e, quindi, per compensare il debito orario di 35 o 36 ore settimanali;
b) qualora si renda necessaria una prestazione di plus-orario per motivate esigenze di servizio.
2. In caso di articolazione su cinque giorni, i due rientri pomeridiani di cui al comma 3 dell’art. 1 sono scelti dal dipendente in accordo con il responsabile della struttura, in modo tale da garantire il funzionamento pomeridiano dal lunedì al venerdì.
3. Nei giorni in cui hanno luogo i rientri pomeridiani, la pausa fra le due prestazioni di servizio deve avere durata non inferiore a 30 minuti.
Art. 5
Flessibilità.
1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 4, comma 1, è consentita la flessibilità che può essere utilizzata in entrata e/o in uscita, nei seguenti periodi di tempo:
a) entrata antimeridiana: dalle ore 7,45 alle ore 9,00;
b) uscita antimeridiana: dalle ore 13,00 alle ore 14,15.
2. In ogni caso il dipendente deve assicurare il periodo minimo di presenza obbligatoria, compreso tra le ore 9,00 e le ore 13,00. Non è consentita oscillazione nel periodo di presenza obbligatoria.
3. L’utilizzo dell’orario flessibile non richiede assenso preventivo, ma comporta che eventuali recuperi compensativi di carenze orarie che comunque non possono eccedere le 10 ore mensili, debbano essere effettuati, di norma entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è verificato l’ammanco, sulla base di un piano di lavoro concordato con il responsabile della struttura di appartenenza, sempre comunque nell’ambito della programmazione delle attività della Segreteria Generale.
4. In caso di mancato recupero entro i termini di cui al precedente comma 3 ovvero in caso di superamento del limite massimo consentito, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.
5. Il dipendente che abbia maturato nel mese un credito orario, senza incarico di lavoro straordinario, può portarlo al mese successivo. Tale credito orario sarà consentito complessivamente fino ad un massimo di 4 ore, non cumulabili e da recuperare nell’ambito delle fasce di flessibilità.
6. Il presente articolo non si applica al personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito in turni giornalieri.
Art. 6
Ritardi.
1 Il ritardo in entrata e l’anticipo in uscita, oltre i termini previsti per le fasce di flessibilità, costituiscono inosservanza delle disposizioni di servizio in tema di orario di lavoro. L’Ente, in virtù del principio di tolleranza, prevede una franchigia di 10 minuti, con obbligo di recupero entro la settimana successiva.
2. Ritardi sistematici oltre il periodo di tolleranza danno luogo al regime sanzionatorio, ovvero, in casi eccezionali, debitamente motivati dal dirigente della struttura di appartenenza, al solo recupero entro la settimana successiva, da concordare con il dirigente della struttura di appartenenza.
Art. 7
Turnazioni.
1. La turnazione consiste in una rotazione di personale in articolazioni giornaliere prestabilite, da cui risulti una distribuzione mensile equilibrata ed avvicendata in orario anti-meridiano, pomeridiano e – ove occorra – notturno.
2. Il debito orario del personale che viene collocato in turno è di 35 ore settimanali a decorrere dalla data di inizio del lavoro in turno, che saranno articolate a seconda delle esigenze organizzative ed all’orario di accesso dell’utenza.
3. Le turnazioni possono essere attuate, in relazione a quanto espresso nel precedente comma 2, laddove l’erogazione dei servizi preveda una distribuzione temporale giornaliera di almeno 10 ore, o nel caso in cui la suddetta erogazione, seppur contenuta nel limite della giornata lavorativa ordinaria, non possa subire interruzioni.
4. Dei servizi per i quali è necessario attuare i turni è data comunicazione alle XX.XX. Le tipologie professionali del personale da collocare in turno sono individuate nell’ambito del Contratto Integrativo Decentrato d’Ente.
5. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione danno luogo a corresponsione della relativa indennità per i soli giorni di prestazione in turno e solo qualora risulti una effettiva distribuzione equilibrata e avvicendata nei diversi orari.
Art. 8
Mensa.
1. Il diritto a fruire del servizio di mensa è legato alla presenza in servizio ed in ogni caso non è ammessa a riguardo alcuna forma di monetizzazione indennizzante.
2. Sono ammessi ad usufruire del servizio mensa i dipendenti che, dopo la pausa di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, proseguono la
loro attività lavorativa per almeno 2 ore pomeridiane per il rientro obbligatorio ed il cui orario di lavoro non è articolato in turni.
3. L’erogazione di ulteriori buoni pasto nei pomeriggi non interessati al rientro obbligatorio, è legata alla presenza in servizio di durata superiore a due ore, preventivamente autorizzata dal responsabile della struttura, sia in caso di lavoro straordinario, sia in caso di recupero per carenze orarie.
4. Il plus-orario non preventivamente autorizzato non rientra fra le fattispecie contrattualmente definite per il diritto a fruire del buono pasto.
Art. 9
Effetti delle assenze sull’orario di lavoro.
1. La giornata lavorativa è computata in 6 o 9 ore a seconda dei rientri pomeridiani obbligatori in caso di articolazione su cinque giorni ed in 6 ore in caso di articolazione su sei giorni per un orario teorico complessivo di 36 ore – 35 per chi effettua il turno.
2. Nel caso di articolazione su cinque giorni, le assenze per malattia, ferie, permessi e sciopero di un’intera giornata valgono per l’orario della giornata in cui vengono effettuate (6 o 9 ore). In caso di articolazione su sei giorni, si computano in 6 ore.
3. La comunicazione dell’assenza per malattia deve essere effettuata al responsabile della struttura di appartenenza tempestivamente e, comunque, non oltre le ore 9.00 della giornata in cui ha inizio, anche nel caso di prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
- In caso di malattia il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i 2 giorni immediatamente successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
- In tutti gli altri casi di assenza – fatto salvo il diritto allo sciopero secondo le modalità stabilite per legge – la richiesta di fruizione di xxxxx e permessi deve essere formulata formalmente e preventivamente autorizzata secondo le modalità vigenti nell’Ente.
- In caso di sciopero, la comunicazione formale dell’eventuale adesione deve essere resa tassativamente entro il primo giorno lavorativo utile successivo allo sciopero stesso.
Art. 10
Controlli.
1. La gestione del personale assegnato, ivi incluso il controllo delle singole posizioni e l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari a riguardo, compete ai responsabili delle strutture cui i dipendenti sono assegnati. A tal fine i responsabili di cui sopra si avvalgono, strumentalmente, dell’apposita struttura competente.
2. Allo scopo di accertare la corretta osservanza dell’orario, l’Amministrazione si avvale prioritariamente di sistemi informatizzati di controllo, con apparecchi marcatempo dislocati nelle diverse sedi, mediante l’impiego di apposito badge magnetico. L’obliterazione deve essere sempre effettuata personalmente dal titolare del badge, di norma presso la sede della struttura di appartenenza: qualsiasi infrazione, ove accertata, dà luogo all’avvio di procedimento disciplinare.
3. Al fine della sicurezza e del controllo l’Amministrazione si impegna a realizzare sistemi protetti ed automatizzati di entrata ed uscita, attivabili mediante utilizzo del badge magnetico personale e con registrazione degli orari e della causale delle entrate e delle uscite. I visitatori ed il pubblico debbono utilizzare, come previsto dal comma 2 – art. 2, badge magnetici temporanei.
4. La rilevazione delle ore di servizio prestate in missione avviene mediante compilazione di apposito modello debitamente sottoscritto dall’interessato e dal responsabile della struttura. La sottoscrizione del modello da parte di quest’ultimo ne attesta a tutti gli effetti la regolarità. In caso di accertamento di anomalie nel modulo predetto, questo viene restituito al responsabile che l’ha vidimato, perché provveda al riguardo.
Tale procedura ha carattere generale ed investe ogni dipendente tenuto all’osservanza del presente regolamento a prescindere dalla categoria e dalla funzione.
5. Ogni mese viene monitorato mediante il sistema informatizzato di controllo se, in relazione al debito orario mensile teorico ed alle ore effettivamente rese da ciascun dipendente (ivi comprese le ore di assenza giustificata), risulta un saldo positivo o un saldo negativo pari o inferiore a 10 ore, sussiste l’obbligo per il dipendente di recupero entro il mese successivo, mentre nella ipotesi in cui il saldo negativo sia superiore alle 10 ore, ferma restando la possibilità per il personale incaricato di ricorrere alla compensazione tramite la Banca dello ore di cui al successivo art. 11, l’eccedenza determina la proporzionale riduzione della retribuzione, salva ed impregiudicata l’eventuale attivazione di provvedimenti disciplinari.
7. Per garantire le compensazioni di orario del personale con contratto a tempo determinato che avvengano entro l’arco di tempo di vigenza del rapporto di lavoro, queste dovranno essere preventivamente ed espressamente concordate con il/la responsabile della struttura di appartenenza.
10. I dati relativi all’orario dei singoli dipendenti sono trattati dall’apposita struttura ai soli fini del controllo di cui al presente articolo e sono considerati soggetti alla disciplina della privacy. I responsabili della struttura anzidetta sono pertanto tenuti, sotto la propria responsabilità, ad assicurarne la riservatezza.
Art. 11
Banca delle ore.
1. L’Amministrazione si impegna ad istituire la Banca delle ore che conterrà un conto individuale per ciascun dipendente a tempo indeterminato, incaricato di effettuare prestazioni di lavoro straordinario secondo le modalità di cui all’art. 38 e 38/bis del CCNL 14.9.2000 e specificatamente individuate nei Contratti collettivi integrativi decentrati.
2.Nel conto individuale confluiscono, dietro espressa richiesta del dipendente e nel limite massimo annuo di 60 ore, computate del 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno:
- le ore di prestazione di lavoro straordinario con incarico preventivo;
- le ore di straordinari eccedenti il limite autorizzato ai sensi del CCID vigente;
- ogni eccedenza di orario comunque autorizzata.
3. Le ore accantonate debbono essere fruite tassativamente entro l’anno solare successivo (senza possibilità di cumulo) come permessi compensativi frazionati o come riposi compensativi della durata dell’intera giornata, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e di servizio.
Art. 12
Trasferta.
1. Le trasferte sono regolate dal disciplinare inerente le modalità di trasferta e liquidazione del relativo trattamento economico. Le ore di servizio effettivamente rese nella sede di trasferta in eccedenza all’orario teorico giornaliero dovuto e strettamente legate alla natura e all’entità dei compiti da svolgere, sono valutate ore eccedenti soggette a regime di recupero, fatto salvo il caso di personale espressamente e preventivamente incaricato all’effettuazione del lavoro straordinario: In quest’ultimo caso le ore in questione sono valutate quale straordinario e concorrono alla determinazione dei limiti individuali autorizzati.
2. Le ore di servizio in trasferta debbono risultare da esposizione resa dal dipendente nell’apposita tabella, espressamente convalidata per congruità – unitamente a tutta la documentazione ad essa allegata – a cura del responsabile della struttura di appartenenza.
3. Nell’ipotesi in cui la trasferta sia effettuata nella giornata di sabato e per il personale il cui orario sia articolato su cinque giorni, le ore di servizio effettivamente rese nella sede di trasferta, parimenti esposte e convalidate come al precedente comma sono considerate ore eccedenti soggette a regime di recupero, fatto salvo il casi di personale espressamente e preventivamente incaricato all’effettuazione di lavoro straordinario. In quest’ultimo caso le ore in questione sono valutate quale straordinario e concorrono alla determinazione dei limiti individuali autorizzati.
