Premessa
Focus |
Collaborazioni coordinate, a progetto e associazione in partecipazione: cosa prevede il Jobs Act?
Premessa
Con il c.d. Jobs Act (legge delega n. 183 del 10.12.2014) il legislatore ha previsto il superamento di alcuni istituti contrattuali, tra cui la collaborazione a progetto e l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Secondo quanto previsto dallo Schema di decreto attuativo sul riordino delle tipologie contrattuali, viene prevista l’abrogazione di alcuni istituti a favore dell’ampliamento della tipologia del lavoratore dipendente di tipo subordinato.
Le disposizioni contenute nello schema di decreto attuativo e, quindi, non ancora operative fino a pubblicazione in G.U., prevedono il superamento degli istituti citati e dunque la loro abrogazione dall’ordinamento. Verrà concessa, in ogni caso, la possibilità di proseguire i rapporti fino alla loro naturale scadenza, ma a partire dall’approvazione definitiva del provvedimento i datori di lavoro non potranno più accedere a tali forme giuridiche. Per le xx.xx.xx. si deve segnalare il superamento di tale istituto, che a partire dal 01.01.2016 sarà riservato solo a specifiche ipotesi individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Saranno dunque i CCNL a disciplinare, in modo organico il trattamento normativo e retributivo di tali tipologie contrattuali, in considerazione della peculiarità dei diversi settori produttivi.
All’interno dello Schema di decreto è prevista l’istituzione di una procedura con cui i datori di lavoro potranno effettuare la regolarizzazione di quei lavoratori il cui apporto, inquadrato nell’ambito delle collaborazione, è invece da imputare al lavoro dipendente.
Le collaborazioni a progetto
COLLABORAZIONE A PROGETTO
Con l’entrata in vigore del decreto, non si può più accedere a tale tipologia di contratto.
Con l’entrata in vigore del decreto, i rapporti in essere producono i propri effetti fino alla scadenza.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 49 dello Schema di decreto legislativo, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni in materia di collaborazione a progetto rimangono valide solo ed esclusivamente per la regolazione dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore. Pertanto, i datori di lavoro che impiegano alle proprie dipendenze collaboratori a progetto dovranno considerare che alla scadenza della collaborazione non si
potrà più accedere all’istituto del lavoro a progetto.
Associazioni in partecipazione con apporto di lavoro
Secondo quanto stabilito dall’articolo 50 dello schema di decreto legislativo, viene parzialmente abrogato l’articolo 2549 c.c., che per effetto delle modifiche proposte non includerà più la fattispecie dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Nel dettaglio, secondo le modifiche previste, l’articolo 2549 cc stabilirà quanto segue:
ART. 2549 CC |
Nuova formulazione |
1. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto di capitale. 2. […] 3. […] |
Vecchia formulazione |
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto |
consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze
di immagini in movimento. Viene stabilito che i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
con apporto di lavoro
Con l’entrata in vigore del decreto, non si può più accedere a tale tipologia di contratto.
Con l’entrata in vigore del decreto, i rapporti in essere producono i propri effetti fino alla scadenza.
Collaborazioni coordinate
Relativamente alle collaborazioni organizzate dal committente, lo schema di decreto prevede la riduzione delle ipotesi di applicazione, a favore della figura del contratto di lavoro subordinato.
Viene previsto che a far data dal 01.01.2016 si applica la disciplina del rapporto subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Se la maggior parte dei rapporti di collaborazione, quindi, dovrà essere ricondotta al rapporto di lavoro subordinato, vengono previste alcune eccezioni.
Si tratta in particolare delle seguenti casistiche:
I | Le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. |
II | Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. |
III | Le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. |
IV | Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
Clausola di “stabilizzazione”
Il legislatore ha previsto l’introduzione di una procedura che favorisca la trasformazione delle “false collaborazioni” in rapporti di lavoro subordinato.
In particolare, viene stabilito che nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, possono beneficiare dell'estinzione delle sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.
- Collaboratori a progetto
- Collaboratori coordinati
- Titolari di partita IVA
Hanno accesso alla procedura di
RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
Se
I lavoratori sottoscrivono
un atto di conciliazione
Estinzione delle violazioni
… caso
in
I datori di lavoro non recedono dal rapporto entro 12 mesi
questo
La nuova disciplina si applica solo alle seguenti condizioni:
i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano (in riferimento a tutte le possibili pretese sul pregresso) un atto di conciliazione;
nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo.