REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI RELAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (PATTO DI GEMELLAGGIO - GEMELLAGGIO ONORARIO - PATTO DI AMICIZIA - ACCORDO DI PARTENARIATO).
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI RELAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (PATTO DI GEMELLAGGIO - GEMELLAGGIO ONORARIO - PATTO DI AMICIZIA - ACCORDO DI PARTENARIATO).
Premessa
Per quanto il processo di costruzione dell’Unione Europea, dopo la seconda guerra mondiale, parta dalla necessità di garantire al continente europeo prima di tutto la pace, un ordine politico e uno sviluppo economico duraturi, non si può negare che l’idea di costruire un’Europa economica e istituzionale nasca contestualmente al primario bisogno di costruire una “Europa dei popoli”.
Infatti, lo sviluppo, l’occupazione e il benessere sono aspetti fondamentali, ma non sufficienti a garantire una crescita equilibrata e sostenibile.
Partendo da queste considerazioni il movimento per i gemellaggi è nato subito dopo il 1945 con il sostegno appassionato dei Sindaci e dei cittadini che promisero solennemente che l'Europa non sarebbe stata mai più dilaniata dalla guerra; la maggior parte dei gemellaggi, infatti, fu stipulata fra città di Paesi che, fino a poco tempo prima, erano stati divisi dalla guerra.
Nel 1951 la promozione dei gemellaggi divenne una delle priorità principali dell’allora Consiglio dei Comuni d’Europa e negli anni ‘50 si assistette a un grande incremento del numero di città europee gemellate.
Per realizzare e consolidare i valori di democrazia e pace duratura, di grande attualità e validità ancora oggi, pur di fronte a un contesto storico, politico, sociale ed economico diverso rispetto a quello del secondo dopoguerra, è necessario che popoli e comunità diversi, per tradizione, lingua e cultura, riescano a crescere insieme conoscendosi, confrontandosi e realizzando sogni e progetti condivisi.
Tale volontà viene espressa chiaramente già nel trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957 laddove, a partire dal preambolo del trattato, viene espressa chiaramente la determinazione a “porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei”.
Questo obiettivo viene riconfermato con il trattato di Maastricht del 1992 e ribadito, dopo di esso, in tutti i documenti e nelle politiche messe in atto dall’Unione europea; riaffermato con forza e solennità nella “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” prima a Nizza il 7 dicembre del 2000 e poi, in versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre del 2007; riconfermato con forza dal trattato di Lisbona, sempre nel 2007, laddove si afferma che dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani, pace e benessere dei popoli sono valori fondamentali dell’Unione europea.
Anche a livello mondiale, l’ONU ha incoraggiato i gemellaggi, considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate, fin dal 1964, anno della risoluzione 1028 (XXXVII) del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.
Tale strumento di cooperazione ha assunto sempre più crescente importanza in un mondo contemporaneo dove la globalizzazione ha avvicinato e quasi eliminato le distanze e i confini, consentendo con relativa facilità e immediatezza il dialogo tra comunità un tempo lontanissime non solo geograficamente. Questo accorciamento delle distanze ha aperto nuovi scenari e opportunità di conoscenza, di collaborazione e di sviluppo sia per i soggetti economici, pubblici e privati, sia per gli attori della cooperazione come le ONG (organizzazioni non governative) e le cosiddette “Reti di relazione” che, anche attraverso le moderne tecnologie della comunicazione e i social network, interagiscono concretamente e creano rapporti e legami tra diverse comunità.
Articolo 1 – Finalità -
Il Comune di Alpignano con il presente Regolamento si propone di disciplinare, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 6, comma 7, della legge 5 giugno 2013 n.131 e della legge Regionale del 29 maggio 2009 n. 15, la materia dei gemellaggi con Comuni italiani o di altro Paese/Stato ed è finalizzato alla condivisione e valorizzazione dei rapporti culturali, sociali, sportivi, politici, economici in riferimento ad un'azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli e il rispetto dei diritti umani.
Articolo 2 - Riferimento ai diritti fondamentali -
Le attività di Gemellaggio e di relazioni nazionali e internazionali di Alpignano, si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall’Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall’ONU.