4. Ove la trasferta venga effettuata nella giornata della domenica o nei giorni considerati dalla legge festivi, le ore della trasferta danno luogo a riposo sostitutivo e,
in caso di personale espressamente e preventivamente incaricato, all’effettuazione di lavoro straordinario.
5. Le ore di viaggio per trasferta sono considerate ai fini dell’assolvimento del debito orario nonché della corresponsione dell’indennità di trasferta, fatta eccezione per il servizio reso dagli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo di guida e quello di attesa, sorveglianza e custodia automezzo.
Le ulteriori ore corrispondenti al tempo di viaggio possono concorrere al completamento dell’orario mensile e sono riportate, allo stesso fine, al mese successivo per un arco temporale massimo di tre mesi.
Art. 13
Norme finali.
1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato ed orario intero osserva integralmente il presente disciplinare.
2. Il personale assunto a part-time, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, osserva l’articolazione oraria prevista dall’apposito disciplinare, cui si fa apposito invio, nonché le norme di legge immediatamente applicabili in materia:
3. La disciplina applicativa dei singoli istituti è puntualmente ed analiticamente contenuta nell’apposito “Manuale di gestione” redatto e periodicamente aggiornato a cura del Servizio Risorse Umane che ne garantisce ampia diffusione anche attraverso le tecniche più avanzate di comunicazione informatica.
4. Qualsiasi incarico non ricompreso nei compiti di istituto oggetto della prestazione lavorativa connessa al rapporto di dipendenza con il Consiglio Regionale dell’Umbria deve essere tassativamente svolto al di fuori dell’orario di lavoro in ottemperanza al vigente “Disciplinare degli incarichi extra-ufficio”. In caso di inosservanza si applica il sistema sanzionatorio previsto dal predetto disciplinare e dalla vigente legislazione al riguardo.
Art. 14
Norma di rinvio.
1. Dall’entrata in vigore del presente disciplinare si intende disapplicata la regolamentazione derivante dal D.P.G.R. n. 641 del 26 ottobre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alla normativa nazionale ed ai Contratti collettivi nazionale di lavoro del comparto vigenti in materia di orario di lavoro.
Allegato B
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA
1- PREMESSA
1.1. L’art. 35 del CCNL 23 dicembre 1999 - area dirigenziale - comma 11 e l’art. 41 del CCNL 14 settembre 2000 - area categorie - comma 12, nel disciplinare il trattamento di trasferta, così recitano: “Gli Enti stabiliscono, previa informazione alle XX.XX., con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali”.
1.2. Il presente disciplinare viene emanato, in attuazione delle disposizioni sopraccitate, per tutto il personale dipendente del Consiglio regionale, sia di area dirigenziale che delle categorie.
1.3. Dalla presente regolamentazione sono escluse le trasferte dei consiglieri regionali, per i quali continuano ad applicarsi le norme di cui alla L.R. n. 9 del 26 febbraio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
2- FONTI NORMATIVE
2.1. Ai sensi dell’art.69 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, per tutto quanto non disciplinato dai contratti collettivi sottoscritti ai sensi del Titolo III dello stesso decreto legislativo è fatto rinvio agli accordi sindacali recepiti con leggi regionali ed alle leggi generali e speciali disciplinanti la materia.
2.2. Con l’entrata in vigore dei contratti di riferimento, 23 dicembre 1999 e 12 febbraio 2002 per l’area della dirigenza e 14 settembre 2000 e 5 ottobre 2001 per il personale delle categorie, la disciplina delle trasferte è stata compiutamente regolamentata e pertanto, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego, ancora vigenti rendendo conseguentemente inapplicabili tutte le norme contrattuali e regolamentari con esse incompatibili.
3 - DEFINIZIONE DI TRASFERTA
3.1. A norma dell’art. 35, comma 1, contratto dirigenti e dell’art. 41, comma 1, contratto categorie, il trattamento di trasferta si applica ai dipendenti ed ai dirigenti “comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e dalla ordinaria sede di servizio distante più di 10 km”.
3.2. Le distanze sono computate da sede comunale a sede comunale, secondo le tabelle relative alle distanze chilometriche. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta; ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest’ultima località.
3.3. Il trattamento di trasferta applicato ai dipendenti consiliari consiste nel rimborso delle spese indicate agli art. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.
4 - AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA
4.1. L’incarico alla trasferta, da rilasciarsi su modelli conformi agli allegati al presente regolamento, consiste nell’atto formale, sottoscritto da parte dell’autorità competente, di invio del dipendente in località diversa da quella dell’ufficio per motivi di servizio.
4.2. Per autorità competente si intende il dirigente responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente; per il personale dirigente si intende il Segretario generale; per i dirigenti degli istituti collegati, XX.XX.XXX., ISUC e Centro Studi Giuridici e Politici, dal Segretario Generale su proposta dei rispettivi Presidenti degli Istituti medesimi.
4.3. Nell’attuale organizzazione consiliare gli incarichi alle trasferte sono, pertanto, così ripartite:
• incarico del responsabile di servizio per il personale non dirigente;
• incarico del Segretario generale per i dirigenti.
4.4. Per le trasferte del Segretario generale si applica il principio dell’autosottoscrizione.
4.5. Per il personale di supporto alla Segreteria del Presidente del Consiglio regionale l’incarico è sottoscritto dal dirigente responsabile della Segreteria medesima.
Per il personale di supporto agli altri organi è competente il titolare dell’organo medesimo
4.6. Le trasferte all’estero del personale di cui al comma precedente sono formalizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse umane.
4.7. Per le trasferte all’estero l’incarico deve essere disposta con atto amministrativo, in particolare:
• delibera dell’Ufficio di Presidenza per il Segretario Generale;
• determinazione del Segretario Generale per i dirigenti;
• determinazione del dirigente del Servizio Risorse umane, per il restante personale.
