Accordo quadro
Traduzione1
Accordo quadro
0.973.251.61
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Lituania concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra
la Svizzera e la Lituania destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata
Concluso il 20 dicembre 2007
Entrato in vigore mediante scambio di note il 24 aprile 2008
(Stato 24 aprile 2008)
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Lituania
(in seguito denominato «Lituania»)
in seguito congiuntamente denominati «Parti»,
consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea riveste per la stabilità e la prosperità in Europa,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione europea quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno,
facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione tra i due Paesi duran- te il processo di transizione che ha condotto la Lituania ad essere ammessa in seno all’Unione europea,
avendo riguardo ai rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi,
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collabo- razione tra i due Paesi,
volendo favorire la crescita sociale ed economica in Lituania,
considerato che in un Memorandum d’intesa sottoscritto con l’Unione europea il 27 febbraio 20062 (in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di stanziare un contributo di un importo sino a 1 000 000 000 di franchi (un miliardo di franchi) per ridurre le dispa- xxxx economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata,
convengono quanto segue:
RU 2008 2103
1 Dal testo originale inglese.
2 Non pubblicato nella RU.
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Accordo valgono, sempreché il contesto non richieda un’inter- pretazione diversa, le seguenti definizioni:
– «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizze- ra in virtù dell’Accordo;
– «progetto»: progetto o programma specifico o un’altra attività correlata nel quadro del presente Accordo. Un programma consiste in una serie di progetti accomunati da un tema comune o da obiettivi condivisi;
– «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un pro- getto approvato dalle Parti;
– «accordo di progetto»: accordo tra le Parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti;
– «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): il Ministero delle finanze della Repubblica di Lituania incaricato del coordinamento del Programma di coo- perazione svizzero-lituano;
– «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sot- to la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ul- tima nei riguardi di organismi esecutori che realizzano progetti;
– «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o priva- ta oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di realizzare un progetto specifico finanziato in virtù del presente Accordo;
– «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l'attuazione del progetto;
– «aiuto globale»: fondo costituito per uno scopo ben definito a sostegno di organizzazioni o istituzioni e che facilita un’amministrazione efficiente dal profilo dei costi, principalmente in programmi composti di numerosi piccoli progetti;
– «meccanismo di finanziamento della preparazione dei progetti»: dispositivo che fornisce sostegno finanziario per l'allestimento delle proposte di progetto finale;
– «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità lituane ed esclusiva- mente ai fini della destinazione del contributo;
– «fondo borse di studio»: fondo destinato a finanziare le borse di studio a favore di studenti e ricercatori lituani ammessi a istituti superiori d’insegna- mento e di ricerca in Svizzera.
Art. 2 Scopi
1. Le Parti intendono promuovere la riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata mediante progetti convenuti di comune accordo tra le Parti e in linea con il Memorandum d’intesa – firmato dal Consiglio federale svizzero e dall'Unione europea il 27 febbraio 2006 – e il Quadro concettuale per il Programma di cooperazione svizzero-lituano illustrato nell’Appendice 13 del presente Accordo.
2. Scopo del presente Accordo è di istituire un quadro di norme e procedure per la pianificazione e la realizzazione della cooperazione tra le Parti.
Art. 3 Entità del contributo
1. La Svizzera accetta di concedere alla Lituania, in vista della riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata, un contri- buto non rimborsabile di un importo sino a 70,858 milioni di franchi svizzeri (settan- ta milioni e ottocentocinquantottomila franchi svizzeri) per un periodo di stanzia- mento di cinque anni e per un periodo di erogazione di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del contributo da parte del Parlamento svizzero, vale a dire dal 14 giugno 2007.
2. La Svizzera accetterà le proposte di progetto finale presentate per lo stanziamento di fondi conformemente al capitolo 2 dell’Appendice 24 fino a due mesi prima della fine del periodo di stanziamento.
3. I fondi non stanziati durante il periodo di stanziamento non saranno più a dispo- sizione per il Programma di cooperazione svizzero-lituano.
Art. 4 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai progetti nazionali e transnazio- nali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme ad altre istituzioni multi- laterali e ad altri donatori, approvati di comune accordo dalle Parti e realizzati da un organismo esecutore.
Art. 5 Destinazione del contributo
1. Il contributo deve essere destinato al finanziamento di progetti e può assumere una delle forme seguenti:
a) sostegno finanziario, in particolare sovvenzioni, linee di credito, forme di garanzia, assunzione di partecipazioni, mutui e assistenza tecnica;
b) aiuti globali;
c) meccanismo di finanziamento della preparazione di progetti;
3 Non pubblicata nella RU.
4 Non pubblicata nella RU.
d) fondo di assistenza tecnica;
e) borse di studio.
2. Il contributo deve essere impiegato conformemente agli scopi, ai principi, alle strategie e alle priorità tematiche definiti nel Quadro concettuale figurante nell’Ap- pendice 1.
3. Il 5 per cento del contributo è impiegato dalla Svizzera per coprire i costi ammi- nistrativi del presente Accordo. Essi comprendono, tra l'altro, le spese per il perso- nale e i consulenti, l’infrastruttura amministrativa, le missioni, il monitoraggio e le valutazioni.
4. Il contributo, sotto forma di sovvenzione, non deve superare il 60 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto, ad eccezione dei progetti che beneficiano di un finanziamento supplementare sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali; in tali casi, il contributo svizzero non deve superare l’85 per cento del totale dei costi ammissibili. I progetti di consolidamento istituzionale e di assistenza tecnica o realizzati da organizzazioni non governative e il sostegno finanziario concesso a beneficio del settore privato (linee di credito, garanzie, partecipazioni al capitale e al debito) possono essere finanziati integral- mente con il contributo svizzero.
5. Le spese seguenti non sono ammissibili per la concessione di aiuti: spese incorse da tutte le parti prima della firma dell’accordo di progetto, interessi su debiti, acqui- sto di immobili, spese di personale del Governo della Lituania e tasse sul valore aggiunto recuperabili, come specificato nell’articolo 7 del presente Accordo. I costi del personale delle ONG sono ammissibili se sono riferiti o se fanno parte della realizzazione del progetto specifico sostenuto con il contributo svizzero. Non sono per contro ammissibili i costi di gestione (compresi i singoli costi di base del perso- nale) riferiti alle attività correnti delle ONG.
Art. 6 Coordinamento e procedure
1. Per garantire che i progetti abbiano il massimo impatto possibile ed evitare dop- pioni e sovrapposizioni con progetti finanziati mediante fondi strutturali e/o di coesione o con fondi provenienti da qualsiasi altra fonte, le Parti assicurano un coordinamento efficace e si scambiano le informazioni necessarie a tal fine.
2. Tutta la corrispondenza tra le Parti, rapporti e documentazione di progetto inclu- si, deve essere redatta in lingua inglese.
3. In linea di massima, ogni progetto deve essere assoggettato a un accordo di progetto che definisca sia le condizioni della concessione degli aiuti, sia i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti.
4. La Lituania è responsabile dell’individuazione dei progetti da finanziare con il contributo. La Svizzera può presentare proposte alla Lituania per i progetti da finan- ziare, tra cui progetti di istituzioni multilaterali, nazionali o transnazionali. Le norme e procedure applicabili alla selezione e alla realizzazione dei progetti sono definite nell’Appendice 2 e, per quanto riguarda gli aiuti globali, il meccanismo di finanzia-
mento per la preparazione di progetti, il fondo di assistenza tecnica e il fondo borse di studio, nell’Appendice 35.
5. Tutti i progetti devono essere promossi dalla Lituania e approvati dalla Svizzera. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all'audit dei progetti e del Programma di cooperazione svizzero-lituano conformemente a quanto previsto nell’Appendice 2. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa dele- gata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valu- tazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione di progetti finanziati con il contributo. La Lituania è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste o utili e a intraprendere o a fare intraprendere tutti i passi necessari per consentire la regolare attuazione di tali mandati.
6. All’entrata in vigore del presente Accordo, la Lituania aprirà un conto bancario separato presso il Tesoro di Stato della Banca nazionale di Lituania sul quale saran- no depositati i fondi provenienti dal contributo svizzero. I costi amministrativi della Svizzera di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo non sono gestiti attraverso questo conto. Gli interessi netti accumulati sono comunicati annualmente alla Svizzera.