Articolo 3 - Definizione generale di relazione con città, comunità e territori -
Il Comune di Alpignano ritiene che, per la propria comunità, sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, storico-politiche, per la presenza di comunità di origine alpignanese o perché da esse sono in corso flussi migratori che hanno come destinazione il territorio alpignanese, presentano elementi di affinità con Alpignano.
Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire anche attraverso lo scambio di esperienze, la promozione e la collaborazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della ricerca e dell’università, della salute pubblica e dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.
Accanto alle relazioni con le città, possono anche essere sviluppate relazioni con realtà territoriali che, per storia, tradizione o vicende di carattere politico, non sono organizzate in città, ma esprimono una identità precisa come realtà territoriali più diffuse.
Le relazioni, secondo le loro caratteristiche, si distinguono in:
1) Patto di Gemellaggio -
2) Gemellaggio Onorario -
4) Patto di Amicizia -
5) Accordo di Partenariato -
Articolo 4 - Patto di gemellaggio -
Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città italiane di Paesi diversi, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.
Il Patto di Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Alpignano per caratteristiche demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza, in esse, di comunità di origine alpignanese.
Ogni Gemellaggio deve essere riconfermato con deliberazione di Giunta Comunale ogni cinque anni attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.
Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Patto di Gemellaggio (delibera di gemellaggio) le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003 (c.d. Legge La Loggia), almeno due mesi prima della firma ufficiale del Patto di gemellaggio, l’Amministrazione comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali), al Ministero Affari Esteri (Segreteria Generale - Unità per il sistema Paese e le Autonomie locali) e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti:
1) deliberazione del Consiglio comunale che esprime la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi;
2) copia del testo del “Giuramento della fraternità” da sottoscrivere d’intesa con il partner;
3) il programma dettagliato di attività del Gemellaggio;
4) nel caso di finanziamento concesso dalla Commissione Europea per i Gemellaggi, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.
Tale obbligo di trasmissione, con specifici adempimenti, è previsto dalla stessa Legge
n.131 del 5 giugno 2003 anche per la sigla di protocolli d’intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.
Dopo l’approvazione della deliberazione di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con il Comune gemellato, una “Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio” che potrà essere realizzata e perfezionata anche telematicamente tra Comuni di Paesi geograficamente molto distanti.
Per ogni Gemellaggio viene costituito un apposito “Comitato di gemellaggio” cui verrà assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale.
Il “Comitato di gemellaggio”, diretta emanazione dell’Amministrazione comunale è nominato dal Sindaco e composto:
- dal Sindaco (componente di diritto che assume le funzioni di Presidente)
- un Consigliere di maggioranza
- un Consigliere di minoranza
- due rappresentanti delle varie realtà locali, istituzionali ed associative
Il Sindaco, componente di diritto e Presidente del Comitato, può delegare tali funzioni ad altro componente dello stesso.
Alle riunioni del Comitato partecipano, con funzione tecnica, funzionari dell’Amministrazione comunale che si occupano specificamente di relazioni internazionali per l’ente locale.
La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità, né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Alpignano.
Il Comitato collabora in stretto rapporto con gli uffici dell’Amministrazione che si occupano di relazioni internazionali (“Gabinetto del Sindaco”, “Rappresentanza”, “Segreterie degli Assessorati” per le aree di competenza).
Il Presidente del Comitato può, per particolari funzioni di carattere operativo, delegare a rappresentare il Comune di Alpignano in attività che comportino un più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio, un componente del Comitato stesso.
Nello svolgimento dei propri lavori, il “Comitato di gemellaggio” può avvalersi, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, dell’apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.
Il Comitato di Gemellaggio decade allo scadere dell'Amministrazione Comunale che l’ha nominato.
La decadenza di uno o più componenti del Comitato di Gemellaggio, avverrà con deliberazione del Comitato stesso, per i seguenti motivi:
- dimissioni;
- assenza ingiustificata a più di 3 riunioni consecutive;
- richiesta delle associazioni di appartenenza;
- fatti gravi che danneggino l'immagine del Comune di Alpignano.
Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, in seduta ordinaria, per proporre all'Amministrazione il programma che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.
Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo chieda la maggioranza dei componenti.