5 - ORARIO DI TRASFERTA
Il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno dalla sede di appartenenza alla sede della missione è considerato ai fini del completamento del debito orario dovuto.
Ove le ore di viaggio siano superiori rispetto al debito orario della giornata di riferimento, l’eccedenza dovrà essere recuperata.
Tale principio ha carattere generale e trova applicazione anche qualora il dipendente sia stato autorizzato all’uso del mezzo proprio.
Lo straordinario invece si verifica esclusivamente quando l’attività lavorativa (al netto degli intervalli necessari per la pausa pranzo e/o cena) si protragga nella sede della trasferta per un numero di ore superiore a quello previsto per la singola giornata di riferimento.
Tale criterio non si applica unicamente al personale con profilo professionale di “autista”, per il quale, sia il tempo di viaggio, sia il tempo di attesa, sia quello di custodia e sorveglianza del mezzo costituiscono, a pieno titolo, attività lavorativa.
In ogni caso, per tutto il personale, dovrà essere dedotto dal numero di ore complessivamente rese in trasferta, il tempo occorrente per la pausa dei pasti, di durata non inferiore ai 30’.
In ogni caso per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di orario, si rinvia alla vigente disciplina generale in materia.
6 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN TRASFERTA
Il trattamento di trasferta comprende:
• rimborso spese di viaggio e di pernottamento;
• rimborso altre spese.
La liquidazione del trattamento di trasferta è assoggettata ai seguenti principi e disposizioni di carattere generale:
• trasferta continuativa: l’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località (comma 9, contratto dirigenza, comma 10, contratto categorie); nel caso di distacco a tempo pieno presso un ufficio distante più di 10 chilometri dalla sede dell’ufficio di appartenenza o dalla propria residenza, il trattamento di trasferta cessa dopo 240 giorni di calendario;
• trasferta al seguito di delegazione: al personale non dirigente inviato in trasferta, sia sul territorio nazionale che all’estero, al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’Ente, spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti di detta delegazione (art. 41, comma 6, contratto categorie); al personale delle categorie spettano, di conseguenza, i rimborsi previsti per il personale dirigente ove questo faccia parte della delegazione (vagone letto, prima classe in aereo, spese per pasti); la composizione della delegazione deve risultare da atto formale dell’Ente (deliberazione, determinazione, disposizione scritta del dirigente).
Non costituiscono titolo ad ottenere il trattamento di trasferta tutte quelle attività che rientrano nella sfera personale, quali quelle relative a procedure disciplinari nei propri confronti, a pratiche da espletarsi presso gli uffici del personale, al rinnovo del contratto di lavoro per il personale a tempo determinato.
Il personale di ruolo degli uffici decentrati ha titolo al trattamento di trasferta nel caso di convocazioni formali da parte dell’Amministrazione presso gli uffici centrali per questioni di reciproco interesse.
6.1 - INDENNITA’ DI TRASFERTA
L’erogazione della indennità di trasferta è stata soppressa con legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006).
6.2. RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO
6.2.1. Le spese di viaggio ammesse a rimborso sono le seguenti:
al personale dirigente spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe;
al personale non dirigente spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto: prima classe e cuccetta per i viaggi in ferrovia , classe economica, per i viaggi in aereo.
Al personale dirigente e non dirigente che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. (legge finanziaria 2006, art. 1, c. 216).
Nel caso in cui il dipendente inviato in missione volesse prolungare la permanenza per ferie, la spesa del biglietto di ritorno sarà rimborsata se non comporta un maggiore onere per l’Amministrazione.
6.2.2. Spetta, inoltre, il rimborso di eventuali supplementi e prenotazioni, nonché, per i viaggi aerei, il costo delle tasse aeroportuali.
6.2.3. L’abbonamento ai mezzi di linea è rimborsabile nel caso in cui il costo sia minore rispetto a quello dei singoli biglietti di viaggio.
6.2.4. Sono ammesse a rimborso le spese autostradali e di parcheggio dell’autovettura, debitamente documentate.
6.2.5 Le spese di cui sopra sono rimborsabili qualora siano riferite alla località di trasferta, sia per il raggiungimento del luogo di trasferta (ufficio, albergo, ecc…) e ritorno, sia nel caso in cui si tratti di spese per spostamenti nell’ambito urbano durante le trasferte superiori a 24 ore; sono, altresì, rimborsabili alla partenza per la trasferta le spese di trasporto riferite dalla località di residenza o dalla sede dell’ufficio alla stazione ferroviaria o aeroporto.
6.2.6. L’uso del taxi, sia per la dirigenza che per il comparto, è consentito, previa autorizzazione di chi ha disposto la trasferta:
- quando sia necessario raggiungere il luogo di destinazione (ufficio albergo) e/o il luogo di partenza (stazione ferroviaria, aeroporto) quando la località di missione non sia servita dai mezzi ordinari o l’orario di tali mezzi sia inconciliabile con lo svolgimento della missione;
- quando la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi;
- quando si debbano trasportare materiali o strumenti.
6.2.7. Nel caso di utilizzo di mezzo noleggiato senza autista, oltre alle spese di noleggio vengono rimborsate le spese di carburante, previa presentazione di specifiche ricevute.
6.3. USO DEL MEZZO PROPRIO
6.3.1. In casi eccezionali, allorquando le esigenze operative della trasferta non consentono l’utilizzo di mezzi di linea, il dipendente consiliare può utilizzare un mezzo proprio.
In tal caso il dipendente dovrà dichiarare preventivamente che il mezzo usato è regolarmente coperto da polizza assicurativa e da regolare revisione.
Il dirigente può autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio dopo aver acquisito la formale comunicazione della non disponibilità dei mezzi consiliari (anche a guida libera). La mancanza di tale dichiarazione non consente il rimborso dell’indennità chilometrica.