7. Le procedure di pagamento sono definite nel capitolo 4 dell’Appendice 2 del presente Accordo.
Art. 7 Imposta sul valore aggiunto e altre tasse o emolumenti
1. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere considerata come spesa ammis- sibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dell’organismo esecutore o del destinatario finale. L’IVA che sia in qualche modo recuperabile non deve essere considerata spesa ammissibile, nemmeno se non viene effettivamente recuperata dall’organismo esecutore o dal destinatario finale.
2. Altri tributi, tasse o emolumenti, e in special modo le imposte dirette e i contribu- ti a favore delle assicurazioni sociali su salari e compensi saranno considerati spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dall’organismo esecuto- re o del destinatario finale.
Art. 8 Incontri annuali e rapporti
1. Per garantire l’efficace attuazione del Programma di cooperazione svizzero- lituano, le Parti convengono di tenere incontri annuali. Il primo incontro deve aver luogo entro un anno dall’inizio dell’applicazione del presente Accordo.
2. La Lituania organizza gli incontri in cooperazione con la Svizzera. Un mese prima dell’incontro l’UCN presenta un rapporto annuale. Il rapporto deve contenere segnatamente almeno gli oggetti elencati nell’Appendice 2.
5 Non pubblicata nella RU.
3. Dopo l’ultimo pagamento secondo il presente Accordo, la Lituania presenta alla Svizzera un rapporto finale contenente una valutazione sulla realizzazione dello scopo del presente Accordo e un conto finanziario finale sull’impiego del contributo, basato sulle revisioni contabili dei progetti.
Art. 9 Autorità competenti
1. La Lituania ha autorizzato il proprio Ministero delle finanze ad agire per suo conto come UCN ai fini del Programma di cooperazione svizzero-lituano. L’UCN si assume la responsabilità ultima per la gestione del contributo in Lituania, ivi com- presa la responsabilità per il controllo finanziario e l’audit.
2. La Svizzera ha autorizzato:
– il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione (DSC),
e
– il Dipartimento federale dell’economia, rappresentato dalla Segreteria di Sta- to dell’economia (SECO),
ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del Programma di cooperazione svizze- ro-lituano.
I progetti sono assegnati all’uno o all’altro ente secondo i rispettivi ambiti di compe- tenza.
3. L’Ambasciata svizzera a Riga funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguarda l’informazione ufficiale sul contributo. Le autorità competenti possono mantenere contatti diretti per le comunicazioni correnti.
Art. 10 Comuni preoccupazioni
Le Parti condividono una comune preoccupazione in materia di lotta contro la corru- zione, la quale compromette il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e inoltre mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e dichiarano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito del presente Accordo, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustifi- care la disdetta o l’annullamento del presente Accordo, del pertinente accordo di progetto o dell’assegnazione del conseguente aiuto oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile.
Art. 11 Disposizioni finali
1. Le Appendici 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Le controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.
3. Le modifiche al presente Accordo devono rivestire la forma scritta ed essere adottate di reciproco accordo tra le Parti seguendo le loro rispettive procedure. Le modifiche alle Appendici 1, 2 e 3 devono rivestire la forma scritta ed essere adottate di reciproco accordo tra le autorità competenti ai sensi dell’articolo 9.
4. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento per scritto da una delle Parti con preavviso di sei mesi. In tal caso, le disposizioni dell'Accordo conti- nueranno a essere applicabili agli accordi di progetto conclusi prima della denuncia dell'Accordo. Le Parti decideranno di reciproco accordo in merito alle altre conse- guenze della denuncia.
5. Il presente Accordo entra in vigore alla data della notifica, da parte di ambedue le Parti, dell’avvenuto completamento delle rispettive procedure di approvazione. L'Accordo copre un periodo di stanziamento di cinque anni e un periodo di eroga- zione di dieci anni. Si applica fino alla presentazione da parte della Lituania del rapporto finale sul conseguimento degli scopi in essa previsti conformemente all’articolo 8 paragrafo 3. Il periodo di stanziamento inizia al momento stabilito dall’articolo 3 paragrafo 1. Qualora il periodo di stanziamento dovesse iniziare prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti applicheranno l'Accordo a titolo provvisorio già à partire dalla data della firma.
Fatto a Berna, il 20 dicembre 2007, in due esemplari originali in lingua inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Per il
Governo della Lituania: Xxxxxxxx Xxxxxxx