Le convocazioni del Comitato, curate dall'Ufficio del Sindaco, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione.
Per motivate ragioni d'urgenza esse potranno essere indette anche senza preavviso.
Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell’opera del personale del Comune di Alpignano.
Il Segretario del Comitato è nominato con atto dal Sindaco, tra i membri dell'Ufficio del Sindaco.
Il Comitato si riunisce nei locali del Comune: le riunioni sono verbalizzate dal segretario del comitato e sottoscritte dal Presidente.
Articolo 5 - Gemellaggio onorario -
Nel caso in cui il Patto di Gemellaggio non venga riconfermato entro 6 mesi dalla scadenza del termine, di comune accordo con la città un tempo gemellata, viene concordato un “Gemellaggio Onorario” tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità che hanno motivato il rapporto nel corso degli anni.
Il Gemellaggio Onorario non comporta alcun obbligo di collaborazione tra le due città e ha solo un valore simbolico di salvaguardia identitaria di una comune esperienza.
Articolo 6 - Patto di Amicizia -
Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con altri Comuni. Il Patto prefigura:
1) una continuità di rapporti con altro/i Comune per sperimentare una prima collaborazione nella prospettiva di un eventuale Gemellaggio;
2) una relazione con altro/i Comune con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene di collaborare senza addivenire alla stipula di un vero e proprio Gemellaggio.
Nel Patto di Amicizia il Comune di Alpignano, a condizione di reciprocità, si impegna a:
1) favorire la conoscenza delle caratteristiche del Comune amico anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;
2) dare visibilità a iniziative e attività svolte dal Comune amico che possono interessare anche i propri cittadini;
3) favorire attraverso un’opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli del Comune amico.
Il Patto di Xxxxxxxx è approvato dalla Giunta comunale ed è confermato dalla stessa, ogni 5 anni, con deliberazione che ne attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che ne hanno motivato la stipulazione.
Articolo 7 - Accordo di partenariato -
L’Accordo di Partenariato è una relazione, della durata massima di tre anni, tra Comuni in cui sono individuati ambiti di collaborazione definiti e specifici progetti da realizzare in comune.
I contenuti della collaborazione sono specificati nell’Accordo approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale, valutati i risultati ottenuti deciderà se rinnovare l’Accordo, sospenderlo o trasformarlo in Patto di Amicizia o di Gemellaggio.
Articolo 8 - Stato delle relazioni -
Per monitorare lo stato delle diverse relazioni, nazionali o internazionali, stipulate dal Comune di Alpignano e per informare la cittadinanza sulle diverse attività promosse e realizzate nei rispettivi ambiti, il Sindaco - o l’Assessore comunale delegato o il Consigliere incaricato - può riferire al Consiglio comunale.
Articolo 9 - Procedura di conferma o revoca -
Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, nell’ambito delle rispettive competenze, possono revocare le relazioni stipulate di cui all’articolo 3, nel caso si verifichino gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.
Articolo 10 – Stipula -
Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di Amicizia e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati dei Comuni, comunità o realtà territoriali interessate. Il Sindaco del Comune di Alpignano può sottoscrivere i Patti di Gemellaggio, i Patti di Amicizia e gli Accordi di Partenariato ad avvenuta esecutività della delibera di Giunta o di Consiglio comunale con cui essi vengono approvati.
Articolo 11 - Tavolo operativo interno -
Per favorire e ottimizzare da parte dell’Amministrazione comunale le attività previste dai diversi Patti e Accordi stipulati, viene costituito, presso la Segreteria del Sindaco (o Segreteria dell’Assessore delegato), un Tavolo operativo interno costituito da rappresentanti operativi dei seguenti uffici:
1) Segreteria del Sindaco
2) Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale;
3) Segreteria degli Assessorati e dei Settori coinvolti a seconda delle competenze.
Articolo 12 – Copertura finanziaria -
Nel Bilancio di previsione del Comune di Alpignano sarà previsto apposito stanziamento per le attività previste nel presente regolamento, la cui entità sarà costituita di anno in anno con l'approvazione del Bilancio di esercizio.
Articolo 13 – Rinvio e entrata in vigore del Regolamento -
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in materia.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce eventuali atti o regolamenti precedenti.
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