6.3.2. Per ogni chilometro percorso è dovuta un’indennità pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell’importo determinato in base alla media del mese di riferimento.
6.3.3. Per il computo dei chilometri si fa riferimento alle distanze ufficiali tra la sede comunale della località di partenza (o di residenza, se più vicina) e quella della località di trasferta.
6.3.4. In deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, nel caso di trasferte effettuate da personale con compiti ispettivi o incaricati di eseguire sopralluoghi in più località della sede di trasferta, viene liquidata l’indennità per i chilometri effettivamente percorsi, convalidati tramite espressa dichiarazione sull’istanza di liquidazione da parte di chi ha effettuato la trasferta convalidata dal dirigente responsabile.
6.4. SPESE DI ALLOGGIO
6.4.1. Per le trasferte di durata superiore a dodici ore, al personale consiliare spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle.
6.4.2. I pernottamenti in residenze turistico – alberghiere (denominate anche “alberghi residenziali”, “hotel residence”, “aparthotel”), sono consentiti nel caso in cui la spesa di pernottamento sia più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.
6.4.3. Dalla documentazione delle spese di albergo devono rilevarsi specificamente le date dei pernottamenti.
6.4.4. Ai fini dell’ammissibilità del rimborso, le spese di pernottamento devono essere riferite alla località di trasferta o a località vicine nel caso di impossibilità a reperire alberghi della categoria spettante nella località di trasferta; non spetta il rimborso delle spese sopra specificate se sostenute nella località di residenza o nella sede di lavoro.
6.4.5. Non sono rimborsabili spese accessorie, salvo quelle per l’eventuale parcheggio dell’autovettura presso l’autorimessa interna. Si precisa che poiché di norma il pernottamento è comprensivo della prima colazione, quest’ultima è rimborsabile anche se indicata separatamente nella fattura dell’albergo. E’ altresì rimborsabile l’eventuale spesa di prenotazione.
6.4.6. In caso di attivazione di convenzioni con catene alberghiere secondo la disciplina prevista dall’art. 1, comma 68 della L.662/1996 per definire migliori condizioni economiche di pernottamento, i dipendenti consiliari sono tenuti ad avvalersi di tali condizioni.
6.5. SPESE DI VITTO
6.5.1. Per le trasferte di almeno otto ore compete al dipendente il rimborso della spesa di un pasto; per le trasferte di durata di almeno dodici ore compete al dipendente il rimborso della spesa di due pasti.
6.5.2. Per il personale delle categorie il rimborso è consentito nella misura massima di euro 22,2592 per un pasto e di euro 44,2603 per due pasti giornalieri; per il personale dirigente il rimborso è consentito nella misura massima di euro 30,5484 per un pasto e di complessive euro 61,2001 per i due pasti.
6.5.3. Per le trasferte all’estero dette spese sono incrementate del 30 per cento, pari a euro 39,7129 per il primo pasto e di complessive euro 79,4259 per i due pasti per il personale dirigente ed a euro 28,9370 per il primo pasto e di complessive euro 57,5384 per i due pasti per il personale delle categorie.
6.5.4. Nel caso di consumo di due pasti, il limite complessivo di spesa è considerato cumulativamente, indipendentemente dalla spesa per il singolo pasto.
6.5.5. I pasti devono essere consumati nella località di trasferta o, comunque, in località che si trovano sul percorso di andata o ritorno dalla trasferta, non sono inoltre rimborsabili le spese per i pasti consumati entro 10 chilometri dalla propria residenza o dalla sede dell’ufficio.
Il personale con profilo d’autista può usufruire di un buono pasto aggiuntivo qualora, per impreviste ed inderogabili esigenze di servizio, l’orario di lavoro giornaliero in sede si protragga oltre le ore 21,00; è garantito altresì il rimborso del pasto nel caso di trasferte inferiori a otto ore, purché la missione stessa sia superiore a quattro ore e comprenda la fascia oraria 12.00 – 15.00 e/o 19.00- 21.30.
6.5.6. Le spese dei pasti devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale rilasciate da esercizio commerciale abilitato all’attività di ristoro.
6.5.7. Sono, altresì, ammesse a rimborso anche le spese per pasti documentate da scontrini fiscali alle seguenti condizioni:
• gli scontrini devono essere emessi da esercizi abilitati alla somministrazione di cibi e bevande (bar, tavole calde, autogrill, ecc.);
• lo scontrino deve essere fiscalmente idoneo, con l’indicazione delle attività e dei dati dell’esercente, della data e della località di somministrazione nonché la specifica dei beni consumati e non è prevista la dichiarazione del dipendente nel caso di scontrino non parlante;
• ciascuno scontrino è considerato equivalente alla presentazione di una fattura o ricevuta fiscale;
• non è consentito il cumulo dell’importo di più ricevute e scontrini al fine del raggiungimento del singolo tetto di spesa;
• la spesa documentata con gli scontrini non deve essere stata sostenuta con tickets- restaurant, in quanto l’importo del tickets non può essere monetizzato;
• nel caso in cui venga rilasciata una sola fattura per due o più dipendenti, nella copia della fattura deve essere indicata la documentazione alla quale è allegato l’originale;
• quando un dipendente appartenente a una categoria pranza con un dirigente e l’importo del rimborso supera quello consentito, si rimborsa fino alla concorrenza del pasto del dirigente purché risulti nella documentazione idonea dichiarazione del dipendente convalidata dal dirigente interessato.
6.5.8. Nel caso in cui vengano utilizzati i buoni pasto verrà rimborsata la differenza sostenuta dal dipendente.
6.5.9. In ottemperanza al comma 6 dell’art. 35 del contratto dei dirigenti ed al comma 7 dell’art. 41 del contratto categorie, è previsto un rimborso forfetario di euro 30,9874 lordi per il personale dirigente e di euro 20,6582 lordi per il personale delle categorie in considerazione dell’impossibilità di fruire durante la trasferta del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture o servizi di ristorazione.
