PATTO DI INTEGRITA’
PATTO DI INTEGRITA’
Oggetto………………………. CIG………………………
Tra
Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale - SAVNO S.r.l.
con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 000/X, 00000 – Xxxxxxxxxx (XX)
P. IVA 03670260268 - R.I. 03288870276
E
L’Operatore economico (Impresa/RTI/Consorzio) ……………………………….
con sede legale in …………………………………………………………………..
C.F./ P. IVA…………………………………………………………………………
rappresentata da …………………………………………………………………….
in qualità di………………………………………………………………………….
VISTI
l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Xxxxxxxx n. 1064 del 13.11.2019, come modificato con successivi aggiornamenti;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 approvato da SAVNO S. r. l. con verbale del Consiglio di Amministrazione del 30.3.2022, e successivi aggiornamenti;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e di SAVNO S.r.l. nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016.
Il Patto stabilisce le reciproche e formali obbligazioni intercorrenti tra SAVNO S. r. l. e l’operatore economico partecipante alla gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i rispettivi comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette da SAVNO S. r. l..
Il patto regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto di SAVNO S. r. l. coinvolto nell’ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del contratto.
Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti di SAVNO S. r. l.
Con la sottoscrizione del presente documento l'Operatore economico:
si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
dichiara di non avere in alcun modo influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di SAVNO S. r. l.;
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi eventuali soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato, e dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
si impegna a segnalare a SAVNO S.r.l. qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o condizionare le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
si impegna a segnalare a SAVNO S.r.l. qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti e/o collaboratori di SAVNO S.r.l. stessa, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
dichiara l’assenza di conflitti di interesse, nella partecipazione alla procedura, con il personale di Savno s.r.l., e si impegna a segnalare ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, che dovesse emergere o che si dovesse generare in corso di gara anche con riguardo ai componenti di collegi tecnici e commissioni di gara, ovvero che dovesse insorgere successivamente alla fase dell'aggiudicazione;
si impegna ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del contenuto del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti, e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
si impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., e dichiara di essere edotto che in caso contrario SAVNO S. r. l. disporrà l’immediata esclusione dalla procedura di gara.
Art. 3
Obblighi di SAVNO S.r.l.
SAVNO S.r.l. si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, i prescritti procedimenti disciplinari in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali inerenti all’ambito del presente Patto di Integrità.
Qualora SAVNO S.r.l. riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 4
Violazione del Patto di Integrità
La violazione da parte dell’Operatore economico anche solo di uno degli obblighi indicati all’art. 3 del presente Patto, verrà accertata in esito ad un procedimento di verifica nel corso del quale sarà garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.
Fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, la violazione degli obblighi stabiliti nel presente Patto potrà comportare l’applicazione delle seguenti sanzioni:
l'esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase antecedente all’aggiudicazione;
la revoca dell'aggiudicazione e l’escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;
l’applicazione di una penale di entità variabile tra l’1% ed il 5% del valore del contratto, o in alternativa la risoluzione del contratto e l’escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase esecutiva. Resta ferma la facoltà per SAVNO S. r. l. di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 5
Efficacia del Patto di Integrità
Il contenuto del Patto e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura di gara sino alla completa ed integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.
Il presente Patto di Integrità, debitamente sottoscritto, sarà allegato al contratto da stipularsi con l’operatore economico, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 6.
Sottoscrizione
Il presente Xxxxx deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante, e consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dai legali rappresentanti del Consorzio e di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.
Nel caso di subappalto, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.
La carenza della dichiarazione di accettazione del presente Patto, o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dai soggetti sopra individuati, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50 del 2016. Qualora l’operatore economico non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.
Art. 7
Controversie
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.
_____________, Lì___/___/____
Per la ditta ________________________
(il legale rappresentante)
4