L’impossibilità di tale fruizione derivante dalla mancanza, nella località di trasferta o nelle vicinanze di strutture o servizi alberghieri e/o di ristorazione dovrà essere validamente e debitamente documentata.
Nel caso di autocertificazione l’Amministrazione provvede al riscontro, a campione, della veridicità della dichiarazione.
6.5.10. Ai fini dell’applicazione della disposizione sopra citata, la trasferta deve essere effettuata in località priva, stabilmente ed occasionalmente, di esercizi di ristorazione.
6.6 INDENNITA’ SOPPRESSE
6.6.1. Oltre ai rimborsi spese sopra specificati, non competono ulteriori indennità.
7- ANTICIPO DELLA PARTENZA, POSTICIPO DEL RIENTRO
7.1. Al termine della trasferta il dipendente deve rientrare in sede; il prolungarsi del soggiorno nella località di trasferta per motivi personali è consentito non oltre il termine della settimana; in questa ipotesi, però, anche il viaggio di ritorno è ricompresso nell’orario di trasferta; a tal fine il dipendente deve presentare specifica dichiarazione che il posticipo del rientro dalla località di trasferta è da imputarsi a motivi personali.
7.2. Per le trasferte è consentito l’anticipo o il prolungamento della trasferta al sabato o domenica per usufruire della riduzione del costo del biglietto aereo se risulta economicamente conveniente per l’Amministrazione. Non sono però rimborsabili, in tal caso, le ulteriori spese di vitto e alloggio.
8. ANTICIPAZIONE SPESE
8.1. Il personale inviato in trasferta ha diritto all’anticipo di una somma non inferiore al 75 per cento del trattamento complessivo spettante per la trasferta, arrotondata all’unità di euro; nel trattamento complessivo devono essere compresi i rimborsi per il viaggio e per il vitto nonché quello per il pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
8.2. Per le modalità relative al rilascio delle anticipazioni, la normativa resta invariata, con la precisazione che non può essere dato corso al pagamento se la richiesta, debitamente documentata, non perviene almeno 2 giorni prima dell’inizio della trasferta.
8.3. In caso di mancata presentazione della richiesta di liquidazione della trasferta al competente Servizio risorse umane nel termine di mesi tre dall’effettuazione della stessa, si procede comunque, al recupero dell’anticipazione senza ulteriore avviso, anche oltre il limite del quinto stipendiale.
9. TRASFERTE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
9.1. Per l’attività formativa, svolta in sede diversa da quella di servizio, al dipendente consiliare compete, ove sussistano i presupposti di legge, il trattamento di trasferta.
10. DOCUMENTAZIONE
10.1. Il modulo di incarico preventivo alla trasferta deve essere allegato al modello di liquidazione unitamente alla documentazione delle spese. L’ufficio liquidatore effettua il controllo di legittimità e di congruità della documentazione in riferimento ai dati riportati sulla richiesta di liquidazione.
10.2. La regolarità della documentazione costituisce il presupposto per l’ammissibilità al rimborso delle spese sostenute.
10.3. I documenti rilevanti ai fini fiscali devono essere completi dei dati necessari, quali l’importo, la data ed il numero progressivo e devono, inoltre, risultare congrui con quanto riportato sulle tabelle riepilogative.
10.4. In carenza di tali requisiti, le relative spese non possono essere rimborsate; i documenti di viaggio non obliterati non sono, pertanto, rimborsabili; lo stesso nel caso in cui gli orari riportati sui documenti giustificativi non siano compatibili con quelli della trasferta.
10.5. Per quanto concerne i biglietti aerei, nel caso in cui la data di utilizzo sia diversa da quella indicata sul biglietto, essi devono essere presentati allegando il relativo talloncino della carta d’imbarco. Nel caso non compaia il prezzo deve essere allegata una dichiarazione dell’agenzia che ha emesso il biglietto o la ricevuta di pagamento.
10.6. Tutta la documentazione deve essere presentata in originale. Documenti sostitutivi del biglietto di viaggio non danno diritto al rimborso. E’ solo ammessa quale documentazione sostitutiva la denuncia di furto o smarrimento presentata all’autorità giudiziaria.
11- PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
11.1. Il dipendente deve presentare richiesta di liquidazione su apposita tabella riepilogativa di tutte le trasferte effettuate nel mese, firmata dal richiedente e dall’autorità che ha disposto le trasferte.
11.2. Alla tabella riepilogativa deve essere allegata la documentazione in originale delle spese sostenute, nonché di eventuali dichiarazioni riferite a situazioni particolari.
11.3. La mancata documentazione, l’incompleta compilazione della tabella riepilogativa comporta la restituzione della medesima ivi compresa la mancata sottoscrizione da parte del dipendente o la dichiarazione di congruità del dirigente competente.
11.4. La tabella deve essere presentata all’ Ufficio competente della sede di lavoro del dipendente per la rilevazione dell’orario di lavoro, nonché per il calcolo degli importi entro il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento.
11.5. Il riepilogo mensile delle trasferte effettuate dal personale consiliare viene trasmessa al Servizio Amministrazione per la liquidazione. Il termine per la presentazione della tabella è fissato entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento.
11.6. La liquidazione delle spettanze avverrà, compatibilmente con le procedure per l’elaborazione degli stipendi e, salvo ritardi imputabili a cause di forza maggiore, con le retribuzioni del primo mese successivo a quello di riferimento.
12 - TRASFERTE DEL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO.
12.1. Il personale consiliare in posizione di comando presso altri Enti può effettuare trasferte a favore dell’Ente di utilizzazione secondo le procedure di incarico previste dai rispettivi ordinamenti; la liquidazione del relativo trattamento viene disposta direttamente dall’Amministrazione presso cui il personale è comandato.
12.2. Analogamente, il personale di altri Enti comandato presso il Consiglio regionale può effettuare trasferte alla cui liquidazione provvederà il Consiglio regionale.
12.3. Al personale comandato non compete il trattamento economico di trasferta per il servizio espletato nella località in cui il comando stesso si esplica.
13- DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE.
13.1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate alla data di entrata in vigore dei contratti di lavoro per gli aspetti normativi ivi espressamente previsti; per gli aspetti di dettaglio sono applicate dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale.
13.2. Eventuali modificazioni derivanti dall’entrata in vigore di nuovi contratti di lavoro sono applicate con decorrenza immediata senza necessità di modificazioni al presente regolamento.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il personale appartenente alle categorie aventi titolo alla corresponsione delle indennità di seguito elencate è individuato, previa proposta del dirigente della struttura assegnataria, mediante provvedimento formale e motivato del servizio Risorse Umane.
Il dirigente della struttura assegnataria è tenuto alla comunicazione tempestiva di eventuali variazioni della posizione di lavoro, come sopra definita, che comportino la perdita del diritto all’indennità.
Le indennità, fatta eccezione per l’indennità di turno e la reperibilità, sono ridotte proporzionalmente in relazione a periodi di ferie e/o di assenza nel mese di riferimento.
Qualora l’assenza si protragga per l’intero mese non verrà corrisposta alcuna indennità.
La disciplina delle indennità, riformulata con il presente disciplinare, decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto, salvo che il disciplinare medesimo ne rinvii l’entrata in vigore alla data di adozione di provvedimenti relativi a processi di riorganizzazione.
La corresponsione delle indennità decorre dal primo giorno del mese successivo ai provvedimenti di individuazione del personale avente titolo.
Le turnazioni, con prestazione antimeridiana, pomeridiana e, ove previsto, notturna dell’orario di lavoro, devono avvenire secondo una programmazione plurisettimanale che tenga conto delle esigenze organizzative e dell’orario di accesso dell’utenza e che preveda la rotazione nell’orario e nelle attività.
L’individuazione del personale turnista deve avvenire nell’ambito delle seguenti tipologie professionali:
• Operatori per l’accoglienza che svolgono attività di portineria;
• addetti al centralino;
Con specifico atto di organizzazione da comunicare alle XX.XX. saranno di volta in volta indicati i servizi ed i relativi addetti.
La relativa indennità, erogata per le ore di lavoro effettivamente prestate in turno, è calcolata sulla retribuzione individuale mensile ed è maggiorata con riferimento alle diverse tipologie:
a) turno diurno antimeridiano e pomeridiano: maggiorazione oraria 10 per cento;
b) turno notturno e festivo: maggiorazione oraria 30 per cento;
c) turno festivo notturno: maggiorazione oraria 50 per cento.
Alle seguenti posizioni di lavoro, nell’ambito del personale delle categorie B e C, sono corrisposti gli importi indicati a fianco di ciascuna tipologia:
a) addetti assegnati a unità lavorative competenti in materia di:
• bilancio e fiscalità;
• adempimenti gestionali, previdenziali e fiscali relativi al personale e/o ai Consiglieri regionali;
in considerazione del disagio connesso allo svolgimento di attività caratterizzate da: elevata complessità e differenziazione dei procedimenti; responsabilità della fase istruttoria; impatto continuo con l’utenza; elaborazione e trasmissione di dati a istituti nazionali con scadenze ravvicinate e cicliche per le quali il mancato rispetto dei termini stabiliti determina l’applicazione di sanzioni: indennità mensile di € 50,00;
b) addetti alla gestione e manutenzione degli impianti del patrimonio immobiliare che siano altresì consegnatari di beni mobili di particolare valore e pregio, in ragione del disagio conseguente all’onerosità delle prestazioni richieste ed alle responsabilità connesse alla custodia ed al corretto utilizzo gestionale dei beni medesimi: indennità mensile di € 218,79;
c) consegnatari di beni mobili inventariali, in ragione sia della particolare responsabilità connessa a tale attività, sia del disagio derivante da ritmi onerosi: indennità mensile di € 50,00;
d) addetti ad attività di informatizzazione dati, che comportino l’utilizzo prevalente, assiduo e costante di strumenti informatici, in considerazione del particolare disagio psicofisico: indennità mensile di € 30,00;
e) addetti alle strutture di supporto al Segretario generale per le sue attività di specifica e diretta assistenza agli Organi istituzionali, le cui attività comportano ampia flessibilità oraria, carichi gravosi di lavoro, pluralità di soggetti destinatari della prestazione, impatto continuo con utenti anche esterni, confluendo il tutto in una condizione peculiare di disagio: indennità mensile di € 250,00;
Le indennità di disagio non sono cumulabili. Nell’ipotesi in cui in capo a ciascuno degli aventi titolo si configurino più tipologie come sopra indicate, è attribuita l’indennità di maggiore importo.
L’indennità di reperibilità è pari a € 10,33 per ogni periodo di 12 ore. L’importo è raddoppiato qualora la reperibilità cada in giorno festivo, ma non nel caso del sabato, che è giornata feriale non lavorativa. Tale indennità è frazionabile ed è proporzionata all’effettiva durata oraria della reperibilità; in ogni caso non può essere inferiore alla frazione corrispondente a 4 ore.
Qualora il turno di reperibilità sia inferiore a 12 ore, l’indennità corrisposta è maggiorata del 10 per cento. Qualora durante la reperibilità il dipendente sia chiamato a prestare attività lavorativa, questa viene retribuita come prestazione straordinaria e non dà diritto all’indennità.
Sono consentiti al massimo 6 turni di reperibilità al mese.
Le aree di pronto intervento, individuate con riguardo alle esigenze dei servizi, sono le seguenti:
a) attività manutentive della sezione Economato;
b) attività manutentive della sezione Sicor;
c) addetti alle strutture di supporto al Segretario generale per le sue attività di specifica e diretta assistenza agli Organi istituzionali.
Allegato D
DISCIPLINARE SULLA ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE CON PROFILO DI AUTISTA.
1) Il personale con profilo di autista è assegnato funzionalmente al Servizio Risorse Umane – Sezione Previdenza e Servizi Generali.
2) Il personale con profilo di autista - a rotazione - è messo a disposizione del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell’Ufficio di Presidenza, dei Consiglieri, del Segretario Generale e di altri utenti consiliari, secondo quanto stabilito con il Regolamento per l’uso delle autovetture in dotazione al Consiglio regionale.
3) Il personale con profilo di autista in servizio al Consiglio regionale è esonerato, per la tipologia del lavoro svolto, da qualsiasi rilevazione oraria giornaliera ed è tenuto a concordare con il Servizio Risorse Umane – Sezione Previdenza e Servizi Generali – i servizi da effettuare a rotazione con il Presidente, con i membri dell’Ufficio di Presidenza e con i Consiglieri al fine di ottenere una distribuzione delle presenze ottimale rispetto alle esigenze del servizio.
4) Il Servizio Risorse Umane - Sezione Previdenza e Servizi Generali, in base alle richieste pervenute, secondo quanto previsto dal Regolamento per l’uso delle autovetture, predispone un programma settimanale dei servizi di trasporto con autista. La Sezione costituisce quindi il punto di raccordo tra le richieste avanzate, la distribuzione del lavoro e la verifica dell’avvenuta effettuazione del servizio. La scheda mensile riepilogativa del personale autista predisposta con la Sezione sulla base dei programmi settimanali di lavoro, della permanenza nella sede di lavoro, nonché di eventuali assenze, verrà certificata dal dirigente responsabile del Servizio.
5) L’articolazione dell’orario normale di lavoro si colloca di norma nella fascia oraria 8.00 – 19.00 secondo i fabbisogni e gli orari concordati con i fruitori del servizio nel rispetto degli impegni istituzionali e di particolari eventi cui il Consiglio regionale è chiamato ad intervenire.
6) La prestazione lavorativa è frazionata di norma in due periodi di lavoro, uno antimeridiano e uno pomeridiano-serale, tenendo conto comunque di quanto disposto dalla normativa vigente.
7) La prestazione lavorativa continuativa è stabilita in un massimo di sei giorni, con diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, coincidente di norma con la domenica.
8) Agli autisti è concessa la possibilità i raggiungere la propria abitazione con l’autovettura assegnata, qualora il giorno successivo sia chiamato in servizio con inizio prima delle ore 8.00 o la conclusione del servizio avvenga dopo le ore 19.00.
9) Al personale con profilo di autista è attribuito un trattamento economico accessorio su base mensile nonché la produttività collettiva a seguito di specifica valutazione del dirigente competente. Detto trattamento economico accessorio è omnicomprensivo e non cumulabile con nessun’altra voce retributiva accessoria.
10) Il personale con profilo di autista deve garantire la reperibilità a rotazione per un massimo di sei giorni al mese, secondo un calendario preventivamente concordato con la Sezione Previdenza e Servizi Generali.
11) Per il personale autista è prevista un’adeguata e specifica formazione professionale con cadenza biennale comprendente un corso di perfezionamento alla guida finalizzato ad una migliore conoscenza e capacità di “guida sicura”, nonché ad apprendere eventuali novità sul Codice della strada
12) Il personale autista nell’espletamento delle sue mansioni, conduce con gli autoveicoli di rappresentanza dell’Amministrazione, il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell’Ufficio di Presidenza, i Consiglieri regionali, il Segretario Generale e altri utenti consiliari ad incontri finalizzati all’adempimento di compiti istituzionali e concorre a determinare l’immagine e il decoro dell’Ente.
13) A tal fine detto personale viene dotato di adeguato abbigliamento di rappresentanza che dovrà essere indossato durante l’orario di servizio. Si dovrà inoltre adoperare affinchè l’autovettura assegnatagli sia sempre efficiente, in ordine e perfettamente pulita.
Allegato E
Verbale di accordo
Considerato che il Consiglio regionale è tenuto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili tra le quali anche quelle specifiche per i centralinisti non vendenti;
Considerato che con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 dicembre 2007, n. 210, è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale nonché il Piano occupazionale per l’anno 2007 che prevede, tra l’altro, il reclutamento di n. 4 unità con profilo professionale di Operatore centralinista;
Considerato che l’ordinamento professionale del Consiglio regionale, così come allegato al C.C.I.D. siglato il 28 novembre 2003, non prevede specificatamente tale profilo professionale;
Considerato necessario, anche al fine di ottemperare agli obblighi di legge, definire un profilo professionale specifico per le mansioni di centralinista;
La R.S.U. co
nsiliare, le XX.XX. territoriali e la delegazione di parte pubblica concordano:
1. di definire il profilo professionale di Operatore centralinista così come allegato al presente verbale;
2. di sospendere, per il personale già in servizio, gli effetti conseguenti all’introduzione del profilo professionale di Operatore centralinista nell’ordinamento professionale consiliare fino all’avvenuto reclutamento di ulteriori unità di personale con tale profilo e alla contestuale ridefinizione del profilo professionale di Operatore per l’accoglienza.
Perugia, 12/03/2008
FIRMATO:
Presidente Delegazione
di parte pubblica Avv. Xxxxx Xxxxxxx
R.S.U. consiliare
Presidente Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
CGIL FP Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
CISL FPS Xxxxx Xxxxx
UIL FPL Ciurnella Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx